AMBITO VINCOLO
Transcript
AMBITO VINCOLO
AMBITO VINCOLO NOME VINCOLO OGGETTO VINCOLO LIMITI AL VINCOLO ENTI COINVOLTI Acqua Fiumi e corsi d'acqua Fiumi, correnti e corsi d’acqua e le relative sponde o piedi degli argini I fiumi, torrenti e corsi d’acqua devono essere iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni d legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n° 1775 Le sponde o piedi degli argini sono tutelati per una fascia di 150 metri ciascuna 1. La Regione ha competenze a livello di pianificazione tramite il Piano paesaggistico per il censimento di tutte le aree tutelate per legge tra cui anche i fiumi e i corsi d'acqua. 2. La Provincia ha competenze a livello di pianificazione territoriale tramite il Piano Territoriale di Coordinamento. 3. Ogni Comune, in Toscana, ha competenze sia a livello di pianificazione territoriale che in quanto ente che rilascia l’autorizzazione paesaggistica. Per i riferimenti ai singoli comuni e agli enti si rinvia alla pagina sulla pianificazione del presente portale 4. La Soprintendenza BB AA rilascia un parere obbligatorio e vincolante per l’autorizzazione paesaggistica. PRINCIPALI Divieto di distruzione dei beni o delle aree tutelate CONSEGUENZE Divieto d’introduzione di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori DEL VINCOLO paesaggistici oggetto di protezione Obbligo di richiedere ed ottenere l’autorizzazione paesaggistica per eseguire interventi nelle aree tutelate Obbligo di chiedere autorizzazione all’amministrazione competente per porre in opera cartelli o altri mezzi pubblicitari nell’ambito o in prossimità dei beni oggetto di questa scheda ECCEZIONI NELLA GESTIONE DEL VINCOLO Divieto di porre in opera cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito ed in prossimità dei beni oggetto di questa scheda salvo autorizzazione rilasciata, su parere della Sovrintendenza, dall’ente competente che dipende dal tipo di strada L’art 9 dell’allegato 2b del PIT della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico prevede dei casi in cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica purché gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni siano adeguati al PIT con valenza di Piano Paesaggistico. I commi 14 e 15 dell’art 146 del Codice dei beni paesaggistici prevedono dei casi nei quali non è prevista l’autorizzazione paesaggistica. L’art 149 del Codice dei beni paesaggistici prevede dei casi in cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica. NORMATIVA DI Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 RIFERIMENTO luglio 2002, n. 137 Pit della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Piano di tutela delle acque della Toscana, vedi sito regionale