legge finanziaria 2005
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LEGGE FINANZIARIA 2005 ART. 1 comma 114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite". TESTO Legge 24 Dicembre 2003 – LEGGE FINANZIARIA 2004 ART. 2 comma 31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. ART. 1 comma 253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici". Ecco il testo dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, detto TUIR: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Commi da 480 a 483 (Imposta sulla pubblicità per manifesti politici, culturali e religiosi) Con alcune modifiche apportate al Dlgs. n. 507/93 (integrazione degli artt. 6 e 20 e introduzione ex novo dell’art. 20-bis), il comma 480 prevede l’esonero (e non più la riduzione del 50%) dall’Imposta sulla pubblicità per pubbliche affissioni per i manifesti riguardanti: in via esclusiva, lo Stato e gli Enti pubblici territoriali; i comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari,