regolamento casa di riposo comunale
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regolamento casa di riposo comunale
COMUNE DI MONTEMARCIANO ( PROVINCIA DI ANCONA) SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "G.B.MAROTTI" Deliberazione C.C. n. 167 del 19.12.2003 -1- TITOLO I ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO ART. 1 (Definizione) La Casa di Riposo comunale "G.B.MAROTTI" é una struttura residenziale dove viene garantita una completa e continua assistenza a persone ancora autosufficienti che per senilità avanzata, solitudine o altro motivo, necessitano di garanzia di protezione nell'intero arco della giornata. Finalità della Casa di Riposo é quella di facilitare la vita comunitaria degli ospiti, attraverso un'organizzazione che garantisca la continuità dei rapporti di parentela e di amicizia e, al tempo stesso, consenta ai medesimi di coltivare il senso di appartenenza alla propria comunità , limitando al massimo condizionamenti alla loro autonomia. La Casa di Riposo é , nel quadro degli interventi sociali a protezione dei soggetti più deboli, l'ultima soluzione da prendere in considerazione in assenza di ogni altra possibile soluzione e deve costantemente conservare la caratteristica di servizio aperto alla popolazione ed alla comunità locale e con questa intercomunicante. ART. 2 (Tipologia di accoglienza) La Casa di Riposo ospita prevalentemente persone che abbiano superato almeno il sessantesimo anno di età ancora in condizioni psico-fisiche di autosufficienza; può ospitare, in carenza di ogni altra possibilità , persone anziane in condizioni di non-autosufficienza. Non possono invece essere ospitati soggetti affetti da particolari stati di malattia non assistibili e fronteggiabili con i mezzi d'intervento a disposizione della struttura. Compete al medico del servizio di medicina di base o al Responsabile del l’Unità Valutativa Geriatrica (UVG) dell’A.S.U.R. l'accertamento e la valutazione dello stato di malattia e di assistibilità del soggetto interessato. ART. 3 (Capacità ricettiva) La Casa di Riposo dispone di una capacità ricettiva massima pari a n. 25 postiletto. I soggetti ammessi sono distinti, in relazione alle proprie rispettive condizioni psicofisiche, in tre categorie così articolate: - autosufficienti; semiautosufficienti; non-autosufficienti. Il riconoscimento dello stato di appartenenza di ogni ospite ad una delle categorie di cui al comma precedente é attestato, in base a criteri esclusivamente sanitari, dal medico di base del richiedente, fermo restando la possibilità , da parte dell'Amministrazione comunale, di richiedere ulteriore certificazione rilasciata dal Medico responsabile dell’UVG. -2- All'attestazione di cui sopra dovrà essere inoltre allegata anche la scheda relativa all'accertamento delle condizioni di non autosufficienza, predisposta dalla Regione Marche, debitamente compilata dal medico di base. Al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di ammissione presso la Casa di Riposo, il richiedente dovrà comunque produrre una nuova certificazione sanitaria di data non anteriore a giorni quindici. La valutazione delle condizioni psico-fisiche é soggetta a revisione periodica da parte dell’UVG su proposta del Responsabile della struttura. Allo scopo di salvaguardare il fine precipuo della Casa di Riposo, come delineato dal precedente art. 1, il numero degli ospiti non-autosufficienti non deve superare la misura del 30% dei posti-letto disponibili nella struttura. ART. 4 (Ambiti di ricettività ) La Casa di Riposo ospita prioritariamente soggetti residenti nel territorio comunale. Possono, altresì , essere ammessi soggetti non residenti nel territorio comunale, con precedenza a: a) residenti in Comuni compresi nell'Ambito territoriale N. XII istituito dalla Regione Marche con deliberazione G.R. n. 337 del 13.02.2001; b) residenti in Comuni territorialmente confinanti con il Comune di Montemarciano; c) residenti in Comuni diversi di cui alla lettere precedenti. Nella fattispecie di cui al comma precedente si fa luogo, in caso di esuberanza delle richieste di ammissione rispetto ai posti disponibili, alla formulazione di specifica graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo art. 6, lett. b) , c) e d). ART. 5 (Ammissione) Per conseguire l'accesso presso la Casa di Riposo, i soggetti interessati debbono avanzare istanza scritta al Sindaco di Montemarciano su apposito modulo predisposto dal competente servizio comunale da cui risulti: 1. Comune di residenza dell’anziano e composizione della famiglia; 2. Tipo di pensione posseduta, se ne sussiste la titolarità , ovvero numero del libretto nominativo prefettizio di invalidità o di inabilità civile; 3. Elenco dei familiari soggetti agli obblighi agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, e di altri amici e conoscenti cui rivolgersi in caso di necessità , completo di indirizzi e recapiti. - Alla domanda devono comunque essere allegati i seguenti documenti: Certificato del medico di famiglia attestante l'esenzione da malattie infettive e diffusive e lo stato di salute generale; La scheda relativa alle condizioni di autonomia personale, di cui al precedente art. 3, comma 4); Impegno scritto, da parte dell’interessato o della persona richiedente il ricovero, al versamento della retta di mantenimento e delle eventuali seguenti spese: a) per acquisto di materiale sanitario e para sanitario; b) per eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N.; -3- c) per ogni eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria per la tutela dell'integrità psico-fisica dell'Ospite, compresa l’assistenza temporanea in strutture sanitarie; - Impegno scritto al rispetto delle norme del presente regolamento e di tutte le disposizioni emanate per il buon funzionamento della struttura. Qualora la retta di mantenimento o le altre spese di cui al comma precedente non possano essere assolte con i diretti cespiti dell'interessato, l'impegno scritto viene esteso, per quanto dovuto, ai familiari tenuti agli obblighi degli alimenti, secondo le priorità di cui all'art. 433 del Codice Civile e con modalità, se necessario stabilite dal Dirigente del Servizio. Qualora non esistano persone obbligate ai sensi del suddetto art. 433, provvede il Comune di residenza fino alla concorrenza dell'intero ammontare della retta. Nel caso in cui venga richiesta l’ammissione con oneri di altro Comune di residenza si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328. ART. 6 (Priorità di ammissione) Ai fini dell'ammissione alla Casa di Riposo operano le seguenti priorità , elencate in ordine decrescente di importanza: a) b) c) d) residenza nel Comune di Montemarciano da data non inferiore a 180 giorni; residenza in un Comune dell’Ambito territoriale n. XII; residenza in altro Comune limitrofo; residenza in altro Comune e, nell’ambito delle precedenti lettere, con priorità a: - persona sola, priva dei famigliari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile; - ordine di presentazione delle domande. Alla data di vacanza di un posto-letto, tutte le domande pervenute entro il giorno precedente a tale data debbono essere esaminate, in base ai criteri sopra stabiliti, entro una settimana. L’ammissione avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio sulla base della graduatoria all’uopo stilata. Ove ricorrano eccezionali condizioni di emergenza sociale, determinate dal grave stato di abbandono e di bisogno di anziano residente nel Comune di Montemarciano, l'ammissione può avvenire, in deroga alle norme del presente regolamento, con provvedimento dirigenziale adottato sulla base di motivata relazione dell'Assistente sociale comunale. ART. 7 (Caso particolare di diniego) L'ammissione alla Casa di Riposo é sempre negata qualora in fase istruttoria o comunque attraverso altre modalità regolarmente accertate emerga il tentativo, da parte dei congiunti, di disfarsi dell'anziano espellendolo dal proprio nucleo familiare. -4- ART. 8 (Procedura di ammissione) Il Dirigente del Servizio competente decide sulle domande di ammissione dopo aver esaminato e valutato la documentazione prodotta dagli interessati e dietro relazione dell'Assistente Sociale relativa ad ogni singola istanza. L'esame della relazione dell'Assistente Sociale costituisce per il Dirigente del Servizio adempimento obbligatorio. Il medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni ed al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione, può altresì avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Polizia Municipale. Eventuali contestazioni in ordine alle decisioni del Dirigente del Servizio sono rimesse all'esame del Difensore Civico. ART. 9 (Istruttoria) La relazione dell'Assistente Sociale accompagna obbligatoriamente ogni domanda di ammissione alla Casa di Riposo; essa deve essere predisposta raccogliendo ogni elemento utile per la valutazione complessiva della situazione personale e familiare dell'interessato, tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 6. Per la predisposizione della relazione di cui agli artt. 8 e 9, l'Assistente Sociale effettua un colloquio con il soggetto interessato ed i famigliari del medesimo, nonché , ove si reputi necessario, una visita domiciliare. TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA E PERSONALE ART. 10 (Articolazione funzionale del personale) Il servizio della Casa di Riposo comunale é qualificato come servizio sociale residenziale e come tale é articolato gerarchicamente in seno al Settore Operativo Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Montemarciano, e fa capo all'Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale. L'articolazione funzionale del servizio é ripartita come segue: a) Funzionario-Dirigente del II Settore Operativo, responsabile generale dell'area dei servizi sociali, territoriali e residenziali; b) Capo Servizi Sociali c) Assistente Sociale; d) Educatore-Animatore della attività socio-culturali – referente nei confronti del Dirigente del Servizio; e) Operatore del servizio tutelare socio-assistenziale; f) Cuoco/a; g) Operatori sussidiari dei servizi sociali; h) Obiettori di coscienza o volontari del servizio civile assegnati alla struttura. -5- ART. 11 (Competenze del Dirigente del Servizio) Il Dirigente del Servizio, responsabile della struttura: a) decide sulle istanze di ammissione alla Casa di Riposo, tenuto conto della relazione obbligatoria dell'Assistente Sociale e sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 6; b) formula la specifica graduatoria; c) adotta i provvedimenti di decadenza o di diniego dell'ammissione di cui agli artt. 7 e 22; d) esercita le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo sulle attività di volontariato, personale o associativo, nella Casa di Riposo, cercando di favorirne al massimo l'operato; e) vigila costantemente, avvalendosi della collaborazione del Comitato di partecipazione di cui al successivo art. 19, sulla qualità dell'assistenza agli ospiti, sull'andamento dei servizi della mensa e di assistenza sanitaria, nonché sui sistemi di distribuzione del lavoro del personale di servizio; f) stabilisce con proprio provvedimento l’orario di accesso alla struttura da parte di familiari e conoscenti degli ospiti nonché di altri visitatori. L’accesso in orari diversi deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente stesso. ART. 12 (Competenze del Capo Servizi Sociali) Il Capo Servizi Sociali collabora con il Dirigente del Servizio e lo sostituisce in caso di assenza in tutte le funzioni che gli competono, secondo quanto previsto dall’organizzazione interna dell’Ente. ART. 13 (Assistente Sociale) Compete all'Assistente Sociale: a) vigilare sullo stato fisico, psicologico e comportamentale degli ospiti, dettando le eventuali, necessarie misure precauzionali e di sicurezza per la tutela dell'incolumità dei singoli e della comunità ; b) attendere all'istruttoria delle domande di ammissione, elaborando per ogni singola istanza la relazione obbligatoria di cui al precedente art. 9; c) curare la tenuta del registro degli ospiti e trattenere, riguardo la storia e l'andamento della vita personale degli stessi, i contatti ed i rapporti con i congiunti obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e con amici e conoscenti dei medesimi ospiti; d) tenere l'elenco delle persone e delle associazioni autorizzate a prestare attività di volontariato presso la Casa di Riposo; e) compilare nelle parti che le competono professionalmente la modulistica di tipo socio-sanitario prevista da normativa statale e/o regionale, statistiche sociali ecc.. Nelle funzioni assistenziali di cui sopra si può avvalere della collaborazione dell'Operatore sussidiario ai servizi sociali. -6- ART. 14 (Educatore referente) Svolge attività di animazione all’interno della struttura concorrendo a mantenere e/o stimolare le abilità residue degli ospiti. Promuove le modalità relazionali più adatte a favorire la piena integrazione nella vita comunitaria della struttura e a mantenere il senso di appartenenza dell’ospite alla propria comunità. Collabora con i responsabili comunali del servizio formulando osservazioni in merito al funzionamento della struttura. ART. 15 (Personale ausiliario e di servizio) Il personale ausiliario e di servizio (Operatori tutelari-socio-assistenziali) attende in forma manuale e diretta ai servizi di assistenza personale agli ospiti, al funzionamento del servizio mensa, lavanderia, dispensa, guardaroba e magazzino ed alla manutenzione dei locali, del mobilio, degli utensili e degli altri beni mobili in dotazione presso la Casa di Riposo. Nell'ambito dei profili professionali e delle connesse specificazioni di mansioni contenute nelle disposizioni contrattuali concernenti il personale dipendente degli enti locali, il suddetto personale provvede: a) alla sorveglianza e all'assistenza diurna e notturna degli ospiti; b) al servizio somministrazione dei pasti e pulizia della mensa; c) ad ogni eventuale prestazione assistenziale, eventualmente necessarie, nei confronti degli ospiti; d) alla pulizia dei locali e dei servizi igienico-sanitari della Casa di Riposo; e) alla pulizia e manutenzione dei macchinari, dei mobili, delle attrezzature e delle suppellettili in dotazione alla Casa di Riposo; f) alla pulizia del giardino e delle pertinenze a verde della Casa di Riposo; g) all'esecuzione di ordini e di istruzioni impartiti dall'Amministrazione Comunale e dai funzionari da questa dipendenti; h) inoltre interviene presso gli ospiti assicurando la corretta esecuzione della prescrizioni del medico curante. Attendono inoltre, in situazioni di necessità ed urgenza, 1) ad accompagnare gli ospiti, qualora si verifichino casi di urgente ricovero dei medesimi presso presidi ospedalieri tramite autoambulanza, nelle circostanze in cui risulti che il turno di servizio preveda la presenza contestuale di almeno due unità di personale; 2) ad adottare misure temporanee di precauzione e di sicurezza per la incolumità degli ospiti, per motivi imprevedibili ed urgenti dandone tempestiva comunicazione ai Responsabili comunali del servizio. ART.16 (Cuoco/a) Il/La cuoco/a è responsabile dell’approvvigionamento, del controllo delle forniture, della conservazione, manipolazione e preparazione degli alimenti per gli Ospiti in conformità alle tabelle dietetiche in vigore, ed alle norme igienico-sanitarie: Inoltre: -7- 1) compila il registro di carico e scarico dei generi alimentari forniti e del materiale utilizzato per la cucina; 2) cura la preparazione e la distribuzione dei pasti per gli Ospiti che fruiscono della mensa della struttura; 3) è responsabile della procedura di pulizia e sanificazione dei locali, delle stoviglie e delle attrezzature della cucina e delle dispense, nonché di tutte le proprie incombenze previste dal D. Lgs. 155/97 in materia di corretta prassi igienica. ART.17 (Operatore sussidiario dei servizi sociali) Collabora con il personale della Casa di Riposo e con gli operatori sanitari per l’espletamento di piccole incombenze assistenziali quali prenotazioni di visite mediche, il ritiro di farmaci e parafarmaci presso le farmacie, ritiro di ricette presso ambulatori dei medici di base, ecc.. ART. 18 (Obiettori di coscienza e volontari del servizio civile) Espletano attività di animazione e di supporto assistenziale nell’ambito delle norme stabilite da convenzioni con lo Stato e dalla normativa vigente. TITOLO III DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE ART.19 (Comitato di partecipazione alle attività della Casa di Riposo) Per le attività della Casa di Riposo la Giunta Municipale nomina un Comitato di partecipazione, con funzioni propositive e consultive nei confronti del Dirigente del Servizio, della Giunta stessa e del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze. Esso é composto: - Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; N. 2 Consiglieri Comunali o componenti nominati dal Consiglio Comunale di cui uno designato dalla minoranza consiliare; Il Dirigente del Servizio o suo delegato; L’educatore-referente; N. 1 rappresentante del personale comunale della Casa di Riposo, designato su proposta di tutti gli operatori, dipendenti e convenzionati, in servizio presso la struttura; N. 2 rappresentanti designati su proposta delle Associazioni di volontariato operanti presso la Casa di Riposo; N. 1 rappresentante designato su proposta dei soggetti ospitati e/o dei famigliari di questi ultimi. L’Assistente Sociale partecipa alle sedute del Comitato e funge da segretario dello stesso. -8- Il Comitato deve essere convocato almeno due volte l’anno e si riunisce, di norma, presso la Casa di Riposo. Alle sedute del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, altre figure professionali operanti a vario titolo presso la casa di Riposo ed i competenti servizi comunali. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato ha la durata di anni tre. Tuttavia esso rimane in carica fino alla nomina del nuovo Comitato. ART. 20 (Competenze del Comitato di partecipazione) Il Comitato di partecipazione: a) promuove le attività sociali degli ospiti, anche esterne alla struttura; b) promuove l'informazione e la conoscenza, da parte degli Ospiti, di tutte le iniziative socio-culturali in essere nella zona (gite, spettacoli teatrali e cinematografici, feste locali, ecc.) e le iniziative di attività quotidiane e/o settimanali interne alla Casa di Riposo; c) collabora con il Dirigente del servizio alla vigilanza di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. e). TITOLO IV MODALITA’ GESTIONALI E DI ASSISTENZA ART. 21 (Modalità di ingresso) All'atto di ingresso nella Casa di Riposo, l'ospite é tenuto a portare con sé un corredo sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento. Il corredo di cui al comma precedente consiste in tovaglioli, asciugamani, ed almeno tre cambi di biancheria personale, nonché altri effetti personali che siano comunque compatibili con le esigenze della vita comunitaria. I familiari tenuti agli obblighi degli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile debbono reintegrare il corredo usato qualora l'ospite non risulti economicamente in grado di provvedervi da solo. Il Responsabile del servizio, esercita la vigilanza sull'attuazione delle norme del presente articolo, verificando le compatibilità di cui al precedente comma secondo. ART. 22 (Autonomia personale dell'Ospite) L'Ospite gode della massima libertà personale, salvo eventuali limitazioni -9- imposte dal proprio stato di salute. Il medesimo ha facoltà di entrare, uscire e ricevere visite, evitando comunque di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente durante i pasti e le ore di riposo. Il Dirigente del Servizio può allontanare l'ospite con provvedimento motivato ed in via di urgenza qualora questi: a) tenga una condotta incompatibile con le esigenze della vita comunitaria; b) commetta gravi infrazioni alle norme del presente regolamento ed alle altre disposizioni eventualmente emanate per il buon andamento della Casa di Riposo; c) risulti moroso nel pagamento della retta di mantenimento, pur avendo la possibilità di adempiere a tale obbligo. L'Assistente sociale, sentiti il Dirigente del Servizio o il Capo Servizio, può provvedere al trasferimento degli ospiti da una stanza all'altra della Casa di Riposo in relazione alle esigenze della vita comunitaria o alle mutate condizioni psico-fisiche e personali degli ospiti. ART. 23 (Modalità di dimissione) In caso di dimissioni o morte dell'ospite gli oggetti, il vestiario, la biancheria ed ogni altro effetto personale rimasti sono restituiti rispettivamente all'ospite stesso o ai suoi eredi, ovvero, in assenza di questi ultimi, rimangono di proprietà del Comune di Montemarciano. In caso di riscossione da parte dell’Assistente Sociale, su delega dell’ospite, in caso di morte di quest’ultimo il libretto di pensione viene restituito ai famigliari ed é soggetto alle vigenti disposizioni legislative in materia di successione. ART. 24 (Servizio di assistenza sanitaria) La responsabilità del servizio di assistenza sanitaria nella Casa di Riposo é devoluta alla competenza esclusiva dei Medici di base e di infermieri professionali posti a disposizione dall'A.S.U.R. secondo modalità previste dalla vigente normativa sanitaria. L'infermiere, in particolare, provvede alla tenuta del deposito dei medicinali, che deve essere custodito a chiave, ed alla somministrazione degli stessi agli ospiti, secondo le prescrizioni mediche e le esigenze delle singole circostanze. Compete inoltre all'infermiere, oltre alle incombenze attribuitegli dalla legge, curare la tenuta di un apposito registro in cui i medici personali degli ospiti riportano la diagnosi relativa ad ogni visita e le prescrizioni mediche all'uopo dettate, provvedendo all'esecuzione di queste ultime ed all'individuazione dei relativi prodotti farmaceutici da reperire, nonché curare l’apposita modulistica di tipo socio-sanitario nella parti che gli competono professionalmente. Tutto il personale di cui agli articoli precedenti é tenuto a trasmettere tempestivamente all'infermiere tutte le notizie e le indicazioni riguardanti la salute degli ospiti di cui vengano comunque a conoscenza durante i periodi di assenza dell'infermiere stesso, ed in tutti gli altri casi in cui, per qualsivoglia motivo, il medesimo - 10 - non può assistere le visite del medico. ART. 25 (Cartella sanitaria) Ogni ospite deve avere, fin dal momento dell'ingresso nella Casa di Riposo, una cartella sanitaria che, oltre a contenere l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica del soggetto, permetta di disporre di dati aggiornati sulle condizioni di salute del medesimo. La stessa deve essere compilata dal medico curante o da quello della struttura sanitaria pubblica. La cartella sanitaria viene aggiornata ad ogni visita e deve riportare i dati di tutti gli esami radiologici e di laboratorio effettuati, oltreché di eventuali ricoveri ospedalieri, specificati per data e risultati. La cartella sanitaria accompagna l'ospite in caso di ricovero ospedaliero, al fine di fornire al personale sanitario curante un quadro completo ed esauriente della storia personale del paziente. ART. 26 (Degenza ospedaliera dell'ospite) Se l'ospite é sottoposto a ricovero ospedaliero, di tale fatto é data immediata comunicazione ai congiunti che, a norma dell'art. 433 del Codice Civile, sono tenuti all'obbligo degli alimenti e dell'assistenza continua. Qualora l'ospite non disponga dei congiunti di cui al comma precedente, la comunicazione é effettuata nei confronti dei conoscenti indicati dal medesimo all'atto di ingresso nella Casa di Riposo, al fine specifico di evitare ogni senso di solitudine e di abbandono del degente. Durante il periodo di degenza ospedaliera, l'assistenza personale all'ospite degente é assicurata dai congiunti di cui all'art. 433 del Codice Civile; qualora tali congiunti non dispongano di mezzi economici sufficienti o non siano comunque in grado di provvedere, ovvero non esistano, il Comune può provvedere, in situazioni di accertata necessità e disagio, ad assumere le conseguenti iniziative. ART.27 (Infermeria) Per il conseguimento delle finalità di assistenza sanitaria degli ospiti, la Casa di Riposo deve essere provvista di un apposito locale attrezzato ad infermeria ed utilizzabile sia come eventuale ambulatorio per le visite del medico, sia come deposito dei farmaci. TITOLO V RETTE DI DEGENZA - 11 - ART. 28 (Retta di mantenimento) L'ospite é assoggettato al pagamento di una retta mensile di mantenimento. Il provvedimento di ammissione dell'ospite determina contestualmente la corrispondente devoluzione di tutti i proventi, a qualsiasi titolo spettanti allo stesso, per il pagamento della retta di mantenimento, fatta eccezione per una specifica somma, in base alla normativa vigente, lasciata nella piena disponibilità dell'interessato. Qualora i proventi personali dell'ospite non giungano a garantire, detratta la somma di cui al precedente comma, la copertura finanziaria dell'intero ammontare della retta, si fa luogo ad intervento economico integrativo con le modalità stabilite dal precedente articolo 5, commi 3, 4 e 5. Con deliberazione annuale della Giunta Municipale si provvede alla determinazione della retta mensile di mantenimento, suddistinta secondo le categorie di cui all'art. 3. La determinazione della retta mensile viene effettuata tenendo conto percentualmente del: 1) costo per il personale; 2) costo per il vitto; 3) costo per il riscaldamento e l'illuminazione; 4) costo per i servizi di pulizia dei locali. Nel caso in cui nel primo mese di ammissione o nell’ultimo di dimissione/decesso l’ospite non usufruisca della struttura per un intero mese (trenta giorni), la retta di mantenimento, calcolata su un mese di trenta giorni, va rapportata ai giorni effettivi di fruizione in base alle tariffe di cui al precedente comma quarto. TITOLO VI ASSENZE E SPESE SANITARIE ART. 29 (Disciplina delle assenze) L'ospite può assentarsi, per malattia o altro giustificato motivo, dalla Casa di Riposo continuando a corrispondere regolarmente la propria retta di mantenimento. Qualora l'assenza si protragga continuativamente da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, dall'ammontare della retta di mantenimento viene detratto, nella percentuale determinata con provvedimento annuale del Dirigente del Servizio, il costo del vitto sulla base dei giorni di assenza. Se l'assenza si protrae per un periodo superiore a tre mesi e non sia giustificata da gravi motivi rigorosamente documentati ed accertati, si fa luogo a decadenza del posto nella Casa di Riposo. ART. 30 (Spese assistenza sanitaria Ospiti) Le spese sostenute dagli Ospiti per l'assistenza sanitaria, con specifico riferimento alle quote di pagamento dei tickets previsti per l'acquisto di farmaci e per le - 12 - prestazioni di assistenza medica specialistica e riabilitativa, nonché per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'acquisto di eventuale materiale parasanitario, sono a carico diretto dell'Ospite e/o dei familiari dello stesso tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile e dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5. L'onere di cui al comma precedente é accertato e definito in sede di ammissione dell'Ospite e formalizzato previa sottoscrizione di specifica dichiarazione del medesimo e/o dei congiunti tenuti all'integrazione della retta di mantenimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora il Comune di Montemarciano provveda direttamente all'integrazione della retta di mantenimento dell'Ospite con onere a carico del bilancio comunale, intendendosi in tal caso il costo delle spese di cui al primo comma ugualmente accollato al bilancio comunale. La disciplina di cui al comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui l'integrazione della retta di mantenimento sia assicurata, in presenza di Ospite non residente nel Comune di Montemarciano, dal Comune di residenza del medesimo. ART. 31 (Disposizioni sui servizi comuni) Il servizio mensa della Casa di Riposo assicura la somministrazione di un menù giornaliero predisposto da apposite figure professionali dell'A.S.U.R. competente; lo stesso può variare, per quanto possibile, in relazione a particolari necessità di salute degli ospiti. La Casa di Riposo deve essere provvista di locali da adibire ad attività ricreative, comunitarie ed assembleari; tali locali possono essere utilizzati, su iniziativa dell’Educatore-referente e del Comitato di cui al precedente art.19, per l'organizzazione di iniziative rivolte a tutta la popolazione, al fine di facilitare e stimolare uno scambio continuo di rapporti tra ospiti e la realtà esterna. TITOLO VII RICORSI AMMINISTRATIVI Art. 32 Oggetto I provvedimenti adottati dal Capo Settore sono impugnabili mediante ricorso al Difensore Civico comunale (ricorso gerarchico improprio, ai sensi della Legge n. 1199/1971) per motivi di legittimità e alla Giunta Municipale per motivi di merito da parte di chi vi abbia interesse. Il Difensore Civico comunale decide in via definitiva. In caso di assenza o impedimento del Difensore Civico comunale il ricorso di cui al precedente comma è indirizzato al Difensore Civico regionale. Art. 33 Termine di presentazione Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione o da quando l’interessato ne abbia preso conoscenza attraverso affissione all’Albo Pretorio ed alla Casa di Riposo. - 13 - Art. 34 Istruttoria Il Dirigente del Servizio su richiesta del Difensore Civico comunale trasmette al medesimo tutta la documentazione richiesta. Art. 35 Decisione Il Difensore Civico comunale, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione. Se riconosce il ricorso infondato, lo respinge. Se lo accoglie, annulla il provvedimento e rinvia la pratica al Dirigente del Servizio. La decisione del Difensore Civico comunale viene in ogni caso comunicata al ricorrente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 36 Sospensione dell’atto impugnato D’ufficio o su domanda del ricorrente il Difensore Civico comunale può sospendere, per gravi motivi, l’esecuzione dell’atto impugnato. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI ART. 37 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legislazione statale e regionale vigente in materia di assistenza sociale e sanitaria e beneficenza pubblica. - 14 - I N D I C E TITOLO I ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 – Definizione 2 – Tipologia di accoglienza 3 – Capacità recettiva 4 – Ambiti di recettività 5 – Ammissione 6 – Priorità di ammissione 7 – Caso particolare di diniego 8 – Procedura di ammissione 9 – Istruttoria Pag. „ “ “ “ “ “ “ “ 2 2 2 3 3 4 4 5 5 “ “ “ “ “ “ “ “ „ 5 6 6 6 7 7 7 8 8 „ “ 8 9 TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA E PERSONALE Art. 10 – Articolazione funzionale del personale Art. 11 – Competenze del Dirigente del Servizio Art. 12 – Competenze del Capo Servizi Sociali Art. 13 – Assistente Sociale Art. 14 – Educatore referente Art. 15 – Personale ausiliario e di servizio Art. 16 – Cuoco/a Art. 17 – Operatore sussidiario dei Servizi Sociali Art. 18 – Obiettori di coscienza e volontari del servizio civile TITOLO III DISCIPLINA DELL‘ATTIVITA‘ DI PARTECIPAZIONE Art. 19 – Comitato di partecipazione alle attività della Casa di Riposo Art. 20 – Competenze del Comitato di partecipazione TITOLO IV MODALITA’ GESTIONALI E DI ASSISTENZA Art. 21 – Modalità di ingresso Art. 22 – Autonomia personale dell’Ospite Art. 23 – Modalità di dimissione Art. 24 – Servizio di assistenza sanitaria Art. 25 – Cartella sanitaria Art. 26 – Degenza ospedaliera dell’Ospite Art. 27 – Infermeria “ “ “ “ “ “ “ 9 9 10 10 11 11 11 TITOLO V RETTE DI DEGENZA Art. 28 – Retta di mantenimento “ - 15 - 11 TITOLO VI ASSENZE E SPESE SANITARIE Art. 29 – Disciplina delle assenze Art. 30 – Spese assistenza sanitaria Ospiti Art. 31 – Disposizioni sui servizi comuni “ 12 “ 12 “ 13 TITOLO VII RICORSI AMMINISTRATIVI Art. 32 – Oggetto Art. 33 – Termine di presentazione Art. 34 – Istruttoria Art. 35– Decisione Art. 36 – Sospensione dell’atto impugnato “ “ “ “ “ 13 13 13 14 14 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 37 Disposizioni finali “ 14 - 16 -