PROPOSTA DI NOLEGGIO La presente proposta ha ad oggetto, a

Transcript

PROPOSTA DI NOLEGGIO La presente proposta ha ad oggetto, a
PROPOSTA DI NOLEGGIO
La presente proposta ha ad oggetto, a titolo oneroso, l’esecuzione di lavori tramite impiego di
autogrù, piattaforme aeree e simili da parte della F.lli Paolucci s.n.c. (Noleggiatore) a favore del
Committente, con relativo personale addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo
medesimo.
DATI DEL CLIENTE
Ragione sociale__________________________________________________________________
Via________________________________________________________________
n° _______
C.A.P.______________ Comune_______________________________________ Prov.________
Codice fiscale – P.Iva_____________________________________________________________
IBAN___________________________________________________________________________
ESTREMI DEL NOLEGGIO
Il noleggio avrà inizio il _____________ e si concluderà il _____________
L’esecuzione del contratto ha inizio dal momento in cui il mezzo noleggiato lascia la sede del
noleggiatore e termina al ritorno dello stesso in sede.
Il corrispettivo del nolo è stabilito in:
□ Intervento minimo
€ __________
□ Viaggio A/R
€ __________
□ Prestazione oraria
€ __________
□ Prestazione giornaliera
€ __________
□ Prestazione settimanale
€ __________
□ A forfait
€ __________
Totale presunto
€ __________
Il pagamento sarà effettuato:
□ alla sottoscrizione della presente proposta
□ al termine della prestazione/noleggio
□ all’atto dell’emissione della fattura
□ ______________________________
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PIATTAFORME AEREE E SIMILI.
PER
IL
NOLEGGIO
A
CALDO
DI
AUTOGRU,
Art. 1
Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è l'esecuzione di lavori tramite impiego di autogrù, piattaforme aeree e
simili, in seguito denominate in via esemplificativa autogrù. A questo scopo, il Noleggiatore mette
a disposizione del Committente o di Terzi autogrù comprensive di personale competente e formato
secondo le attuali disposizioni normative. Prima dell'esecuzione di lavori, il Committente deve
rendere note al Noleggiatore informazioni utili e particolarità necessarie a svolgere l'incarico in
tutta sicurezza e senza problemi. Al Committente spettano inoltre gli obblighi di cooperazione
elencati in seguito. Al fine di poter adempiere regolarmente ad essi, il Committente deve nominare
una persona responsabile che dia al gruista tutte le necessarie informazioni e istruzioni.
Art. 2
Obblighi del Noleggiatore
Il Noleggiatore si impegna a mettere a disposizione, nei giorni e all'orario stabiliti, autogrù adatte
allo svolgimento dell'incarico. Il Noleggiatore esegue l'incarico in conformità con il contratto e con
l'accuratezza necessaria; egli ha facoltà di non dare seguito al servizio di noleggio dell’autogrù
qualora si verfichino condizioni di pericolo per il mezzo e per il personale ad esso addetto, non
prevedibile al momento della conclusione del contratto.
Nel canone di noleggio sono compresi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi del personale addetto al funzionamento del
mezzo noleggiato;
- copertura assicurativa R.C. e tassa di circolazione del mezzo noleggiato;
- carburanti e lubrificanti;
- permessi di transito, pedaggi autostradali;
- accessori di normale dotazione (cavi, imbracature, cordami, ecc.).
Art. 3
Obblighi del Committente
La Committenza, oppure la persona responsabile, è obbligata a provvedere a tutte le necessità per
mezzo delle quali i lavori con le autogrù possono essere eseguiti in modo sicuro e senza incidenti.
Questa è inoltre obbligata alla cooperazione per quel che riguarda il lavoro da effettuarsi per
mezzo di autogrù. Qualora venisse preteso che il gruista effettui lavori per cui non è possibile
garantire uno svolgimento privo di pericoli, il gruista può interrompere il lavoro immediatamente e
senza conseguenza per il Noleggiatore.
Accesso al luogo di lavoro: il Committente è tenuto a consentire il transito e l’uso delle vie interne
al cantiere e lo stazionamento dell’autogrù in piena sicurezza. Dovrà quindi verificare se i raggi
delle curve stradali sono idonee al passaggio delle autogrù così come stabilito col Noleggiatore,
prestare particolare attenzione affinché strade e terreno presentino sufficiente portata e capacità
di carico (per esempio ponti, locali interrati, pozzi, cantine, garage sotterranei, ecc). Eventuali
limitazioni ufficiali della percorribilità di strade e terreni devono essere comunicate al Noleggiatore
prima dell'esecuzione dell'incarico. Se i lavori per mezzo di autogrù vengono eseguiti in prossimità
di linee dell'alta tensione, linee ferroviarie ecc, ciò deve essere comunicato tempestivamente e
direttamente al Noleggiatore. Il Committente deve mettere in atto misure tempestive e disposizioni
di sicurezza adeguate (interruzione della corrente, presa di contatto con il gestore, ecc).
Posteggio: durante l'impiego dell’autogrù, deve essere messo a disposizione uno spazio
sufficientemente libero (fare attenzione alla rotazione massima dell’autogrù). Non è permesso
sostare sotto il carico sospeso; eventualmente, il Committente deve sbarrare il raggio d'azione con
mezzi idonei.
Informazioni necessarie: il Committente fornisce le informazioni necessarie (massa, peso,
distribuzione del peso) riguardo al materiale da sollevare (carico da sollevare) e lo comunica
tempestivamente al gruista o al Noleggiatore. Il Committente è l'unico responsabile della
correttezza di tali informazioni.
Messa a disposizione del carico da sollevare: il Committente è responsabile della messa a
disposizione senza difetti del carico da sollevare. Tale carico deve essere fornito in modo da poter
essere maneggiato senza pericoli o danni. In particolare, deve disporre di punti di ancoraggio sicuri
e adeguati. Il Committente provvederà a che tutte le parti mobili del carico da sollevare siano
fissate e tutti i liquidi che potrebbero fuoriuscire siano rimossi.
Imbracature: il Committente provvederà a che le imbracature messe a disposizione da terzi al
Noleggiatore, siano conformi alle direttive tecniche e legali. Sono permesse esclusivamente
imbracature integre, con etichette conformi alle norme e della portata necessaria per il carico da
sollevare.
Dichiarazione di valore: Il Committente è obbligato a rendere noto spontaneamente al
Noleggiatore, già al momento dell'ordine, il valore attuale in riferimento ai carichi di valore
(macchinari, apparecchi, installazioni, computer, ecc); tale informazione non costituisce per il
Noleggiatore ordine di assicurare il bene movimentato.
Art. 5
Impedimenti
Qualora si verifichino impedimenti temporanei all’utilizzo del mezzo noleggiato, dipendenti da
causa non imputabile ai contraenti, il noleggiatore è tenuto alla corresponsione del 60% del nolo
pattuito per tutta la durata dell’impedimento, salvo patto contrario.
Se l’impedimento temporaneo è dovuto a causa del Noleggiatore o dei suoi dipendenti o preposti,
il Committente non è tenuto a corrispondere il nolo per tutta la durata dell’impedimento. In questo
caso, però, il Noleggiatore non risponde di eventuali danni per fermo cantiere o per mancata
produzione e comunque il risarcimento di eventuali danni a favore del Committente non può
superare il 10% del valore del contratto di noleggio.
Art. 6
Fatturazione
Se non diversamente stabilito, le prestazioni prodotte dal Noleggiatore vengono fatturate al
Committente. L'emissione della fattura avviene conformemente all'Offerta/Conferma d'Ordine,
oppure, laddove questa mancasse, conformemente alle condizioni di vendita del Noleggiatore.
Tutti i costi aggiuntivi per concessioni, scorta da parte di polizia o servizi di vigilanza privati,
nonché costi che derivano da obblighi ufficiali, vengono fatturati a parte. Il trasporto di accessori
viene conteggiato come spesa aggiuntiva. Qualora il Committente ordinasse di fatturare le spese
dei lavori eseguiti per mezzo delle autogrù a terzi, egli sarà responsabile in solido, nella sua veste
di Committente, rispetto alla terza parte in caso di eventuale mancato pagamento.
Art. 7
Reclami
Danni esterni riconoscibili al carico da sollevare devono essere annotati subito per iscritto e in
presenza del gruista nel rapporto del lavoro eseguito e con la precisa descrizione del danno. Lo
stesso vale per reclami diversi. Danni esterni non riconoscibili devono essere denunciati per iscritto
al più tardi entro 2 giorni dalla fine del lavoro.
Art. 8
Responsabilità del Committente
Il Committente risponde dei propri errori e mancanze nonché del personale ausiliario da egli
nominato o interpellato, in particolar modo di tutte le conseguenze ed i danni causati da:
-
informazioni false o incomplete circa il carico da sollevare;
informazioni false o incomplete circa la portata delle superfici da percorrere;
insufficiente imballaggio del carico da sollevare;
inadeguati punti d'ancoraggio del carico da sollevare;
messa a disposizione di imbracature inadeguate;
inosservanze delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
autorizzazioni mancanti o insufficienti.
Art. 9
Responsabilità del Noleggiatore
Il Noleggiatore è civilmente responsabile, verso il Committente e verso terzi, dei danni provocati a
cose e persone, derivanti dal funzionamento del mezzo noleggiato; in quanto tale, detiene
direttamente o per mezzo del personale addetto alla manovra e del funzionamento del mezzo
noleggiato, la gestione tecnica ed il controllo dell’attività svolta con il mezzo stesso. Egli non è
responsabile qualora dimostrasse di aver impiegato tutta l'accuratezza necessaria permessa dalle
circostanze al fine di evitare un danno di tale tipo o che il danno si sarebbe verificato anche se
avesse usato tale accuratezza. Il risarcimento dei danni è tuttavia limitato ad un massimo di €
25'000,00 per ogni sinistro. Salvo disposizioni legali coattive, non sussiste alcun diritto al
risarcimento danni in caso di arrivo in ritardo o di difetto dell'autogrù, e di tutti i danni indiretti,
anche economici, che possono portare a perdite di esercizio, interruzioni o immobilizzo della
produzione, ritardi e spese di sosta, perdita di interessi, perdita sul cambio e perdita di valore
nonché tutti gli altri danni e inconvenienti indiretti.
Art. 10
Assicurazioni
Il Noleggiatore consiglia, in generale, ma in particolar modo per i carichi delicati e/o di alto valore,
la stipula di una assicurazione sul trasporto merci. Una copertura assicurativa è importante in tutti i
casi di danneggiamento per i quali il Noleggiatore non sia responsabile.
La responsabilità del Noleggiatore decade:
a) se su di esso non ricade alcuna colpa;
b) per tutti i danni il cui massimale di copertura superi € 25'000,00.
Una assicurazione sul trasporto merci può essere fornita oppure stipulata dal Noleggiatore su
richiesta e a spese del Committente, a condizione che venga impartito un ordine scritto adeguato
da parte del cliente prima dell'inizio dei lavori di sollevamento.
Art. 11
Controversie
Per tutte le controversie derivanti da questo contratto, anche quelle che concernono l'efficacia del
contratto stesso o di queste condizioni generali, sono in ogni momento competenti, ma non in
modo esclusivo, i tribunali nella sede del Noleggiatore. Ad esso è pertanto permesso condurre o
citare il Committente presso ogni altro luogo previsto dalla legge.
Art. 11
Validità del contratto
Il presente contratto si intende perfezionato anche a distanza tramite telefax, posta e posta
elettronica certificata.
Per avvenuta lettura e accettazione del contratto di noleggio
Il Committente
Spinete(CB), lì
Il Noleggiatore