legge finanziaria 2005

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legge finanziaria 2005
LEGGE FINANZIARIA 2005
ART. 1 comma 114.
All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite".
TESTO Legge 24 Dicembre 2003 – LEGGE FINANZIARIA 2004
ART. 2 comma 31.
Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre
disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche
alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare
legalmente riconosciute senza fini di lucro.
ART. 1 comma 253.
All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "associazioni
sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da
parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
Ecco il testo dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, detto TUIR:
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti
di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche.
Commi da 480 a 483 (Imposta sulla pubblicità per manifesti politici, culturali e religiosi)
Con alcune modifiche apportate al Dlgs. n. 507/93 (integrazione degli artt. 6 e 20 e introduzione ex
novo dell’art. 20-bis), il comma 480 prevede l’esonero (e non più la riduzione del 50%)
dall’Imposta sulla pubblicità per pubbliche affissioni per i manifesti riguardanti:
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in via esclusiva, lo Stato e gli Enti pubblici territoriali;
i comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
annunci mortuari,