regolamento casa di riposo comunale

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regolamento casa di riposo comunale
COMUNE DI MONTEMARCIANO
( PROVINCIA DI ANCONA)
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA
CASA DI RIPOSO COMUNALE
"G.B.MAROTTI"
Deliberazione C.C. n. 167 del 19.12.2003
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TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO
ART. 1
(Definizione)
La Casa di Riposo comunale "G.B.MAROTTI" é una struttura residenziale dove
viene garantita una completa e continua assistenza a persone ancora autosufficienti
che per senilità avanzata, solitudine o altro motivo, necessitano di garanzia di
protezione nell'intero arco della giornata.
Finalità della Casa di Riposo é quella di facilitare la vita comunitaria degli ospiti,
attraverso un'organizzazione che garantisca la continuità dei rapporti di parentela e di
amicizia e, al tempo stesso, consenta ai medesimi di coltivare il senso di appartenenza
alla propria comunità , limitando al massimo condizionamenti alla loro autonomia.
La Casa di Riposo é , nel quadro degli interventi sociali a protezione dei soggetti
più deboli, l'ultima soluzione da prendere in considerazione in assenza di ogni altra
possibile soluzione e deve costantemente conservare la caratteristica di servizio aperto
alla popolazione ed alla comunità locale e con questa intercomunicante.
ART. 2
(Tipologia di accoglienza)
La Casa di Riposo ospita prevalentemente persone che abbiano superato
almeno il sessantesimo anno di età ancora in condizioni psico-fisiche di
autosufficienza; può ospitare, in carenza di ogni altra possibilità , persone anziane in
condizioni di non-autosufficienza.
Non possono invece essere ospitati soggetti affetti da particolari stati di malattia
non assistibili e fronteggiabili con i mezzi d'intervento a disposizione della struttura.
Compete al medico del servizio di medicina di base o al Responsabile del l’Unità
Valutativa Geriatrica (UVG) dell’A.S.U.R. l'accertamento e la valutazione dello stato di
malattia e di assistibilità del soggetto interessato.
ART. 3
(Capacità ricettiva)
La Casa di Riposo dispone di una capacità ricettiva massima pari a n. 25 postiletto.
I soggetti ammessi sono distinti, in relazione alle proprie rispettive condizioni psicofisiche, in tre categorie così articolate:
-
autosufficienti;
semiautosufficienti;
non-autosufficienti.
Il riconoscimento dello stato di appartenenza di ogni ospite ad una delle
categorie di cui al comma precedente é attestato, in base a criteri esclusivamente
sanitari, dal medico di base del richiedente, fermo restando la possibilità , da parte
dell'Amministrazione comunale, di richiedere ulteriore certificazione rilasciata dal
Medico responsabile dell’UVG.
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All'attestazione di cui sopra dovrà essere inoltre allegata anche la scheda relativa
all'accertamento delle condizioni di non autosufficienza, predisposta dalla Regione
Marche, debitamente compilata dal medico di base.
Al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di
ammissione presso la Casa di Riposo, il richiedente dovrà comunque produrre una
nuova certificazione sanitaria di data non anteriore a giorni quindici.
La valutazione delle condizioni psico-fisiche é soggetta a revisione periodica da
parte dell’UVG su proposta del Responsabile della struttura.
Allo scopo di salvaguardare il fine precipuo della Casa di Riposo, come delineato
dal precedente art. 1, il numero degli ospiti non-autosufficienti non deve superare la
misura del 30% dei posti-letto disponibili nella struttura.
ART. 4
(Ambiti di ricettività )
La Casa di Riposo ospita prioritariamente soggetti residenti nel territorio
comunale.
Possono, altresì , essere ammessi soggetti non residenti nel territorio comunale,
con precedenza a:
a) residenti in Comuni compresi nell'Ambito territoriale N. XII istituito dalla Regione
Marche con deliberazione G.R. n. 337 del 13.02.2001;
b) residenti in Comuni territorialmente confinanti con il Comune di Montemarciano;
c) residenti in Comuni diversi di cui alla lettere precedenti.
Nella fattispecie di cui al comma precedente si fa luogo, in caso di esuberanza
delle richieste di ammissione rispetto ai posti disponibili, alla formulazione di specifica
graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo art. 6, lett. b) , c) e d).
ART. 5
(Ammissione)
Per conseguire l'accesso presso la Casa di Riposo, i soggetti interessati
debbono avanzare istanza scritta al Sindaco di Montemarciano su apposito modulo
predisposto dal competente servizio comunale da cui risulti:
1. Comune di residenza dell’anziano e composizione della famiglia;
2. Tipo di pensione posseduta, se ne sussiste la titolarità , ovvero numero del
libretto nominativo prefettizio di invalidità o di inabilità civile;
3. Elenco dei familiari soggetti agli obblighi agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice
Civile, e di altri amici e conoscenti cui rivolgersi in caso di necessità , completo di
indirizzi e recapiti.
-
Alla domanda devono comunque essere allegati i seguenti documenti:
Certificato del medico di famiglia attestante l'esenzione da malattie infettive e
diffusive e lo stato di salute generale;
La scheda relativa alle condizioni di autonomia personale, di cui al precedente art.
3, comma 4);
Impegno scritto, da parte dell’interessato o della persona richiedente il ricovero, al
versamento della retta di mantenimento e delle eventuali seguenti spese:
a) per acquisto di materiale sanitario e para sanitario;
b) per eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N.;
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c) per ogni eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria per la tutela
dell'integrità psico-fisica dell'Ospite, compresa l’assistenza temporanea in
strutture sanitarie;
- Impegno scritto al rispetto delle norme del presente regolamento e di tutte le
disposizioni emanate per il buon funzionamento della struttura.
Qualora la retta di mantenimento o le altre spese di cui al comma precedente
non possano essere assolte con i diretti cespiti dell'interessato, l'impegno scritto viene
esteso, per quanto dovuto, ai familiari tenuti agli obblighi degli alimenti, secondo le
priorità di cui all'art. 433 del Codice Civile e con modalità, se necessario stabilite dal
Dirigente del Servizio.
Qualora non esistano persone obbligate ai sensi del suddetto art. 433, provvede
il Comune di residenza fino alla concorrenza dell'intero ammontare della retta.
Nel caso in cui venga richiesta l’ammissione con oneri di altro Comune di
residenza si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000,
n. 328.
ART. 6
(Priorità di ammissione)
Ai fini dell'ammissione alla Casa di Riposo operano le seguenti priorità , elencate
in ordine decrescente di importanza:
a)
b)
c)
d)
residenza nel Comune di Montemarciano da data non inferiore a 180 giorni;
residenza in un Comune dell’Ambito territoriale n. XII;
residenza in altro Comune limitrofo;
residenza in altro Comune e, nell’ambito delle precedenti lettere, con priorità a:
- persona sola, priva dei famigliari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del
codice civile;
- ordine di presentazione delle domande.
Alla data di vacanza di un posto-letto, tutte le domande pervenute entro il giorno
precedente a tale data debbono essere esaminate, in base ai criteri sopra stabiliti,
entro una settimana.
L’ammissione avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio sulla base
della graduatoria all’uopo stilata.
Ove ricorrano eccezionali condizioni di emergenza sociale, determinate dal grave
stato di abbandono e di bisogno di anziano residente nel Comune di Montemarciano,
l'ammissione può avvenire, in deroga alle norme del presente regolamento, con
provvedimento dirigenziale adottato sulla base di motivata relazione dell'Assistente
sociale comunale.
ART. 7
(Caso particolare di diniego)
L'ammissione alla Casa di Riposo é sempre negata qualora in fase istruttoria o
comunque attraverso altre modalità regolarmente accertate emerga il tentativo, da
parte dei congiunti, di disfarsi dell'anziano espellendolo dal proprio nucleo familiare.
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ART. 8
(Procedura di ammissione)
Il Dirigente del Servizio competente decide sulle domande di ammissione dopo
aver esaminato e valutato la documentazione prodotta dagli interessati e dietro
relazione dell'Assistente Sociale relativa ad ogni singola istanza.
L'esame della relazione dell'Assistente Sociale costituisce per il Dirigente del
Servizio adempimento obbligatorio. Il medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni ed al
fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione, può altresì avvalersi della
collaborazione dell'Ufficio di Polizia Municipale.
Eventuali contestazioni in ordine alle decisioni del Dirigente del Servizio sono
rimesse all'esame del Difensore Civico.
ART. 9
(Istruttoria)
La relazione dell'Assistente Sociale accompagna obbligatoriamente ogni
domanda di ammissione alla Casa di Riposo; essa deve essere predisposta
raccogliendo ogni elemento utile per la valutazione complessiva della situazione
personale e familiare dell'interessato, tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 6.
Per la predisposizione della relazione di cui agli artt. 8 e 9, l'Assistente Sociale
effettua un colloquio con il soggetto interessato ed i famigliari del medesimo, nonché ,
ove si reputi necessario, una visita domiciliare.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA E PERSONALE
ART. 10
(Articolazione funzionale del personale)
Il servizio della Casa di Riposo comunale é qualificato come servizio sociale
residenziale e come tale é articolato gerarchicamente in seno al Settore Operativo Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Montemarciano, e fa capo all'Assessorato
alla Sanità e Sicurezza Sociale.
L'articolazione funzionale del servizio é ripartita come segue:
a) Funzionario-Dirigente del II Settore Operativo, responsabile generale dell'area dei
servizi sociali, territoriali e residenziali;
b) Capo Servizi Sociali
c) Assistente Sociale;
d) Educatore-Animatore della attività socio-culturali – referente nei confronti del
Dirigente del Servizio;
e) Operatore del servizio tutelare socio-assistenziale;
f) Cuoco/a;
g) Operatori sussidiari dei servizi sociali;
h) Obiettori di coscienza o volontari del servizio civile assegnati alla struttura.
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ART. 11
(Competenze del Dirigente del Servizio)
Il Dirigente del Servizio, responsabile della struttura:
a) decide sulle istanze di ammissione alla Casa di Riposo, tenuto conto della
relazione obbligatoria dell'Assistente Sociale e sulla base dei criteri di priorità di cui
all'art. 6;
b) formula la specifica graduatoria;
c) adotta i provvedimenti di decadenza o di diniego dell'ammissione di cui agli artt. 7 e
22;
d) esercita le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo sulle attività di
volontariato, personale o associativo, nella Casa di Riposo, cercando di favorirne al
massimo l'operato;
e) vigila costantemente, avvalendosi della collaborazione del Comitato di
partecipazione di cui al successivo art. 19, sulla qualità dell'assistenza agli ospiti,
sull'andamento dei servizi della mensa e di assistenza sanitaria, nonché sui sistemi
di distribuzione del lavoro del personale di servizio;
f) stabilisce con proprio provvedimento l’orario di accesso alla struttura da parte di
familiari e conoscenti degli ospiti nonché di altri visitatori. L’accesso in orari diversi
deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente stesso.
ART. 12
(Competenze del Capo Servizi Sociali)
Il Capo Servizi Sociali collabora con il Dirigente del Servizio e lo sostituisce in
caso di assenza in tutte le funzioni che gli competono, secondo quanto previsto
dall’organizzazione interna dell’Ente.
ART. 13
(Assistente Sociale)
Compete all'Assistente Sociale:
a) vigilare sullo stato fisico, psicologico e comportamentale degli ospiti, dettando le
eventuali, necessarie misure precauzionali e di sicurezza per la tutela
dell'incolumità dei singoli e della comunità ;
b) attendere all'istruttoria delle domande di ammissione, elaborando per ogni singola
istanza la relazione obbligatoria di cui al precedente art. 9;
c) curare la tenuta del registro degli ospiti e trattenere, riguardo la storia e
l'andamento della vita personale degli stessi, i contatti ed i rapporti con i congiunti
obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e con amici e conoscenti
dei medesimi ospiti;
d) tenere l'elenco delle persone e delle associazioni autorizzate a prestare attività di
volontariato presso la Casa di Riposo;
e) compilare nelle parti che le competono professionalmente la modulistica di tipo
socio-sanitario prevista da normativa statale e/o regionale, statistiche sociali ecc..
Nelle funzioni assistenziali di cui sopra si può avvalere della collaborazione
dell'Operatore sussidiario ai servizi sociali.
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ART. 14
(Educatore referente)
Svolge attività di animazione all’interno della struttura concorrendo a mantenere
e/o stimolare le abilità residue degli ospiti. Promuove le modalità relazionali più adatte
a favorire la piena integrazione nella vita comunitaria della struttura e a mantenere il
senso di appartenenza dell’ospite alla propria comunità. Collabora con i responsabili
comunali del servizio formulando osservazioni in merito al funzionamento della
struttura.
ART. 15
(Personale ausiliario e di servizio)
Il personale ausiliario e di servizio (Operatori tutelari-socio-assistenziali) attende
in forma manuale e diretta ai servizi di assistenza personale agli ospiti, al
funzionamento del servizio mensa, lavanderia, dispensa, guardaroba e magazzino ed
alla manutenzione dei locali, del mobilio, degli utensili e degli altri beni mobili in
dotazione presso la Casa di Riposo.
Nell'ambito dei profili professionali e delle connesse specificazioni di mansioni
contenute nelle disposizioni contrattuali concernenti il personale dipendente degli enti
locali, il suddetto personale provvede:
a) alla sorveglianza e all'assistenza diurna e notturna degli ospiti;
b) al servizio somministrazione dei pasti e pulizia della mensa;
c) ad ogni eventuale prestazione assistenziale, eventualmente necessarie, nei
confronti degli ospiti;
d) alla pulizia dei locali e dei servizi igienico-sanitari della Casa di Riposo;
e) alla pulizia e manutenzione dei macchinari, dei mobili, delle attrezzature e delle
suppellettili in dotazione alla Casa di Riposo;
f) alla pulizia del giardino e delle pertinenze a verde della Casa di Riposo;
g) all'esecuzione di ordini e di istruzioni impartiti dall'Amministrazione Comunale e dai
funzionari da questa dipendenti;
h) inoltre interviene presso gli ospiti assicurando la corretta esecuzione della
prescrizioni del medico curante.
Attendono inoltre, in situazioni di necessità ed urgenza,
1) ad accompagnare gli ospiti, qualora si verifichino casi di urgente ricovero dei
medesimi presso presidi ospedalieri tramite autoambulanza, nelle circostanze in cui
risulti che il turno di servizio preveda la presenza contestuale di almeno due
unità di personale;
2) ad adottare misure temporanee di precauzione e di sicurezza per la incolumità
degli ospiti, per motivi imprevedibili ed urgenti dandone tempestiva comunicazione
ai Responsabili comunali del servizio.
ART.16
(Cuoco/a)
Il/La cuoco/a è responsabile dell’approvvigionamento, del controllo delle
forniture, della conservazione, manipolazione e preparazione degli alimenti per gli
Ospiti in conformità alle tabelle dietetiche in vigore, ed alle norme igienico-sanitarie:
Inoltre:
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1) compila il registro di carico e scarico dei generi alimentari forniti e del materiale
utilizzato per la cucina;
2) cura la preparazione e la distribuzione dei pasti per gli Ospiti che fruiscono della
mensa della struttura;
3) è responsabile della procedura di pulizia e sanificazione dei locali, delle stoviglie e
delle attrezzature della cucina e delle dispense, nonché di tutte le proprie
incombenze previste dal D. Lgs. 155/97 in materia di corretta prassi igienica.
ART.17
(Operatore sussidiario dei servizi sociali)
Collabora con il personale della Casa di Riposo e con gli operatori sanitari per
l’espletamento di piccole incombenze assistenziali quali prenotazioni di visite mediche,
il ritiro di farmaci e parafarmaci presso le farmacie, ritiro di ricette presso ambulatori dei
medici di base, ecc..
ART. 18
(Obiettori di coscienza e volontari del servizio civile)
Espletano attività di animazione e di supporto assistenziale nell’ambito delle
norme stabilite da convenzioni con lo Stato e dalla normativa vigente.
TITOLO III
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART.19
(Comitato di partecipazione alle attività della Casa di Riposo)
Per le attività della Casa di Riposo la Giunta Municipale nomina un Comitato di
partecipazione, con funzioni propositive e consultive nei confronti del Dirigente del
Servizio, della Giunta stessa e del Consiglio Comunale, secondo le rispettive
competenze.
Esso é composto:
-
Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
N. 2 Consiglieri Comunali o componenti nominati dal Consiglio Comunale di cui
uno designato dalla minoranza consiliare;
Il Dirigente del Servizio o suo delegato;
L’educatore-referente;
N. 1 rappresentante del personale comunale della Casa di Riposo, designato su
proposta di tutti gli operatori, dipendenti e convenzionati, in servizio presso la
struttura;
N. 2 rappresentanti designati su proposta delle Associazioni di volontariato operanti
presso la Casa di Riposo;
N. 1 rappresentante designato su proposta dei soggetti ospitati e/o dei famigliari di
questi ultimi.
L’Assistente Sociale partecipa alle sedute del Comitato e funge da segretario
dello stesso.
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Il Comitato deve essere convocato almeno due volte l’anno e si riunisce, di
norma, presso la Casa di Riposo.
Alle sedute del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, altre
figure professionali operanti a vario titolo presso la casa di Riposo ed i competenti
servizi comunali.
Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato ha la durata di anni tre.
Tuttavia esso rimane in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
ART. 20
(Competenze del Comitato di partecipazione)
Il Comitato di partecipazione:
a) promuove le attività sociali degli ospiti, anche esterne alla struttura;
b) promuove l'informazione e la conoscenza, da parte degli Ospiti, di tutte le iniziative
socio-culturali in essere nella zona (gite, spettacoli teatrali e cinematografici, feste
locali, ecc.) e le iniziative di attività quotidiane e/o settimanali interne alla Casa di
Riposo;
c) collabora con il Dirigente del servizio alla vigilanza di cui al precedente art. 10,
comma 1, lett. e).
TITOLO IV
MODALITA’ GESTIONALI E DI ASSISTENZA
ART. 21
(Modalità di ingresso)
All'atto di ingresso nella Casa di Riposo, l'ospite é tenuto a portare con sé un
corredo sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento.
Il corredo di cui al comma precedente consiste in tovaglioli, asciugamani, ed
almeno tre cambi di biancheria personale, nonché altri effetti personali che siano
comunque compatibili con le esigenze della vita comunitaria.
I familiari tenuti agli obblighi degli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile
debbono reintegrare il corredo usato qualora l'ospite non risulti economicamente in
grado di provvedervi da solo.
Il Responsabile del servizio, esercita la vigilanza sull'attuazione delle norme del
presente articolo, verificando le compatibilità di cui al precedente comma secondo.
ART. 22
(Autonomia personale dell'Ospite)
L'Ospite gode della massima libertà personale, salvo eventuali limitazioni
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imposte dal proprio stato di salute. Il medesimo ha facoltà di entrare, uscire e ricevere
visite, evitando comunque di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente durante i
pasti e le ore di riposo.
Il Dirigente del Servizio può allontanare l'ospite con provvedimento motivato ed in
via di urgenza qualora questi:
a) tenga una condotta incompatibile con le esigenze della vita comunitaria;
b) commetta gravi infrazioni alle norme del presente regolamento ed alle altre
disposizioni eventualmente emanate per il buon andamento della Casa di Riposo;
c) risulti moroso nel pagamento della retta di mantenimento, pur avendo la possibilità
di adempiere a tale obbligo.
L'Assistente sociale, sentiti il Dirigente del Servizio o il Capo Servizio, può
provvedere al trasferimento degli ospiti da una stanza all'altra della Casa di Riposo in
relazione alle esigenze della vita comunitaria o alle mutate condizioni psico-fisiche e
personali degli ospiti.
ART. 23
(Modalità di dimissione)
In caso di dimissioni o morte dell'ospite gli oggetti, il vestiario, la biancheria ed
ogni altro effetto personale rimasti sono restituiti rispettivamente all'ospite stesso o ai
suoi eredi, ovvero, in assenza di questi ultimi, rimangono di proprietà del Comune di
Montemarciano.
In caso di riscossione da parte dell’Assistente Sociale, su delega dell’ospite, in
caso di morte di quest’ultimo il libretto di pensione viene restituito ai famigliari ed é
soggetto alle vigenti disposizioni legislative in materia di successione.
ART. 24
(Servizio di assistenza sanitaria)
La responsabilità del servizio di assistenza sanitaria nella Casa di Riposo é
devoluta alla competenza esclusiva dei Medici di base e di infermieri professionali posti
a disposizione dall'A.S.U.R. secondo modalità previste dalla vigente normativa
sanitaria.
L'infermiere, in particolare, provvede alla tenuta del deposito dei medicinali, che
deve essere custodito a chiave, ed alla somministrazione degli stessi agli ospiti,
secondo le prescrizioni mediche e le esigenze delle singole circostanze.
Compete inoltre all'infermiere, oltre alle incombenze attribuitegli dalla legge,
curare la tenuta di un apposito registro in cui i medici personali degli ospiti riportano la
diagnosi relativa ad ogni visita e le prescrizioni mediche all'uopo dettate, provvedendo
all'esecuzione di queste ultime ed all'individuazione dei relativi prodotti farmaceutici da
reperire, nonché curare l’apposita modulistica di tipo socio-sanitario nella parti che gli
competono professionalmente.
Tutto il personale di cui agli articoli precedenti é tenuto a trasmettere
tempestivamente all'infermiere tutte le notizie e le indicazioni riguardanti la salute degli
ospiti di cui vengano comunque a conoscenza durante i periodi di assenza
dell'infermiere stesso, ed in tutti gli altri casi in cui, per qualsivoglia motivo, il medesimo
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non può assistere le visite del medico.
ART. 25
(Cartella sanitaria)
Ogni ospite deve avere, fin dal momento dell'ingresso nella Casa di Riposo, una
cartella sanitaria che, oltre a contenere l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica del
soggetto, permetta di disporre di dati aggiornati sulle condizioni di salute del
medesimo.
La stessa deve essere compilata dal medico curante o da quello della struttura
sanitaria pubblica.
La cartella sanitaria viene aggiornata ad ogni visita e deve riportare i dati di tutti
gli esami radiologici e di laboratorio effettuati, oltreché di eventuali ricoveri ospedalieri,
specificati per data e risultati.
La cartella sanitaria accompagna l'ospite in caso di ricovero ospedaliero, al fine
di fornire al personale sanitario curante un quadro completo ed esauriente della storia
personale del paziente.
ART. 26
(Degenza ospedaliera dell'ospite)
Se l'ospite é sottoposto a ricovero ospedaliero, di tale fatto é data immediata
comunicazione ai congiunti che, a norma dell'art. 433 del Codice Civile, sono tenuti
all'obbligo degli alimenti e dell'assistenza continua.
Qualora l'ospite non disponga dei congiunti di cui al comma precedente, la
comunicazione é effettuata nei confronti dei conoscenti indicati dal medesimo all'atto di
ingresso nella Casa di Riposo, al fine specifico di evitare ogni senso di solitudine e di
abbandono del degente.
Durante il periodo di degenza ospedaliera, l'assistenza personale all'ospite
degente é assicurata dai congiunti di cui all'art. 433 del Codice Civile; qualora tali
congiunti non dispongano di mezzi economici sufficienti o non siano comunque in
grado di provvedere, ovvero non esistano, il Comune può provvedere, in situazioni di
accertata necessità e disagio, ad assumere le conseguenti iniziative.
ART.27
(Infermeria)
Per il conseguimento delle finalità di assistenza sanitaria degli ospiti, la Casa di
Riposo deve essere provvista di un apposito locale attrezzato ad infermeria ed
utilizzabile sia come eventuale ambulatorio per le visite del medico, sia come deposito
dei farmaci.
TITOLO V
RETTE DI DEGENZA
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ART. 28
(Retta di mantenimento)
L'ospite é assoggettato al pagamento di una retta mensile di mantenimento.
Il provvedimento di ammissione dell'ospite determina contestualmente la
corrispondente devoluzione di tutti i proventi, a qualsiasi titolo spettanti allo stesso, per
il pagamento della retta di mantenimento, fatta eccezione per una specifica somma, in
base alla normativa vigente, lasciata nella piena disponibilità dell'interessato.
Qualora i proventi personali dell'ospite non giungano a garantire, detratta la
somma di cui al precedente comma, la copertura finanziaria dell'intero ammontare
della retta, si fa luogo ad intervento economico integrativo con le modalità stabilite dal
precedente articolo 5, commi 3, 4 e 5.
Con deliberazione annuale della Giunta Municipale si provvede alla
determinazione della retta mensile di mantenimento, suddistinta secondo le categorie
di cui all'art. 3.
La determinazione della retta mensile viene effettuata tenendo conto
percentualmente del:
1) costo per il personale;
2) costo per il vitto;
3) costo per il riscaldamento e l'illuminazione;
4) costo per i servizi di pulizia dei locali.
Nel caso in cui nel primo mese di ammissione o nell’ultimo di dimissione/decesso
l’ospite non usufruisca della struttura per un intero mese (trenta giorni), la retta di
mantenimento, calcolata su un mese di trenta giorni, va rapportata ai giorni effettivi di
fruizione in base alle tariffe di cui al precedente comma quarto.
TITOLO VI
ASSENZE E SPESE SANITARIE
ART. 29
(Disciplina delle assenze)
L'ospite può assentarsi, per malattia o altro giustificato motivo, dalla Casa di
Riposo continuando a corrispondere regolarmente la propria retta di mantenimento.
Qualora l'assenza si protragga continuativamente da un minimo di un mese ad
un massimo di tre mesi, dall'ammontare della retta di mantenimento viene detratto,
nella percentuale determinata con provvedimento annuale del Dirigente del Servizio, il
costo del vitto sulla base dei giorni di assenza.
Se l'assenza si protrae per un periodo superiore a tre mesi e non sia giustificata
da gravi motivi rigorosamente documentati ed accertati, si fa luogo a decadenza del
posto nella Casa di Riposo.
ART. 30
(Spese assistenza sanitaria Ospiti)
Le spese sostenute dagli Ospiti per l'assistenza sanitaria, con specifico
riferimento alle quote di pagamento dei tickets previsti per l'acquisto di farmaci e per le
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prestazioni di assistenza medica specialistica e riabilitativa, nonché per le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'acquisto di eventuale materiale parasanitario, sono a carico diretto dell'Ospite e/o dei familiari dello stesso tenuti all'obbligo
degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile e dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5.
L'onere di cui al comma precedente é accertato e definito in sede di ammissione
dell'Ospite e formalizzato previa sottoscrizione di specifica dichiarazione del medesimo
e/o dei congiunti tenuti all'integrazione della retta di mantenimento.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora il Comune di
Montemarciano provveda direttamente all'integrazione della retta di mantenimento
dell'Ospite con onere a carico del bilancio comunale, intendendosi in tal caso il costo
delle spese di cui al primo comma ugualmente accollato al bilancio comunale.
La disciplina di cui al comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui
l'integrazione della retta di mantenimento sia assicurata, in presenza di Ospite non
residente nel Comune di Montemarciano, dal Comune di residenza del medesimo.
ART. 31
(Disposizioni sui servizi comuni)
Il servizio mensa della Casa di Riposo assicura la somministrazione di un menù
giornaliero predisposto da apposite figure professionali dell'A.S.U.R. competente; lo
stesso può variare, per quanto possibile, in relazione a particolari necessità di salute
degli ospiti.
La Casa di Riposo deve essere provvista di locali da adibire ad attività ricreative,
comunitarie ed assembleari; tali locali possono essere utilizzati, su iniziativa
dell’Educatore-referente e
del Comitato di cui al precedente art.19, per
l'organizzazione di iniziative rivolte a tutta la popolazione, al fine di facilitare e stimolare
uno scambio continuo di rapporti tra ospiti e la realtà esterna.
TITOLO VII
RICORSI AMMINISTRATIVI
Art. 32
Oggetto
I provvedimenti adottati dal Capo Settore sono impugnabili mediante ricorso al
Difensore Civico comunale (ricorso gerarchico improprio, ai sensi della Legge n.
1199/1971) per motivi di legittimità e alla Giunta Municipale per motivi di merito da
parte di chi vi abbia interesse. Il Difensore Civico comunale decide in via definitiva.
In caso di assenza o impedimento del Difensore Civico comunale il ricorso di cui
al precedente comma è indirizzato al Difensore Civico regionale.
Art. 33
Termine di presentazione
Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla data della
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia preso conoscenza attraverso
affissione all’Albo Pretorio ed alla Casa di Riposo.
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Art. 34
Istruttoria
Il Dirigente del Servizio su richiesta del Difensore Civico comunale trasmette al
medesimo tutta la documentazione richiesta.
Art. 35
Decisione
Il Difensore Civico comunale, se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto, lo dichiara inammissibile.
Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la
regolarizzazione.
Se riconosce il ricorso infondato, lo respinge.
Se lo accoglie, annulla il provvedimento e rinvia la pratica al Dirigente del
Servizio.
La decisione del Difensore Civico comunale viene in ogni caso comunicata al
ricorrente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 36
Sospensione dell’atto impugnato
D’ufficio o su domanda del ricorrente il Difensore Civico comunale può
sospendere, per gravi motivi, l’esecuzione dell’atto impugnato.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 37
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla
legislazione statale e regionale vigente in materia di assistenza sociale e sanitaria e
beneficenza pubblica.
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I N D I C E
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 – Definizione
2 – Tipologia di accoglienza
3 – Capacità recettiva
4 – Ambiti di recettività
5 – Ammissione
6 – Priorità di ammissione
7 – Caso particolare di diniego
8 – Procedura di ammissione
9 – Istruttoria
Pag.
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TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA E PERSONALE
Art. 10 – Articolazione funzionale del personale
Art. 11 – Competenze del Dirigente del Servizio
Art. 12 – Competenze del Capo Servizi Sociali
Art. 13 – Assistente Sociale
Art. 14 – Educatore referente
Art. 15 – Personale ausiliario e di servizio
Art. 16 – Cuoco/a
Art. 17 – Operatore sussidiario dei Servizi Sociali
Art. 18 – Obiettori di coscienza e volontari del servizio civile
TITOLO III
DISCIPLINA DELL‘ATTIVITA‘ DI PARTECIPAZIONE
Art. 19 – Comitato di partecipazione alle attività della Casa di Riposo
Art. 20 – Competenze del Comitato di partecipazione
TITOLO IV
MODALITA’ GESTIONALI E DI ASSISTENZA
Art. 21 – Modalità di ingresso
Art. 22 – Autonomia personale dell’Ospite
Art. 23 – Modalità di dimissione
Art. 24 – Servizio di assistenza sanitaria
Art. 25 – Cartella sanitaria
Art. 26 – Degenza ospedaliera dell’Ospite
Art. 27 – Infermeria
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TITOLO V
RETTE DI DEGENZA
Art. 28 – Retta di mantenimento
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TITOLO VI
ASSENZE E SPESE SANITARIE
Art. 29 – Disciplina delle assenze
Art. 30 – Spese assistenza sanitaria Ospiti
Art. 31 – Disposizioni sui servizi comuni
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TITOLO VII
RICORSI AMMINISTRATIVI
Art. 32 – Oggetto
Art. 33 – Termine di presentazione
Art. 34 – Istruttoria
Art. 35– Decisione
Art. 36 – Sospensione dell’atto impugnato
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 Disposizioni finali
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