Glossario - Sportelli "RiEmergo"

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Glossario - Sportelli "RiEmergo"
GLOSSARIO
Tematico ed emotivo sui temi delle mafie e dell’illegalità
economica e sui riferimenti normativi
Realizzato da LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Coordinamento della Lombardia
Con il contributo di
Nell’ambito del Progetto Sportelli Legalità delle Camere di Commercio
lombarde a valere sul Fondo di Perequazione 2013.
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FONTI E BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 4
GLOSSARIO INFORMATIVO SULLE MAFIE E SULL’ANTIMAFIA................................... 5
AFFILIAZIONE ............................................................................................................................................................... 5
CAMORRA ....................................................................................................................................................................... 5
COLLABORATORE DI GIUSTIZIA (PENTITO) ...................................................................................................... 7
CONNIVENZA ................................................................................................................................................................. 7
CORRUZIONE ................................................................................................................................................................. 8
COSCA .............................................................................................................................................................................. 9
ESTORSIONE .................................................................................................................................................................. 9
FAIDA ............................................................................................................................................................................. 11
INTIMIDAZIONE .......................................................................................................................................................... 11
MAFIA............................................................................................................................................................................. 12
MAFIOSITÀ ................................................................................................................................................................... 12
'NDRINA ......................................................................................................................................................................... 13
OMERTÀ ........................................................................................................................................................................ 14
PIZZO .............................................................................................................................................................................. 14
PRESTANOME .............................................................................................................................................................. 15
RACKET ......................................................................................................................................................................... 15
RICATTO........................................................................................................................................................................ 16
TANGENTE .................................................................................................................................................................... 17
TESTIMONE DI GIUSTIZIA ....................................................................................................................................... 17
USURA ............................................................................................................................................................................ 18
ALCUNE PAROLE DI RELAZIONE E DI AIUTO ................................................................... 21
2
ACCOMPAGNAMENTO.............................................................................................................................................. 21
ASCOLTO ....................................................................................................................................................................... 21
CORAGGIO e FORZA ................................................................................................................................................. 22
ISOLAMENTO ............................................................................................................................................................... 23
PAURA ............................................................................................................................................................................ 23
PROSSIMITÀ ................................................................................................................................................................. 24
RABBIA........................................................................................................................................................................... 24
SOLIDARIETÀ .............................................................................................................................................................. 26
SOLITUDINE ................................................................................................................................................................. 26
GLOSSARIO NORMATIVO ......................................................................................................... 28
416 BIS ............................................................................................................................................................................. 28
41 BIS ............................................................................................................................................................................... 30
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ........................................................................................................................ 31
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO,
DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA ............................................................................................ 32
NORMATIVA ANTI-USURA E ANTI-ESTORSIONE (nazionale e regionale) ...................................................... 34
PROGRAMMA DI PROTEZIONE .............................................................................................................................. 36
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FONTI E BIBLIOGRAFIA
La definizione dei termini è stata formulata basandosi su scritti, saggi e pubblicazioni specifiche.
Qui di seguito le fonti utilizzate per redigere il glossario:
-
“Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia” (Castelvecchi Editore, 2013)
Nello specifico per quanto riguarda i termini: affiliazione, collaboratore di giustizia, cosca,
estorsione, pizzo, programma di protezione, racket, testimone di giustizia, usura.
-
“Scacco alla ‘ndrangheta” (Marco Fraceti, Punto Rosso Libri, 2013);
-
“Mafia a Milano” (M. Portanova, G. Rossi, F. Stefanoni, Melampo Editore, 2011);
-
“Studio conoscitivo sul fenomeno dell’usura: sulle tracce di un crimine invisibile”
(Fondazione Antiusura Interesse Uomo per Unioncamere, 2014);
-
“Conoscere l’economia illegale: la zavorra dell’Italia” (LIBERA. Associazioni, Nomi e
Numeri contro le Mafie per Unioncamere, in occasione della Giornata Nazionale per la
trasparenza e la legalità nell’economia, 20 novembre 2013)
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GLOSSARIO INFORMATIVO SULLE MAFIE E
SULL’ANTIMAFIA
AFFILIAZIONE
L’affiliazione è l’atto formale con cui si entra a far parte dell’organizzazione mafiosa e
consiste in un vero e proprio rituale, che oscilla tra il sacro e il profano. Per circa due secoli le
regole di affiliazione sono tramandate oralmente: solo negli ultimi decenni se ne può rinvenire
traccia scritta nei covi di alcuni latitanti di Cosa Nostra e della ‘ndrangheta.
Ciascuna associazione ha i suoi riti, influenzati da costumi atavici e rinsaldati dalla pratica
secolare: ogni parola, ogni gesto, ogni oggetto, ogni richiamo a personaggi storici o mitici, oppure
ai santi della tradizione cattolica, ha il compito di conferire autorevolezza alla procedura d’ingresso
nell’organizzazione. I simboli evocati e le espressioni usate sottolineano l’accesso del candidato ad
una nuova dimensione esistenziale, dove contano più i gesti e i segnali che le parole. Il neofita deve
apprendere fin da subito che il silenzio è l’abito preferito e che, spesso e volentieri, le parole non
hanno il significato che sembrano avere. L’alone di fascino e mistero che circonda l’affiliazione è
uno dei capisaldi della cultura mafiosa. In questa logica, la partecipazione al consesso dei cosiddetti
“uomini d’onore” è una condizione di privilegio. Non tutti ne sono degni, perché non tutti gli
uomini sono uguali per il mafioso: è imprescindibile un processo di rigida selezione.
CAMORRA
Con la parola “camorra”, in genere, si indica la criminalità di tipo mafioso che dall’inizio
dell’Ottocento si è particolarmente radicata a Napoli città, nei comuni del suo esteso hinterland e di
quelli della provincia di Caserta e Salerno. La camorra, rispetto alla mafia siciliana, non ha
conosciuto una lineare e continuativa presenza storica; è stata caratterizzata, invece, da significative
interruzioni, presenze intermittenti, cicli alternati, cadute drastiche di ruolo: le evidenti e ripetute
rotture nella continuità storica della presenza camorristica ci obbligano a parlare di camorra come di
una particolare criminalità “carsica”. Le città e i territori sui quali le bande di camorra esercitano il
loro potere (cioè il loro “recinto criminale”) non sono di molto cambiati rispetto all’Ottocento: i
vicoli di Napoli a fortissimo insediamento popolare e sottoproletario e quella fascia urbana di 40
chilometri attorno alle città, quei comuni che a raggiera si distendono attorno a Napoli (il cosiddetto
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“piano campano”, l’area più densamente popolata dell’intera regione e storicamente una delle aree
di agricoltura più ricca dell’intero Mezzogiorno).
Se, dunque, fino alla prima metà del Novecento erano i vicoli del centro storico della città
partenopea ad essere il cuore della camorra, negli ultimi decenni si sono aggiunte le periferie,
facendo di Napoli l’unica città a tradizione criminale ad avere due “enclavi” criminali, una insediata
nel centro della città ed una nei quartieri della periferia, in controtendenza rispetto a ciò che avviene
nelle altre grandi città dell’occidente sviluppato , dove si è assistito ad un progressivo spostamento
nelle periferie dell’insediamento criminale.
Da sottolineare una scarsa o ininfluente presenza della camorra nelle aree interne della
Campania. La camorra è, infatti, un fenomeno criminale di città, di agricoltura ricca e di proprietà
frammentata tipica della pianura attorno a Napoli, non è un fenomeno di latifondo: essa è sempre
stata, nel passato e oggi, criminalità urbana, organizzazione di massa di giovani violenti del
sottoproletariato in città e di mediatori nelle campagne. In città, espressione della
sovrappopolazione urbana e principale canale di ascesa sociale dei ceti sottoproletari; in provincia,
invece, espressione della mediazione tra figure violente e produzione agricola. Nella metropoli
partenopea le bande di camorra sono uno degli esiti del mancato riassorbimento nella
modernizzazione urbana dei ceti sottoproletari di massa.
La camorra, che pure era nata all’inizio dell’Ottocento come setta segreta centralizzata e
unitaria, sembra essere oggi assolutamente refrattaria a qualsiasi strategia comune, a qualsiasi
modalità di federarsi tra bande, a qualsiasi comando unitario. Essa non ha una “cupola” né su base
comunale né provinciale né tantomeno regionale; non ha nessuna struttura verticale di comando, di
coordinamento o di condizionamento sulle singole bande; non ha modalità per dirimere
controversie, per affrontare eventuali pericoli comuni, o per rispondere unitariamente ad una
eventuale azione repressiva dello Stato. L’anarchia criminale sembra coincidere con il termine
camorra, con il quale si prova a dare un significato unificante a qualcosa che unito non è e che si
rifiuta strutturalmente di esserlo. Ma questa non deve essere considerata una debolezza criminale;
rappresenta, al contrario, la maggiore pericolosità delle camorre.
Alla camorra cittadina si somma poi una cosiddetta camorra di provincia, i cui esponenti più
noti sono i clan casertani (cs. “casalesi”). Per lungo tempo la camorra di provincia, e quella
casertana in particolare, è stata criminalità di mediatori di campagna. Ciò che cambia tutto è la
partecipazione al commercio internazionale della droga.
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COLLABORATORE DI GIUSTIZIA (PENTITO)
I collaboratori di giustizia (in gergo giornalistico “pentiti”) sono persone che hanno un
passato di appartenenza ad una organizzazione criminale o mafiosa e che scelgono di sottoscrivere
un “contratto” con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni provenienti dall'interno
dell'organizzazione criminale in cambio di benefici processuali, penali e penitenziari, della
protezione e del sostegno economico per sé e per i propri famigliari.
I collaboratori di giustizia sono un elemento indispensabile nella lotta contro le mafie. Essi,
infatti, permettono di conoscere direttamente la struttura delle organizzazioni criminali, i loro
obiettivi, le strategie adottate, i rapporti di connivenza o collusione di cui si nutrono e i delitti
compiuti i programmati.
Le dichiarazioni dei collaboratori devono essere oggettivamente riscontrate dagli
investigatori al fine di constatarne la loro veridicità. Appurato che la collaborazione sia veritiera, i
collaboratori sono inseriti in un apposito programma di protezione, introdotto in Italia per la prima
volta con la legge 15 marzo 1991, n. 82 (vedi lemma dedicato).
Nel 2001, la legislazione in materia di collaboratori di giustizia è stata modificata dal
Parlamento con la legge 13 febbraio 2001, n. 4, che ha stabilito innanzitutto una formale e netta
distinzione tra collaboratori e testimoni di giustizia nonché un diverso regime giuridico di
trattamento tra le due figure; ha stabilito criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni; ha
introdotto il limite temporale di centottanta giorni, periodo entro il quale il collaboratore deve
confessare tutte le informazioni e gli elementi di cui è a conoscenza; infine, ha introdotto, per
l'ammissione ai benefici penitenziari, dei limiti di pena da scontare in carcere nella misura di un
quarto della pena inflitta e, in caso di condanna all'ergastolo, di dieci anni di reclusione.
CONNIVENZA
Con “connivenza” si intende l’assistere passivamente, o dando il proprio consenso, ad un
atto disonesto che si potrebbe impedire, permettendone così lo svolgimento. La connivenza è una
tolleranza verso azioni scorrette o colpevoli, è dare il proprio tacito consenso, è sapere e accettare
ciò che è sbagliato pur potendolo impedire. Non è un caso, infatti, che il termine derivi dal latino
“coniveo”, letteralmente “chiudere gli occhi”.
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CORRUZIONE
Dal punto di vista penale, il termine “corruzione” indica la compravendita delle funzioni
assegnate dalla legge ad un pubblico ufficiale che compromette il “buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”.
La corruzione è disciplinata, dal nostro codice penale, all’interno degli artt. 318-322 e può
essere definita come un particolare accordo tra un funzionario pubblico ed un soggetto privato,
mediante il quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un
compenso che non gli è dovuto. In altre parole, è con “corruzione” si intende una situazione in cui,
durante l’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli
per ottenere un qualche vantaggio privato.
Si tratta di un reato plurisoggettivo, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il corrotto.
Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal
punto di vista del corruttore o del corrotto. Il pubblico funzionario che si fa corrompere ed il privato
che lo corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo
reato, quest’ultimo configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti.
Alcuni esempi di reati legati all’ambito corruttivo sono:
-
Tangenti;
-
Peculato;
-
Nepotismo (accesso a posizione di potere non per merito, ma per conoscenze, famiglia o
favori concessi);
-
Clientelismo;
-
Conflitto di interessi;
-
Pressioni indebite (attività di “lobbying opaco”, cioè quando qualcuno in virtù di una sua
posizione acquisita svolge un qualche ruolo di mediatore);
-
Porte girevoli (cioè quando una persona che ha detenuto un posto con potere decisionale
nella PA ottiene successivamente un ruolo importante in una delle aziende che ha fatto
lavorare come PA).
Nelle classifiche circa la corruzione, l’Italia si posiziona tra i Paesi più corrotti d’Europa: è
infatti all’ultima posizione insieme alla Grecia per quanto riguarda la “corruzione percepita” e più o
meno a metà classifica a livello mondiale. Si parla di “corruzione percepita” perché il livello di
corruzione non è misurabile scientificamente, in quanto si viene a conoscenza solo di una minima
parte dei reati di corruzione sul totale di quelli compiuti.
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La corruzione ha forti impatti sull’economia, in quanto pesa sul PIL, allontana gli investimenti
stranieri, spreca denaro pubblico, esclude le forze sane dal mercato, frena la competitività, rallenta
l’innovazione, allunga i tempi della burocrazia e mette a rischio i lavoratori. Essa ha anche ricadute
sociali: demolisce la fiducia dei cittadini e la coesione sociale, lede il principio di uguaglianza,
espone il politico al ricatto, favorisce l’incompetenza a scapito del merito, rafforza le mafie.
[Cfr. “TANGENTE”]
COSCA
Il termine gergale “cosca” in ambito criminale e mafioso indica la “Famiglia”, cioè
un’aggregazione di elementi criminali che hanno tra loro vincoli o rapporti di affinità, i quali si
riconoscono in un capo e si danno una struttura gerarchica per riuscire a controllare tutti gli affari
leciti e illeciti della zona dove operano.
È un termine di natura letteraria e giornalistica che designa semanticamente la foglia esterna
del carciofo e con cui un tempo – soprattutto negli anni Cinquanta-Settanta del Novecento – si è
indicata l’organizzazione di base di Cosa Nostra, cioè quella che tutte le fonti – indagini, pentiti,
intercettazioni – oggi concordano essere la “Famiglia”, intesa come nucleo territoriale in un
quartiere o in una borgata di Palermo o in un comune nel resto della Sicilia.
Le cosche - come le foglie del carciofo, ciascuna autonoma e separata dall’altra se non nella
parte minuscola attaccata al cuore - evocano per similitudine l’idea di una struttura federativa della
mafia. Le “famiglie” mafiose fanno parte, invece, di una struttura accentrata e piramidale. La cosca
richiama semmai una struttura molto più simile a quella delle ‘ndrine calabresi, che hanno storia
ben diversa. Probabilmente l’uso della parola “cosca” viene appunto da resoconti anni Cinquanta
della realtà criminale ‘ndranghetista, per poi estendersi alla mafia siciliana.
[Cfr. “’NDRINA”]
ESTORSIONE
Il reato di estorsione è previsto dall’articolo 629 del codice penale ed è inserito nel titolo XII
(delitti contro il patrimonio). È il reato di cui si rende responsabile «chiunque, mediante violenza o
minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura per sé o per altri un ingiusto
profitto con altrui danno».
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La pena erogabile è la reclusone da cinque a dieci anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro. È
prevista un aumento da sei a vent’anni di reclusione e da 5.000 a 15.000 euro di multa quando
ricorrano le circostanze aggravanti previste.
La pratica costituisce uno dei mezzi principali della criminalità organizzata per
“fotografare” il mercato su cui si vuole imporre e per assicurarsi potere su di esso: le mafie infatti
non ricorrono all’estorsione per via dell’introito economico che ne ricavano, ma per controllare il
territorio e capire come penetrare sempre di più nel sistema economico.
Sono esempi di estorsione:
-
Il pizzo (o “protezione”), che consiste da parte delle organizzazioni criminali di ottenere da
parte di un operatore economico un pagamento periodico in cambio di una presunta offerta
di protezione. [vedi lemma dedicato]
-
Il comportamento intimidatorio di chi impone al titolare di un’attività commerciale o
imprenditoriale la scelta di determinati fornitori;
Le forme dell’estorsione di adeguano ai tempi.
-
C’è il pagamento rateale, versato a scadenze fisse: solitamente è determinato in base al
volume degli affari di imprenditori e commercianti che finiscono sotto ricatto. Inizialmente
applicato con scelta discrezionale, nel corso del tempo la regola, salvo eccezioni, diventa
quella di far pagare poco ma far pagare tutti.
-
C’è poi il contributo occasionale, solitamente dato nella ricorrenza delle festività o per
sovvenire ad alcune urgenze della cosca (ad esempio, l’apertura di un processo e la necessità
di sostenere le spese legali degli affiliati).
-
Il “pizzo” può essere pagato anche in natura, con prestazioni o la cessione di merce a titolo
gratuito. In tal caso si parla del fenomeno del cosiddetto “cavallo di ritorno”: gli oggetti
rubati tornano nelle mani del legittimo proprietario solo dopo il pagamento di una somma
pattuita e versata.
Nelle regioni del Nord Italia questa problematica è particolarmente forte perché da un lato la
maggiore vivacità economica rispetto alle regioni meridionali – per quanto oggi intaccata dalla crisi
economica – ha fatto da richiamo per le organizzazioni criminali, e dall’altro la mancanza di
strumenti di conoscenza per gli imprenditori rende loro difficoltoso opporsi a questo tipo di
dinamiche: secondo i dati della DIA relativi al 2012, sono stati circa 5.300 le denunce per il reato di
estorsione in Italia (e l’ordine di grandezza non varia negli anni successivi), il 12% delle quali
avvenute in Lombardia: la nostra regione si classifica così al secondo posto per numero di denunce,
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a seguito della Campania (17%). Si tratta però, evidenzia la DIA, della punta emersa di un iceberg
che rimane per la maggior parte ancora sommerso sul territorio nazionale.
[Cfr. “RACKET”, “PIZZO”]
FAIDA
Il termine “faida” nell’antico diritto germanico indicava lo stato di inimicizia e di guerra
privata che coinvolgeva tutta la parentela di chi avesse subìto un torto o un’offesa e tutta la
parentela di chi ne fosse ritenuto responsabile: cessava solo quando il torto, a giudizio dei parenti
dell’offeso, fosse pienamente vendicato (talvolta anche attraverso un’indennità fissata di comune
accordo). La faida era deliberata dal gruppo familiare, e nessuno dei parenti poteva sottrarsi
all’obbligo di parteciparvi fino a che il torto, che si considerava fatto a tutto il gruppo, non fosse
pienamente vendicato, o il gruppo nemico non si fosse piegato a dare soddisfazione mediante un
indennizzo fissato di comune accordo.
La “faida” nell’ambito mafioso fa riferimento a simili situazioni di lotta e vendetta tra clan
rivali o tra famiglie mafiose, situazioni che in diversi casi sono sfociate in vere e proprie guerre di
mafia o hanno influenzato lo spostamento di clan sul territorio italiano o addirittura europeo,
permettendo così il radicamento in zone prima immuni alla presenza mafiosa. È il caso ad esempio
del clan Valle, clan perdente della guerra di ‘ndrangheta degli anni ’70 a Reggio Calabria, durante
la quale si erano schierati con i De Stefano: a fronte della sconfitta e del rischio di essere annientati,
i Valle si spostano dalla Calabria a Vigevano (PV), ricostruendo sul territorio affari, metodi e azioni
tipici dell’agire mafioso.
INTIMIDAZIONE
Il termine “intimidazione” indica un atto o delle parole di minaccia che abbiano come scopo
incutere timore e costringere qualcuno ad agire o a desistere da un’azione con lo stimolo della
paura.
Sono intimidazioni, ad esempio, le lettere minatorie, i segnali di minaccia, l’invio di
proiettili a mezzo posta. Sono i segnali che i clan mafiosi utilizzano per comunicare la propria
volontà e il proprio potere su un territorio o per indirizzare il comportamento di qualcuno (desistere
dalla denuncia, eccetera).
[Cfr. “ESTORSIONE”, “RACKET”]
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MAFIA
La parola “mafia” comparve nel 1863 prima in una commedia dialettale e subito dopo in un
documento della questura di Palermo. Con il termine “mafia” è stata indicata una fenomenologia
criminale tipica della parte centro-occidentale della Sicilia, caratterizzata da profondo radicamento
nella cultura locale e da connessioni con il potere politico ed economico.
In passato il fenomeno mafioso è stato considerato frutto di strutture economico-sociali
particolarmente arretrate, di un universo sociale composto da poveri contadini, grandi latifondisti e
grandi affittuari, i cosiddetti gabellotti, dai cui ranghi provenivano molti capimafia. Altrettanto
consolidata è l’interpretazione che chiama in causa una cultura ‘mediterranea’ lontana dai concetti
moderni di Stato e legalità, incline a regolare i conflitti facendo ricorso alla legge non scritta della
vendetta o faida. Secondo tale lettura, la famiglia più o meno patriarcale sarebbe il fulcro
dell’organizzazione mafiosa e la Sicilia ‘tradizionale’ esprimerebbe quest’unico modello di
aggregazione sociale. La mafia tuttavia è riuscita a impiantarsi o riprodursi anche nell’ambiente ben
più progredito degli Stati Uniti, attraverso flussi migratori e traffici di scala transoceanica, e nel suo
stesso luogo d’origine è sopravvissuta con grande facilità al mutamento storico-sociale intervenuto
con l’avvento della modernità.
La mafia ha le caratteristiche di una società segreta, o di un insieme di società segrete, sia
pure collegate al complesso della cultura o della società siciliana, nelle quali si entra attraverso un
rito di affiliazione e che restano stabili nel tempo in determinati territori. Oggi tale organizzazione
viene indicata come Cosa Nostra ma anche in passato, quando quest’espressione non esisteva, si
sapeva che la mafia si articolava in gruppi locali, i quali talvolta potevano agire d’accordo tra loro,
in altri casi competere e anche confliggere violentemente. Questi gruppi erano detti cosche, nasse, o
anche talora partiti.
MAFIOSITÀ
“Per lungo tempo si sono confuse la mafia con la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione
illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una
mentalità mafiosa senza essere un criminale”. (Giovanni Falcone)
Con “mafiosità” si intende una mentalità basata sulla premessa che ci debba “aiutare” per un
dato fine e che ogni aiuto ricevuto va ricambiato al momento giusto, costi quel che costi, perché
questa è la regola. Mentalità in cui la solidarietà sconfina nella complicità e quindi nell’omertà. È
una mentalità di stampo mafioso che si codifica e organizza e diviene di stampo mafioso,
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imperniata sulle leggi dell’omertà, di un mutuo soccorso che alle volte per essere attuato,
presuppone la violazione delle leggi dello Stato. Il silenzio diviene una regola per sopravvivere e
anche una premessa per poter chiedere, per aver fiducia dei potenti. Un condensato di tali
atteggiamenti porta alla mafiosità e si dice che si può possedere tale mentalità senza essere mafiosi.
La mafia agisce tenendo conto delle componenti psicologiche del mondo in cui è innestata. Il potere
del mafioso trova una sua legittimazione nella “morale popolare”. La mentalità mafiosa è lo
stravolgimento del concetto di solidarietà, essa porta ad occultare il proprio potere, ovvero ad
ostentarlo il meno possibile e finge da mediatrice, come un giudice che vuole mettere pace
(influisce così molto bene in politica, nelle elezioni o nei voti delle assemblee).
'NDRINA
La ‘ndrina è l’unità base organizzativa della ‘Ndrangheta. A differenza dei clan della
camorra o delle famiglie di Cosa Nostra, la ‘ndrina ricalca i legami di parentela di una famiglia di
sangue.
La figura di riferimento è il Capo ‘Ndrina, una carica che si trasmette generalmente di padre
in figlio. Più ‘ndrine, legate tra loro, formano la Locale, che le coordina: affinché la Locale possa
essere costituita, sono necessari 49 affiliati in totale. Ogni Locale è diretta da una “copiata”, un
triumvirato composto da un Capo Bastone (o Capo Locale, a cui gli affiliati devono obbedienza
assoluta), un Contabile (che si occupa delle finanze), un Capo Crimine (che dirige e pianifica le
attività criminali). La Locale è formata dalla cosiddetta “società maggiore” (composta dagli affiliati
in posizione apicale) e dalla cosiddetta “società minore” (insieme dei “picciotti”, dei “camorristi” e
degli “sgarristi”). Il “mastro di giornata”, invece, è l’affiliato che ha mansioni di controllo del
territorio e di raccordo tra gli affiliati della società maggiore e della società minore operanti nella
zona di pertinenza della compagine.
L’inchiesta “Crimine-Infinito” (conosciuta con la doppia denominazione data dai magistrati
delle DDA di Milano e di Reggio Calabria) ha portato alla luce in Lombardia più di 40 summit di
mafia nel giro di due anni, oltre 500 affiliati in tutta la regione, 15 locali di ‘ndrangheta sbaragliati,
55 perquisizioni e 60 milioni di euro di beni confiscati.
“Doti” e cariche. Il banco è l’insieme delle cariche, elettive e non, che governano la locale.
Lo si può definire come una sorta di consiglio di amministrazione di una società con le sue
articolazioni territoriali. Così con l’espressione banco nuovo si intende l’avvenuta formazione ed
individuazione di nuovi responsabili sociali. Per ferrea regola della ‘ndrangheta, chi si trova in una
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posizione inferiore non può e non deve conoscere dei superiori. La copiata è la terna dei nomi dei
sodali che un compartecipe deve ricordare, in quanto sono coloro che lo hanno affiliato o che gli
hanno conferito un avanzamento di grado, attribuendogli una “dote” superiore.
Si entra a far parte della ‘ndrangheta (o, per dirla in gergo mafioso, si viene battezzati) con
un rito preciso, che può avvenire automaticamente, se si tratta di un figlio di un esponente
dell’organizzazione, oppure con un giuramento. Tramite tali rituali, il giovane d’onore diventa
picciotto, e così via nel prosieguo del conferimento delle doti. La carica è la funzione che il singolo
affiliato svolge all’interno di una struttura di ‘ndrangheta e l’attribuzione delle cariche è collegata al
possesso di uno specifico grado o dote.
La forte ramificazione delle cariche e delle doti sono funzionali alla gestione del potere
interno, attribuendo a ciascuno dei ruoli con aspettative di “fare carriera”; così facendo i vertici
possono controllare ed esercitare il dominio sulla “base” dell’organizzazione.
[Cfr. “COSCA”]
OMERTÀ
Forse deriva da omineità, cioè uomo di carattere. Tra i vari elementi che compongono la
struttura culturale del mafioso, l’omertà è il più fondante, esprime un’essenza specifica, una
conditio sine qua non. Non si dà, infatti, mafioso senza omertà mentre può essere diffusa la
considerazione opposta, che esista omertà senza che ci sia necessariamente mafia. L'omertà è il
silenzio su un delitto o sulle sue circostanze in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del
colpevole; sia per interessi pratici o di consorteria, oppure causata da paure e timori di ritorsioni. In
passato, il termine si riferiva soprattutto alla consuetudine vigente nella malavita meridionale (mafia
e camorra), detta anche legge del silenzio, per cui si doveva mantenere il silenzio sul nome
dell’autore di un delitto affinché questi non fosse colpito dalle leggi dello stato, ma soltanto dalla
vendetta dell’offeso. Per questo motivo gli stessi sistemi mafiosi vengono spesso chiamati società
dell’umiltà.
PIZZO
Il pizzo, ovvero prezzo da pagare, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma
di estorsione praticata da Cosa Nostra che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale
o di una parte dell'incasso, dei guadagni o di una quota fissa dei proventi, da parte di esercenti di
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attività commerciali ed imprenditoriali, in cambio di una supposta "protezione" (termine generale
identificativo di tale tipo di estorsione) dell'attività. Il termine viene utilizzato correntemente nel
gergo di Cosa nostra, ma il medesimo concetto viene reso in contesti più generici con il termine
protezione.
[Cfr. “ESTORSIONE”, “RACKET”]
PRESTANOME
Il termine “prestanome” indica una persona che dà il proprio nome, che firma cioè in luogo
di altra persona il cui nome non può o non deve comparire. Il prestanome è chi permette ad altri di
usare il proprio nome per atti, affari o obbligazioni in cui il diretto interessato non può e non vuole
apparire con il suo vero nome.
L’utilizzo dei prestanome, volontari o obbligati, è uno dei motivi per cui rintracciare e
ricostruire le attività illecite e di copertura degli affari criminali e mafiosi è spesso difficoltoso.
Nell’ambito delle infiltrazioni della criminalità organizzata sui territori, infatti, è stato evidenziato
come uno dei principali canali di radicamento economico consista proprio nell’acquisizione –
diretta o meno – di attività commerciali, artigianali, imprenditoriali intestate poi a prestanome,
appunto, in modo da rendere difficilmente rintracciabili gli affari della cosca e poter agire in relativa
libertà burocratica: parenti non direttamente riconducibili al boss, oppure vittime della prepotenza
criminale (vittime di usura che cedono l’attività al clan e ne mantengono la proprietà formale,
prestandosi così alla copertura degli affari criminali; vittime di richieste estorsive che puntano alla
cessione sostanziale dell’attività; ecc).
RACKET
Il termine “racket” indica attività criminali finalizzate a controllare determinati settori delle
attività economiche e commerciali. Inizialmente utilizzato per definire qualsiasi organizzazione
criminale che, grazie agli strumenti della violenza e della minaccia, risulti egemone in un mercato
economico, lecito o illecito, il termine ora viene utilizzato anche per qualificare le diverse attività
illegali pianificate (racket della prostituzione, dell’immigrazione clandestina, del caporalato, degli
alloggi abusivi, …).
Tuttavia, in Italia il racket per antonomasia rimane quello fondato sulle estorsioni compiute
ai danni di imprenditori e di commercianti. : nella sua accezione più classica, racket è sinonimo di
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pizzo ma soprattutto di criminalità mafiosa, quindi sia della tangente pagata dagli operatori
economici agli emissari, sia dell’organizzazione stessa che sovrintende alla riscossione.
Il racket è da sempre la normale espressione delle organizzazione mafiose, che fondano il
loro potere territoriale sulla forza di intimidazione e sulle condizioni di assoggettamento ed omertà,
secondo quanto previsto dall’articolo 416 bis del codice penale.
La molla fondamentale che a qualsiasi latitudine innesca l’imposizione mafiosa è la paura
che viene alimentata ad arte, con minacce e profferte di varia natura. Il timore di ritorsioni contro la
propria persona e i propri cari o nei riguardi degli esercizi commerciali o delle imprese sgombra il
campo da ogni considerazione di tipo economico e il fattore principale di ogni decisione diventa
l’accettazione o meno del presidio mafioso del territorio: ne deriva un bisogno di sicurezza che
diventa il bene supremo, per il cui conseguimento commercianti e imprenditori sono pronti a
scarificare persino la loro libertà.
L’obiettivo del racket resta massimizzare i profitti tramite lo sfruttamento parassitario del
reddito prodotto da altri: la sua efficacia dipende dalla capacità di essere capillare nella
programmazione e di mantenersi silenzioso nell’applicazione. Diffusione e anonimato sono e
caratteristiche di successo per ogni attività estorsiva.
La manovra per far cadere la vittima in trappola richiede una paziente opera di assedio,
prima psicologico e poi fisico, fatta di avvertimenti e di blandizie che si conclude con la
formulazione della richiesta economica, una volta che la paura è ormai indotta. Per questo motivo la
protezione diventa il bene prezioso oggetto di contrattazione tra l’estorto e l’estorsore, tra il
soggetto taglieggiato e il clan che controlla il quartiere o il territorio. Nella realtà chi interviene a
garantire tutela dai pericoli non è un benefattore, ma lo stesso carnefice della vittima, speso a
insaputa di quest’ultimo. La ritorsione scatta nei confronti degli stessi soggetti vessati, oppure nei
riguardi di persone care o di attività e imprese che gestiscono, in caso di inottemperanza a quanto
pattuito: il ritardo nella ritorsione comporta infatti il rischio di perdita di credibilità del “marchio di
fabbrica” di un gruppo criminale, con la concreta possibilità che il suo territorio diventi appetibile
per altri clan, pronti a subentrare nella gestione delle estorsioni.
[Cfr “ESTORSIONE”, “PIZZO”]
RICATTO
[Cfr “ESTORSIONE”, “RACKET”, “PIZZO”]
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TANGENTE
Con “tangente” si indica la somma di denaro richiesta illegalmente, generalmente rispetto ad
una certa percentuale, che garantisce a colui che paga la garanzia di non subire danneggiamenti dei
propri beni fa parte di chi la impone. Il termine configura anche la somma di denaro offerta o
richiesta, in un rapporto con amministratori pubblici, al fine di conseguire favori per un guadagno
illecito: in altre parole, una somma di denaro data a fini corruttivi.
È un termine che si associa tradizionalmente all’ambito corruttivo e quindi ad una situazione
di opacità, interessi dubbi, poca trasparenza. Sinonimi di tangente sono “mazzetta” e “bustarella”.
[Cfr. “CORRUZIONE”]
TESTIMONE DI GIUSTIZIA
Secondo la legge sono "coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai
quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di
persona informata sui fatti o di testimone". L'iter che porta a questa definizione, contenuta
nell'articolo 16 bis del decreto legge 15/01/1991 n. 8, è particolarmente lungo e complesso.
All'inizio, infatti, non contiene specifiche norme per i testimoni di giustizia, ma solo per i
collaboratori. A fronte di questa priorità, nulla di peculiare viene concepito per un'ulteriore
necessità: la tutela non solo di chi compie il suo dovere di cittadino aiutando la giustizia a fare il suo
corso, ma anche di chi non ha alcun trascorso criminale da lasciarsi alle spalle e, parte offesa in un
reato di estorsione o usura, denuncia i suoi carnefici. Passano ben dieci anni prima che il
Parlamento introduca l'opportuna distinzione tra i collaboratori e i testimoni, grazie alla legge 13
febbraio 2001, n.45, il cui articolo 12 inserisce gli articoli 16 bis e 16 ter per valorizzare il
significato della denuncia fatta per senso civico e non per motivi personali, nonostante i possibili
rischi a cui si esponga insieme ai propri familiari. Si sana in tal modo un'insopportabile lacuna,
causa di confusioni, discriminazioni, drammi personali e familiari.
I testimoni corrono gli stessi rischi dei collaboratori nel momento in cui raccontano ai
magistrati e alle forze dell'ordine quanto sanno in ordine ai reati dei clan mafiosi e vanno custoditi
al sicuro, prima che scatti nei loro confronti una ritorsione violenta. Concretamente, la scelta di
testimoniare su fatti di mafia, permettendo l'identificazione e la condanna dei colpevoli, significa
per alcuni stravolgere drasticamente la vita propria e delle famiglie, dover interrompere dalla sera
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alla mattina ogni attività lavorativa, chiudere rapidamente ogni canale di comunicazione che possa
inficiare la sicurezza. I testimoni di giustizia sono costretti a lasciare il luogo in cui vivono, a
smettere di lavorare, a separarsi dai cari, qualora vi siano concreti rischi di incolumità personale.
Nel caso di imprenditori e commercianti, vittime di estorsione o di usura, ad andare a pezzi
non è solo la vita privata, ma anche l'attività economica, già messa in sofferenza dalle pressioni dei
clan. Il programma di protezione al quale vengono sottoposti ha come priorità la tutela della vita dei
testimoni e dei loro familiari e apposite misure sono predisposte per dare la possibilità di riprendere
un'attività o un'impresa che consentano loro di mantenersi e di raggiungere nuovamente tranquillità
e benessere. La condizione per l'applicazione del programma è che i destinatari non siano soggetti a
una misura di prevenzione o non sia in corso un procedimento per disporla nei loro confronti. L'art.
16 ter del decreto legge n.8/1991, come modificato dalla legge n.45/2001, stabilisce che la
protezione a carico dei testimoni e dei familiari debba durare fino alla cessazione effettiva del
pericolo. Sono previste poi successive misure di assistenza, "volte a garantire un tenore di vita
personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando
non riacquistino la possibilità di godere di un reddito proprio". In alternativa, è possibile chiedere la
capitalizzazione dei costi da sostenere. Un'apposita Commissione centrale può approvare
l'erogazione di una somma a titolo di mancato guadagno, per la cessazione della sua attività
lavorativa e di quella dei familiari. Sono previsti mutui agevolati per il reinserimento nella vita
economica e sociale e, nel caso si tratti di dipendenti pubblici, il mantenimento del posto in regime
di aspettativa retribuita, fino a nuova sistemazione.
Nel caso di trasferimento in altro luogo, lo Stato deve acquisire al proprio patrimonio
l'immobile di proprietà del testimone e corrispondergli l'equivalente prezzo di mercato.
Secondo l'ultima rilevazione disposta dal Servizio Centrale di Protezione, i testimoni di
giustizia sono in totale 88 e 300 i loro familiari, di cui ben 118 sono minori.
USURA
Il termine “usura” indica l’eccessivo interesse richiesto per un prestito di denaro, concesso al
di fuori del normale circuito di credito. Il pagamento di interessi esosi è ritenuto illegale quando è
superiore ai tassi soglia stabiliti dalla legge.
Il reato di usura è previsto dall’articolo 644 del codice penale ed è inserito nel titolo XII
(delitti contro il patrimonio), perché attinge alla sfera strettamente economica e si inserisce in una
tipologia di reato prettamente finanziaria.
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Pratica usura «chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da
euro 5.000 a euro 30.000». La stessa pena è prevista per chi «fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario».
Il limite degli interessi, superato il quale devono sempre essere considerati usurari, è
stabilito per legge e la sua determinazione è collegata all’ordinaria erogazione del credito: è infatti
la Banca d’Italia a stabilire valori minimi e massimi entro cui possono oscillare i tassi d’interesse.
Sono soprattutto tre le tipologie d’usura nelle quali far ricadere le casistiche nella
quotidianità: c’è l’usura cosiddetta di vicinato, quella praticata da professionisti e quella gestita
dalla criminalità organizzata.
-
Usura “di vicinato”: concede piccoli prestiti e trova spazio nelle micro urbane,
rivolgendosi alle vittime figlie della disoccupazione, della crisi e delle dipendenze. Si
rivolge quindi a famiglie, singoli cittadini, piccoli commercianti. Tuttavia, il classico
“strozzino di quartiere” non dispone solitamente di liquidità necessaria a soddisfare le
esigenze di un mercato in crisi e quindi a sua volta trova “finanziatori” nelle reti
professionali o nelle organizzazioni criminali mafiose.
-
Rete usuraia professionalizzata: sono reti che gestiscono un’attività parabancaria di medio
livello, solitamente avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore finanziario
o persone operanti nel circuito del credito legale. Si rivolgono soprattutto a piccoli
commercianti o imprenditori.
-
Rete usuraia di stampo mafioso: in questo caso, la vittima si trova a dover estinguere un
debito sottoscritto con uno o più soggetti inseriti in un clan, esponendo se stesso, la sua
famiglia e i suoi beni a ulteriori e costante minacce, che si aggiungono ai già gravi rischi di
insolvenza e fallimento.
Oltre al rientro del prestito in tempi rapidi, uno dei modi più subdoli per “strozzare” il
malcapitato può essere quello di chiedergli la possibilità di cedere tutta o in parte l’attività o
l’esercizio. Si inquina così indirettamente il tessuto economico sano, oltre che a penalizzare
l’imprenditore sotto scacco.
Per le mafie l’usura è diventato negli ultimi decenni un mercato appetibile, perché
funzionale al riciclaggio degli ingenti capitali incamerati con gli altri traffici illeciti. Sono
almeno 60 i clan censiti negli ultimi due anni dalle inchieste giudiziarie di diverse procure
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antimafia del Paese che riguardano i reati associativi con metodo mafioso finalizzati
all’usura.
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ALCUNE PAROLE DI RELAZIONE E DI AIUTO
ACCOMPAGNAMENTO
Il termine “accompagnamento” - da “compagno” - ha molte accezioni diverse tra loro ma
affini per significato: indica infatti “l’andare insieme a qualcuno per amicizia, cortesia o protezione;
scortare; seguire qualcuno o qualcosa; unire una cosa all’altra, mettere insieme; suonare uno
strumento musicale in appoggio a una voce che canta ” (Garzanti).
Già dall’etimologia si può notare come il termine accompagnamento rimandi ad un
significato di vicinanza, sostegno e prossimità. L’accompagnamento si configura nei casi da noi
trattati come una azione di supporto: accompagnare significa stare al fianco della vittima di usura,
racket, estorsione e corruzione oppure al testimone di giustizia nell’iter legislativo, burocratico e
giudiziario, in modo che non si senta solo ed abbandonato nella sua scelta di denunciare e nella sua
volontà di strapparsi dalla morsa delle mafie e dell’illegalità economica. L’accompagnamento è il
riconoscimento della fragilità della persona e della sua paura nei passaggi delicati che il percorso
normativo segue, e la capacità di stare al suo fianco per non lasciarla sola.
[cfr.”ASCOLTO”]
ASCOLTO
L'ascolto è l'atto dell'ascoltare. È l'arte dello stare a sentire attentamente, del prestare
orecchio. Ascoltatore è chi ascolta; ascoltare la lezione, un oratore; ascoltare con interesse tutto ciò
che il professore dice. Non trattasi di atto superficiale.
In psicologia l’ascolto è uno strumento dei nostri cinque sensi per apprendere, conoscere il
tempo e lo spazio che ci circonda e comunicare con noi stessi e il mondo circostante. L'ascolto è un
processo psicologico e fisico del nostro corpo per comunicare ai nostri neuroni, al cervello che li
traduce in emozioni e nozioni. Saper "ben ascoltare" può portare ad aprire la mente a nuove idee, a
nuove soluzioni, ad arricchimento della persona. Poiché il tempo è un bene prezioso e va utilizzato
al meglio,le modalità di ascolto dovrebbero essere migliorate. Un metodo è quello di analizzare
schematicamente le proprie modalità di ascolto e tentare di quantificarle:
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Ascolto finto
Ascolto "a tratti", lasciandosi catturare da distrazioni,
dall'immaginazione e comunque fidandosi dell'intuito che precocemente
cattura le cose "importanti" tralasciando quelle meno importanti. Ascolto
quindi passivo, senza reazioni, vissuto solo come opportunità per poter
parlare.
Ascolto logico
Ci si sente già soddisfatti quando ci si scopre ad ascoltare applicando un
efficace controllo del significato logico di quello che ci viene detto.
L'attenzione sarà concentrata sul contenuto di ciò che viene espresso ed
anche l'interlocutore potrebbe avere l'errata convinzione di essere stato
capito.
Ascolto attivo empatico Ci si mette in condizione di "ascolto efficace " provando a mettersi "nei
panni dell' altro", cercando di entrare nel punto di vista del nostro
interlocutore e comunque condividendo, per quello che è umanamente
possibile, le sensazioni che manifesta. Attenzione: da questa modalità è
escluso il giudizio, ma anche il consiglio e la tensione del "dover darsi
da fare" per risolvere il problema.
Lo sforzo necessario sarà di spostare il l'interesse dal "perché" l'altro dice, interpreta o vive
una situazione al "come" la dice: avendo, e quindi mostrando, interesse e comprensione ("sei
importante, ho stima di te e riconosco, rispetto e condivido il tuo sentimento"). Potrebbe succedere
che chi parla, sentendosi ascoltato, tenterà di migliorare la comunicazione sia nella quantità che
nella qualità a tutto vantaggio della ricchezza delle informazioni, del senso di sicurezza, della
fiducia e dell'onestà. Gli obiettivi raggiungibili ascoltando a livello attivo empatico potrebbero
consistere, quindi, in un arricchimento personale, in un sostegno al nostro interlocutore perché trovi
da solo le risposte ai suoi problemi o entrambi contemporaneamente; in tutti i casi: conviene
aspettare il proprio turno ascoltando e poi parlare.
CORAGGIO e FORZA
Per contrastare le mafie e il loro radicamento nell’economia, nella società, nella politica,
servono forza e coraggio: la forza di proteggere e tutelare la legalità dalla “forza” violenta delle
organizzazioni criminali e il coraggio di mettersi in gioco e di prendersi ciascuno – cittadini, monto
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del lavoro, politica, associazioni di categorie - le proprie responsabilità, anche quando non è
semplice.
Non è un caso, infatti, che dinanzi alle storie di imprenditori, amministratori o persone
comuni che hanno scelto di dire no alle mafie (rifiutandosi di pagare il pizzo, denunciando,
sottraendosi alla morsa criminale delle organizzazioni) la prima parola che viene in mente è
“coraggio”. Perché il coraggio di queste persone non sia vano, e perché sia richiesto sempre meno
coraggio e ci sia sempre più legalità, è necessaria un’azione comune e coordinata da parte di tutta la
società civile, le organizzazioni sindacali, gli enti pubblici., e una rete di contrasto a tutto tondo,
capace di dialogare e di ascoltare.
[Cfr. “ASCOLTO”]
ISOLAMENTO
L’isolamento è la condizione di chi, per scelta o per costrizione, vive appartato dagli altri e
rifugge o evita i contatti con il mondo esterno e con la società.
Può essere una condizione fisica e concreta - come nel caso dell’isolamento carcerario oppure psicologica e sociale: in questo caso implica la solitudine, il senso di spaesamento, la
sensazione di difficoltà e soverchiamento. Il senso di isolamento è la condizione che vivono spesso
le vittime di usura, racket e intimidazione, frutto sia della vergogna per essersi trovati in quella
situazione che della percezione di uno Stato e di servizi lontani, distanti e poco efficienti.
L’isolamento si accompagna alla paura per sé e per i propri cari e alla sensazione di
solitudine, di abbandono e di impotenza.
PAURA
“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una sola volta”. (Paolo Borsellino)
“L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e
non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma
incoscienza”. (Giovanni Falcone)
“Si, ho paura, l’importante è avere tutti più coraggio”. (Paolo Borsellino)
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Sensazione di pericolo, reale o immaginario. Si tratta di un sentimento che accomuna gran
parte degli uomini. La paura, come sensazione di una dimensione di pericolo, è uno strumento
geniale, ai fini della sopravvivenza. Essendo uno dei sentimenti più comuni e potenti, è naturale che
questa parola sia molto pronunciata. Anche se da un punto di vista evolutivo la paura è così
importante, non è un sentimento piacevole, e si può spesso scontrare con la sfera morale: è quella
parte del sentimento adrenalinico che impone la fuga e la propria salvezza sopra ad ogni altra
considerazione ulteriore. La paura è un meccanismo ancestrale in grado di comprimere con un
singolo ordine tutto il resto di una persona, annichilendone le parti migliori. È in questo quadro che
acquista un'importanza capitale il coraggio.
PROSSIMITÀ
«Il prossimo è l'uguale. Il prossimo non è l'amato con la passione della predilezione,
neppure l'amico per il quale hai ancora predilezione. Il prossimo non è neppure, se tu sei una
persona colta, uno della tua cultura e del tuo livello - poiché col prossimo tu hai la somiglianza
dell'uomo davanti a Dio... Il prossimo è ogni uomo. Se c'è differenza, non è più il tuo prossimo,
neppure se è colto come te a differenza degli altri. Egli è il tuo prossimo con l'uguaglianza davanti
a Dio, ma questa uguaglianza l'ha ogni uomo: egli l'ha assolutamente» (S. Kierkegaard)
Grande vicinanza nello spazio e nel tempo. il termine "prossimità" richiama
immediatamente l'esperienza di una "vicinanza". La condizione prima e fondamentale perché si
istituisca una prossimità tra le persone è l'essere e rimanere la verità; questa verità e trasparenza
determinano la creazione di un contatto diretto di vicinanza. La prossimità non è riferita solo ad
alcune persone, bensì si instaura tra chi ha la proposizione all'ascolto e chi ha la necessità di essere
"avvicinato". Essa prevede un'indispensabile partecipazione di entrambe le parti.
RABBIA
Più propriamente detto furia o ira, indica uno stato psichico alterato, in genere suscitato da
elementi di provocazione capaci di rimuovere i freni inibitori che normalmente stemperano le scelte
del soggetto coinvolto. L'iracondo prova una profonda avversione verso qualcosa o qualcuno, ma in
alcuni casi anche verso se stesso. L'ira è vista come una forma di reazione e/o risposta da parte di
una persona a situazioni sfavorevoli. In psicologia, sono riconosciuti tre tipi di ira:
•
la prima forma, denominata "rabbia frettolosa ed improvvisa" da Joseph Butler è collegata
all'impulso di autoconservazione: condivisa da uomo ed animale si verifica quando il
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soggetto si ritiene tormentato o intrappolato;
•
la seconda forma, chiamata "rabbia costante e deliberata", è una reazione alla percezione
deliberata di subire un trattamento ingiusto oppure un danno da altri soggetti.
Come la prima forma, anche questa è episodica;
•
la terza forma è invece disposizionale, legata più a tratti caratteriali che ad istinto e
cognizione. Irritabilità, villania e scontrosità sono spesso presenti in quest'accezione.
Potenzialmente, l'ira è in grado di mobilitare risorse psicologiche positive tra cui: correzione di
comportamenti sbagliati, promozione di un'uguaglianza sociale ed espressione di sentimenti
negativi su controversie. D'altro canto l'ira può rivelarsi "distruttiva" quando non trova un adeguato
sbocco di espressione; una persona irata può infatti perdere oggettività, empatia, prudenza e senso
di riflessione e causare danni ad altre persone o cose. Ira ed aggressività (fisica o verbale, indiretta o
diretta) sono distinte, anche se possono influenzarsi a vicenda. Una distinzione nella manifestazione
dell'ira può essere fatta tra "ira passiva" ed "ira aggressiva": forme, queste, che hanno sintomi
caratteristici.
L'ira passiva può manifestarsi nei seguenti modi:
-
Elusività: voltare le spalle agli altri, tirarsi indietro e diventare fobico.
-
Distacco: manifestare indifferenza, tenere il muso o fare sorrisi falsi.
-
Finta riservatezza: evitare il contatto visivo, spettegolare, minacciare in modo anonimo.
-
Autosacrificio: essere eccessivamente disponibili, accontentarsi di una seconda scelta,
rifiutare aiuto.
-
Autobiasimazione: scusarsi eccessivamente, autocriticarsi ed accettare ogni critica.
-
L'ira aggressiva, invece, può manifestarsi nei seguenti modi:
-
Distruttività: distruggere oggetti, ferire animali, rompere rapporti, abusare di droga.
-
Vendetta: essere punitivi, rifiutare di perdonare, rievocare vecchi ricordi.
-
Bullismo: intimidire o perseguitare le persone, prendersi gioco di elementi deboli
della società.
-
Minaccia: spaventare le persone, tenere comportamenti pericolosi.
-
Esplosività: furia improvvisa, senso di frustrazione, attacco indiscriminato.
-
Egoismo: ignorare le esigenze altrui.
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-
Sconsideratezza: tenere atteggiamenti pericolosi come guidare troppo velocemente e
spendere denaro sconsideratamente.
-
Vandalismo: danneggiare opere ed oggetti, compiere atti di teppismo o piromania.
Comportamenti spesso associati al consumo di alcol e droghe.
SOLIDARIETÀ
Il termine solidarietà deriva dal latino solidum, che significa «moneta» e, in particolare,
dall’espressione del diritto romano in solidum obligari («obbligazione in solido»), cioè
un’obbligazione per cui diversi debitori si impegnano a pagare gli uni per gli altri e ognuno per tutti
una somma presa in prestito o dovuta in altro modo. La locuzione tecnica “obbligazione in solido”
resterà nel linguaggio giuridico con il suo significato originario, ma intorno all’Ottocento il termine
solidarietà comincia a entrare nell’uso nella sua accezione moderna per esprimere l’idea di una
fratellanza universale degli uomini, la convinzione che l’intero genere umano formi un’unica
famiglia. Fu in Francia, verso gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, che il termine solidarietà
viene introdotto per la prima volta nel significato di «legame di ciascuno con tutti» dai padri
fondatori della sociologia, Auguste Comte ed ÉmileDurkheim.
Ha come suo significato principale una forma di impegno etico-sociale a favore di altri. Il
termine indica un atteggiamento di benevolenza e comprensione che si manifesta fino al punto di
esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno
che abbia bisogno di un aiuto.
SOLITUDINE
La solitudine è una condizione e un sentimento umano nella quale l'individuo si isola per
scelta propria (se di indole solitaria), per vicende personali e accidentali di vita, o perché isolato o
ostracizzato dagli altri esseri umani, generando un rapporto (non sempre) privilegiato con se stesso.
Animale sociale per definizione, l'uomo anche in condizione di solitudine è coinvolto sempre in un
intimo dialogo con gli altri. Quindi, più che alla socialità la solitudine si oppone alla socievolezza.
Talvolta è il prodotto della timidezza e/o dell'apatia, talaltra di una scelta consapevole. In lingua
inglese il concetto viene espresso con due differenti vocaboli, solitude e loneliness, che si
riferiscono rispettivamente al piacere e al dolore provati in condizioni di esclusione. c’è differenza
fra l’essere soli e il sentirsi soli.
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È universalmente riconosciuta come la principale causa di depressione favorita da
un'urbanizzazione mal gestita; non a caso le abitazioni di maggior valore sono allocate dentro o in
prossimità ad aree di aggregazione sociale per il riconoscimento offerto alla dignità degli individui.
E' diverso percepire la solitudine ed essere depressi. Se nella prima possiamo parlare di condizione
umana in cui ci si isola o si è isolati dagli altri, la seconda invece costituisce una vera e propria
psicopatologia da trattare con molta cura e con l’aiuto di professionisti quali psicologi e psichiatri.
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GLOSSARIO NORMATIVO
416 BIS
Il 416-bis è l’articolo del Codice Penale che indica l’associazione di tipo mafioso. È stato
introdotto dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 (detta "Rognoni-La Torre" dal nome dei promotori)
e quindi all'interno del V titolo della seconda parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante
i delitti contro l'ordine pubblico.
Il 416-bis così definisce l’ “associazione di tipo mafioso” (terzo comma): «L’associazione è
di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del
voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito
con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. Se l'associazione è armata si
applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata
quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo
sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite
nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre
di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari
all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli
albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni,
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comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso
Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa un'associazione è quindi la forza
intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.
Gli obiettivi sono:
• il compimento di delitti;
• acquisire il controllo o la gestione di attività economiche;
• concessioni;
• autorizzazioni;
• appalti o altri servizi pubblici;
• procurare profitto o vantaggio a sé o ad altri;
• limitare il libero esercizio del diritto di voto;
• procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.
Gli ultimi due obiettivi sono stati inseriti nel 1992, con la legge 7 agosto 1992, n. 356,
(cosiddetta legge Falcone - Borsellino) nell'ambito delle misure adottate a seguito delle stragi di
Capaci (attentato a Giovanni Falcone) e di Via D'Amelio (attentato a Paolo Borsellino).
La norma prevede inoltre che anche nei casi di confisca di cui all'art. 444 del codice di
procedura penale italiano, si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
L'art. 416-bis dispone quindi la confisca dei beni, per tutte le associazioni riconducibili a quelle
di tipo mafioso, comunque localmente denominate (es., camorra, di 'ndrangheta, ecc.)
Inoltre la legge 7 marzo 1996, n. 109 ha introdotto nell'ordinamento italiano la previsione del
riutilizzo dei beni sequestrati per finalità sociali assegnandoli a enti locali, associazioni o
cooperative.
La legge Rognoni-La Torre fu approvata dal Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a seguito
dell’omicidio del segretario del Pci regionale Pio La Torre (30 aprile 1982) e del prefetto di
Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre 1982). È bene ricordare che con la
legge 646/1982 fu introdotta e tratteggiata per la prima volta nell’ordinamento italiano la fattispecie
di “associazione a delinquere di stampo mafioso”.
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41 BIS
L'articolo 41-bis (comunemente chiamato “carcere duro”) fa riferimento ad una disposizione
normativa della Repubblica Italiana prevista nell'ordinamento penitenziario italiano.
La disposizione venne introdotta dalla legge Gozzini, che modificò la legge 26 luglio 1975,
n. 354 (la legge sull'ordinamento penitenziario italiano) e riguardava inizialmente soltanto le
situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza interna alle carceri italiane.
A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove persero la vita Giovanni Falcone,
la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306
(cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, un
secondo comma all'articolo, che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi
motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento
penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti dell'organizzazione criminale mafiosa.
La norma sul 41 bis è prevista per alcuni detenuti che si trovano in carcere per fatti di
criminalità organizzata, mafia, terrorismo, eversione ed altre tipologie di reato. A stabilire questo
regime particolare è il ministro della Giustizia. La durata del 41 bis può essere estesa fino a quattro
anni con eventuali proroghe ogni due anni.
Il regime del carcere dura esclude a priori qualsiasi tipo di beneficio che è invece
appannaggio dei carcerati ‘classici’, come la possibilità di accedere agli arresti domiciliari,
semilibertà, permessi, la possibilità di lavorare all’esterno del carcere, ecc. In aggiunta a queste,
altre misure che caratterizzano il 41 bis sono:
• Massimo isolamento: i contatti con altri detenuti sono ridotti al minimo. Il detenuto
è inserito in una cella singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere come
palestra, biblioteca, ecc. L’ora d’aria è limitata rispetto agli altri detenuti e anche qui
avviene in isolamento.
• Stretta sorveglianza: un carcerato colpito dal regime 41 bis ha una sorveglianza
speciale e apposita. Si tratta di questurini appartenenti ad un corpo speciale di polizia
penitenziaria i quali, a loro volta, non entrano in contatto con le altre guardie
carcerarie.
• Colloqui limitati: anche i colloqui con familiari e avvocato difensore sono limitati.
Al massimo due al mese e di una durata inferiore rispetto a quanto durano i colloqui
per i carcerati ordinari. I colloqui per i 41 bis avvengono senza possibilità di contatto
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fisico per impedire passaggio di oggetti e, qualora il magistrato lo disponga, possono
anche essere registrati. Per colloqui con figli minori di 12 anni può essere tolto
l’obbligo del vetro divisorio.
• Contatti con l’esterno: è ammessa solo una telefonata al mese esclusivamente ai
familiari più stretti i quali, per essere contattati, devono recarsi di persona presso il
carcere della propria città a ricevere la telefonata. Anche la posta del detenuto in 41
bis è strettamente limitata e sorvegliata: tutti i pacchi e le buste a lui destinati
vengono aperti e controllati a fondo tranne per casi di corrispondenza proveniente da
autorità con competenza in materia di giustizia o da parlamentari. Anche eventuali
lettere che il carcerato voglia inviare all’esterno devono essere consegnate
all’autorità giudiziaria per essere prima controllate e poi eventualmente spedite.
• Alimenti e oggetti personali: il detenuto al 41 bis ha una limitata quantità di
alimenti che può richiedere. All’interno della cella non è inoltre consentito cucinare.
Anche gli oggetti personali sono limitati, comprese somme di denaro. Vietati
apparecchi fotografici, bottiglie, libri con copertina rigida, nastri per registrare, ecc.
Sono consentiti libri, quaderni, giornali e penne.
Detenuti italiani al 41 bis
Il 41-bis è quindi un regime estremamente stringente applicato in determinati casi di pericolosità.
In Italia sono 12 le carceri dove si applica il 41 bis: L’Aquila, Cuneo, Marino del Tronto (Ascoli
Piceno), Novara, Parma, Pisa, Rebibbia Roma (sia maschile che femminile), Secondigliano,
Spoleto, Terni, Tolmezzo (Udine), Viterbo. Il numero più alto di detenuti è a Spoleto e a Cuneo.
Gli attuali detenuti con questo regime sono poco meno di 700, di cui 3 donne tutte detenute a
Rebibbia nella apposita sezione femminile. Al debutto del 41 bis i detenuti per mafia erano stati
oltre mille: tra il 1992 e il 1993 si scese da 1.041 a 481. Un calo drastico a seguito di una decisione
che, ancora oggi, si ritiene essere alla base della famosa trattativa Stato Mafia che aveva tra i punti
fermi proprio la richiesta dei mafiosi di ‘addolcire’ un po’ i requisiti, ritenuti troppo stringenti, del
41 bis.
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Nel diritto processuale penale la parte civile è il danneggiato del reato che decide di
esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno. L’azione
civile è facoltativa e disponibile, nel senso che in ogni momento del processo penale il danneggiato
può revocare la costituzione di parte civile.
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I poteri e il comportamento processuale della parte civile sono disciplinati dal codice di
procedura civile; per tale motivo l’esercizio dell’azione civile nel processo penale subisce, nei suoi
aspetti procedimentali, numerose deroghe rispetto alla regolamentazione vigente nel processo civile.
La parte civile gode, per esempio, di un autonomo diritto di ricerca e di ammissione della prova, ma
può comunque affidarsi all’iniziativa del pubblico ministero.
La costituzione di parte civile deve essere fatta mediante un’apposita dichiarazione resa per
iscritto secondo le disposizioni dell’art. 78 c.p.p. Tale atto deve essere sottoscritto dal difensore in
quanto il danneggiato partecipa al giudizio non personalmente, ma mediante il difensore munito di
procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e apposta in calce o a
margine della dichiarazione di parte civile. La dichiarazione svolge la funzione dell’atto di citazione
del processo civile e deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità: le generalità della
persona fisica, quelle dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile, il nome e il
cognome del difensore e l’indicazione della procura a questi rilasciata, l’esposizione delle ragioni
che giustificano la richiesta al giudice di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, e,
infine, la sottoscrizione del difensore.
Vi sono due termini, previsti a pena di decadenza, per costituirsi parte civile: l’inizio
dell’udienza preliminare o prima dell’inizio del dibattimento, in entrambi i casi nel momento in cui
il giudice accerta la regolare costituzione delle parti.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni grado e stato del procedimento.
Anche gli enti e le associazioni possono costituirsi parte civile qualora, quali rappresentanti
della collettività, si ritengano danneggiati da un determinato reato.
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI
TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA
Il Fondo è unico, ma la gestione dello stesso è rimasta in capo a due organi separati: il
Comitato di solidarietà antimafia (Prefetto Trevisone) e il Comitato di solidarietà antiracket e
antiusura.
I proventi del fondo derivano dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro
dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga da parte delle vittime nei
confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
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Per quanto riguarda le vittime di estorsione, è prevista un’elargizione a titolo di contributo
per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 44/1999 (art. 7, 9 e 11) ed è
corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. La vittima di estorsione può richiederla presso la
prefettura competente entro 120 giorni dalla denuncia o da quando l’interessato ha conoscenza
dell’inizio delle indagini. La domanda di elargizione contiene la dichiarazione di essere vittima, la
copia della denuncia, la dichiarazione di non aver aderito o aver cessato di aderire alle richieste
estorsive (specificando la data), la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative
previste dalla Legge, l’ammontare del danno subito e l’eventuale mancato guadagno. Alla domanda
bisogna allegare la copia delle polizze assicurative, il certificato medico in caso di lesioni personali,
i bilanci relativi ai due anni precedenti l’evento lesivo e, in caso di richiesta provvisionale,
documenti atti a provare i motivi dell’urgenza.
Per quanto riguarda le vittime di usura, è prevista la concessione di un mutuo, tenendo conto
delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo
importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto
di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. La
vittima di usura può richiederlo presso la Prefettura competente entro 180 giorni dalla denuncia o da
quando l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini. La domanda di mutuo contiene la
dichiarazione di essere vittima, la copia della denuncia, la dichiarazione di non versare in alcuna
delle situazioni ostative previste dalla Legge, l’ammontare del danno subito, l’eventuale mancato
guadagno e l’Indicazione della somma richiesta a titolo di mutuo e di provvisionale. Alla domanda
bisogna allegare i documenti atti a provare il danno subito, il piano d’investimento delle somme
richieste e, in caso di richiesta provvisionale, documenti atti a provare i motivi dell’urgenza.
Il Prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e
l'autorità giudiziaria competente. Qualora siano in corso le indagini preliminari, chiede
immediatamente il parere del Pubblico Ministero incaricato. Sulla base delle risultanze istruttorie
invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei
presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del
danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di richiesta di
provvisionale, il Prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda.
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Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione
o del mutuo. Il termine è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere
direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al Prefetto.
La concessione dell'elargizione e del mutuo é adottata immediatamente dopo la
deliberazione del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne dà contestuale
comunicazione al Prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al Pubblico Ministero
competente. La concessione della provvisionale é adottata con le stesse modalità entro 90 giorni dal
ricevimento della domanda.
Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità
estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, non è consentito, per lo stesso danno, il
cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione.
NORMATIVA ANTI-USURA E ANTI-ESTORSIONE (nazionale e regionale)
La normativa statale
Per contrastare questi fenomeni, sono in vigore due specifici provvedimenti: il primo è la legge n.
108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura); il secondo è la legge n. 44/1999 (Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Entrambi i provvedimenti sono stati
recentemente modificati dalla legge n. 3 del 2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
La legge n. 108 del 1996 definisce il reato di usura e le pene relative (art. 644 del codice
penale); le modalità per stabilire ciò che va considerato tasso usuraio; la nullità delle clausole
contrattuali che prevedano tassi usurai; l’aumento della pena per chi svolge attività finanziaria
abusiva; autorizza l’effettuazione di intercettazioni telefoniche e l’applicazione delle misure di
prevenzione anche ai soggetti colpevoli del reato di usura (artt. 1-10). La legge prevede un Fondo di
solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14), con il quale erogare mutui senza interesse, di durata
non superiore al decennio, a favore di soggetti che esercitano attività economica, ovvero una libera
arte e professione e che dichiarino di essere vittime dell’usura e risultino parti offese nel relativo
procedimento penale; i mutui possono essere erogati anche in caso di fallimento. Tale beneficio può
essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari. La legge pone precisi divieti
all’erogazione dei mutui a soggetti colpevoli di determinati reati. La stessa legge istituisce (art. 15)
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un altro Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, da utilizzare per l’erogazione di
contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli
ordini professionali, ovvero di fondazioni ed associazioni che operano per la prevenzione del
fenomeno dell’usura: i soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto n. 220 del 2007 sono
iscritti in appositi elenchi presso le prefetture. La gestione del Fondo è affidata ad un apposito
Comitato, presieduto dal Commissario antiracket e antiusura. è composto da rappresentanti dei
Ministeri degli Interni, dello Sviluppo economico, dell’Economia, del CNEL, delle associazioni di
solidarietà antiracket di rilevanza nazionale nonché della CONSAP - quest’ultimo senza diritto di
voto (Per il regolamento del nuovo Fondo vedi il Dpr n. 60 del 2014).
La legge n. 44/1999 prevede la concessione di benefici economici ai soggetti (imprenditori,
professionisti, associazioni di categoria organizzazioni antiracket e antiusura) danneggiati da
attività' estorsive, a condizione che abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive,
che non abbia concorso nei reati, che non risulti sottoposta a misura di prevenzione ed abbia sporto
regolare denuncia (artt. 1 ss). Il beneficio è soggetto a revoca (art. 16). A tal fine è stato creato un
apposito Fondo di solidarietà, alimentato – in aggiunta al contributo statale - con un contributo sui
premi assicurativi, una quota delle somme di denaro confiscate ai sensi della legislazione antimafia
ed una quota del ricavato delle vendite dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 18 e 18
bis). Gli enti locali, utilizzando le risorse a propria disposizione, possono sostenere la prevenzione e
la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive attraverso l'esonero, anche parziale, dal
pagamento di tributi e tariffe locali (art. 18 ter).
Con la legge n. 448/2001 (art. 51, comma 1) si è provveduto a far confluire i fondi sopra
citati (nonché quello per le vittime della mafia di cui alla legge n. 512 del 1999), in unico Fondo
denominato Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell’usura.
Con la legge n. 3 del 2012, sopra citata, sono state anche modificati due articoli del codice
penale oltre che alcune disposizioni del codice di procedura penale. In particolare, nel nuovo art.
629 c.p. sono aumentate le multe previste per il delitto di estorsione ed è aggiunta una nuova
circostanza aggravante speciale consistente nell’avere commesso il fatto per assicurare a sé o ad
altri interessi o vantaggi usurari. Con il nuovo art. 644 c.p. si prevede che nel caso di estinzione del
reato (per morte dell’indagato o imputato, amnistia, prescrizione) spetta al giudice disporre la
restituzione all’indagato o imputato dei beni sequestratiin caso di insussistenza dei presupposti del
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reato di usura; se invece tali presupposti sono ancora sussistenti, i beni sequestrati sono confiscati o
restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo.
La normativa regionale
La Lombardia ha inserito delle misure di sostegno alle vittime dell’estorsione e usura all’interno di
provvedimenti di portata più generale volti a contrastare la criminalità organizzata e a diffondere la
cultura della legalità. Si segnalano a tale riguardo le leggi regionali della Lombardia: legge n. 9 del
2011, Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità; legge n. 2 del, Azioni
orientate verso l’educazione della legalità.
PROGRAMMA DI PROTEZIONE
È il nome attribuito al complesso delle misure di tutela e assistenza che lo Stato assegna a
collaboratori di giustizia, testimoni di giustizia e le loro famiglie, previsto dal decreto legge
15/1/1991 n.8, poi convertito con modificazioni della legge 15 marzo 1991, n.82.
I destinatari del pacchetto di misure sono le "persone esposte a grave e attuale pericolo per
effetto della loro collaborazione o delle loro dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
e del giudizio". E' un testo fondamentale nella lotta alle mafie, voluto fortemente dal giudice
Giovanni Falcone per uscire dall'incertezza sul regime giuridico nel quale inquadrare le figure degli
ex uomini d'onore.
La domanda di ammissione è formulata dal procuratore della Repubblica o, con un suo
parere favorevole, dal capo della polizia o dal prefetto ed è rivolta all'organismo introdotto dalla
legge n. 82/1991, una Commissione centrale del ministero dell'Interni, presieduta da un
sottosegretario di Stato, formata da due magistrati e da cinque rappresentanti delle forze dell'ordine
con esperienza in tema della lotta alle mafie. Il parere della Commissione è vincolante non solo per
l'ammissione al programma, ma anche per la modifica e la revoca. Misure urgenti quali il
trasferimento in località protetta e l'attribuzione di risorse utili al mantenimento possono essere
prese anche dal capo della polizia. Si prevede la richiesta del parere al procuratore nazionale
antimafia sia per l'avvio del regime standard, sia per le misure urgenti, ma non è vincolante. Una
volta definito nei suoi contenuti, il programma non ha assegnato alcun termine, fatte salve verifiche
periodiche, non inferiori a sei mesi e superiori a cinque anni. Se nulla è previsto espressamente, il
termine è convenzionalmente di un anno. Il programma può essere revocato se è cessato il grave e
attuale pericolo, o se le misure ordinarie di sicurezza tornano ad essere applicabili.
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Il programma è annullato in caso di "commissione di delitti indicativi del reinserimento del
soggetto nel circuito criminale", violazioni di leggi penali o del codice comportamentale,
sottoscritto all'atto della stipula del contratto di collaborazione. Sono pure idonei ai fini di revoca o
modifica "la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo di
conseguenze alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di
adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati
trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del
luogo di residenza e delle altre misure applicate". Ultima causa di revoca è il riuscito inserimento
del tutelato nella vita di tutti i giorni senza rischi per la sua vita. Il programma prevede una serie di
misure volte a rendere possibile un nuovo progetto esistenziale. Innanzitutto documenti di copertura
con durata e valenza limitata. Solo in casi eccezionali, può essere autorizzato il cambio di
generalità, secondo quanto disposto dalle norme contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1993,
n,119.
È garantita l'assistenza economica (un assegno di mantenimento e la locazione di un alloggio
a spese del Servizio centrale di protezione) e quella legale e sanitaria. La legge prevede la
capitalizzazione, cioè la concessione di un contributo economico definitivo, per consentire il
reinserimento sociale del collaboratore o del testimone, assieme alla loro famiglia, con la
contestuale irruzione di ogni forma di tutela. Per fare partecipare ai processi il collaboratore e il
testimone e garantirne l'incolumità è autorizzato il ricorso alla videoconferenza. L'ammissione a
misure alternative alla detenzione, nel caso di pericolo, è possibile in deroga alle limitazioni di
legge.
Concretamente il programma e le misure urgenti sono curate dal servizio centrale di
protezione, che segue le persone sottoposte a tutela e le loro famiglie in ogni loro necessità, a partire
dal reinserimento lavorativo. È un ufficio interforze, composto cioè da effettivi provenienti dalla
polizia di stato, dal Corpo della guardia di finanza e dall'Arma dei carabinieri ed è costituito
all'interno del dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di polizia criminale. Sul
territorio nazionale opera con diciannove Nuclei operativi, istituiti con decreto interministeriale del
26 maggio 1995, che hanno una competenza su più regioni e si occupano delle misure contenute nel
programma, ma non della sicurezza di collaboratori e testimoni, funzione che resta in carico alle
forze di polizia territoriali.
La legge 13 febbraio 2001, n.45 introduce modifiche in senso restrittivo per l'ammissione al
programma. Secondo le nuove norme, il collaboratore deve dichiarare quello che sa entro
centottanta giorni, pena l'inutilizzabilità di testimonianze rese successivamente. Per l'ammissione ai
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benefici penitenziari, deve scontare prima un quarto della pena, o dieci anni di reclusione se
condannato all'ergastolo. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, il numero dei soggetti
ammessi al sistema di protezione è di 1152, di cui 1064 i collaboratori e 88 i testimoni. A questi
vanno aggiunti i familiari, sottoposti con loro al programma di protezione: 4107 parenti dei
collaboratori (di cui 1681) e 300 quelli dei testimoni (118 minori), per un totale di 4407. Da notare
che ben 1799 familiari di collaboratori sono minori, con tutti i problemi aggiuntivi che ciò
comporta.
Nel corso degli anni subentrano nuove regole che puntano a regolamentare gli aspetti del
programma di protezione che alla prova dei fatti si siano rivelati farraginosi o incompleti. Per la sua
importanza si segnala il decreto del ministero dell'Interno (13 maggio 2005, n.138) che definisce le
condizioni per preservare il posto di lavoro da parte di collaboratori e testimoni, nel settore privato
o pubblico,e la tutela, l'assistenza e la posizione scolastica dei minori. Soprattutto per i testimoni di
giustizia rimangono forti criticità. Tra i punti critici, il cambiamento di generalità al reinserimento
nel contesto socio-lavorativo; l'inadeguatezza delle misure sul mantenimento del pregresso tenore di
vita; le posizioni previdenziali; le carenze nell'assistenza sanitaria.
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