QUI - Danza e Professionalità

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NORME e FISCO
AGEVOLAZIONI PER LE A.S.D.
- ITER PER COSTITUIRE UN' A.S.D. E ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALE
- LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE ASD
- DOCUMENTI CONVEGNO FISCALE 18/01/2014
ESENZIONI D'IMPOSTA
La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall'imposta di affissione
Le A.S.D. godono di una specifica esenzione che riguarda l'imposta per la
cartellonistica pubblicitaria all'interno di impianti sportivi. Alla luce della previsione
normativa che ha istituito l'agevolazione, infatti, le associazioni e le società sportive
dilettantistiche non devono adempiere al versamento della normale imposta sulla
pubblicità per l'affissione di cartelloni o altri supporti pubblicitari, se collocati
all'interno di palestre, piscine o campi sportivi con capienza certificata non superiore
ai 3.000 spettatori.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Le A.S.D. e l'iscrizione al R.E.A.
E' questo un argomento a cui i dirigenti sportivi (ma spesso anche gli stessi
consulenti...) non prestano adeguata attenzione. Si trascura il fatto che anche sulle
A.S.D. può ricadere l'obbligo di denuncia presso il Registro delle Imprese. Dal 1993,
infatti, attraverso la Legge n. 580, è stato istituito il R.E.A., Repertorio Economico
Amministrativo, sezione speciale del Registro Imprese, con lo scopo di raccogliere
tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico e amministrativo di quei
soggetti collettivi, non iscritti nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese che
esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura
commerciale.
A precisare ancor meglio i contorni di una simile disposizione è intervenuta la
circolare n. 3407/C, datata 9 gennaio 1997, del Ministero dell'Industria, commercio
ed artigianato, che ha individuato i soggetti che devono obbligatoriamente essere
iscritti. La circolare, infatti, precisa che "i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel
REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività
economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di
sussidiarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc.
del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni
riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i
sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi").
Quindi, in estrema sintesi, possiamo affermare che anche le associazioni sportive
dilettantistiche, così come per tanti altri enti non commerciali, che, pur esercitando
un'attività economica commerciale, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di un'impresa, devono iscriversi nel Repertorio economico e
amministrativo (REA).
Al contrario ribadiamo che l'obbligo dell'iscrizione al Rea non sussiste per le
associazioni che realizzino esclusivamente attività istituzionale, per le quali è
previsto l'utilizzo del solo numero di codice fiscale.
Teniamo, invece, a precisare, infine, che le Associazioni Sportive Dilettantistiche,
devono provvedere alla suddetta iscrizione alla Camera di Commercio, non
contestualmente all'atto in cui, apprestandosi a svolgere, per qualsiasi finalità,
attività di natura commerciale, richiedono l'attribuzione del numero di Partita Iva
(secondo le modalità previste dalle leggi vigenti), bensì entro trenta giorni dal
momento in cui la A.S.D. ha posto in essere efficacemente il primo atto di rilevanza
commerciale.
DETRAZIONI FISCALI
Lo sport dei figli può essere detratto dai redditi è in vigore dal gennaio 2007 la
previsione normativa con cui le spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività
sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni sono detraibili
dalle imposte sui redditi. La disposizione stabilisce una detrazione del 19% per le
spese sostenute nell'anno fiscale di competenza; nello specifico è necessario indicare
nella propria dichiarazione le spese sostenute, per un importo per ciascun figlio non
superiore a euro 210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Lo sport dilettantistico viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni
senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica. La maggior parte di queste
ultime sono costituite sotto la forma di associazione sportiva priva di personalità
giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss. del codice civile.
Ciascuna associazione prende vita attraverso l'adozione di un verbale di costituzione
sottoscritto dai soci fondatori, senza formalità obbligatorie, sottoforma di scrittura
privata. Inoltre, è obbligatorio per le associazioni prive di personalità giuridica,
approvare lo statuto sociale nel rispetto delle norme vigenti al momento della sua
sottoscrizione.
E', infine, consigliabile provvedere a registrare atto costitutivo e statuto presso
l'Ufficio di Registro previo versamento dell'imposta di registro in misura fissa (€
168,00) e delle imposte di bollo (€ 14,62 ogni quattro facciate).
IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA
Tutte le associazioni devono, come atto successivo alla loro costituzione, presentare
entro 30 giorni, apposita richiesta per l'attribuzione del rispettivo numero di codice
fiscale. Tale richiesta è obbligatoria e va presentata all'Agenzia delle Entrate
competente per territorio, utilizzando l'apposito modello (AA7/10) sottoscritto dal
rappresentante legale dell'associazione.
Le associazioni che intendono svolgere anche operazioni di natura commerciale
dovranno richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, che potrà avvenire sia
contestualmente alla richiesta del codice fiscale sia successivamente.
E' opportuno, infine, ricordare che ogni successiva variazione dei dati relativi alla
denominazione, alla sede legale ed al legale rappresentante dovrà essere comunicata
all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in sede d'attribuzione.
LA NATURA FISCALE
Le associazioni ed i circoli, dal punto di vista fiscale, sono definiti enti non
commerciali di tipo associativo (ENC), ossia enti che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività commerciali. Caratteristica degli "enti non
commerciali" è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e
quindi come tali soggette ad imposta.
Le associazioni (ed i circoli) regolarmente affiliati ad un Ente di promozione sportiva
(quale è l'UISP), possono essere, inoltre, considerati associazioni "fiscalmente
privilegiate" poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non
commerciali, possono usufruire delle ulteriori norme di favore previste per le
Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche (A.S.D.) a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti
dalle leggi.
TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Il valore legale di eventuali liberatorie
Capita spesso di trovare, al momento di partecipare a tornei o manifestazioni
sportive, organizzatori che fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni
liberatorie. E' pacifico che tali documenti siano predisposti con l'intenzione di
declinare eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci o
a terzi durante la gara.
Non si può far a meno di ribadire che simili documenti sono del tutto inefficaci in
virtù del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 1229 del Codice civile. La prima
norma, infatti, sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando
questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. In altri termini, lo
stesso ordinamento giuridico stabilisce che neppure lo stesso titolare possa disporre
di beni indisponibili quali il proprio corpo e la sua integrità o incolumità: a maggior
ragione, quindi, una tale facoltà è preclusa ad un terzo (l'organizzatore di una
manifestazione, ad esempio).
L'art. 1229, infine, dispone la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per
dolo o colpa grave del "debitore" (cioè l'organizzatore), non chè per i casi in cui il
fatto dell'organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Tale principio è valido anche nel
campo della responsabilità extracontrattuale.
SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI
Qual è l'esatto trattamento fiscale?
Non è infrequente trovarsi nella situazione di dovere distinguere se ci si trovi di
fronte ad una donazione o ad una vera e propria sponsorizzazione. Capita, infatti,
che, durante l'organizzazione di una gara o un torneo, aziende, enti o privati
sostengano la realizzazione della manifestazione attraverso erogazioni di somme di
denaro (a volte anche assai modeste) e che l'organizzatore inserisca nel materiale di
divulgazione il logo o il nome della ditta sostenitrice.
In primo luogo è indispensabile distinguere tra donazione e pubblicità (o
sponsorizzazione): la prima è un'erogazione di denaro caratterizzata esclusivamente
da autentico spirito di liberalità (cioè senza pretesa, implicita o esplicita, di uno
scambio negoziale), presupposto, invece, specifico della pubblicità e della
sponsorizzazione, in cui a fronte di una erogazione economicamente rilevante ci si
aspetta in cambio una controprestazione.
In estrema sintesi, si realizza un contratto di sponsorizzazione quando:
* l'accordo ha natura onerosa, comunque sia denominato lo scambio economico;
* si realizzano prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato;
* lo sponsor ne ricava una forma di pubblicità.
In tali ipotesi, l'associazione che riceve la sponsorizzazione diviene soggetto passivo
IVA ed è tenuta a tutti i conseguenti adempimenti obbligatori.
Nei casi in cui effettivo sia lo spirito di gratuità, è sufficiente l'emissione di una
ricevuta su carta intestata provvista della relativa marca da bollo, qualora superi
l'importo di euro 77,47.
QUOTE ASSOCIATIVE
Requisiti delle ricevute rilasciate all'atto di iscrizione
Il tema che di seguito trattiamo, richiederebbe un approfondimento sicuramente
maggiore; per necessità di redazione ci limitiamo ad accennare alle questioni, a
nostro avviso, più rilevanti o più utili a chi è chiamato a gestire una A.S.D.
Il caso concreto, da cui prendiamo spunto, è quello relativo all'emissione delle
ricevute rilasciate per "certificare" l'adesione annuale (quota associativa) e il
pagamento dell'iscrizione all'attività sportiva annuale.
Premesso che, spesso, accade che entrambe le quote siano annotate in un'unica
ricevuta senza distinzioni nella descrizione, ribadiamo che è consigliabile tenerle
distinte.
La prima, infatti, che non riveste una diretta rilevanza fiscale, certifica l'atto di
effettiva adesione da parte del socio dando così certezza formale e sostanziale al
rapporto associativo: pertanto devono essere riportati, oltre all'intestazione
dell'A.S.D., almeno i dati anagrafici dell'associato, l'importo della quota, l'anno
sociale di competenza e la data del rilascio. Buona norma, inoltre, sarebbe
predisporne duplice copia e archiviarla secondo un criterio cronologico.
La ragione di una tale formalità, risiede nel fatto che, per l'associazione, è di
fondamentale importanza essere in grado di individuare con certezza la
composizione della base associativa e quindi di consentire, agli aventi diritto, di
prendere parte alle assemblee elettive, all'approvazione del rendiconto di gestione
annuale e alle attività di indirizzo e governo dell'A.S.D.
Per quanto attiene, invece, alle ricevute rilasciate per l'iscrizione alle attività sportive
annuali ci troviamo di fronte alla necessità di qualificarle dal punto di vista fiscale. In
altri termini, è opportuno chiedersi se le quote che si incassano rappresentino uno
specifico corrispettivo a fronte di una prestazione e, in seconda battuta, se il
soggetto che paga la quota, sia un associato oppure non lo sia. Infatti, a seconda dei
casi, ci possiamo trovare nella situazione di qualificare gli incassi come proventi di
natura commerciale ovvero privi di rilevanza commerciale.
Facciamo specifico riferimento a quanto stabilito, per gli enti privati non commerciali
di tipo associativo, dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 (legge IVA). Si tratta di speciali previsioni che, previa la
sussistenza delle necessarie condizioni, escludono che alcune attività degli associati
assumano carattere commerciale.
Pertanto, pur non essendo sancito da nessuna normativa, è fortemente consigliabile
predisporre una ricevuta, per le attività svolte dagli associati e quindi "decommercializzate", che preveda la denominazione dell'associazione, la data, la
numerazione progressiva, la descrizione dell'attività, l'importo riscosso ed i
riferimenti normativi in merito alla irrilevanza fiscale ai fini IRES ed IVA.
E' pacifico, infine, che l'A.S.D., qualora l'attività sia rivolta a non soci, sia tenuta ad
emettere idoneo documento di incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti
obblighi contabili.
REGIME FORFETARIO SECONDO LA LEGGE N.398/91
L'obbligo di compilazione del prospetto corrispettivi di cui al D.M. 11/02/1997
I soggetti che optano per il regime forfetario delineato dalla Legge n. 398/1991
devono procedere all'annotazione, anche mensile, dei corrispettivi, ivi compresi
quelli derivanti dalla vendita dei titoli d'ingresso, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui sono incassati. Al fine di ottemperare a tale obbligo è
necessario utilizzare l'apposito modello di prospetto istituito dal decreto del
Ministero delle Finanze.
L'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544 stabilisce che in esso devono essere
distintamente annotati:
- i proventi ex art. 25 co.2 della Legge 13/05/1999 n. 133 che non costituiscono
reddito, cioè quelli derivanti da due eventi al massimo nel corso del periodo di
imposta per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645,69;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del D.L. 30/08/1993 n. 331;
Tale prospetto, originariamente concepito per soggetti differenti dalle A.S.D. e dalle
S.S.D., deve essere adattato opportunamente a tali ultimi tipi di entità; in primo
luogo, è opportuno, nelle colonne da 1 a 4, procedere all'individuazione delle singole
tipologie di proventi con la relativa aliquota IVA, in ragione della detrazione
forfetaria dell'IVA stessa.
In secondo luogo occorre indicare distintamente in ciascuna colonna gli importi dei
rispettivi proventi:
- nella prima, ad esempio, quelli derivanti da sponsorizzazione, sui quali si applica
l'imposta nella misura del 20% e per i quali la detrazione IVA a forfait è del 10%;
- nella seconda i proventi dei corrispettivi da incassi delle gare e da altri corrispettivi
gravati da IVA al 20% e per i quali la relativa detrazione è del 50%;
- nella terza l'ammontare dei proventi pubblicitari, che scontano IVA al 20% e ne
portano in detrazione il 50%;
- ed, infine, nella quarta, l'ammontare di proventi da radio TV sui quali grava l'IVA
nella misura del 20% ma per i quali la detrazione forfetaria è del 33,33%.
In conclusione, l'obbligo dell'annotazione riguarda soltanto i corrispettivi e,
pertanto, non vanno assolutamente indicati gli "acquisti" e nell'apposito spazio va
riportata, sotto l'IVA sui corrispettivi, l'IVA da detrarre, in modo tale da dedicare una
quinta colonna, a fianco dell'imponibile totale, in cui riportare il totale dell'IVA
incassata e di quella detraibile forfetariamente.
RACCOLTA FONDI
Tombole, lotterie e pesche di beneficenza
Spesso, nel periodo natalizio, le associazioni sportive organizzano raccolte di fondi attraverso tombole, lotterie e pesche di beneficenza - da destinare al sostegno delle
proprie iniziative istituzionali. Pertanto ci sembra opportuno richiamare brevemente
alcune semplici disposizioni per evitare spiacevoli inconvenienti.
Innanzitutto è utile fare riferimento alla normativa che regola tale materia, quella
dettata dal D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430, la quale stabilisce che in linea generale «è
vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa o banco di beneficenza, nonchè ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche» in tutto il territorio nazionale, fatte
salve quelle promosse da enti morali, associazioni assistenziali, culturali, ricreative e
sportive senza fini di lucro per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
LOTTERIA
Importo complessivo
E' la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a
matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione,
contrassegnati da serie e numerazione progressiva. La vendita dei biglietti deve
essere circoscritta al territorio della provincia.
L'importo complessivo dei biglietti emessi non deve superare l'importo di euro
51.645,69.
TOMBOLA
Importo complessivo
E' la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data
quantità di numeri, con premi assegnati alle cartelle nelle quali all'estrazione dei
numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite (ambo, terno, quaterna,
ecc...).
I premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di euro
12.911,42.
PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
Importo complessivo
Si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per
la loro organizzazione non si prestano per l'emissione dei biglietti a matrice, una
parte dei quali è abbinata ai premi in palio.
Il ricavato della manifestazione non deve superare la somma di euro 51.645,69.
A tal proposito la legge precisa le caratteristiche di ciascuna tipologia di iniziativa,
definendola seconda la descrizione che segue:
Per quanto riguarda gli adempimenti necessari, i rappresentanti legali degli enti
organizzatori delle manifestazioni devono darne comunicazione entro 30 giorni al
Prefetto ed al Sindaco del Comune nel quale si effettua l'iniziativa, a cui devono
essere allegati:
- per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati «la quantità e la natura dei
premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il
luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori»;
- per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi, del prezzo di
ciascuna cartella e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi in palio.
Le autorità competenti interessate dalle suddette comunicazioni - la Prefettura ed il
Comune - avranno l'una il compito di verificare il rispetto di tutte le condizioni
previste dal D.P.R. n.430/2001; l'altro di vigilare sul regolare svolgimento della
manifestazione.
INDENNITA', RIMBORSI, PREMI E COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI
Trattamento tributario dei redditi diversi ex art. 67 comma 1, lett. m) T.U.I.R.
La legge n. 342/2000 con l'art. 37 lett. d) comma 1 ed il successivo comma 2 lett. a)
hanno innovato la disciplina del trattamento fiscale delle indennità, dei rimborsi
forfetari, dei premi e dei compensi di cui alla lett. m) dell'art. 67 comma 1 lett. m)
del T.U.I.R.
Per effetto di tale disposizione e dell'introduzione del comma 3 dell'art. 90 della
legge 289/2002, le indennità, i rimborsi, i premi ed i compensi erogati per attività
sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito per importi inferiori
complessivamente nel periodo di imposta ad euro 7.500.
Pertanto, secondo quanto previsto dal nuovo art. 25 comma l) della Legge n.
133/1999, le società e le associazioni sportive dilettantistiche operano, per la parte
eccedente i primi 7.500 euro, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione
di reddito (23%), maggiorata delle addizionali all'IRPEF. Tale ritenuta è operata a
titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi suddetti compresa fino ad euro
28.158,28, mentre per l'ulteriore parte eccedente la ritenuta è a titolo d'acconto.
E' infine utile ribadire che soltanto la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a
titolo d'imposta (quindi quella ulteriore ai primi 7.500 euro) concorre alla formazione
del reddito complessivo.
Riepilogando in forma schematica, possiamo dire che il vigente trattamento
tributario dei compensi per attività sportiva dilettantistica classificati come redditi
diversi prevede:
- per compensi fino a 7.500 euro, esenzione dal prelievo fiscale;
- per la parte eccedente i 7.500 e fino a 28.158,28 euro, una ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta pari al 23% maggiorata della sola addizionale regionale;
- per la parte eccedente i 28.158,28 euro, una ritenuta a titolo d'acconto pari al 23%
maggiorata della sola addizionale regionale.
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio la certificazione dei compensi erogati nel 2010
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno erogato emolumenti e
compensi di qualsiasi natura nell'arco dell'anno appena trascorso, ivi compresi i
compensi di cui all'art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R. (i cosiddetti compensi per
attività sportiva dilettantistica), devono rilasciare, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello in cui sono state effettuati tali pagamenti, le certificazioni
prescritte dall'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973. La normativa in oggetto non prevede
particolari formalità per la redazione delle suddette certificazioni che pertanto
possono essere rilasciate su carta libera e dalle quali devono risultare, oltre ai dati
anagrafici e fiscali del soggetto erogante e di quello percipiente, l'ammontare
complessivo dei compensi per ciascun beneficiario ed eventualmente l'importo delle
ritenute operate.
I dati delle certificazioni devono essere successivamente trasmessi, esclusivamente
in via telematica, all'Agenzia delle Entrate attraverso lo specifico Modello 770
Semplificato, entro il 31 luglio del 2011.
LA S.I.A.E.: QUESTA SCONOSCIUTA...
L'attività di cooperazione con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento
delle imposte
La Siae collabora, fin dagli anni '20 del secolo scorso con l'Amministrazione
finanziaria per quanto riguarda gli specifici tributi dovuti dagli organizzatori di
spettacoli. I contenuti del rapporto sono stati stabiliti con apposite convenzioni, di
volta in volta rinnovate. Relativamente al recente passato, la Siae ha svolto compiti
di accertamento, liquidazione ed incasso dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA
forfettaria connessa per le attività spettacolistiche svoltesi fino al 31/12/1999 e, in
via transitoria, anche dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA forfettaria dovuta
per gli apparecchi da divertimento installati nell'anno 2000.
Con l'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli, la disciplina del settore introdotta a
partire dall'anno 2000 ha previsto una diversa classificazione delle manifestazioni tra
spettacoli (indicati nella tabella C, allegata al dpr 633/72) ed intrattenimenti
(indicati nella tariffa di cui al dpr 640/72) e un diverso carico impositivo, prevedendo
per le attività di spettacolo l'assoggettamento alla sola IVA e per quelle di
intrattenimento l'applicazione, oltreché dell'IVA, anche della nuova imposta sugli
intrattenimenti. Nello stesso tempo è stato stabilito che anche gli organizzatori di
spettacoli e di intrattenimenti versino i tributi direttamente all'Erario mediante il
mod. F24, come previsto del resto per gli altri contribuenti.
Pertanto, la successiva convenzione valida per gli anni 2000-2009 - tenendo conto
della nuova disciplina fiscale, che, tra l'altro, ha ampliato i poteri ispettivi della Siae
attribuendo ad essa quelli previsti dall'art. 52 del decreto IVA (dpr 633/72) - ha
affidato alla Siae soprattutto il compito di reperire elementi utili per l'accertamento
delle imposte e per la repressione delle relative violazioni, mediante l'acquisizione
del volume dei corrispettivi degli organizzatori e l'attività ispettiva sullo svolgimento
delle manifestazioni e dei relativi adempimenti. In data 15 dicembre 2009, l'Agenzia
delle Entrate e la Siae hanno, da ultimo, rinnovato il rapporto convenzionale per il
periodo 1/1/2010-31/12/2019, con durata quindi decennale.
L'attuale convenzione (vedi il
sitowww.siae.it/documents/BG_Normativa_ConvenzioneAgenziaEntrateSIAE15dicembre2009.pdf) affida alla Siae gli stessi principali compiti della
precedente convenzione, definendoli però in modo analitico e puntuale ed
ampliandone il contenuto.
In sintesi, i compiti della Siae sono i seguenti:
a) attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi
acquisiti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché dai
soggetti che, a prescindere dal tipo di attività svolta, si avvalgono del regime della L.
398/91;
b) attività di vigilanza, controllo - sulla base della programmazione annuale
condivisa con l'Agenzia delle Entrate e degli specifici indirizzi e criteri forniti dalla
stessa Amministrazione finanziaria - e di constatazione delle violazioni nei confronti
di tali contribuenti; l'attività ispettiva può avere sia natura contestuale - cioè
riguardare le modalità di svolgimento delle manifestazioni, compresa l'emissione, la
vendita, la prevendita dei titoli di'ingresso, nonché le modalità di effettuazione delle
altre prestazioni fornite dagli organizzatori -, sia natura documentale mediante
esame dei registri contabili;
c) attività di verifica sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte degli
esercenti cinematografici del credito d'imposta ex dlgs 26/2/1999, n. 60;
d) attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed
assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali ex dm
13/7/2000 e successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 e
del 22/10/2002;
e) attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai
contribuenti;
f) rendicontazione all'Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dall'attività di
acquisizione del volume dei corrispettivi, dall'attività ispettiva, nonché dall'attività
inerente le biglietterie automatizzate e i misuratori fiscali.
Controlli nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime fiscale introdotto
dalla L. 398/91.
Nella sua attività di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate, i controlli affidati alla
S.I.A.E. hanno lo scopo di reperire elementi utili per l'accertamento delle imposte e
per la repressione delle violazioni nell'ambito degli obblighi prescritti dalla normativa
in oggetto.
Nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario introdotto dalla
Legge 398/91, l'attività di controllo della S.I.A.E. è indirizzata principalmente a:




verificare la completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato,
sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, secondo il modello prescritto dal
Decreto Ministeriale 11.2.1997;
verificare il volume d'affari realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da
soggetti che già esercitano attività;
verificare periodicamente che non venga superato il limite del plafond, fissato in 250.000
euro;
verificare l'assenza di finalità lucrative.
LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Le principali caratteristiche di tipo fiscale
Esiste, accanto alla forma giuridica delle A.S.D., quella ben più complessa delle
S.S.D., cioè delle Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata istituite
con l'art. 90 della Legge n. 289/2002 e poi meglio precisata dalle norme contenute
nella Legge n. 128 del 2004.
In estrema sintesi il legislatore ha istituito un soggetto giuridico che si costituisce
secondo le prescrizioni proprie delle S.r.l., ma adotta molte delle prerogative delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche.
In particolare anche le S.S.D. possono beneficiare della detassazione degli incassi
sportivi, sebbene ad alcune fondamentali condizioni:
1) le entrate che possono essere detassate ai fini IVA e delle imposte sui redditi sono
esclusivamente quelle sportive istituzionali: ad esempio per una SRL che ha, per fine
statutario, la gestione di scuole calcio, la detassazione riguarderà soltanto gli incassi
delle suddette scuole e non anche, per esempio, la gestione secondaria di un servizio
ricreativo, culturale o estetico (sauna, massaggi, ecc.);
2) gli incassi detassati possono provenire esclusivamente da due classi di soggetti:
2.a) i soci della SRL, con ciò intendendo esclusivamente i soci detentori delle quote di
capitale;
2.b) i frequentatori e/o partecipanti, ossia gli abituali utenti dell'impiantistica gestita
dalla SRL purchè tutti tesserati con l'Ente di Promozione o la Federazione a cui è
affiliata la SSD stessa.
Adempimenti per detassare le entrate istituzionali di una S.S.D.
Ma quali sono gli adempimenti che la SSD deve porre in essere per detassare le
entrate sportive istituzionali che altrimenti sarebbero soggette ad IVA e imposte sui
redditi?
1) Costituzione del sodalizio nella forma della SRL sportiva dilettantistica senza
scopo di lucro:
solo le società di capitali sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, sono
parificate, ai sensi dell'art. 90 della legge 289 del 2002, alle ASD sul piano della
detassazione delle entrate istituzionali
2) Porre attenzione particolare alle attività sportive che si intende svolgere e
menzionarle specificamente in statuto:
l'art. 90 della Legge 289 del 2002 impone alle SSD di indicare, quale attività
statutaria, l'avvio, la formazione e l'esercizio delle discipline sportive dilettantistiche.
I gestori dovranno, pertanto, individuare una o più di tali discipline da eleggere ad
attività istituzionali, con sufficiente lungimiranza (per non comprimere i futuri
sviluppi dell'attività) ma senza generalizzazioni che finirebbero con il rendere
evanescente l'oggetto statutario.
3) Affiliazione all'Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI e tesseramento
dei praticanti le attività sportive statutarie; Si tratta di un passaggio fondamentale:
gli utenti dell'impianto per i quali potrà essere applicata la detassazione delle quote
corsi, abbonamenti, ecc. devono essere tesserati con una Federazione o Ente di
Promozione. Per i non tesserati, invece, è inevitabile l'applicazione dell'iva e delle
imposte sui redditi.
4) Iscrizione della SSD nel registro del CONI:
operazione che verrà effettuata dal Comitato territoriale UISP competente a seguito
dell'affiliazione.
5) Comunicazione telematica della dichiarazione EAS:
l'agevolazione è concessa a condizione che la SSD interessata comunichi tale intento
all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposita dichiarazione EAS.
BREVE VADEMECUM SULL' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNUALE
L'obbligo di approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario deriva dalla
normativa vigente in materia di associazioni ed è stato ribadito e puntualizzato
dall'art. 90 della Legge 289/2002 alla lett. d).
Relativamente a tale obbligo la normativa fa riferimento sia all'attività istituzionale
sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato. In
particolare il rendiconto annuale deve essere redatto secondo le modalità stabilite, in
primo luogo, dallo statuto dell'associazione e deve riassumere le vicende economiche
e finanziarie dell'a.s.d. in modo da costituirne uno strumento di trasparenza e di
controllo della gestione.
La convocazione dei soci
Al fine di rendere effettiva l'approvazione del rendiconto deve essere convocata e
svolta l'assemblea dei soci, secondo le modalità descritte nello statuto
dell'associazione: soltanto in esso, infatti, sono stabiliti i principi di partecipazione
dei soci all'assemblea. Teniamo ad evidenziare quanto sia importante avere ben
chiari i principi della corretta convocazione dei soci per essere certi di garantirne
l'effettiva partecipazione. Pertanto consigliamo di tenere aggiornato annualmente
l'elenco annuale dei soci, composto da tutti coloro che aderiscono annualmente
all'associazione anche in qualità di atleti (anche minorenni), di dirigenti, di allenatori
o di accompagnatori.
La presentazione e l'approvazione del rendiconto economico
Una volta che l'assemblea risulti insediata ed in grado di deliberare validamente
secondo i quorum prescritti dallo statuto, il Presidente è chiamato a presentare il
documento del rendiconto economico approvato dal Consiglio direttivo, specificando
con chiarezza le singole voci in esse contenute ed eventualmente dando risposta ai
quesiti che i soci intendano sottoporgli. Il Presidente può anche delegare qualsiasi
altro socio alla presentazione del rendiconto qualora lo ritenga necessario od
opportuno.
Una volta terminata la presentazione e l'eventuale discussione, si procede con la
votazione per l'approvazione del documento contabile. Ciascun socio,
preventivamente ammesso a farlo e secondo la modalità stabilita dall'assemblea,
esprime la propria valutazione attraverso un voto favorevole o contrario oppure
dichiara di astenersi. Al termine della votazione il presidente dell'assemblea ne
comunica il risultato ai presenti e dispone la trascrizione del verbale allegandovi il
rendiconto economico - finanziario.
La trascrizione sul libro verbali delle assemblee dei soci
Atto finale della seduta è quello della trascrizione del relativo verbale nell'apposito
registro delle delibere assembleari. Quella di approvazione del rendiconto economico
è, insieme a quella del rinnovo delle cariche, una delle poche vicende della vita
associativa per cui è previsto obbligo di redazione scritta, approvazione da parte dei
soci e conservazione per almeno 5 anni.
In conclusione, è appena il caso di ricordare che, nell'eventualità di una mancata
approvazione del rendiconto economico - gestionale, è automatica la decadenza degli
organi amministrativi dell'associazione, presidente e consiglio direttivo.
MODELLO EAS
Nel Decreto Milleproroghe 2011 la possibilità di sanare la mancata presentazione del
modello.
L'art.1, comma 1, del D.L. 225/2010 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), rinviando
alla tabella 1 del medesimo Decreto, proroga al 31 marzo 2011 i termini relativi
all'invio del cd. Modello EAS, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da
parte degli Enti associativi.
Il termine precedente, entro il quale inviare il Modello, era stato fissato al 31
dicembre 2009.
Pertanto chi all'epoca non avesse provveduto nei termini ad inviare in via telematica
il suddetto modello, può sanare la mancanza provvedendo entro il 31 marzo
dell'anno in corso.
In tal ambito, si ricorda che, per gli Enti associativi, tra cui rientrano anche le
associazioni e le società sportive dilettantistiche, l'invio del Modello EAS si rende
necessario al fine di poter continuare a beneficiare dell'esclusione dalle imposte sui
redditi e dall'IVA, per quanto riguarda i corrispettivi, le quote ed i contributi versati
dagli associati.
In tal ambito, il medesimo art.1, comma 1, del "Decreto mille proroghe 2011"
prevede che, con uno o più DPCM, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze,
potrà essere disposta un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del
31 marzo 2011.
La variazione di alcuni dati non comporta l'obbligo di nuovo invio
Inoltre, sempre in merito al Modello EAS, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli
enti associativi non sono tenuti a comunicare la variazione dei dati relativi al
rappresentante legale o all'associazione, attraverso la presentazione di un nuovo
modello EAS, quando questa informazione risulti dalle notizie già in possesso
dell'Amministrazione finanziaria.
Con la Risoluzione n.125/E del 6 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate, infatti,
ricorda che la presentazione del modello EAS risponde all'esigenza di acquisire i dati
e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con il preciso
obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e di
concentrare l'azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.
Nello specifico, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato
che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere
nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali
subiscano variazioni.
Tale obbligo non sussiste, invece, se oggetto di modifica sono i seguenti dati:
- proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
- messaggi pubblicitari;
- ammontare medio delle entrate complessive;
- numero degli associati dell'ente;
- ammontare di erogazioni liberali o contributi pubblici ricevuti;
- numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Per quanto attiene la variazione dei dati del rappresentante legale e più in generale
dei dati relativi all'associazione devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate
attraverso gli appositi modelli (AA5/6 e AA7/10) direttamente agli uffici territoriali
dell'Amministrazione finanziaria oppure in via telematica, pertanto, essendo già a
disposizione dell'autorità, non è necessario ripresentare il modello EAS.
RACCOLTA FONDI
Osservando semplici parametri possono essere esclusi dal reddito imponibile.
Proviamo a tornare su un argomento che abbiamo in parte già affrontato, quello cioè
della raccolta fondi effettuata dalle A.S.D. Spesso infatti questi enti associativi hanno
necessità di organizzare eventi sportivi che siano in grado di assicurare loro un
autofinanziamento delle attività associative. In altre parole, è diffusa l'abitudine,
specialmente all'inizio dell'estate, di promuovere tornei sportivi e manifestazioni
collaterali in grado di generare una raccolta di proventi utile a garantire fondi da
reimpiegare
nelle
attività
sportive
della
stagione
successiva.
E' bene però che gli organizzatori di tali eventi sappiano quali adempimenti e
condizioni sono necessarie per fare in modo che la maggior parte di tali ricavi sia
esclusa dal reddito imponibile dell'associazione, non entrino, cioè, a far parte delle
entrate commerciali generate dalla A.S.D. nel corso dell'esercizio fiscale.
In particolare, è necessario fare riferimento ai principi normativi sanciti dall'art. 37
della Legge n. 342/2000 che ha disposto "per le associazioni sportive dilettantistiche
che si avvalgono dell'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 non
concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al
limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, i proventi
realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo".
Fino a 51.645,69 euro all'anno sono esenti da tassazione
Volendo semplificare, potremmo dire che il legislatore ha costituito un sistema
agevolativo sulla raccolta pubblica di fondi delle associazioni sportive dilettantistiche
purchè esse rispettino i seguenti criteri:
1. abbiano optato per il regime forfetario stabilito dalla legge n. 398/91, pertanto
esercitino abitualmente un'attività commerciale;
2. svolgano un numero di eventi non superiore a 2 per anno fiscale;
3. i proventi commerciali derivanti da tali eventi non superino la somma complessiva
di euro 51.645,69;
4. i proventi derivanti da attività o da raccolte fondi abbiano il carattere di
occasionalità e saltuarietà.
E' opportuno comunque ricordare che tali attività commerciali devono essere
connesse con gli scopi istituzionali e, quindi, strutturalmente funzionali alla
manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima.
A titolo esemplificativo, possono rientrare nell'ambito di applicazione della norma i
proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di
materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali,
dalle lotterie , ecc. Le raccolte fondi possono essere realizzate anche attraverso la
vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene
venduto o del sevizio prestato. Ne consegue che costituisce reddito imponibile la sola
parte dei proventi che dovesse superare il tetto dei 51.645,69 euro ovvero i proventi
conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo d'imposta.
Anche l'IVA non è dovuta
Ai fini dell'Iva dobbiamo infine precisare che se le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi sono effettuate in via occasionale e saltuaria, le stesse sono, secondo i
principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'Iva. Da ciò resta fermo che
ogni associazione deve operare una valutazione preventiva sull'occasionalità o meno
dell'operazione, onde evitare le sanzioni per il mancato assoggettamento all'Iva.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L'estinzione è possibile seguendo quanto prescritto dall'atto costitutivo e dallo
statuto.
E' bene ricordare che un'associazione nasce con l'intento di raggiungere gli scopi
sociali che sono prefissati nell'atto costitutivo e nello statuto. Questo elemento
strutturale può, di converso, determinare la necessità per le associazioni non
riconosciute di estinguersi avendo esaurito i propri scopi. Ci troviamo pertanto
nell'ipotesi del cosiddetto scioglimento, obbligatoriamente regolato nello statuto
dell'associazione stessa.
Tale eventualità produce la conseguenza di porre l'A.S.D. in una sorta di "stato di
liquidazione".
Essa dovrà, pertanto, provvedere ad esigere i crediti e a pagare i debiti associativi
ancora in essere, previa vendita di eventuali beni, qualora necessario. Allorquando
tali situazioni giuridiche non abbiano trovato opportuna definizione e quindi non
pendano in capo all'associazione rapporti giuridici, si determina la vera e propria
estinzione dell'ente associativo.
Per le associazioni non riconosciute queste attività liquidatorie saranno svolte dagli
organi ordinari dell'ente che rimarranno in carica solo a tale scopo - magari in regime
di prorogatio - conservando il diritto di agire in giudizio per l'eventuale tutela dei
diritti dell'associazione.
Nell'ipotesi in cui, terminate le operazioni di liquidazione, rimanesse un attivo,
questo non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli associati, bensì dovrà essere
devoluto secondo quanto previsto dallo statuto (per le A.S.D. è d'obbligo la
devoluzione ad altra associazione che persegua finalità analoghe).
L'organo competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale
devoluzione del patrimonio residuo è l'assemblea degli associati, tenuta ad
esprimersi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci, così come stabilito dall'art. 21 del
Codice Civile.
Terminate le operazioni di liquidazione e deliberazione si procederà alle doverose
comunicazioni all'Agenzia delle Entrate: nel caso in cui l'associazione fosse titolare
del solo codice fiscale sarà sufficiente comunicare l'estinzione attraverso il nuovo
modello AA5/6, allegandovi la delibera di scioglimento dell'Assemblea dei soci. Per le
A.S.D. in possesso anche di Partita IVA ed iscritta al R.E.A. la comunicazione deve
avvenire attraverso la procedura telematica denominata Comunicazione Unica.
CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
Rilevanti le responsabilità giuridiche in materia
Come detto, la regolarità di ogni attività sportiva comunque regolamentata è
subordinata all'accertamento dell'idoneità sulla base delle normative vigenti.
Pertanto al Presidente della associazione sportiva spetta la responsabilità giuridica
in materia.
Egli ha il compito di:
1) richiedere all'atleta al momento del tesseramento il certificato medico prescritto:
a. di idoneità generica, rilasciato dal medico di base o pediatra oppure da un Centro
Medico Sportivo;
b. di idoneità specifica, secondo quanto deliberato dal Ministero della Salute su
indicazione delle rispettive Federazioni sportive. Per il rilascio del certificato è
necessario presentare alle strutture deputate agli accertamenti una richiesta scritta
a firma del Presidente;
2) conservare i certificati presso la sede sociale per cinque anni. Tale limite è
esplicitamente previsto per l'attività agonistica, ma per estensione è valido anche
per quella non agonistica;
3) l'obbligo di non autorizzare lo svolgimento della prestazione sportiva dell'atleta in
assenza di adeguata certificazione.
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
Come comportarsi in caso di smarrimento, furto o distruzione.
Nel caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o furto dei libri sociali obbligatori o
della documentazione contabile dell'associazione è opportuno - anche se non
previsto come obbligatorio da nessuna norma specifica - sporgere denuncia alla
locale stazione dei carabinieri.
Inoltre potrebbe essere consigliabile, al fine di evitare la irrogazione di future
sanzioni amministrative relative alla mancanza delle scritture in caso di ispezione,
inviare copia della denuncia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
E' bene comunque precisare che, nonostante tale accorgimento, gli uffici tributari
potranno comunque procedere all'accertamento induttivo previsto dalle relative
normative in materia.
Gli organi verificatori, infatti, ai sensi dell'art.39 comma 2 lett. c) del D.P.R.
n.600/1973, possono procedere all'accertamento induttivo "quando risulta che il
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture
contabili obbligatorie, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per
cause di forza maggiore".
Resta inteso che in seguito alla denuncia l'associazione è tenuta a riprendere la
regolare tenuta della documentazione obbligatoria.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Gli adempimenti amministrativi per le somministrazioni temporanee.
Lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
su area pubblica, indipendentemente che possa godere di regimi fiscali e tributari
agevolati, richiedono l'obbligatoria e preventiva autorizzazione da parte del Comune
territorialmente competente ed il possesso dei requisiti necessari per la vendita di
prodotti alimentari.
In particolare, un'associazione sportiva dilettantistica che vuole porre in vendita o
somministrare alimenti e bevande su area pubblica, dovrà presentare al Comune sia
la Richiesta di autorizzazione temporanea di somministrazione su area pubblica sia la
DIAP, la Dichiarazione di inizio attività produttive, secondo la Modulistica Regionale
Unificata predisposta dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 30/03.
Dal punto di vista igienico sanitario dovranno essere rispettate le norme previste
dalla Regione in recepimento dei regolamenti CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari e n.853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Inoltre è necessario osservare l'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002
in merito ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle
aree pubbliche. Infine i prodotti alimentari posti in vendita o somministrati dovranno
essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali
allergeni utilizzati, ai sensi del D.Lgs. n.109/1992 e dal D. Lgs. n.114/2006.
Preme, infine, mettere in evidenza che tale procedura non è da confondere con il
regime autorizzatorio previsto per la somministrazione di alimenti e bevande rivolta
ai soli soci (c.d. circoli privati), per la quale è stata recentemente introdotta la
Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
MODELLO EAS
Indispensabile per godere della detassazione dei ricavi da soci e tesserati
All'indomani della pubblicazione del Decreto Milleproroghe avevamo pubblicato una
nota nella quale richiamavamo alla memoria dei dirigenti delle A.S.D. l'importanza di
approfittare della proroga concessa dal Governo per inviare il Modello EAS, per chi
sul finire del 2009 non era stato attento a rispettare un tale obbligo. Ribadiamo
infatti quanto sia indispensabile procedere all'invio telematico del modello per
godere della detassazione dei ricavi provenienti dall'attività statutaria svolta con soci
e tesserati. In altri termini una tale essenziale agevolazione, impone che
l'associazione ne possa godere solo a condizione che essa svolga un'attività
istituzionale secondo gli scopi dello statuto, rispettando la sovranità dell'assemblea
(principio di democraticità) e senza distribuzione diretta o indiretta di utili.
Pertanto, una volta adempiuto l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate il
Modello EAS, è bene che l'associazione valuti in concreto se rispetta in concreto i
principi cui abbiamo appena accennato. Per farlo, pubblichiamo una breve scheda di
verifica, in modo tale che le A.S.D. possano auto - verificare la sussistenza di alcuni
comportamenti sostanziali ad attuare i principi di democraticità e assenza di lucro.
Conformità e registrazione dello Statuto
Le A.S.D. il cui Statuto non è redatto e registrato a norma dell'art.90 della Legge
289/2002 non può beneficiare di alcuna agevolazione di settore.
Chi non rispetta tale prescrizione deve convocare l'assemblea dei soci per modificare
lo statuto e provvedere alla sua registrazione.
Affiliazione ad un Ente di promozione sportiva (UISP Bergamo) o ad una Federazione
sportiva
Alle A.S.D. riconosciute dagli Enti di promozione sportiva o dale Federazioni sportive
è concesso iscriversi al Registro nazionale del C.O.N.I.
Procedere all'affiliazione o al rinnovo amministrativo dell'affiliazione entro l'ano
sportivo o la scadenza prevista.
Iscrizione al Registro nazionale del C.O.N.I.
Le A.S.D. con l'affiliazione all' UISP ottengono il riconoscimento ai fini sportivi
necessario per essere inseriti ogni anno nel Registro C.O.N.I.
Verificare che per ciascun anno la A.S.D. sia stata iscritta continuativamente al
Registro C.O.N.I.
Rispetto dei principi di democraticità
Le A.S.D. devono riconoscere e rispettare la sovranità dell'assemblea dei soci e
garantire loro il diritto al voto nelle occasioni previste dallo statuto e dalla legge.
E' opportuno istituire ed aggiornare periodicamente l'elenco dei soci, convocare e
celebrare regolarmente le assemblee per l'approvazione del rendiconto annuale e il
rinnovo periodo delle cariche sociali.
Assenza dei fini di lucro
E' espressamente vietata alle associazioni la distribuzione, sia diretta sia indiretta, di
qualsiasi utile oggettivo e soggettivo. Cioè deve essere obbligatoriamente reinvestito
l'avanzo di esercizio risultante dal rendiconto economico approvato annualmente
dall'assemblea dei soci.
In caso contrario, la conseguenza è la perdita della natura associativa dell'ente, con
susseguente assimilazione ad un'impresa commerciale. Per evitare tale
contestazione è necessario, documentare adeguatamente tramite una corretta e
trasparente contabilità i movimenti economici e finanziari, dimostrando che le
risorse sono costantemente orientate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Divieto di costituire il rapporto associativo a titolo temporaneo
L'adesione di un socio, diversamente da quanto si ritiene comunemente, è un
rapporto costituito "per la vita", ossia a tempo indeterminato, e può venir meno solo
per le ragioni previste dalla legge e dallo statuto dell'associazione. Per gestire
correttamente il rapporto con i soci, è opportuno istituire meccanismi e strumenti
che diano certezza della sussistenza del vincolo associativo: per tale ragione una
soluzione potrebbe essere quella di istituire il libro dei soci in cui annualmente si
registrano e si depennano coloro che si associano per la prima volta e coloro che
rinnovano oppure non rinnovano l'adesione. Per quest'ultimi si procederà, entro il
periodo previsto per la conferma dell'adesione, alla relativa cancellazione dall'elenco
dei soci. Solo in questo modo è possibile avere sotto controllo la situazione dei
rapporti associativi esistenti. Ricordo, infine, che anche i minorenni che praticano
l'attività sportiva, qualora previsto dallo statuto, devono essere annotati nel libro
soci.
AMMINISTRAZIONE DELLE A.S.D.
Verificare le condizioni sostanziali per godere delle agevolazioni fiscali
Riprendiamo, dall'edizione della scorsa settimana, la verifica dei requisiti per godere
delle agevolazioni fiscali proprie delle associazioni sportive dilettantistiche. Dopo
aver accennato alla conformità e alla registrazione dello statuto, all'affiliazione ad un
Ente di promozione sportiva e alla conseguente iscrizione al Registro nazionale
C.O.N.I., al rispetto dei principi di democraticità e dell'assenza del fine di lucro, è ora
la volta di passare in rassegna le altre condizioni sostanziali per valutare il diritto ai
suddetti benefici.
Divieto di costituire il rapporto associativo a titolo temporaneo
L'adesione di un socio, diversamente da quanto si ritiene comunemente, è un
rapporto costituito "per la vita", ossia a tempo indeterminato, e può venir meno solo
per le ragioni previste dalla legge e dallo statuto dell'associazione. Per gestire
correttamente il rapporto con i soci, è opportuno istituire meccanismi e strumenti
che diano certezza della sussistenza del vincolo associativo: per tale ragione una
soluzione potrebbe essere quella di istituire il libro dei soci in cui annualmente si
registrano e si depennano coloro che si associano per la prima volta e coloro che
rinnovano oppure non rinnovano l'adesione. Per quest'ultimi si procederà, entro il
periodo previsto per la conferma dell'adesione, alla relativa cancellazione dall'elenco
dei soci. Solo in questo modo è possibile avere sotto controllo la situazione dei
rapporti associativi esistenti. Ricordo, infine, che anche i minorenni che praticano
l'attività sportiva, qualora previsto dallo statuto, devono essere annotati nel libro
soci.
Applicazione di una quota associativa uniforme per tutti i soci
Il principio dell'uniforme trattamento di tutti i soci impone che anche la quota
associativa annuale venga determinata in modo uguale tra tutti, indipendentemente
dalle prestazioni sportive godute o ricevute.
Da una tale enunciazione deriva inequivocabilmente che l'esonero dal versamento
della quota associativa annuale è ammissibile, sempre che sia riportato nello statuto,
ad appannaggio dei cosiddetti soci onorari, che aderiscono per "dare lustro"
all'associazione più che per partecipare all'attività sportiva.
Inoltre, dal punto di vista della contabilità, le quote associative, rappresentando una
delle primarie fonti di sostentamento istituzionali dell'associazione, devono essere
evidenziate correttamente tra le voci di entrata dell'associazione, trovando effettiva
corrispondenza tra il numero dei soci e la quantificazione annuale della quota.