Slides a cura della Dott.ssa Starola

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Slides a cura della Dott.ssa Starola
Torino, 9 settembre 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL
PROFESSIONISTA E DEGLI INTERMEDIARI
Dott.sa Lucia Starola
PREMESSA
Normativa prevenzione Dlgs. 231/2007: definizione di riciclaggio
(art. 2) fa riferimento ad ˝attività criminose˝, non contiene inciso
˝fuori dai casi di concorso˝ del 648, 648 bis, 648 ter
• autoriciclaggio è fattispecie già contemplata in precedenza
• obbligo SOS già previsto anche per autoriciclaggio
ed inoltre
attività ˝mera utilizzazione o godimento personale˝
pare soggetta comunque a SOS
per ampiezza concetto ˝utilizzo˝ lettera c) art. 2 Dlgs. 231/2007.
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ANTEFATTO
Normativa scudo fiscale (art. 13 bis D.L. 78/2009)
richiamava obblighi antiriciclaggio
con emendamenti Flores D.L. 3/8/2009 n. 103
previsto esonero da obbligo SOS ex art. 41 per tutti i
reati coperti
(elenco ben più lungo rispetto a quelli coperti da L. 186/2014)
per tutti gli operatori (essenzialmente gli intermediari finanziari,
comprese le fiduciarie in caso di rimpatrio giuridico)
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SITUAZIONE ATTUALE
Analogo specifico esonero da SOS non previsto da L. 186/2014
Nota MEF 9/1/2015 (idem MEF 31/1/2014 su D.L. 4/2014)
ribadisce obbligo presidi previsti dal Dlgs. 231/2007
- adeguata verifica, compreso TE, misure rafforzate (in caso di
elevato rischio di riciclaggio es. Paesi definiti Gafi ad alto
rischio)
- registrazione
- segnalazione EVENTUALI operazioni sospette
se sussistono i presupposti art. 41 (provenienza criminosa
fondi)
Mero trasferimento costituisce riciclaggio, in quanto idoneo ad
ostacolare provenienza delittuosa (Cassazione)
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MOTIVAZIONI E DISCUSSIONI
Perché non esonero esplicito SOS?
Richiesto agli operatori evitare che la VD favorisca il riciclaggio
tramite rientro legittimo e quindi ripulitura, di fondi costituiti
all’estero proveniente da attività criminosa (anche diverse dal reato
fiscale) magari con rientro a nome di altri.
Specifico documento Gafi ottobre 2012 richiede
- effettiva applicazione adempimenti antiriciclaggio nella VD
- non esonero delle procedure richieste dalle Raccomandazioni Gafi
- ragionevoli misure per stabilire origine degli assets
- autorità competenti coinvolte nella ricerca dell’origine dei fondi
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ULTERIORI POSIZIONI UFFICIALI
FAQ MEF 23/1/2015
D. Se cliente non accede, sussiste esonero SOS
per art. 12 comma 2 D.lgs. 231/2007?
R. No esonero art. 12 comma 2 perché vale solo per
«consulenza legata a procedimenti giudiziari»
Tuttavia No obblighi antiriciclaggio se il rapporto
non si concretizza con il conferimento incarico
Risoluzione Sanga 17/2/2015 e risposta
viceministro Casero conferma FAQ
Sconcerto e perplessità
UIF comunicato 2/9/2015 (codice dominio) SOS se presupposti art. 41
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PERPLESSITÀ
1. Situazione delicata
provviste estere frutto fattispecie criminose diverse da
reati fiscali dichiarati non punibili
(es. emissione fatture per operazioni inesistenti):
eventuale V D non depenalizza né reato presupposto né
riciclaggio
Se il ˝cliente˝ decide in senso negativo
Vale risposta FAQ
2. Conferimento incarico prescinde da sottoscrizione
mandato
può avvenire per facta concludenda
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PERPLESSITÀ
segue
3. Se non si instaura rapporto, no obblighi
antiriciclaggio vale per A V e Reg.
All. 2 DM 16/4/2010: SOS anche se prestazione rifiutata
o non eseguita per motivi di sospetto
Art. 41: obbligo SOS per effetto svolgimento attività
anche a seguito di un incarico
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INQUADRAMENTO VD NEL DLGS. 231/2007
VD: è ˝operazione˝ ex art. 1 lettera c) Dlgs. 231/2007
(attività determinata di carattere finanziario o patrimoniale
funzionale alla modifica della situazione giuridica delle attività
detenute all’estero e non dichiarate)
Si realizza tramite prestazione professionale
(dottori commercialisti/avvocati)
Segue intervento - intermediari finanziari
- fiduciarie
Conclusione procedura esclude punibilità determinati delitti fiscali
nonché riciclaggio e reimpiego commessi in relazione a tali delitti
tributari ed autoriciclaggio commesso fino al 30/9/2015
Il legislatore colloca la VD tra i procedimenti di accertamento e di
accertamento con adesione
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ESONERO SOS EX ART. 12 COMMA 2
PER I PROFESSIONISTI
Esimente SOS per informazioni ricevute
- nel corso dell’esame della posizione giuridica
- espletamento compiti difesa o rappresentanza in procedimento
giudiziario
- compresa consulenza su eventualità intentare o evitare
RBA Guidance for Accountants 17/6/2008 n. 14
e Direttiva: esimente comprende procedimenti amministrativi
MEF ritiene non applicabile
Dottrina non concorde nel ritenere applicabile esimente
(legislatore nazionale ha onere di dettagliare materie immuni da SOS)
La IV Direttiva rafforza obbligo per Stati tutela segreto anche per
consulenza per evitare procedimento
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COMUNICAZIONI MEF?
art.49 Limitazioni utilizzo contanti
art.50 Utilizzo conti in forma anonima con intestazione
fittizia aperti presso stati esteri
Dottrina non concorde:
- non applicabilità sanzione punitiva per principio ne bis in
idem
- per principio specialità (art. 9 legge 689/91) prevale
sanzione su monitoraggio fiscale
- MEF non ne fa cenno nelle sue circolari
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
(ART. 58 DLGS. 231/2007)
Violazioni divieto utilizzo conti anonimi o intestazione
fittizia in stati esteri:
sanzione da 10% a 40% del saldo
Violazione obbligo comunicazione entro 30 g. al MEF da
parte di tutti i destinatari del DLgs. 231/2007:
sanzione dal 3% al 30% del saldo
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ALERT
Le violazioni D.lgs 19/11/2008 n. 195 su circolazione
transfrontaliera per importi = o > 10.000 euro
potrebbero essere accertate anche a posteriori
(audizione GdF 5 marzo 2014)
In realtà violazione deve essere provata da organo
accertatore e non solo presunta
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PERPLESSITÀ
Ridondanza:
a) sussistenza obbligo SOS per AF, intermediari,
fiduciarie coinvolte nella procedura.
Quindi cumulo SOS;
b) caso di insussistenza ipotesi di reato diverse da quelle
oggetto di sanatoria (possibile inutilità non esime da
obbligo)
Permane obbligo AF denunzia alla procura per notizia di
reato
Al termine della procedura AF comunica AG conclusione
VD per esclusione punibilità reati fiscali indicati,
riciclaggio, autoriciclaggio
Anche UIF valutate le SOS, se ritiene rilevanti, trasmette
a AG
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CONCLUSIONE
Correlare SOS a mandato formale
anziché a valutazione significa:
- non inviare SOS per situazioni pregiudizievoli
correlate a reati non coperti da VD
- inviare triple/quadruple SOS per VD che
rendono reato non punibile e danno trasparenza
ai flussi
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PROCESSO VALUTATIVO INDIVIDUALE
Casistiche
- Irrilevanza reddituale delle provviste (successione,
redditi dichiarati e poi trasferiti)
- Attività costituite in periodi d’imposta per i quali si è
verificata la prescrizione dei delitti tributari (varia tra i 6
e i 10 anni)
- Attività costituite con redditi provenienti da reato
fiscale dichiarato non punibile con VD (la VD non
qualifica lecite le risorse)
- Schema decreto revisione sistema sanzionatorio
dichiara non punibile determinati reati per effetto
pagamento debito tributario
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PROCESSO VALUTATIVO
segue
- DLgs. 231/2001 non chiede di qualificare penalmente le
condotte ma di valutare se origine dei fondi può essere
criminosa
- Attività frutto di proventi di possibile derivazione da
fattispecie criminose diverse dai reati fiscali
es. abuso finanziamenti pubblici
- Se i proventi sono riconducibili a uno o più schemi
comportamenti anomali UIF (frodi internazionali, frodi
fatturazione, frodi IVA intracomunitaria)
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RISCHI
1) Omessa SOS sanzione amministrativa pecuniaria
da 1% a 40%
Divieto comunicazione in caso di SOS
2) Rischio favoreggiamento reale ex art. 379 c.p.?
Se denaro oggetto VD è frutto di reati diversi da quelli
dichiarati non punibile per effetto VD il contribuente è
punibile per autoriciclaggio
Attenzione che l’esclusione 648 ter – 1 non è stata
inserita nel 379 c.p. che recita ˝Fuori dei casi di
concorso o dei casi di cui al 648, 648 bis e 648 ter, chi
aiuta ad assicurare il provento dei reati è punibile ….. ˝
Concorso per art. 40 c. 2? (concorso per omissione)
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RISCHI
segue
3) Illecito tributario sottosoglia
accantonato da uno dei soci
= appropriazione indebita
reato non coperto da VD
Costituisce autoriciclaggio al momento successivo
utilizzo non personale
4) SOS dovuta se sospetto utilizzo VD per finalità diverse
da quelle previste dalla legge (o fumus sproporzionalità
oggettiva/soggettiva nell’architettura dell’operazione)
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NON DIMENTICARE
- che se reato fiscale a monte è dichiarato non punibile
non esiste bene giuridico da tutelare (interesse Stato a
prevenzione e repressione reati);
- che SOS costituisce eccezione al dovere di segretezza;
- che segnalazione solo cautelativa può essere fonte di
responsabilità;
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STIAMO SERENI!
Il reato di cui all’art. 622 c.p. sulla violazione del segreto
professionale, punito con la reclusione fino a 1 anno,
rientra nei limiti previsti dal Dlgs. 28/2015 quindi può
essere considerato di particolare tenuità e dichiarato non
punibile.
GRAZIE
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