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07/10/2009
"I CONFERIMENTI INTERSOCIETARI
DI BENI DI PRIMO GRADO"
Relatore: Dott. Giovanni Ghelfi ‐ Docente Università Carlo Cattaneo ‐ LIUC
Moderatore: Dott.
Dott Antonio Tosi ‐ Dottore Commercialista
Commercialista.
Castellanza, 28 settembre 2009
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I conferimenti. Beni/Ramo
Premessa.
Azienda e ramo: definizione/accezione e configurabilità
La normativa trasferimenti e riflessi contabili
Conferimenti. Funzione e oggetto. Fasi del conferimento
Azienda e ramo: definizione e configurabilità
•
“E’ il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che
costituiscono, dal punto di vista organizzativo,
costituiscono
organizzativo un
un’azienda
azienda indipendente,
indipendente cioè
un complesso capace di funzionare con i propri mezzi”
mezzi [art
[art.. 2, 1° comma, lett
lett..
i), Direttiva 23 luglio 1990,
1990, n. 90
90//434/CEE]
434/CEE];;
•
“E' nella organizzazione del complesso dei beni che va riconosciuta la
componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un suo ramo
ramo, atteso
che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica
essenza, ma la loro <organizzazione
organizzazione>, finalizzata alla produzione, conferisce al
complesso
l
d i beni
dei
b i il carattere
tt
di complementarietà
l
t i tà necessario
i perché
hé possa
attribuirsi ad esso la definizione di azienda” [Cass
[Cass.., 28 aprile 1998,
1998, n. 4319
4319]];
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Azienda e ramo: definizione e configurabilità
(segue)
•
“Deve ritenersi ravvisabile una cessione d'azienda laddove il negozio di
trasferimento abbia ad oggetto un insieme di beni organizzati in un contesto
produttivo dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa subordinato
alla condizione di fatto che l'organizzazione in tal senso del complesso di beni
preesista alla convenzione e sia già posta in essere dal cedente” [Cass
[Cass.., 28
novembre 2006,
2006, n. 1913
1913;; conforme, Cass
Cass.., 5 marzo 2008,
2008, n. 5932
5932]];
•
“E’ necessario acclarare se esiste o meno un'organizzazione dei beni ceduti
ricondotti ad unità dalla comune destinazione economica, per realizzare le
finalità produttive che ll'imprenditore
imprenditore si ripromette
ripromette” [Min
[Min.. Fin
Fin.., ris
ris.. 4 dicembre
1990,, n. 660026
1990
660026]];
13
Azienda e ramo: definizione e configurabilità
(segue)
•
“… è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la
cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di
particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra
loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e
servizi ben individuabili” [Cass
[Cass.. 5 marzo 2008,
2008, n. 5932
5932]]
•
RAMO D’AZIENDA: “..ogni entità economica organizzata in maniera stabile la
quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che
presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente
esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione
del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo,
essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di
frazioni non coordinate fra loro
loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non
autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non
dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito” [Cass
[Cass.. 1° febb
febb..
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2008,, n. 2489
2008
2489]]
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IN SINTESI:
SINTESI: Le condizioni rilevanti
per la configurabilità dell’azienda/ramo
• La cessione di un complesso aziendale deve avere ad
oggetto un’azienda o un suo ramo già formatosi in capo al
cedente.
• L’insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare,
almeno potenzialmente, come complesso aziendale
anche per il cessionario.
• L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione
alla obiettiva attitudine dei beni organizzati
dall’imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla
realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende.
Le condizioni rilevanti
per la configurabilità dell’azienda/ramo
• Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo
ramo della medesima. Ai fini dell
dell'esistenza
esistenza di un trasferimento
“ramo”
di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni aziendali
siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complesso
alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa.
• Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta
necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere
alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori
produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento
dell’attività. Gli eventuali beni “integrativi” devono però essere
di secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale
deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni
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Le condizioni rilevanti
per la configurabilità dell’azienda/ramo
• Per poter essere definiti “azienda” (o “ramo di azienda"), i beni
oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di
complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di
complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva
organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto,
da effettuarsi caso per caso
Le condizioni non rilevanti per la configurabilità
dell’azienda/ramo
• E’ irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata
utilizzata dal cedente per ll'esercizio
esercizio di un
un'attività
attività d
d'impresa
impresa.
• Non occorre il trasferimento della “ditta” unitamente all’azienda.
• Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo alla cedente
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Le condizioni non rilevanti per la configurabilità
dell’azienda/ramo
• Non occorre che l'attività che l'acquirente
q
intende svolgere
g
coincida con quella precedentemente svolta dal venditore
tramite il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta
invece indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i
beni trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi
mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i
beni finalizzato alla produzione.
La normativa in tema di circolazione dell’azienda
N B : Tutte le disposizioni civilistiche che riguardano la
N.B.:
cessione
d’azienda,
risultano
applicabili
anche
al
conferimento d’azienda [Cass
[Cass.., 10 marzo 1990
1990,, n. 1963;
1963;
Cass.., 1 ottobre 1993
Cass
1993,, n. 9802;
9802; Cass
Cass.., 22 ottobre 1998,
1998,
n. 10512;
10512; Cass
Cass.., 29 aprile 1999,
1999, n. 4301;
4301; Cass
Cass.., 29
settembre 2006,
2006, n. 21229]
21229].
Successione nei contratti aziendali non aventi carattere personale
Recesso del terzo contraente per giusta causa
I rapporti di lavoro dipendente. Comunicazioni RSU/Ass.Cat.
I crediti
I debiti
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Il conferimento in società: funzione
Art.
A
t 2247 c.c.: “con
“
il contratto
t tt di società
i tà due
d
o più
iù persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività
economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Funzione dei conferimenti:
conferimenti:
•
•
prestazioni con cui le p
parti del contratto di società si
sono le p
obbligano;
costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio
iniziale della società o al suo successivo accrescimento.
41
Il conferimento in società: oggetto
Oggetto dei conferimenti:
• ai sensi dell’art. 2247 c.c., possono essere costituiti da
“beni
beni o servizi
servizi” (denaro, beni in natura [in proprietà o
godimento], crediti, servizi), “per
per l’esercizio in comune di
un’attività economica
economica”;
• risulta
i lt quindi
i di conferibile
f ibil ognii entità
tità suscettibile
ttibil di
valutazione economica [con le eventuali limitazioni
dovute alla forma giuridica prescelta] che la parti
ritengano utile o necessaria per lo svolgimento
dell’attività d’impresa.
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Le fasi del conferimento tra società di capitali
[con conferitaria S.p.a.
S.p.a.]]
Conferimento in SPA di nuova costituzione:
Delibera del C.d.A. della conferente per eseguire il conferimento [in
caso di cambiamento dell’oggetto sociale,
sociale
convocazione
dell’assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.];
Istanza al Tribunale competente per la nomina del perito per la
relazione giurata di stima ex art. 2343 c.c. e redazione della stessa
(salvo i casi di non necessità della perizia di stima);
Atto di conferimento e costituzione della società conferitaria
mediante conferimento [con successiva iscrizione, entro 20 giorni ex
art. 2330 c.c., al Registro Imprese];
Delibera del C.d.A. della conferitaria, entro 180 giorni dall’iscrizione
ex art. 2343, 3° comma c.c., in merito al controllo delle valutazioni
contenute nella relazione giurata di stima.
•
•
•
•
43
Le fasi del conferimento tra società di capitali
[con conferitaria S.p.a.]
•
•
•
•
•
Conferimento in SPA già esistente:
Delibera
e be a de
del C.d.A.
d della conferente p
per eseguire
g
il conferimento [[in
caso di cambiamento dell’oggetto sociale, convocazione
dell’assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.];
Istanza al Tribunale competente per la nomina del perito per la
relazione giurata di stima ex art. 2343 c.c. e redazione della stessa
(salvo i casi di non necessità della perizia di stima);
Delibera del C.d.A. della conferitaria in merito all’operazione di
conferimento;;
Delibera della conferitaria [assemblea straordinaria] di aumento del
capitale con contestuale atto di conferimento [con successiva
iscrizione, entro 30 giorni ex art. 2436 c.c., al Registro Imprese];
Delibera del C.d.A., entro 180 giorni dal conferimento ex art. 2343, 3°
comma c.c., in merito al controllo delle valutazioni contenute nella
relazione giurata di stima.
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La relazione giurata
per la stima dei beni in natura o crediti
Conferimento in SPA [art. 2343 c.c.]:
• Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di
un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società,
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il
loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di
valutazione seguiti.
• (eccezione all’obbligo della perizia di stima: art. 2343‐ter c.c.) W EQUO
Conferimento in SRL [art. 2465 c.c.]:
• Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di
un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori
contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale.
speciale La relazione,
che deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’indicazione
dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
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e dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo..
I BENI E I DIRITTI CONFERIBILI
ALLE SPA
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07/10/2009
Le funzioni del capitale sociale
nelle società per azioni
Le funzioni del capitale sociale:
‐ Vincolistica
‐ Complesso di beni indisponibili per i soci durante la vita
dell’impresa, e riferimento per l’identificazione di soglie a
garanzia dei creditori sociali (es. artt. 2446‐2447 c.c.). E’
una frazione ideale del capitale reale, ovvero del
patrimonio netto.
‐ Organizzativa
‐ Per la definizione del quantum dei diritti patrimoniali ed
amministrativi dei soci
Le funzioni dei conferimenti
nelle società per azioni
Le diverse accezioni della funzione vincolistica del capitale (per le
società che comportano
p
una responsabilità
p
“limitata” al capitale
p
sociale conferito) secondo la dottrina giuridica:
‐ Funzione “di
di garanzia” (minoritaria) (espropriabilità ed esecuzione
forzata)
‐ Conferimenti di capitale (espropriabilità ed esecuzione forzata, a garanzia per
i terzi)
‐ Conferimenti di patrimonio (diritti reali/personali di godimento, beni
) non ammissibili se manca la responsabilità
p
personale
p
immateriali e servizi),
del socio
‐ Funzione “a
a garanzia” (“di produttività”)
‐ Capitale sociale = complesso di valori, di entità e composizione variabile,
finalizzato a garantire l’equilibrio economico e finanziario, presupposto per il
puntuale ed integrale soddisfacimento delle attese dei creditori sociali.
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I requisiti dei conferimenti in natura:
effettività del capitale ed integrale liberazione
del conferimento
I requisiti dei conferimenti in natura (art. 7 della II^ dir. CEE) (x spa):
Il capitale sottoscritto deve essere costituito da «elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica esclusi gli impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di
servizi»;
‐ Concetto di “Bene”
‐ I « beni » sono costituiti in generale dalle entità:
entità:
‐ fornite di un valore economico che rientrano nel patrimonio di
un dato soggetto (no spese di impianto e di ampliamento: iscrivibilità
nell’Attivo non ‐‐> conferibilità)
‐ e sono suscettibili di essere autonomamente trasferite
‐ Conferibilità se:
‐ « immediata fuoriuscita del bene conferito dal patrimonio del
conferente »
‐ incremento del patrimonio attivo (della conferitaria) “in
misura certa e definita”
I requisiti dei conferimenti in natura:
effettività del capitale ed integrale liberazione
del conferimento
‐ Le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti
devono essere integralmente
g
liberate al momento della
sottoscrizione
‐ Integrale liberazione del conferimento a garanzia dell’effettività del capitale
(è cioè richiesto che alla società sia « immediatamente attribuita la
situazione giuridica oggetto del conferimento e non un mero diritto di
credito, mentre invece non è necessaria sempre o comunque l'immediata
acquisizione da parte della società di ogni utilità derivante dal conferimento
integrale liberazione deve consentire alla società:
»). L’integrale
‐ di disporre
di
t
tempestivamente
ti
t ed
d in
i via
i esclusiva
l i
di una posizione
i i
giuridica attiva e
• di avvalersi delle relative utilità rendendo opponibile tale posizione ai
terzi creditori ed agli aventi causa dal conferente.
Traslazione rischi in caso di conferimento:
- beni
- crediti
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Gli “elementi dell’attivo” conferibili
secondo la norma comunitaria
Pertanto non sono conferibili:
– le promesse di finanziamenti alla società;
– l'assunzione di garanzie reali o personali a condizioni vantaggiose a
favore della società;
– le promesse del conferente alla prestazione di servizi, alla consegna di
un bene o alla realizzazione di un'opera;
– le entità prive di valore o gravate di debiti che ne superano il valore;
– le entità o diritti di cui è dubbia l'acquisizione al patrimonio sociale,
perché
hé sottoposti a condizione
d
sospensiva o non ancora venuti ad
d
esistenza.
L’accertamento delle condizioni per la
conferibilità dei beni e dei crediti
‐ Accertamento dei requisiti di conferibilità
‐ Da verificare p
per ogni
g bene e credito
credito,, se conferimento di singoli
g beni o
crediti
‐ Non necessario per ogni bene e credito, se conferimento di azienda
‐ Conferibilità
‐ NO cose generiche, cose future, cose altrui (in quanto aventi effetto
traslativo differito)
‐ SI Diritti reali di godimento
‐ NO Diritti personali di godimento (es contratto di locazione)
‐ SI Beni immateriali
‐ NO Invenzione non ancora brevettata ma brevettabile (incertezza)
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L’accertamento delle condizioni per la
conferibilità dei beni e dei crediti
‐ SI Know‐how (industriale o commerciale), purchè il conferente:
‐ abbia posto il conferitario nelle condizioni di poter sfruttare tali conoscenze
‐ abbia assunto l’obbligo di non divulgare né trasferire ad altri tali conoscenze
‐ SI Opere dell’ingegno protette e tutelate dalla legge (idem Software,
assimilabile per quanto concerne la normativa in tema di tutela)
‐ ?? Entità immateriali facenti parte dell’azienda (anche avviamento)
Alcune iscrivibili, altre nemmeno iscrivibili in bilancio.
Entità protette e tutelate dalla legge
‐ es. marchi, brevetti, ecc.
Altre entità
‐ costi di impianto
p
e ampliamento
p
‐ costi di R&S, pubblicità
‐ Portafoglio prodotti,
‐ immagine aziendale,
‐ QM,
‐ rete di vendita, ecc.
Fattori
di avviam.
‐ SI Avviamento
‐ SI Avviamento negativo, a rettifica
La conferibilità dell’avviamento
• In dottrina si ritiene che l'avviamento, per la sua « volatilità » e la
difficoltà del recupero del suo valore qualora si proceda ad una
liquidazione, volontaria o coattiva, del patrimonio sociale, non
possa essere di norma imputato a capitale.
capitale La conferibilità, e
l'imputabilità a capitale, possono ritenersi consentite solo in
presenza delle seguenti condizioni:
– A) esso deve essere espressione di una « capacità reddituale
dell'azienda » basata su dati storici « ampiamente consolidati » (ossia, gli
esercizi precedenti devono evidenziare un trend positivo della redditività);
– B) ll'avviamento
avviamento deve essere imputato a circostanze e/o fattori, ben
individuati e « trasferibili » con l'azienda conferita,
conferita per cui l'esperto deve
svolgere una specifica indagine in tal senso, per individuare quei fattori,
che possono consistere, ad esempio, in situazioni di monopolio, di diritto
o di fatto, dovute al possesso di particolari beni immateriali;
– C) l'avviamento deve essere destinato a rimanere relativamente stabile
nel breve periodo (almeno per 5 anni).
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L’avviamento “negativo”
• Se, invece, anziché di un avviamento positivo (goodwill) si tratta di
avviamento negativo,
g
la medesima dottrina ritiene obbligatoria
g
la
sua computabilità in una apposita posta rettificativa, con la
corrispondente riduzione del valore complessivo dell'azienda
oggetto di apporto.
Il conferimento di opere e servizi.
servizi.
‐ Il divieto per le SPA
‐ Esclusione prevista dalla II DIR.CEE per conferimenti di capitale (ma non come
prestazioni accessorie richieste ai soci)
‐ Ratio: difficoltà ed aleatorietà del recupero, legate a cause anche indipendenti
d ll volontà
dalla
l tà del
d l socio
i (ma
(
se non vii sono, allora
ll
conferibilità
f ibilità – es. consegna alla
ll
società conferitaria di un progetto per la costruzione di un edificio)
‐ L’opportunità (e i limiti) per le SRL
‐
PROBLEMI
‐ non è prevista esplicitamente una relazione di stima sul valore del conferimento in opere e servizi;
‐ non sono indicate delle modalità per la quantificazione del valore dei conferimenti in opere o servizi
(come invece avviene, per esempio, per la quota del socio recedente);
‐ manca qualsiasi indicazione procedurale per il versamento di questi conferimenti.
‐ è lasciato alla discrezionalità dei soci la scelta se costituire l'intero capitale sociale con conferimenti
in opere o servizi;
‐ In considerazione delle regole sul rating delle imprese (B2), la presenza di un capitale
sociale non basato su solidi conferimenti sarà con molta probabilità giudicato
negativamente dagli istituti di credito nel momento della decisione di concedere (o
meno) un prestito.
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I conferimenti in natura «atipici»
‐ A) I versamenti in conto capitale “in natura” sono conferimenti
“atipici”
atipici , in quanto determinano aumento del patrimonio netto ma
non del capitale sociale
‐ è opportuno l’assoggettamento alla normativa ex art. 2343 c.c.
‐ B) Gli autentici conferimenti in natura “atipici” non danno
luogo ad aumenti del patrimonio netto:
‐ non sono assoggettati alle regole degli artt. 2342 e 2343 in quanto « non
sono suscettibili
b l di
d una valutazione
l
tendenzialmente
d
l
oggettiva o non
sono iscrivibili all'attivo del bilancio d'esercizio, perché non incrementano
direttamente il patrimonio sociale ».
B) Gli « autentici »
conferimenti in natura « atipici ».
• Esempi di conferimenti atipici sono i seguenti:
– prestazioni a carattere duraturo d'opera o di servizi (quelle a
carattere istantaneo devono ritenersi conferibili in società)
– know‐how consistente unicamente in una prestazione di facere di
una certa durata
– prestazioni di garanzie ed altre che consistono in un risparmio di
spesa
– concessione della propria responsabilità illimitata
– rinuncia all'attività in concorrenza
– fornitura di liste di clienti
– fornitura di risultati di determinate ricerche
– diritto di utilizzare centri di ricerca altrui
– prestazioni personali per procurare finanziamenti o per favorire il
collocamento di azioni nella fase di aumento di capitale
– conferimenti di azienda finalizzati all'eliminazione di un concorrente,
ai quali segue la disgregazione dell'azienda conferita.
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07/10/2009
B) L’utilizzo dei conferimenti in natura « atipici ».
• I conferimenti in natura atipici possono essere utilizzati
fondamentalmente in tre modi diversi:
– 1)) a titolo di p
prestazioni accessorie,, rispetto
p
alle azioni di cui è
titolare un socio che abbia effettuato anche conferimenti in
denaro o in natura « tipici »
– 2) a titolo di apporto a fronte dell'emissione di « strumenti
finanziari partecipativi » diversi dalle azioni
– 3) per l'attribuzione di azioni ad alcuni soci in base al principio
della « valorizzazione su base convenzionale » della
partecipazione
i i
sociale,
i l prevista
i
d
dopo
l riforma
la
if
societaria
i
i
dall'art. 2346, commi 4°, 5° e 6° Cod. Civ.
La valutazione dei conferimenti
‐ L’ottica di valutazione:
‐ differente rispetto a quella da utilizzare ai fini del bilancio civilistico
‐ assenza di criteri civilistici di valutazione dei conferimenti
‐ valutazione = successivo “costo” per conferitario
‐ valutazione obiettiva, stand‐alone (prezzo e valore)
‐ metodi valutativi previsti dalla dottrina aziendalistica
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La valutazione dell'azienda.
‐ le configurazioni di capitale‐valore
– Capitale
C it l di funzionamento,
f i
t di bilancio,
bil i civilistico
i ili ti
– Capitale di trasformazione
– Capitale di gestione, di rivalutazione
– Capitale di cessione, economico
‐ criteri di valutazione in/compatibili con la valutazione analitica
di ogni elemento patrimoniale (o almeno classe o sottoclasse
omogenea di attività e passività componenti il ramo)
‐ sì analitico patrimoniale semplice o complesso
‐ sì misto patrimoniale‐reddituale
‐ no finanziario, reddituale, multipli, empirici (che individuano il valore unitario dell’azienda
a prescindere dal valore di ciascuno di essi), da utilizzare come metodi di controllo
La valutazione dell'azienda
a « valore di libro »
(sempreché non inferiore al valore recuperabile)
‐ Conferimento secondo il modello:
‐ “cessione/scambio/realizzo”
‐ “trasformazione/prosecuzione/successione”
Recuperabilità?
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Il conferimento
secondo la sostanza economica
•
Il
fattore
che
contraddistingue
l’operazione di conferimento d’azienda
alla stregua di un’operazione di tipo
realizzativo è quello dell’acquisizione
del controllo;
controllo in tal caso, la natura
economica realizzativa dell’operazione
risiede proprio nel fatto che essa si
perfeziona
in
quel
contesto
di
contrapposizione di interessi che è
tipico di una compravendita:
•
Nel caso in cui tra
conferente
e
società
conferitaria
manchi
la
contrapposizione
di
interessi, all’operazione di
interessi
conferimento d’azienda non
può essere riconosciuta
alcuna natura realizzativa
neppure dal punto di vista
economico-sostanziale.
Forma e contenuto della relazione.
Bilancio di conferimento.
‐ La forma e il contenuto della perizia di stima (Il
Il bilancio di
conferimento
conferimento)
f
)
‐ artt. 2424, 2427 c.c.?
‐ artt. 2423 ss c.c.?
‐ responsabilità del perito (cultura contabile): co, previsioni, rischi
ed incertezze, revisione stima, decisione aum.cs.
Non occorre la valutazione, da parte del perito,
della società conferitaria
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Ammissibilità e limiti della «sottovalutazione»
del conferimento d'azienda.
La valutazione del conferimento
‐ Sottovalutazione
‐ mediante previsione da parte della conferitaria di un certo sovrapprezzo o
comunque l’emissione di un inferiore numero di azioni (quindi solo per il socio
conferente)
‐ mediante minor valutazione espressa già da parte del perito (da commentare
e giustificare; altrimenti illegittima)
‐ Sopravvalutazione
(conferimento ad azienda con sottoreddito e senza riserve né plusvalori
latenti. Sovrapprezzo negativo)
‐ No ‐‐> Previsione di rimedi civilistici
Il controllo e la revisione della stima da
parte degli amministratori nelle Spa
‐ Oggetto del controllo (entro 180 gg e riferito alla data del conferimento.
Retrodatazione o postdatazione conferimento)
‐ Ratio del controllo: determinazione conguaglio ed eventuale revisione
‐ La revisione della stima (stand alone). Ipotesi:
‐ Valore accertato inferiore al peritato per importo insignificante (nessuna
conseguenza)
‐ Valore accertato inferiore al peritato per importo significativo ma < 20% di quello
peritato (imputazione a riduzione riserva sovrapprezzo)
‐ Valore accertato inferiore al peritato per importo > 20% di quello peritato
‐ riduzione capitale e eventuale sovrapprezzo,
sovrapprezzo con riduzione azioni del socio e
svalutazione conferimento
‐ reintegrazione in denaro da parte del socio, e svalutazione conferimento
‐ oppure: recesso socio con riduzione capitale e sovrapprezzo e restituzione
conferimento (con conguaglio per eventuali perdite infrannuali)
‐ Valore accertato superiore a quello peritato
‐ aumento sovrapprezzo
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07/10/2009
Il controllo e la revisione della stima
da parte degli amministratori delle SRL
‐ Le peculiarità dei conferimenti per le srl
‐ norme su revisione stima non richiamate per srl. Circolazione quote immediata
‐ possibile il conferimento di una prestazione d’opera o di servizi (con cauzione o
polizza assicurativa o fidejussione bancaria). Stima del perito? (Sì come da
massima del Consiglio notarile di Milano) Rappresentazione contabile
‐ possibili le prestazioni accessorie di cui all’art. 2345 c.c. delle SPA, anche se non
richiamate esplicitamente per le SRL
‐ rimedi all’inadempimento su prestazione principale e/o accessoria (escussione
garanzia, esclusione socio e criteri liquidazione quota da regolamentare nello
Statuto)
Conferimenti
e rettificabilità perizia
•
Il valore della perizia di stima,
stima effettuata da apposito perito
nominato dal tribunale, nell'ambito di una operazione straordinaria,
è rettificabile. (Sentenza n. 7 del 13/12/2008 dalla ctp di Reggio
Emilia).
• La materia del contendere riguardava un conferimento di ramo
d'azienda, nel quale con apposita perizia di stima, giurata, presso il
tribunale competente, veniva iscritto nel bilancio della conferitaria,
ricorrente,
i
un valore
l
d' i
d'avviamento
e un fondo
f d sovraprezzo azioni
i i
di importo sproporzionato ed irreale, a giudizio dell'ufficio
dell'agenzia delle entrate. L'ufficio, con apposito avviso di
accertamento richiedeva il costo indebitamente ammortizzato,
dello stesso avviamento, negli anni successivi.
20
07/10/2009
Le responsabilità del perito
La responsabilità sotto i profili:
‐ Civilistico (responsabilità ex art. 64 cpc che commina sanzioni penali,
oltre che civili). Il perito è:
‐ esente da colpa in caso di problemi di particolare difficoltà
‐ punibile in caso di colpa grave o dolo
‐ Disciplinare (per tutti i soggetti iscritti nell’albo dei consulenti tecnici
del giudice o iscritti in albi professionali soggetti alla potestà disciplinare
del relativo ordine o collegio)
Le responsabilità del perito
‐ Penale
‐ delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti,
‐ delitto
d l
di falsa
d
f l perizia o interpretazione, contravvenzione nell’esecuzione
ll’
degli atti;
‐ indicazione di pareri o interpretazioni mendaci, di fatti non conformi al vero,
ovvero falsa testimonianza,
‐ occultamento di incompetenza nell’oggetto della perizia,
‐ esistenza di cause di incapacità naturale o legale, di incompatibilità o
ricusabilità,
‐ intervento materiale ‐ anche a titolo di concorso ‐ nella distruzione di prove,
‐ mancata denuncia al PM o ad ufficiali di Polizia giudiziaria di circostanze
penalmente rilevanti e perseguibili d’ufficio apprese nel corso
dell’espletamento dell’incarico (dubbia applicazione)
21
07/10/2009
Le responsabilità del perito
‐ Tributario
‐ (per le perizie sui capital gain) art. 6, c.1 D.Lgs. 472/97, modificato dall’art. 2, c. 1,
lett. b) del D.Lgs. 203/98:
‐ E’
E punibile la falsa rappresentazione della realtà (art.
(art 47 cp) salvo che derivi da
errore non determinabile da colpa
‐ Permane la punibilità in capo al perito che ha effettuato la stima con negligenza o
imperizia (colpa lieve) ovvero con la volontà di determinare un valore inesatto
(colpa grave)
‐ Non sussistono violazioni punibili qualora la valutazione sia eseguita secondo criteri
di stima considerabili corretti. La non correttezza della stima puà ricollegarsi:
‐ all’erronea applicazione di un criterio corretto
‐ alla scelta di un criterio di valutazione errato
‐ ad una valutazione incompleta per effetto di dati omessi
‐ NON SI CONSIDERANO COLPOSE LE VIOLAZIONI CONSEGUENTI A VALUTAZIONI
ESTIMATIVE, QUALORA TALI VALUTAZIONI DIFFERISCANO DA QUELLE ACCERTATE IN
MISURA NON ECCEDENTE IL 5%
‐ CM 18/E del 13/7/1998. Il perito non è colpevole se il valore stimato differisca da
quello accertato in misura non eccedente il 5%. Il disconoscimento da parte
dell’amministrazione finanziaria dei valori peritati recepiti dalla società deve essere
preceduto dal disconoscimento della stima del perito.
Il capitale di costituzione
ed il bilancio d'apertura
DATO UN VALORE PERITATO (ritenuto corretto e quindi non revisionato)
Le modalità per la contabilizzazione del conferimento
‐ A valori di perizia
‐ A valori sopravvalutati rispetto alla perizia
‐ A valori sottovalutati rispetto alla perizia
‐ A valori contabili sottovalutati/sopravvalutati rispetto alla perizia
NB: prescindendo dalla contabilizzazione a saldi chiusi/aperti
22
07/10/2009
La contabilizzazione del conferimento
• La società conferitaria, fuori dai casi legittimi di contabilizzazione
a valori di libro (conferimento
f i
t
secondo
d il modello
d ll
“trasformazione”), non può e non deve iscrivere le attività
e passività dell'azienda conferita (e, quindi, il valore netto) a
valori inferiori a quelli determinati dall'esperto e contenuti nella
relazione di stima (se corretta);
corretta) o ai diversi valori risultanti dalla
revisione della stima medesima (e, dunque, ai minori valori
convenuti dai soci ai fini dell'attribuzione al conferente delle
azioni a corrispettivo dell'apporto).
Aspetti contabili della conferente
‐ Assestamento relativo al ramo
‐ Rilevazione uscita ramo al valore contabile
‐ Rilevazione partecipazione (ed eventuale plus/minusvalenza
straordinaria E20/E21 (e non RISERVA) da conferimento. No
plusvalenza
l
l
se conferimento
f i
t secondo
d il modello
d ll “trasformazione”,
“t f
i
”
attuato ai valori contabili)
23
07/10/2009
Aspetti contabili della conferitaria
Saldi aperti
Saldi chiusi
Contabilizzazione
“a saldi chiusi” o “a saldi aperti”
Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale...
24
07/10/2009
Contabilizzazione
“a saldi chiusi” o “a saldi aperti”
Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale...
Modello
cessione
Modello
trasformazione
Contabilizzazione
“a saldi chiusi” o “a saldi aperti”
Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale...
Modello
trasformazione
Modello
cessione
Modello
trasformazione
Modello
cessione
25
07/10/2009
Contabilizzazione
“a saldi chiusi” o “a saldi aperti”
Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale...
Modello
cessione
Modello
trasformazione
Modello
trasformazione
Modello
cessione
Eccezione: crediti...
Modello
trasformazione
Modello
cessione
Nuova disciplina
dei conferimenti in natura per le SPA
Entrata in vigore del D.Lgs. 142/2008
dal 30/9/2008, che recepisce la
II Direttiva 06/09/2006, n. 2006/68/CE
(introducendo modifiche
alla precedente DIR. 77/91/CEE)
VALORE EQUO
26
07/10/2009
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
Valori mobiliari
e strumenti del mercato monetario
462
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di
strumenti del mercato monetario non e' richiesta la
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il
valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o
inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei
mesi precedenti il conferimento.
463
27
07/10/2009
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Articolo 2343‐
2343‐ter ((p
p r e c i s a z i o n i)
Ai fini dell’art. 2343‐ter per valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario si intendono quelli di cui all’art. 1, commi 1‐bis ed 1‐ter del
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
Per «valori
valori mobiliari
mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere
negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o
di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a
tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di
versare i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato
con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a
tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
Per «strumenti
strumenti del mercato monetario
monetario» si intendono categorie di strumenti
normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio, i buoni del
465
tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
‐ Chi conferisce beni …OMISSIS…
OMISSIS ai sensi del primo comma
…OMISSIS… presenta la documentazione dalla quale risulta il
valore attribuito ai conferimenti …OMISSIS…. La
documentazione e' allegata all'atto costitutivo.
MASSIMA N. 103 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO:
La documentazione richiesta dall’art. 2343-ter, comma 3, c.c., può consistere
- nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata,
effettuato dalla stessa società di gestione del mercato — se in concreto
svolge tale servizio — o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei
mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se rendono
disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del
mercato monetario oggetto di conferimento (nell’ipotesi di cui all’art. 2343-ter,
comma 1, c.c.);
466
28
07/10/2009
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
NB: il riferimento è ai 6 mesi precedenti il conferimento (conteggiando
solo i giorni di borsa aperta), e non ad un periodo inferiore (ad es.) per
la recente negoziazione del titolo
Non è chiaro se sia da adottare la media aritmetica o quella ponderata dei
prezzi di chiusura, in relazione ai volumi scambiati
467
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Articolo 2343‐
2343‐quater
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
1. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla
iscrizione della societa', se, nel periodo successivo a quello di cui
all'articolo
ll'
l 2343‐ter, primo comma, sono intervenuti fatti
f
eccezionalil che
h
hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato
monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di
tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui
il mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido, …omissis…
468
29
07/10/2009
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Articolo 2343‐
2343‐quater
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
2. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti
i fatti di cui al p
primo comma...
…omissis…
... procedono ad una nuova
valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.
2343.
469
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
Beni in natura e crediti
diversi da valori mobiliari
e strumenti del mercato monetario
di cui al 1° c.
NB: sono inclusi anche i valori mobiliari e strumenti
del mrk monetario che non soddisfano le condizioni
del 1° comma (es. negoziazione per meno di sei
mesi)
470
30
07/10/2009
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
2. Non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343,
primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da
quelli di cui al primo comma, corrisponda:
•
A) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un
anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la
anno
relazione del revisore non esprima
p
rilievi in ordine alla valutazione dei
beni oggetto del conferimento, ovvero
•
B) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non
oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri
generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il
conferimento
conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata
471
professionalità.
professionalità
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Massima n. 101
Il “valore equo ricavato da un BILANCIO APPROVATO” ai fini della valutazione
di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343‐ter, comma 2, lett. a), c.c.)
Il “valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno”
anno
di cui all’art. 2343‐ter, comma 2, lett. a), c.c., consiste nel valore
correttamente iscritto in un bilancio approvato
pp
— nei tempi
p e con i
requisiti richiesti dalla norma stessa — a prescindere da fatto che:
‐ (i) il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o
secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in
ossequio alla quarta direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/CEE);
‐ (ii) il bene o i beni da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio
del “valore
valore equo”
equo o con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai
criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.
Affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di
riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in s.p.a.,
occorre:
a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno,
che sia riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo
esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione;
31
07/10/2009
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Segue...
Massima n. 101
Il “valore equo ricavato da un BILANCIO APPROVATO” ai fini della valutazione
di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343‐ter, comma 2, lett. a), c.c.)
b)) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto
p
a controllo o
revisione contabile ai sensi degli artt. 2409‐bis e ss. c.c. o degli artt. 155 e
ss. TUF, sempre che il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla
valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso
giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio (ai sensi dell’art. 2409‐ter, comma 3,
c.c., e dell’art. 156, comma 3 TUF);
c) che si tratti, in alternativa, di un bilancio infrannuale (ad esempio il
bilancio di fusione ex art. 2504‐quater c.c.) avente le medesime
caratteristiche e redatto secondo le medesime norme del bilancio
d’esercizio, approvato dall’assemblea e sottoposto a revisione contabile
d’esercizio
con i medesimi esiti di cui sopra, riferito ad una data non anteriore alla
chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di
approvazione.
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Massima n. 102
Il “valore equo risultante da una VALUTAZIONE PRECEDENTE” ai fini della
valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343‐ter, comma 2, lett. b), c.c.)
La “valutazione precedente di non oltre sei mesi il
conferimento” prevista dall’art. 2343‐ter, comma 2, lett. b), c.c., può
consistere:
it
‐ sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di
effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli
artt. 2343‐ter e seguenti c.c.,
‐ sia in una valutazione già eseguita ad altri fini,
fini purché rispondente ai
requisiti richiesti dalla norma sopra citata.
La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell’art. 2343‐
ter, comma 2,
ter
2 lett.
lett b),
b) c.c.,
c c non deve essere necessariamente asseverata.
asseverata
Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è
riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato:
(i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia
sottoscritto l’atto costitutivo;
(ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il
conferimento in natura.
32
07/10/2009
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
IN SINTESI...
Il “valore equo” deriva dal riferimento della direttiva al FAIR VALUE; tuttavia
non deve essere inteso come il criterio applicabile solo alle società che
redigono il bilancio IAS compliant.
Il valore equo è da intendersi come valore confrome ai criteri e principi
generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento.
Il valore equo è di tutti i beni che costituiscono il conferimento, quindi
anche dell’avviamento in caso di conferimento di un ramo o azienda.
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Articolo 2343‐
2343‐ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
‐ Chi conferisce beni o crediti ai sensi del …OMISSIS… secondo
comma presenta la documentazione dalla quale risulta il
valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i
conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi
indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei
danni causati alla societa
societa', ai soci e ai terzi.
terzi
(NB: è solo resp.civile e non penale, non essendo richiamato l’art. 64 cpc come invece
avviene per le relazioni di stima asseverate)
MASSIMA N. 103 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO: Æ
477
33
07/10/2009
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Massima n. 103
Requisiti del verbale della deliberazione di aumento di capitale in caso di
adozione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti (artt.
2343‐ter, 2343‐quater e 2440 c.c.)
La documentazione richiesta dall’art. 2343‐ter, comma 3, c.c., può consistere:
A) nel bilancio d’esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui “risulta” il
valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia “leggibile”
dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro
inventari o delle scritture contabili dalle quali “risulta” il valore del bene oggetto di
conferimento; nonché infine nella relazione di revisione, dalla quale non
emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
(nell’ipotesi di cui all’art. 2343‐ter, comma 2, lett. a, c.c.);
B) nella perizia redatta dall’esperto (non necessariamente asseverata di
giuramento),
giuramento
), non ritenendosi necessaria l’allegazione di alcuna
documentazione riguardante i requisiti di indipendenza e
professionalità dell’esperto.
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Articolo 2343‐
2343‐quater
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
1. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla
iscrizione della societa', ….
… omissis…
… se, successivamente al
termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del
secondo comma dell'articolo 2343‐ter, o alla data della valutazione di cui
alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti
tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti
conferiti. Gli amministratori verificano altresi' nel medesimo termine i
requisiti di professionalita' ed indipendenza dell'esperto che ha reso la
valutazione di cui all'articolo 2343‐ter, secondo comma, lettera b).
480
34
07/10/2009
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Articolo 2343‐
2343‐quater
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
2. Qualora gli amministratori …OMISSIS…
ritengano non
idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto
che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343‐ter, secondo
comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si
applica in tal caso l'articolo 2343.
2343.
481
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet.
Articolo 2343‐
2343‐quater
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
3 Fuori dai casi di cui al secondo comma (PERIZIA 2343 C.C.), e' depositata per l'iscrizione
3.
nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una
dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di
valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a quello loro attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono
sulla valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneita' dei requisiti di professionalita' e indipendenza
dell'esperto di cui all'articolo 2343‐ter, secondo comma, lettera b).
4. Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare
depositate presso la societa‘.
484
35
07/10/2009
I conferimenti d’azienda
Fiscalità diretta
I conferimenti di azienda
(Art. 176 TUIR)
A decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2007:
a) Eliminazione del “regime fiscale del realizzo a
valori contabili”
b) Introduzione imposta sostitutiva per consentire
alla società conferitaria di affrancare i maggiori
valori derivanti dall’operazione di riorganizzazione
aziendale
d l
c) Estensione della disciplina del conferimento
d’azienda in neutralità fiscale.
546
36
07/10/2009
Finalità delle modifiche
• Uniformare la disciplina tributaria dei conferimenti
d’azienda a quella delle fusioni e delle scissioni
• Funzione antielusiva: la vecchia norma consentiva al
conferente di compensare l’eventuale plusvalenza
emergente con le perdite pregresse e, nel contempo,
consentiva alla conferitaria di vedersi riconosciuti i
plusvalori su cui eseguire gli ammortamenti.
La nuova norma non consente più di compensare le
perdite, essendo l’operazione neutrale.
551
La riserva da conferimento
• La riserva di conferimento:
– Per il conferitario (date le modifiche introdotte dal D.Lgs.
344/03 al regime di cessione delle partecipazione e dei dividendi.
Concorde l’Assonime)
• ha la natura di riserva di capitale
• La distribuzione comporta la riduzione del valore
p ai soci
fiscalmente riconosciuto in capo
– Per il conferente è una dizione impropria:
• La plusvalenza da conferimento deve transitare a CE ed
è neutra fiscalmente. In caso di distribuzione come
dividendo concorre alla formazione del reddito per i
soci (RM 82/E del 6/6/2000)
37
07/10/2009
Le opzioni per il riconoscimento dei
maggiori valori
• Il conferimento di azienda è fiscalmente neutrale, salva la
possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti nel bilancio del conferitario, a pagamento o
gratuitamente:
– A) Affrancamento, anche parziale, dei maggiori valori attribuiti in
bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali
– B) Affrancamento dei soli maggiori valori attribuibili all’avviamento,
avviamento,
marchi e altre attività immateriali
– C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo
attivo circolante e
alle immobilizzazioni finanziarie
– D) Bonus aggregazioni (beni
beni strumentali materiali ed immateriali)
immateriali
Le eccedenze in sospensione di
imposta (Quadro EC – diff.residue)
•
•
Le deduzioni extracontabili (da quadro EC) da riassorbire relative
all’azienda conferita si trasferiscono al conferitario, a condizione che lo
stesso istituisca il vincolo in sospensione di imposta.
In alternativa al Riallineamento “naturale” (con assorbimento
progressivo), vi è la possibilità del Riallineamento c.d. istantaneo (Art
(Art.. 1, c.
48,, L. 244
48
244//2007,
2007, DM 3/3/2008,
2008, CM 11/
11/7/2008 n. 50
50/E)
/E): (Prescindendo dalle
operazioni straordinarie) possibilità (nel 2007 o in successivi periodi di
imposta) di effettuare il riallineamento delle deduzioni extracontabili
effettuate nel quadro EC fino al 2007. L’imposta sostitutiva (Irpef, Ires,
Irap) è del 12‐14‐16%,
12 14 16% da pagarsi in 3 rate (30‐40‐30%),
(30 40 30%) con interessi per la
2^‐3^ rata del 2,5%, differibili di 30 gg con maggiorazione 0,4%
38
07/10/2009
Le eccedenze in sospensione di
imposta (Quadro EC – diff.residue)
• Il riallineamento istantaneo:
– si perfeziona con il pagamento della 1
1^ rata,
rata con la
conseguenza dello svincolo delle riserve in sospensione
di imposta
– può essere anche parziale (per classi omogenee di
deduzioni extracontabili, quindi per ogni rigo
considerandone però ll’intero
intero importo)
– Può essere effettuato in diversi esercizi (per righi
diversi), con l’effetto cumulo ai fini della
determinazione dell’aliquota progressiva 12‐14‐16%
Le eccedenze in sospensione di
imposta (Quadro EC – diff.residue)
– È definitivamente acquisito se i beni “riallineati” non vengono
alienati anteriormente all’inizio del 4° periodo di imposta
successivo a quello
ll di
d esercizio dell’opzione.
d ll’
Es. opzione
esercitata nel 2009:
– Imposta da calcolarsi su differenze extracontabili al 31/12/2008,
– Pagamento 1^ rata giugno 2009
– Efficacia riallineamento dal 1/1/2009 (e contestuale rimozione del
vincolo sulle relative riserve in sospensione di imposta)
– Vincolo alla vendita fino a inizio 2013.
2013
– In caso di vendita nel periodo di sorveglianza,
sorveglianza il costo fiscale
dei beni ceduti è ridotto dei maggiori valori assoggettati al
riallineamento e dell’eventuale maggior ammortamento
dedotto dopo il riallineamento. L’imposta sostitutiva
corrispondente ai beni alienati spetta come credito di imposta
39
07/10/2009
A) Affrancamento, anche parziale, dei
maggiori valori attribuiti in bilancio alle
immobilizzazioni materiali ed
immateriali
RIALLINEAMENTO c.d. ORDINARIO a scaglioni
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Art. 176 c.2‐ter TUIR
• Oggetto:
– Per i “beni
beni” (termine utilizzato nelle istruzioni alla dich.dei
redditi) conferiti costituenti immobilizzazioni materiali ed
immateriali, nonché l’avviamento
– NO le immobilizzazioni finanziarie, il circolante, le passività
– Anche per i disallineamenti già esistenti in capo al soggetto
conferitario (purché diversi da quelli derivanti da
deduzioni extracontabili – Quadro EC)
• NB: la classificazione è da effettuarsi in relazione al
conferitario, e secondo corretti principi contabili
• L’opzione è da esercitarsi distintamente per ciascuna
operazione straordinaria
• Imposta sostitutiva progressiva (12‐14‐16%)
40
07/10/2009
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Opzione da esercitarsi:
– Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
nel quale è stata realizzata ll’operazione
operazione straordinaria,
straordinaria o nella
dichiarazione seguente.
– Esempio: nell’UNICO 2009 per 2008, è possibile riallineare i
valori iscritti in occasione di operazioni straordinarie
effettuate a tutto il 31/12/2007 (quindi anche in periodi di
imposta precedenti) o nel 2008
– Esempio: conferimento effettuato nel 2008.
2008 La conferitaria
può optare per l’affrancamento:
• con pagamento 1^ rata giugno 2009 e riconoscimento dal 1/1/2009
(indicazione esercizio opzione in Unico 2009 per 2008 – Quadro RQ)
• con pagamento 1^ rata giugno 2010 (in questo caso limitatamente ai
disallineamenti esistenti al 31/12/2009), con riconoscimento dal
1/1/2010 (indicazione esercizio opzione in Unico 2010 per 2009 –
Quadro RQ)
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Operazioni straordinarie perfezionatesi entro
il 2007 (disciplina transitoria che ricomprende, quindi,
anche plusvalori rivenienti da operazioni straordinarie di anni
precedenti il 2007):
• Possibilità di affrancamento con pagamento
sostitutiva 1^ rata nel 2008 o nel 2009
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07/10/2009
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Affrancamento (anche solo parziale e):
– anche di singole immobilizzazioni immateriali
– anche il solo avviamento
– Immobilizzazioni materiali solo per categorie omogenee
(CM 25/
25/9/2008 n. 57
57/E)
/E)::
• I beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari (anche se infissi al
suolo sono raggruppati per anno di acquisizione e coefficienti di
ammortamento
• I beni
b i immobili
i
bili sono suddivisi
ddi i i iin
in:: aree fabbricabili
f bb i bili aventi
ti
medesima destinazione urbanistica, aree non fabbricabili,
fabbricati strumentali per natura, fabbricati strumentali per
destinazione, fabbricati non strumentali (immobili patrimonio)
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• In presenza di differenze di valore originate in
parte
t da
d deduzioni
d d i i extracontabili
t
t bili ed
d iin parte
t
derivanti da iscrizione di maggiori valore in
sede di conferimento, la conferitaria che
intende
esercitare
l’opzione
per
il
riallineamento dei maggiori valori deve
prioritariamente esercitare l’opzione per il
regime dell’affrancamento del quadro EC
EC..
42
07/10/2009
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Efficacia
• Il riallineamento ha efficacia ai fini IRES ed IRAP (per
ammortamenti, tetto spese man.e rip.) a partire dal periodo di
imposta con riferimento al quale è esercitata l’opzione (cioè
effettuato il versamento della 1^ rata).
• Es. conferimento 2008 con efficacia riallineamento dal
1/1/2009, se opzione esercitata nella dichiarazione 2009 per il
2008 (1^ rata versata a giugno 2009); NB: riconoscimento mai
contestuale all’operazione straordinaria
• Es. conferimento 2008 con efficacia riallineamento 1/1/2010,
se opzione esercitata nella dichiarazione 2010 per il 2009 (1^
rata versata a giugno 2010).
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• E’ possibile esercitare l’opzione di affrancamento
per gli stessi elementi in due dichiarazioni
successive (in caso di affrancamento parziale),
cumulando tuttavia gli importi ai fini
dell’individuazione
della
determinazione
dell’aliquota applicabile per l’imposta sostitutiva.
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07/10/2009
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Decadenza:
• Gli effetti vengono meno se i beni affrancati sono
alienati anteriormente al 4° periodo di imposta
successivo a quello nel quale è esercitata l’opzione
(cioè versata la 1^ rata).
– Es. conferimento 2008. Opzione in dichiarazione
2009 per il 2008,
2008 1^ rata
t giu.09
i 09 ‐> vincolo
i l sino
i all
1/1 /2013)
– Es. conferimento 2008. Opzione in dichiarazione
2010 per il 2009, 1^ rata giu.10 ‐> vincolo sino al
1/1 /2014)
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Decadenza:
• Ove la conferente effettui l’affrancamento e
poi conferisca i beni:
– La conferitaria eredita il periodo di sorveglianza
maturato in capo alla conferente
– La conferente deve p
proseguire
g
nel p
pagamento
g
delle rate
– Se la conferitaria aliena nel periodo di
sorveglianza, la conferente avrà diritto allo
scomputo dell’imposta sostitutiva pagata.
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07/10/2009
A) Riconoscimento plusvalori
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Versamento imposta sostitutiva:
• 3 rate (30‐40‐30%) differibili di 30 gg con
+0,4%
• Interessi 2,5% su 2^‐3^ rata
• Perfezionamento con versamento 1^ rata
B) Affrancamento dei soli maggiori valori
attribuibili all’avviamento,
avviamento, marchi e
altre attività immateriali
RIALLINEAMENTO c.d. SPECIALE 16%
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07/10/2009
B) Riconoscimento plusvalori avviamento,
marchi e altre attività immateriali
• Art. 15, c.10 e 12 D.L. 185/2008 (DECRETO c.d.
Anticrisi) convertito con L. 2/2009
• Riferimento temporale:
• Opzione esercitabile:
• per i disallineamenti successivi al 31/12/2007, con
pagamento sostitutiva 1^ rata entro il termine di scadenza
del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta
nel quale è perfezionata l’operazione straordinaria
• e per i disallineamenti anteriori al 31/12/2007, ai sensi
dell’art. 1, c.47, L. 244/07
• ES. in UNICO 2009 si riportano i disallineamenti delle
operazioni straordinarie del 2008 ( e per la L. 244/07 anche
di quelle di esercizi precedenti), da riconoscersi dal 1/1/09.
B) Riconoscimento plusvalori avviamento,
marchi e altre attività immateriali
•
•
•
•
Oggetto:
Avviamento,
Marchi,
Altre attività immateriali (es. diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno,
brevetti ecc
brevetti,
ecc.))
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07/10/2009
B) Riconoscimento plusvalori avviamento,
marchi e altre attività immateriali
• Imposta sostitutiva:
• 16%, da pagarsi in un’unica soluzione entro il
termine per il versamento a saldo delle
imposte relative al periodo di imposta nel
quale è stata posta in essere l’operazione che
ha ggenerato il differenziale.
– Es.
Conferimento 2008: pagamento 100%
imposta sostitutiva (16%) entro 20/6/2009 (o +30
gg con 0,4%)
B) Riconoscimento plusvalori avviamento,
marchi e altre attività immateriali
• Effetti:
– A partire
ti dall’inizio
d ll’i i i del
d l periodo
i d di imposta
i
t nell corso del
d l
quale è stata versata l’imposta sostitutiva, si ha il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori oggetto di
affrancamento
– A partire dall’esercizio successivo si ha inoltre la possibilità
di dedurre le quote di ammortamento relative ai maggiori
valori (e non sull
sull’intero
intero valore) in misura non superiore a
un nono:
• Indipendentemente dall’imputazione al CE, per avviamento e
marchi (extracontabile)
• Nel limite della quota imputata a CE, per altre attività immateriali
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07/10/2009
B) Riconoscimento plusvalori avviamento,
marchi e altre attività immateriali
• Effetti:
– Esempio: Operazione posta in essere nel 2008 con
differenziale su Avviamento o Marchi
Marchi::
• Quota di ammortamento 2008 invariata (1/18
18°°) su
valore fiscale precedente
• Quota di ammortamento 2009 calcolata con precedenti
percentuali (1/18
18°°) ma sul nuovo valore rivalutato
• Quota di ammortamento 2010 calcolata
calcolata::
– Su valore fiscale precedente con precedenti percentuali
– Su plusvalore riconosciuto dal 2009,
2009, con aliquota (1/9°)
C) Affrancamento dei maggiori valori
attribuiti all’attivo
attivo circolante e alle
immobilizzazioni finanziarie
RIALLINEAMENTO c.d. SPECIALE 20% / aliq.ord.
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07/10/2009
C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo
circolante e alle immobilizzazioni finanziarie
• Art. 15, c.11, D.L. 185/2008 (DECRETO c.d.
A ti i i) convertito
Anticrisi)
tit con L.
L 2/2009
• Oggetto:
– Crediti (imposta sostitutiva 20%)
– Magazzino (imposta ordinaria)
– Immobilizzazioni finanziarie (imposta ordinaria)
C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo
circolante e alle immobilizzazioni finanziarie
• Versamento imposta sostitutiva:
• In un’unica soluzione
• Entro il termine per il versamento delle
imposte relative al periodo di imposta nel
quale si è generato il differenziale
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07/10/2009
D) Bonus aggregazioni (beni
beni strumentali
materiali ed immateriali)
immateriali
Solo per conferimenti attuati nel 2009
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009 (c.d. decreto incentivi)
• Ripropone con minori vincoli il bonus previsto dalla L.296/06
(relativo ai conferimenti 2007 e 2008), con posticipazione di un
anno degli effetti fiscali e sottrazione dell’avviamento come oggetto
della rivalutazione
• Oggetto
• Maggiori valori iscritti per:
– Beni strumentali materiali ed immateriali
– Fino a concorrenza di 5 mln euro
• Sono esclusi dall’agevolazione:
– I plusvalori evidenziati su terreni, ancorché edificabili (RM
20/12/2007 n. 388/E)
– Gli oneri pluriennali e l’avviamento (non sono “beni”). NB:
l’avviamento era invece ricompreso nella L. 296/06
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Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Vincolo temporale
• Conferimenti effettuati (data iscrizione
delibera di aumento del capitale nel registro
delle imprese) nell’anno 2009 (nulla dal 2010)
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Requisiti soggettivi (ininterrottamene nel
bi
biennio
i che
h precede
d la
l data
d t dell’operazione)
d ll’
i
)
• Società conferitaria:
– Spa
– Sapa
– Srl
– Società cooperativa
– Società di mutua assicurazione
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07/10/2009
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Requisiti soggettivi (ininterrottamene nel biennio
che precede la data dell
dell’operazione)
operazione)
• Società conferitaria e soggetto conferente:
– Operative (in senso formale – costituzione, e sostanziale,
esercizio effettivo di attività di impresa) da almeno 2 anni.
Normativa sulle società di comodo può essere utilizzata
dall’Agenzia delle entrate per disconoscere tale
presupposto (RM 22/8/2007 n. 233/E)
– NB: eccezione. Il requisito è soddisfatto anche se la
conferitaria che realizza l’aggregazione è una new‐co,
purché i soggetti conferenti soddisfano i requisiti richiesti
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Requisiti soggettivi (ininterrottamene nel
bi
biennio
i che
h precede
d la
l data
d t dell’operazione)
d ll’
i
)
• Società conferitaria e soggetto/i conferente/i
indipendenti :
– Non devono appartenere allo stesso gruppo
societario o essere legati
g
da un rapporto
pp
di
partecipazione superiore al 20%, ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso
soggetto (art. 2359 c.c.)
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07/10/2009
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Interpello
• L’Agenzia delle Entrate può disconoscere ai
fini fiscali il bonus aggregazioni se richiesto
con finalità elusive
• Il contribuente può esercitare il diritto di
interpello preventivo
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Effetti
• Maggior valore riconosciuto ai fini IRES ed
IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a
quello in cui è stata effettuata l’operazione
(Slittamento necessario di 1 anno)
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07/10/2009
Bonus aggregazioni
art. 4 D.L. 5/2009
• Periodo di sorveglianza / Decadenza
• Decadenza dal beneficio se nei primi 4 periodi di imposta
(partendo da quello del conferimento) dall’effettuazione
dell’operazione il conferitario:
– Attua altre operazioni straordinarie
– Aliena attività rivalutate
• In caso di decadenza, nella dichiarazione del periodo di
imposta nel quale viene meno il beneficio il conferitario deve
liquidare e versare IRES ed IRAP risparmiate, senza sanzioni e
interessi.
• E’ possibile evitare la decadenza attivando la procedura di
interpello disapplicativo
Alienazione dell’azienda
post conferimento
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07/10/2009
Cessione dell’azienda conferita
• Art. 176, c.4, TUIR
• La plusvalenza è soggetta a tassazione
secondo le regole ordinarie
• Ai fini della eventuale rateizzazione, il
requisito del possesso triennale è verificato
considerando anche il periodo di possesso
dell’azienda maturato in capo al soggetto
conferente
Alienazione della partecipazione
post conferimento
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07/10/2009
Cessione della partecipazione
• Art. 176, c.4, TUIR
• Sia nel caso di conferimento neutrale che di
affrancamento da parte della conferitaria, in
capo al conferente:
– non emergono plusvalenze all’atto del
conferimento ((neutralità,, successione))
– che invece si evidenziano all’atto dell’eventuale
successivo realizzo mediante cessione della
partecipazione
ricevuta
a
fronte
del
conferimento.
Cessione della partecipazione
• La tassazione della plusvalenza:
– è soggetta
tt a tassazione
t
i
ordinaria
di i (IRES)
– con possibilità di opzione per il frazionamento (se
possesso triennale)
• Il computo del possesso triennale:
– Ai fini dell’holding period le partecipazioni si considerano
iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui
risultavano iscritti i beni conferiti.
– L’holding period vale anche ai fini della verifica del
presupposto per la Partecipation Exemption (la cessione
non è considerata elusiva ai sensi dell’art. 37‐bis DPR
600/73)
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07/10/2009
PEX
• PEX (art. 87 TUIR e CM 4/8/2004 n. 36/E)
– Plusvalenze
Pl
l
d i ti da
derivanti
d cessione
i
di partecipazioni
t i i i
sono esenti al 95% se:
• 1) Periodo di possesso minimo: 12 mesi, ininterrotti
(considerando logica LIFO), anche se società neo‐
costituita
• 2) Classificazione, nel primo bilancio (è irrilevante la
eventuale riclassificazione nel circolante nei bilanci
successivi) chiuso nel periodo di possesso, come
immobilizzazione finanziaria (anche se il bilancio non è
stato ancora approvato dall’assemblea, e purché
l’approvazione intervenga prima della presentazione
della relativa dichiarazione dei redditi)
PEX
• 3) Residenza fiscale della partecipata in uno stato o
territorio non a fiscalità privilegiata
p
g
• 4) Esercizio di impresa commerciale (NO le società il cui
patrimonio – a valori correnti ‐ è prevalentemente
costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui
produzione o scambio è effettivamente diretta l’attività
dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati
direttamente nell’esercizio d’impresa. Si includono come
direttamente utilizzati anche i fabbricati in leasing,
leasing non si
considerano come direttamente utilizzati i fabbricati
concessi in locazione) ininterrotto ed almeno dall’inizio del
terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Se
società partecipata è costituita da meno di tre anni, si
considera il minor periodo di vita.
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Materiale utilizzato per l’incontro di Formazione Permanente
per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
promosso dall’Ordine di Busto Arsizio e
dall’Università Carlo Cattaneo ‐ LIUC
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