allegato a - Accademia Nazionale di Danza

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allegato a - Accademia Nazionale di Danza
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
ISTITUTO DI ALTA CULTURA
diretta da
Margherita Parrilla
Prot. n. 3094
del 3.05.2013
REGOLAMENTO DI RICONOSCIMENTO
TITOLI ACCADEMICI STRANIERI
IL DIRETTORE
Vista la Convenzione stipulata a Lisbona l’11 aprile 1997;
Vista la Legge 148 dell’11 luglio 2002 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea “;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07 in merito alla dichiarazione di valore;
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 25/02/2011 con la quale è stato approvato il
presente Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2011 con la quale si approva il
pagamento di un contributo di diritto fisso pari a 100 (cento) euro, per le spese di segreteria;
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 12/12/2012 con la quale è stata approvata l’
integrazione (allegato A) al presente Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri;
DECRETA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 - Finalità
Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dei titoli di studio stranieri, sia accademici che
universitari, al fine di proseguire gli studi nell’Alta Formazione Artistica all’interno dell’Accademia
Nazionale di Danza; sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.
Il riconoscimento dei titoli di cui sopra, richiesti con finalità lavorative, ossia accesso a pubblici
impieghi, non è di competenza dell’Accademia Nazionale di Danza, così come disposto
dall’articolo 5 della legge 148/2002, di cui in allegato al presente Regolamento si riporta il testo
integrale (Allegato A).
Art. 2 - Definizioni
A.N.D. : Accademia Nazionale di Danza di Roma.
Stranieri: i cittadini appartenenti e non all’Unione Europea.
Titolo di studio accademico straniero: titolo accademico finale (1° o 2° livello) rilasciato da
un’istituzione universitaria/accademica estera.
Riconoscimento: attestazione formale da parte di una autorità competente del valore legale di un
titolo estero.
Traduzione ufficiale: traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, effettuata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero oppure, se effettuata in Italia,
dal tribunale di zona o da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art.33 del D.P.R. n. 445/2000.
Legalizzazione: attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.
Dichiarazione di valore: documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all’estero contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei
titoli conseguiti all’estero.
Certificato di conoscenza della lingua italiana: certificazione ufficiale che attesti la conoscenza
della lingua italiana pari al livello B1 della scala prevista dal quadro di riferimento europeo; di
livello A2 per gli studenti provenienti da paesi dell’Estremo Oriente ( Cina, Corea, Giappone ecc. ).
Per gli studenti stranieri che abbiano già una conoscenza della lingua italiana di base, è sufficiente
dimostrare il possesso di tale requisito attraverso un colloquio al momento dell’ammissione.
Abbreviazione di corso : in caso di riconoscimento parziale del titolo, la possibilità d’iscriversi ad
un determinato corso di diploma accademico dell’ A.N.D. considerato equivalente a quello seguito
all’estero, in ragione del numero dei crediti riconosciuti e comunque non superiore ai 60 CF.
TITOLO I
Presentazione delle domande di riconoscimento
Art. 3 - Documentazione
Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare al
competente ufficio:
a) Domanda: da effettuare in carta semplice, indirizzata alla segreteria didattica A.N.D., con
indicazione del recapito ( indirizzo, mail e telefono ) a cui inviare eventuali comunicazioni.
Occorre specificare la motivazione per cui si chiede l’equivalenza ( prosecuzione degli studi
o riconoscimento finale ), e a quale percorso di studi si è interessati.
b) Copia autenticata del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore, o certificato
sostitutivo, valido per l’ammissione all’Università nel Paese d’appartenenza.
c) Copia autenticata del titolo accademico straniero, o certificato sostitutivo, che si intende
far riconoscere.
d) Copia del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami sostenuti, i voti e i
relativi crediti riconosciuti, rilasciato dall’università straniera.
e) Programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati dal
timbro dell’università stessa) di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il
conseguimento del titolo accademico straniero, comprensivi dell’impegno orario relativo a
ciascuna attività formativa indicata nel piano degli studi. Tale documentazione deve
contenere, inoltre, una dichiarazione dell’Università che attesti il nominativo dello studente
e gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati. Il tutto deve essere
presentato con relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
f) Ricevuta di pagamento del diritto fisso di cui all’art. 7.
g) Fotocopia autenticata del documento d’identità.
•
Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione
ufficiale in lingua italiana, eseguita a cura degli interessati i quali potranno
rivolgersi a traduttori locali; i candidati che si trovino in Italia possono
rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.
•
I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere muniti di dichiarazione di
valore in loco predisposta dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana
di zona. In merito alla dichiarazione di valore qui citata, è doveroso sottolineare
che la Commissione preposta al riconoscimento del titolo, terrà conto di quanto
dichiarato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 04/09/07 in cui si
rileva che alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo
decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti
all’estero. La Commissione, come rilevato nella sentenza, “ha il potere-dovere
di compiere le proprie autonome valutazioni” in merito ai contenuti formativi
del titolo stesso.
•
I documenti di cui alle lettere b) c) d) devono essere muniti di legalizzazione
consolare apposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
Il richiedente può presentare domanda di riconoscimento con l’allegata documentazione nel periodo
compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo di ogni anno.
TITOLO II
Esame dei titoli
Art. 5 - Modalità di esame dei titoli
Effettuato il controllo amministrativo la segreteria, dopo aver protocollato la domanda, provvede a
consegnare alla Commissione competente tutta la documentazione affinché possa essere esaminata.
Art. 6 - Esito
La Commissione, a conclusione della valutazione della domanda e della relativa documentazione
emette un verbale. La procedura si conclude con un riconoscimento totale o parziale del titolo.
In caso di riconoscimento parziale, allo studente viene data la possibilità di iscriversi ad un
determinato corso di diploma accademico dell’ A.N.D. considerato equivalente a quello seguito
all’estero, usufruendo dell’abbreviazione di corso.
La segreteria didattica provvede a comunicare al richiedente l’esito della domanda entro 90 gg.
dalla data del protocollo della domanda stessa.
In ogni caso qualunque forma di riconoscimento o disconoscimento del titolo presentato va
motivata.
TITOLO III
Art. 7 - Contributi
Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso, determinato annualmente, per l’esame della
pratica. Il diritto fisso non è richiesto nei casi rientranti nell’ambito di specifici accordi bilaterali in
materia, salvo se previsto dall’accordo stesso.
Il diritto fisso deve essere effettuato tramite il c/c postale n. 68099001, intestato a:
Accademia Nazionale di Danza
Largo Arrigo VII n. 5
00153 Roma
Tale pagamento non è rimborsabile.
ALLEGATO A
Come riportato all’articolo 1 del presente Regolamento, il riconoscimento dei titoli di studio
stranieri, sia accademici che universitari, richiesti con finalità lavorative, ossia accesso a
pubblici impieghi, non è di competenza dell’Accademia Nazionale di Danza. A tale proposito si
riporta quanto detta la legge 148/2002 citata in premessa, nello specifico all’art 2 e all’art. 5:
Legge 11 luglio 2002, n.148
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 - Supplemento Ordinario n.151/L
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
di adeguamento dell'ordinamento interno.
Art. 2. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e
dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento
degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle
Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro
autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in
materia.
Art.5. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate
nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo
procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
In questo caso, l’ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero è la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio
P.P.A. Servizio Reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma, e-mail
[email protected]
A tale proposito occorre altresì precisare che, qualora il candidato al momento della
presentazione della domanda non abbia ancora ottenuto la certificazione di equivalenza del
proprio titolo può, come dichiarato nell’art. 38 del d. lgs. 165/2001, presentare domanda di
ammissione al concorso “sotto condizione”, ossia con riserva, dimostrando però di avere già
attivato la procedura di riconoscimento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica prima
citato.
E’ possibile scaricare online il “Modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
acquisito all'estero, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 165/2001, al fine della partecipazione a
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche” predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della
domanda.
Come procedere:
a) inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio
conseguito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001;
b) presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al
concorso citando il proprio titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso
ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica può dare una valutazione in merito al titolo estero:
a) positiva (il titolo è ritenuto equivalente a quello italiano):sarà sciolta la riserva di ammissione;
b) negativa (il titolo è ritenuto non equivalente a quello italiano): si decadrà dal concorso, anche
se si ha già sostenuto e superato le prove d’esame.
Ciò significa che, ai fini dell’inclusione in graduatoria, se la commissione esaminatrice del
concorso, all’atto della stesura della graduatoria di merito non avrà in mano il documento
ufficiale che certifichi l’equivalenza del titolo straniero, il candidato NON verrà inserito nella
graduatoria suddetta, anche se ha superato tutte le prove d’esame.