Il Gender - relazione Roberto interlandi

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Il Gender - relazione Roberto interlandi
IL GENDER: ASPETTI LEGISLATIVI
1. Premesse filosofico-giuridiche
Da Aristotele a Tommaso:
Natura
 Fine reale
Giustizia
Legge
 diritto a raggiungere tale fine
 lega pedagogicamente l’uomo
alla giustizia
 adaequatio rei et intellectus
 dice la cosa
 capacità di raggiungere tale fine,
obbedendo alla realtà
Verità
Nome
Libertà
Da Guglielmo d’Ockham e Cartesio:



Prevalenza del Soggetto su Realtà



Inconoscibilità della Giustizia
Legge  equilibrio sociale, stabilito dal
legislatore (giuspositivismo)
Verità = maggioranza democratica
Nome = convenzione
Libertà = Spontaneità del volere
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Distruzione della Persona
2. Cos’è il Gender?
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«Genere», opposto a «sesso», indica l’irrilevanza della bipartizione sessuale maschio-femmina. Dal
Glossario della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere pubblicato nel maggio 2013 dall’UNAR1 (che
fa capo al Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri):
- «Sesso: le caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina, determinate
dai cromosomi sessuali».
- «Genere: categoria sociale e culturale costruita sulle differenze biologiche dei sessi (genere
maschile vs. genere femminile)».
- «Identità di genere: percezione [soggettiva] di sé come maschio o come femmina o in una
condizione non definita».
- «Transessuale: persona che sente in modo persistente di appartenere al sesso opposto e, per
questo, compie un percorso di transizione che generalmente si conclude con la riassegnazione chirurgica del sesso».
- «Transgender: “termine ombrello” che comprende tutte le persone che non si riconoscono nei
modelli correnti di identità e di ruolo di genere, ritenendoli troppo restrittivi rispetto alla propria esperienza».
- «Eterosessismo: visione del mondo che considera come naturale solo l'eterosessualità, dando per
scontato che tutte le persone siano eterosessuali. L’e. rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità e relazione non eterosessuale. Si manifesta sia a livello individuale sia a livello
culturale, influenzando i costumi e le istituzioni sociali, ed è la causa principale dell’omofobia».
- «Omofobia: il pregiudizio, la paura e l’ostilità nei confronti delle persone omosessuali e le
azioni che da questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza nei confronti delle
persone omosessuali. Il 17 maggio è stato scelto a livello internazionale come la Giornata mondiale contro
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Sotto il coordinamento dell’UNAR opera una governance, con un gruppo nazionale di lavoro LGBT , «il luogo centrale
per l’elaborazione della strategia». Il gruppo è formato da 29 associazioni omosessuali: Comitato provinciale ARCIGAY
“Chimera Arcobaleno” Arezzo; IREOS – Centro Servizi Autogestito Comunità Queer; ARCIGAY; Comitato Provinciale
ARCIGAY “Ottavio Mai” Torino; A.GE.DO; PARKS - Liberi e Uguali; EQUALITY ITALIA Rete Trasversale per i Diritti
Civili; ALA MILANO ONLUS; ARCI GAY_LESBICA OMPHALOS; POLIS APERTA; DI’GAY PROJECT – DGP;
CIRCOLO CULTURALE OMOSESSUALE “MARIO MIELI” ; GAY CENTER/GAY HELP LINE; FAMIGLIE ARCOBALENO; ARCILESBICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE; RETE GENITORI RAINBOW; SHAKE LGBTE; CIRCOLO CULTURALE MAURICE (MAURICE Centro per la comunità GLBT) ; ASSOCIAZIONE ICARO ONLUS; Circolo
PINK; CGIL Nuovi Diritti; MIT – Movimento Identità Transessuale; Associazione Radicale CERTI DIRITTI; Avvocatura
per i Diritti LGBTI RETE LENFORD; GAY.NET; I KEN; Consultorio TRANSGENERE; LIBELLULA; GAY LIB.
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l’omofobia, in ricordo del 17 maggio 1990 quando l’Organizzazione mondiale della sanità eliminò
l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali».
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«Omofobia interiorizzata: una forma di omofobia spesso non cosciente, risultato dell’educazione e dei valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone omosessuali».
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), ed., APA (American Psychiatrich
Association): omosessualità; pedofilia (Finestra di J. Overton?).
3. Radici storiche
John Money (1921-2006) e il caso Bruce/Brenda/David Reimer (oggi: Angelina Jolie e il caso
Shiloh/John); Alfred Kinsey (1894-1956) e i suoi Reports (1951-1953). Altri: Wilhelm Reich
(1897-1957); Georges Bataille (1897-1962); Michael Foucault (1926-1984); Simone de Beauvoir (1908-1986); Judith Butler (1956) e il suo Fare e disfare il genere (2014).
4. Conseguenze: estensione del concetto e dell’istituto del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso; legalizzazione delle tecniche di fecondazione artificiale eterologa, così come pure l’«utero
in affitto» (ai fini di consentire ad una coppia non eterosessuale di essere «famiglia»); sostituzione
dei termini «padre» e «madre» con quelli più comprensivi ed estesi di «genitore 1 e 2»; promozione
e quindi finanziamento pubblico di tecniche di riassegnazione del sesso o di «transizione del genere»; promozione di programmi di educazione sessuale sin dalla prima infanzia basati sull’identità di
genere. OGGI A SCUOLA2. Nei panni di Zaff (edizioni Fatatrac, 2005); Perché hai due papà? (edizioni Lo Stampatello, 2014); Progetto regionale Liber tutt (Una bambola per Alberto; La principessa e
il drago; Piccolo uovo); Educare alla diversità a scuola (UNAR); Premio Scenario Infanzia 2015:
Mi chiamo Alex e sono un dinosauro; in Svizzera: Lia e Jan.
5. Aspetti Legislativi
5.1 Livello Internazionale
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ONU: Conferenza Il Cairo (1994) sulla popolazione: «diritto alla salute riproduttiva».
Conferenza Pechino (1995) sulle donne. Art. 124 comma K della Piattaforma di Pechino: «Adottare tutte le misure appropriate, soprattutto nel campo dell’istruzione, per modificare i modelli di comportamento di uomini e donne e per eliminare i pregiudizi e le pratiche tradizionali basate su ruoli stereotipati maschili e femminili». INSTRAW: «Adottare
una prospettiva di genere significa [...] distinguere tra ciò che è naturale e biologico da ciò
che è costruito socialmente e culturalmente, e nel processo rinegoziare i confini tra naturale – e la sua relativa inflessibilità – e il sociale – e la sua relativa modificabilità».
Principi di Yogyakarta (2006) per l’applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in
relazione all’orientamento sessuale e identità di genere. Preambolo: «[per] orientamento sessuale [si intende] la capacità di ogni persona per una profonda attrazione emotiva, affettiva e
sessuale - e di relazioni intime e sessuali - verso individui di diverso genere o dello stesso genere o di più di un genere». Mentre con «identità di genere» ci si riferisce alla «profonda esperienza di genere interna e individuale di ciascuna persona, che può o non può coincidere con il
sesso assegnato alla nascita, incluso il senso personale del corpo (che può includere, se liberamente scelto, la modificazione dell’apparenza o della funzione del corpo attraverso mezzi medici, chirurgici e altro) e altre espressioni di genere, incluso il vestire, il parlare e modi di comportarsi». Poi, ancora, il Principio 6, d): «Abrogare qualsiasi legge che […] nega agli individui
la possibilità di cambiare il proprio corpo come un mezzo per esprimere la propria identità di
genere» (cf. pure Principio 16 sul diritto all’Educazione).
http://www.notizieprovita.it/wp-content/uploads/2015/06/Speciale_Dossier_Progetti_Gender_Scuola_ProVita.pdf
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5.2 Livello Europeo
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Risoluzione del Parlamento europeo per la parità dei diritti degli omosessuali (1994). Considerazioni generali, 3: «parità di trattamento senza distinzione di nazionalità, convinzioni ideologiche, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale o altre caratteristiche […] 13. discriminazione basata sull’orientamento sessuale. 14. […] sia garantita la parità di trattamento degli omosessuali e degli eterosessuali nella Comunità, - per "orientamento sessuale" si intenda, ai sensi
della direttiva, l’orientamento sessuale verso il proprio o l’altro sesso, - per "discriminazione legata all’orientamento sessuale" si intenda qualsiasi disparità di trattamento, sul piano giuridico,
dei singoli individui, comunità o associazioni di omosessuali quali persone giuridiche nei confronti di altri singoli individui, comunità o persone giuridiche, segnatamente: […] i. un divieto di
matrimonio fra individui dello stesso sesso in mancanza di un equivalente istituto giuridico
dell’unione registrata per coppie di pari sesso; j. la mancata ammissione di coppie omosessuali a
esistenti istituti giuridici alternativi al matrimonio ovvero l’esclusione delle coppie omosessuali
dai regimi giuridici positivi per comunità eterosessuali non coniugali; k. il mancato riconoscimento nel diritto privato internazionale degli stati membri di matrimoni di stranieri omosessuali
ovvero di unioni registrate; l. il rifiuto del diritto di adozione e di affidamento».
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000): artt. 9 e 21
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa 54/2006, al punto 3 estende la
non discriminazione alle persone che hanno «cambiato il sesso».
Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia: caso Goodwin
versus Regno Unito del 2002; caso Vankück versus Germania del 2003.
Trattato di Lisbona (2010): artt. 10; 19; 21
Raccomandazione 5/2010 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sulle misure volte a
combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere:
- 1: «monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»
- 2: «discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, a garantire
il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali»
Allegato (1; 6; 8; 18; 20-28; 32):
- 6: «combattere qualsiasi forma di espressione, in particolare nei mass media e su internet,
che possa essere ragionevolmente compresa come elemento suscettibile di fomentare, propagandare o promuovere l’odio o altre forme di discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali»
- 18: «distinzione tra l’età del consenso per gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e
tra eterosessuali»
- 20-22: «cambiamento di sesso» (requisiti preliminari, riconoscimento giurid., matrimonio)
- 23-25:unioni civile tra persone dello stesso sesso
- 26-27: affidamento e adozione
- 28: procreazione assistita
- 32: «Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, [gli Stati membri] dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e
il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Tali
misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull’orientamento
sessuale e l’identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico,
nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno
necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e
piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la sicurezza e garantire l’accesso a formazioni
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adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Tali
misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l’educazione dei propri figli».
 Patto Europeo per la Parità di Genere (2011-2020):
15: «Incoraggia il Consiglio europeo a iscrivere il tema della parità di genere nel suo ordine
del giorno prima del termine della strategia della Commissione europea per la parità tra
donne e uomini 2010-2015»
13: «Adotta il patto europeo per la parità di genere (2011- 2020) che figura in Allegato»
Allegato, 13 b): «eliminare gli stereotipi di genere e promuovere la parità di genere a tutti i
livelli dell’istruzione e della formazione»
 Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 2011), sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Art. 4 punto 3 si dice: «discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza […] sull’orientamento sessuale, sull’identità di
genere, sull’età». Art. 14 – Educazione – n. 1: «includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati [espressione presente anche nell’art. 12], il reciproco rispetto, la soluzione non violenta
dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto
all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi».
 Rapporto Lunacek (approvato dal Parlamento europeo nel 2014), contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, Considerazioni generali,
1: «discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI)
non siano ancora sempre rispettati appieno nell’Unione europea». A/ i): «diritti fondamentali
delle persone LGBTI». H/ii): «la Commissione dovrebbe presentare in via prioritaria proposte
finalizzate al riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell’Unione europea, compresi i matrimoni, le unioni registrate e il riconoscimento giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le
relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione; iii) la Commissione e gli
Stati membri dovrebbero valutare se le attuali restrizioni in materia di cambiamento dello stato
civile e modifica dei documenti d’identità applicabili ai transgender pregiudichino la capacità
di queste persone di godere del proprio diritto di libera circolazione. I/i) diritto alla libertà di
espressione e il diritto alla libertà di riunione, in particolare per quanto riguarda le marce
dell’orgoglio e le manifestazioni analoghe, […] ii) gli Stati membri dovrebbero astenersi
dall’adottare leggi che limitino la libertà di espressione in relazione all’orientamento sessuale e
all’identità di genere».
 Relazione Rodrigues (9 settembre 2015). «T. considerando che per combattere le disuguaglianze di genere è essenziale una supervisione pedagogica costante di programmi, obiettivi di
sviluppo e risultati di apprendimento, contenuto, strategie, materiali, valutazione, programmi
disciplinari e piani di lezione, nonché il controllo e la valutazione da parte di centri di ricerca
educativa e di specialisti nell’uguaglianza di genere; […] Le Raccomandazioni generali: 1.
chiede agli Stati membri di adottare e migliorare misure intese ad applicare il principio della
parità di genere a tutti i livelli del sistema di istruzione e di integrare pienamente una maggiore
sensibilizzazione in merito alle questioni di genere nella formazione degli insegnanti, ma anche
di tutte le categorie di professionisti nel settore dell’istruzione, per esempio medici scolastici,
infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagoghi, nonché di assicurare la creazione di meccanismi che, nell’arco dell’intero sistema, consentano di promuovere, attuare, controllare e valutare la parità di genere all’interno degli istituti d’istruzione; […] 28. Incoraggia le autorità
competenti degli Stati membri a promuovere la parità di genere nei loro programmi globali di
educazione sessuale e relazionale […] 40. invita gli autori e gli editori di materiale didattico a
prendere atto della necessità di considerare la parità di genere un criterio per la produzione di
tale materiale e raccomanda di avvalersi di équipe di insegnanti e di studenti nell’elaborazione
di materiale didattico sulla parità di genere e della consulenza di esperti nel campo della parità
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di genere e del tutoraggio sensibile alle questioni di genere; 41. invita gli Stati membri a elaborare e diffondere orientamenti destinati alle scuole, ai decisori politici nell’ambito dell’istruzione, agli insegnanti e ai responsabili della definizione dei programmi scolastici, in modo da
inserire la prospettiva di genere e la parità di genere, e assicurare l’eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi sessisti che potrebbero figurare nei libri di testo e nel materiale didattico,
sia nei contenuti che a livello linguistico o nelle illustrazioni, incoraggiandoli anche a combattere il sessismo presente nella letteratura, nel cinema, nella musica, nei giochi, nei media, nella
pubblicità e negli altri settori che possono contribuire in modo radicale a modificare l’atteggiamento, il comportamento e l’identità di ragazze e ragazzi; […] 42. Ricorda che vi è ancora molto da fare per migliorare la capacità dei docenti riguardo a come promuovere al meglio la parità di genere; insiste, pertanto, sulla necessità di garantire agli insegnanti, a tutti i livelli dell’istruzione formale e informale, una formazione iniziale continua ed esaustiva, compresi l’apprendimento fra pari e la cooperazione con organizzazioni e agenzie esterne […] 44.
crede fortemente nel potenziale trasformativo dell’istruzione nel sostenere la causa dell’uguaglianza di genere; […] 50. sottolinea la necessità che organi indipendenti controllino e valutino i
progressi conseguiti all’interno degli istituti di insegnamento in seguito all’adozione di politiche
in materia di parità di genere, nonché la necessità che i responsabili politici locali, regionali, nazionali ed europei siano costantemente informati di tutte le azioni intraprese e dei progressi realizzati in tale settore e che la prospettiva di genere divenga in tempi brevi un criterio di valutazione interna ed esterna degli istituti di insegnamento[…] 54. sottolinea che la supervisione del
processo di attuazione dei programmi sulla parità di genere e la rispettiva valutazione devono
essere assicurati dai centri di ricerca pedagogica, in stretta collaborazione con gli esperti sulle
questioni di genere, gli organi istituiti dall’UE e le autorità locali; invita gli Stati membri e la
Commissione a raccogliere dati quantitativi e qualitativi disaggregati per genere».
Standard di Educazione Sessuale in Europa (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2010)
5.3 Livello Nazionale Italiano
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L. 77/2013 ratifica ed esegue la Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 2011). Ma l’Italia
ha depositato presso il Consiglio d’Europa una nota verbale: «applicherà la Convenzione di Istanbul nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali»; a motivo del fatto che la definizione di «genere» contenuta nella Convenzione (art. 3, lettera c.) è ritenuta troppo ampia e incerta
e presenta profili di criticità con l’impianto costituzionale italiano (cf. relazione illustrativa al ddl
di autorizzazione alla ratifica - A.S. 3654 - presentato dal Governo Monti l’8 gennaio 2013).
Raccomandazione 5/2010  Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, cioè delle persone LGBT (UNAR - Dipartimento Pari Opportunità presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013): «Ma dietro gli episodi di bullismo omofobico e transfobico vi sono altri problemi,
quali quelli legati a una cultura che prevede soltanto una visione eteronormativa e modelli di
sessualità e norme di genere. Le tematiche LGBT trovano spazi marginali nelle aule scolastiche,
o sono relegate a momenti extra curriculari; gli insegnanti ed educatori sono a loro volta disinformati e impreparati ad affrontare questi temi […] A tal fine, sarebbe auspicabile un’integrazione e un aggiornamento sulle tematiche LGBT nei programmi scolastici e una promozione
dell’informazione e comunicazione non stereotipata, rispettosa delle identità di genere e degli
orientamenti sessuali. Occorre, altresì, progettare percorsi innovativi di formazione in materia
di educazione alla affettività che partano dai primi gradi dell’istruzione, proprio per cominciare
dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia a costruire un modello educativo inclusivo, fondato
sul rispetto delle differenze, che costituisca una risorsa non solo per chi fa parte della comunità
LGBT ma per tutti i bambini» . Conseguentemente, le Misure della Formazione sono: «sviluppo dell’identità sessuale; educazione affettivo-sessuale; […] valorizzazione dell’expertise delle
associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti e
delle famiglie, per potersi avvalere delle loro conoscenze e per rafforzare il legame con le reti
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locali; - integrazione delle materie antidiscriminatorie nei curricula scolastici (ad es. nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione) con un particolare focus sui temi LGBT; - predisposizione
della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali».
Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT (UNAR - Dipartimento
Pari Opportunità presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013).
DDL 245/2013 («Decreto Scalfarotto»), per contrastare l’omofobia e la transfobia. Art. 1 «(Definizioni relative all’identità sessuale). 1. Ai fini della legge penale, si intende per:
a) «identità sessuale»: l’insieme, l’interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale;
b) «identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se
non corrispondente al proprio sesso biologico;
c) «ruolo di genere»: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o
contrastante con le aspettative sociali connesse all’essere uomo o donna;
d) «orientamento sessuale»: l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso
sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.».
DDL 204/2013 «Disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio da parte
delle coppie formate da persone dello stesso sesso»
DDL «Cirinnà»
Protocollo d’intesa MIUR – Ministero del Lavoro con delega alle Pari Opportunità (30/01/13)
L. 128/2013 («Decreto Carrozza»): art. 16, 1, d
DDL 1680/2014 (vicepresidente del Senato Fedeli), Introduzione dell’educazione di genere e
della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di formazione e nelle Università: obiettivo esplicito di «eliminare stereotipi, pregiudizi,
costumi, tradizioni e altre pratiche socio culturali fondate sulla differenziazione delle persone in
base al sesso di appartenenza» (art. 1, comma 2)
L. 107/2015 («La buona scuola»), art. 1, comma 16: «Il piano triennale dell’offerta formativa
assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e
grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all’articolo 5 -bis , comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013».
L. 119/2013, contro il femminicidio e la violenza sulle donne in ambito familiare,
- art. 5, comma 2: «c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei […] nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo».
- art. 5, comma 1: «Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di
donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato
“Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione
europea per il periodo 2014-2020».
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Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (07/07/15), 5.2: «Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto
dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello
status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti
sia mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica».
Progetto P.O.LI.TE (Pari Opportunità nei LIbri di TEsto), nato nel 1998. Cod. Autoreg., A.5:
«[il progetto] vede gli editori italiani associati all’AIE impegnati a darsi un codice di autoregolamentazione volto a garantire che nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e
dei materiali didattici vi fosse attenzione allo sviluppo dell’identità di genere e alla rimozione
degli stereotipi, come fattore decisivo nell’ambito dell’educazione complessiva dei soggetti in
formazione».
6. Aspetti Giudiziari
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Corte Costituzionale (adita dai Tribunali di Venezia e di Ferrara, dalle Corti d’Appello di
Trento e di Firenze), Sent. 138/2010; ordinanza 276/2010; 4/2011: «le unioni omosessuali non
possono essere ritenute omogenee al matrimonio».
- Sent. 170/2014 Corte Cost.: «dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14
aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui
non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che
provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore […] Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa
dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza».
 Corte di Cassazione sent. 4184/2012 (una coppia italiana dello stesso sesso vuole il riconoscimento civile del proprio matrimonio contratto all’estero): «radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire
"naturalistico", della stessa "esistenza" del matrimonio […] I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio
contratto all’estero, tuttavia - a prescindere dall’intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente
una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in
presenza appunto di «specifiche situazioni», il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata».
 Tribunale di Messina I sez. civ. (4 novembre 2014), sulla rettifica di sesso.
PERPLESSITÀ
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La realtà oggettiva ha un fine comprensibile per la ragione umana, da cui dipende la persona, la
sua libertà, e che deve essere considerato e tutelato anche dal legislatore?
Si può legislativamente rendere universale ciò che invece è particolare, in nome di una presunta
volontà «anti-discriminatoria»? Si può in nome della «tolleranza» credere che tutto ha lo stesso
valore, rischiando di credere che niente vale? Gli svariati «orientamenti» sessuali «non etero»
sono una maggioranza? hanno lo stesso valore sociale?
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È giusto far entrare nella legislazione una concezione della vita che è promossa, seppure energicamente, da una minoranza sociale (vd. Governance dell’UNAR)? usando, fra l’altro, espressioni
tanto belle quanto ambigue (discriminazione, educazione alla sessualità, pari opportunità)?
È corretto l’ambiguo e oscuro metodo «giuridico» di rinviare surrettiziamente nelle leggi a documenti che leggi non sono e che quindi mancano delle dovute e legittime garanzie sociali e
giuridiche?
DA NON DIMENTICARE
Art. 29, Costituzione Italiana: «La Repubblica riconosce [non origina!] i diritti della famiglia
come società naturale [che garantisce la prosecuzione della specie] fondata sul matrimonio».
Art. 16, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: «1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento […] 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».
Art. 30, Costituzione Italiana: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio».
Art. 26, terzo comma, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: «I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli».
PAPA FRANCESCO, Discorso, 11 aprile 2014, alla Delegazione dell’Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia: «Ciò comporta al tempo stesso sostenere il diritto dei genitori all’educazione morale e religiosa dei propri figli. E a questo proposito vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di
sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non
sono cavie da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti diverse
e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada
dittatoriale del “pensiero unico”. Mi diceva, poco più di una settimana fa, un grande educatore: “A
volte, non si sa se con questi progetti- riferendosi a progetti concreti di educazione - si mandi un
bambino a scuola o in un campo di rieducazione”».
Discorso, 21 marzo 2015, Incontro con i giovani sul Lungomare Caracciolo: «Poi quello sbaglio
della mente umana che è la teoria del gender, che crea tanta confusione».
G.K. CHESTERTON, Eretici, Torino, 2010, 242-243 (originale del 1905): «Le verità si trasformano in dogmi nel momento in cui vengono messe in discussione. Pertanto, ogni uomo che esprime
un dubbio definisce una religione. E lo scetticismo del nostro tempo non distrugge realmente le credenze, ma anzi le crea, conferendo loro dei limiti e una forma chiara e provocatoria […] La grande
marcia della distruzione intellettuale proseguirà. Tutto sarà negato. Tutto diventerà un credo. È
una posizione ragionevole negare le pietre della strada; diventerà un dogma religioso riaffermarle.
È una tesi razionale quella che ci vuole tutti immersi in un sogno; sarà una forma assennata di misticismo asserire che siamo tutti svegli. Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due
fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Noi ci ritroveremo a difendere non solo le incredibili virtù e l'incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto. Combatteremo per i prodigi visibili come se fossero invisibili. Guarderemo l'erba e i cieli impossibili con
uno strano coraggio. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto».
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