regime dei minimi - Studio Crescenzi

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regime dei minimi - Studio Crescenzi
IL NUOVO “REGIME FORFETARIO IN VIGORE DAL 2015”
CONDIZIONI DI ACCESSO E DI PERMANENZA
Il nuovo regime è riservato ai soli soggetti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o
professione. E’ consentito l’accesso al regime forfetario anche ai soggetti già in attività a condizione
che nell’anno precedente:
 hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività
esercitata (si veda la Tabella “A”)
 hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi,
per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati)
 hanno avuto, alla data di chiusura dell’esercizio, un costo complessivo dei beni strumentali, al
lordo degli ammortamenti, non superava a 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: 1) per i
beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione,
noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; 3) i beni, detenuti in regime di impresa
o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o
professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni
immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell'impresa, dell’arte o della professione
 hanno conseguito redditi derivanti dall’attività d’impresa, dell’arte o della professione,
prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente; requisito, questo, non rilevante se il rapporto di lavoro è
cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o
assimilato non supera i 20.000 euro.
Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime: 1) non
rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri; 2) nel
caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il
limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Non possono avvalersi del regime forfetario:

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto
o di regimi forfetari di determinazione del reddito (vendita di Sali e tabacchi, agricoltura e
pesca, editoria, agenzia viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicili, rivendita di beni usati,
intrattenimenti e giochi, rivendita documenti di trasporto pubblico e sosta)

i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri
dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano
redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto

i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi

gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (si intendono le
associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR, non le associazioni no-profit, ovvero a
società a responsabilità limitata trasparenti.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene
meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
I VANTAGGI
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Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o
compensi percepiti nel periodo d’imposta, sui quali è applicato un coefficiente di redditività (si veda
la Tabella “A”). Per coloro che iniziato una nuova attività, d’impresa o professione, il reddito
imponibile calcolato forfetariamente è ridotto di un terzo per il periodo d’imposta in cui l’attività è
iniziata e per i due successivi, qualora, oltre ad aver rispettato i requisiti per l’accesso al regime
forfetario, si rispettino le seguenti ulteriori condizioni: 1) non deve aver svolto negli ultimi 3 anni
un’attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare; 2) la nuova
iniziativa non deve costituire una mera prosecuzione di un’altra già svolta in passato dello stesso
contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività
precedentemente esercitata consista nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della
professione; 3) nell’ipotesi in cui venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o
compensi conseguiti da quest’ultimo nel periodo anteriore a quello di acquisizione dell’attività non
devono essere stati superiori ai limiti imposti per l’accesso al nuovo regime forfettario
Applicazione dell’Imposta sostitutiva al 15%: quindi niente imposte IRPEF, relative addizionali,
IVA, IRAP, ma solo un’imposta del 15% sul reddito determinato forfetariamente. Facendo un
esempio, in pratica, per una attività di lavaggio auto – il cui codice Ateco inizia con 45 – che ha
conseguito ricavi pari a 20.000 euro, il reddito determinato forfetariamente è pari a 8.000 euro
(20.000 x 40% - coeff. di redditività -) e l’imposta sostitutiva da versare è pari a 1.200 euro (8.000 x
15%) - non sono dovute altre imposte
Non sono previsti acconti di imposte
I ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti ad IVA e a ritenuta d’acconto
Vige il cosiddetto principio di cassa (anche per i titolari di reddito d’impresa), quindi i ricavi
concorrono alla formazione del reddito forfetario, solo quando sono effettivamente percepiti (quindi
non si pagano imposte su una fattura non incassata)
Esonero dalla maggior parte degli adempimenti previsti dalla disciplina IVA: esonero della
tenuta e conservazione delle scritture contabili, registri e documenti, sia ai fini IVA che reddituali
(fatta eccezione per l’obbligo di numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti)
Non vi è l’obbligo di compilare gli studi di settore
Esonero delle comunicazioni clienti-fornitori (spesometro), delle comunicazioni black list
È prevista la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali
presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, di non versare la contribuzione minima di cui
alla legge n. 233/90 e di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini
fiscali.
GLI SVANTAGGI
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I ricavi o compensi complessivi percepiti nell’attività professionale o d’impresa non devono
essere superiori alle soglie previste per la specifica attività (si veda la Tabella “A”).
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Non si possono sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto,
superiori a 5.000 euro lordi
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Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non può superare i
20.000 euro alla chiusura dell’esercizio
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Non si possono possedere quote di partecipazione in Società di persone (Snc – Sas), o in S.r.l.
trasparenti ex art. 116 TUIR, o in associazioni professionali (si intendono le associazioni
professionali di cui all’art. 5 del TUIR, non le associazioni no-profit)
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Non si possono detrarre (per questa tipologia di redditi a tassazione forfetaria) alcune spese in
dichiarazione dei redditi: spese mediche, interessi sul mutuo, assicurazioni, spese di istruzione,..etc;
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Non si può detrarre l’IVA sugli acquisti (in gergo scaricare);
VECCHI REGIMI
Il nuovo regime sostituisce tutti i regimi agevolati prima vigenti, che sono stati abrogati: nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000, articolo 13), regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Dl 98/2011, articolo 27, commi 1 e
2 ) e r e g i m e c o n t a b i l e a g e v o l a t o ( D l 9 8 / 2 0 11 , a r t i c o l o 2 7 , c o m m a 3 ) .
I contribuenti che nel 2014 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo
anno di età.
TABELLA “A”