allegato a - Accademia Nazionale di Danza
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ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ISTITUTO DI ALTA CULTURA diretta da Margherita Parrilla Prot. n. 3094 del 3.05.2013 REGOLAMENTO DI RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI STRANIERI IL DIRETTORE Vista la Convenzione stipulata a Lisbona l’11 aprile 1997; Vista la Legge 148 dell’11 luglio 2002 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea “; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07 in merito alla dichiarazione di valore; Vista la delibera del Consiglio Accademico del 25/02/2011 con la quale è stato approvato il presente Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2011 con la quale si approva il pagamento di un contributo di diritto fisso pari a 100 (cento) euro, per le spese di segreteria; Vista la delibera del Consiglio Accademico del 12/12/2012 con la quale è stata approvata l’ integrazione (allegato A) al presente Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri; DECRETA Il seguente Regolamento: Art. 1 - Finalità Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dei titoli di studio stranieri, sia accademici che universitari, al fine di proseguire gli studi nell’Alta Formazione Artistica all’interno dell’Accademia Nazionale di Danza; sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia. Il riconoscimento dei titoli di cui sopra, richiesti con finalità lavorative, ossia accesso a pubblici impieghi, non è di competenza dell’Accademia Nazionale di Danza, così come disposto dall’articolo 5 della legge 148/2002, di cui in allegato al presente Regolamento si riporta il testo integrale (Allegato A). Art. 2 - Definizioni A.N.D. : Accademia Nazionale di Danza di Roma. Stranieri: i cittadini appartenenti e non all’Unione Europea. Titolo di studio accademico straniero: titolo accademico finale (1° o 2° livello) rilasciato da un’istituzione universitaria/accademica estera. Riconoscimento: attestazione formale da parte di una autorità competente del valore legale di un titolo estero. Traduzione ufficiale: traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero oppure, se effettuata in Italia, dal tribunale di zona o da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art.33 del D.P.R. n. 445/2000. Legalizzazione: attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa. Dichiarazione di valore: documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all’estero. Certificato di conoscenza della lingua italiana: certificazione ufficiale che attesti la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 della scala prevista dal quadro di riferimento europeo; di livello A2 per gli studenti provenienti da paesi dell’Estremo Oriente ( Cina, Corea, Giappone ecc. ). Per gli studenti stranieri che abbiano già una conoscenza della lingua italiana di base, è sufficiente dimostrare il possesso di tale requisito attraverso un colloquio al momento dell’ammissione. Abbreviazione di corso : in caso di riconoscimento parziale del titolo, la possibilità d’iscriversi ad un determinato corso di diploma accademico dell’ A.N.D. considerato equivalente a quello seguito all’estero, in ragione del numero dei crediti riconosciuti e comunque non superiore ai 60 CF. TITOLO I Presentazione delle domande di riconoscimento Art. 3 - Documentazione Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare al competente ufficio: a) Domanda: da effettuare in carta semplice, indirizzata alla segreteria didattica A.N.D., con indicazione del recapito ( indirizzo, mail e telefono ) a cui inviare eventuali comunicazioni. Occorre specificare la motivazione per cui si chiede l’equivalenza ( prosecuzione degli studi o riconoscimento finale ), e a quale percorso di studi si è interessati. b) Copia autenticata del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore, o certificato sostitutivo, valido per l’ammissione all’Università nel Paese d’appartenenza. c) Copia autenticata del titolo accademico straniero, o certificato sostitutivo, che si intende far riconoscere. d) Copia del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami sostenuti, i voti e i relativi crediti riconosciuti, rilasciato dall’università straniera. e) Programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati dal timbro dell’università stessa) di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero, comprensivi dell’impegno orario relativo a ciascuna attività formativa indicata nel piano degli studi. Tale documentazione deve contenere, inoltre, una dichiarazione dell’Università che attesti il nominativo dello studente e gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati. Il tutto deve essere presentato con relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. f) Ricevuta di pagamento del diritto fisso di cui all’art. 7. g) Fotocopia autenticata del documento d’identità. • Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, eseguita a cura degli interessati i quali potranno rivolgersi a traduttori locali; i candidati che si trovino in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. • I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere muniti di dichiarazione di valore in loco predisposta dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana di zona. In merito alla dichiarazione di valore qui citata, è doveroso sottolineare che la Commissione preposta al riconoscimento del titolo, terrà conto di quanto dichiarato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 04/09/07 in cui si rileva che alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all’estero. La Commissione, come rilevato nella sentenza, “ha il potere-dovere di compiere le proprie autonome valutazioni” in merito ai contenuti formativi del titolo stesso. • I documenti di cui alle lettere b) c) d) devono essere muniti di legalizzazione consolare apposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco. Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda Il richiedente può presentare domanda di riconoscimento con l’allegata documentazione nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo di ogni anno. TITOLO II Esame dei titoli Art. 5 - Modalità di esame dei titoli Effettuato il controllo amministrativo la segreteria, dopo aver protocollato la domanda, provvede a consegnare alla Commissione competente tutta la documentazione affinché possa essere esaminata. Art. 6 - Esito La Commissione, a conclusione della valutazione della domanda e della relativa documentazione emette un verbale. La procedura si conclude con un riconoscimento totale o parziale del titolo. In caso di riconoscimento parziale, allo studente viene data la possibilità di iscriversi ad un determinato corso di diploma accademico dell’ A.N.D. considerato equivalente a quello seguito all’estero, usufruendo dell’abbreviazione di corso. La segreteria didattica provvede a comunicare al richiedente l’esito della domanda entro 90 gg. dalla data del protocollo della domanda stessa. In ogni caso qualunque forma di riconoscimento o disconoscimento del titolo presentato va motivata. TITOLO III Art. 7 - Contributi Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso, determinato annualmente, per l’esame della pratica. Il diritto fisso non è richiesto nei casi rientranti nell’ambito di specifici accordi bilaterali in materia, salvo se previsto dall’accordo stesso. Il diritto fisso deve essere effettuato tramite il c/c postale n. 68099001, intestato a: Accademia Nazionale di Danza Largo Arrigo VII n. 5 00153 Roma Tale pagamento non è rimborsabile. ALLEGATO A Come riportato all’articolo 1 del presente Regolamento, il riconoscimento dei titoli di studio stranieri, sia accademici che universitari, richiesti con finalità lavorative, ossia accesso a pubblici impieghi, non è di competenza dell’Accademia Nazionale di Danza. A tale proposito si riporta quanto detta la legge 148/2002 citata in premessa, nello specifico all’art 2 e all’art. 5: Legge 11 luglio 2002, n.148 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 - Supplemento Ordinario n.151/L Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Art. 2. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Art.5. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione. In questo caso, l’ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. Servizio Reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma, e-mail [email protected] A tale proposito occorre altresì precisare che, qualora il candidato al momento della presentazione della domanda non abbia ancora ottenuto la certificazione di equivalenza del proprio titolo può, come dichiarato nell’art. 38 del d. lgs. 165/2001, presentare domanda di ammissione al concorso “sotto condizione”, ossia con riserva, dimostrando però di avere già attivato la procedura di riconoscimento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica prima citato. E’ possibile scaricare online il “Modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 165/2001, al fine della partecipazione a concorsi banditi da amministrazioni pubbliche” predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda. Come procedere: a) inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001; b) presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il proprio titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione); Il Dipartimento per la Funzione Pubblica può dare una valutazione in merito al titolo estero: a) positiva (il titolo è ritenuto equivalente a quello italiano):sarà sciolta la riserva di ammissione; b) negativa (il titolo è ritenuto non equivalente a quello italiano): si decadrà dal concorso, anche se si ha già sostenuto e superato le prove d’esame. Ciò significa che, ai fini dell’inclusione in graduatoria, se la commissione esaminatrice del concorso, all’atto della stesura della graduatoria di merito non avrà in mano il documento ufficiale che certifichi l’equivalenza del titolo straniero, il candidato NON verrà inserito nella graduatoria suddetta, anche se ha superato tutte le prove d’esame.