Registro dei corrispettivi Registro dei corrispettivi
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Registro dei corrispettivi Registro dei corrispettivi
Registro dei corrispettivi I commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati indicheranno le operazioni effettuate e documentate con scontrino, ricevuta o fattura (se richiesta dal cliente) in un apposito registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) indicando: - data (giorno di effettuazione delle operazioni); - gli importi imponibili, divisi per aliquota; - importi non imponibili; - gli importi esenti. I corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate. Per le vendite a credito, i corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo alla consegna dei beni e non all’atto della riscossione. Se non è tenuto anche il registro delle fatture, i corrispettivi delle operazioni per le quali è o sarà emessa fattura debbono essere annotati negli stessi termini di cui sopra. Inoltre, il comma 4, dell’art. 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, ha previsto, allo scopo di semplificare gli obblighi in capo ai contribuenti, che le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale effettuate in ciascun mese solare possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo. Corrispettivi con fattura In linea generale, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione. Attenzione: gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa sono comunque obbligati a richiedere l’emissione della fattura ai commercianti al minuto. I commercianti al minuto possono registrare le fatture emesse su richiesta del cliente con le seguenti modalità alternative: a) nel registro dei corrispettivi: in tal caso gli importi delle fatture emesse (al lordo dell’imposta) devono essere inclusi nell’ammontare complessivo del corrispettivo giornaliero indicando il numero delle fatture emesse attraverso la dicitura “comprese le fatture dal n. ... al n. ...” (circolare 15 gennaio 1973, n. 3). Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sarà necessario procedere allo “scorporo” dell’imposta stessa; b) nel registro delle fatture emesse: in alternativa a quanto sopra le fatture emesse possono essere annotate in un “registro delle fatture emesse” autonomo. In caso di emissione di fattura immediata con contestuale consegna o ultimazione della prestazione entro la mezzanotte del giorno di consegna, il commerciante al minuto non è tenuto a rilasciare né lo scontrino fiscale/ricevuta (art. 3, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696) né il D.D.T. Tale esonero non opera qualora la fattura sia emessa in un momento successivo (anche se entro la mezzanotte del giorno stesso). Il commerciante al minuto può emettere fattura differita (senza D.D.T.) in caso di emissione dei cosiddetti “scontrini parlanti” (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996) sui quali va annotata la natura, qualità e quantità dell’operazione e il codice fiscale del cliente. Casi particolari Registro di prima nota L’art. 24, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il caso in cui il registro dei corrispettivi non sia fisicamente tenuto presso il luogo di esercizio dell’attività di vendita. In tal caso i commercianti al minuto interessati devono eseguire le annotazioni dei corrispettivi, nei termini ordinari previsti, anche in un registro di prima nota, tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attività di vendita. Le relative modalità sono state stabilite dal D.M. 19 giugno 1979 e sono applicabili anche agli artigiani che effettuano, nei locali del laboratorio, la vendita al pubblico degli oggetti di propria produzione. Registro di prima nota ed emissione di scontrini e ricevute fiscali Nel caso in cui esista l’obbligo dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, l’art. 6, comma 3, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, ha previsto che il registro di prima nota, di cui al comma 4 dell’art. 24, D.P.R. n. 633/1972, può non essere tenuto. Agenzie di viaggio - Registrazione delle operazioni Il D.M. 30 luglio 1999, n. 340 dispone che i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal decreto citato, devono essere annotati distintamente nel registro dei corrispettivi, o in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972 a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all’interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all’interno e parte al di fuori della Unione. L’annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate anche agli effetti delle liquidazioni periodiche. Spettacoli viaggianti o attività di intrattenimento Il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 contiene una precisazione per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti o le seguenti attività: - spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; - spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; - esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; - spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; - mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; - prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. In particolare, per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono un’attività tra quelle sopra citate, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all’art. 74-quater, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente viene previsto che detti contribuenti sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi.