Capitolato speciale - Comune di Cagliari

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Capitolato speciale - Comune di Cagliari
Comune di Cagliari
Capitolato speciale relativo alla gestione del Servizio Cassa di Mercato Ittico all’ingrosso.
(rettificato)
Art. 1
Servizio di Cassa
1.
Il presente capitolato speciale ha per oggetto la gestione del servizio di Cassa del Mercato
Ittico all'Ingrosso di Cagliari, che si estrinseca, in modo particolare, nelle seguenti operazioni e/o
adempimenti meglio successivamente precisati.
2.
Il primo adempimento consiste nella messa a disposizione di un numero di sportelli e di
dipendenti (di cui uno con responsabilità di Preposto) sufficienti a garantire il servizio di cassa
del Mercato Ittico.
3.
La Banca ha l’obbligo di tenere operativo almeno uno sportello nell’orario di funzionamento;
4.
La gestione della Cassa consiste nei servizi bancari per lo svolgimento di atti di commercio
quali:
a) il pagamento degli importi delle vendite eseguite dai concessionari, che svolgono attività di
commissionari nei posteggi di vendita ai produttori, importatori o armatori od altri produttori
una volta detratta la percentuale riguardante il loro compenso;
b) l’incasso degli importi degli acquisti fatti nel Mercato, in favore dei concessionari, (siano essi
commissionari, grossisti) dei posteggi di vendita da parte degli acquirenti;
c) incasso di tutti i Tributi e Diritti in particolare quelli d’Asta e di Mercato in favore del Comune
di Cagliari, I.V.A. e tutte le altre imposte e tasse presenti e future, dovute sia al Comune
come Gestore del Mercato che all'Erario;
d) Incasso delle somme in nome e per conto del Comune in relazione ai servizi prestati dallo
stesso quali:
d.1.
fornitura del ghiaccio;
d.2.
uso delle celle frigorifere comunali;
d.3.
introduzioni fuori orario;
d.4.
canoni per l’uso di locali, macchinari attrezzature o servizi comunali;
d.5.
qualsiasi altro provento che di volta in volta segnalerà il Comune;
accettazione in conto deposito di eventuali cauzioni a favore del Comune per
d.6.
uso dei locali e attrezzature di proprietà comunale.
5.
L’ Istituto di credito dovrà accendere e gestire in proprio un c/c bancario con l’intestazione
“Comune di Cagliari – Gestione Mercato Ittico”, regolato alle condizioni riportate nell’allegato “A”
a)
accreditare tutti gli introiti giornalieri spettanti al Comune, per diritti di mercato ovvero per i
servizi richiamati al precedente comma 4 lettera d;
b)
prelevare da detto conto corrente nello stesso giorno le somme eventualmente spettanti a
terzi, in quanto indebitamente percepite dal Comune a causa di errore accertato con variazione
del Ragioniere del Mercato sottoscritta dal Direttore;
c) prelevare da detto conto corrente e pagare mensilmente al tesoriere Comunale le somme di
cui alla reversale d’incasso emessa dalla Direzione del Mercato. Di tale conto corrente dovrà
essere fornito un estratto conto a scadenza mensile.
Art. 2
Doveri della Banca
1. La Banca per l’esatto adempimento delle obbligazioni che assume, in osservanza del presente
capitolato, deve usare la diligenza del buon mandatario.
2.
I doveri della stessa consistono principalmente nell’effettuare le seguenti operazioni:
a) incassare tutti gli introiti giornalieri provenienti dalle operazioni commerciali di Mercato di cui
sopra;
b) effettuare le rimesse nello stesso giorno dell’incasso delle somme spettanti ai concessionari dei
posteggi;
trasmettere alla Direzione del Mercato entro i primi cinque giorni di ogni mese, un riepilogo
c)
analitico dei proventi incassati in nome e per conto del Comune, nonché dell’aggio incassato in
proprio favore;
Ricevere e custodire i depositi e le cauzioni, come ogni altro titolo di garanzia relativo alle
d)
obbligazioni contratte nel Mercato, prestate da tutti gli opepratori commerciali a qualsiasi titolo
(produttori, venditori-concessionari od acquirenti accreditati e non);
Lo svolgimento di ogni altra operazione tipicamente bancaria in favore del Comune e degli
e)
operatori commerciali di ogni tipo.
3. La Banca, ai fini dell’ottimale espletamento dei suoi doveri, si impegna alla realizzazione ed
allo sviluppo di procedure informatizzate secondo le direttive impartite dalla Direzione del
Mercato Ittico all’ingrosso.
4. La Banca dovrà dotarsi di un sistema hardware adeguato. I costi relativi al sistema
informatico della Banca sono a suo completo carico.
5. Ai sensi dell’art. 52 della L.R. 5 del 2007 la Banca:
a) Ha l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell’esecuzione del servizio, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
b) Ha l’obbligo di presentare la documentazione che attesti che la stessa è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive
modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi delle norme vigenti;
c) Ha l’obbligo di attestare la regolarità contributiva del personale dipendente da
destinare o destinato all’esecuzione del servizio. A tale fine dovrà produrre prima della
stipulazione del contratto, ed entro il 28 febbraio di ogni anno in relazione a quello
precedente, il “documento unico di regolarità contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica l’adempimento da parte della Banca degli obblighi relativi ai
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o
ad altre casse di previdenza obbligatorie per legge o per contratto.
d) Vengono comunque applicate alla Banca le disposizioni di cui all’articolo 36 bis del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 3
Locali Bancari
1.
Il Comune, nell’affidare la gestione della Cassa, assegna alla Banca aggiudicataria i locali
all’uopo predisposti che sono stati visitati, in orario d’ufficio, e quindi dichiarati idonei dalla Banca
medesima.
2.
Il Comune è responsabile della manutenzione straordinaria di detti locali rimanendo quella
ordinaria a carico della Banca. Tutte le addizioni e le migliorie che la Banca riterrà di apportare ai
locali, esclusi i beni mobili, dovranno essere autorizzate dalla Direzione del Mercato e sono in ogni
caso a cura e spese della Banca stessa.
3.
La Banca provvede a sua cura e spese agli allacci di tutti i servizi a rete (acqua, energia
elettrica, telefono etc.) ed a tutte le spese relative agli stessi servizi.
4.
L’impianto di condizionamento verrà fornito dal Comune, essendo incorporato nello stabile,
ma la sua manutenzione ordinaria e straordinaria come i costi di gestione dello stesso sono a
carico della Banca.
5.
L’istituto dovrà corrispondere per la concessione dei locali un canone annuo di €. 11.904,00
IVA compresa che verrà corrisposto in rate mensili anticipate entro il 5 di ogni mese (con un rateo
mensile di €. 992,00 IVA compresa). La Banca si impegna ad accettare l’eventuale aumento di
canone legittimamente deliberato dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe.
Art. 4
Diritti della Banca
La provvigione compensativa del servizio in oggetto è stabilita, sulla base sugli esiti
1.
dell’affidamento del servizio esperito con asta pubblica), pari al massimo al 1,25% sull’importo
imponibile della compravendita dei prodotti ittici nei limiti previsti dall'art. 12 della L. 12.07.1938, n.
1487, sui pagamenti effettuati dagli acquirenti definiti dal 1 comma dell’articolo 6 del presente
capitolato.
Tale provvigione sarà trattenuta dal gestore della Cassa, unitamente alle quote percentuali
2.
per diritti di mercato, all'atto del pagamento della merce in favore dei singoli concessionarivenditori, i quali diritti saranno accreditati al Comune. Alla chiusura giornaliera dei conti la Banca
provvede all’accredito di tutte le entrate incassate per il Comune di Cagliari ed a trattenere le
proprie provvigioni.
La Banca, che con l’assunzione del Servizio diviene Tesoriere Speciale, Cassa di Mercato, non
3.
è responsabile del mancato adempimento delle obbligazioni contratte all’interno del Mercato
dagli operatori commerciali a qualunque categoria essi appartengano, salvo i casi
specificamente previsti dal presente atto relativi alle cauzioni e garanzie.
4.
La Banca è tenuta in caso di inadempimento di obbligazione contratta in un acquisto di
prodotti ittici a pagare il creditore, nei limiti della cauzione versata alla stessa dall’acquirente o
della garanzia prestata dallo stesso in caso di accertato inadempimento.
Art. 5
Svolgimento del Servizio
Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento dei prodotti acquistati nel Mercato Ittico
1.
tramite la Cassa di Mercato.
2.
La bollettazione sarà effettuata in formato elettronico e deve essere emessa dal
concessionario venditore. Su questi pagamenti verrà applicato l’aggio della banca ed i diritti di
mercato come per legge.
Alle forniture di merce, per le quali la Direzione emette apposito ordinativo di pagamento,
3.
vengono applicati i soli diritti di Mercato.
Art. 6
Disciplina degli acquirenti
1. Gli acquirenti sono quei soggetti che acquistano merce dai concessionari venditori al fine
di rivenderla all’ingrosso od al dettaglio ovvero per ogni altro uso consentito dalla legge
diverso dal consumo diretto. Per ogni operazione viene emessa a cura del venditore in
formato elettronico apposito documento (bolla o fattura) su supporto informatico.
2. Gli acquirenti possono essere accreditati e non accreditati.
3. Gli acquirenti accreditati per acquisire tale status devono disporre nei confronti della Banca
di una idonea garanzia. Tale cautela può avere la sua fonte sia in un fido, in un deposito
vincolato della corrispondente somma, o in altro modo idoneo concordato fra la Banca
ed il singolo acquirente. Il rapporto fra la Banca e l’acquirente accreditato è, comunque,
a titolo oneroso. Accreditati sono pure gli acquirenti muniti di carta elettronica prepagata
emessa dalla Cassa.
4. Gli acquirenti non accreditati non sono ammessi ad acquistare a credito alle eventuali aste
pubbliche.
5. Sono pubbliche le aste gestite dalla Direzione del Mercato tramite proprio personale. In tale
modalità di vendita viene alienato prodotto consegnato a tal fine dai produttori, in
particolare dai pescatori locali. Non sono aste pubbliche quelle gestite dalle ditte
concessionarie- venditrici all’ingrosso. Gli astatori comunali documenteranno sul foglio
d’asta la concessione della garanzia bancaria riscontrata dalla documentazione prodotta
dall’acquirente a lui rilasciata dalla Banca che gestisce la cassa.
6. Alle aste pubbliche gli acquirenti non accreditati dovranno pagare immediatamente e per
contanti all’atto dell’aggiudicazione, la quale è condizionata all’avvenuto pagamento,
mediante versamento alla Cassa di Mercato, pena l’inefficacia della aggiudicazione e la
ripetizione dell’asta, fatti salvi il risarcimento dei danni ed i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. Nella trattativa diretta gli acquirenti accreditati potranno dimostrare tale status al venditore
grossista solo esibendo il documento relativo alla garanzia prodotto dalla Banca che
gestisce la Cassa di Mercato . Il venditore non potrà fare affidamento sullo status di
accreditato dell’acquirente se non verificando documentalmente lo stesso status prima
della conclusione di ogni singola transazione. In difetto di prova l’acquirente sarà ritenuto
non accreditato.
8. Gli acquirenti non accreditati, fatta salva la previsione di cui al successivo comma, possono
partecipare agli acquisti del Mercato Ittico per contanti ovvero a credito solo nel caso in
cui lo stesso venga spontaneamente concesso dal grossista venditore.
9. Il venditore non è tenuto a trattare direttamente ed a vendere all’acquirente non
accreditato.
10. Nel caso in cui un venditore grossista concluda trattative con non accreditati assume in via
esclusiva il rischio dell’inadempimento nel caso in cui venda a credito.
Art. 7
Inadempimento
1.
Per le inadempienze dei commercianti non accreditati, non è responsabile né il Comune di
Cagliari né la Banca. Per le inadempienze degli acquirenti accreditati la Banca è garante solo nei
limiti della garanzia prestata e/o ricevuta.
2.
Il limite della garanzia si intende riferito al complesso dei debiti contratti nel Mercato. I crediti
verranno soddisfatti sulla garanzia in ordine cronologico. A parità di data la garanzia sarà ripartita
fra i crediti in proporzione al loro ammontare.
3. La Direzione del Mercato, salvo quanto previsto al comma successivo, potrà adottare in caso di
morosità i provvedimenti disciplinari consentiti dalla legge.
4. Ai soli fini amministrativi, entro tre giorni dalla data di emissione della bolletta, l’acquirente può
contestare la misura o l’esistenza del credito con una nota scritta e motivata, in triplice copia,
indirizzata al concessionario creditore, alla Cassa di Mercato ed alla Direzione del Mercato.
Art. 8
Valute bancarie
Nei versamenti giornalieri effettuati allo sportello bancario si dovranno applicare le seguenti
1.
valute, salvo diverse disposizioni di legge:
a. per somme in contanti, valuta dello stesso giorno del versamento;
b.
per gli assegni bancari emessi dallo stesso Istituto su piazza ed assegni circolari, valuta del
giorno successivo al versamento;
c.
per gli assegni bancari emessi dallo stesso Istituto fuori piazza ed assegni postali siglati, valuta
dal quarto giorno successivo al versamento;
d.
per gli assegni tratti su altri istituti, su piazza o fuori piazza, valuta dal quarto giorno successivo
al versamento.
2.
La Banca dovrà consegnare a richiesta della Direzione del Mercato i riepiloghi dei versamenti
con le relative valute.
Art. 9
Apertura di conti correnti bancari intestati agli operatori
1. L’apertura di conti correnti bancari intestati agli operatori del Mercato sarà concordata fra la
Banca e gli operatori stessi, tenendo conto che le condizioni e le spese non possono essere, per gli
operatori, più sfavorevoli di quelle previste nell’allegato “A”.
Art. 10
Prescrizioni di Legge
Il servizio di Cassa dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni di legge ed, in particolare,
1.
in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della Legge 25.03.1959, n. 125 recante norme sul
commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e con l'applicazione
dell'art. 12 della Legge12.07.1938, n. 1478 recante nuove norme per la disciplina dei mercati
all'ingrosso del pesce.
Art. 11
Frutti delle cauzioni
Le cauzioni in contanti depositate dagli acquirenti frutteranno un interesse variabile al
1.
mercato finanziario, così come descritto nell’allegato “A”, che capitalizzato resterà anch'esso a
garanzia degli acquisti a credito.
Art. 12
Spese di Gestione
Tutte le spese per la gestione del servizio di cassa del Mercato Ittico, niuna esclusa ed
1.
eccettuata sono a carico della Banca
Art. 13
Orario di servizio
La cassa presso il Mercato Ittico, salvo eventuali soluzioni migliorative proposte dall’assuntore
1.
in sede di gara, dovrà osservare il seguente orario, dal lunedì al venerdì:
a)
b)
alle ore 5.15 arrivo dei dipendenti alla Cassa di Mercato;
ore 5.20 apertura degli sportelli e svolgimento delle operazioni di incasso fino alle ore 8,30;
dalle ore 8,30 e alle 11,00 lo sportello riservato agli operatori per tutte le operazioni che gli
c)
stessi devono compiere quali cambio assegni, prelevamenti, depositi, pagamento imposte etc.;
d) dalle ore 11,00 in poi lo sportello sarà impegnato nella ricezione delle fatture delle vendite
giornaliere con le apposite registrazioni, in collaborazione con Direzione del Mercato.
e) L’orario di chiusura è fissato per le ore 12.45.
Il presente orario potrà subire le variazioni che venissero richieste dalla Banca o dal Mercato, per
comprovate necessità, ed accolte con semplice scambio epistolare.
Art. 14
Variazioni normative sopravvenute
Qualora durante il corso della gestione vengano emanate nuove disposizioni legislative e
1.
regolamentari concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Cassa Mercato, oppure
dovesse modificarsi sul piano nazionale l'orario di lavoro fissato per il personale bancario, le parti
s'impegnano di rivedere le norme contrattuali per uniformarle alla nuova legge o disposizioni.
2.
Allo stesso modo, in caso di passaggio di gestione del Mercato, le parti potranno stabilire la
cessazione del servizio senza indennizzi di sorta, ovvero confermarne la prosecuzione, con semplice
trattazione delle condizioni per il nuovo periodo di durata della convenzione
Art. 15
Controversie e responsabilità
Per ogni eventuale controversia, insorgente da inadempienze o da diversa interpretazione
1.
delle norme regolanti il servizio, sarà competente il Giudice del Foro di Cagliari.
2.
Il gestore del servizio assume la responsabilità della regolarità gestionale della Cassa Mercato.
Art. 16
Risoluzione del Contratto e revoca del servizio
1. L’inosservanza da parte della Banca degli obblighi previsti dal presente capitolato può essere
causa della risoluzione dello stesso con conseguente disdetta del Servizio di Cassa.
Art. 17
Durata del servizio
1. Il Servizio di Cassa, regolato dal presente capitolato speciale, avrà durata di tre anni. Lo stesso,
potrà essere rinnovato, a trattativa privata tra le parti per altri tre anni e per non più di una volta,
con apposito previo provvedimento.
2. Il Servizio di Cassa non può essere interrotto per la semplice scadenza del termine. Nelle more
del procedimento per il nuovo affidamento, il rapporto tra il Comune di Cagliari e la Banca che
gestisce la Cassa di Mercato è soggetto a prorogatio fino al subentro del nuovo gestore di cassa.
La prorogatio può essere disposta anche dal Comune di Cagliari, qualora esistano particolari
pendenze da definire prima del cambio del gestore del servizio.
3.
La suesposta disciplina in materia di prorogatio verrà applicata anche in caso di passaggio di
gestione del Mercato.
4.
In ogni caso la durata della prorogatio non potrà superare i sei mesi
Art. 18
Spese contrattuali
1.
Le spese di stipulazione e registrazione del presente contratto e le altre consequenziali sono a
carico della Banca.
Cagliari………………………………
Allegato “ A “ del___________________
OPERATORI ECONOMICI
- tasso creditore
Euribor 6 mesi meno 1,40% fino Euro 10.000,00
meno 0,90% oltre Euro 10.000,00
- tasso debitore
Euribor 6 mesi più
5,125%
- C.M.S.
0,125%
- extrafido
4 punti in più del tasso debitore
- C.M.S. extrafido
1,50%
- spese per operazione
Euro
0,77
- spese fisse trimestrali
Euro
10,33
- spese chiusura annuale
Euro
15,49
oltre spese per bolli, invio e/c e bonifici
- valute sui versamenti
A/C e su piazza Banca affidataria gg. 1
A/C e su piazza altre Banche gg. 4
Altri assegni fuori piazza
gg. 4
MERCATO ITTICO
- tasso creditore
Euribor 6 mesi meno 0,90%
- spese tenuta conto franco
oltre spese per bolli, invio e/c e bonifici
Parametro: Euribor 6 mesi (data = valuta) tasso 365, rilevato il quart’ultimo giorno lavorativo del
mese precedente l’applicazione.