[doc. web n. 41878] Trattamento dei dati personali

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Trattamento dei dati personali - Libretto sanitario sportivo - 31 dicembre 1998
L'Autorità continua la collaborazione con la federazione medico sportiva italiana (in bollettino 5 pag.
46), affermando, fra l'altro, che il giudizio conclusivo di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva
agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i
dati personali "comuni". Invece il referto di non idoneità, che presuppone nell'interessato o la presenza
di patologie o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica,
assume senza dubbio la connotazione di dato sensibile, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n.
675/1996.
Roma, 31 dicembre 1998
Federazione medico
sportiva italiana
Viale Tiziano, 70
00196 Roma
OGGETTO:
Libretto
sanitario
sportivo
Si fa seguito alla nota del 22 giugno u.s. con la quale questo Garante ha fornito alcune risposte ai quesiti
formulati dalla S.V. in ordine all'applicazione della legge n. 675/1996 al settore sportivo. Nella nota in
questione si faceva riserva di esprimere una valutazione più compiuta sul "libretto sanitario sportivo" alla
luce della normativa di riferimento.
Sulla base della documentazione acquisita, questa Autorità formula le seguenti osservazioni.
1) Il meccanismo documentativo per l'esercizio dell'attività sportiva a livello agonistico è previsto in
generale dal d.m. 18/2/1982 emanato dal Ministro della Sanità. L'individuazione delle modalità per
l'accertamento di tale idoneità alla pratica agonistica è demandata alle Regioni ed alle Province autonome
dalla circolare del Ministero della Sanità 18/3/1996 n. 500.4/MSP/CP/643 ("Linee guida per
un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica"), che prevede
la possibilità di utilizzare per tale finalità, alternativamente, i servizi pubblici di medicina dello sport, i
centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge o i singoli medici specializzati in medicina dello
sport.
Il giudizio di idoneità deve poi trovare espressione in un'apposita certificazione da rilasciare all'atleta.
2) Sulla base di questo quadro di riferimento normativo la Consulta permanente per la medicina dello
sport costituita presso il Ministero della Sanità ha predisposto una bozza di modello unico di libretto
sanitario sportivo, al fine di uniformarne l'uso in tutto il territorio nazionale.
Tale modello di libretto, una volta adottato, verrebbe stampato a cura del CONI e distribuito a tutte le
regioni che ne cureranno poi la successiva diffusione.
Il libretto, strettamente personale, dovrà essere esibito dall'atleta in occasione di ogni visita o
accertamento medico. Diverrebbe quindi impossibile rilasciare un certificato di idoneità all'attività
agonistica in assenza del libretto stesso.
3) Il modello di libretto che è stato sottoposto al Garante comporta il trattamento di numerosi dati
personali "comuni" del singolo atleta (riferimenti anagrafici, indicazione della società sportiva di
appartenenza ecc.). Vi compare altresì l'indicazione del giudizio conclusivo (idoneità o non idoneità)
espresso sulla base dei parametri definiti dal citato d.m. 18/2/1982.
Al riguardo, il referto di inidoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, che presuppone
nell'interessato o la presenza di patologie o, comunque, la necessità di evitare potenziali rischi indotti
appunto dalla pratica agonistica, assume senza dubbio la connotazione di dato sensibile, ai sensi dell'art.
22, comma 1 della legge n. 675/1996.
4) Per pervenire alla formulazione del giudizio di idoneità o meno alla pratica sportiva agonistica
destinato a comparire nel citato libretto sanitario sportivo, occorre sottoporre ogni atleta, ai sensi
dell'art. 3 del d.m. 18/2/1982, agli accertamenti sanitari previsti dalle tabelle allegate al decreto stesso.
Tali accertamenti comportano pertanto da parte dei medici un sicuro trattamento di dati personali
sensibili.
5) Di conseguenza, qualora tali visite avvengano presso strutture sanitarie pubbliche troveranno
applicazione, in ordine alla tutela, appunto, dei dati personali sensibili, le norme generali previste dall'art.
22, comma 3 e dall'art. 23 della legge. In particolare le strutture pubbliche, in carenza di espresse norme
di legge nelle quali siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite, potranno continuare a trattare tali dati fino all'8 novembre 1998,
previa comunicazione al Garante, sulla base della norma transitoria dell'art. 41, comma 5, così come
modificato dal d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.
Naturalmente una più compiuta modalità di trattamento di tali dati potrà essere definita nell'amito del più
generale assetto dei dati sensibili relativi alla tutela della salute, cui si dovrà pervenire in adempimento,
fra il resto, dell'art. 1, comma 1, lettera b, n. 1 della legge 31/12/1996 n. 676, di recente rinnovata dalla
legge n. 344/1998. In tale contesto andranno focalizzate normativamente anche le successive, eventuali
ipotesi di trattamento dei dati personali sensibili, quali, ad esempio, quelle effettuate, in sede di ricorso,
dalle apposite commissioni regionali, ai sensi dell'art. 6 del d.m. del 1982.
6) Invece, qualora la visita sia effettuata presso un libero professionista, lo stesso, in coerenza con il
disposto dell'art. 22, comma 1 dovrà rilasciare l'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 ed
acquisire il consenso scritto dell'interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
generale n. 2/1997 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
emanata da questo Garante il 30/9/1998 (di cui si allega copia per opportuna conoscenza).
7) Va, infine, rimarcato che il consenso scritto degli interessati, previo rilascio dell'informativa, dovrà
essere acquisito anche dalle società sportive che, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. del 1982 devono
conservare la citata certificazione.
8) Naturalmente gli interessati dovranno ricevere un'adeguata informativa ed esprimere uno specifico
consenso, anche in sede di iscrizione alla società sportiva, qualora i dati personali comuni e sensibili,
contenuti nelle certificazioni di idoneità o nel libretto sanitario di prevista introduzione, siano poi oggetto
di successiva comunicazione e trattamento da parte del CONI o delle singole federazioni sportive.
IL PRESIDENTE