AMBITO VINCOLO

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AMBITO VINCOLO
AMBITO
VINCOLO
NOME
VINCOLO
OGGETTO
VINCOLO
LIMITI AL
VINCOLO
ENTI
COINVOLTI
Acqua
Fiumi e corsi d'acqua
Fiumi, correnti e corsi d’acqua e le relative sponde o piedi degli argini
I fiumi, torrenti e corsi d’acqua devono essere iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni d legge sulle acque ed impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n° 1775
Le sponde o piedi degli argini sono tutelati per una fascia di 150 metri
ciascuna
1. La Regione ha competenze a livello di pianificazione tramite il Piano
paesaggistico per il censimento di tutte le aree tutelate per legge tra cui
anche i fiumi e i corsi d'acqua.
2. La Provincia ha competenze a livello di pianificazione territoriale
tramite il Piano Territoriale di Coordinamento.
3. Ogni Comune, in Toscana, ha competenze sia a livello di
pianificazione territoriale che in quanto ente che rilascia
l’autorizzazione paesaggistica.
Per i riferimenti ai singoli comuni e agli enti si rinvia alla pagina sulla
pianificazione del presente portale
4. La Soprintendenza BB AA rilascia un parere obbligatorio e vincolante
per l’autorizzazione paesaggistica.
PRINCIPALI
Divieto di distruzione dei beni o delle aree tutelate
CONSEGUENZE Divieto d’introduzione di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
DEL VINCOLO
paesaggistici oggetto di protezione
Obbligo di richiedere ed ottenere l’autorizzazione paesaggistica per eseguire
interventi nelle aree tutelate
Obbligo di chiedere autorizzazione all’amministrazione competente per porre
in opera cartelli o altri mezzi pubblicitari nell’ambito o in prossimità dei beni
oggetto di questa scheda
ECCEZIONI
NELLA
GESTIONE DEL
VINCOLO
Divieto di porre in opera cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site
nell’ambito ed in prossimità dei beni oggetto di questa scheda salvo
autorizzazione rilasciata, su parere della Sovrintendenza, dall’ente competente
che dipende dal tipo di strada
L’art 9 dell’allegato 2b del PIT della Toscana con valenza di Piano
Paesaggistico prevede dei casi in cui non è necessaria l’autorizzazione
paesaggistica purché gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni
siano adeguati al PIT con valenza di Piano Paesaggistico.
I commi 14 e 15 dell’art 146 del Codice dei beni paesaggistici prevedono dei
casi nei quali non è prevista l’autorizzazione paesaggistica.
L’art 149 del Codice dei beni paesaggistici prevede dei casi in cui non è
richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
NORMATIVA DI Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6
RIFERIMENTO luglio 2002, n. 137
Pit della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico
Piano di tutela delle acque della Toscana, vedi sito regionale