CONOSCERE GLI ATTI GIURIDICI DELL`UNIONE EUROPEA

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CONOSCERE GLI ATTI GIURIDICI DELL`UNIONE EUROPEA
n. 011 - MAGGIO 2016
CONOSCERE GLI ATTI GIURIDICI
DELL’UNIONE EUROPEA
NONCHÉ LE NORME E LE REGOLE TECNICHE
DI PRODOTTO, PROCESSO E SISTEMA
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELL’IMPRESA IN UN
MERCATO SEMPRE PIU’ COMPETITIVO
• NUOVE DIRETTIVE PRODOTTO!!
• NUOVI PROVVEDIMENTI SUI DATI PERSONALI!!
Dott. Ing. G. GAETANI
- Esperto di Organizzazioni Aziendali
Complesse
- Responsabile settore di lavoro di
“Ingegneria Forense”
- Progettista di “Modelli 231”
- Componente/Presidente di Organismi
di Vigilanza per “Modelli 231”
- Docente MASTER IPSOA “Esperto
progettazione Modelli 231”
QUALI SONO GLI ATTI GIURIDICI
DELL’UNIONE EUROPEA?
Dal 01.12.2009 è in vigore il “Trattato di Lisbona” che ha
modificato sia il “Trattato di Maastricht” (trattato sull’Unione Europea –
TUE) che il “Trattato di Roma” (trattato della Comunità Europea –
TCE) e che prende il nome di Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE).
Il Trattato di Lisbona apporta diverse modifiche alla tipologia degli atti
giuridici e riduce il loro numero passando da 14 tipi di atti a 5 e
specificatamente:
1.
2.
3.
4.
5.
REGOLAMENTI
DIRETTIVE
DECISIONI
RACCOMANDAZIONI
PARERI
Secondo l’art. 288 del TFUE i regolamenti, le direttive e le
decisioni sono atti di portata obbligatoria mentre le raccomandazioni ed i pareri non sono giuridicamente vincolanti per i loro
destinatari, ovvero incidono variamente sulla vita politica dell’Unione
Europea, ma non producono effetti giuridici immediati.
Quindi gli atti giuridici si distinguono in “atti giuridicamente vincolanti”
e “atti non giuridicamente vincolanti”; gli atti giuridici comunitari
vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE).
Poiché tali atti giuridici regolano la vita sociale ed economica
della Comunità Europea è necessario conoscere, per quanto di
competenza, i contenuti e le implicazioni che tali atti hanno anche
nella gestione dei processi aziendali e nella realizzazione dei
prodotti che vengono successivamente commercializzati in
Europa e nel mondo intero.
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2. DIRETTIVE COMUNITARIE
Le Direttive Comunitarie sono la principale fonte del diritto da cui
deriva la legislazione che ha sostituito, in determinate materie, la
preesistente legislazione degli stati membri dell’Unione Europea.
Le Direttive sono documenti legislativi che vengono proposti dalla
Commissione Europea dopo un determinato iter nel quale viene
coinvolto anche il Parlamento Europeo. Le Direttive vengono adottate
dal Consiglio dell’Unione che è il massimo organo deliberante
dell’Unione Europea, composto dai Ministri di tutti gli stati membri.
Le Direttive si prefiggono lo scopo di armonizzare legislazioni
nazionali in quanto prevedono l’obbligatorietà del recepimento
come previsto dall’art. 289 del TFUE.
Tutti gli stati membri sono obbligati ad adottare i contenuti delle
direttive entro un periodo transitorio (variabile in ogni direttiva),
uniformando la legislazione previgente in ogni nazione al dettato
del nuovo testo legislativo.
1. REGOLAMENTI COMUNITARI
I Regolamenti comunitari sono atti di natura normativa di portata
generale, ovvero diretti a tutti gli Stati membri, definiti dall’art. 288 del
TFUE. I Regolamenti sono direttamente applicabili nel senso che,
a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di
recepimento o di attuazione.
La diretta applicabilità tuttavia non esclude che gli Stati intervengano
con dei provvedimenti integrativi o d’esecuzione del regolamento
(questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati è demandato di
stabilire l’entità delle sanzioni o altri oneri). I giudici nazionali li
applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle
disposizioni interne incompatibili.
I Regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo
di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.
ESEMPIO:
• Regolamento (CE) N. 765/2008 “… norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti …”
• Regolamento (CE) N. 761/2001 “… adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)…”
• Regolamento (CE) N. 1083/2006 “… disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione…”
ESEMPIO:
• Direttive di nuovo approccio che prevedono la marcatura CE
dei prodotti
• Direttiva 2008/101/CE “… modifica la direttiva 2003/87/CE al fine
di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra…”
• Direttiva 2006/54/CE “… attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego…”
3. DECISIONI COMUNITARIE
Le Decisioni comunitarie sono la terza categoria degli atti vincolanti
dell’Unione Europea così previste: “La decisione è obbligatoria in
tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati” (art. 288
del TFUE).
Tale disposizione coniuga le due principali caratteristiche delle
altre fonti vincolanti comunitarie, i regolamenti e le direttive,
rispettivamente nella obbligatorietà di tutti gli elementi e nella
mancanza di portata generale. La mancanza di portata generale,
inoltre, è ben più ampia che nelle direttive, in quanto può essere
indirizzata non solo a Stati membri, ma anche a singoli ed altri
soggetti.
Quando sono rivolte agli Stati membri sono molto simili alle
direttive, ma lasciano molta meno discrezionalità. Rivolte,
invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come
stabilito dall’art. 288 del TFUE.
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ESEMPIO:
• Decisione della commissione n. 348/2007 del 15.05.2007 “…
relativa al piano nazionale di emissione delle quote di emissione
dei gas a effetto serra notificato dall’Italia a norma della direttiva
…”
• Decisione della commissione n. 502/2006 del 11.05.2006 “…
prescrive agli stati membri di adottare provvedimenti per
assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente
accendini a prova di bambino…”
4. RACCOMANDAZIONI COMUNITARIE
Le Raccomandazioni comunitarie sono ATTI NON VINCOLANTI a
disposizione di varie istituzioni.
Le Raccomandazioni sono normalmente dirette agli Stati membri e
CONTENGONO L’INVITO A CONFORMARSI AD UN CERTO
COMPORTAMENTO. Sono emanate dalle istituzioni comunitarie
quando queste non dispongono del potere di emanare atti obbligatori
o quando ritengono che non vi sia motivo di ricorrere a norme
vincolanti. Degli atti non vincolanti il Trattato non impone la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
ESEMPIO:
• Raccomandazione della Commissione del 6.05.2003
(2003/361/CE) “… relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese…”
• Raccomandazione della Commissione del 22.09.2006
(2006/647/CE) “… sull’efficacia dei prodotti per la protezione
solare e sulle relative indicazioni…”
• Raccomandazione della Commissione del 10.04.2008
(2008/416/CE) “… gestione della proprietà intellettuale nelle
attività di trasferimento della conoscenza delle università e di altri
organismi di ricerca…”
5. PARERI COMUNITARI
Il parere dell’Unione europea è un atto di diritto comunitario derivato
previsto dall’art. 249 del Trattato CEE. Insieme alla raccomandazione, è un atto giuridicamente non vincolante. Mentre la
raccomandazione ha come scopo di ottenere che il destinatario tenga
un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli
interessi comuni, il parere tende piuttosto a fissare e a rendere noto
il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine a una
questione.
Per quanto ufficialmente privi di vincolo normativo, raccomandazioni
e pareri possono – secondo la Corte di giustizia delle Comunità
europee – avere effetto giuridico nel momento in cui il loro
contenuto li pone alla stregua di regolamenti, decisioni e
direttive, che sono viceversa i tre atti giuridicamente vincolanti
previsti dallo stesso art. 249.
Inoltre, i loro contenuti sono comunque presi in considerazione dalla
Corte ai fini dell’interpretazioni delle norme comunitarie.
ESEMPIO:
• Parere della Commissione Europea sull’applicazione della
“Direttiva Macchine”
• Parere della Commissione Europea sul decreto rifiuti e le
deroghe ambientali in esso contenute
• Parere della Commissione Europea sulla domanda di adesione
all’Unione da parte del Montenegro
QUALE È LA DEFINIZIONE DI SPECIFICA
TECNICA, NORMA TECNICA, REGOLA
TECNICA E NORMA ARMONIZZATA?
Sempre più frequentemente si usano termini senza conoscerne il
significato nel contesto di riferimento e ciò genera una
confusione terminologica che può comportare anche danni
economici a seguito di contestazione contrattuali o sanzioni
amministrative.
Per far fronte a questa confusione terminologica, si è resa necessaria,
in sede comunitaria (attraverso la pubblicazione della Direttiva
98/34/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 427/2000), una chiarificazione nominalistica compiuta mediante l’individuazione di criteri
di distinguibilità fra “specifica”, norme” e “regola” tecnica
nonché una definizione di “norme armonizzate”.
1. SPECIFICA TECNICA
“…Una specifica normativa contenuta in un documento che
definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto o servizio, quali
i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e
l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della
conformità…”
2. NORMA TECNICA
“…Una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti
categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale…”
[ISO, IEC, CEN, CENELEC, UNI CEI].
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3. REGOLA TECNICA
“…Una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai
servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse
si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la
commercializzazione, la prestazione di servizi o l’utilizzo degli stessi
in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso…”
4. NORMA ARMONIZZATA
“…Una Specifica tecnica adottata dagli organismi di
normalizzazione europea (CEN e CENELEC) su mandato della
Commissione europea. È qualificata come volontaria (poiché, per
lettera, la sua osservanza non risulta essere obbligatoria), e
consensuale (o negoziale), in quanto prodotta non da organi e
enti statali, ma dagli enti di normalizzazione europei su mandato
delle istituzioni comunitarie…”.
DAL 1° GENNAIO 2013 È IN VIGORE IL
REGOLAMENTO (UE) 1025/2012 RELATIVO
ALLA NORMAZIONE TECNICA
L’importanza della normazione tecnica, per aumentare la competitività
e per una crescita equilibrata nel rispetto della salute, dell’ambiente
nonché come volano dell’innovazione dei processi e dei prodotti, è
stata ulteriormente sottolineata dall’approvazione del regolamento
sulla normazione europea che è entrato in vigore dal 1° gennaio
2013.
Il Regolamento (UE) 1025/2012 adatta e semplifica l’attuale
quadro legislativo – che per garantire la qualità e la sicurezza dei
prodotti nella UE si basa principalmente, ma non solo, sul paradigma
direttiva – requisiti essenziali – mandato – norme armonizzate –
per coprire nuovi aspetti, al fine di comprendere i più recenti sviluppi
e le future sfide della normazione tecnica, in particolare
prevedendo strumenti per l’elaborazione di norme nel settore dei
servizi.
Il nuovo quadro legislativo ha contribuito a ridurre i tempi di
normazione, ha facilitato la partecipazione delle parti interessate “più
deboli” storicamente – micro e pmi, consumatori, organizzazioni
sociali – e ha tenuto maggiormente in conto temi quali l’impatto
ambientale del ciclo di vita di prodotti e servizi, nonché l’uso
efficiente delle risorse.
Il Parlamento Europeo ha così espresso una visione strategica per
favorire e accelerare la crescita sostenibile dell’economia europea
entro il 2020, nella convinzione che la normazione contribuisce in
modo determinante all’innovazione e alla competitività del sistema
economico europeo, poiché facilita l’accesso ai mercati, permette
l’interoperabilità tra componenti e prodotti (nuovi e già esistenti),
riduce i costi e aumenta il valore per i clienti/consumatori.
Ma per rendere efficace l’azione del Parlamento Europeo è
necessario una crescita culturale spezzando il circuito della
disinformazione principalmente tra gli “addetti ai lavori” dove
alcuni considerano “la normazione tecnica” una “sovrastruttura
inutile”.
Germania e Regno Unito da sempre sono particolarmente
impegnate sul fronte della normazione perché ne hanno capito
l’importanza e l’impatto positivo sui propri sistemi economici: “fare” la
norma significa “avere” il mercato; nelle loro culture i concetti di
“fare” e “fare bene” sono sovrapposti e naturali, così come la
conoscenza delle principali norme è diffusa fin nella
popolazione.
ALCUNI ESEMPI CONCRETI DI ATTI GIURIDICI
E DI NORMAZIONE TECNICA APPLICABILE
ALLE IMPRESE
1. DIRETTIVE PRODOTTO
Dal 20 aprile 2016 sono in vigore le seguenti direttive:
• DIRETTIVA 2014/29/UE: relativa alla messa a disposizione sul
mercato di recipienti semplici a pressione;
• DIRETTIVA
2014/30/UE:
relativa
alla
compatibilità
elettromagnetica;
• DIRETTIVA 2014/31/UE: relativa alla messa a disposizione sul
mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
• DIRETTIVA 2014/32/UE: relativa alla messa a disposizione sul
mercato di strumenti di misura;
• DIRETTIVA 2014/33/UE: relativa agli ascensori e ai componenti
di sicurezza per ascensori;
• DIRETTIVA 2014/34/UE: relativa agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva;
• DIRETTIVA 2014/35/UE: relativa alla messa a disposizione sul
mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione.
In assenza, ad oggi, dei Decreti di recepimento il Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) ha precisato, comunque, l’entrata in
vigore della data del 20 aprile, delle Nuove Direttive di Prodotto
UE. Il MISE, Direzione generale per il mercato e la concorrenza, ha
emanato una Circolare il 21 marzo 2016 (prot. n. 79499) che
provvede a comunicare che gli obblighi delle direttive di Prodotto
UE sopraelencate, sono da applicare dal 20 Aprile 2016, anche
nelle more del recepimento integrale.
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In ogni caso eventuali ritardi nel recepimento, non dovrebbero
determinare problemi sostanziali in quanto le disposizioni delle
sette direttive sopra richiamate in parte sono già applicate ed in
parte sono direttamente applicabili.
Più precisamente, sono in parte già applicate in quanto le direttive
stesse, per il loro dichiarato carattere di “rifusione” di norme europee
vigenti, riproducono le corrispondenti disposizioni delle analoghe
precedenti direttive relative ai medesimi prodotti, già recepite nell’ordinamento interno, così come integrate e modificate dal
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo (che pone
norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che
stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di
valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del
mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi
terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE) e dalla
Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo.
Sia il Reg. (CE) 765/2008 che la Dec. 768/200/CE sono gli strumenti
giuridici in vigore dal 01.01.2010 (New Legal Framework).
La circolare del MISE esplicita, che "…Con la presente circolare,
pertanto, questo Ministero, informandone anche le altre Amministrazioni competenti nonché tutte le altre parti interessate, provvede alla necessaria informativa e comunicazione al
mercato circa le prescrizioni (per le quali si rinvia al
contenuto delle direttive stesse, pubblicate in Gazzetta ufficiale)
cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo
20 aprile 2016, anche nelle more del recepimento integrale delle
direttive più volte menzionate…".
Dal 13 giugno 2016 sarà in vigore la seguente direttiva:
• DIRETTIVA 2014/53/UE: relativa agli apparecchi radio riceventi
c/o trasmittenti.
Dal 19 luglio 2016 sarà in vigore la seguente direttiva:
• DIRETTIVA 2014/68/UE: relativa alle attrezzature a pressione
2. PROVVEDIMENTI PER L’UTILIZZO DI DATI
PERSONALI
Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla GUUE (Gazzetta
Ufficiale Unione Europea) tre provvedimenti che riguardano
l’utilizzo dei dati personali. Si tratta del nuovo Regolamento che
sostituirà le varie normative nazionali (in Italia il D.Lgs. 196/03) e di
due Direttive di cui una per l’uso delle informazioni personali nel corso
di attività di polizia giudiziaria e l’altra relativa al “Personal Name
Record” (PNR) per la raccolta di informazione dei passeggeri che
volano nei cieli dell’Unione Europea.
Più precisamente si tratta dei seguenti atti giuridici europei:
1) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
2) DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
3) DIRETTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016
sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei
confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
APPLICARE CORRETTAMENTE
GLI ATTI GIURIDICI E LE NORME TECNICHE
PER COMPETERE NEL MERCATO
La gestione di una impresa non può prescindere dalla
conoscenza degli atti giuridici dell’Unione Europea e delle norme
tecniche che impattano sui prodotti, processi e sui sistemi
aziendali. Non solo. Deve anche valutare l’impatto sul mercato
europeo ed i riflessi sul mercato mondiale.
Ma come operare correttamente una valutazione che ha una valenza
strategica fondamentale per la vita stessa dell’impresa?
Le fasi più importanti sono le seguenti:
1. Mappatura iniziale dei processi aziendali e loro suddivisione in
attività e azioni specifiche attraverso un sopraluogo mirato;
2. Individuazione degli atti giuridici europei e delle norme
tecniche che impattano sui singoli processi/prodotti aziendali e
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quindi del “peso” complessivo della “norma” e dei suoi
requisiti sul singolo processo e sulle relative attività;
Analisi dell’impatto della “conformità normativa” sull’organizzazione e sul sistema di gestione e quindi delle conseguenze operative, economiche, legali e reputazionali derivanti da
attività non conformi (analisi dei rischi);
Rilevazione del sistema di controllo per individuare, evitare e
correggere comportamenti aziendali non conformi e relative
responsabilità;
Elaborazione e distribuzione di informazioni relative agli
aggiornamenti legislativi e normativi con la produzione di
schede sintetiche personalizzate alle attività cui l’Azienda deve
adempiere: attività previste, eventuali autorizzazioni,
scadenze.
Supporto alla predisposizione di un Piano di miglioramento e
realizzazione dello stesso per garantire la conformità
legislativa e normativa.
Esecuzione di Verifiche di conformità legislativa e normativa
periodiche, rispetto a quanto applicabile in Azienda, e
supporto consulenziale per incrementare la capacità di
“detecting”.
Nelle Aziende spesso non si hanno nè le competenze
(conoscenze, abilità, e comportamento) nè il tempo necessarie ad
una corretta gestione degli aggiornamenti legislativi e normativi
con il rischio di operare in condizione di “incertezza normativa”
estremamente pericolosa per i rischi connessi. È per questo che la
proposta del Gruppo 2G per un supporto operativo (costruito
secondo le fasi prima indicate) va nella direzione di aiutare
l’impresa a migliorare la conformità normativa e legislativa.
DIFENDERE L’IMPRESA, IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E I SUOI DIRIGENTI DALLA
POSSIBILITÀ DI AZIONI LEGALI, MULTE, SANZIONI E
RELATIVE CONSEGUENZE LEGALI E DI IMMAGINE
Se è vero che le normative cogenti e volontarie affrontano temi
specifici è pur vero che le Aziende sono invece da considerarsi
come realtà distinte che operano ognuna con una specifica
strategia imprenditoriale.
Ogni Azienda deve definire il perimetro di riferimento della
propria “funzione di Compliance”, individuando le norme esterne
ed interne, rispetto alle quali essa ha la responsabilità di
assicurare la conformità in via attuale e prospettica.
L’approccio alla “conformità normativa” non può più essere quello
di partire dalle risposte puntuali ai vari requisiti di norme ma deve
muoversi partendo sempre da un unico disegno organizzativo e
gestionale dell’Azienda.
I vantaggi dell’integrazione e armonizzazione della “conformità
normativa” sono costituiti da una migliore focalizzazione sulle
specifiche attività d’Azienda, da una riduzione delle duplicazioni,
della burocrazia e quindi dei costi, da minori conflitti tra i diversi
sistemi, nonché da un approccio unitario nella gestione del
rischio.
È quindi necessario eseguire preliminarmente un’analisi dettagliata
dei requisiti volontari e cogenti e confrontarli eventualmente con
quelli già incorporati nei vari Sistemi di Gestione per individuare
carenze e doppioni e procedere successivamente alla loro
razionalizzazione.
A fronte di questa valutazione è la Direzione aziendale che deve
decidere la strategia competitiva che deve intraprendere,
superando la fase dell’efficacia operativa, e quindi un piano di
miglioramento per la conformità agli atti giuridici e/o norme
tecniche con lo sviluppo di un Sistema di organizzazione,
gestione e controllo che sia efficace e al minor costo.
RUOLO DEGLI ESPERTI DEL GRUPPO 2G
NELLA CONSULENZA TECNICO GIURIDICA
Da 28 anni gli esperti del Gruppo 2G Management Consulting
(costituito attualmente da 32 consulenti) sviluppano una attività
preventiva per gestire le fasi di adeguatezza dei processi aziendali
agli atti giuridici e/o alle norme tecniche.
Tale attività si esplica attraverso le seguenti azioni:
• l’assistenza alla Direzione e/o al Responsabile delle funzioni
aziendali per conoscere e applicare correttamente atti
giuridici europei e/o norme tecniche;
• predisposizione di interventi formativi per aumentare la
conoscenza ai Responsabili di funzione e/o agli operatori la
segnalazione delle più recenti novità della “normativa” per
aggiornare periodicamente la documentazione aziendale;
• risoluzione di situazioni di discordanza tra la “normativa” e
l’operatività aziendale;
• attività di relazione con le Autorità e gli Organi di
“controllo/vigilanza/ispezione” interni ed esterni.
Per poter redigere un progetto di fornitura di questo servizio è
necessaria una attività preliminare che sarà condotta per verificare
lo stato di applicazione di leggi, norme e regolamenti e che
consentirà di definire preliminarmente una “mappa della conformità
normativa”.
Tale attività preliminare sarà condotta GRATUITAMENTE.
Per avere maggiori informazioni sul CHECK-UP per la
CONFORMITÀ normativa da parte dell’Azienda
potete contattare il ns. ufficio marketing che fisserà un
appuntamento con uno dei nostri Responsabili.
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660
[email protected]
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