Schema di contratto - Comune di Lastra a Signa
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Schema di contratto - Comune di Lastra a Signa
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO SCUOLABUS CON ALIMENTAZIONE IBRIDA METANO/BENZINA E CONTESTUALE PERMUTA DI UN AUTOMEZZO IN POSSESSO DEL COMUNE - CIG: 5379138D17 L’anno ________ il giorno ________ del mese di ________ in ___________, Via _________________, ____ in una sala della sede del Comune di Lastra a Signa, fra - il Comune di Lastra a Signa (in seguito per brevità indicato come “Comune”) codice fiscale e partita IVA n. _________ con sede legale a ____________, via/Piazza ___________________, rappresentata da _______, nato a _______ il ________, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di _________________ responsabile del __________________________, competente per materia, nominato con _____________________n. _____ del ______ del________________________ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio determina n. ____ del ________, esecutiva a norma di legge; - (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in _______, Via ________, n. __, codice fiscale e partita IVA n. ___________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______, rappresentata dal Sig. __________, nato a ________ il _________, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio. (In caso di procura speciale) rappresentata dal Sig. ___________, nato a ______ il _______, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogitodel notaio _________ di ______, n. _____ di Repertorio del _______ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all’originale del notaio _________si allega al presente contratto sotto la lettera “_”. PREMESSO - che con determina/delibera n. ________ del ______________, del Responsabile della struttura competente/della Giunta del Comune, si è provveduto ad approvare, relativamente al servizio in oggetto, la lettera d’invito, il Capitolato descrittivo e prestazionale e l’Allegato tecnico, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento dello gara, il/i Verbale/i delle operazioni, e ad aggiudicare la “Procedura di cottimo fiduciario svolta in modalità telematica per l’acquisto di un automezzo scuolabus con alimentazione ibrida metano/benzina e contestuale permuta di un automezzo in possesso del Comune – CIG: 5379138D17” alla società; - che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e società ai fini della stipula del presente contratto; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata. TUTTO CIO’ PREMESSO I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 – OGGETTO Il Comune, nella persona del Sig. _________________________, affida alla Società _______ che, nella persona del Sig. ________ accetta e si obbliga ad effettuare la fornitura di un automezzo scuolabus con alimentazione ibrida metano /benzina e contestuale permuta di un automezzo in possesso del Comune – CIG: 5379138D17. La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e nel Capitolato descrittivo prestazionale e Allegato tecnico, che in copia conforme all’originale è depositato presso gli uffici del Comune. ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO La fornitura dell’automezzo da parte della Società dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, così come previsto al punto 2 del Capitolato descrittivo prestazionale. Contestualmente, il Comune si impegna a consegnare il mezzo proposto in permuta. La durata contrattuale è fissata in mesi 72 decorrenti dall’esito positivo della Verifica di conformità di cui al successivo articolo 7. La durata contrattuale corrisponde alla durata complessiva della attività di “Assistenza tecnica e recupero veicolo”, così come indicato al punto 3 dell’Allegato tecnico al Capitolato descrittivo prestazionale. ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE L’importo contrattuale per l’acquisto dell’automezzo è pari ad Euro _____________,_____ (______________________/___) IVA inclusa, al lordo dell’importo valutato per la cessione dello scuolabus di proprietà dell’Amministrazione pari ad € 8.000,00 IVA inclusa. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato descrittivo prestazionale ed Allegato tecnico. Le parti si danno atto che gli oneri relativi al passaggio di proprietà del mezzo dato in permuta alla Società, saranno a carico della stessa. ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA’ Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è preventivamente approvata dall’Unione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate dall’Unione non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL COMUNE Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni il Comune potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si obbliga, ai sensi del comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico della Società esecutrice maggiori oneri. ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO Il presente contratto verrà eseguito alle condizioni e con le modalità previste nel Capitolato descrittivo prestazionale e Allegato tecnico. ART. 6-BIS - DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE PER LA SOCIETA’ Ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2001 e dell’art. 7. del DPGR 30/2008, si individua: - il/la Sig. ___________________, quale direttore di esecuzione del contratto per il Comune, recapito telefonico:_______________________; - il/la Sig. _____________ (dipendente della Società, con la qualifica di _______) quale Referente per la Società, recapito telefonico:_______________________; Il Referente per la società deve essere reperibile per urgenze nei giorni feriali e prefestivi inclusi. A tale scopo la Società fornisce la seguente specifica indicazione di reperibilità: _________________. Il Direttore di esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione del presente contratto, provvede a concordarne le eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, verifica la conformità dell’automezzo proponendo la liquidazione della relativa fattura, contesta alla Società gli eventuali disservizi, propone al R.U.P. l’applicazione delle penali e/o la eventuale risoluzione del contratto. Il Referente per la società costituisce l’interfaccia della stessa nei confronti del Comune, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato descrittivo prestazionale e nell’Allegato tecnico. ART. 7 -VERIFICA DI CONFORMITA’, FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il Direttore di esecuzione dovrà provvedere alla verifica di conformità entro 20 giorni solari dalla fornitura dell’automezzo, per verificare la sua rispondenza alle caratteristiche richieste nell’Allegato tecnico al Capitolato descrittivo prestazionale. Nel caso di verifica positiva, il Direttore di esecuzione trasmetterà al R.U.P. l’autorizzazione alla liquidazione della fattura. Nell’ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mezzo fornito non conforme a quanto prescritto nel Capitolato descrittivo prestazionale, etc.) il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti per iscritto (lettera/fax/e-mail) che l’appaltatore dovrà fornire sempre per iscritto, nel termine ultimativo di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Nell’ipotesi che i chiarimenti non vengano forniti nei tempi prescritti o siano ritenuti insufficienti a chiarire la difformità riscontrata, il Direttore di esecuzione motiverà formalizzando con specifico verbale, firmato per presa visione dal Referente dell’appaltatore, la verifica negativa. La verifica negativa potrà determinare, a secondo della gravità delle disfunzioni avvenute l’applicazione di penali, nella misura prevista al successivo art. 10 da applicare in riduzioni alla somma fatturata. In tal caso la società è obbligata ad emettere, per il relativo corrispettivo, specifica nota di credito. Il Comune potrà altresì procedere tramite escussione di parte della cauzione definitiva di cui al successivo art. 12 e ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto quando si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 11. In caso di inadempienza contestata alla Società, il Comune può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. (solo nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara) In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà comunque effettuato a favore dell’appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, unitamente a documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale. La fattura relativa alla fornitura dell’automezzo, per l’importo contrattuale di cui al precedente art. 3, deve essere intestate al Comune di Lastra a Signa – Via _____________________, _____ - _________ ___________, C.F. e Partita IVA ____________, riportando la dicitura “Procedura di cottimo fiduciario svolta in modalità telematica per l’acquisto di un automezzo scuolabus con alimentazio ne ibrida metano/benzina e contestuale permuta di un automezzo in possesso del Comune – CIG: 5379138D17”. Analogamente, il Comune al momento della cessione dello scuolabus di proprietà, emetterà relativa fattura nei confronti della Società per l’importo della permuta indicato al precedente art. 3, pari ad € 8.000,00 IVA inclusa. La Società è tenuta a versare il corrispettivo relativo alla permuta di cui al precedente articolo 3, sul conto corrente comunicato dal Comune. Si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all’art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997 n. 140. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Comune procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità competente al ricevimento della fattura. Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità e comunque, ai sensi dell’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa e degli eventuali subappaltatori. Eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalate dal Comune alla Direzione Provinciale del Lavoro. Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a alla Società, il Comune tramite il responsabile del procedimento può trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 5 del DPR 207/2010. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Unione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara: - che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti: 1) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________; 2) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________; - che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori: - _______ codice fiscale __________________; - _______ codice fiscale __________________. La Società è tenuta a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 5379138D17. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso ________, Agenzia _____, con codice IBAN __________ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. ______________________ dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che sono in tal modo effettuati. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti cor renti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il Sig. ____________ dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. ART. 8 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO E’ fatto divieto di subappaltare le attività, in quanto non è stato richiesto dalla Società in sede di offerta. O alternativamente E’ ammesso il subappalto, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto, così come da richiesta formulata dal ___________________in sede di offerta. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. La Società che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare al Comune apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. La Società è tenuta a presentare preventivamente al Comune la comunicazione contenente il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del servizio/fornitura affidati. Il Comune a sua volta autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7 e 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. Il Comune acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto nonché nei pagamenti per l’attestazione di regolare esecuzione. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte del Comune per maggior danno arrecato. ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 5379138D17. Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. La notifica al Comune dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta raccomandata o tramite PEC. ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la mi gliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Comune del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul la voro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il Comune, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Unione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata il Comune. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei docu menti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13. ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il Comune accerti l’esistenza e la validità della motivazione indicate nella controdeduzione presentata dalla Società non procede all’applicazione delle penali. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il Comune provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo. Nel caso di consegna oltre il termine massimo previsto al punto 1 dell’Allegato tecnico al Capitolato descrittivo prestazionale, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi di ritardo oltre il termine massimo. Nel caso di consegna di veicolo avente caratteristiche difformi da quanto previsto nell’Allegato tecnico o comunque ritenuti inaccettabili con relativa richiesta di sostituzione, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione, una penale giornaliera di € 100,00, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi. In caso di non esecuzione dei servizi rientranti nella garanzia dei veicoli (manutenzione ordinaria/straordinaria e assistenza tecnica), o comunque del non rispetto delle prestazioni e/o delle tempistiche richieste nell’Allegato tecnico, ver rà applicata una penale di € 100,00 per ogni difformità riscontrata. Nel caso di richiesta di intervento di manutenzione straordinaria, qualora suddetti servizi vengano forniti in ritardo rispetto al termine previsto al punto 4 dell’Allegato tecnico, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di 6 ore oltre il limite in questione. Qualora, in caso di intervento di manutenzione straordinaria/assistenza tecnica protratta per oltre 12 ore comportante il fermo del veicolo, l’aggiudicatario non fornisca una vettura sostitutiva, è applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di 6 ore oltre il limite in questione. L’ammontare delle penali potrà essere direttamente addebitato sui crediti della Società dipendenti dal contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusa la facoltà di incamerare, a titolo di penale, tutto o in parte il deposito cauzionale, con l’obbligo di reintegro dello stesso da parte della Società. Il Comune risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi: • per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune; • nel caso di consegna del mezzo oltre i 15 giorni consecutivi di ritardo successivi al termine massimo previsto al punto 1 dell’Allegato tecnico al Capitolato descrittivo prestazionale; • nel caso di consegna mancata sostituzione di veicolo fornito con caratteristiche difformi da quanto previsto nell’Allegato tecnico o comunque ritenuti inaccettabili, decorsi più di 15 giorni consecutivi dalla specifica richiesta da parte del Co mune; • nel caso di ritardo di intervento richiesto in manutenzione straordinaria, protratto per più di 6 ore oltre il limite previsto al punto 4 dell’Allegato tecnico; • nel caso di mancata fornitura della vettura sostitutiva nell’eventualità che gli interventi di manutenzione straordinaria/assistenza tecnica si protraggano per più di 12 ore comportante il fermo del veicolo. • gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo senza continuità aziendale, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore, o che lo stesso prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell’appaltatore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; il Comune ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: l’appaltatore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; l’appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione del Comune di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; l’appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; l’appaltatore fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; l’appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dal Comune; si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di penali; in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati al precedente articolo 7; inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL); gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza e nello specifico quelle che comportano una pena detentiva o una sanzione pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata; in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura oggetto dell’appalto. Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 12, che dovrà essere reintegrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Quando l’inadempimento determina un importo massimo delle penali superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di risoluzione, il Comune procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 12, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Al di fuori dei casi sopra specificati, il Comune, nei casi in cui vengono accertati che i comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbli gazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell’articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In relazione all’istituto della risoluzione del contratto il Comune applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina. ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante _______ n. ______ del _______, con la quale __________ si costituisce fideiussore a favore del Comune nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____________/00). L’atto suddetto è conservato agli atti del Comune. L’Importo è stato ridotto del 50% in quanto la società è in possesso della certificazione _______________, così come risulta dal certificato __________________ del __________________ presentato in copia conforme all’originale e conservato agli atti del Comune. Nel caso di raggruppamento di imprese, la certificazione deve essere in possesso di tutte le imprese raggruppate. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l’appaltatore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Comune. La mancata co stituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato, a conclusione del contratto, a seguito della conclusione, con esito positivo, di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Comune, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”; - predisporre e trasmettere, entro al scadenza del contratto e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Unione Colli Marittimi - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate. ART. 14 - RECESSO CONTRATTUALE Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso del Comune, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o imborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civi-le. E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Comune, mentre le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società. ART. 16 - NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: - nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni; - nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. ART. 17 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Comune sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. ART. 18 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, il Signor _____________________ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 7 (Fatturazione, verifica di conformità e pagamento), 10 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Recesso contrattuale) e 17 (Foro competente). ______________________ per il Comune di Lastra a Signa ______________________ per (il contraente)