TAR Liguria e pareri espressi dalla Soprintendenza ai Beni

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TAR Liguria e pareri espressi dalla Soprintendenza ai Beni
T.A.R. Liguria e pareri espressi dalla Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Architettonici
8 Giugno 2012
Nel corso di questo anno il Tribunale Amministrativo ligure ha reso diverse sentenze di primo grado sui
pareri espressi dalla locale Soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici; è utile soffermarsi su
alcune pronunzie, in ragione dei principi di diritto enunciati dai giudici amministrativi, dei casi affrontati dagli
stessi che ricorrono sovente nella prassi e del pregio delle motivazioni espresse.
Con sentenza n 18 del 9 gennaio 2012 la prima sezione del tribunale composta dal presidente Balba, dal
consigliere Peruggia e dal primo referendario ed estensore Goso, ha affrontato un caso nel Comune di
Alassio.
Nel maggio 2006 era presentato un progetto per la realizzazione di un’autorimessa interrata, tribune laterali
e nuovi spogliatoi sul sedime dell’impianto sportivo del tennis club.
Nel frattempo, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria avviava, con
comunicazione del 10 aprile 2008, il procedimento di riconoscimento del notevole interesse storico-artistico
dell’immobile che non trovava conclusione nel termine prescritto ed era successivamente riavviato con nota
del 15 luglio 2010.
A completamento dell’istruttoria, trattandosi di immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
il Comune trasmetteva la pratica alla competente Soprintendenza per la formulazione del parere previsto
dall’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
L’autorità preposta alla tutela del vincolo si pronunciava negativamente sul progetto, con parere del 7 luglio
2010.
Di particolare interesse è l’esame da parte dei giudici sulla correttezza delle motivazioni su cui si fonda il
parere, “sostanzialmente riconducibili al ritenuto contrasto dell’intervento in progetto con la disciplina
paesaggistica vigente nell’ordinamento della Regione Liguria (con specifico riferimento agli artt. 46 e 66 del
Piano territoriale di coordinamento paesaggistico) e con le prescrizioni del vincolo entro cui ricade
l’intervento medesimo (imposto con d.m. pubblica istruzione del 10 luglio 1953)”
Secondo la Soprintendenza gli aspetti dell’intervento edificatorio incompatibili con le esigenze di tutela del
sito sarebbero:
“a) il taglio di numerosi alberi;
b) la realizzazione di una rampa di accesso all’autorimessa;
c) il sostanziale mutamento delle condizioni geomorfologiche indotto dall’intervento;
d) la realizzazione di antiestetiche griglie di areazione;
e) la realizzazione di tribune laterali ai campi da tennis.”
A giudizio del collegio: “la prima osservazione a fondamento del parere contrario, inerente “il taglio di
numerosi alberi”, è infondata in fatto o, perlomeno, non è coerente con le evidenze documentali in atti.
Dalla relazione paesaggistica allegata al progetto si evince, infatti, che l’unico intervento di manomissione
del verde riguarderà le siepi che formano il confine dei campi da gioco le quali, comunque, verranno
successivamente ripristinate.
Vi è anche contenuto l’espresso impegno a non sacrificare nessuna pianta ad alto fusto.
Non è dato comprendere, pertanto, da quali elementi la Soprintendenza tragga il contrario convincimento
che la induce a giudicare le nuove opere “a discapito del verde esistente.
Analogamente inidoneo a fondare il giudizio negativo è il riferimento alla rampa in progetto.
Nel contesto dell’atto impugnato, tale riferimento assume, infatti, un valore meramente enunciativo, senza
che la Soprintendenza espliciti le ragioni che renderebbero il nuovo manufatto incompatibile con le esigenze
di tutela del sito.
I valori ambientali dell’area, in ogni caso, sarebbero già stati compromessi dalla costruzione di analoga
rampa a servizio di una limitrofa autorimessa interrata, mentre la realizzazione del nuovo manufatto in
posizione attigua a quello già esistente testimonia, al contrario, la volontà di contenerne l’impatto
ambientale.
L’accenno al “sostanziale mutamento delle condizioni geomorfologiche” dell’area sembra assumere un
valore centrale ai fini del giudizio negativo di cui si controverte.
Esso, tuttavia, risulta estraneo alla competenza della Soprintendenza la quale, ai sensi del citato art. 146,
d.lgs. n. 42/2004, è chiamata a pronunciarsi circa la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici
oggetto di protezione che, nella specie, sono pacificamente superficiari.
Deve conseguentemente escludersi che la realizzazione dei parcheggi interrati, con le relative opere
di scavo, sia di per sé idonea a determinare effetti nocivi sull’ambiente superficiario, quindi sui beni
ambientali che formano oggetto del vincolo (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 1° luglio 2004, n. 642).
Il parere impugnato formula un giudizio di antiesteticità in relazione alle griglie di areazione dell’autorimessa
interrata, trattandosi di elementi che si inserirebbero in un “contesto ancora di tipo agreste e non cittadino”.
Tale valutazione appare carente sotto il profilo motivazionale, non essendo stati considerati gli accorgimenti
tecnici progettati al fine di mimetizzare le griglie, in parte collocandole al di sotto delle tribune ed in parte
sotto una pergola lignea realizzata a tale specifico scopo (cfr. relazione tecnica allegata al progetto).
Pare incongruo, in ogni caso, il riferimento al contesto agreste nel quale detti elementi troverebbero
collocazione, considerando che la chiara documentazione fotografica in atti rimanda, invece, ad un contesto
urbanizzato piuttosto fittamente.
La Soprintendenza si sofferma, infine, sulla costruzione delle nuove tribune laterali dei campi da gioco, “in
un luogo ancora caratterizzato da manufatti consolidati nell’immagine collettiva”.
Non è dato comprendere, peraltro, come l’immagine che la collettività ha sedimentato di un impianto
sportivo possa essere intaccata dalla realizzazione di strutture che, per la loro funzione, ne costituiscono un
accessorio naturale, tanto più che non sono poste in discussione, nella fattispecie, né le dimensioni né
particolari caratteristiche delle strutture medesime.
Le tribune in progetto costituiranno semplicemente, peraltro, la continuazione di un muro già esistente, in un
contesto che, come reso palese dalla documentazione fotografica in atti, non propone, anche per
l’immediata vicinanza della linea ferroviaria, criticità di sorta in termini di potenziale compromissione delle
visuali panoramiche.
I singoli elementi valorizzati nel parere della Soprintendenza si rivelano, pertanto, inidonei a determinare
un’effettiva compromissione dei valori ambientali del sito sottoposto a vincolo.
Ne consegue la valutazione di incongruità del parere contrario che su tali elementi si fonda, comunque non
corredato da un supporto motivazionale atto a rendere adeguatamente conto delle pretese ragioni di
contrasto tra l’intervento in progetto e le esigenze di tutela proprie del sito”
Il 27 gennaio 2012 la prima sezione si è pronunciata su due ulteriori casi di provvedimenti assunti dalla
soprintendenza ligure.
Con la sentenza n. 180 il T.A.R. ha annullato il diniego ad un’istanza di condono edilizio opposto dal
Comune di Genova in ragione di un parere espresso dall’organo periferico del ministero dei beni ambientali
e culturali.
Nel caso il tribunale, pur riconoscendo che “ l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo goda di una
opportuna ed ampia discrezionalità nel valutare la compatibilità tra le realizzazioni e la tutela da assicurare”,
precisa che tale prerogativa “non elide l’obbligo di motivare l’avviso espresso, almeno descrivendo lo stato
dei luoghi – la menzione di un sopralluogo non è al riguardo sufficiente – e dando conto della ragione per
cui l’abuso è stato ritenuto incompatibile” e che l’annullamento è, comunque, giustificato dalla constatazione
che “allo stato esistono in atti solo asserzioni sull’opportunità, che non possono essere tuttavia ricollegate a
una ponderata valutazione dello stato dei luoghi, riferita al vincolo imposto”.
Con la sentenza n. 191 il collegio valuta il caso di diniego opposto dalla soprintendenza riguardo ai lavori di
sostituzione edilizia di un immobile pertinenziale ad una cava, ricadente in area soggetta a vincolo
paesaggistico generico.
Secondo il T.A.R. “il parere soprintendentizio non contiene alcuna valutazione in ordine al rapporto tra il
progetto ed il vincolo paesaggistico ex lege, fondando il giudizio negativo sul rilievo che la sua attuazione
cancellerebbe la memoria dei corpi storici dell’opificio, meritevoli di conservazione e restauro. Sennonché
l’immobile non è soggetto a vincolo monumentale, non è interessato da vincolo paesaggistico in quanto
bene individuo né è altrimenti specificato quale sia il suo interesse storico o culturale, sicché la
sovrintendenza, nel porre a fondamento del parere negativo esigenze di tutela diverse da quelle attinenti al
vincolo paesaggistico gravante sulla zona, ha chiaramente travalicato i limiti del proprio potere”; lo stesso
atto, nel rappresentare una presunta carenza di documentazione fotografica sullo stato dei luoghi, si rivela
illegittimo per non avere precisato le ragioni dell’inadeguatezza documentale e la mancata richiesta di
integrazione.
Ugualmente censurabile è, secondo il Tribunale, la richiesta di opere di mitigazione e di barriere vegetali
che è generica e immotivata.
Gli enti pubblici sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Successivamente il TAR Liguria, sez. I, all’esito dell’udienza del 3 aprile 2012 ha emesso la sentenza n.
470.
Nel caso era stato impugnato come illegittimo il decreto di annullamento di nulla osta paesaggistico
ambientale rilasciato dalla Regione Liguria per la realizzazione di casa bifamiliare nell’ambito di piano
particolareggiato convenzionato approvato in area vincolata ai sensi della legge n.1497/1939.
Nel caso la Sezione, ricorda il proprio orientamento consolidato in materia, e conferma l’annullamento dei
decreti di annullamento di nulla osta paesaggistico-ambientali che fossero stati emessi, come quello di
specie, senza tener conto adeguatamente della esistenza del nulla osta regionale di massima reso in sede
di strumento urbanistico attuativo di cui i singoli interventi costituivano puntuale attuazione (sono citati TAR
Liguria, Sez. I, nn.522, 523, 524, 525/1998 e nn.532, 533 e 534/1998. Al riguardo anche Consiglio di Stato,
Sezione VI, 28/9/2001, n. 5162 nella quale, respingendo l’appello contro la sentenza della Sezione
n.532/1998, si statuisce che “appare nella sostanza meritevole di condivisione il rimprovero mosso dai primi
Giudici all’indirizzo del provvedimento ministeriale di annullamento, inteso a stigmatizzare il deficit istruttorio
rivelato dalla mancata considerazione degli elementi ricavabili dall’autorizzazione regionale di massima,
citata nel nulla osta e messo a disposizione dell’autorità statale, ai fini di una compiuta valutazione della
legittimità dell’autorizzazione pesistica. Non è, infatti, chi non veda come, con riguardo ad un intervento
inserito in uno strumento urbanistico già vagliato ai fini della compatibilità paesaggistica, la pure necessaria
verifica dell’armonizzabilità del singolo intervento con le coordinate paesaggistiche, e con essa il giudizio
ministeriale sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica, non possa essere compiuta senza
considerare la valutazione del quadro di insieme in seno alla quale i singoli interventi si incastonano e
possono essere compiutamente decifrati sotto il profilo paesaggistico).
Secondo il T.A.R.un tale difetto di istruttoria “mina sul piano della attendibilità i singoli rilievi ulteriormente
esplicitati in seno al provvedimento ministeriale”.
Inoltre poiché l’immobile in questione non è oggetto di un vincolo architettonico o monumentale, ma la sua
ubicazione (entro 150 metri dal corso di un torrente) lo inserisce nel vincolo generico paesaggistico di tutela
dell’area “il parere impugnato risulta illegittimo perché fondato sul presupposto di una salvaguardia o tutela
specifica della struttura architettonica dell’edificio, inesistente, e concentrata sul mantenimento di un corpo
principale in pietra faccia a vista crollato in parte per il precario stato delle orditure orizzontali in legno e la
cattiva statica dell’edificio”.