La scelta del lavoratore alla previdenza complementare è realmente
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La scelta del lavoratore alla previdenza complementare è realmente
Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL La scelta del lavoratore alla previdenza complementare è realmente irreversibile? Vincenzo Silvestri Fondazione Studi Consulenti del lavoro Alcuni spunti di riflessione in materia di irrevoca bilità della scelta del lavoratore di destinazione del Tfr a un Fondo di previdenza complementare N. 16 - 13 aprile 2007 32 Il finanziamento delle forme pensionistiche com plementari può essere attuato mediante il versa mento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del Tfr maturando (art. 8, Dlgs n. 252/2005). Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi e per i soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e per i soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanzia mento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribu zione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti collettivi e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determina no il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Riguardo alle modalità di determinazione del con tributo da destinare alle forme pensionistiche complementari, questo è stabilito in cifra fissa op pure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del Tfr o con riferimento ad elementi particolari della retribu zione stessa; per i lavoratori autonomi ed i liberi professioni sti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavo ro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secon do la tipologia del rapporto di lavoro, in percen tuale della retribuzione assunta per il calcolo del Tfr ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in per centuale del reddito di lavoro autonomo dichiara to ai fini Irpef relativo al periodo d’imposta prece dente. Dal 1º gennaio 2007 è prevista la possibilità di contribuire ai fondi pensione conferendo sola mente il Tfr maturando da tale data. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non com porta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (art. 8, comma 10, Dlgs n. 252/2005). Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensioni stica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi. In tal caso egli deve comunicare al datore di lavoro l’entità del contri buto e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribui re alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica pre scelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi. Il conferimento del Tfr maturando alle forme pen sionistiche complementari comporta l’adesione al le forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo modalità esplicite e tacite (art. 8, comma 7, Dlgs n. 252/2005). La scelta sulla destinazione del Tfr riguarda esclu sivamente il Tfr futuro; infatti, il Tfr maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantona to presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge. L’art. 8, comma 7, del Dlgs n. 252/2005, recita che il conferimento del Tfr alle forme pensionisti che complementari determina l’adesione alle stes se. Nel dettare i tempi per la scelta del lavoratore per la destinazione del proprio Tfr alla previdenza complementare, fissa quindi, il principio che è Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE 24 ORE revocabile solo l’opzione volta a lasciare detto Tfr in azienda. Se invece il lavoratore decidesse per il contrario, cioè optasse per la destinazione a previ denza complementare, non sarebbe più possibile revocare tale scelta, né in costanza di rapporto con lo stesso datore di lavoro, né in futuro in caso di cambio di attività lavorativa. Il principio per cui la scelta della previdenza com plementare è irrevocabile è quasi un dogma in confutabile, a cui fa peraltro buona compagnia il criterio del silenzio assenso che vuole, com’è no to, in caso di comportamento inattivo da parte del lavoratore, il trasferimento del Tfr alla previ denza complementare. Scelta irrevocabile e silenzio assenso sono i due principi dai quali traspare la chiara volontà del nostro legislatore nel voler introdurre automati smi al fine di «privilegiare» e «spingere» la diffu sione della previdenza complementare, in un regi me che si fonda pur sempre sul criterio della libertà di adesione (art. 1, comma 2, Dlgs n. 252/ 2005). Ma il suddetto principio dell’irrevocabilità della scelta, se in teoria non ammette eccezioni, in pra tica può essere violato indirettamente attraverso un meccanismo, previsto dalla legge, che di fatto snatura la qualificazione previdenziale degli ac cantonamenti che il lavoratore ha effettuato pres so l’eventuale fondo pensione. Il meccanismo è quello previsto dall’art. 14 del Dlgs n. 252/2005, che fissa i criteri per procede re al riscatto della posizione previdenziale accu mulata presso il fondo pensione o la conseguente portabilità presso altro fondo. Dlgs n. 252/2005 - Articolo 14 N. 16 - 13 aprile 2007 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità) 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11. 3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6. 5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6. 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, 33 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del Tfr maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso. Come si nota il suddetto articolo fissa il principio di base per cui sono i regolamenti dei fondi a dettare le regole per i riscatti, totali o parziali, ferme restando le casistiche previste della legge stessa. Il sistema, quindi, si fonda su un doppio binario: a) libertà ai fondi di stabilire nei loro regolamenti le cause di riscatto; b) cause tipiche previste dalla legge. Sempre l’art. 14 cit., al comma 4, precisa inoltre i criteri di tassazione dei riscatti totali o parziali di cui ai commi precedenti, fissando lo stesso parametro previsto per il riscatto cd. «naturale», e cioè al momento del pensionamento col sistema pubblico (15% con riduzione massimo di 6 punti in base all’anzianità di iscrizione al fondo pensione). Al comma 5, invece, si fa riferimento ad un generico «diverse cause» di riscatto, che se realizzate comportano una percentuale di tassazione fissa pari al 23%. Che queste altre cause di riscatto, in aggiunta cioè a quelle tipizzate dalla legge, siano quelle eventualmente previste dai regolamenti degli stessi Fondi Pensione, aperti o chiusi, lo conferma anche il Ministero (cfr. risposta n. 56 pubblicata sul Sole 24 Ore del 5.1.2007). Ora, in quasi tutti i regolamenti dei fondi troviamo che causa di riscatto totale può essere il licenziamento o le dimissioni (in verità per i fondi aperti tale clausola dovrebbe essere inserita nell’accordo collettivo e/o plurisoggettivo che istituisce tale forma di previdenza). Grazie al meccanismo di cui sopra, quindi, il Tfr che viene destinato a previdenza complementare non verrebbe a perdere la sua natura di retribuzione differita, potendosi «recuperare» comunque le somme accumulate per le stesse motivazioni per le quali normalmente se ne dispone quando il Tfr rimane in azienda (licenziamento/dimissioni). Con un vantaggio in più: la tassazione non potrà essere superiore al 23%! Un vero affare, che potrebbe spingere i lavoratori ad utilizzare surrettiziamente la previdenza complementare, non per i fini per la quale è nata, ma per «lucrare» su rendimenti potenzialmente migliori e soprattutto sul generoso, finché dura, regime fiscale. La Covip ha peraltro confermato tale interpretazione, nella recente deliberazione del 21.3.2007. Rispondendo al quesito posto con la seconda domanda, spiega come il principio dell’irrevocabilità della scelta subisca un’eccezione proprio quando il lavoratore abbia già riscattato la sua posizione previdenziale ai sensi dell’art. 14 del Dlgs n. 252/2005: in tale caso, infatti, ricomincia a decorrere il periodo transitorio dei sei mesi entro i quali potrà rifare la scelta sulla destinazione del suo Tfr, derivante dal nuovo rapporto di lavoro. N. 16 - 13 aprile 2007 34