regolamento affidi e accoglienze familiari

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regolamento affidi e accoglienze familiari
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE DEI COMUNI DI
ORIO AL SERIO, PONTERANICA, SORISOLE, TORRE BOLDONE
Sede operativa presso il Comune capofila: Via Valbona 73 – 24010 – Ponteranica (Bg) tel. 035/574225 Fax 035/573575
e-mail: [email protected]
Comune di Orio al Serio
Comune di Ponteranica
Comune di Sorisole
Comune di Torre Boldone
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del 27.09.2012
REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI
Premessa
L’attuale situazione sociale è sempre più caratterizzata da elementi di frammentazione
(a livello familiare, sociale, lavorativo) e di fragilità (emotiva/affettiva, culturale,
valoriale, identitaria) che si ripercuotono in misura consistente sulla vita quotidiana
delle famiglie, dando luogo a frequenti situazioni di difficoltà e di crisi. In particolare
alcune (quelle straniere, senza circuiti parentali di supporto, di neo formazione, monogenitoriali), più di altre, si trovano nella condizione di dover reggere un carico di
problemi, di precarietà, di incertezze in un clima di solitudine. Tutto questo all’interno
di un sistema di welfare che, in seguito alla graduale riduzione delle risorse investite,
non riesce più a garantire gli stessi livelli di supporto alle persone che faticano a
reggere il passo. Ciò determina la necessità e la responsabilità di individuare nuove
strategie in grado di fronteggiare positivamente questo tempo difficile.
Riguardo ai servizi di sostegno e accompagnamento dei minori e delle famiglie, i
Comuni di Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, fin dal 2007 hanno
scelto di investire in questa direzione, avviando un innovativo percorso di coprogettazione che vede come soggetto partner dei Comuni il Consorzio Sol.Co Città
Aperta preposto alla gestione dell’Ufficio Tutela (d’ora in avanti nominato Equipe
Minori e Famiglie), il servizio che si occupa di minori e famiglie in stretta
collaborazione con i Servizi Sociali comunali.
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Il lavoro svolto fin dall’inizio si è caratterizzato per la chiara impronta preventiva
nell’approccio all’intervento classicamente definito di “tutela”.
Accanto all’Equipe Minori e Famiglie, che si occupa del supporto ai nuclei familiari in
situazioni di fragilità, ha da subito iniziato ad operare l’Equipe Affidi e Mutualità
familiari che si è dedicata particolarmente alla promozione nel territorio di una
cultura e di pratiche di genitorialità sociale. Questa azione ha suscitato la positiva
risposta di diverse famiglie-risorsa, che hanno dato la propria disponibilità a
mettersi in gioco in termini di accoglienza, reciproco aiuto e vicinanza solidale verso
nuclei familiari temporaneamente in difficoltà, che non necessitano di interventi forti
da parte degli operatori del servizio. Ciò apre alla duplice possibilità di predisporre
progetti di affidamento familiare, piuttosto che proporre alla famiglia in difficoltà il
sostegno di un’altra famiglia disponibile ad essere per lei risorsa, all’interno di un
“patto educativo”.
Questa impostazione progettuale e organizzativa evidenzia la scelta di concepire il
Servizio Minori e Famiglie non come un servizio specialistico, a se stante,
caratterizzato da un’impostazione prestazionale, ma di considerarlo come soggetto
parte della comunità e della rete dei servizi locali, promotore insieme con gli altri
soggetti del territorio del ben-essere e dello sviluppo armonico dei contesti sociali con
cui interagisce.
Si vuole inoltre precisare che un gruppo di lavoro interistituzionale, costituito da
referenti dei Comuni dell’Ambito 1 (Bergamo, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e
Torre Boldone) dell’ASL e del Terzo Settore, su mandato dell’Assemblea dei Sindaci, a
seguito di uno studio di fattibilità, ha predisposto e dato avvio, da aprile 2011, al
progetto “Verso un Servizio Minori e Famiglie associato dell’Ambito territoriale
1 – Bergamo” al fine di migliorare la qualità degli interventi a favore delle famiglie.
Inoltre si è attivato contestualmente la sperimentazione di un nuovo assetto
organizzativo e di nuove modalità di gestione degli interventi e dei servizi a favore di
minori e famiglie dell’ambito, con l’intento di condividere una progettualità integrata
nell’area minori: i servizi sociali dell’area minori di ambito sono stati suddivisi in 4 poli
di cui 3 afferiscono al Comune di Bergamo e uno ai Comuni di Orio al Serio,
Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone.
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Art. 1 Normativa
L’affidamento familiare per i minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e
successive modificazioni e integrazioni. L’affidamento familiare è inteso come
intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il
diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia.
Art. 2 Definizione e finalità
Scopo generale dell’affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di
un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare,
nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero
in istituto o altra struttura comunitaria.
L’affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i
rapporti tra il minore e il nucleo d’origine in vista del suo rientro; non può pertanto
essere confuso con l’adozione.
Art. 3 Tipologia di affido familiare
In base alla normativa di riferimento sopra citata si possono individuare due forme di
affidamento familiare:
Affidamento consensuale
L'affidamento familiare consensuale è disposto dal
Sindaco del comune di residenza del minore su proposta del Servizio Minori e
Famiglie, previo consenso di entrambi i genitori o dell’unico genitore esercente la
potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o “di età
inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento”) con successiva
comunicazione al Giudice Tutelare che esegue il controllo di legittimità e rende
esecutivo il provvedimento. Ciò consente di accertare che siano state rispettate le
norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un
ambiente famigliare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui
all'art.4 comma III e IV della L.184/83 e di seguito elencati:
o
motivi specifici che giustificano l’allontanamento del minore dalla famiglia;
o
tempi e modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, da specificare in
relazione alle singole situazioni;
o
modalità di visita tra la famiglia di origine e il minore;
o
indicazione del servizio socio - assistenziale al quale è attribuita la responsabilità
del programma di assistenza e la vigilanza durante l’affidamento;
o
individuazione del periodo di presumibile durata dell’affidamento.
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L’affidamento consensuale può essere disposto per una durata massima di 2 anni. La
prosecuzione dell’affidamento oltre i 2 anni è demandata esclusivamente al Tribunale
per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
Affidamento senza l'assenso dei genitori o giudiziale
In questo caso
l’affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio
Minori e Famiglie per la sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso
degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un
ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di
disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale demandando all'Ente
locale l’adozione del relativo provvedimento.
Inoltre, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, la legge n.74 del
6.3.1987 (art.11) prevede che anche il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il
figlio minore.
Il Servizio Minori e Famiglie ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice
Tutelare, il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario sull'andamento
dell'affidamento e di redigere una relazione semestrale all’Autorità Giudiziaria
competente “sull’andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine,
sulla sua presumibile durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo
familiare di provenienza”.
L’affido familiare può essere inoltre articolato secondo tipologie diverse sulla base dei
bisogni presenti nella realtà familiare del minore.
Pertanto l’affido può essere:
a tempo pieno, quando il bambino viene accolto stabilmente da una famiglia
affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;
diurno, quando il bambino viene accolto presso una famiglia affidataria per alcuni
momenti definiti (qualche ora in alcuni giorni, per periodi limitati quali vacanze o fine
settimana);
in pronto intervento, quando in caso di urgente necessità di protezione del minore
la Pubblica Autorità, che si avvale del Servizio Minori e Famiglie, ha facoltà di
provvedere tempestivamente ad un affidamento familiare, anche per un periodo di
tempo limitato ad alcune ore o a qualche pernottamento, in attesa di definire un
adeguato progetto per il minore.
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E’ inoltre possibile favorire la permanenza di un bambino presso una famiglia di
appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana senza che tale
intervento si configuri come affidamento familiare. In questo caso si chiede alle due
famiglie interessate di sottoscrivere un patto educativo. (vedi art. 4)
Nel caso in cui l’Equipe Affidi e Mutualità Familiari non abbia una famiglia adeguata
per un minore in situazione di disagio con necessità di essere temporaneamente
allontanato dalla propria famiglia d’origine, la stessa si può rivolgere a Reti e
Associazioni Familiari provinciali nell’individuazione di una risorsa familiare idonea, al
fine di perseguire congiuntamente, nel rispetto dei ruoli di ognuno, il benessere del
minore da accogliere.
Art. 4 I patti educativi
La situazione odierna delle famiglie è spesso caratterizzata da ritmi di vita incalzanti
che le inducono ad un’autocentratura e alla frequente impossibilità a rispondere a
bisogni che non siano i propri. In questo scenario di crescenti difficoltà, l’esperienza
delle famiglie risorsa apre nuovi spazi e ulteriori prospettive d’intervento sociale.
All’interno di un quadro operativo che tende sempre più ad occuparsi solo del disagio
e di situazioni multiproblematiche in un’ottica riparativa, incentivare i progetti che si
fondano sulla mutualità fra le famiglie e sulla costruzione di reti di vicinato solidale
significa invece agire in termini preventivi, con l’obiettivo di evitare il degenerare delle
situazioni di fragilità familiare, concorrendo alla promozione di condizioni di benessere.
Tutto ciò con il contributo determinante dei soggetti sociali locali (scuola, oratorio,
associazioni di volontariato, ecc.) che, insieme alle famiglie disponibili, sono chiamati
ad occuparsi dei bisogni dei minori e delle famiglie in difficoltà.
Il coinvolgimento diretto delle famiglie risorsa in progetti di mutualità è regolamentato
con lo strumento del “patto educativo”, che viene sottoscritto dalla “famiglia con
bisogno”, dalla “famiglia risorsa”, dal Servizio Minori e Famiglie ed eventualmente da
altri soggetti coinvolti.
I patti educativi vengono sottoscritti per forme di aiuto che riguardano:
- l’accoglienza di un bambino/a per alcuni pomeriggi la settimana;
- l’accoglienza finalizzata al supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- l’accompagnamento di minori (di lì a poco maggiorenni) verso progetti di autonomia
concordati con il servizio sociale;
-
l’accompagnamento dei minori in alcune attività di tempo libero.
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Art. 5 Le funzioni dell’Equipe Minori e Famiglie e dell’Equipe Affidi e
Mutualità Familiari
L’affidamento
viene
realizzato
con
il
lavoro
integrato
delle
due
equipe
che
compongono il Servizio Minori e Famiglie, che si incontrano periodicamente.
L’Equipe Minori e Famiglie si occupa del bambino e della sua famiglia d’origine, mentre
l’Equipe Affidi e Mutualità Familiari si occupa dell’affido e delle famiglie affidatarie.
Gli operatori delle due equipe prevedono momenti di verifica comune tra famiglia
d’origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono in ogni fase del percorso il
diritto all’informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.
Tali equipe sono preposte, ciascuna per la propria competenza, allo svolgimento delle
funzioni di seguito indicate:
• esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione famigliare,
utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi;
• formulano un progetto mirato indicante gli obiettivi, la durata prevedibile, il
programma d’aiuto alla famiglia d’origine, gli impegni del Servizio Minori e Famiglie e
delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
• individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un
possibile abbinamento;
• seguono lo svolgimento dell’affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti
nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno
necessari al bambino e alla sua famiglia;
•
promuovono
in
concerto
con
le
Amministrazioni
Comunali
iniziative
di
sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una
cultura dell’accoglienza, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con
realtà del privato sociale;
• conoscono e valutano l’effettiva disponibilità delle persone interessate all’affido
attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli
aspetti giuridici, sociali educativi e psicologici dell’affidamento;
• collaborano per formulare il progetto d’affido e per individuare la famiglia affidataria
più adeguata all’abbinamento;
• sostengono le famiglie affidatarie prima e durante l’affido con colloqui ed incontri
individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori
frequenti momenti di verifica;
• organizzano una banca dati delle famiglie, nonché una banca dati dei bisogni dei
minori;
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• promuovono la formazione degli operatori, favorendo l’approfondimento e la
rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro;
 garantiscono i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo - burocratici
(es. nullaosta scolastici, scelta e revoca medico base, documento d’identità ed
eventualmente per l’espatrio, assegni familiari, esenzione mense, ecc);

riferiscono
all’Amministrazione
Comunale
ogni
qualvolta
sia
necessario
e
aggiornano periodicamente la stessa sull’evolversi dell’affido in atto;

mantengono rapporti costanti con l’Autorità Giudiziaria competente relazionando
sull’andamento dell’affido secondo le scadenze prestabilite.
Art. 6 Diritti del bambino in affido
Nella realizzazione e nell’attivazione del progetto di affido il bambino ha diritto:
• Ad essere preparato, informato ed ascoltato (compatibilmente all’età) rispetto al
progetto d’affido;
• A mantenere rapporti con la sua famiglia di origine;
• Ad essere sostenuto con opportuni interventi pedagogici e psicologici durante tutto il
percorso;
• A mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando
non vi sia controindicazione.
Art. 7 Diritti e doveri della famiglia affidataria
Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i
quali l’equipe del Servizio Affidi e Mutualità Familiari abbia accertato la presenza dei
requisiti necessari per poter realizzare l’accoglienza del minore.
La famiglia affidataria ha diritto ad:
• essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico
progetto;
• essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
• avere un sostegno individuale e di gruppo;
• avere facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
• avere un contributo svincolato dal reddito, quale riconoscimento per l’impegno
sociale e di accoglienza svolto dalla famiglia affidataria, secondo la disciplina di
dettaglio di cui all'art. 12 ;
• usufruire di tutti i benefici (economici, lavorativi, fiscali, ecc.) previsti dalle vigenti
normative.
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Gli affidatari si impegnano a:

provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore
in affidamento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni
del Tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità
affidante (Autorità Giudiziaria e/o Servizio Minori e Famiglie);

mantenere, qualora richiesto dal progetto di affido, anche in collaborazione con gli
operatori del Servizio Minori e Famiglie, positivi rapporti con la famiglia di origine
del minore in affidamento, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità
Giudiziaria;

mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);

assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con
particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione
ed ai rapporti con la famiglia di origine;

collaborare con gli operatori sociali di riferimento in ogni fase del progetto;

assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e
della famiglia di origine;

evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento;

favorire il rientro del minore nella famiglia d’origine secondo gli obiettivi definiti
nel progetto;

esercitare, come previsto dalla legge sull’affido, i poteri connessi con la potestà
parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le
autorità sanitarie;

utilizzare il contributo erogato dalle Amministrazioni per il mantenimento del
minore.
Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo.
Agli affidatari viene rilasciata la certificazione attestante l’avvenuto collocamento del
minore presso di loro.
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Art. 8 Diritti e doveri della famiglia d’origine
Nell’attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia di origine ha
diritto a:

essere informata sulle finalità dell’affido ed in particolare sulla specificità del
progetto relativo alla propria situazione familiare;

essere considerata come risorsa fondamentale per la buona riuscita del progetto
di affido;

mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo le indicazioni del Servizio Minori
e Famiglie.
La famiglia di origine si impegna a:
- mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento;
- rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente
concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali
prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell’interesse del minore, secondo le indicazioni
fornite;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del
minore;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di
affidamento;
- evitare qualsiasi richiesta di contributo economico alla famiglia affidataria.
Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi
moduli predisposti sempre in caso di affido consensuale.
In caso di affido non consensuale saranno gli operatori di riferimento della situazione
a valutare l’opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d’origine il modulo
predisposto.
Art. 9 I compiti dei Comuni in materia di affido
L’Amministrazione Comunale provvede a:

formalizzare l'affido consensuale, in seguito alla proposta avanzata dal Servizio
Minori e Famiglie, attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli
affidatari e - sempreché non esista provvedimento limitativo della potestà
genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei
minori;
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
erogare una somma di denaro mensile fissa a favore degli affidatari, per
contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al
minore in affido, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'art. 12;

collaborare con il Servizio Minori e Famiglie per la promozione e la diffusione
dell’informazione e della cultura dell’affido all’interno dei propri territori.
Art. 10 La copertura assicurativa
I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza
assicurativa regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall’Art 13 della
Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi
socio-assistenziali della Regione Lombardia”.
La polizza assicurativa regionale garantisce la copertura per incidenti ai minori
affidati e agli affidatari, nonchè per danni provocati a terzi dai minori nel corso
dell’affido.
Alle famiglie che si rendono disponibili alle accoglienze leggere, chiamate “patti
educativi” è garantita la copertura assicurativa sulla responsabilità civile, attraverso
una polizza del Comune Capofila.
Art. 11 La conclusione dell’affido
L’affidamento si conclude con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, quando
la famiglia d’origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione
non sia più nell’interesse del minore, con la maggiore età ovvero al termine del
“proseguo amministrativo”.
Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull’andamento dell’affido e
sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.
Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed
aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di
mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d’origine, il minore e la
famiglia affidataria.
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Art. 12 I rimborsi alle famiglie accoglienti
La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito
quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale
riconoscimento per l'impegno sociale svolto. L'importo del contributo è determinato
dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia.
E’ di competenza della Giunta Comunale determinare annualmente il contributo
economico mensile a sostegno delle famiglie affidatarie, per quanto riguarda l’affido
etero familiare residenziale e diurno. Tale importo potrà essere ridotto in misura pari
al 30% per ogni minore affidato oltre il primo (alla stessa famiglia affidataria) e
suscettibile di ulteriore incremento o riduzione, nella misura massima del 30% per
particolari situazioni del minore o del nucleo familiare affidatario, secondo le
valutazioni dell’Equipe Affidi e Mutualità Familiari.
AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE RESIDENZIALE
L’affido viene definito residenziale quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno
e
notte
pur
mantenendo
rapporti
periodici
con
la
propria
famiglia.
Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata
dalla legge 149/2001.
AFFIDAMENTO DIURNO
L’affidamento diurno consiste nell’ affidamento a volontari presso i quali il minore non
va a vivere ma con i quali trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della
settimana) o parte della settimana (ad esempio il fine settimana).
L’affido diurno o a tempo parziale è previsto come effettuabile solo da terzi e non da
parenti entro il IV° grado del minore.
AFFIDAMENTO A PARENTI
Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (nel qual caso
non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall’Autorità
Giudiziaria.
Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell’art.433 del Codice Civile, non
dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel
caso
di
affidamenti
consensuali,
perché
la
famiglia
d’origine
contribuisce
spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.
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Nel caso in cui i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche
del minore e soprattutto quando l’affidamento familiare è disposto dall’Autorità
Giudiziaria, l’Equipe Affidi e Mutualità Familiari può valutare e proporre al Comune la
possibilità di erogare un contributo economico.
PATTI EDUCATIVI
Per le famiglie accoglienti non sono previste forme di riconoscimento economico,
rimanendo le spese relative ad ogni necessità in capo alla famiglia di appartenenza del
minore.
E’ invece garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile, a carico
dell’Ente Capofila.
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Per quanto concerne gli affidi di minori stranieri non accompagnati si fa riferimento al
documento del 14 maggio 2012 e successive modifiche, fino ad abrogazione dello
stesso:
INTESA PER L’ADOZIONE DI PROCEDURE E MODALITA’ UNIFORMI PER
L’AFFIDAMENTO DI:
- minori stranieri non accompagnati in stato di abbandono
- minori stranieri in affidamento a parenti entro il 4° grado regolarmente
soggiornanti
- minori stranieri affidati a terzi regolarmente soggiornanti con delega
degli esercenti la potestà
tra
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
Questura di Bergamo
Tribunale per i Minorenni di Brescia
Il Giudice Tutelare di Bergamo
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Assemblee distrettuali dei Sindaci – Ambiti
Territoriali.
Art. 13 Compartecipazione delle famiglie di origine
La Giunta Comunale richiede alle famiglie d’origine, quando le condizioni economiche
e sociali di queste lo consentono, di partecipare all’onere finanziario conseguente
all’affido.
Art. 14 Disposizioni finali
Per quanto non direttamente disposto nel presente regolamento, si rimanda alla
legislazione in materia.
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