Intervallo tra due rapporti di lavoro a tempo determinato

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Intervallo tra due rapporti di lavoro a tempo determinato
(secondo le modifiche della Riforma del Lavoro
e del Decreto Sviluppo)
a cura di Pierluigi Cao
PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO (D. L.vo n. 368/2001 - Art. 5, c. 3)
Prima della Riforma Fornero, il D. Lvo 368/2001 stabiliva che l’intervallo minimo tra
due contratti a tempo determinato doveva essere, di 10 o di 20 giorni, nel caso in cui il
precedente contratto avesse avuto, rispettivamente, una durata fino a 6 mesi o superiore
a 6 mesi.
RIFORMA FORNERO (Legge n. 92/2012 - Art. 1, c. 9)
La Riforma del Mercato del Lavoro, entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha modificato la
c.d. “vacanza contrattuale” tra due contratti a tempo determinato aumentando l’intervallo minimo tra due successivi contratti:
• a 60 giorni, nel caso in cui il precedente contratto abbia durata fino a 6 mesi;
• a 90 giorni, nel caso in cui il precedente contratto abbia durata superiore a 6 mesi.
In deroga ai precedenti termini, la riforma ha previsto che i Contratti Collettivi possano
ridurre la “vacanza” tra due contratti da 60 a 20 giorni o da 90 a 30 giorni, se si verificano una delle seguenti 5 motivazioni organizzative:
• Avvio di una nuova attività.
• Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo.
• Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico.
• Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo.
• Rinnovo o proroga di una commessa consistente.
7/8
Luglio
Agosto 2012
in questo numero:
Anno 31 n. 07/08
Luglio/Agosto 2012
Intervallo tra due rapporti di lavoro
a tempo determinato .............................pag.
1
Tempo determinato per l’assunzione
di docenti non abilitati ...............................“
2
Contratto a tempo determinato
senza causale ................................................“
3
Dimissioni volontarie dal lavoro ...............“
3
Iter delle dimissioni volontarie
dal lavoro ......................................................“
4
Occhio alla busta paga ................................“
5
Calendario scolastico nazionale ................“
6
Quesiti lavoro ..............................................“
6
Disdetta del CCNL/AGIDAE - Scuola ...“
8
INFO DAL SITO
CCNL AGIDAE/SCUOLA
Tuttavia, poiché la motivazione del contratto a tempo determinato, stipulato ai docenti,
in applicazione del contratto AGIDAE, non rientra nelle 5 cause riportate dalla legge, la
riforma non permette di attivare un nuovo contratto di docenza se non dopo tre mesi,
che corrisponde, nella maggior parte dei casi, ad iniziare il nuovo contratto ad anno scolastico già avviato.
DECRETO SVILUPPO (DL. n. 83/2012 - Art. 46 bis)
Con l’approvazione definitiva del “decreto sullo sviluppo”, in data 3 agosto 2012, è stata
data alle Organizzazioni firmatarie dei CCNL ulteriori possibilità di modifica dei termini di
intervallo tra successivi contratti a tempo determinato.
Infatti, l’art. 46 bis ha stabilito che:
I termini ridotti di cui al primo periodo (rispettivamente 20 e 30 giorni) trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti
collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Poiché le Organizzazioni sindacali hanno la facoltà di ampliare i casi in cui sia prevista
la riduzione della “vacanza” tra due contratti a tempo determinato, la Commissione
Paritetica Nazionale AGIDAE-OO.SS. prenderà in esame i casi contrattualmente
previsti dei docenti assunti successivamente a tempo determinato, in particolare riguardanti i docenti non abilitati, onde ripristinare i termini di 20 e 30 giorni di intervallo
tra i due contratti a tempo determinato, al fine di evitare che un successivo contratto
possa essere stipulato solo ad anno scolastico inoltrato.
Appena verrà sottoscritto l’accordo sindacale, ne daremo tempestiva informazione tramite il servizio “news” del nostro sito.
per una
scuola libera
Bollettino mensile sindacale SI.N.A.S.CA. Dir. Resp. Mariagrazia Villa
Redazione: V.le Giulio Cesare, 118 - 00192 Roma - Tel. 06/37.01.718 - Fax 06/37.20.139
Aut. Trib. 3/82 del 2-1-82 - Anno 31 - n. 7/8 - LUGLIO-AGOSTO 2012
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/RM/DCB
Stampa: Litografia Graphital - Via Torrazza 22 - 43010 Corcagnano (Parma) - Tel. 0521/243605-242863
Dal sito www.sinasca.it - alla voce
“Puntualizzazioni contrattuali” puoi trovare informazioni dettagliate
sui seguenti temi contrattuali e lavoristici:
Aspettative - Congedi
Commissioni paritetiche
VERBALI
Contratto di solidarietà
Ferie
Graduatorie interne di Istituto
Le 70 ore
LEGISLAZIONE collegata al CCNL
Malattia
Orario di lavoro
Permessi
Personale docente e direttivo
Premio annuale
di produzione (PAP)
Retribuzione
Risoluzione del rapporto di lavoro
Tempo Determinato
Trasferimento di gestione
1 sinasca 7-8/2012
della scuola
SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASCA - SINASC
Intervallo tra due rapporti di lavoro
a tempo determinato
SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITATI - SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITATI - SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITATI - SINASCA - TEMPO DETERMINATO PER I DOCENTI NON ABILITA
TEMPO DETERMINATO
Assunzione di docenti di scuola secondaria
privi del titolo di abilitazione
a cura di Pierluigi Cao
Il vigente CCNL - AGIDAE, all’art. 23.1, dà la possibilità
alle scuole paritarie, in carenza di docenti abilitati, di
assumere personale docente di scuola secondaria anche
se non fornito del titolo di abilitazione.
Tuttavia, è stabilito che il contratto di lavoro sia a
tempo determinato.
Quanto deciso contrattualmente è stato ribadito dalla
Nota del MIUR dell’11 luglio 2012, sotto riportata, che
fa riferimento non solo al possibile esaurimento delle
graduatorie, ma anche al caso di non disponibilità
di docenti abilitati ad assumere incarichi nelle scuole
paritarie, con conseguente difficoltà per le scuole stesse
a reperire docenti abilitati.
Il citato articolo recita:
“In casi particolari di effettiva carenza di personale
abilitato, i Gestori delle Scuole paritarie potranno
conferire incarichi a tempo determinato fino alla
sospensione delle lezioni e delle attività connesse,
compresi eventuali esami, a personale fornito solo
del prescritto titolo di studio.”
In relazione all’imminente avvio dei corsi di TFA, che
consentiranno di disporre di un maggior numero di
docenti abilitati, la Nota sottolinea la possibilità dei
gestori delle scuole paritarie - fino al termine dei predetti
corsi - di conferire incarichi anche a personale fornito
solo del prescritto titolo di studio, qualora ricorrano i
situazioni sopra indicate.
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio X
MIURAOODGOS prot. n. 4420 /R.U./U
Roma, 11 luglio 2012
OGGETTO: scuole paritarie - personale docente abilitato all’insegnamento
- Tirocinio Formativo Attivo
Da alcuni Uffici scolastici regionali è stata segnalata l’impossibilità per i gestori di scuole paritarie di reperire
personale fornito del prescritto titolo di abilitazione; in particolare, nelle province nelle quali si registra
l’esaurimento delle graduatorie provinciali per alcune materie.
Inoltre, in alcune province la scarsa consistenza delle graduatorie e/o la non disponibilità ad accettare
incarichi nelle scuole paritarie, manifestata dagli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, rendono
estremamente difficoltoso per i gestori delle scuole paritarie reperire docenti abilitati disponibili ad assumere
incarichi nelle scuole stesse.
Premesso quanto sopra e tenuto conto dell’imminente avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, che
consentiranno di disporre di un maggior numero di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, si
ritiene che, fino al termine dei predetti corsi, i gestori delle scuole paritarie possano conferire incarichi anche a
personale fornito solo del prescritto titolo di studio qualora ricorrano le situazioni sopra descritte.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
2 sinasca 7-8/2012
1) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE
(art. 1 comma 9 Legge n. 92/2012)
a cura di Pierluigi Cao
L’art. 1 comma 9 della Riforma Fornero del lavoro
permette di stipulare nei confronti di
• un dipendente di qualsiasi livello
• per qualsiasi tipo di mansione
un contratto a TEMPO DETERMINATO senza
indicare la causale, prevista dall’articolo 1, comma 1,
del D.L.vo n. 368/2001 per la stipula di un contratto a
tempo determinato.
In altri termini, viene meno il requisito della sussistenza
delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
REQUISITI E CONDIZIONI
Per poter stipulare un contratto a tempo determinato
privo di causale è necessario che:
• la durata massima del contratto sia di 12 mesi;
• si tratti del primo rapporto di lavoro a tempo
determinato stipulato tra le parti.
Il contratto a tempo determinato di cui sopra non può
essere oggetto di proroga.
PRECISAZIONI
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 18/07/2012
fornisce le seguenti precisazioni sulla possibilità di stipulare
un contratto a tempo determinato senza causale.
1) Il contratto - finalizzato ad una migliore verifica
delle attitudini e capacità professionali del lavoratore
in relazione all’inserimento nello specifico contesto
lavorativo - si può stipulare una e una sola volta tra
due medesimi soggetti.
2) Nel primo rapporto a tempo determinato, rientra
anche il caso di prima missione di un lavoratore
nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato.
3) Non è possibile stipulare il contratto con lo stesso
datore di lavoro, anche nel caso in cui il precedente
rapporto sia stato - con lo stesso datore di lavoro - a
tempo indeterminato.
4) È irrilevante la mansione cui è adibito il lavoratore. Il
requisito di “primo” rapporto si riferisce esclusivamente
ai “soggetti” stipulanti il contratto.
5) Il periodo dei 12 mesi non costituisce una
“franchigia” - o comunque un periodo in qualche modo
frazionabile - nell’ambito del quale si è sempre esonerati
dall’individuazione della causale. Infatti il primo rapporto
a termine “acausale” non è in nessun caso prorogabile,
nemmeno qualora lo stesso abbia avuto una durata
inferiore ai 12 mesi e sino a tale durata massima.
2) DIMISSIONI VOLONTARIE DAL LAVORO
(art. 4 commi 16 - 22 Legge n. 92/2012)
a cura di Pierluigi Cao
Il dipendente ha la facoltà di recedere dal rapporto di
lavoro in qualsiasi momento dell’anno e della sua attività
lavorativa, con atto volontario e unilaterale formalizzato
attraverso comunicazione scritta da far pervenire al
datore di lavoro.
Dal 18 luglio 2012, l’articolo 4, commi 6-12, della legge
n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) prevede
PER TUTTI I DIPENDENTI l’obbligo di convalidare le
dimissioni volontarie.
Prima della riforma la convalida era dovuta solo per le
dimissioni “protette” riguardanti la lavoratrice-madre
e il lavoratore-padre (estese dalle nuove disposizioni
ai primi 3 anni di vita del figlio e ai primi 3 anni di
accoglienza del minore adottato o in affidamento).
La nuova normativa prescrive che, per tutti i dipendenti,
indipendentemente dalla situazione genitoriale, le dimis-
sioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano
“sospensivamente condizionate” fino a convalida.
La Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 18 luglio
2012 tiene a precisare che la convalida non è richiesta
nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro
rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale
svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale,
in quanto tali sedi offrono le stesse garanzie di verifica
della genuinità del consenso del lavoratore
Un altro importante aspetto introdotto dalle nuove
disposizioni (art.4, comma 21) dettate dalla Riforma
concerne il “diritto di ripensamento”, che stabilisce
la possibilità da parte del dipendente di revocare le
dimissioni o la risoluzione consensuale.
Alla pagina 4 è riportata la sintesi della procedura.
3 sinasca 7-8/2012
SINASCA - TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE - DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE - DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE - DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - TEMPO
PER TUTTI I DIPENDENTI
SINASCA - L’ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L’ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L’ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L’ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINASCA - L’ITER DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE - SINAS
Il nuovo iter delle DIMISSIONI VOLONTARIE
o della RISOLUZIONE CONSENSUALE del rapporto di lavoro
- Art. 4 commi 16 - 22 della Legge n. 92/2012 (Disposizioni in vigore a partire dal 18 luglio 2012)
a cura di Pierluigi Cao
(La procedura sotto riportata vale in tutti i casi, eccetto che per le dimissioni o la risoluzione consensuale, cosiddette
“tutelate”, presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori entro i primi tre anni di età del figlio o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento)
IL LAVORATORE O LA LAVORATRICE
IL DATORE DI LAVORO
Comunica per iscritto al datore di lavoro
le dimissioni volontarie dal lavoro
Le dimissioni sono “condizionate”
a CONVALIDA o a CONFERMA
da parte della lavoratrice o del lavoratore
allo scopo di accertare la veridicità della data e la
genuina volontà del dipendente di dimettersi dal lavoro,
onde impedire le cosiddette “dimissioni in bianco”.
Al dipendente è anche concessa la facoltà di “ripensamento” tramite la REVOCA delle dimissioni.
La lavoratrice o il lavoratore,
ENTRO 7 GIORNI di calendario dalla ricezione dell’invito
comunicato dal datore di lavoro, può alternativamente:
CONVALIDARE
le dimissioni
presso:
1) la Direzione
territoriale del
lavoro;
oppure
2) il Centro per
l’impiego;
oppure
3) altre Sedi
individuate dal
CCNL.
Su specifico
accordo la
convalida potrà
avvenire in
“sede sindacale”
CONFERMARE
le dimissioni
sottoscrivendo
una dichiarazione (recapitata al
dipendente a
cura del datore
di lavoro)
in calce alla
ricevuta che il
datore di lavoro
ha trasmesso al
Centro per
l’impiego per
comunicare la
cessazione del
rapporto
di lavoro
REVOCARE
le dimissioni
con atto
formalizzato.
Il rapporto
riprende a tutti
gli effetti a
partire dal
giorno successivo alla revoca.
Nel periodo tra
le dimissioni e
la revoca non si
matura alcun
diritto
retributivo.
Qualora ENTRO 7 GIORNI DI CALENDARIO
dal ricevimento dell’invito da parte del datore di lavoro
la lavoratrice o il lavoratore
NON CONVALIDA, NON CONFERMA, NON REVOCA le dimissioni,
il rapporto di lavoro si considera risolto a tutti gli effetti.
4 sinasca 7-8/2012
ENTRO 30 GIORNI dalle dimissioni
il datore di lavoro
(pena l’inefficacia delle dimissioni)
- tramite comunicazione scritta
recapitata al domicilio del dipendente
o consegnata a mano con ricevuta deve invitare il dipendente
a convalidare o a confermare le dimissioni.
a cura di Paolo Marenzoni
Il contratto nazionale AGIDAE dei dipendenti delle Scuole cattoliche, firmato il 9 dicembre 2010, prevede alcune modifiche
retributive nelle prossime mensilità di giugno/ottobre 2012.
È bene, quindi, controllare le buste paga relative ai mesi giugno/ottobre 2012, anche tramite l’intervento del SINASCA (per
informazioni: tel. 06-3701718, mail: [email protected]).
Mensilità
di riferimento
Importo retributivo
Riferimenti
al CCNL-AGIDAE
Giugno 2012
Retribuzione per il personale docente delle ore eccedenti le
50 annue, o quante dovute, in proporzione all’orario settimanale per i docenti in part-time (con un minimo di 20 ore).
Art. 48, Punto 1
Giugno/Luglio 2012
Retribuzione per il personale docente delle ore di supplenze
saltuarie, eccedenti le 10 ore annue comprese nelle 70 ore.
Art. 48, Punto 2
Retribuzione, per i componenti delle Commissioni di esami
conclusivi di scuola secondaria di 1° grado, dei giorni di presenza, con compenso forfetario di 25 euro al giorno.
Art. 43
Retribuzione per il personale docente delle ore delle 70 non
trasformate in ferie aggiuntive, per motivi di malattia o di maternità o per esigenze tecnico-organizzative.
Art. 48, c. 26
Attribuzione, al personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato, del Premio annuale di professionalità (PAP), qualora abbia maturato almeno 35 settimane di
presenza dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012. In tal caso
viene riconosciuto l’importo annuo lordo di 150 euro.
Se il punteggio maturato è compreso tra 36 e 50 punti l’importo
annuo del PAP è di 180 euro. Per punteggio superiore, il PAP è
di 220 euro.
Gli importi sono ridotti in proporzione, in caso di rapporto di lavoro part-time.
Art. 34
Retribuzione delle ore di riduzione di orario di lavoro (ROL)
per il personale non docente assunto prima del 09/12/2010, che
non abbia fruito, in toto o in parte, delle 26 ore annue di permesso retribuito.
Le 26 ore (per anno scolastico) sono ridotte in proporzione in
caso di rapporto di lavoro part-time.
Art. 48, c. 8
Settembre 2012
Aumento per tutti i dipendenti della retribuzione tabellare mensile lorda da 37 a 47 euro, dal 1° al 6° livello.
Per rapporto di lavoro a tempo pieno, dal 1° settembre 2012, si
hanno i seguenti importi mensili, in euro:
liv. 1° - Aumento 37,00 Retribuzione tabellare 1416,74
liv. 2° - Aumento 38,00 Retribuzione tabellare 1455,86
liv. 3° - Aumento 39,00 Retribuzione tabellare 1496,58
liv. 4° - Aumento 40,00 Retribuzione tabellare 1541,70
liv. 5° - Aumento 42,00 Retribuzione tabellare 1616,80
liv. 6° - Aumento 47,00 Retribuzione tabellare 1793,49
(L’aumento è ridotto in proporzione in caso di rapporto di lavoro
part-time).
Art. 29
Ottobre 2012
Importo lordo annuo “una tantum” dell’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) pari a:
Art. 33
Agosto 2012
euro 110,00
euro 130,00
euro 150,00
per il personale dei livelli 1° - 2° - 3°;
per il personale dei livelli 4° - 5°;
per il personale del livello 6°.
Gli importi dell’EGR sono ridotti in proporzione, in caso di rapporto di lavoro part-time.
Art. 13
5 sinasca 7-8/2012
SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCCHIO ALLA BUSTA PAGA - SINASCA - OCC
OCCHIO ALLA BUSTA PAGA
SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE
Il MIUR ha emanato l’O.M. n.68 del 1° agosto 2012, con la quale ha trasmesso il calendario scolastico nazionale per il prossimo anno scolastico 2012/2013.
Nel provvedimento viene fatto proprio il comma 5 dell’art.74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni, per il quale “Il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il
calendario delle festività e degli esami”.
Nella tabella è riportata la sintesi del documento.
Art. 1
Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo
La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2012/2013, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2013 con inizio alle ore
8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013, con inizio alle ore 8.30.
Art. 2
Esame di Stato
dei Centri per l’istruzione
degli adulti
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua
in via ordinaria al termine dell’anno scolastico con esonero dalla somministrazione
della prova nazionale da parte dell’INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più
sessioni speciali nel corso dell’anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i
Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L’individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.
Art. 3
Esame di Stato
conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria
L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012-2013 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la
prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2013 alle ore 8.30. La prima prova scritta
suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore 8.30.
Art. 4
Festività nazionali
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico, 2012-2013 è il seguente:
tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata
Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6
gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
QUESITI LAVORO
(a cura di Pierluigi Cao)
Q
581 – Assistenza e orario di lavoro
Gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado sono
tenuti a dare le proprie prestazioni per il pre-scuola,
dalle 7.30 alle 8.00 e l’assistenza durante e dopo la
mensa dalle 13.05 alle 14.05?
(A. N. - Milano)
Pre-scuola e assistenza possono rientrare nei compiti
del docente, qualora il tempo impiegato rientri nell’orario di lavoro settimanale come una quota parte
dello stesso, oppure qualora venga fatto rientrare, su
decisione del Collegio docenti, nelle 70 ore, le quali una volta svolte - danno diritto ad usufruire di 26 gior6 sinasca 7-8/2012
ni di ferie estive aggiuntive o di un numero di giorni
proporzionalmente ridotti, qualora il docente abbia
svolto un numero di ore inferiore a 70. Infatti, la presenza del personale docente richiesta dalla scuola:
• prima dell’inizio delle lezioni (cosiddetta accoglienza o prescuola),
• alla fine delle lezioni per l’accompagnamento
degli alunni all’uscita,
• in attesa che i minori sia ripresi dai genitori alla
fine della scuola,
• durante gli intervalli (ricreazione),
Q
582 – Permesso per partecipare
ad un concorso
Devo partecipare ad un concorso pubblico non inerente
alla mia mansione di segretaria. Ho diritto al permesso?
(D. V. - Firenze)
Poiché il concorso non è inerente alla mansione
svolta, ha diritto a giorni di permesso per lo svolgimento del concorso, ma il permesso non è retribuito. Sarebbe retribuito solo se il concorso riguardasse la mansione svolta (artt. 55 e 57 del CCNL
- AGIDAE).
Q
583 – Preavviso di riduzione di orario
Vorrei sapere entro quando deve essere comunicata dalla scuola la riduzione di orario per il prossimo anno
scolastico.
(F. R. - Pavia)
La riduzione di orario di lavoro del personale docente dovuta a cause di forza maggiore è regolamentata dalle “graduatorie interne” di cui all’art. 79
del CCNL AGIDAE. Il preavviso è di un mese
(art. 24 c. 7).
È escluso dal tempo di preavviso il periodo delle
ferie ordinarie. Poiché le ferie estive ordinarie del
personale docente vanno dal 24 luglio al 31 agosto
(33 giorni lavorativi), il preavviso della riduzione di
orario, che debba entrare in vigore il 1° settembre
all’inizio del nuovo anno scolastico, deve essere
dato entro il 23 giugno.
In mancanza di preavviso, la riduzione di orario
non decorrerà a partire dal 1° settembre, ma dal
mese successivo.
Q
584 – Rapporto orario infanzia/materna
Poiché nella scuola primaria, dove attualmente insegno,
si è verificato un esubero di ore, onde evitare riduzioni
di orario, sono disposta - con accordo del gestore - a
svolgere nel prossimo anno scolastico 2012/13 parte delle mie ore nella scuola dell’infanzia. Insegnando in due
ordini di scuola, svolgerò lo stesso numero di ore settimanali (24), che ho prestato quando insegnavo solo nella scuola primaria? Ogni unità oraria lavorata nella
scuola dell’’infanzia è pari a quella della primaria?
(S. G. - Roma)
Previo accordo con la Direzione, dato il particolare
caso in questione, può chiedere la parità oraria per i
servizi svolti nei due ordini di scuola, mantenendo
complessivamente il numero di ore (24) che ha svolto nel precedente anno scolastico. Altrimenti, si ci
deve riferire al testo del CCNL, secondo il quale i
due ordini di scuola hanno due diversi orari di lavoro. L’orario settimanale della scuola dell’infanzia è
di 31 ore; quello della primaria di 24 ore. Pertanto,
un’ora di scuola primaria vale 1,30 ore di scuola dell’infanzia (cioè, 1 ora di scuola primaria vale 1 ora e
18 minuti, circa, di scuola dell’infanzia). Approssimativamente, ad ogni tre ore di scuola primaria corrispondono 4 ore di scuola dell’infanzia.
Q
585 – Riduzione di orario nei confronti
di docente religioso
Poiché non si forma una classe, mi è stato comunicato che
il prossimo anno scolastico subirò una riduzione di orario, pur avendo molti più anni di servizio rispetto ad un
docente religioso. Il fatto che i religiosi appartenenti alla
stessa congregazione che gestisce la scuola non facciano
parte della graduatoria di istituto, può creare il presupposto di ridurre l’orario ha chi ha più anni di servizio?
(G. F. - Napoli)
La riduzione di orario si applica a coloro che hanno
un contratto di lavoro dipendente nel rispetto della
graduatoria, che stabilisce un ordine di precedenza, nell’ambito dei soli docenti dipendenti, correlato all’anzianità e al possesso dell’abilitazione. Sono
dipendenti coloro che, in forza di un contratto di
lavoro regolato dal codice civile e dal CCNL, hanno un numero di matricola nel libro unico del lavoro, una regolare busta paga mensile, il pagamento
dei contributi previdenziali, l’imposizione fiscale
IRPEF del reddito, eventuali assegni familiari,
ecc. Il religioso che appartiene alla stessa congregazione che gestisce la scuola, non è un dipendente e, non essendo sottoposto ai diritti/doveri del
CCNL, non fa parte della graduatoria, in quanto
non può subirne le eventuali conseguenze dovute
a riduzione di orario o a licenziamento per sopravvenute cause di forza maggiore.
7 sinasca 7-8/2012
SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI LAVORO - SINASCA - QUESITI
• in mensa,
- non rientra nei compiti della cosiddetta “funzione
docente”, che sono solo e soltanto quelli puntualmente indicati all’art. 28 c. 3 del CCNL-AGIDAE
2010/2012.
- non rientra nelle attività proprie delle 50 ore, che
sono solo e soltanto quelle precisamente elencate
all’art. 48 c. 18 nel CCNL-AGIDAE 2010/2012.
Pertanto, la presenza del personale docente per i
servizi di assistenza sopra elencati deve:
• essere compresa all’interno dell’orario settimanale di lavoro individuale del docente;
oppure
• rientrare nelle 70 ore, se eccede l’orario individuale settimanale di lavoro;
oppure
• essere retribuita, come lavoro in esubero, secondo la quota retributiva oraria, che si ottiene
dividendo, rispettivamente, per 78, per 104,
per 134 la retribuzione globale mensile, riferita
ad orario intero, dei docenti di scuola secondaria, di scuola primaria e di scuola dell’infanzia.
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DISDETTA DEL CCNL AGIDAE/SCUOLA 2010/2012
da parte delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL-AGIDAE/Scuola 2010-2012, nel rispetto dei tempi fissati
dall’art. 16 del CCNL, hanno inviato all’AGIDAE formale disdetta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
È il primo passo indispensabile per l’apertura delle trattative per il rinnovo del contratto.
Saranno le Assemblee di base dei lavoratori a dare le indicazioni specifiche per le modifiche e/o le integrazioni
dell’articolato del CCNL da presentare al tavolo negoziale per il rinnovo contrattuale.
È IMPORTANTE SAPERE CHE:
1) il vigente CCNL AGIDAE 2010/2012 rimane valido in ogni sua parte, normativa ed economica,
anche dopo il 31 dicembre 2012, fino alla FIRMA definitiva del nuovo contratto collettivo di
lavoro;
2) il fatto che il vigente CCNL AGIDAE scada il 31 dicembre 2012 e che le Organizzazioni sindacali
ne abbiano data formale disdetta, significa solo che si sono aperte le trattative per il suo rinnovo,
RIMANENDO VALIDO, in tutto e per tutto, l’attuale CCNL, fino alla stipula del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
LA TEMPISTICA DEL RINNOVO
(commi 2, 3, 4 dell’art. 16 del CCNL-AGIDAE 2010/2012)
Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r., formale disdetta
del CCNL.
Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a
mezzo raccomandata a.r.
Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del
CCNL.
I TEMPI NEUTRI
(commi 5, 6 dell’art. 16 del CCNL-AGIDAE 2010/2012)
Ove il negoziato si apra entro i sei mesi dalla scadenza, nel mese antecedente la scadenza del CCNL e per il
mese successivo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od
iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma contrattuale.
LA GARANZIA RETRIBUTIVA
(comma 7 dell’art. 16 del CCNL-AGIDAE 2010/2012)
In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti, al personale in forza alla
data di sottoscrizione del CCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto
precedente, salvo diversa indicazione del CCNL.
DAI FORZA AL SINASCA
È importante che anche i lavoratori della tua scuola siano sindacalmente rappresentati.
Sollecita i tuoi colleghi, non ancora iscritti, a seguire il tuo esempio!
(potranno scaricare la scheda di adesione dal sito www.sinasca.it)
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