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07/10/2009 "I CONFERIMENTI INTERSOCIETARI DI BENI DI PRIMO GRADO" Relatore: Dott. Giovanni Ghelfi ‐ Docente Università Carlo Cattaneo ‐ LIUC Moderatore: Dott. Dott Antonio Tosi ‐ Dottore Commercialista Commercialista. Castellanza, 28 settembre 2009 1 2 1 07/10/2009 I conferimenti. Beni/Ramo Premessa. Azienda e ramo: definizione/accezione e configurabilità La normativa trasferimenti e riflessi contabili Conferimenti. Funzione e oggetto. Fasi del conferimento Azienda e ramo: definizione e configurabilità • “E’ il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, costituiscono organizzativo un un’azienda azienda indipendente, indipendente cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi” mezzi [art [art.. 2, 1° comma, lett lett.. i), Direttiva 23 luglio 1990, 1990, n. 90 90//434/CEE] 434/CEE];; • “E' nella organizzazione del complesso dei beni che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un suo ramo ramo, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro <organizzazione organizzazione>, finalizzata alla produzione, conferisce al complesso l d i beni dei b i il carattere tt di complementarietà l t i tà necessario i perché hé possa attribuirsi ad esso la definizione di azienda” [Cass [Cass.., 28 aprile 1998, 1998, n. 4319 4319]]; 12 2 07/10/2009 Azienda e ramo: definizione e configurabilità (segue) • “Deve ritenersi ravvisabile una cessione d'azienda laddove il negozio di trasferimento abbia ad oggetto un insieme di beni organizzati in un contesto produttivo dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa subordinato alla condizione di fatto che l'organizzazione in tal senso del complesso di beni preesista alla convenzione e sia già posta in essere dal cedente” [Cass [Cass.., 28 novembre 2006, 2006, n. 1913 1913;; conforme, Cass Cass.., 5 marzo 2008, 2008, n. 5932 5932]]; • “E’ necessario acclarare se esiste o meno un'organizzazione dei beni ceduti ricondotti ad unità dalla comune destinazione economica, per realizzare le finalità produttive che ll'imprenditore imprenditore si ripromette ripromette” [Min [Min.. Fin Fin.., ris ris.. 4 dicembre 1990,, n. 660026 1990 660026]]; 13 Azienda e ramo: definizione e configurabilità (segue) • “… è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili” [Cass [Cass.. 5 marzo 2008, 2008, n. 5932 5932]] • RAMO D’AZIENDA: “..ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito” [Cass [Cass.. 1° febb febb.. 14 2008,, n. 2489 2008 2489]] 3 07/10/2009 IN SINTESI: SINTESI: Le condizioni rilevanti per la configurabilità dell’azienda/ramo • La cessione di un complesso aziendale deve avere ad oggetto un’azienda o un suo ramo già formatosi in capo al cedente. • L’insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare, almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche per il cessionario. • L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione alla obiettiva attitudine dei beni organizzati dall’imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende. Le condizioni rilevanti per la configurabilità dell’azienda/ramo • Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo ramo della medesima. Ai fini dell dell'esistenza esistenza di un trasferimento “ramo” di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni aziendali siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complesso alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa. • Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento dell’attività. Gli eventuali beni “integrativi” devono però essere di secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni 4 07/10/2009 Le condizioni rilevanti per la configurabilità dell’azienda/ramo • Per poter essere definiti “azienda” (o “ramo di azienda"), i beni oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto, da effettuarsi caso per caso Le condizioni non rilevanti per la configurabilità dell’azienda/ramo • E’ irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata utilizzata dal cedente per ll'esercizio esercizio di un un'attività attività d d'impresa impresa. • Non occorre il trasferimento della “ditta” unitamente all’azienda. • Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente 5 07/10/2009 Le condizioni non rilevanti per la configurabilità dell’azienda/ramo • Non occorre che l'attività che l'acquirente q intende svolgere g coincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramite il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta invece indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i beni trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i beni finalizzato alla produzione. La normativa in tema di circolazione dell’azienda N B : Tutte le disposizioni civilistiche che riguardano la N.B.: cessione d’azienda, risultano applicabili anche al conferimento d’azienda [Cass [Cass.., 10 marzo 1990 1990,, n. 1963; 1963; Cass.., 1 ottobre 1993 Cass 1993,, n. 9802; 9802; Cass Cass.., 22 ottobre 1998, 1998, n. 10512; 10512; Cass Cass.., 29 aprile 1999, 1999, n. 4301; 4301; Cass Cass.., 29 settembre 2006, 2006, n. 21229] 21229]. Successione nei contratti aziendali non aventi carattere personale Recesso del terzo contraente per giusta causa I rapporti di lavoro dipendente. Comunicazioni RSU/Ass.Cat. I crediti I debiti 21 6 07/10/2009 Il conferimento in società: funzione Art. A t 2247 c.c.: “con “ il contratto t tt di società i tà due d o più iù persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Funzione dei conferimenti: conferimenti: • • prestazioni con cui le p parti del contratto di società si sono le p obbligano; costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società o al suo successivo accrescimento. 41 Il conferimento in società: oggetto Oggetto dei conferimenti: • ai sensi dell’art. 2247 c.c., possono essere costituiti da “beni beni o servizi servizi” (denaro, beni in natura [in proprietà o godimento], crediti, servizi), “per per l’esercizio in comune di un’attività economica economica”; • risulta i lt quindi i di conferibile f ibil ognii entità tità suscettibile ttibil di valutazione economica [con le eventuali limitazioni dovute alla forma giuridica prescelta] che la parti ritengano utile o necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa. 42 7 07/10/2009 Le fasi del conferimento tra società di capitali [con conferitaria S.p.a. S.p.a.]] Conferimento in SPA di nuova costituzione: Delibera del C.d.A. della conferente per eseguire il conferimento [in caso di cambiamento dell’oggetto sociale, sociale convocazione dell’assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.]; Istanza al Tribunale competente per la nomina del perito per la relazione giurata di stima ex art. 2343 c.c. e redazione della stessa (salvo i casi di non necessità della perizia di stima); Atto di conferimento e costituzione della società conferitaria mediante conferimento [con successiva iscrizione, entro 20 giorni ex art. 2330 c.c., al Registro Imprese]; Delibera del C.d.A. della conferitaria, entro 180 giorni dall’iscrizione ex art. 2343, 3° comma c.c., in merito al controllo delle valutazioni contenute nella relazione giurata di stima. • • • • 43 Le fasi del conferimento tra società di capitali [con conferitaria S.p.a.] • • • • • Conferimento in SPA già esistente: Delibera e be a de del C.d.A. d della conferente p per eseguire g il conferimento [[in caso di cambiamento dell’oggetto sociale, convocazione dell’assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.]; Istanza al Tribunale competente per la nomina del perito per la relazione giurata di stima ex art. 2343 c.c. e redazione della stessa (salvo i casi di non necessità della perizia di stima); Delibera del C.d.A. della conferitaria in merito all’operazione di conferimento;; Delibera della conferitaria [assemblea straordinaria] di aumento del capitale con contestuale atto di conferimento [con successiva iscrizione, entro 30 giorni ex art. 2436 c.c., al Registro Imprese]; Delibera del C.d.A., entro 180 giorni dal conferimento ex art. 2343, 3° comma c.c., in merito al controllo delle valutazioni contenute nella relazione giurata di stima. 44 8 07/10/2009 La relazione giurata per la stima dei beni in natura o crediti Conferimento in SPA [art. 2343 c.c.]: • Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. • (eccezione all’obbligo della perizia di stima: art. 2343‐ter c.c.) W EQUO Conferimento in SRL [art. 2465 c.c.]: • Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale. speciale La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale 45 e dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.. I BENI E I DIRITTI CONFERIBILI ALLE SPA 9 07/10/2009 Le funzioni del capitale sociale nelle società per azioni Le funzioni del capitale sociale: ‐ Vincolistica ‐ Complesso di beni indisponibili per i soci durante la vita dell’impresa, e riferimento per l’identificazione di soglie a garanzia dei creditori sociali (es. artt. 2446‐2447 c.c.). E’ una frazione ideale del capitale reale, ovvero del patrimonio netto. ‐ Organizzativa ‐ Per la definizione del quantum dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci Le funzioni dei conferimenti nelle società per azioni Le diverse accezioni della funzione vincolistica del capitale (per le società che comportano p una responsabilità p “limitata” al capitale p sociale conferito) secondo la dottrina giuridica: ‐ Funzione “di di garanzia” (minoritaria) (espropriabilità ed esecuzione forzata) ‐ Conferimenti di capitale (espropriabilità ed esecuzione forzata, a garanzia per i terzi) ‐ Conferimenti di patrimonio (diritti reali/personali di godimento, beni ) non ammissibili se manca la responsabilità p personale p immateriali e servizi), del socio ‐ Funzione “a a garanzia” (“di produttività”) ‐ Capitale sociale = complesso di valori, di entità e composizione variabile, finalizzato a garantire l’equilibrio economico e finanziario, presupposto per il puntuale ed integrale soddisfacimento delle attese dei creditori sociali. 10 07/10/2009 I requisiti dei conferimenti in natura: effettività del capitale ed integrale liberazione del conferimento I requisiti dei conferimenti in natura (art. 7 della II^ dir. CEE) (x spa): Il capitale sottoscritto deve essere costituito da «elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica esclusi gli impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi»; ‐ Concetto di “Bene” ‐ I « beni » sono costituiti in generale dalle entità: entità: ‐ fornite di un valore economico che rientrano nel patrimonio di un dato soggetto (no spese di impianto e di ampliamento: iscrivibilità nell’Attivo non ‐‐> conferibilità) ‐ e sono suscettibili di essere autonomamente trasferite ‐ Conferibilità se: ‐ « immediata fuoriuscita del bene conferito dal patrimonio del conferente » ‐ incremento del patrimonio attivo (della conferitaria) “in misura certa e definita” I requisiti dei conferimenti in natura: effettività del capitale ed integrale liberazione del conferimento ‐ Le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente g liberate al momento della sottoscrizione ‐ Integrale liberazione del conferimento a garanzia dell’effettività del capitale (è cioè richiesto che alla società sia « immediatamente attribuita la situazione giuridica oggetto del conferimento e non un mero diritto di credito, mentre invece non è necessaria sempre o comunque l'immediata acquisizione da parte della società di ogni utilità derivante dal conferimento integrale liberazione deve consentire alla società: »). L’integrale ‐ di disporre di t tempestivamente ti t ed d in i via i esclusiva l i di una posizione i i giuridica attiva e • di avvalersi delle relative utilità rendendo opponibile tale posizione ai terzi creditori ed agli aventi causa dal conferente. Traslazione rischi in caso di conferimento: - beni - crediti 11 07/10/2009 Gli “elementi dell’attivo” conferibili secondo la norma comunitaria Pertanto non sono conferibili: – le promesse di finanziamenti alla società; – l'assunzione di garanzie reali o personali a condizioni vantaggiose a favore della società; – le promesse del conferente alla prestazione di servizi, alla consegna di un bene o alla realizzazione di un'opera; – le entità prive di valore o gravate di debiti che ne superano il valore; – le entità o diritti di cui è dubbia l'acquisizione al patrimonio sociale, perché hé sottoposti a condizione d sospensiva o non ancora venuti ad d esistenza. L’accertamento delle condizioni per la conferibilità dei beni e dei crediti ‐ Accertamento dei requisiti di conferibilità ‐ Da verificare p per ogni g bene e credito credito,, se conferimento di singoli g beni o crediti ‐ Non necessario per ogni bene e credito, se conferimento di azienda ‐ Conferibilità ‐ NO cose generiche, cose future, cose altrui (in quanto aventi effetto traslativo differito) ‐ SI Diritti reali di godimento ‐ NO Diritti personali di godimento (es contratto di locazione) ‐ SI Beni immateriali ‐ NO Invenzione non ancora brevettata ma brevettabile (incertezza) 12 07/10/2009 L’accertamento delle condizioni per la conferibilità dei beni e dei crediti ‐ SI Know‐how (industriale o commerciale), purchè il conferente: ‐ abbia posto il conferitario nelle condizioni di poter sfruttare tali conoscenze ‐ abbia assunto l’obbligo di non divulgare né trasferire ad altri tali conoscenze ‐ SI Opere dell’ingegno protette e tutelate dalla legge (idem Software, assimilabile per quanto concerne la normativa in tema di tutela) ‐ ?? Entità immateriali facenti parte dell’azienda (anche avviamento) Alcune iscrivibili, altre nemmeno iscrivibili in bilancio. Entità protette e tutelate dalla legge ‐ es. marchi, brevetti, ecc. Altre entità ‐ costi di impianto p e ampliamento p ‐ costi di R&S, pubblicità ‐ Portafoglio prodotti, ‐ immagine aziendale, ‐ QM, ‐ rete di vendita, ecc. Fattori di avviam. ‐ SI Avviamento ‐ SI Avviamento negativo, a rettifica La conferibilità dell’avviamento • In dottrina si ritiene che l'avviamento, per la sua « volatilità » e la difficoltà del recupero del suo valore qualora si proceda ad una liquidazione, volontaria o coattiva, del patrimonio sociale, non possa essere di norma imputato a capitale. capitale La conferibilità, e l'imputabilità a capitale, possono ritenersi consentite solo in presenza delle seguenti condizioni: – A) esso deve essere espressione di una « capacità reddituale dell'azienda » basata su dati storici « ampiamente consolidati » (ossia, gli esercizi precedenti devono evidenziare un trend positivo della redditività); – B) ll'avviamento avviamento deve essere imputato a circostanze e/o fattori, ben individuati e « trasferibili » con l'azienda conferita, conferita per cui l'esperto deve svolgere una specifica indagine in tal senso, per individuare quei fattori, che possono consistere, ad esempio, in situazioni di monopolio, di diritto o di fatto, dovute al possesso di particolari beni immateriali; – C) l'avviamento deve essere destinato a rimanere relativamente stabile nel breve periodo (almeno per 5 anni). 13 07/10/2009 L’avviamento “negativo” • Se, invece, anziché di un avviamento positivo (goodwill) si tratta di avviamento negativo, g la medesima dottrina ritiene obbligatoria g la sua computabilità in una apposita posta rettificativa, con la corrispondente riduzione del valore complessivo dell'azienda oggetto di apporto. Il conferimento di opere e servizi. servizi. ‐ Il divieto per le SPA ‐ Esclusione prevista dalla II DIR.CEE per conferimenti di capitale (ma non come prestazioni accessorie richieste ai soci) ‐ Ratio: difficoltà ed aleatorietà del recupero, legate a cause anche indipendenti d ll volontà dalla l tà del d l socio i (ma ( se non vii sono, allora ll conferibilità f ibilità – es. consegna alla ll società conferitaria di un progetto per la costruzione di un edificio) ‐ L’opportunità (e i limiti) per le SRL ‐ PROBLEMI ‐ non è prevista esplicitamente una relazione di stima sul valore del conferimento in opere e servizi; ‐ non sono indicate delle modalità per la quantificazione del valore dei conferimenti in opere o servizi (come invece avviene, per esempio, per la quota del socio recedente); ‐ manca qualsiasi indicazione procedurale per il versamento di questi conferimenti. ‐ è lasciato alla discrezionalità dei soci la scelta se costituire l'intero capitale sociale con conferimenti in opere o servizi; ‐ In considerazione delle regole sul rating delle imprese (B2), la presenza di un capitale sociale non basato su solidi conferimenti sarà con molta probabilità giudicato negativamente dagli istituti di credito nel momento della decisione di concedere (o meno) un prestito. 14 07/10/2009 I conferimenti in natura «atipici» ‐ A) I versamenti in conto capitale “in natura” sono conferimenti “atipici” atipici , in quanto determinano aumento del patrimonio netto ma non del capitale sociale ‐ è opportuno l’assoggettamento alla normativa ex art. 2343 c.c. ‐ B) Gli autentici conferimenti in natura “atipici” non danno luogo ad aumenti del patrimonio netto: ‐ non sono assoggettati alle regole degli artt. 2342 e 2343 in quanto « non sono suscettibili b l di d una valutazione l tendenzialmente d l oggettiva o non sono iscrivibili all'attivo del bilancio d'esercizio, perché non incrementano direttamente il patrimonio sociale ». B) Gli « autentici » conferimenti in natura « atipici ». • Esempi di conferimenti atipici sono i seguenti: – prestazioni a carattere duraturo d'opera o di servizi (quelle a carattere istantaneo devono ritenersi conferibili in società) – know‐how consistente unicamente in una prestazione di facere di una certa durata – prestazioni di garanzie ed altre che consistono in un risparmio di spesa – concessione della propria responsabilità illimitata – rinuncia all'attività in concorrenza – fornitura di liste di clienti – fornitura di risultati di determinate ricerche – diritto di utilizzare centri di ricerca altrui – prestazioni personali per procurare finanziamenti o per favorire il collocamento di azioni nella fase di aumento di capitale – conferimenti di azienda finalizzati all'eliminazione di un concorrente, ai quali segue la disgregazione dell'azienda conferita. 15 07/10/2009 B) L’utilizzo dei conferimenti in natura « atipici ». • I conferimenti in natura atipici possono essere utilizzati fondamentalmente in tre modi diversi: – 1)) a titolo di p prestazioni accessorie,, rispetto p alle azioni di cui è titolare un socio che abbia effettuato anche conferimenti in denaro o in natura « tipici » – 2) a titolo di apporto a fronte dell'emissione di « strumenti finanziari partecipativi » diversi dalle azioni – 3) per l'attribuzione di azioni ad alcuni soci in base al principio della « valorizzazione su base convenzionale » della partecipazione i i sociale, i l prevista i d dopo l riforma la if societaria i i dall'art. 2346, commi 4°, 5° e 6° Cod. Civ. La valutazione dei conferimenti ‐ L’ottica di valutazione: ‐ differente rispetto a quella da utilizzare ai fini del bilancio civilistico ‐ assenza di criteri civilistici di valutazione dei conferimenti ‐ valutazione = successivo “costo” per conferitario ‐ valutazione obiettiva, stand‐alone (prezzo e valore) ‐ metodi valutativi previsti dalla dottrina aziendalistica 16 07/10/2009 La valutazione dell'azienda. ‐ le configurazioni di capitale‐valore – Capitale C it l di funzionamento, f i t di bilancio, bil i civilistico i ili ti – Capitale di trasformazione – Capitale di gestione, di rivalutazione – Capitale di cessione, economico ‐ criteri di valutazione in/compatibili con la valutazione analitica di ogni elemento patrimoniale (o almeno classe o sottoclasse omogenea di attività e passività componenti il ramo) ‐ sì analitico patrimoniale semplice o complesso ‐ sì misto patrimoniale‐reddituale ‐ no finanziario, reddituale, multipli, empirici (che individuano il valore unitario dell’azienda a prescindere dal valore di ciascuno di essi), da utilizzare come metodi di controllo La valutazione dell'azienda a « valore di libro » (sempreché non inferiore al valore recuperabile) ‐ Conferimento secondo il modello: ‐ “cessione/scambio/realizzo” ‐ “trasformazione/prosecuzione/successione” Recuperabilità? 17 07/10/2009 Il conferimento secondo la sostanza economica • Il fattore che contraddistingue l’operazione di conferimento d’azienda alla stregua di un’operazione di tipo realizzativo è quello dell’acquisizione del controllo; controllo in tal caso, la natura economica realizzativa dell’operazione risiede proprio nel fatto che essa si perfeziona in quel contesto di contrapposizione di interessi che è tipico di una compravendita: • Nel caso in cui tra conferente e società conferitaria manchi la contrapposizione di interessi, all’operazione di interessi conferimento d’azienda non può essere riconosciuta alcuna natura realizzativa neppure dal punto di vista economico-sostanziale. Forma e contenuto della relazione. Bilancio di conferimento. ‐ La forma e il contenuto della perizia di stima (Il Il bilancio di conferimento conferimento) f ) ‐ artt. 2424, 2427 c.c.? ‐ artt. 2423 ss c.c.? ‐ responsabilità del perito (cultura contabile): co, previsioni, rischi ed incertezze, revisione stima, decisione aum.cs. Non occorre la valutazione, da parte del perito, della società conferitaria 18 07/10/2009 Ammissibilità e limiti della «sottovalutazione» del conferimento d'azienda. La valutazione del conferimento ‐ Sottovalutazione ‐ mediante previsione da parte della conferitaria di un certo sovrapprezzo o comunque l’emissione di un inferiore numero di azioni (quindi solo per il socio conferente) ‐ mediante minor valutazione espressa già da parte del perito (da commentare e giustificare; altrimenti illegittima) ‐ Sopravvalutazione (conferimento ad azienda con sottoreddito e senza riserve né plusvalori latenti. Sovrapprezzo negativo) ‐ No ‐‐> Previsione di rimedi civilistici Il controllo e la revisione della stima da parte degli amministratori nelle Spa ‐ Oggetto del controllo (entro 180 gg e riferito alla data del conferimento. Retrodatazione o postdatazione conferimento) ‐ Ratio del controllo: determinazione conguaglio ed eventuale revisione ‐ La revisione della stima (stand alone). Ipotesi: ‐ Valore accertato inferiore al peritato per importo insignificante (nessuna conseguenza) ‐ Valore accertato inferiore al peritato per importo significativo ma < 20% di quello peritato (imputazione a riduzione riserva sovrapprezzo) ‐ Valore accertato inferiore al peritato per importo > 20% di quello peritato ‐ riduzione capitale e eventuale sovrapprezzo, sovrapprezzo con riduzione azioni del socio e svalutazione conferimento ‐ reintegrazione in denaro da parte del socio, e svalutazione conferimento ‐ oppure: recesso socio con riduzione capitale e sovrapprezzo e restituzione conferimento (con conguaglio per eventuali perdite infrannuali) ‐ Valore accertato superiore a quello peritato ‐ aumento sovrapprezzo 19 07/10/2009 Il controllo e la revisione della stima da parte degli amministratori delle SRL ‐ Le peculiarità dei conferimenti per le srl ‐ norme su revisione stima non richiamate per srl. Circolazione quote immediata ‐ possibile il conferimento di una prestazione d’opera o di servizi (con cauzione o polizza assicurativa o fidejussione bancaria). Stima del perito? (Sì come da massima del Consiglio notarile di Milano) Rappresentazione contabile ‐ possibili le prestazioni accessorie di cui all’art. 2345 c.c. delle SPA, anche se non richiamate esplicitamente per le SRL ‐ rimedi all’inadempimento su prestazione principale e/o accessoria (escussione garanzia, esclusione socio e criteri liquidazione quota da regolamentare nello Statuto) Conferimenti e rettificabilità perizia • Il valore della perizia di stima, stima effettuata da apposito perito nominato dal tribunale, nell'ambito di una operazione straordinaria, è rettificabile. (Sentenza n. 7 del 13/12/2008 dalla ctp di Reggio Emilia). • La materia del contendere riguardava un conferimento di ramo d'azienda, nel quale con apposita perizia di stima, giurata, presso il tribunale competente, veniva iscritto nel bilancio della conferitaria, ricorrente, i un valore l d' i d'avviamento e un fondo f d sovraprezzo azioni i i di importo sproporzionato ed irreale, a giudizio dell'ufficio dell'agenzia delle entrate. L'ufficio, con apposito avviso di accertamento richiedeva il costo indebitamente ammortizzato, dello stesso avviamento, negli anni successivi. 20 07/10/2009 Le responsabilità del perito La responsabilità sotto i profili: ‐ Civilistico (responsabilità ex art. 64 cpc che commina sanzioni penali, oltre che civili). Il perito è: ‐ esente da colpa in caso di problemi di particolare difficoltà ‐ punibile in caso di colpa grave o dolo ‐ Disciplinare (per tutti i soggetti iscritti nell’albo dei consulenti tecnici del giudice o iscritti in albi professionali soggetti alla potestà disciplinare del relativo ordine o collegio) Le responsabilità del perito ‐ Penale ‐ delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti, ‐ delitto d l di falsa d f l perizia o interpretazione, contravvenzione nell’esecuzione ll’ degli atti; ‐ indicazione di pareri o interpretazioni mendaci, di fatti non conformi al vero, ovvero falsa testimonianza, ‐ occultamento di incompetenza nell’oggetto della perizia, ‐ esistenza di cause di incapacità naturale o legale, di incompatibilità o ricusabilità, ‐ intervento materiale ‐ anche a titolo di concorso ‐ nella distruzione di prove, ‐ mancata denuncia al PM o ad ufficiali di Polizia giudiziaria di circostanze penalmente rilevanti e perseguibili d’ufficio apprese nel corso dell’espletamento dell’incarico (dubbia applicazione) 21 07/10/2009 Le responsabilità del perito ‐ Tributario ‐ (per le perizie sui capital gain) art. 6, c.1 D.Lgs. 472/97, modificato dall’art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 203/98: ‐ E’ E punibile la falsa rappresentazione della realtà (art. (art 47 cp) salvo che derivi da errore non determinabile da colpa ‐ Permane la punibilità in capo al perito che ha effettuato la stima con negligenza o imperizia (colpa lieve) ovvero con la volontà di determinare un valore inesatto (colpa grave) ‐ Non sussistono violazioni punibili qualora la valutazione sia eseguita secondo criteri di stima considerabili corretti. La non correttezza della stima puà ricollegarsi: ‐ all’erronea applicazione di un criterio corretto ‐ alla scelta di un criterio di valutazione errato ‐ ad una valutazione incompleta per effetto di dati omessi ‐ NON SI CONSIDERANO COLPOSE LE VIOLAZIONI CONSEGUENTI A VALUTAZIONI ESTIMATIVE, QUALORA TALI VALUTAZIONI DIFFERISCANO DA QUELLE ACCERTATE IN MISURA NON ECCEDENTE IL 5% ‐ CM 18/E del 13/7/1998. Il perito non è colpevole se il valore stimato differisca da quello accertato in misura non eccedente il 5%. Il disconoscimento da parte dell’amministrazione finanziaria dei valori peritati recepiti dalla società deve essere preceduto dal disconoscimento della stima del perito. Il capitale di costituzione ed il bilancio d'apertura DATO UN VALORE PERITATO (ritenuto corretto e quindi non revisionato) Le modalità per la contabilizzazione del conferimento ‐ A valori di perizia ‐ A valori sopravvalutati rispetto alla perizia ‐ A valori sottovalutati rispetto alla perizia ‐ A valori contabili sottovalutati/sopravvalutati rispetto alla perizia NB: prescindendo dalla contabilizzazione a saldi chiusi/aperti 22 07/10/2009 La contabilizzazione del conferimento • La società conferitaria, fuori dai casi legittimi di contabilizzazione a valori di libro (conferimento f i t secondo d il modello d ll “trasformazione”), non può e non deve iscrivere le attività e passività dell'azienda conferita (e, quindi, il valore netto) a valori inferiori a quelli determinati dall'esperto e contenuti nella relazione di stima (se corretta); corretta) o ai diversi valori risultanti dalla revisione della stima medesima (e, dunque, ai minori valori convenuti dai soci ai fini dell'attribuzione al conferente delle azioni a corrispettivo dell'apporto). Aspetti contabili della conferente ‐ Assestamento relativo al ramo ‐ Rilevazione uscita ramo al valore contabile ‐ Rilevazione partecipazione (ed eventuale plus/minusvalenza straordinaria E20/E21 (e non RISERVA) da conferimento. No plusvalenza l l se conferimento f i t secondo d il modello d ll “trasformazione”, “t f i ” attuato ai valori contabili) 23 07/10/2009 Aspetti contabili della conferitaria Saldi aperti Saldi chiusi Contabilizzazione “a saldi chiusi” o “a saldi aperti” Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale... 24 07/10/2009 Contabilizzazione “a saldi chiusi” o “a saldi aperti” Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale... Modello cessione Modello trasformazione Contabilizzazione “a saldi chiusi” o “a saldi aperti” Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale... Modello trasformazione Modello cessione Modello trasformazione Modello cessione 25 07/10/2009 Contabilizzazione “a saldi chiusi” o “a saldi aperti” Dato un valore netto peritato per ogni elemento patrimoniale... Modello cessione Modello trasformazione Modello trasformazione Modello cessione Eccezione: crediti... Modello trasformazione Modello cessione Nuova disciplina dei conferimenti in natura per le SPA Entrata in vigore del D.Lgs. 142/2008 dal 30/9/2008, che recepisce la II Direttiva 06/09/2006, n. 2006/68/CE (introducendo modifiche alla precedente DIR. 77/91/CEE) VALORE EQUO 26 07/10/2009 Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario 462 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima 1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. 463 27 07/10/2009 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Articolo 2343‐ 2343‐ter ((p p r e c i s a z i o n i) Ai fini dell’art. 2343‐ter per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all’art. 1, commi 1‐bis ed 1‐ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: Per «valori valori mobiliari mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di versare i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. Per «strumenti strumenti del mercato monetario monetario» si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio, i buoni del 465 tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima ‐ Chi conferisce beni …OMISSIS… OMISSIS ai sensi del primo comma …OMISSIS… presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti …OMISSIS…. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo. MASSIMA N. 103 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO: La documentazione richiesta dall’art. 2343-ter, comma 3, c.c., può consistere - nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato — se in concreto svolge tale servizio — o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se rendono disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell’ipotesi di cui all’art. 2343-ter, comma 1, c.c.); 466 28 07/10/2009 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima NB: il riferimento è ai 6 mesi precedenti il conferimento (conteggiando solo i giorni di borsa aperta), e non ad un periodo inferiore (ad es.) per la recente negoziazione del titolo Non è chiaro se sia da adottare la media aritmetica o quella ponderata dei prezzi di chiusura, in relazione ai volumi scambiati 467 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Articolo 2343‐ 2343‐quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione 1. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societa', se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo ll' l 2343‐ter, primo comma, sono intervenuti fatti f eccezionalil che h hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido, …omissis… 468 29 07/10/2009 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Articolo 2343‐ 2343‐quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione 2. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al p primo comma... …omissis… ... procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. 2343. 469 Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima Beni in natura e crediti diversi da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui al 1° c. NB: sono inclusi anche i valori mobiliari e strumenti del mrk monetario che non soddisfano le condizioni del 1° comma (es. negoziazione per meno di sei mesi) 470 30 07/10/2009 Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima 2. Non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda: • A) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la anno relazione del revisore non esprima p rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero • B) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata 471 professionalità. professionalità Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Massima n. 101 Il “valore equo ricavato da un BILANCIO APPROVATO” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343‐ter, comma 2, lett. a), c.c.) Il “valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno” anno di cui all’art. 2343‐ter, comma 2, lett. a), c.c., consiste nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato pp — nei tempi p e con i requisiti richiesti dalla norma stessa — a prescindere da fatto che: ‐ (i) il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/CEE); ‐ (ii) il bene o i beni da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio del “valore valore equo” equo o con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto. Affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in s.p.a., occorre: a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno, che sia riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione; 31 07/10/2009 Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Segue... Massima n. 101 Il “valore equo ricavato da un BILANCIO APPROVATO” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343‐ter, comma 2, lett. a), c.c.) b)) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto p a controllo o revisione contabile ai sensi degli artt. 2409‐bis e ss. c.c. o degli artt. 155 e ss. TUF, sempre che il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (ai sensi dell’art. 2409‐ter, comma 3, c.c., e dell’art. 156, comma 3 TUF); c) che si tratti, in alternativa, di un bilancio infrannuale (ad esempio il bilancio di fusione ex art. 2504‐quater c.c.) avente le medesime caratteristiche e redatto secondo le medesime norme del bilancio d’esercizio, approvato dall’assemblea e sottoposto a revisione contabile d’esercizio con i medesimi esiti di cui sopra, riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione. Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Massima n. 102 Il “valore equo risultante da una VALUTAZIONE PRECEDENTE” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343‐ter, comma 2, lett. b), c.c.) La “valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento” prevista dall’art. 2343‐ter, comma 2, lett. b), c.c., può consistere: it ‐ sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli artt. 2343‐ter e seguenti c.c., ‐ sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, fini purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata. La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell’art. 2343‐ ter, comma 2, ter 2 lett. lett b), b) c.c., c c non deve essere necessariamente asseverata. asseverata Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l’atto costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura. 32 07/10/2009 Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. IN SINTESI... Il “valore equo” deriva dal riferimento della direttiva al FAIR VALUE; tuttavia non deve essere inteso come il criterio applicabile solo alle società che redigono il bilancio IAS compliant. Il valore equo è da intendersi come valore confrome ai criteri e principi generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento. Il valore equo è di tutti i beni che costituiscono il conferimento, quindi anche dell’avviamento in caso di conferimento di un ramo o azienda. Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Articolo 2343‐ 2343‐ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima ‐ Chi conferisce beni o crediti ai sensi del …OMISSIS… secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa societa', ai soci e ai terzi. terzi (NB: è solo resp.civile e non penale, non essendo richiamato l’art. 64 cpc come invece avviene per le relazioni di stima asseverate) MASSIMA N. 103 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO: Æ 477 33 07/10/2009 Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Massima n. 103 Requisiti del verbale della deliberazione di aumento di capitale in caso di adozione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti (artt. 2343‐ter, 2343‐quater e 2440 c.c.) La documentazione richiesta dall’art. 2343‐ter, comma 3, c.c., può consistere: A) nel bilancio d’esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui “risulta” il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia “leggibile” dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali “risulta” il valore del bene oggetto di conferimento; nonché infine nella relazione di revisione, dalla quale non emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (nell’ipotesi di cui all’art. 2343‐ter, comma 2, lett. a, c.c.); B) nella perizia redatta dall’esperto (non necessariamente asseverata di giuramento), giuramento ), non ritenendosi necessaria l’allegazione di alcuna documentazione riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità dell’esperto. Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Articolo 2343‐ 2343‐quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione 1. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societa', …. … omissis… … se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343‐ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresi' nel medesimo termine i requisiti di professionalita' ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343‐ter, secondo comma, lettera b). 480 34 07/10/2009 Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Articolo 2343‐ 2343‐quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione 2. Qualora gli amministratori …OMISSIS… ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343‐ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. 2343. 481 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Beni in natura e crediti diversi da val.mob.e strum.mrk monet. Articolo 2343‐ 2343‐quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione 3 Fuori dai casi di cui al secondo comma (PERIZIA 2343 C.C.), e' depositata per l'iscrizione 3. nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni: a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma; b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); e) la dichiarazione di idoneita' dei requisiti di professionalita' e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343‐ter, secondo comma, lettera b). 4. Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa‘. 484 35 07/10/2009 I conferimenti d’azienda Fiscalità diretta I conferimenti di azienda (Art. 176 TUIR) A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007: a) Eliminazione del “regime fiscale del realizzo a valori contabili” b) Introduzione imposta sostitutiva per consentire alla società conferitaria di affrancare i maggiori valori derivanti dall’operazione di riorganizzazione aziendale d l c) Estensione della disciplina del conferimento d’azienda in neutralità fiscale. 546 36 07/10/2009 Finalità delle modifiche • Uniformare la disciplina tributaria dei conferimenti d’azienda a quella delle fusioni e delle scissioni • Funzione antielusiva: la vecchia norma consentiva al conferente di compensare l’eventuale plusvalenza emergente con le perdite pregresse e, nel contempo, consentiva alla conferitaria di vedersi riconosciuti i plusvalori su cui eseguire gli ammortamenti. La nuova norma non consente più di compensare le perdite, essendo l’operazione neutrale. 551 La riserva da conferimento • La riserva di conferimento: – Per il conferitario (date le modifiche introdotte dal D.Lgs. 344/03 al regime di cessione delle partecipazione e dei dividendi. Concorde l’Assonime) • ha la natura di riserva di capitale • La distribuzione comporta la riduzione del valore p ai soci fiscalmente riconosciuto in capo – Per il conferente è una dizione impropria: • La plusvalenza da conferimento deve transitare a CE ed è neutra fiscalmente. In caso di distribuzione come dividendo concorre alla formazione del reddito per i soci (RM 82/E del 6/6/2000) 37 07/10/2009 Le opzioni per il riconoscimento dei maggiori valori • Il conferimento di azienda è fiscalmente neutrale, salva la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio del conferitario, a pagamento o gratuitamente: – A) Affrancamento, anche parziale, dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali – B) Affrancamento dei soli maggiori valori attribuibili all’avviamento, avviamento, marchi e altre attività immateriali – C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo attivo circolante e alle immobilizzazioni finanziarie – D) Bonus aggregazioni (beni beni strumentali materiali ed immateriali) immateriali Le eccedenze in sospensione di imposta (Quadro EC – diff.residue) • • Le deduzioni extracontabili (da quadro EC) da riassorbire relative all’azienda conferita si trasferiscono al conferitario, a condizione che lo stesso istituisca il vincolo in sospensione di imposta. In alternativa al Riallineamento “naturale” (con assorbimento progressivo), vi è la possibilità del Riallineamento c.d. istantaneo (Art (Art.. 1, c. 48,, L. 244 48 244//2007, 2007, DM 3/3/2008, 2008, CM 11/ 11/7/2008 n. 50 50/E) /E): (Prescindendo dalle operazioni straordinarie) possibilità (nel 2007 o in successivi periodi di imposta) di effettuare il riallineamento delle deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC fino al 2007. L’imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) è del 12‐14‐16%, 12 14 16% da pagarsi in 3 rate (30‐40‐30%), (30 40 30%) con interessi per la 2^‐3^ rata del 2,5%, differibili di 30 gg con maggiorazione 0,4% 38 07/10/2009 Le eccedenze in sospensione di imposta (Quadro EC – diff.residue) • Il riallineamento istantaneo: – si perfeziona con il pagamento della 1 1^ rata, rata con la conseguenza dello svincolo delle riserve in sospensione di imposta – può essere anche parziale (per classi omogenee di deduzioni extracontabili, quindi per ogni rigo considerandone però ll’intero intero importo) – Può essere effettuato in diversi esercizi (per righi diversi), con l’effetto cumulo ai fini della determinazione dell’aliquota progressiva 12‐14‐16% Le eccedenze in sospensione di imposta (Quadro EC – diff.residue) – È definitivamente acquisito se i beni “riallineati” non vengono alienati anteriormente all’inizio del 4° periodo di imposta successivo a quello ll di d esercizio dell’opzione. d ll’ Es. opzione esercitata nel 2009: – Imposta da calcolarsi su differenze extracontabili al 31/12/2008, – Pagamento 1^ rata giugno 2009 – Efficacia riallineamento dal 1/1/2009 (e contestuale rimozione del vincolo sulle relative riserve in sospensione di imposta) – Vincolo alla vendita fino a inizio 2013. 2013 – In caso di vendita nel periodo di sorveglianza, sorveglianza il costo fiscale dei beni ceduti è ridotto dei maggiori valori assoggettati al riallineamento e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto dopo il riallineamento. L’imposta sostitutiva corrispondente ai beni alienati spetta come credito di imposta 39 07/10/2009 A) Affrancamento, anche parziale, dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali RIALLINEAMENTO c.d. ORDINARIO a scaglioni A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Art. 176 c.2‐ter TUIR • Oggetto: – Per i “beni beni” (termine utilizzato nelle istruzioni alla dich.dei redditi) conferiti costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, nonché l’avviamento – NO le immobilizzazioni finanziarie, il circolante, le passività – Anche per i disallineamenti già esistenti in capo al soggetto conferitario (purché diversi da quelli derivanti da deduzioni extracontabili – Quadro EC) • NB: la classificazione è da effettuarsi in relazione al conferitario, e secondo corretti principi contabili • L’opzione è da esercitarsi distintamente per ciascuna operazione straordinaria • Imposta sostitutiva progressiva (12‐14‐16%) 40 07/10/2009 A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Opzione da esercitarsi: – Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stata realizzata ll’operazione operazione straordinaria, straordinaria o nella dichiarazione seguente. – Esempio: nell’UNICO 2009 per 2008, è possibile riallineare i valori iscritti in occasione di operazioni straordinarie effettuate a tutto il 31/12/2007 (quindi anche in periodi di imposta precedenti) o nel 2008 – Esempio: conferimento effettuato nel 2008. 2008 La conferitaria può optare per l’affrancamento: • con pagamento 1^ rata giugno 2009 e riconoscimento dal 1/1/2009 (indicazione esercizio opzione in Unico 2009 per 2008 – Quadro RQ) • con pagamento 1^ rata giugno 2010 (in questo caso limitatamente ai disallineamenti esistenti al 31/12/2009), con riconoscimento dal 1/1/2010 (indicazione esercizio opzione in Unico 2010 per 2009 – Quadro RQ) A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Operazioni straordinarie perfezionatesi entro il 2007 (disciplina transitoria che ricomprende, quindi, anche plusvalori rivenienti da operazioni straordinarie di anni precedenti il 2007): • Possibilità di affrancamento con pagamento sostitutiva 1^ rata nel 2008 o nel 2009 41 07/10/2009 A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Affrancamento (anche solo parziale e): – anche di singole immobilizzazioni immateriali – anche il solo avviamento – Immobilizzazioni materiali solo per categorie omogenee (CM 25/ 25/9/2008 n. 57 57/E) /E):: • I beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari (anche se infissi al suolo sono raggruppati per anno di acquisizione e coefficienti di ammortamento • I beni b i immobili i bili sono suddivisi ddi i i iin in:: aree fabbricabili f bb i bili aventi ti medesima destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati strumentali per natura, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati non strumentali (immobili patrimonio) A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • In presenza di differenze di valore originate in parte t da d deduzioni d d i i extracontabili t t bili ed d iin parte t derivanti da iscrizione di maggiori valore in sede di conferimento, la conferitaria che intende esercitare l’opzione per il riallineamento dei maggiori valori deve prioritariamente esercitare l’opzione per il regime dell’affrancamento del quadro EC EC.. 42 07/10/2009 A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Efficacia • Il riallineamento ha efficacia ai fini IRES ed IRAP (per ammortamenti, tetto spese man.e rip.) a partire dal periodo di imposta con riferimento al quale è esercitata l’opzione (cioè effettuato il versamento della 1^ rata). • Es. conferimento 2008 con efficacia riallineamento dal 1/1/2009, se opzione esercitata nella dichiarazione 2009 per il 2008 (1^ rata versata a giugno 2009); NB: riconoscimento mai contestuale all’operazione straordinaria • Es. conferimento 2008 con efficacia riallineamento 1/1/2010, se opzione esercitata nella dichiarazione 2010 per il 2009 (1^ rata versata a giugno 2010). A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • E’ possibile esercitare l’opzione di affrancamento per gli stessi elementi in due dichiarazioni successive (in caso di affrancamento parziale), cumulando tuttavia gli importi ai fini dell’individuazione della determinazione dell’aliquota applicabile per l’imposta sostitutiva. 43 07/10/2009 A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Decadenza: • Gli effetti vengono meno se i beni affrancati sono alienati anteriormente al 4° periodo di imposta successivo a quello nel quale è esercitata l’opzione (cioè versata la 1^ rata). – Es. conferimento 2008. Opzione in dichiarazione 2009 per il 2008, 2008 1^ rata t giu.09 i 09 ‐> vincolo i l sino i all 1/1 /2013) – Es. conferimento 2008. Opzione in dichiarazione 2010 per il 2009, 1^ rata giu.10 ‐> vincolo sino al 1/1 /2014) A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Decadenza: • Ove la conferente effettui l’affrancamento e poi conferisca i beni: – La conferitaria eredita il periodo di sorveglianza maturato in capo alla conferente – La conferente deve p proseguire g nel p pagamento g delle rate – Se la conferitaria aliena nel periodo di sorveglianza, la conferente avrà diritto allo scomputo dell’imposta sostitutiva pagata. 44 07/10/2009 A) Riconoscimento plusvalori immobilizzazioni materiali e immateriali • Versamento imposta sostitutiva: • 3 rate (30‐40‐30%) differibili di 30 gg con +0,4% • Interessi 2,5% su 2^‐3^ rata • Perfezionamento con versamento 1^ rata B) Affrancamento dei soli maggiori valori attribuibili all’avviamento, avviamento, marchi e altre attività immateriali RIALLINEAMENTO c.d. SPECIALE 16% 45 07/10/2009 B) Riconoscimento plusvalori avviamento, marchi e altre attività immateriali • Art. 15, c.10 e 12 D.L. 185/2008 (DECRETO c.d. Anticrisi) convertito con L. 2/2009 • Riferimento temporale: • Opzione esercitabile: • per i disallineamenti successivi al 31/12/2007, con pagamento sostitutiva 1^ rata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta nel quale è perfezionata l’operazione straordinaria • e per i disallineamenti anteriori al 31/12/2007, ai sensi dell’art. 1, c.47, L. 244/07 • ES. in UNICO 2009 si riportano i disallineamenti delle operazioni straordinarie del 2008 ( e per la L. 244/07 anche di quelle di esercizi precedenti), da riconoscersi dal 1/1/09. B) Riconoscimento plusvalori avviamento, marchi e altre attività immateriali • • • • Oggetto: Avviamento, Marchi, Altre attività immateriali (es. diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti ecc brevetti, ecc.)) 46 07/10/2009 B) Riconoscimento plusvalori avviamento, marchi e altre attività immateriali • Imposta sostitutiva: • 16%, da pagarsi in un’unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo di imposta nel quale è stata posta in essere l’operazione che ha ggenerato il differenziale. – Es. Conferimento 2008: pagamento 100% imposta sostitutiva (16%) entro 20/6/2009 (o +30 gg con 0,4%) B) Riconoscimento plusvalori avviamento, marchi e altre attività immateriali • Effetti: – A partire ti dall’inizio d ll’i i i del d l periodo i d di imposta i t nell corso del d l quale è stata versata l’imposta sostitutiva, si ha il riconoscimento fiscale dei maggiori valori oggetto di affrancamento – A partire dall’esercizio successivo si ha inoltre la possibilità di dedurre le quote di ammortamento relative ai maggiori valori (e non sull sull’intero intero valore) in misura non superiore a un nono: • Indipendentemente dall’imputazione al CE, per avviamento e marchi (extracontabile) • Nel limite della quota imputata a CE, per altre attività immateriali 47 07/10/2009 B) Riconoscimento plusvalori avviamento, marchi e altre attività immateriali • Effetti: – Esempio: Operazione posta in essere nel 2008 con differenziale su Avviamento o Marchi Marchi:: • Quota di ammortamento 2008 invariata (1/18 18°°) su valore fiscale precedente • Quota di ammortamento 2009 calcolata con precedenti percentuali (1/18 18°°) ma sul nuovo valore rivalutato • Quota di ammortamento 2010 calcolata calcolata:: – Su valore fiscale precedente con precedenti percentuali – Su plusvalore riconosciuto dal 2009, 2009, con aliquota (1/9°) C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo attivo circolante e alle immobilizzazioni finanziarie RIALLINEAMENTO c.d. SPECIALE 20% / aliq.ord. 48 07/10/2009 C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo circolante e alle immobilizzazioni finanziarie • Art. 15, c.11, D.L. 185/2008 (DECRETO c.d. A ti i i) convertito Anticrisi) tit con L. L 2/2009 • Oggetto: – Crediti (imposta sostitutiva 20%) – Magazzino (imposta ordinaria) – Immobilizzazioni finanziarie (imposta ordinaria) C) Affrancamento dei maggiori valori attribuiti all’attivo circolante e alle immobilizzazioni finanziarie • Versamento imposta sostitutiva: • In un’unica soluzione • Entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo di imposta nel quale si è generato il differenziale 49 07/10/2009 D) Bonus aggregazioni (beni beni strumentali materiali ed immateriali) immateriali Solo per conferimenti attuati nel 2009 Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 (c.d. decreto incentivi) • Ripropone con minori vincoli il bonus previsto dalla L.296/06 (relativo ai conferimenti 2007 e 2008), con posticipazione di un anno degli effetti fiscali e sottrazione dell’avviamento come oggetto della rivalutazione • Oggetto • Maggiori valori iscritti per: – Beni strumentali materiali ed immateriali – Fino a concorrenza di 5 mln euro • Sono esclusi dall’agevolazione: – I plusvalori evidenziati su terreni, ancorché edificabili (RM 20/12/2007 n. 388/E) – Gli oneri pluriennali e l’avviamento (non sono “beni”). NB: l’avviamento era invece ricompreso nella L. 296/06 50 07/10/2009 Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Vincolo temporale • Conferimenti effettuati (data iscrizione delibera di aumento del capitale nel registro delle imprese) nell’anno 2009 (nulla dal 2010) Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Requisiti soggettivi (ininterrottamene nel bi biennio i che h precede d la l data d t dell’operazione) d ll’ i ) • Società conferitaria: – Spa – Sapa – Srl – Società cooperativa – Società di mutua assicurazione 51 07/10/2009 Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Requisiti soggettivi (ininterrottamene nel biennio che precede la data dell dell’operazione) operazione) • Società conferitaria e soggetto conferente: – Operative (in senso formale – costituzione, e sostanziale, esercizio effettivo di attività di impresa) da almeno 2 anni. Normativa sulle società di comodo può essere utilizzata dall’Agenzia delle entrate per disconoscere tale presupposto (RM 22/8/2007 n. 233/E) – NB: eccezione. Il requisito è soddisfatto anche se la conferitaria che realizza l’aggregazione è una new‐co, purché i soggetti conferenti soddisfano i requisiti richiesti Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Requisiti soggettivi (ininterrottamene nel bi biennio i che h precede d la l data d t dell’operazione) d ll’ i ) • Società conferitaria e soggetto/i conferente/i indipendenti : – Non devono appartenere allo stesso gruppo societario o essere legati g da un rapporto pp di partecipazione superiore al 20%, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto (art. 2359 c.c.) 52 07/10/2009 Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Interpello • L’Agenzia delle Entrate può disconoscere ai fini fiscali il bonus aggregazioni se richiesto con finalità elusive • Il contribuente può esercitare il diritto di interpello preventivo Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Effetti • Maggior valore riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (Slittamento necessario di 1 anno) 53 07/10/2009 Bonus aggregazioni art. 4 D.L. 5/2009 • Periodo di sorveglianza / Decadenza • Decadenza dal beneficio se nei primi 4 periodi di imposta (partendo da quello del conferimento) dall’effettuazione dell’operazione il conferitario: – Attua altre operazioni straordinarie – Aliena attività rivalutate • In caso di decadenza, nella dichiarazione del periodo di imposta nel quale viene meno il beneficio il conferitario deve liquidare e versare IRES ed IRAP risparmiate, senza sanzioni e interessi. • E’ possibile evitare la decadenza attivando la procedura di interpello disapplicativo Alienazione dell’azienda post conferimento 54 07/10/2009 Cessione dell’azienda conferita • Art. 176, c.4, TUIR • La plusvalenza è soggetta a tassazione secondo le regole ordinarie • Ai fini della eventuale rateizzazione, il requisito del possesso triennale è verificato considerando anche il periodo di possesso dell’azienda maturato in capo al soggetto conferente Alienazione della partecipazione post conferimento 55 07/10/2009 Cessione della partecipazione • Art. 176, c.4, TUIR • Sia nel caso di conferimento neutrale che di affrancamento da parte della conferitaria, in capo al conferente: – non emergono plusvalenze all’atto del conferimento ((neutralità,, successione)) – che invece si evidenziano all’atto dell’eventuale successivo realizzo mediante cessione della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento. Cessione della partecipazione • La tassazione della plusvalenza: – è soggetta tt a tassazione t i ordinaria di i (IRES) – con possibilità di opzione per il frazionamento (se possesso triennale) • Il computo del possesso triennale: – Ai fini dell’holding period le partecipazioni si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni conferiti. – L’holding period vale anche ai fini della verifica del presupposto per la Partecipation Exemption (la cessione non è considerata elusiva ai sensi dell’art. 37‐bis DPR 600/73) 56 07/10/2009 PEX • PEX (art. 87 TUIR e CM 4/8/2004 n. 36/E) – Plusvalenze Pl l d i ti da derivanti d cessione i di partecipazioni t i i i sono esenti al 95% se: • 1) Periodo di possesso minimo: 12 mesi, ininterrotti (considerando logica LIFO), anche se società neo‐ costituita • 2) Classificazione, nel primo bilancio (è irrilevante la eventuale riclassificazione nel circolante nei bilanci successivi) chiuso nel periodo di possesso, come immobilizzazione finanziaria (anche se il bilancio non è stato ancora approvato dall’assemblea, e purché l’approvazione intervenga prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) PEX • 3) Residenza fiscale della partecipata in uno stato o territorio non a fiscalità privilegiata p g • 4) Esercizio di impresa commerciale (NO le società il cui patrimonio – a valori correnti ‐ è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si includono come direttamente utilizzati anche i fabbricati in leasing, leasing non si considerano come direttamente utilizzati i fabbricati concessi in locazione) ininterrotto ed almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Se società partecipata è costituita da meno di tre anni, si considera il minor periodo di vita. 57 07/10/2009 Materiale utilizzato per l’incontro di Formazione Permanente per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili promosso dall’Ordine di Busto Arsizio e dall’Università Carlo Cattaneo ‐ LIUC 58