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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione civile
nella Camera di consiglio, composta da
Dott. Angelo Rossi, Presidente ;
Dott. Marina Ferrante, Consigliere;
Dott. Maria Balletti, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 487/07 del R.G.A.C., assegnata a sentenza
all’udienza del 15.7.2008
TRA
C. G. M., nata ad Avellino il 22.01.1977, rappresentata e difesa dall’avv.
Giorgio VARRICCHIO ed elettivamente dom.ta in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 13, presso lo studio dell’avv. Angelo CUOMO;
ATTRICE
E
P. A., nato ad Amalfi il 27.5.1972;
CONVENUTO CONTUMACE
con l’intervento del Procuratore Generale in sede.
CONCLUSIONI: L’avv. Mario Florimonte, per delega dell’avv. Angelo
CUOMO conclude come da citazione.
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Il P.G. in data 7.10.2008 conclude per l’accoglimento del ricorso e la
delibazione della sentenza ecclesiastica nello Stato Italiano, con le
conseguenti annotazioni sui registri dello stato civile.
Svolgimento del processo
– Con atto di citazione, ritirato presso l’ufficio postale in data 22.11.2007, C.
G. M. ha chiesto dichiararsi efficace, nella Repubblica italiana, la sentenza di
nullità del matrimonio concordatario, contratto in data 24.01.1998 con P. A.
in Amalfi, presso la Chiesa di Sant’Andrea, trascritto nel registro Atti di
matrimonio di quel Comune, al n. 2, serie A, anno 1998, sentenza resa il
31.10.2001 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano-Lucano
per “condizione de futuro”, apposta dal P. al consenso; ratificata dal
Tribunale Ecclesiastico di Appello Campano con decreto del 7.10.2002 e resa
esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del
13.09.2005.
Il P. non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica dell’atto di
citazione.
Esaurita la trattazione dinanzi al C.I., la causa, sulle conclusioni, trascritte in
epigrafe, veniva assegnata alla decisione del Collegio, senza la concessione
del termine per il deposito della comparsa conclusionale, avendovi parte
attrice espressamente rinunziato.
Motivi della decisione.
– Risultano osservate le condizioni di forma e rito, prescritte ed
esplicitamente richiamate dall’art. 8 n. 2 dell’accordo fra lo Stato Italiano e la
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Chiesa Cattolica e dall’art. 4 del protocollo aggiuntivo, ratificati con legge n .
121 del 25.3.1985.
Il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio: per
l’apposizione di una “condizione de futuro” da parte di P. (quest’ultimo aveva
subordinato la durata del matrimonio alla condizione che la madre della sig.
C. non interferisse sul rapporto coniugale).
Com’è noto, presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza
ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l’ordine pubblico.
La giurisprudenza suole ravvisare la contrarietà all’ordine pubblico italiano
nei soli casi di pronuncia di nullità fondata sulla cd. riserva mentale, ossia
sulla unilaterale esclusione da parte di uno dei coniugi, di taluno dei bona
matrimonii (V. Cass. n. 2138/1996; n. 11951/1993; n. 4875/88; nn. 188 e 189
del 1991), salvo il consenso esplicito o implicito alla delibazione da parte
dell’altro coniuge (Cass. n. 5548/1995) e salva l’ipotesi che la divergenza
unilaterale fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge,
ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza.
Ne deriva che, nel caso in cui sia stata apposta una condizione al vincolo
matrimoniale, viziante
il consenso negoziale di uno dei coniugi, occorre
verificare, ai fini della delibazione, se essa sia rimasta nella sfera psichica di
uno dei nubendi, ovvero sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia
stata comunque conosciuta o conoscibile da parte di questi.
Nel caso di specie la condizione de futuro apposta dal marito era ben nota
all’altro coniuge.
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1)Tanto si evince dalle precise e circostanziate deposizioni testimoniali rese
nel giudizio canonico, pedissequamente riportate nella motivazione della
pronunzia (v. in particolare la deposizione del teste Paolo Francese, il quale
ha dichiarato: “Antonio era abbandonato, la madre di G. M. voleva gestire la
situazione, per cui egli mi ripetette che non se la sentiva più di fare quella
vita, anche in considerazione del fatto che prima di sposare aveva detto alla
fidanzata che se fosse continuata la presenza della madre nella coppia, egli
avrebbe chiesto il divorzio”).
2)Emerge altresì dalle dichiarazioni, rese dalla stessa C. (“Ricordo in
particolare che il martedì prima della celebrazione del matrimonio, che fu di
sabato, egli mi accompagnò a casa e prima di lasciarci per circa due ore discutemmo di questa situazione relativa all’ingerenza dei miei ed A. arrivò a dire
che, se fosse continuata, mi avrebbe lasciata, anche se avessimo celebrato il
matrimonio”).
Comunque, a prescindere dalla conoscenza di tale circostanza durante il
matrimonio, va osservato che è stata la stessa attrice a chiedere la
declaratoria di efficacia della sentenza ecclesiastica. Orbene, al riguardo, ha
affermato la S.C. che: “Nell'ipotesi in cui il coniuge, che ignorava il vizio del
consenso dell'altro
proponga egli stesso la domanda di esecutorietà,
allegando la simulazione unilaterale, va esclusa la ricorrenza di motivi di
ordine pubblico, ostativi alla delibazione della relativa sentenza ecclesiastica,
non potendo ricondursi nei rigorosi limiti dell'ordine pubblico anche la tutela
della buona fede del coniuge che detta tutela respinga, invocandola anzi in
senso contrario (v. Cass. n. 5548/1995; n. 5243/1997; v. anche: Cass. 1987 n.
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contrario (v. Cass. n. 5548/1995; n. 5243/1997; v. anche: Cass. 1987 n. 142;
1986 n. 1202; S.U. 1985 n. 6128; Cass. 1984 n. 243; 1983 n. 1225).
Sulla scorta di tali considerazioni, restando salvaguardato il principio
dell’affidamento, la pronunzia di nullità in esame non appare contraria
all’ordine pubblico.
Pertanto secondo le disposizioni dell’accordo concordatario, nulla osta
all’accoglimento della domanda, ricorrendo la competenza di questa Corte,
ove ricade il foro di attuazione della delibazione, risultando la competenza
del giudice ecclesiastico a conoscere della validità del matrimonio e
l’osservanza, nel procedimento canonico, dei principi fondamentali
dell’ordinamento processuale italiano, fra cui il rispetto del contraddittorio.
Va pertanto dichiarata l’esecutività della sentenza ecclesiastica negli atti
dello stato civile.
Nulla per le spese processuali, in assenza di qualsivoglia opposizione del P.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunziando sulla domanda,
proposta da C. G. M., nata ad Avellino il 22.01.1977, nei confronti di P. A.,
nato ad Amalfi il 27.5.1972, così provvede, in contumacia del P:
1) accoglie la domanda proposta e, per l’effetto, dichiara esecutiva in
Italia la sentenza, resa il 31.10.2001 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Salernitano-Lucano, con cui è stata dichiarata la
nullità del matrimonio concordatario, contratto in data 24.01.1998 da
C. G. M. con P. A. in Amalfi, presso la Chiesa di Sant’Andrea,
trascritto nel registro Atti di matrimonio di quel Comune, al n. 2,
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Parte II, Serie A; sentenza ratificata dal Tribunale Ecclesiastico di
Appello Campano con decreto del 7.10.2002 e resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del
13.09.2005;
2) ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di Amalfi di
trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine
dell’atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello stato civile di
quel Comune al n.2, serie A, anno 1998 e di eseguire le altre
Salerno,
incombenze
7.10. 2008.di legge.
Il Presidente
(dott. Angelo Rossi)
Il Consigliere est.
(dott. Maria Balletti)
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