REGIONE AUTONOMA VALLE D`AOSTA ZIMATEC s.r.l.

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REGIONE AUTONOMA VALLE D`AOSTA ZIMATEC s.r.l.
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNITÀ MONTANA MONT ROSE
APPALTO PER I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RU ED ASSIMILATI
DELLA DURATA DI ANNI 5
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ZIMATEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING
Sede legale: Via Bramafam 26 - 11100 AOSTA
Sede operativa: Corso Ferrucci 77/10 - 10138 TORINO
Tel. 011/4308888 - 4342254 - FAX 011/4331583
E-mail [email protected]
Dott. Ing. Luciano ZIVIANI
HA PARTECIPATO ALLA REDAZIONE
DEL DOCUMENTO
Dott. Ing. André JOLY
AGOSTO 2009
ZIMATEC s.r.l. - Dott. Ing. Luciano Ziviani – Comunità Montana Mont Rose
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INDICE
Art. 1.
GENERALITÀ ............................................................................................... 5
Art. 2.
OGGETTO DELL’APPALTO ....................................................................... 7
2.1
PREMESSA........................................................................................................................ 7
2.2
SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO........................................................................... 8
Art. 3.
OBIETTIVI DELL’APPALTO .................................................................... 12
Art. 4.
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI............. 13
Art. 5.
DEFINIZIONI............................................................................................... 22
Art. 6.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI .................................................................... 26
A.6)
SERVIZI BASE ................................................................................................................ 26
A.6.1) SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ... 26
A.6.2) SERVIZI ATTINENTI ALL’IGIENE URBANA ................................................................. 39
A.6.3) GESTIONE E CONDUZIONE DELLA STAZIONE DI TRANSFER DI HÔNE E
GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEI CENTRI COMPRENSORIALI DI
CONFERIMENTO DI HÔNE E DI PONT SAINT MARTIN ............................................ 40
A.6.4) PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA............................................................................................................. 48
A.6.5) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ............................................................................ 50
B.6)
SERVIZI SPECIFICI........................................................................................................ 53
B.6.1) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE ED AREE URBANE.................................. 53
C.6)
SERVIZI AGGIUNTIVI................................................................................................... 55
C.6.1) ESTENSIONE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA................................................... 55
C.6.2) NUOVI SERVIZI ............................................................................................................... 55
C.6.3) SERVIZI OPZIONALI ....................................................................................................... 55
Art. 7.
SERVIZI ESCLUSI ...................................................................................... 56
Art. 8.
SOSPENSIONE DEI SERVIZI.................................................................... 57
Art. 9.
MODIFICHE DEI SERVIZI E RELATIVE INCIDENZE SUI COSTI DI
GESTIONE ................................................................................................... 57
Art. 10. IMPRESE CONCORRENTI ........................................................................ 58
Appalto per i servizi di raccolta e trasporto R.U. e assimilati
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Art. 11. ATTREZZATURE E MEZZI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI DI APPALTO ....................................................................... 58
Art. 12. FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI .......................................................... 59
Art. 13. PESATURA RIFIUTI................................................................................... 59
Art. 14. FACOLTÀ DI ACQUISTO DEI MEZZI DELL’IMPRESA ...................... 60
Art. 15. CENTRO DI SERVIZI ................................................................................. 60
Art. 16. PERSONALE ADDETTO ........................................................................... 61
Art. 17. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO E DELLA
SITUAZIONE LOCALE .............................................................................. 63
Art. 18. MODALITÀ DI GARA................................................................................ 64
Art. 19. AMMONTARE DELL’APPALTO.............................................................. 64
Art. 20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .......................... 64
Art. 21. DOCUMENTI DI GARA D’APPALTO...................................................... 65
Art. 22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ..................................................... 65
Art. 23. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E SPESE RELATIVE................................ 65
Art. 24. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO................... 65
Art. 25. GARANZIE .................................................................................................. 66
Art. 26. PROPRIETÀ DEL MATERIALE RACCOLTO – COSTI DI
SMALTIMENTO ......................................................................................... 66
Art. 27. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO....................... 66
Art. 28. VIGILANZA E CONTROLLI ..................................................................... 67
Art. 29. PENALITÀ ................................................................................................... 67
Art. 30. COMUNICAZIONI...................................................................................... 69
Art. 31. PAGAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI APPALTATE . 70
Art. 32. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INVARIABILITÀ ED
ALLA REVISIONE DEI PREZZI ............................................................... 70
Art. 33. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO ........................................... 71
Appalto per i servizi di raccolta e trasporto R.U. e assimilati
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Art. 34. CONSEGNA DEI CENTRI COMPRENSORIALI DI RACCOLTA
RIFIUTI E DELLA STAZIONE DI TRANSFER ....................................... 71
Art. 35. OBBLIGHI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE...... 72
Art. 36. RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE................................................... 75
Art. 37. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.................................. 78
Art. 38. IGIENE DEL PERSONALE ........................................................................ 79
Art. 39. PRESCRIZIONI INERENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO... 80
Art. 40. SUBAPPALTO............................................................................................. 81
Art. 41. FACOLTÀ DELL’ENTE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA
GARANZIA.................................................................................................. 82
Art. 42. RESPONSABILI TECNICI DELLA GESTIONE....................................... 83
Art. 43. UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI ..................................... 84
Art. 44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .......................................................... 84
Art. 45. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ................................................ 85
Art. 46. NORME FINALI .......................................................................................... 85
Appalto per i servizi di raccolta e trasporto R.U. e assimilati
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Art. 1.
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GENERALITÀ
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei R.U. ed
assimilati nel comprensorio della Comunità Montana Mont Rose.
I servizi si intendono estesi a tutto il territorio della Comunità Montana Mont Rose, comprendente i
seguenti Comuni:
1) Bard;
2) Champorcher;
3) Donnas;
4) Fontainemore;
5) Hône;
6) Lillianes;
7) Perloz;
8) Pontboset;
9) Pont Saint Martin.
Il presente Capitolato speciale di appalto è corredato dai seguenti elaborati, allegati e documenti che
ne fanno parte integrante; specificatamente essi sono:
1)
2)
ELABORATI
•
Elenco prezzi unitari;
•
Stima dei costi dei servizi;
ALLEGATI
a) Studio inerente la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto RU ed assimilati
approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 43 del 02/07/2008, comprendente i
seguenti elaborati:
a. Considerazioni preliminari inerenti le modalità di riorganizzazione dei servizi di raccolta
e trasporto dei R.U. ed assimilati - Settembre 2006;
b. Potenziamento Centri Comunali di conferimento di Hône e di Pont Saint Martin –
Proposta di fattibilità - Settembre 2006;
c. Proposta preliminare di riorganizzazione della raccolta dei R.U. ed assimilati nei Comuni
di Bard, Champorcher, Fontainemore, Lillianes, Perloz e Pontboset - Ottobre 2006.
d. Riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei R.U. ed assimilati – Documento
integrativo” - Giugno 2008 .
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b) Piano di sub ATO redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 3 dicembre 2007
approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 del 27/02/09;
c) Elenco dei contenitori di raccolta stradali di proprietà dell’Ente Appaltante con la stima del
valore residuo;
d) Elenco delle dotazioni dei due centri comprensoriali di conferimento (cassoni, contenitori,
ecc.) di proprietà dell’Ente Appaltante con la stima del valore residuo;
e) Frequenze minime richieste per la raccolta stradale;
f) Elenco delle manifestazioni ricorrenti;
g) Elenco dei mercati, ubicazione e giorni di svolgimento;
2)
ULTERIORI DOCUMENTI (depositati presso l’Ente Appaltante e di cui l’Impresa dovrà
obbligatoriamente prendere visione)
h) Carta della qualità dei servizi ambientali predisposta dall’Assoambiente;
i) Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di bacino territoriale ottimale approvato
con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 2 del 18/01/2006;
j) Elenco personale dichiarato in esubero dall’attuale Impresa appaltatrice;
k) Attuali dotazioni di raccolta:
a. Elenco cassonetti e contenitori di raccolta presenti sul territorio suddivisi per Comune, per
ubicazione e per tipologia;
b. Elenco attuali dotazioni dei due centri comprensoriali di Hône e Pont Saint Martin
(cassoni aperti, cassoni chiusi al servizio della pressa compattatrice, press-container,
cassonetti e contenitori, ecc.) con l’indicazione delle caratteristiche e della proprietà;
l) Elementi specifici riferiti all’attuale organizzazione dei servizi:
a. Elenco utenze non domestiche attualmente oggetto di raccolta domiciliare;
b. Attuale modalità di gestione dei materiali ferrosi;
c. Attuale organizzazione raccolta ingombranti sul territorio;
d. Attuale organizzazione raccolta del verde;
m) Documentazione inerente la spazzatrice di proprietà della Comunità Montana che si intende
trasferire all’Impresa Appaltatrice nell’ambito del nuovo servizio (libretto di circolazione,
manuale di uso e manutenzione, ecc…);
n) Documentazione inerente la stazione di compattazione ed il centro comprensoriale di
conferimento di Hône (manuali di uso e manutenzione, certificati di conformità, denuncie,
ecc);
o) Documentazione inerente il centro comprensoriale di conferimento di Pont Saint Martin
(documenti progettuali, ecc);
p) Documentazione planimetrica riferita alle aree di mercato del Comune di Pont Saint Martin;
q) Dati preliminari raccolti dalla Comunità Montana inerenti il censimento delle utenze non
domestiche (dati del questionario utenze non domestiche, attività commerciali dei mercati);
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r) Numero di utenze inserite a ruolo e relativa suddivisione;
s) Elenco del n° di composter distribuiti alle utenze dall’E.A.;
t) Materiale di informazione e sensibilizzazione verso gli utenti predisposto dall’E.A.
Nel seguito del presente Capitolato speciale d’appalto la Comunità Montana Mont Rose, in qualità
di Ente Appaltante, sarà denominato anche “E.A.” e l’appaltatore sarà denominato anche “Impresa
Appaltatrice” o “I.A.”
Art. 2.
2.1
OGGETTO DELL’APPALTO
PREMESSA
Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti in essere dalla normativa nazionale e regionale in
materia di gestione de rifiuti, la Comunità Montana Mont Rose, ha avviato nel 2006 un apposito
studio inerente la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto RU ed assimilati nel proprio
comprensorio. Detto studio, riportato in allegato, si è concluso nel giugno 2008, ed è stato
approvato da parte del Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana con deliberazione n. 43 del
02/07/2008.
I contenuti di tale studio sono stati successivamente ripresi nel “Piano di sub ATO” redatto dalla
Comunità Montana Mont Rose ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 3 dicembre 2007 ed
approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 del 27/02/09.
Il suddetto piano, riportato in allegato, definisce in particolare:
-
gli obiettivi della futura pianificazione nel sub ATO Mont Rose;
-
le modalità di riorganizzazione dei servizi di:
o raccolta e trasporto;
o gestione dei centri comprensoriali e della stazione di transfer;
-
la definizione dei servizi integrativi ed aggiuntivi che si intendono attivare.
Con riferimento ai contenuti dei documenti sopra citati le Imprese concorrenti dovranno presentare
un progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati
riferito all’intero comprensorio del sub ATO Mont Rose, finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi prefissati dallo stesso.
Il progetto di riorganizzazione dovrà essere pienamente conforme ai contenuti del citato piano di
sub ATO approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 del 27/02/09 che traccia le
linee guida vincolanti per la riorganizzazione dei servizi.
Le Imprese concorrenti avranno piena libertà di proporre i loro progetti di riorganizzazione,
dettagliandone specificatamente tutti gli aspetti, basandosi sui dati relativi alla produzione ed alle
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caratteristiche dei rifiuti ed a tutti gli elementi forniti e messi a disposizione dall’E.A, rispettando
obbligatoriamente i valori minimi e gli obiettivi che l’E.A. si è posto con l’approvazione del citato
Piano di Sub ATO.
Il progetto di riorganizzazione dei servizi proposto dalle Imprese concorrenti dovrà tenere conto
della realtà locale della Comunità Montana Mont Rose e delle particolari esigenze specifiche dei
Comuni ad essa appartenenti, nonché delle modalità di riorganizzazione dei servizi di raccolta e
trasporto dei RU ed assimilati contenute nel citato Piano di sub ATO che prevede in sintesi:
1) l’introduzione della raccolta porta a porta nei Comuni del fondovalle che presentano
agglomerati abitativi importanti (Donnas, Hône e Pont Saint Martin) con l’esclusione delle
frazioni periferiche;
2) la riorganizzazione della raccolta stradale nei restanti Comuni e nelle frazioni periferiche dei
Comuni del fondovalle.
2.2
SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
In sintesi formano oggetto dell’appalto i seguenti servizi, suddivisi tra servizi base, che saranno
effettuati in tutto il comprensorio, servizi specifici, e servizi aggiuntivi:
1. Servizi base
1.1. Raccolta e trasporto R.U. ed assimilati al Centro regionale di trattamento di
Brissogne
Il servizio comprende:
1.1.1. la raccolta ed il trasporto dei RU ed assimilati, previa compattazione dei rifiuti
indifferenziati nella stazione di transfer di Hône, secondo le seguenti modalità di
raccolta:
A) raccolta porta a porta nei Comuni di Donnas, Hône e Pont Saint Martin, ad
esclusione delle frazioni periferiche. In particolare le aree interessate sono le
seguenti:
-
Donnas: sponda orografica sinistra ad esclusione delle frazioni di Albard,
Artada, Bondon, Chenail, Pian – circa il 68% della popolazione;
-
Hône: l’intero Comune ad esclusione delle frazioni (Priod, Charvaz, Biel,
Courtil)– circa l’95% della popolazione;
-
Pont Saint Martin: l’intero Comune ad esclusione delle frazioni di Ivery,
Susey e Ronc Grangia – circa il 98% della popolazione;
Il tempo massimo fissato per l’introduzione e l’entrata a regime della raccolta
porta a porta in tutte le aree previste è pari a 8 mesi dall’avvio dell’appalto.
L’avvio operativo sul territorio della nuova tipologia di raccolta dovrà avvenire
negli ultimi 2 mesi e dovrà comunque essere preventivamente concordato con
l’E.A..
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B) raccolta stradale, nei restanti Comuni e nelle frazioni periferiche dei Comuni
Donnas, Hône e Pont Saint Martin non interessate dalla raccolta porta a porta.
Il tempo massimo fissato per la riorganizzazione della raccolta stradale sulla
base del progetto offerto in sede di gara è pari a 3 mesi dall’avvio dell’appalto.
1.1.2. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti mercatali al Centro regionale di trattamento di
Brissogne;
1.1.3. la raccolta, anche a domicilio, ed il trasporto al Centro regionale di trattamento di
Brissogne dei rifiuti urbani ingombranti;
1.1.4. la raccolta ed il trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei rifiuti
provenienti dalle aree cimiteriali;
1.1.5. la raccolta ed il trasporto al Centro regionale di Brissogne dei rifiuti abbandonati.
Per le tipologie di rifiuti abbandonati non compatibili con il Centro regionale di
Brissogne sarà cura dell’I.A. individuare l’impianto per lo smaltimento e/o il
recupero più idoneo, in relazione alla classificazione degli stessi;
1.1.6. la raccolta ed il trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne delle
carcasse animali;
Si precisa che forma oggetto dell’appalto anche la fornitura di tutti i contenitori,
cassonetti, container e quant’altro necessario, nulla escluso, per il corretto svolgimento di
tutti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.
1.2. Servizi relativi all’igiene urbana, comprendenti:
1.2.1. pulizia, lavaggio e igienizzazione dei contenitori di raccolta ed idoneo smaltimento
delle acque reflue prodotte;
1.2.2. pulizia e sgombero della neve dalle aree di conferimento dei rifiuti;
1.3. Gestione e conduzione della stazione di transfer di Hône e gestione tecnico-operativa
dei centri comprensoriali di conferimento di Hône e di Pont Saint Martin
1.3.1. gestione e conduzione della stazione di transfer di Hône, comprendente:
– pulizia e mantenimento dell’edificio di transfer e delle relative pertinenze;
–
manutenzione ordinaria dell’edificio di transfer e delle relative pertinenze
(strutture, portoni, servizi idrici e antincendio, scarichi e reti fognarie, impianti
elettrici, ecc.);
–
manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature
elettromeccaniche conformemente a quanto stabilito dall’apposito manuale di
utilizzo e manutenzione;
–
conferimento presso la stazione intermedia di trasferimento dei R.U. raccolti e
compattazione dei R.U. indifferenziati;
–
successivo trasporto dei container contenenti i rifiuti compattati al centro
regionale di Brissogne;
1.3.2. gestione tecnico-operativa dei centri comprensoriali di conferimento di Hône e di
Pont Saint Martin, comprendente:
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− presidio dei centri, secondo gli orari stabiliti, da parte di addetti dell’I.A.
appositamente istruiti;
− sgombero neve, pulizia e lavaggio delle aree e dei contenitori in esse collocati;
− esecuzione di operazioni periodiche di disinfestazione, derattizzazione e
deblattizzazione;
− fornitura di tutte le attrezzature in dotazione ai suddetti centri, quali cassoni,
container, cassonetti ecc e relativa cartellonistica;
− mantenimento, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e
attrezzature in essi ubicate;
− trasporto dei rifiuti raccolti presso il Centro regionale di Brissogne;
1.4. Progettazione ed attuazione della campagna informativa per il raggiungimento degli
obiettivi fissati nell’ambito della riorganizzazione dei servizi;
1.5. Servizio di assistenza tecnica, comprendente:
1.5.1. censimento delle utenze per l’introduzione della raccolta porta a porta;
1.5.2. monitoraggio della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi oggetto di appalto
(monitoraggio qualitativo e quantitativo);
1.5.3. consulenza tecnica ed amministrativa all’E.A, per tutto il periodo del servizio
appaltato;
2. Servizi specifici
2.1. Servizio di spazzamento meccanizzato di strade ed aree urbane
L’I.A. è tenuta ad effettuare il servizio di spazzamento meccanizzato in tutti i Comuni
della Comunità Montana sulle aree e con le frequenze specificatamente richieste dall’E.A.
Tale servizio è da intendersi come un servizio su richiesta, compensato a misura in base
alle ore effettive di servizio svolto. A tale riguardo l’E.A. si riserva la possibilità di non
affidare per nulla il servizio senza che ciò possa sollevare riserve alcuna da parte dell’I.A..
3. Servizi aggiuntivi
3.1. Estensione della raccolta porta a porta
L’E.A., in relazione ai risultati ottenuti dall’introduzione della raccolta porta a porta nelle
aree definite al precedente punto 1.1.1, si riserva la possibilità di estendere la raccolta
domiciliare alle seguenti zone:
-
le frazioni di Donnas in sponda orografica destra della Dora Baltea;
-
il Comune di Bard (con l’esclusione della frazione periferica di Dalbard).
A tale riguardo l’I.A. non potrà avanzare riserve, adeguandosi alle decisioni che assumerà
insindacabilmente l’E.A. in merito alle modalità e tempistiche di introduzione del nuovo servizio,
senza che ciò possa comportare rivendicazioni di alcun compenso oltre a quello offerto in sede di
gara.
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3.2. Nuovi servizi;
Così come descritti al successivo articolo 6.
3.3. Servizi opzionali integrativi.
Così come descritti al successivo articolo 6.
Si rimanda ai contenuti del successivo articolo 6 per la descrizione dettagliata dei servizi oggetto di
appalto.
***
Nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto sono a carico dell’I.A. tutti gli oneri, nessuno escluso,
derivanti dallo svolgimento dei servizi stessi, quali quelli per: personale, attrezzature varie,
contenitori (cassoni, container, cassonetti, sacchetti, ecc.), mezzi d’opera, materiali di consumo
(detergenti, prodotti per disinfezione, sale, ecc.), spese gestionali ed amministrative, smaltimento
finale dei liquami prodotti nell’ambito delle operazioni afferenti l’igiene urbana, smaltimento dei
cassonetti scartati e/o sostituiti in quanto non idonei, spese generali, ecc…
Tutti i servizi base ed il servizio aggiuntivo riferito all’estensione della raccolta porta a porta sono
intesi a corpo e prescindono dall’entità e dal numero delle prestazioni offerte, dal numero degli
abitanti serviti e degli utenti non domestici, dalla quantità e qualità dei rifiuti da raccogliere e dal
numero di punti di conferimento presenti sul territorio comunale, nonché dalle possibili evoluzioni
del numero e della tipologia delle utenze domestiche e non domestiche inerenti natura, quantità e
qualità dei rifiuti prodotti.
L’I.A. dovrà in ogni caso garantire lo svolgimento regolare dei servizi in qualunque periodo
dell’anno ed a fronte di situazioni particolari che possano richiedere maggiore impegno di personale
e di mezzi, senza che ciò possa costituire motivo di rivendicazione per maggiori compensi oltre
quelli offerti.
L’I.A. dovrà assicurare tutti i servizi oggetto di appalto a decorrere dal primo giorno di affidamento
degli stessi, nei limiti delle tempistiche previste per l’introduzione e la messa a regime della raccolta
porta a porta e per la riorganizzazione della raccolta stradale.
In particolare, oltre ad assicurare la normale esecuzione di tutte le attività esplicitate nel presente
articolo, sarà obbligo ed onere dell’I.A. assicurare la regolare esecuzione dei servizi in occasione
dello svolgimento di manifestazioni (fiere, feste, concerti, manifestazioni sportive, congressi, ecc.)
previste dai Comuni e/o dall’E.A. o dalla Regione o da altri Enti espressamente autorizzati
dall’Amministrazione comunale o dall’E.A, senza poter avanzare alcuna richiesta di revisione del
canone o di maggiori compensi.
Le modalità di svolgimento dei servizi dovranno essere adeguate al tipo di manifestazione ed
eventualmente potenziate con l’utilizzo di squadre o mezzi aggiuntivi e dovranno essere condotte
immediatamente dopo la conclusione di tali eventi. Tutti i maggiori oneri legati a tali interventi
Appalto per i servizi di raccolta e trasporto R.U. e assimilati
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sono a completo carico dell’I.A. e non potranno in alcun modo giustificare la richiesta di maggiori
compensi.
In merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti ferrosi si precisa che gli stessi dovranno essere conferiti
a cura ed onere dell’I.A. presso la ditta D.T.R.R. con sede nel Comune di Donnas, appositamente
convenzionata con l’E.A. per il ritiro dei rifiuti ferrosi.
L’E.A. si riserva comunque la possibilità, in un qualunque momento nel corso dell’intera durata
dell’appalto, di richiedere all’I.A. che il trasporto ed il conferimento dei rifiuti ferrosi sia effettuato
presso il Centro regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne, senza la possibilità da parte
dell’I.A. di richiedere maggiori compensi. A tale riguardo l’I.A. non potrà avanzare riserve,
adeguandosi insindacabilmente alle decisioni dell’E.A.
Art. 3.
OBIETTIVI DELL’APPALTO
Gli obiettivi che la Comunità Montana Mont Rose si propone di raggiungere attraverso l’appalto in
oggetto, come meglio specificato nel Piano di sub ATO che costituisce riferimento imprescindibile
del presente Capitolato, sono sinteticamente i seguenti:
1) raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione secondo quanto
disposto dalla Legge Regionale n. 31/2007 e dalla recente direttiva comunitaria, approvata il
17 giugno 2008;
2) riduzione della produzione dei rifiuti da smaltire in discarica, anche attraverso la promozione
del compostaggio domestico;
3) riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e
sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli.
Il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati passa necessariamente attraverso una
riorganizzazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati a livello
comprensoriale, che, attraverso il miglioramento ed il potenziamento delle raccolte differenziate,
consenta in via preliminare la riduzione dell’avvio in discarica dei rifiuti, sia valorizzabili che
soggetti a smaltimenti particolari, nonché attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione e di
iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti.
In relazione a quanto sopra e coerentemente con le disposizioni normative nazionali e regionali, gli
obiettivi che la Comunità Montana Mont Rose si propone di raggiungere con il presente appalto
sono i seguenti:
-
adozione di un sistema organizzativo dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani tale
da garantire, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e coerentemente
con le particolarità territoriali ed insediative del comprensorio della Comunità Montana Mont
Rose, il raggiungimento dei valori di raccolta differenziata fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
che di quelli di valorizzazione fissati dalla Legge Regionale n. 31 del 3 dicembre 2007;
-
adozione di azioni finalizzate alla promozione della riduzione della produzione dei rifiuti. A
tale riguardo le principali azioni riguardano:
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1) la promozione del compostaggio domestico laddove le condizioni territoriali, insediative e
meteo-climatiche lo consentano;
2) la promozione nelle strutture pubbliche della riduzione dell’utilizzo di oggetti monouso
(es. stoviglie nelle mense scolastiche, nelle residenze socio-assistenziali);
3) l’attivazione di apposite campagne informative volte agli acquisti consapevoli, finalizzate
alla riduzione dell’acquisto di beni con imballaggi inutili.
Le Imprese concorrenti nella propria offerta tecnico-economica dovranno proporre valide soluzioni
operative volte al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione previsti
dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alla progressiva riduzione della quantità di rifiuti
prodotti.
Nell’ambito del servizio di gestione tecnico-operativa dei centri comprensoriali di Hône e di Pont
Saint Martin, l’I.A. deve prevedere di organizzare presso tali centri iniziative volte al recupero ed al
riutilizzo di particolari tipologie di materiali conferiti, quali ad esempio libri, piccoli apparecchi
ancora funzionanti, mobili usati, ecc. previa verifica della fattibilità dal punto di vista autorizzativo.
Art. 4.
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’appalto costituiscono, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i.,
servizi pubblici essenziali ed attività di pubblico interesse e non potranno, pertanto, essere sospesi o
abbandonati per nessuna ragione, salvo cause di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art. 1218 C.C.; devono essere svolti con la prescritta frequenza e con la massima cura e
tempestività per assicurare all’E.A. le migliori condizioni di igiene e salute pubblica.
Lo stato di manutenzione stradale, la caduta e la permanenza di neve non sono motivo per la
sospensione ed interruzione dei servizi. In particolare, l’insistenza di eventuali cantieri sugli
itinerari abituali dei mezzi adibiti al servizio non potrà essere addotta dall’I.A. quale scusante per
ritardi nell’esecuzione del servizio o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi. Anche le
avverse condizioni meteorologiche non potranno essere invocate quali scusanti per ritardi o
omissione dei servizi, salvo comprovati casi di forza maggiore o sussistenza di oggettive condizioni
di pericolo per gli addetti ai servizi.
Analogamente eventuali limitazioni degli orari di apertura del centro regionale di trattamento di
Brissogne nonché eventuali incrementi dei tempi di attesa ai fini del conferimento, non potranno
essere invocati quali scusanti per ritardi o omissione dei servizi o per la richiesta di maggiori
compensi o indennizzi.
È fatto obbligo all’I.A. ed al relativo personale dipendente di segnalare all’E.A. ed ai competenti
uffici comunali quelle circostanze o fatti che, rilevati nello svolgimento dei servizi stessi, possono
impedirne una regolare effettuazione.
Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’I.A. devono avvenire nel rispetto dei
principi di cui all’art 178 del D.Lgs. 152/2006 parte IV e s.m.i., ed in particolare devono essere
effettuate senza pericolo per la salute delle persone e per l’ambiente.
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I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti in conformità alle norme riportate nel
Regolamento per la gestione dei rifiuti a livello di bacino comprensoriale della Comunità Montana
Mont Rose, nei limiti di applicazione all’atto della gara d’appalto.
Le Imprese concorrenti devono far riferimento per il proprio progetto di organizzazione dei servizi
ai contenuti dello “Studio inerente la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto RU ed
assimilati” approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 43 del 02/07/2008 ed ai
contenuti del “Piano di sub ATO” approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 del
27/02/09, che contiene le linee guida alle quali le Imprese concorrenti devono obbligatoriamente far
riferimento per il proprio progetto di organizzazione dei servizi.
Durante lo svolgimento dei diversi servizi dovranno essere sempre adottate tutte le modalità di
gestione atte ad ottimizzare i percorsi, nonché a garantire la corretta esecuzione dei servizi nel
rispetto di tutte le norme di pulizia, igiene, sicurezza del lavoro e rispetto dell’ambiente.
L’I.A. deve organizzare i nuovi servizi appaltati in modo da garantire l’attivazione dei servizi così
come proposti nel proprio progetto offerta, a partire dal 1° giorno di appalto, fatto salvo le
tempistiche previste per l’introduzione e la messa a regime della raccolta porta a porta e la
riorganizzazione della raccolta stradale.
Ogni onere, nessuno escluso, legato all’attivazione dei servizi nelle modalità sopra indicate è posto
a carico dell’I.A.
L’I.A. ha l’obbligo di assicurare, a partire dal 1° giorno di attivazione dei servizi, l’effettuazione di
tutti i servizi erogati dall’Impresa uscente nell’ambito del precedente appalto, almeno secondo lo
stesso livello di qualità, garantendo nel contempo il precedente livello di risultati in termini di
percentuale di raccolta differenziata.
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere garantiti ed eventualmente potenziati in
situazioni particolari che lo richiedano, quali: manifestazioni sportive, feste, fiere, concerti,
congressi, ecc…
Nel caso di manifestazioni (fiere, feste, concerti, manifestazioni sportive, congressi, ecc.) previste
dall’E.A. e dai Comuni o dalla Regione o da altri Enti espressamente autorizzati dalle
Amministrazioni comunali allo svolgimento di tali manifestazioni, tutti i maggiori oneri legati a tali
interventi sono a completo carico dell’I.A.
Rientra tra gli obblighi ed oneri a carico dell’Impresa fornire tutto il necessario supporto tecnico
(mezzi, personale, ecc.) per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti conferiti durante le “giornate
ecologiche” o iniziative similari eventualmente promosse dai Comuni e/o dall’E.A.
L’I.A. in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne l’E.A. da
ogni danno diretto ed indiretto che possa derivare in relazione ai servizi oggetto dell’appalto,
sollevando con ciò l’E.A. da qualsiasi azione, sia in via giudiziale sia extragiudiziale, da chiunque
istituita.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture presenti per il ricovero
dei cassonetti, quali nicchie, chalet, platee, ecc…, ove presenti, essa è di competenza dei singoli
Comuni.
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In caso vengano riscontrati danneggiamenti ed altre problematiche durante le operazioni di raccolta
rifiuti o pulizia, l’I.A. dovrà presentare idonea segnalazione all’E.A.
Si riportano a puro titolo indicativo, ma non esaustivo, i riferimenti principali in termine di legge e
disposizioni in materia di:
A) Norme sulla gestione dei rifiuti
Normativa nazionale:
1.
Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, “Disposizioni per la prima
applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
2.
D.M. 28 dicembre 1987 n. 559, “Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani
regionali di cui all’articolo 1 ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361
convertito con modificazioni con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani”;
3.
D.M. 16 maggio 1989, “Criteri e linee guida per l’elaborazione e la predisposizione, con
modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica,
nonché definizione delle modalità per l’erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge
29 ottobre 1987, n. 441, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475”;
4.
D.M. 29 maggio 1991, “Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata
dei rifiuti solidi”;
5.
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative
alla eliminazione degli oli usati”;
6.
D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22”;
7.
D.M. Ambiente 1° aprile 1998 n. 145, “Regolamento recante la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma
2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
8.
D.M. Ambiente 1° aprile 1998 n. 148, “Regolamento recante approvazione del modello dei
registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18,
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
9.
D.M. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406, concernente “Regolamento recante norme di attuazione
di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
10.
D.M. Ambiente 3 settembre 1998 n. 370, “Regolamento recante norme concernenti le
modalità di prestazione delle garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti”;
11.
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del sevizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
12.
D.M. Ambiente 26 giugno 2000 n. 219, “Regolamento recante la disciplina per la gestione de
rifiuti sanitari, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
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13.
D.M. Ambiente 9 aprile 2002, “Regolamento recante norme per l’esecuzione della decisione
2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE”;
14.
D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, “Attuazione della direttiva 199931/CE relativa alle discariche
di rifiuti”;
15.
D.Lgs 11 maggio 2005 n. 133, “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento e dei rifiuti”;
16.
D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
17.
D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 3 agosto 2005, “Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
18.
D.Lgs. 18 febbraio 2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
19.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” – parte IV;
20.
Decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, art.6
“Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3,
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti”;
21.
Decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di
tutela ambientale”;
22.
Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell’ambiente”;
23.
Legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30
dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente”.
Leggi regionali Valle d’Aosta
1.
Legge regionale 2 agosto 1994 n. 39, “Disposizioni per l’approvazione dei progetti per la
realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione,
l’aggiornamento e l’approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti”;
2.
Regolamento regionale 30 giugno 1995 n. 4, “Modalità di elaborazione, di presentazione e di
approvazione dei progetti relativi ad impianti per lo smaltimento dei rifiuti, in applicazione
dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39”;
3.
Legge regionale 18 giugno 1999 n. 14, “Nuova disciplina della procedura di valutazione di
impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della
procedura di impatto ambientale)”;
4.
Verbale di deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2004 n. 3132, “Attuazione
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Approvazione della direttiva regionale
contenente i criteri per l’applicazione delle disposizioni tecniche riferite alle discariche per
rifiuti inerti – accertamento di entrata”;
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17
5.
Verbale di deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2006 n. 3284, “Direttive per
la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi
dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
6.
Verbale di deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2006 n. 3904, “Applicazione
del d. lgs. n. 152/2006 – Parte IV – Titolo V - Approvazione del modello per la prestazione di
garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica
e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;
7.
Legge Regionale del 3 dicembre 2007 n. 31, “Nuove disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti”.
B) Norme sulla tutela delle acque dagli inquinamenti
Normativa nazionale:
1.
Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4
febbraio 1977, “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’articolo 2 lettere b),
d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319”;
2.
Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 26
luglio 1978, “Criteri di attuazione del terzo comma dell’articolo 11 della legge 10 maggio
1976, n. 319. Scarichi in mare libero”;
3.
Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento dell’8
maggio 1980, “Definizione, prevista dall’ultimo comma dell’articolo 17 della legge 24
dicembre 1979, n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili”;
4.
Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 30
dicembre 1980, “Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature”;
5.
D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 130, “Attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”;
6.
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione dell’ambiente, in particolare del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura”;
7.
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 132, “Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose”;
8.
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 133, “Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE,
85/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi
industriali di sostanze pericolose nelle acque”;
9.
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, articolo 7;
10.
Decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61
“Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”;
11.
Legge 5 gennaio 1994 n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
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12.
Legge 22 febbraio 1994 n. 146, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993” - art. 37;
13.
D.M. 8 gennaio 1997 n. 99, “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature”;
14.
D.M. 16 aprile 2003, “Modifiche al decreto 22 novembre 2001, concernente le modalità di
affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato”;
15.
D.M. 12 giugno 2003 n. 185, “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152”;
16.
D.M.6 novembre 2003 n. 367, “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità
nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;
17.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” – parte III;
18.
D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”;
24.
Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell’ambiente”;
19.
Legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente”.
Leggi Regionali VALLE D’AOSTA
1.
Legge regionale 24 agosto 1982 n. 59, “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;
2.
Legge regionale 27 dicembre 1991 n. 88, “Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici
concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di
insediamenti produttivi”;
3.
Legge regionale 4 settembre 1995 n. 41, “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia”;
4.
Legge regionale 8 settembre 1999 n. 27, “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico
integrato”;
5.
Deliberazione n. 1788/XII dal Consiglio regionale di approvazione del Piano Regionale di
Tutela delle acque dell’8 febbraio 2006.
C) Inquinamento atmosferico
1.
Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
2.
D.M. 12 luglio 1994, “Modificazione del decreto ministeriale 12 luglio 1990 concernente
linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la
fissazione dei valori minimi di emissione”.
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19
3.
D.M. 5 settembre 1994, “Elenco delle industrie insalubri di cui all’articolo 216 del testo unico
delle leggi sanitarie”;
4.
D.M. 25 novembre 1994, “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle
aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15/04/94”;
5.
D.M. 13 aprile 2000 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 111), “Recepimento della direttiva
1999/102/CE della Commissione del 15.12.1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/220/CE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da
emissioni dei veicoli a motore”;
6.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Disposizioni in materia ambientale” – parte V;
7.
D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”.
Leggi Regionali VALLE D’AOSTA
1.
Legge Regionale 30 gennaio 2007 n. 2, “Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento
atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il
mantenimento della qualità dell’aria per gli anni 2007/2015”.
D) Norme sull’inquinamento acustico
1.
D.P.C.M. 1 marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”;
2.
Legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
3.
D.M. Ambiente 11 dicembre 1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a
ciclo produttivo continuo”;
4.
D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
5.
D.P.C.M. 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
6.
D.M. Ambiente 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”;
7.
D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera
b), e dell’art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;
8.
D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario;
9.
D.M. Ambiente 29 novembre 2000, Criteri per la predisposizione, da parte delle società e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
10.
D.M. Ambiente 23 novembre 2001, Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29
novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei
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servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore;
11.
D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262, Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto;
12.
Legge 31 ottobre 2003 n. 306, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. - Art. 14 Delega
al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in
materia di tutela dall’inquinamento acustico;
13.
D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447;
14.
Circolare 6 Settembre 2004 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio,
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei
valori limite differenziali;
15.
D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194, Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
16.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” - Testo Unico in materia
di Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Leggi Regionali VALLE D’AOSTA
1.
Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento
acustico”.
E) Norme antinfortunistiche e di prevenzione
1)
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”; viene ABROGATO
dal decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione dell’art. 64;
2)
D.M. 12 settembre 1958, “Istituzione del registro infortuni”;
3)
D.M. 22 dicembre 1958, “Luoghi di lavoro per i quali sono prescritti le particolari norme di
cui agli art. 329 – 331 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547”;
4)
D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (G.U. 212 del 4 settembre 1959) e successive modifiche;
5)
D.M. 9 agosto 1960, “Modalità per l’effettuazione delle prove di carico relative alla prima
verifica delle gru di cui al D.M. 12 settembre 1959”;
6)
D.M. 22 febbraio 1965, “Attribuzione all’ente nazionale per la prevenzione infortuni dei
compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le
scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra”;
7)
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (S.O.G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965);
8)
Legge 1 marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1978);
9)
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, “Attuazione direttiva CEE n. 77/576 per il riavvicinamento
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delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia
di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli
allegati alla direttiva suddetta”;
10)
D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673, “Attuazione della direttiva CEE n. 73/361 relativa alla
attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per
l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/361”;
11)
D.M. 12 settembre 1958 e 10 agosto 1984 “Registro infortuni”;
12)
Legge 5 marzo 1990 n. 46, “Norme per la sicurezza degli impianti”;
13)
D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi ai
dispositivi di protezione individuale”;
14)
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo codice della strada”;
15)
D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336/94, Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie
professionali nell’industria e nell’agricoltura;
16)
D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro”;
17)
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
stati membri relative alle macchine”;
18)
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio
1994, n. 109”.
19)
D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”
20)
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
21)
D.Lgs 4 luglio 2006, n. 223 “Decreto Bersani” – “Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”; viene ABROGATO dal
decreto legislativo n. 81/2008 l’art. 36 bis, commi 1 e 2
22)
Legge 3 agosto 2007 n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; vengono
ABROGATI dal decreto legislativo n. 81/2008 gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7.
23)
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
24)
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11quaterdecies, comma 13 lettera a), della Legge n. 248 del 2/12/05 recante il riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
25)
Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
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F) Appalti
1)
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni;
2)
D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 151, aggiornamento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Leggi Regionali VALLE D’AOSTA
1)
Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 29, testo coordinato della legge regionale 20/06/1996 n.
12 “Legge regionale in materia di lavori pubblici”.
Art. 5.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente appalto sono definiti:
1.
ATO:
ambito territoriale ottimale, corrispondente al territorio regionale della Valle d’Aosta, per le
attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani (riferimento art. 2 della L.R. 31/07).
2.
sub ATO:
sottoambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle Comunità Montane e del
Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani(riferimento art. 2 della
L.R. 31/07).
3.
utenza:
nucleo di una o più persone in ambito domestico (famiglie) o lavorativo (attività di qualsiasi
genere e natura) che costituiscono un’unica unità produttrice di rifiuti.
4.
rifiuti urbani (rif. art. 184 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.):
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198,
comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/06 e sm.i.;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
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f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
5.
aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico:
a) le strade e le piazze ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
b) le strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i;
c) i tratti dei territori comunali, edificati o no, delle strade statali e regionali;
d) le aree a verde pubblico (parchi, viali, aiuole spartitraffico, ecc.);
e) le strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al transito senza
divieti di alcun genere (cioè prive di cartelli, cancelli, catene, sbarre, ecc...);
f) i porticati ed i passaggi pedonali pubblici o privati ad uso pubblico;
g) le sponde dei corsi d’acqua.
6.
rifiuti speciali (rif. art. 184 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.):
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano
dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
7. conferimento:
modalità con le quali i rifiuti prodotti vengono accumulati temporaneamente da parte dei
produttori e successivamente consegnati al servizio pubblico di raccolta.
8. raccolta:
operazione di prelievo e raggruppamento dei rifiuti finalizzata al loro trasporto al punto di
stoccaggio intermedio e/o al centro di smaltimento e/o recupero finale.
9. centro comunale/comprensoriale di raccolta:
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centro attrezzato con cassonetti e/o container per il conferimento differenziato di frazioni di
rifiuti urbani ed assimilati.
10. frazioni differenziate:
diverse tipologie merceologiche avviabili al recupero, ottenute dalle operazioni di selezione
del rifiuto effettuate direttamente dalle utenze. In relazione al presente Capitolato si
distinguono:
a) Frazione cartacea:
- giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta;
- fotocopie e fogli vari;
- piccoli cartonaggi, quali scatole della pasta, imballaggi di confezioni di prodotti
conservati; confezioni in Tetrapak.
b) Cartoni:
- cartoni;
- imballaggi di cartone;
- scatole.
c) Plastiche:
- bottiglie;
- flaconi per alimenti;
- flaconi per l’igiene della casa e della persona;
- confezioni per alimenti rigide e flessibili;
- coperchi;
- cassette per prodotti alimentari;
- barattoli per il confezionamento di vari prodotti;
- film e pellicole da imballaggio;
- contenitori rigidi formati a sagoma;
- scatole e buste per capi di abbigliamento;
- polistirolo;
- reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste.
d) Vetro:
- bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro;
- flaconi di vetro (senza coperchio).
e) Alluminio:
- lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere;
- altri contenitori in alluminio, quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la
preparazione ed il confezionamento di alimenti.
f) Rifiuti verdi:
- erba, foglie, fiori, frutti caduti;
- resti di giardinaggio, potatura delle siepi, aghi di pino;
- ramaglie, tappi di sughero.
g) Indumenti usati:
- vestiario;
- scarpe;
- accessori d’abbigliamento (cinture, borse, cravatte, ecc.).
h) Rifiuti ingombranti suddivisi nelle seguenti categorie:
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h1) rifiuti a base lignea:
- mobili;
- intelaiature di porte o finestre;
- pezzi di legno verniciato o trattato;
- cassette per alimenti;
- pallets;
- tronchi d’albero e grossi rami.
h2) frigoriferi:
- frigoriferi e relativi compressori;
- congelatori;
- condizionatori.
h3) materiali ferrosi:
- reti metalliche;
- ferrivecchi, tubi e telai;
- pentole e latte per alimenti;
- scaffalature e armadi;
- stufe e boiler;
- lavatrici e lavapiatti.
h4) pneumatici per auto, moto, ecc… (di provenienza domestica o abbandonati).
h5) altri tipi di rifiuti ingombranti:
- materassi;
- imbottiture di mobili;
- paraurti di auto (di provenienza domestica o abbandonati);
- finestre e porte in PVC, ecc.
h6) R.A.E.E.:
gli apparecchi elettrici ed elettronici, per i quali devono essere avviati apposite raccolte
differenziate, ai sensi delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, così come
recepite da parte dello Stato Italiano con il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005.
i) Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
i1) batterie:
- batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter (da conferitori privati o
abbandonati);
- batterie dei telefoni cellulari (di provenienza domestica o abbandonati).
i2) pile:
- pile a stilo;
- pile a bottone.
i3) neon, ovvero tubi fluorescenti di qualunque formato.
i4) medicinali scaduti.
i5) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i
pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti
fotochimica, ecc…).
j) Rifiuti organici da utenze selezionate.
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11. frazione non differenziata:
rifiuti rimanenti alle utenze dopo aver effettuato le operazioni di differenziazione e di
conferimento delle frazioni differenziabili ai servizi di raccolta.
12. frazione valorizzata:
rifiuti effettivamente avviati a valorizzazione e/o recupero.
Art. 6.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’appalto, come già anticipato al punto 2.2 dell’art 2, sono suddivisi in tre
categorie:
A) servizi base;
B) servizi specifici;
C) servizi aggiuntivi.
Nel presente articolo verranno descritti in modo approfonditi tutti i servizi.
Nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto sono a carico dell’I.A. tutti gli oneri, nessuno escluso,
derivanti dallo svolgimento dei servizi stessi, quali quelli per: personale, attrezzature varie,
contenitori (cassoni, container, cassonetti, sacchetti, ecc.), mezzi d’opera, materiali di consumo
(detergenti, prodotti per disinfezione, sale, ecc.), spese gestionali ed amministrative, smaltimento
finale dei liquami prodotti nell’ambito delle operazioni afferenti l’igiene urbana, smaltimento dei
cassonetti scartati e/o sostituiti in quanto non idonei, spese generali, ecc…
A.6) SERVIZI BASE
A.6.1) SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
A.6.1.1 PREMESSA
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà avvenire attraverso le seguenti
modalità di raccolta:
-
raccolta porta a porta nei Comuni del fondovalle che presentano agglomerati abitativi
importanti (Donnas, Hône e Pont Saint Martin) con l’esclusione delle frazioni periferiche.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
-
Donnas: sponda orografica sinistra ad esclusione delle frazioni di Albard, Artada, Bondon,
Chenail, Pian – circa il 68% della popolazione;
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-
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-
Hône: l’intero Comune ad esclusione delle frazioni (Priod, Charvaz, Biel, Courtil) – circa
l’95% della popolazione;
-
Pont Saint Martin: l’intero Comune ad esclusione delle frazioni di Ivery, Susey e Ronc
Grangia – circa il 98% della popolazione;
raccolta stradale nei restanti Comuni e nelle frazioni periferiche dei Comuni del fondovalle
non interessate dalla raccolta porta a porta, previa riorganizzazione della stessa.
L’I.A. dovrà organizzare il servizio di raccolta e trasporto dei RU ed assimilati sulla base delle
caratteristiche specifiche dei singoli Comuni appartenenti la Comunità Montana Mont Rose.
Il tempo massimo fissato per l’introduzione e l’entrata a regime della raccolta porta a porta in tutte
le aree previste è pari a 8 mesi dall’avvio dell’appalto. L’avvio operativo sul territorio della nuova
tipologia di raccolta dovrà avvenire negli ultimi 2 mesi e dovrà comunque essere preventivamente
concordato con l’E.A..
Il tempo massimo fissato per la riorganizzazione della raccolta stradale nelle aree non oggetto di
raccolta porta a porta sulla base del progetto offerto in sede di gara è pari a 3 mesi dall’avvio
dell’appalto.
A.6.1.2 RACCOLTA PORTA A PORTA
Il sistema di raccolta porta a porta dovrà essere organizzato dall’I.A, secondo quanto riportato in
premessa e secondo le modalità di seguito indicate, previa la conoscenza delle differenti tipologie di
utenze presenti sul territorio.
Rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche
Le tipologie di rifiuti provenienti da utenze domestiche per cui l’I.A. dovrà attivare la raccolta porta
a porta sono le seguenti:
1) Carta: da conferire attraverso l’utilizzo di contenitori rigidi;
2) Cartone: da conferire piegato ed opportunamente legato;
3) Vetro + alluminio: da conferire attraverso l’utilizzo di contenitori rigidi;
4) Plastica: da conferire mediante l’utilizzo di sacchi trasparenti colorati;
5) Rifiuti urbani indifferenziati: da conferire mediante l’utilizzo di sacchi o contenitori;
6) Verde: conferimento da limitare solamente ad utenze selezionate che ne fanno specifica
richiesta. Il rifiuto dovrà essere conferito attraverso l’utilizzo di cassonetti di dimensioni
adeguate alle quantità prodotte.
Tutti i contenitori utilizzati (bidoncini, sacchi, ecc.) dovranno essere distribuiti alla popolazione a
cura e spese dell’I.A. e dovranno essere completamente gratuiti.
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Le tipologie di contenitori utilizzati dovranno essere adeguati alle utenze sulla base dei quantitativi
e delle tipologie di rifiuti prodotti. Al termine dell’appalto i contenitori aventi capacità minore o
uguale a 75 l resteranno di proprietà delle singole utenze cui saranno stati distribuiti.
Le Imprese concorrenti nel propria offerta tecnica da presentare in sede di gara, facendo riferimento
alle varie zone dei Comuni del fondovalle in cui dovrà essere introdotta la raccolta porta a porta ed
alle tipologie di rifiuti sopra elencate, dovranno analizzare e descrivere nel dettaglio quanto segue:
-
tipologia dei sacchetti e contenitori utilizzati, facendo riferimento alle indicazioni minimali
sopra riportate;
-
modalità di distribuzione alla popolazione dei sacchetti e contenitori;
-
modalità e orari di esposizione dei rifiuti da parte dei produttori;
-
frequenze ed orari di ritiro dei rifiuti;
-
modalità di informazione della popolazione su frequenze ed orari di passaggio, su modalità di
esposizione dei rifiuti, ecc.
In merito alle modalità di esposizione dei rifiuti da parte degli utenti, le Imprese concorrenti
dovranno pianificare il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in modo da evitare esposizioni
dei rifiuti per un periodo superiore alle 2 ore, al fine di ridurre il più possibile gli inconvenienti
derivanti dal posizionamento dei sacchetti contenenti i rifiuti sul suolo pubblico (spandimento dei
rifiuti dovuti ad atti vandalici, al randagismo, ecc.). Gli orari di esposizione dei rifiuti dovranno
comunque essere concordati con l’E.A.
Le frequenze di raccolta minime che dovranno comunque essere assicurate sono le seguenti:
-
indifferenziato:
di sabato);
3 passaggi alla settimana (di cui obbligatoriamente uno nella giornata
-
frazioni differenziate: 1 passaggio alla settimana.
Per quanto riguarda le unità plurifamiliari ed i condomini le Imprese concorrenti dovranno
formulare una specifica proposta che preveda l’eventuale utilizzo di spazi comuni interni in cui
posizionare i contenitori per la raccolta dei rifiuti (aventi dimensioni idonee) prodotti da tutti gli
utenti dell’unità plurifamiliare e/o del condominio.
Relativamente alla raccolta domiciliare per le unità plurifamiliari ed i condomini, l’I.A. dovrà:
-
caratterizzare le diverse tipologie di utenze domestiche presenti sul territorio interessato
dall’introduzione della raccolta porta a porta;
-
definire le aree interne alle suddette strutture che possano essere adibite al posizionamento dei
contenitori per i rifiuti;
-
definire le differenti tipologie di cassonetti e contenitori posizionabili nelle aree sopra citate;
-
definire le modalità di accesso alle aree di cui sopra da parte degli operatori addetti alla
raccolta dei rifiuti;
-
definire le modalità di caricamento dei cassonetti sugli automezzi, in relazione all’ubicazione
delle aree adibite al posizionamento dei contenitori stessi;
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definire le modalità e le frequenze di pulizia e lavaggio dei contenitori e delle aree in cui essi
vengono collocati.
Ogni onere nessuno escluso derivante dai servizi sopra elencati è inteso a totale ed esclusivo carico
dell’I.A.
Con riferimento a quanto sopra l’I.A. dovrà effettuare un dettagliato censimento delle utenze
plurifamiliari e dei condomini prima di avviare il nuovo servizio, così come indicato al successivo
paragrafo A.6.5).
Rifiuti urbani assimilati provenienti da utenze non domestiche
Le tipologie di rifiuti provenienti da utenze non domestiche per cui l’I.A. dovrà attivare la raccolta
porta a porta sono le seguenti:
1) Carta: da conferire attraverso contenitori (bidoncini, cassonetti con volumetrie variabili in
relazione al tipo di utenza);
2) Cartone: da conferire piegato ed opportunamente legato;
3) Vetro + alluminio:- da conferire attraverso contenitori (bidoncini, cassonetti con volumetrie
variabili in relazione al tipo di utenza);
4) Plastica: da conferire mediante l’utilizzo di sacchi trasparenti colorati che consentano la
verifica della tipologia del rifiuto contenuto;
5) Indifferenziato: da conferire mediante l’utilizzo di sacchi o contenitori;
6) Verde: utilizzo della tipologia di raccolta utilizzata per le utenze domestiche;
Le Imprese concorrenti formuleranno la propria proposta inerente l’organizzazione del servizio di
raccolta porta a porta presso le utenze produttive e di servizi definendo:
-
tipologia di contenitori e dei sacchetti da utilizzare e relative modalità di distribuzione alle
utenze;
-
modalità ed orari di esposizione dei rifiuti;
-
frequenza ed orari di ritiro dei rifiuti;
-
modalità di informazione delle utenze non domestiche su frequenze ed orari di passaggio,
modalità di esposizione dei rifiuti, ecc.
In sede di gara costituirà elemento qualificante le offerte delle Imprese la proposta di raccolta di
tipologie specifiche di rifiuto da avviare al recupero ed alla valorizzazione, quali i toner e le
cartucce per l’inchiostro delle stampanti, ecc.
In merito alle modalità di esposizione dei rifiuti da parte degli utenti, le Imprese concorrenti
dovranno pianificare il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in modo da evitare esposizioni
dei rifiuti per un periodo superiore alle 2 ore, al fine di ridurre il più possibile gli inconvenienti
derivanti dal posizionamento dei sacchetti contenenti i rifiuti sul suolo pubblico (spandimento dei
rifiuti dovuti ad atti vandalici, al randagismo, ecc.). Gli orari di esposizione dei rifiuti dovranno
comunque essere concordati con l’E.A.
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L’organizzazione della raccolta porta a porta dovrà essere differenziata in base alle caratteristiche
proprie delle utenze non domestiche ed ai servizi presenti sul territorio, in modo da renderla idonea
alla tipologia ed alla quantità di rifiuti prodotti da ogni singola utenza. In particolare dovranno
essere valutate le tipologie di contenitori da utilizzare e le modalità di esposizione dei rifiuti più
idonee.
Con riferimento a quanto sopra l’I.A. dovrà effettuare un dettagliato censimento delle utenze non
domestiche prima di avviare il nuovo servizio, finalizzato a definire le quantità e le tipologie di
rifiuti prodotti, così come indicato al successivo paragrafo A.6.5).
Per quanto riguarda i rifiuti organici (umido), la cui raccolta è compresa tra i servizi base richiesti
all’I.A, lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata di tale frazione è subordinata
all’individuazione da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta del sistema di trattamento finale
di tali rifiuti e pertanto potrà essere attivato solo se autorizzato dalla Regione stessa.
L’I.A. sarà comunque tenuta, non appena entrerà in funzione un centro di trattamento dei rifiuti
organici, ad attivare la raccolta porta a porta dei suddetti rifiuti presso utenze selezionate (grandi
magazzini, mercati ortofrutticoli, caserme, ristoranti, ecc.). I costi per l’attivazione di tale servizio
devono essere inclusi nell’offerta base che le Imprese concorrenti presentano in sede di gara.
Tutti i contenitori utilizzati (cassonetti, bidoncini, sacchi ecc.) dovranno essere forniti gratuitamente
alle singole utenze a cura e spese dell’I.A.
L’I.A. è tenuta a garantire lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso le singole utenze, attraverso la
fornitura di idonei contenitori, fino ad una capacità di 1.100 litri per singolo conferitore. Nel caso in
cui, in relazione alle frequenze di passaggio dell’I.A, le singole utenze abbiano necessità di stoccare
volumi superiori, sarà a carico del produttore del rifiuto provvedere allo stoccaggio attraverso
l’acquisto o il noleggio di contenitori di idonea capacità. La singola utenza che abbia necessità di
dotarsi a proprie spese di contenitori di capacità superiore dovrà concordare con l’I.A. la tipologia e
la capacità dei contenitori medesimi, in modo che l’Impresa stessa possa provvedere al ritiro, che
avverrà a proprio carico.
Al termine dell’appalto i contenitori aventi capacità minore o uguale a 75 l resteranno di proprietà
delle singole utenze a cui saranno stati distribuiti.
Con riferimento alle possibili problematiche connesse con la mancanza di spazi privati interni
sufficienti per ubicare i contenitori di raccolta per alcune utenze non domestiche (es. bar), potranno
essere mantenuti e/o realizzati, dietro apposita autorizzazione dell’E.A, appositi punti di raccolta
attrezzati con contenitori di adeguate capacità destinati unicamente alla raccolta delle frazioni
differenziate, fermo restando il pieno rispetto delle modalità che saranno previste per la raccolta dei
rifiuti indifferenziati.
Al produttore di rifiuti l’I.A. dovrà comunque garantire la possibilità di conferire direttamente i
rifiuti prodotti presso i centri comprensoriali di conferimento, purché avvenga secondo le modalità
stabilite.
***
Nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta l’I.A. dovrà adottare specifiche soluzioni
per garantire la raccolta di quelle tipologie di rifiuto per le quali non è prevista la raccolta
domiciliare (pile, farmaci, indumenti usati, ecc.), sia per utenze domestiche, sia per utenze non
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domestiche. Sarà onere dell’I.A. garantire il servizio di raccolta per quelle tipologie di rifiuti che
attualmente vengono raccolte mediante un servizio stradale con appositi contenitori, almeno per il
livello di qualità attualmente adottato.
Tutti i contenitori e cassonetti utilizzati nella raccolta porta a porta sia dalle utenze domestiche
singole che dalle utenze domestiche plurifamiliari e condomini, sia dalle utenze non domestiche,
dovranno essere identificabili con un n° di identificazione univoco in modo da poterli associare alla
singola utenza.
L’I.A. ha l’obbligo, secondo le tempistiche indicate nel successivo punto A.6.5), di fornire all’E.A. i
risultati delle attività di censimento delle utenze interessate dalla raccolta porta a porta, domestiche
e non domestiche, suddivise per tipologia e quantità di rifiuti prodotti.
A.6.1.3 RACCOLTA STRADALE
L’I.A. dovrà svolgere il servizio di raccolta di tipo stradale nelle frazioni periferiche dei Comuni del
fondovalle non interessate dalla raccolta porta a porta e nei restanti Comuni della Comunità
Montana Mont Rose, organizzato sulla base di quanto indicato nel presente punto.
Le tipologie di rifiuti previste dal servizio di raccolta stradale sono le seguenti:
-
rifiuto indifferenziato;
-
carta;
-
cartone;
-
vetro + alluminio;
-
plastica;
-
pile e batterie esauste;
-
farmaci scaduti;
-
indumenti usati.
Oltre alle tipologie di rifiuti di cui sopra, l’I.A. dovrà garantire la raccolta stradale del verde nelle
aree in cui nel precedente appalto era presente tale tipo di raccolta, almeno per il livello di qualità
attualmente adottato.
L’I.A. dovrà procedere ad una riorganizzazione degli attuali punti di raccolta, prendendo a
riferimento i contenuti dello studio di Riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto RU ed
assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 43 del 02/07/2008, nel quale è
già stata definita una proposta di riorganizzazione dei vari punti di raccolta stradali.
Fermo restando come condizione minimale il mantenimento di tutti i punti di raccolta previsti nel
suddetto studio, le Imprese concorrenti nella propria offerta tecnica dovranno definire nel dettaglio
la propria proposta di riorganizzazione della raccolta stradale e potranno proporre soluzioni
migliorative alla configurazione dei punti di raccolta, finalizzate ad incrementare il grado di
intercettazione delle differenti frazioni differenziate.
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La modifica dei punti di raccolta (sia nella fase iniziale di riorganizzazione sia nel corso
dell’appalto) dovrà comunque essere preventivamente concordata con l’E.A.
La riorganizzazione della raccolta stradale dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti principi:
-
riorganizzazione dei punti di raccolta basata su una distribuzione più capillare sul territorio dei
contenitori adibiti alla raccolta differenziata aventi dimensioni più contenute;
-
creazione, nel limite del possibile, di punti di raccolta completi in cui accanto ai contenitori
del rifiuto indifferenziato trovano collocazione anche i cassonetti per la raccolta delle varie
frazioni di rifiuti differenziati;
-
possibilità di conferire, in più punti di conferimento ragionevolmente vicini gli uni agli altri
compatibilmente con gli spazi, almeno le seguenti tipologie di rifiuto:
• rifiuto indifferenziato;
• carta;
• cartone;
• vetro + alluminio;
• plastica;
dovrà essere limitata il più possibile la presenza di cassonetti di rifiuti indifferenziati isolati.
-
presenza, in prossimità delle utenze non domestiche, di punti di raccolta attrezzati in modo da
consentire un conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti secondo le effettive
esigenze.
L’I.A. dovrà comunque tenere conto dell’attuale presenza di strutture per il ricovero dei cassonetti
(presenza di nicchie, platee, chalet), che è variabile da Comune a Comune.
Con riferimento a quanto sopra, in sede di gara le Imprese dovranno presentare un’offerta
dettagliata che indichi le modalità di organizzazione dei punti di raccolta in cui trovano
collocazione i contenitori, specificando le tipologie di rifiuto in esse conferibili ed il numero di
contenitori collocati all’interno di ciascun punto, in relazione ai seguenti criteri:
-
bacino d’utenza;
-
effettiva disponibilità di suolo pubblico per l’ubicazione dei contenitori di raccolta;
-
distanza dagli altri punti.
In sede di offerta le Imprese concorrenti potranno inoltre proporre, laddove non presenti aree di
conferimento quali nicchie, platee e chalet, l’adozione di idonei sistemi di mascheramento dei punti
di raccolta, finalizzati alla creazione di piccole isole ecologiche, intese come postazioni multiple a
servizio di un idoneo numero di utenti dotate delle varie tipologie di cassonetti per la raccolta
differenziata.
Per un corretto svolgimento del servizio dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti
atti ad evitare inconvenienti derivanti da una non adeguata programmazione dei passaggi di
svuotamento dei cassonetti-contenitori. In particolare, il servizio dovrà essere effettuato in modo da
evitare l’abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti-contenitori o lo svuotamento di cassonetti non
sufficientemente riempiti, ma dovrà altresì garantire alle utenze una sufficiente frequenza di
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raccolta dei rifiuti, con particolare riferimento ai periodi in cui la presenta turistica è maggiormente
significativa.
Al fine della riorganizzazione della raccolta stradale l’Impresa, nella propria proposta, dovrà tener
conto delle frequenze attuali di raccolta dei rifiuti per ogni Comune, riportate nell’allegato e).
Le Imprese concorrenti devono formulare le proprie proposte di riorganizzazione della raccolta dei
rifiuti urbani ed assimilati garantendo comunque tali frequenze minime.
Gli indumenti usati sono attualmente raccolti direttamente dalla Caritas italiana. Il conferimento di
tali rifiuti da parte degli utenti avviene mediante appositi raccoglitori, di proprietà della Caritas
italiana. Sarà onere dell’I.A. provvedere a collocare tali raccoglitori nei punti di raccolta o in
prossimità degli stessi, compatibilmente con gli spazi a disposizione. Resta inteso che la raccolta
degli indumenti rimane di competenza della Caritas italiana, mentre è onere dell’I.A. la pulizia dei
contenitori e delle aree circostanti i contenitori stessi.
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di raccolta e trasporto sarà onere dell’I.A. individuare i
percorsi che consentano l’ottimizzazione del servizio di trasporto e la stessa dovrà garantire il
corretto grado di riempimento del volume utile degli automezzi, in modo da ottimizzare e
minimizzare il numero di trasporti. Sarà compito dell’Impresa variare il numero di passaggi per
ottimizzare il servizio e ridurre le criticità riscontrate dall’Impresa stessa o dall’E.A, fermo restando
il rispetto del numero di passaggi minimi previsti.
Le attrezzature e gli automezzi utilizzati dall’I.A. per garantire il servizio dovranno possedere le
caratteristiche tecniche e igieniche necessarie a rispettare le normative tecniche generali vigenti.
Gli automezzi dovranno avere i necessari titoli autorizzativi in materia di trasporto per
l’espletamento dei servizi.
Lo svuotamento dei cassonetti ed il trasporto dei rifiuti dovranno essere effettuati da automezzi
dotati di sistema a compressione a norma di legge. Gli automezzi di raccolta dovranno essere
provvisti di sistema di alza-volta cassonetti.
Nello svolgimento dei servizi di raccolta l’I.A. dovrà utilizzare autocarri o veicoli satellitari idonei
ad accedere alle aree di raccolta caratterizzate da viabilità non agevole.
Contenitori di raccolta
Attualmente i contenitori per la raccolta dei RU ed assimilati posizionati nel comprensorio della
Comunità Montana Mont Rose sia nelle aree oggetto di introduzione della raccolta porta a porta, sia
nelle aree oggetto di riorganizzazione della raccolta stradale, risultano essere tutti di proprietà
dell’E.A.
L’I.A. del servizio è tenuta a prendere in carico tutti i contenitori attualmente di proprietà dell’E.A.
ed a procedere:
-
alla loro rimozione a propria cura e spese, nelle aree oggetto di introduzione del servizio di
porta a porta;
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-
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alla loro integrazione e/o sostituzione a propria cura e spese nelle aree oggetto di
riorganizzazione della raccolta stradale, sulla base della propria proposta di riorganizzazione,
fornendo tutti i cassonetti e contenitori integrativi e sostitutivi necessari alla piena funzionalità
dei servizi appaltati, in modo che il servizio di raccolta stradale riorganizzato sia pienamente a
regime entro 3 mesi, con decorrenza dal giorno stabilito in contratto per l’inizio delle attività.
Si precisa inoltre che i contenitori di raccolta dei rifiuti indifferenziati ubicati sul territorio sono
dotati di cip di identificazione al fine della pesatura dei rifiuti raccolti. A tale riguardo l’I.A. dovrà
provvedere allo smontaggio ed alla restituzione all’E.A. del cip di identificazione, da tutti i
cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Ogni onere connesso con la suddetta
operazione, che dovrà avvenire entro 8 mesi dall’avvio dell’appalto, è a totale ed esclusivo carico
dell’I.A..
Sono altresì a carico dell’I.A. tutti gli oneri di trasporto e smaltimento finale dei contenitori di
proprietà dell’E.A. ritenuti non idonei e pertanto scartati e di tutti i contenitori che saranno sostituiti
nel corso dell’appalto.
Con la presa in carico dei contenitori di proprietà dell’E.A, l’I.A. se ne assume la piena e totale
responsabilità, sollevando l’E.A. stesso da ogni onere e responsabilità.
A tal fine l’I.A. nel proprio progetto-offerta, previa verifica eseguita mediante idonei sopralluoghi,
dovrà descrivere dettagliatamente, relativamente al territorio di ciascun Comune, la consistenza dei
contenitori attualmente di proprietà dell’E.A, le loro caratteristiche tecniche ed il loro stato di
conservazione.
Nei documenti depositati presso l’E.A. di cui l’Impresa dovrà prendere visone, (documento k) sono
riportati gli elenchi dei cassonetti e contenitori di raccolta presenti sul territorio suddivisi per
Comune, per ubicazione e per tipologia. Gli elenchi contenuti nella suddetta documentazione sono
da intendersi indicativi della situazione attuale avendo le Imprese concorrenti l’onere di verificare,
prima della presentazione del proprio progetto-offerta, la reale situazione presente.
I contenitori forniti dall’I.A. dovranno essere, in relazione alla tipologia di rifiuti, di colore
differente secondo le specifiche espressamente indicate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e
nel regolamento per la gestione dei rifiuti dell’E.A..
Al termine del periodo di appalto, il titolo di proprietà dei contenitori (cassonetti, campane, ecc.)
passerà all’I.A.
Le Imprese concorrenti in sede di gara devono pertanto proporre una valutazione economica basata
sul valore residuo dei contenitori presi in carico alla data di inizio dell’appalto.
Tale quotazione verrà suddivisa in 5 rate annuali costanti e detratte, al termine di ogni anno, dai
corrispettivi per l’appalto dei servizi.
A titolo indicativo, nell’allegato c) è stato riportato l’elenco dei contenitori di proprietà dell’E.A.
con la stima del valore residuo.
L’I.A. nel proprio progetto-offerta inerente la riorganizzazione della raccolta stradale, dovrà inoltre
descrivere dettagliatamente per ciascun Comune il numero dei contenitori integrativi e/o sostitutivi
proposti, le relative caratteristiche tecniche e la loro ubicazione su idonea planimetria.
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L’I.A. nel corso dell’appalto dovrà provvedere a mantenere in perfetto stato d’efficienza, come
descritto in seguito, tutti i contenitori, sia quelli di proprietà dell’E.A. presi in carico sia quelli
integrativi forniti direttamente dall’Impresa, attraverso sostituzioni, riparazioni, ecc..
Tutti i contenitori ubicati in sede stradale dovranno essere posizionati in modo tale che l’apertura
degli stessi sia rivolta dal lato marciapiede, ove presente, e comunque in modo che il conferimento
dei rifiuti da parte degli utenti possa avvenire agevolmente e senza rischi legati al traffico veicolare
presente sulle strade.
Tutti i contenitori dovranno inoltre essere numerati.
Tutti i contenitori ubicati in sede stradale dovranno essere dotati di bande rifrangenti e della
specifica regolamentare segnaletica in lingua italiana e francese (divieto di sosta con rimozione
forzata, logo dell’Azienda, informazioni sul servizio, n° telefonico gratuito per segnalazioni e
reclami, specificazione delle tipologie di rifiuto ammesse) ben visibile e mantenuti sempre in
perfetto stato d’uso.
L’Impresa è tenuta a segnalare lo stato di conservazione delle nicchie, platee, chalet, ai Comuni
proprietari per permettere a questi ultimi di intervenire tempestivamente alla manutenzione e/o
riparazione.
L’I.A. provvederà a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione, in qualunque momento, di
quei cassonetti e contenitori che risultassero danneggiati nel corso dell’appalto.
Durante il corso dell’appalto dovrà integrarli secondo necessità, anche in base alle richieste che
perverranno dall’E.A, senza che per ciò vengano riconosciuti ulteriori compensi.
Inoltre, l’Impresa deve assicurare costantemente la disponibilità, a proprie spese, di un idoneo
numero di contenitori di riserva, per i casi in cui se ne richieda la disponibilità sia per sostituzioni,
sia per integrazioni ed adeguamento del servizio di conferimento a particolari necessità, anche
occasionali.
L’I.A. non potrà rivalersi sull’E.A. per gli eventuali danni arrecati ai mezzi ed alle attrezzature di
proprietà dell’Impresa stessa ed ai contenitori di proprietà dell’E.A. presi in carico, ma dovrà
immediatamente sostituire, con oneri a proprio carico, i contenitori che risultassero per qualsiasi
motivo non più completamente funzionali o non più decorosi a giudizio insindacabile dell’E.A.
I contenitori forniti dall’Impresa dovranno essere in materiale plastico di ottima qualità e
funzionalità. Dovranno essere dotati di coperchio ribaltabile e di dispositivi necessari per il loro
aggancio, sollevamento e ribaltamento automatico, dovranno essere montati su ruote munite di
freno per il loro posizionamento, di forma e foggia idonee sotto il profilo funzionale ed igienico–
sanitario. Dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad
impedire esalazioni moleste.
L’I.A. è obbligata a tenere i contenitori in perfetto stato di efficienza e pulizia, provvedendo al loro
lavaggio interno ed esterno ed alla loro disinfezione, come riportato nel successivo paragrafo
A.6.2).
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Il servizio manutenzione contenitori deve essere in grado di intervenire tempestivamente nelle
operazioni di manutenzione periodica delle parti più deperibili dei contenitori stessi (lubrificazione
ruote, manutenzione generale del contenitore, ecc.), nonché nelle manutenzioni straordinarie su
segnalazione delle squadre che effettuano i servizi e/o direttamente dagli utenti. Lo stesso servizio
dovrà inoltre provvedere alla pulizia completa dei contenitori, cioè all’asportazione di quei residui
(sporco, unto, scritte o simboli, macchie formatesi durante le operazioni di svuotamento) che non
vengano asportati durante il lavaggio degli stessi.
A.6.1.4 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI MERCATALI
Le Imprese concorrenti dovranno, nel proprio progetto-offerta, proporre valide iniziative rivolte a
massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali prodotti nei mercati che si svolgono nel
comprensorio della Comunità Montana Mont Rose.
In particolare le Imprese concorrenti dovranno nello specifico definire tipologie e quantità di rifiuti
prodotti ed organizzare di conseguenza il più idoneo sistema di raccolta.
Occorre comunque prevedere una raccolta separata almeno delle seguenti tipologie di rifiuto:
-
legno;
-
plastica;
-
carta;
-
cartone;
-
vetro;
Dovrà essere inoltre attivato il servizio di raccolta e trasporto degli scarti organici, non appena sarà
operativo nella Regione Valle d’Aosta un impianto di compostaggio: i costi per tale servizio devono
essere inclusi nell’offerta base che le Imprese concorrenti presenteranno in sede di gara.
L’I.A. dovrà organizzare la raccolta a proprie spese, nelle aree in cui si svolgono i mercati e nei
giorni in cui gli stessi si svolgono, attraverso appositi passaggi di raccolta al termine delle
operazioni di mercato, prevedendo se necessario la collocazione di idonei contenitori (cassonetti,
cassoni, ecc.) integrativi in cui gli operatori commerciali possano immettere i rifiuti prodotti durante
le operazioni di mercato che dovranno essere svuotati e rimossi al termine delle operazione di
mercato.
Le Imprese concorrenti dovranno in particolare descrivere nel dettaglio il servizio proposto di
raccolta dei rifiuti mercatali inerente il mercato principale che si svolge settimanalmente nel
Comune di Pont Saint Martin nella giornata del sabato.
Nell’ambito della raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali è inclusa a carico ed onere dell’I.A. la
pulizia completa dell’area di mercato di Pont Saint Martin nella giornata del sabato con la
rimozione, al termine delle operazioni di mercato, di tutti i rifiuti posti a terra.
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A.6.1.5 RACCOLTA, ANCHE A DOMICILIO, E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Il servizio è riferito alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, nonché provenienti da locali e da
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici (attività produttive, professionali e di servizio).
L’I.A. dovrà provvedere a raccogliere i rifiuti urbani ingombranti a domicilio, mediante l’istituzione
di un servizio telefonico di prenotazione per gli utenti, ed a trasportarli al centro regionale di
trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne. In sede di presentazione dell’offerta tecnico–
economica le Imprese concorrenti dovranno avanzare una proposta di organizzazione del servizio
che preveda una frequenza di raccolta di almeno un giorno a settimana.
Il trasporto dei rifiuti urbani ingombranti al centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di
Brissogne dovrà tenere comunque conto delle modalità di differenziazione previste dalla vigente
normativa in materia, con particolare riferimento alla gestione dei R.A.E.E.
In particolare, i rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti, quali frigoriferi, congelatori,
condizionatori, ecc..., dovranno essere conferiti al centro regionale di Brissogne separatamente dalle
altre tipologie di rifiuti ingombranti, poiché il loro smaltimento deve avvenire in modo da non
provocare il rilascio nell’ambiente di clorofluorocarburi (CFC): tali sostanze, contenute nei
refrigeranti utilizzati per elettrodomestici di vecchia generazione, risultano fortemente impattanti
nei confronti dell’ambiente, in particolare dell’ozono stratosferico.
L’adeguamento del servizio da parte dell’I.A. a tali disposizioni, o a nuove disposizioni che
interverranno anche dopo l’avvio del servizio, non dovrà comportare per l’E.A. alcun onere
aggiuntivo.
In alternativa a questo servizio a domicilio è prevista per l’utenza la possibilità di conferire i rifiuti
urbani ingombranti presso i centri comprensoriali di raccolta dei rifiuti.
L’I.A. è tenuta inoltre, secondo quanto indicato al successivo paragrafo A.6.3, al trasporto dei
suddetti rifiuti ingombranti dai centri stessi al centro regionale di Brissogne.
A.6.1.6 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE CIMITERIALI
L’I.A. dovrà provvedere ad organizzare punti di raccolta nei pressi dei cimiteri di tutti i Comuni,
attrezzati per ricevere in forma differenziata i rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali classificati come
rifiuti urbani.
Come condizione minimale, i punti di raccolta saranno configurati nel modo seguente:
-
n. 1 cassonetto per rifiuti indifferenziati;
-
n. 1 cassonetto per la raccolta della frazione verde; tale cassonetto dovrà essere affiancato da
cassonetti per la raccolta delle restanti tipologie di rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica) in
corrispondenza delle festività di Ognissanti.
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È fatto salvo l’obbligo da parte dell’I.A. del mantenimento dell’attuale configurazione dei punti di
raccolta al servizio dei cimiteri eventualmente già attrezzati secondo livelli superiori rispetto a
quelli minimali sopra indicati.
Tali punti di raccolta dovranno essere potenziati in concomitanza con la festività di Ognissanti.
A.6.1.7 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI
Il servizio si riferisce alla raccolta, al trasporto e, per rifiuti differenti da quelli assimilabili agli
urbani, allo smaltimento finale di tutti i rifiuti abbandonati su strade ed aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico, compresi gli sversamenti abusivi in scarpate stradali, rive dei torrenti, piazzole
stradali, ecc… Il servizio deve essere effettuato per tutti i rifiuti abbandonati in data successiva
all’appalto, di qualunque natura o provenienza, per i quali non risulti identificabile il produttore.
L’I.A. dovrà effettuare tale servizio in tutto il comprensorio della Comunità Montana, su
segnalazione dell’E.A. o dei singoli Comuni.
L’I.A. non potrà rivendicare alcun compenso aggiuntivo per il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti abbandonati in quanto tale servizio è incluso tra i servizi base pagati a corpo.
I costi dello smaltimento finale dei soli rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani dovranno essere
addebitati all’E.A. separatamente rispetto al canone riferito ai servizi base; sarà onere dell’I.A.
comunicare preventivamente:
-
la tipologia di rifiuto soggetto a smaltimento particolare;
-
il Comune e la zona presso cui è stato raccolto;
-
le ditte a cui, eventualmente, si farà riferimento per il trasporto al luogo di smaltimento finale;
-
i costi di smaltimento;
e provvedere al loro smaltimento, previa autorizzazione scritta dell’E.A.
Per quanto concerne la rimozione di veicoli abbandonati su suolo pubblico o adibito a uso pubblico,
qualora l’E.A. non riuscisse a rintracciare i proprietari di tali veicoli, sarà onere dell’I.A, a seguito
di richiesta da parte dell’E.A., provvedere al loro trasporto presso appositi centri di smaltimento
indicati dall’E.A. stesso.
I costi di smaltimento dei veicoli dovranno essere addebitati all’E.A. separatamente rispetto al
canone riferito ai servizi base.
A.6.1.8 RACCOLTA E TRASPORTO DELLE CARCASSE ANIMALI
Su segnalazione dell’E.A. o dei Comuni, l’I.A. ha l’obbligo di raccogliere le carcasse animali
presenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e di trasportarle, utilizzando mezzi
ed attrezzature idonee, presso i centri autorizzati appositamente individuati dall’E.A..
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A.6.2) SERVIZI ATTINENTI ALL’IGIENE URBANA
A.6.2.1 PULIZIA, LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DEI CONTENITORI
Il servizio è riferito alla pulizia ed igienizzazione dei contenitori (cassonetti, campane, ecc.)
destinati alla raccolta stradale (sia per rifiuti indifferenziati che differenziati) ed alla raccolta porta a
porta relativamente alle utenze plurifamiliari e condominiali (sia per rifiuti indifferenziati che
differenziati). In particolar modo devono essere assicurate periodicamente, in relazione alle
differenti necessità ed alla condizione dei luoghi, le seguenti attività:
-
lavaggio e detersione;
-
disinfezione.
L’I.A. dovrà assicurare un congruo numero di interventi di pulizia ed igienizzazione da effettuarsi
durante i periodi estivi e prima delle principali festività (Natale, Pasqua, Ferragosto, Ognissanti).
Nell’offerta tecnico–economica dovranno essere specificate le frequenze e le modalità di
esecuzione di ciascuna operazione, fermo restando che la frequenza minima dei lavaggi dovrà
essere:
MENSILE:
nei mesi di aprile, maggio e ottobre;
QUINDICINALE: nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Dovrà essere assicurata una pulizia anche nel periodo novembre/marzo, fatto salvo la pulizia
obbligatoria da effettuarsi prima del periodo natalizio.
L’Impresa dovrà altresì precisare le modalità di smaltimento delle acque reflue utilizzate per il
lavaggio dei contenitori per rifiuti, indicando se queste vengano conferite ad un impianto di
trattamento gestito da terzi oppure se le acque stesse vengano smaltite presso una struttura di
proprietà dell’I.A. Nel primo caso l’Impresa deve fornire all’E.A. copia dell’apposita autorizzazione
al conferimento; nel secondo caso, invece, si richiede all’Impresa di fornire tutte le caratteristiche
tecniche e funzionali del proprio impianto di trattamento, nonché le relative autorizzazioni. Tutti gli
oneri derivanti dallo smaltimento sono a completo carico dell’I.A.
A.6.2.2 PULIZIA E SGOMBERO NEVE DALLE AREE DI CONFERIMENTO RIFIUTI
Sarà onere dell’I.A. provvedere alla pulizia costante delle aree di conferimento dei rifiuti,
mantenendo adeguate condizioni igieniche.
Al fine della pulizia sono da considerare aree di conferimento dei rifiuti le aree interne dei ricoveri
per i contenitori, quali nicchie, chalet, platee, ecc., e le aree limitrofe per un raggio di 5 metri. Nel
caso non vi fosse la presenza di ricoveri è considerata come area di conferimento l’area limitrofa ai
contenitori per un raggio di 5 metri.
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In queste aree dovrà essere evitata la presenza di rifiuti sparsi, sporcizia, ecc.; qualora si riscontrasse
la presenza di rifiuti sparsi fuori dai contenitori sarà compito del personale dell’I.A. provvedere alla
loro raccolta.
Sarà inoltre onere dell’I.A. effettuare le operazioni di sgombero della neve nelle aree intorno ai
cassonetti e contenitori RU, nonché nelle aree di conferimento rifiuti (chalet, nicchie, platee) e nelle
aree limitrofe, utilizzando idonee attrezzature, in modo tale da consentire un conferimento agevole
dei rifiuti da parte degli utenti e l’effettuazione da parte dell’Impresa stessa delle operazioni di
svuotamento dei cassonetti e contenitori.
Il servizio dovrà essere svolto a prescindere dagli appalti di sgombero neve stradale esistenti nei
vari comuni.
Sarà onere dell’Impresa anche lo spargimento di sale nelle zone limitrofe ai cassonetti ed alle aree
di conferimento al fine di impedire la formazione di ghiaccio, evitando possibili rischi per gli utenti.
La permanenza di neve non può essere motivo di sospensione ed interruzione dei servizi.
A.6.3) GESTIONE E CONDUZIONE DELLA STAZIONE DI TRANSFER DI HÔNE E
GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEI CENTRI COMPRENSORIALI DI
CONFERIMENTO DI HÔNE E DI PONT SAINT MARTIN
Rientra nell’oggetto dell’appalto la conduzione e gestione della stazione di transfer di Hône e la
gestione tecnico-operativa dei centri comprensoriali di Hône e Pont Saint Martin.
A.6.3.1) GESTIONE E CONDUZIONE DELLA STAZIONE DI TRANSFER DI HÔNE
In sede di gara le Imprese concorrenti dovranno presentare una proposta inerente la gestione e
conduzione della stazione di transfer di Hône.
La stazione di transfer è ubicata nel Comune di Hône, in Loc. Campo sportivo, all’interno dell’area
ospitante il centro comprensoriale di conferimento di Hône.
La stazione di trasferimento è composta da:
-
pressa compattatrice a tre postazioni (dotata di tramoggia di carico);
-
sistema di movimentazione e traslazione della pressa compattatrice;
-
containers chiusi a servizio della pressa;
-
edificio chiuso ospitante la pressa (area di scarico rifiuti, area di carico container, opere civili,
portoni sezionali, impianti idrici e fognari, impianto elettrico, ecc.).
Nella gestione e conduzione sono comprese le operazioni di pulizia, la compattazione dei rifiuti
indifferenziati, le manutenzioni ordinarie e tutto quanto occorre al corretto mantenimento delle
opere civili ed elettromeccaniche, come meglio specificato di seguito.
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41
Nello specifico l’I.A. ha l’onere di effettuare quanto segue:
–
la pulizia e mantenimento dell’edificio di transfer e delle relative pertinenze;
–
la manutenzione ordinaria dell’edificio di transfer e delle relative pertinenze (portoni, cancelli,
servizi idrici e antincendio, scarichi e reti fognarie, impianti elettrici, ecc.);
–
la manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature elettromeccaniche
conformemente a quanto stabilito dall’apposito manuale di utilizzo e manutenzione;
–
il conferimento presso la stazione intermedia di trasferimento dei R.U. raccolti e
compattazione dei R.U. indifferenziati;
–
il successivo trasporto dei container contenenti i rifiuti compattati al centro regionale di
Brissogne;
Le Imprese concorrenti in sede di gara dovranno presentare un piano di manutenzione ordinaria e
programmata delle opere e infrastrutture civili e delle attrezzature e apparecchiature
elettromeccaniche.
Sono esclusi i soli costi di energia elettrica per il funzionamento complessivo di tutti i servizi
presenti presso la stazione di trasferimento.
Sono inoltre esclusi i costi per le manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie in caso di
guasti o danneggiamenti non prevedibili alle opere civili, alle attrezzature ed alle apparecchiature
elettromeccaniche.
Qualora durante la gestione si rendesse necessaria l’esecuzione di lavori od interventi non previsti,
l’I.A. è obbligata all’esecuzione degli stessi dietro ordine emesso dall’E.A.
In relazione alle diverse situazioni di straordinarietà che si possono verificare, le procedure che
l’I.A. dovrà seguire sono le seguenti:
A) Caso di intervento per manutenzione straordinaria:
La necessità di intervento dovrà essere segnalata dall’I.A. tramite lettera fax con indicazione
del costo presunto.
Il preventivo sarà accompagnato da relazione tecnica sufficientemente dettagliata in modo che
possa essere valutata sia la necessità dell’intervento sia la congruità dell’offerta economica.
L’intervento non verrà eseguito se non dopo autorizzazione dell’E.A, che può riservarsi il
diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei lavori
La procedura proposta nel presente caso A) può essere utilizzata anche per l’esecuzione di
migliorie.
B) Guasto improvviso - manutenzione straordinaria urgente e indilazionabile la cui mancata
effettuazione pregiudica il funzionamento dell’impianto:
L’I.A. della gestione dovrà dare immediata comunicazione via fax del guasto ed avviare
immediatamente le operazioni di manutenzione.
Rimane intesa la possibilità da parte dell’E.A. di sospendere le operazioni di manutenzione
fatto salvo il pagamento dei materiali già acquistati che resteranno di proprietà dell’E.A. stesso.
Sarà riconosciuto all’I.A. il costo complessivo documentato mediante fatture di fornitori,
maggiorato di un onere a copertura delle spese sostenute dall’I.A. e di un utile d’Impresa.
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In caso di manodopera dell’I.A. nella misura prevista dal Contratto di gestione non dovrà essere
esposto alcun onere.
In caso invece di utilizzo di manodopera in misura superiore a quanto previsto dal Contratto di
gestione, dovranno essere applicati i costi unitari riportati nel documento “Elenco prezzi
unitari” ribassati della percentuale unica di ribasso offerta dall’Impresa in sede di gara.
C) Intervento di Ditte specialistiche:
Seguendo lo stesso criterio descritto nei precedenti casi A) o B) durante le operazioni di
gestione può risultare necessario l’intervento di terzi per manutenzioni altamente specialistiche.
Si precisa che per interventi specialistici si devono intendere riparazioni o tarature di
componentistica o macchinari ad alto contenuto tecnologico da parte delle case fornitrici o da
officine da queste autorizzate.
Dovranno essere presentati dall’I.A. il preventivo (caso A)) o le note spese (caso B)) con la
maggiorazione a copertura delle spese generali e dell’utile dell’Impresa.
Con questo riconoscimento si intendono coperti inoltre tutti gli oneri sostenuti dall’I.A. della
gestione per le operazioni di supervisione agli interventi specialistici suddetti.
Con riferimento ai casi A), B) e C), l’entità, espressa in percentuale, delle maggiorazioni per
spese generali e utile d’Impresa è pari rispettivamente al 10 % ed al 10 %. Tali percentuali sono
intese fisse e non modificabili per tutta la durata dell’appalto.
Aspetti autorizzativi:
La gestione della stazione di transfer di Hône è subordinata al possesso di apposita autorizzazione
regionale rilasciata al Gestore ai sensi dell’articolo 208 comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
A tale riguardo l’I.A. dovrà pertanto richiedere agli uffici regionali competenti, entro 20 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima della presa in consegna della
stazione di transfer per la gestione, il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione attualmente in
essere, previa dimostrazione del possesso dei requisiti oggettivi per l’iscrizione all’Albo nazionale
dei gestori ambientali (a norma dell’art. 212 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., e del D.M. 28 aprile 1998
n. 406) alla categoria 6A classe “E”, e la costituzione, nei termini e secondo le modalità fissate dalla
Regione, delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. La data del
Provvedimento dirigenziale di accettazione delle garanzie finanziare costituisce il termine di
riferimento per l’avvio della gestione per quanto attiene agli aspetti autorizzativi.
Ogni onere connesso con quanto sopra riportato è da intendersi ad esclusivo carico dell’I.A.
A.6.3.2) GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEI CENTRI
CONFERIMENTO DI HÔNE E DI PONT SAINT MARTIN
COMPRENSORIALI
DI
Sul territorio della Comunità Montana Mont Rose sono presenti due centri comprensoriali di
conferimento. Tali centri sono ubicati:
-
Comune di Hône: località Campo Sportivo;
-
Comune di Pont Saint Martin: zona industriale.
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- Capitolato Speciale di Appalto -
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43
Le Imprese concorrenti dovranno presentare in sede di gara una precisa proposta organizzativa
inerente la gestione tecnico-operativa dei suddetti centri con riferimento a quanto qui di seguito
riportato.
Al fine della presentazione della suddetta proposta organizzativa inerente la gestione tecnicooperativa dei centri, si precisa che L’E.A. ha pianificato interventi di ampliamento e potenziamento
sia del centro comprensoriale di conferimento di Hône sia del centro comprensoriale di
conferimento di Pont Saint Martin.
La descrizione degli interventi di ampliamento e potenziamento è riportata nel Piano di sub ATO
redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 3 dicembre 2007 approvato con Deliberazione del
Consiglio dei Sindaci n. 17 del 27/02/09 e nello Studio inerente la riorganizzazione del servizio di
raccolta e trasporto RU ed assimilati approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 43
del 02/07/2008 - Potenziamento Centri Comunali di conferimento di Hône e di Pont Saint Martin –
Proposta di fattibilità - Settembre 2006;
Detti interventi di ampliamento e potenziamento non sono oggetto del presente appalto.
La proposta organizzativa inerente la gestione tecnico-operativa dei due centri comprensoriali dovrà
pertanto tenere conto:
- di una fase iniziale riferita alla gestione dei centri nell’attuale configurazione;
- di una fase a regime inerente la gestione dei centri nella configurazione futura a seguito
degli interventi di ampliamento.
Si precisa al riguardo quanto segue:
a) I tempi di realizzazione degli interventi di ampliamento non sono al momento definibili
dall’E.A. che si riserva pertanto la possibilità di avviare, eseguire e concludere i lavori in un
qualsiasi momento del corso della durata dell’appalto, o di non eseguirli per nulla, senza che
l’I.A. possa sollevare alcuna riserva o possa avanzare richieste di maggiori compensi o
indennizzi;
b) L’I.A. è tenuta ad eseguire la gestione tecnico-operativa dei due centri comprensoriali sia
nella configurazione attuale sia nella configurazione futura a seguito degli interventi di
ampliamento, senza la possibilità di sollevare alcuna riserva o avanzare richieste di maggiori
compensi oltre all’importo offerto in sede di gara;
c) Durante l’esecuzione dei lavori di ampliamento e potenziamento, l’I.A. è tenuta ad adottare
tutti gli accorgimenti gestionali necessari ed a delimitare opportunamente le aree, al fine di
garantire comunque la continuità del servizio ed assicurando il conferimento dei rifiuti da
parte degli utenti secondo le prescritte condizioni di sicurezza.
Fermo restando quanto sopra, l’I.A. dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto una gestione
tecnico-operativa dei centri pienamente conforme alle vigenti prescrizioni normative ed in
particolare ai contenuti decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modifiche”.
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A.6.3.2.1) Tipologia di rifiuti conferibili
Il conferimento dei rifiuti da parte dei privati cittadini e da parte delle utenze non domestiche potrà
avvenire o attraverso cassonetti o attraverso contenitori di capacità superiore a quella dei normali
cassonetti stradali (cassoni e container).
L’I.A. deve garantire la possibilità di conferimento (secondo le modalità definite dal centro finale di
trattamento/recupero), nell’ambito dei due centri comprensoriali, almeno delle seguenti tipologie di
rifiuti:
-
plastica;
-
carta e cartone;
-
ingombranti;
-
legno;
-
verde;
-
vetro;
-
rifiuti ferrosi;
-
materiali da spazzamento;
-
batterie e pneumatici di sola provenienza domestica;
-
oli vegetali e minerali esausti;
-
neon;
-
fitosanitari;
-
R.A.E.E. (secondo le modalità prescrittive della Regione).
Le Imprese concorrenti, in sede di offerta, tenuto conto delle attuali tipologie di rifiuti conferibili, e
degli attuali spazi a disposizione, dovranno descrivere dettagliatamente le tipologie di rifiuti che
sarà possibile conferire in ciascuno dei due centri comprensoriali di conferimento.
Sempre in sede di offerta le Imprese concorrenti dovranno descrivere le tipologie di rifiuti
conferibili in ciascuno dei due centri comprensoriali di conferimento a seguito degli interventi di
ampliamento e potenziamento programmati.
Qualora si renda necessario richiedere nuove autorizzazioni per i centri comprensoriali, legate al
conferimento di nuove tipologie di rifiuti, l’I.A. dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti e di tutti
gli oneri derivanti dalla richiesta agli Enti competenti di tali autorizzazioni.
A.6.3.2.2) Gestione tecnico-operativa
La proposta di gestione tecnico–operativa dei 2 centri comprensoriali di conferimento dovrà
comprendere almeno:
− il presidio dei centri, secondo gli orari stabiliti, da parte di addetti dell’I.A. appositamente
istruiti;
− lo sgombero neve, la pulizia e lavaggio delle aree e dei contenitori in esse collocati;
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− l’esecuzione di operazioni periodiche di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione;
− la fornitura di tutte le attrezzature in dotazione ai suddetti centri, quali cassoni, container,
cassonetti ecc e relativa cartellonistica;
− il mantenimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e attrezzature in essi
ubicate;
− il trasporto dei rifiuti raccolti presso il Centro regionale di Brissogne;
Con riferimento alle operazioni di manutenzione di precisa che le Imprese concorrenti in sede di
gara dovranno presentare un piano di manutenzione ordinaria e programmata delle opere e
infrastrutture.
Sono esclusi dagli oneri a carico dell’I.A. i soli costi di energia elettrica.
Sono inoltre esclusi i costi per le manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie in caso di
guasti o danneggiamenti non prevedibili alle opere civili e attrezzature.
Qualora durante la gestione si rendesse necessaria l’esecuzione di lavori od interventi non previsti,
l’I.A. è obbligata all’esecuzione degli stessi dietro ordine emesso dall’E.A. A tale riguardo si rinvia
alla procedura già descritta riferita alla gestione della stazione di transfer di cui al precedente punto
A.6.3.1.
Nell’ambito della gestione tecnico-operativa dei centri comprensoriali, le Imprese concorrenti in
sede di gara dovranno presentare uno specifico progetto atto a favorire il Riutilizzo, il Riciclaggio e
il Recupero di materia prima dai rifiuti.
Nell’ambito di tale progetto, le Imprese concorrenti dovranno proporre l’adozione di specifiche
soluzioni rivolte ad incrementare il recupero di particolari tipologie di rifiuti conferiti, quali libri
usati, piccoli elettrodomestici, mobili usati, ecc. previa verifica della fattibilità dal punto di vista
autorizzativo; sarà onere dell’I.A. fornire agli utenti, nel corso dell’appalto, ogni informazione
riguardante le corrette modalità di conferimento di tali rifiuti.
Il personale dell’I.A. autorizzerà i privati cittadini e gli utenti commerciali/artigianali all’accesso ai
centri dietro presentazione di un documento di identità che attesti la residenza del conferitore nei
Comuni della Comunità Montana Mont Rose. L’accesso alle aree di conferimento rifiuti sarà
concesso anche ai non residenti che esibiscano documentazione valida a dimostrare la temporanea
dimora nel territorio della Comunità Montana Mont Rose (contratto di affitto, proprietà della
seconda casa, inserimento a ruolo in uno dei Comuni della Comunità Montana Mont Rose, ecc.).
Qualora il conferimento di una certa tipologia di rifiuti non corrisponda con quella dichiarata dal
detentore, il personale dell’I.A. che gestisce i centri sarà autorizzato a vietare l’accesso al centro
stesso ed a darne immediata comunicazione all’E.A.
Relativamente a ciascuno dei due centri comprensoriali di conferimento, l’I.A. è tenuta a compilare
un apposito registro utenti nel quale dovranno essere annotati i dati degli utenti che accedono al
centro.
Compete all’I.A. l’obbligo e l’onere di mantenere e garantire costantemente le necessarie condizioni
di sicurezza in tutte le aree accessibili al pubblico in quanto unica responsabile di danni derivanti da
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eventi accidentali che possano interessare persone o cose all’interno delle aree dei centri o ad essi
annesse.
L’I.A. dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie affinché siano evitate situazioni
di pericolo, curando in modo particolare le fasi di avvicinamento e scarico dei rifiuti da parte degli
utenti.
Le Imprese concorrenti dovranno indicare, nella propria proposta da presentare in sede di gara,
l’impegno a stipulare una idonea copertura assicurativa RCT per le responsabilità di cui sopra.
L’I.A, nell’ambito del proprio Documento di valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs n. 81/08
dovrà indicare specificamente tutte le misure di sicurezza inerenti all’accesso degli utenti nelle aree
adibite al conferimento dei rifiuti e alle modalità di deposito dei rifiuti stessi.
Sarà onere dell’Impresa garantire un servizio di apertura dei due centri indicati precedentemente,
tenendo conto che:
-
nel centro di conferimento di Hône dovranno essere garantiti 4 giorni di apertura a settimana,
per almeno 16 ore alla settimana;
-
nel centro di conferimento di Pont Saint Martin dovranno essere garantiti 3 giorni di apertura a
settimana, per almeno 9 ore alla settimana.
I giorni e gli orari di apertura dovranno essere preventivamente concordati e approvati dall’E.A.
L’I.A, al fine di un corretto svolgimento del servizio, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari
ad evitare inconvenienti derivanti da una non adeguata programmazione degli svuotamenti dei
cassoni e dei contenitori presso i centri comprensoriali. In particolare, il servizio dovrà essere
effettuato in modo da evitare l’abbandono di rifiuti al di fuori dei cassoni e dei contenitori o il
trasporto e lo svuotamento dei cassoni e dei contenitori non sufficientemente riempiti.
Nell’ambito della gestione tecnica-operativa dei centri comprensoriali, l’I.A. è tenuta alla pulizia ed
alla raccolta di eventuali rifiuti depositati esternamente alla recinzione.
L’Impresa è tenuta ad effettuare il trasporto di tutte le tipologie di rifiuti urbani ed assimilati
conferite presso i singoli centri comprensoriali indipendentemente dalla quantità e dalla tipologia,
senza che ciò possa costituire motivo di rivendicazione per maggiori compensi oltre quelli offerti
per i servizi base.
L’I.A. dovrà trasportare i rifiuti conferiti presso i centri fino al centro regionale di Brissogne. Nel
caso in cui alcune particolari tipologie di rifiuti non fossero smaltibili presso tale centro, l’I.A. è
tenuta, senza alcun compenso aggiuntivo, al trasporto dei rifiuti fino al centro autorizzato più
vicino.
Si precisa che la gestione degli accumulatori al piombo e degli pneumatici è riferita al servizio di
conferimento da parte di privati utenti o alla raccolta sui territori comunali di quelli abbandonati;
tali rifiuti dovranno essere idoneamente depositati in appositi contenitori forniti dall’I.A. e/o dal
competente Consorzio nazionale e conferiti a tale Consorzio secondo le modalità dal medesimo
specificate e/o presso il centro regionale di Brissogne.
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Si precisa inoltre che l’I.A. dovrà garantire, presso i due centri comprensoriali, l’attivazione della
raccolta dei RAEE secondo le modalità che saranno specificatamente definite dalla Regione
prevedendo la raccolta separata di tutte le tipologie di rifiuti previste. Ogni onere relativo
all’attivazione di tale raccolta ed al trasporto separato delle diverse tipologie di rifiuti al centro di
trattamento regionale di Brissogne è a completo carico dell’I.A. ed incluso nel servizio base e non
potrà dare diritto a revisione del canone o richieste di maggiori compensi.
In merito ai cassoni e contenitori di raccolta si precisa quanto segue:
o L’I.A. è tenuta a prendere in carico i cassoni, container e contenitori attualmente in
dotazione presso i due centri comprensoriali, elencati e descritti nella
documentazione allegata, ed a procedere alla loro integrazione a propria cura e spese,
fornendo tutti i cassoni e contenitori integrativi necessari alla piena funzionalità dei
due centri sia nella configurazione attuale sia nella configurazione futura a seguito
degli interventi di ampliamento e potenziamento. Ogni onere relativo è a totale
carico dell’I.A. ed inteso ricompreso nel costo dei servizi base.
Richiamando la documentazione allegata, le attrezzature attualmente in dotazione ai
centri risultano essere in parte di proprietà dell’E.A, in parte dell’amministrazione
regionale, ed un container pressa risulta essere di proprietà del Comune di Pont Saint
Martin.
o Per quanto riguarda le attrezzature di proprietà dell’E.A. si precisa quanto segue:
E’ intenzione dell’E.A. cederne la proprietà al termine del periodo di appalto
seguendo la medesima procedura stabilita per i contenitori di raccolta stradali di cui
al precedente punto A.6.1. Le Imprese concorrenti in sede di gara devono pertanto
proporre una valutazione economica basata sul valore residuo delle attrezzature di
proprietà dell’E.A. prese in carico.
Tale quotazione verrà suddivisa in 5 rate annuali costanti e detratte, al termine di
ogni anno, dai corrispettivi corrisposti all’I.A. per l’appalto dei servizi.
A titolo indicativo, nell’allegato d) è stato riportato l’elenco delle attrezzature di
proprietà dell’E.A. con la stima del valore residuo.
Al termine del periodo di appalto, l’E.A. si riserva comunque la facoltà di non cedere
la proprietà delle attrezzature suddette, previa restituzione all’I.A. in un’unica
soluzione delle rate già detratte in precedenza dai corrispettivi dell’I.A..
o Per quanto riguarda le attrezzature di proprietà dell’Amministrazione regionale e del
Comune di Pont Saint Martin, l’I.A. ha l’obbligo e l’onere di mantenerle in idoneo
stato di efficienza e pulizia, restituendole al termine del periodo di appalto in buone
condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Nel progetto-offerta presentato in sede di gara le Imprese dovranno indicare le attrezzature
attualmente in dotazione ai due centri, nonché lo stato di conservazione e le caratteristiche,
desumibili dalla documentazione allegata e sulla base di idoneo sopralluogo effettuato
presso i centri, e conseguentemente descrivere il numero e le caratteristiche tecnicodimensionali dei cassoni e contenitori integrativi/sostitutivi che propone di fornire nella
configurazione attuale dei centri e nella configurazione futura dopo gli interventi di
ampliamento e potenziamento, la collocazione degli stessi all’interno dei due centri di
conferimento, tenendo conto degli spazi disponibili nei centri (nella configurazione attuale e
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nella configurazione futura dopo gli interventi di ampliamento e potenziamento),
specificando le tipologie di rifiuto in esse conferibili.
L’I.A. ha l’obbligo e l’onere di mantenere tutti i cassoni, container e contenitori in idoneo
stato di efficienza e pulizia, provvedendo al loro lavaggio interno ed esterno ed alla loro
disinfezione, ai piccoli ritocchi di verniciatura, alla manutenzione o alla loro sostituzione in
caso di necessità.
A.6.4) PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e valorizzazione alla base del presente
appalto, l’I.A, in collaborazione con l’E.A. ed i Comuni della Comunità Montana Mont Rose,
informerà l’utenza sulle finalità e sulle modalità di esecuzione dei nuovi servizi di raccolta e
trasporto RU ed assimilati, anche mediante la distribuzione di materiale informativo ed attività di
sensibilizzazione, in cui saranno fornite indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle
modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di
collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Le attività di informazione e sensibilizzazione dovranno essere riferite a tutte le fasce di utenze
(utenze domestiche ed utenze non domestiche), in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del
Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
3188/XI del 15 aprile 2003 e s.m.i.
La campagna di comunicazione ha lo scopo di:
-
far conoscere i nuovi servizi, illustrando le ragione della riorganizzazione dei servizi di
raccolta, con specifico riferimento all’introduzione della raccolta porta a porta, in rapporto alle
finalità di efficienza e di efficacia delle operazioni di separazione, conferimento, raccolta e
trattamento (recupero o smaltimento) delle diverse frazioni oggetto di raccolta o di
conferimento diretto ai centri comprensoriali;
-
promuovere la collaborazione attiva dei cittadini e degli operatori in modo da ottenere
comportamenti coerenti con gli obiettivi funzionali, quantitativi (gettito percentuale delle
raccolte differenziate) e qualitativi (conferimenti corretti e tempestivi) delle raccolte separate;
-
promuovere, in particolare tra le utenze non domestiche laddove si concentra la produzione di
rifiuti recuperabili e/o assimilati agli urbani, la differenziazione e la separazione dei rifiuti
prodotti anche attraverso la corretta utilizzazione dei centri comprensoriali di conferimento e
favorire, ove necessario, una personalizzazione di servizi da regolare con apposita
convenzione;
-
promuovere le iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti con particolare
riferimento al compostaggio domestico;
-
coinvolgere la scuola nelle iniziative di informazione, conoscenza e sensibilizzazione;
-
favorire il dialogo tra i cittadini, l’E.A. ed i Comuni sui temi dell’ambiente e dei servizi.
Le iniziative che dovranno comporre, in attuazione agli obiettivi sopraesposti, la campagna di
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comunicazione sono:
-
informazione di base con strumenti editoriali nelle famiglie, negli esercizi commerciali e nelle
attività produttive;
-
iniziative informative nelle piazze e nelle varie zone dei Comuni della Comunità Montana
Mont Rose per sensibilizzare la popolazione (con il coinvolgimento delle scuole);
-
attività di informazione, sensibilizzazione ed inchiesta nei confronti delle aree e delle
categorie di utenti che risulteranno meno sensibili nei confronti dei nuovi servizi o dove si
riscontreranno i maggiori problemi sulla quantità-qualità dei materiali raccolti;
-
comunicati;
-
iniziative nella scuole.
L’Impresa dovrà presentare un progetto-offerta contenente almeno:
-
la descrizione delle strategie di comunicazione in rapporto ai diversi settori della popolazione,
agli obiettivi dell’E.A. e dei singoli Comuni, alle diverse fasi di predisposizione, attuazione e
verifica ambientale e qualitativa dei servizi;
-
la linea grafica-editoriale, nonché la proposta di logo identificativo della campagna con
bozzetti e lay-out, stampati a colori ed in b/n di ogni singolo elemento della campagna
informativa e di educazione ambientale;
-
le modalità di diffusione dei materiali informativi con indicazioni circa la tempistica
distributiva in rapporto alle fasce di utenza e le eventuali reiterazioni delle iniziative;
-
le modalità di coinvolgimento delle scuole con la specificazione degli strumenti didattici e
delle attività che verranno proposte ai docenti ed agli allievi dei diversi ordini scolastici;
-
la calendarizzazione della predisposizione e della distribuzione dei materiali informativi e
delle attività di comunicazione/educazione ambientale attraverso un diagramma di Gant.
In merito alle tempistiche si precisa che l’I.A. dovrà programmare la campagna informativa nel
corso del periodo di appalto in relazione all’attivazione dei nuovi servizi, prevedendo campagne
informative annuali di richiamo.
L’I.A. ha inoltre l’obbligo di:
-
assicurare la realizzazione degli strumenti di comunicazione e l’esecuzione delle attività
previste, in stretto accordo e collaborazione con l’E.A. e con i Comuni, secondo le
prescrizioni del presente Capitolato;
-
sostenere tutte le spese, nessuna esclusa, legate alla realizzazione della campagna informativa;
-
trasferire all’E.A, senza alcun onere aggiuntivo, la piena ed esclusiva proprietà degli strumenti
editoriali, audiovisivi ed informatici nonché dei supporti necessari alla stampa ed alla
riproduzione delle opere stesse ed i relativi diritti d’uso, riconoscendo all’E.A. il diritto alla
loro utilizzazione.
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A.6.5) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
Il servizio di assistenza tecnica che l’I.A. deve fornire all’E.A. assume un’importanza strategica
nell’organizzazione dei nuovi servizi oggetto di appalto, che prevedono l’introduzione della raccolta
porta a porta nei Comuni del fondovalle, ad esclusione delle frazioni periferiche.
Il servizio di assistenza tecnica ha un ruolo fondamentale anche per la determinazione dei
coefficienti necessari per il futuro passaggio dal sistema tributario basato sulla tassa al sistema
basato sulla tariffa.
L’I.A. ha l’onere di garantire un servizio di assistenza tecnica all’E.A, che comprenda le seguenti
attività:
A.6.5.1) CENSIMENTO UTENZE PER L’INTRODUZIONE DELLA RACCOLTA PORTA A
PORTA
Al fine dell’introduzione del nuovo servizio di raccolta porta a porta, l’I.A. dovrà effettuare un
dettagliato censimento delle utenze, domestiche e non domestiche, presenti nelle aree soggette
all’introduzione del nuovo servizio.
Il censimento dovrà essere effettuato secondo una scadenza temporale che permetta la piena entrata
a regime del nuovo servizio di raccolta porta a porta, così come definito nel precedente paragrafo
A.6.1, entro 6 mesi dall’inizio dell’appalto.
Relativamente alle utenze domestiche, l’I.A. dovrà in particolare effettuare un dettagliato
censimento delle unità plurifamiliari e dei condomini al fine di caratterizzare tali utenze.
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, l’I.A. dovrà effettuare un censimento delle utenze
presenti al fine di ottenere una conoscenza dettagliata delle attività svolte da tali utenze, delle
tipologie di rifiuto e dei relativi quantitativi prodotti.
L’I.A. è tenuta ad effettuare l’aggiornamento annuale dei censimenti eseguiti.
Tutti i risultati dei censimenti effettuati, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, ed i
successivi aggiornamenti annuali dovranno essere tempestivamente consegnati all’E.A.
A.6.5.2) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI
OGGETTO DI APPALTO
Affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni alle aspettative ed agli
obiettivi prefissati, risulta necessario:
-
verificare periodicamente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi svolti;
-
programmare ed effettuare le correzioni necessarie;
-
verificare l’esito delle correzioni apportate attraverso l’analisi dell’evoluzione nel tempo dei
risultati ottenuti.
In particolare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, affinché risulti
efficiente e consenta di rispettare gli obiettivi di raccolta differenziata e valorizzazione prefissati,
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deve essere affiancato da un servizio di monitoraggio che permetta di evidenziare eventuali
anomalie del servizio e di procedere successivamente con le correzioni necessarie.
Considerata la presenza sul territorio comprensoriale di differenti tipologie di utenze, l’Impresa
dovrà garantire un servizio di monitoraggio specifico per singolo Comune, e per i Comuni in cui è
presente la raccolta porta a porta distinguendo le zone soggette a raccolta porta a porta e le zone
soggette a raccolta stradale.
Tale monitoraggio dovrà prevedere la raccolta separata dei rifiuti in ogni Comune (e per aree
soggette a raccolta porta a porta e soggette a raccolta stradale).
L’I.A. avrà inoltre l’onere di:
-
effettuare verifiche qualitative sui rifiuti raccolti, cosicché sia possibile valutare per ogni
frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato, il livello di contaminazione dovuto agli altri
rifiuti e confrontarlo coi valori limite imposti dai Consorzi di Filiera;
-
effettuare analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati raccolti, in modo tale da valutare la
percentuale dei rifiuti potenzialmente valorizzabili.
Tali verifiche dovranno essere concordate con l’E.A. ed effettuate d’intesa con il soggetto gestore
della discarica regionale di Brissogne.
Per ottenere risultati significativi, le suddette campagne di monitoraggio dovranno avere una durata
minima di una settimana continuativa.
Di seguito si riporta una tabella con indicata, per ogni periodo di svolgimento del servizio di
raccolta e trasporto rifiuti, la frequenza minima con cui devono essere effettuate le campagne di
monitoraggio così come sopra definite.
Tali campagne di monitoraggio dovranno essere condotte in periodi dell’anno caratterizzati da
situazioni stagionali e di afflusso turistico differenti.
Periodo
Anno 1
Comune
Frequenza indagini
Bard
n. 2/anno
Champorcher
n. 2/anno
Donnas (indagini suddivise per zona
raccolta porta a porta e per zona
raccolta stradale)
n. 4/anno
Fontainemore
n. 2/anno
Hône (indagini suddivise per zona
raccolta porta a porta e per zona
raccolta stradale)
n. 4/anno
Lillianes
n. 2/anno
Perloz
n. 2/anno
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Anno 2
Anni successivi
Pontboset
n. 2/anno
Pont Saint Martin (indagini suddivise
per zona raccolta porta a porta e per
zona raccolta stradale)
n. 4/anno
Bard
n. 2/anno
Champorcher
n. 2/anno
Donnas (indagini suddivise per zona
raccolta porta a porta e per zona
raccolta stradale)
n. 4/anno
Fontainemore
n. 2/anno
Hône (indagini suddivise per zona
raccolta porta a porta e per zona
raccolta stradale)
n. 4/anno
Lillianes
n. 2/anno
Perloz
n. 2/anno
Pontboset
n. 2/anno
Pont Saint Martin (indagini suddivise
per zona raccolta porta a porta e per
zona raccolta stradale)
n. 4/anno
Bard
n. 2/anno
Champorcher
n. 2/anno
Donnas (indagini suddivise per zona
raccolta porta a porta e per zona
raccolta stradale)
n. 2/anno
Fontainemore
n. 2/anno
Hône (indagini suddivise per zona
raccolta porta a porta e per zona
raccolta stradale)
n. 2/anno
Lillianes
n. 2/anno
Perloz
n. 2/anno
Pontboset
n. 2/anno
Pont Saint Martin (indagini suddivise
per zona raccolta porta a porta e per
zona raccolta stradale)
n. 2/anno
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A.6.5.3) CONSULENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA
Sarà onere dell’I.A. garantire un servizio di assistenza tecnica ed amministrativa all’E.A. per lo
svolgimento degli adempimenti burocratici (comunicazione annuale di cui all’art. 189 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i., ecc.) e per le eventuali modifiche di tipo tecnico–operativo da apportare ai servizi
oggetto di appalto.
Sarà inoltre onere dell’I.A. garantire tutta la necessaria assistenza all’E.A. nel passaggio dal sistema
tributario attuale basato sulla tassa al sistema tributario basato sulla tariffa, con periodiche analisi e
verifiche dei coefficienti applicati sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio periodico dei
servizi, unitamente ai dati rilevati dal censimento delle utenze domestiche e non domestiche.
***
Per tutte le attività rientranti nel servizio di assistenza tecnica sarà onere dell’Impresa individuare
un tecnico, almeno diplomato, di provata esperienza nel settore specifico, che sia responsabile del
servizio stesso.
B.6) SERVIZI SPECIFICI
B.6.1) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE ED AREE URBANE
L’I.A. è tenuta ad effettuare il servizio di spazzamento meccanizzato in tutti i Comuni della
Comunità Montana sulle aree e con le frequenze specificatamente richieste dall’E.A. Tale servizio è
da intendersi come un servizio su richiesta, compensato a misura in base alle ore effettive di
servizio svolto.
Annualmente sarà definito dall’E.A. un calendario indicativo relativo alle attività di spazzamento
richieste.
Con cadenza mensile, entro la metà del mese precedente a cui i servizi sono riferiti, l’E.A.
comunicherà il calendario effettivo dei servizi richiesti all’I.A. relativo all’intero mese.
L’I.A. dovrà effettuare il servizio stabilito dal calendario effettivo che l’E.A. avrà stabilito.
È comunque facoltà dell’E.A. apportare al calendario effettivo, delle modifiche relative alle
modalità di svolgimento del servizio.
Tali modifiche saranno comunicate dall’E.A. all’I.A. con un preavviso di almeno 5 giorni naturali e
consecutivi.
A tale riguardo l’I.A. non potrà avanzare riserve, adeguandosi alle decisioni che assumerà
insindacabilmente l’E.A. senza che ciò possa comportare rivendicazioni di alcun compenso oltre a
quello offerto in sede di gara.
Nell’ambito dell’effettuazione del servizio di spazzamento meccanizzato di strade ed aree urbane,
l’I.A, dovrà limitare il più possibile gli impatti negativi sulla popolazione.
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Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di
polvere. L’Impresa dovrà garantire l’impiego di idonee macchine autospazzatrici aspiranti e
raccoglienti.
A tale riguardo l’I.A. dovrà dedicare al servizio almeno n. 2 autospazzatrici con capacità maggiore
o uguale a 4 mc, in modo da rendere possibile l’effettuazione di due servizi di spazzamento
contemporanei.
Le operazioni di spazzamento meccanizzato saranno supportate di norma da uno spazzamento
manuale con operatore/operatori a terra messi a disposizione dai singoli Comuni
A tale riguardo l’E.A. può richiedere che detto supporto mediante operatori a terra venga fornito
dall’I.A. che dovrà pertanto rendere disponibile il personale necessario. A tale riguardo l’I.A. verrà
compensata sulla base del prezzo riportato nell’”Elenco prezzi unitari“, ribassato della percentuale
unica di ribasso offerta in sede di gara.
L’E.A. si riserva inoltre di richiedere all’I.A. l’effettuazione di particolari servizi di spazzamento
meccanizzato in cui sono richieste autospazzatrici aventi dimensioni più ridotte rispetto a quelle
sopra richieste. L’I.A. è tenuta ad effettuare il servizio mettendo a disposizioni autospazzatrici di
idonee dimensioni. A tale riguardo l’I.A. verrà compensata sulla base del prezzo riportato
nell’”Elenco prezzi unitari“, ribassato della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara.
I rifiuti derivanti dallo spazzamento devono essere conferiti a cura dell’I.A, contestualmente ai
rifiuti urbani, presso il centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne.
Tutti gli oneri relativi alla raccolta e trasporto di tali rifiuti, ad eccezione dei soli oneri di
smaltimento, sono ricompresi nei compensi dovuti all’I.A.
Acquisto spazzatrice meccanica di proprietà dell’E.A.
L’I.A. è tenuta ad acquistare la spazzatrice meccanica della Comunità Montana (mod. Moro
Cleando da 4 mc) sulla base dell’apposita offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine le
Imprese concorrenti dovranno prendere visione della spazzatrice meccanica, mediante sopralluogo
da concordarsi con l’EA, e dovranno prendere visione di tutta la documentazione relativa messa a
disposizione dall’E.A.
La formalizzazione del trasferimento di proprietà avverrà entro 3 mesi dall’inizio del periodo
d’appalto. L’I.A. all’atto della formalizzazione dovrà corrispondere alla Comunità Montana, in
un’unica soluzione, l’intero costo della spazzatrice meccanica così come da offerta economica
presentata in sede di gara.
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C.6) SERVIZI AGGIUNTIVI
C.6.1) ESTENSIONE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA
In relazione ai risultati ottenuti dalla raccolta porta a porta, l’E.A. si riserva la possibilità di
estendere la raccolta porta a porta alle seguenti zone:
-
le frazioni di Donnas in sponda orografica destra;
-
il Comune di Bard (con l’esclusione della frazione periferica di Dalbard).
Il servizio di raccolta porta a porta nelle nuove aree indicate dovrà avvenire secondo le stesse
modalità definite nel precedente punto A.6.1.
In merito alle tempistiche e modalità di attivazione del nuovo servizio, l’I.A. si dovrà adeguare alle
decisioni che assumerà insindacabilmente l’E.A, senza che ciò possa comportare rivendicazioni di
alcun compenso oltre a quello offerto in sede di gara.
C.6.2) NUOVI SERVIZI
Qualora l’E.A. riscontrasse la necessità di istituire nuovi servizi aggiuntivi, con particolare
riferimento ai servizi di igiene urbana attualmente esclusi, o in esecuzione di quanto previsto
dall’articolo 198 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o richiedesse una revisione sostanziale
dei servizi, l’I.A. è tenuta a presentare il relativo progetto e la dettagliata offerta economica, che
dovrà essere formulata sulla base dei prezzi riportati nell’elaborato “Elenco Prezzi unitari”,
ribassati della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara.
Tale Elenco Prezzi non è modificabile, ma l’Impresa potrà proporre in sede di gara delle
integrazioni coi relativi prezzi unitari.
L’E.A, esaminata la convenienza dell’offerta, provvederà a deliberare l’affidamento dei nuovi
servizi offerti ed a stipulare un contratto aggiuntivo o modificativo.
Rientrano tra i nuovi servizi le eventuali prestazioni straordinarie extra contratto richieste dall’E.A.
in casi particolari, servizi che saranno compensati sulla base dei prezzi riportati nell’elaborato
“Elenco Prezzi unitari”, ribassati della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara.
C.6.3) SERVIZI OPZIONALI
Al fine di incrementare ed ottimizzare la raccolta differenziata, si richiede alle Imprese concorrenti
di formulare in sede di gara una proposta tecnico-economica suddivisa per Comuni rivolta alla
raccolta e trasporto dei rifiuti speciali prodotti da attività produttive assimilabili agli urbani.
Il servizio di cui trattasi non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo ed i relativi costi saranno
interamente sostenuti dalle Imprese interessate.
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Le Imprese concorrenti sono inoltre tenute a formulare una proposta specifica inerente la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili e non assimilabili agli urbani, prodotti dai
Comuni della Comunità Montana Mont Rose e dall’E.A. nell’ambito delle attività accessorie
connesse con i compiti derivanti dalle attività svolte (gestione comunità per anziani, officina
meccanica, ecc.).
Come ulteriore servizio opzionale le Imprese concorrenti sono tenute a formulare una proposta
specifica inerente la raccolta di piccole quantità di rifiuti speciali inerti conferiti da parte di cittadini
privati.
Le quantità massime accettate per ogni conferimento non dovranno superare il valore indicativo di 1
mc.
A tale fine le Imprese concorrenti dovranno individuare come minimo n. 2 punti di conferimento
distribuiti nel comprensorio della Comunità Montana, ubicati possibilmente nei pressi dei centri
comprensoriali di conferimento.
L’I.A. dovrà farsi carico di ogni onere per la richiesta delle prescritte autorizzazioni e dovrà farsi
carico di ottemperare a tutti gli adempimenti legislativi inerenti il conferimento di tali rifiuti
speciali, quali: compilazione registri di carico e scarico, ecc…
L’I.A. dovrà inoltre farsi carico del trasporto e dello smaltimento (sostenendo direttamente i relativi
oneri) dei rifiuti speciali inerti presso discariche autorizzate.
Il servizio di cui trattasi non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l’E.A. ed i relativi costi
saranno interamente sostenuti dagli utenti che conferiscono tali tipologie di rifiuti che dovranno
corrispondere all’I.A. una tariffa di conferimento. Nella proposta tecnica le Imprese concorrenti
dovranno indicare l’importo della tariffa che intendono applicare per la raccolta di tali rifiuti
speciali.
L’E.A. nel corso dell’appalto potrà richiedere i servizi opzionali, sopra elencati, all’I.A. sulla base
delle proposte formulate in sede di gara.
Art. 7.
SERVIZI ESCLUSI
Non rientrano nell’oggetto del presente appalto la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali di cui
all’art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 parte IV e s.m.i., fatto salvo quanto previsto in caso di
attivazione dei servizi opzionali di cui all’articolo 6 punto C.6.3.
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Art. 8.
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SOSPENSIONE DEI SERVIZI
I servizi contemplati nel presente appalto si qualificano a tutti gli effetti come servizi pubblici
essenziali, pertanto non potranno essere sospesi o interrotti salvo casi provati di forza maggiore.
In caso di sospensione, anche parziale, l’E.A. potrà sostituirsi all’I.A. per la prosecuzione d’ufficio
del servizio, potendo anche utilizzare direttamente o affidare ad altra impresa il personale, i mezzi e
le attrezzature dell’I.A, senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento, applicazioni di
penalità ed escussione delle garanzie cauzionali.
L’I.A. sarà quindi obbligata ad assicurare il regolare e completo espletamento dei servizi in tutte
quelle circostanze (periodo estivo, festività infrasettimanali, periodi festivi, manifestazioni, ecc…)
nelle quali si potrebbero verificare criticità particolari. Nel caso di festività infrasettimanali i servizi
di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto dovranno comunque essere garantiti, se necessario anche
mediante prestazioni festive o straordinarie, in modo che siano recuperate le frequenze previste nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’E.A.
In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali l’Impresa è tenuta ad assicurare lo
svolgimento dei servizi minimi indispensabili, così come definiti dalla disciplina dello sciopero nei
servizi pubblici (L.n. 146/1990 e s.m.i. – L.n. 83/2000), secondo quanto concordato tra le OO.SS. e
l’I.A. nelle intese previste dalla legge. È onere dell’Impresa comunicare all’E.A. i servizi essenziali
garantiti in caso di sciopero e le modalità di svolgimento.
Art. 9.
MODIFICHE DEI SERVIZI E RELATIVE INCIDENZE SUI COSTI
DI GESTIONE
È facoltà dell’E.A, in vigenza del contratto, introdurre modifiche nei servizi, intensificandoli o
ridimensionandoli, oppure eliminandone di già avviati o aggiungendone di nuovi.
In tali circostanze il canone corrispettivo sarà adeguato (in aumento o in diminuzione con possibili
ricadute sull’intero appalto) di comune accordo tra le Parti secondo quanto qui di seguito indicato.
Adeguamento in aumento: solamente nel caso in cui le modifiche comportino variazioni dei costi
complessivi superiori al 5% dell’importo annuale relativo ai singoli servizi appaltati. In tali casi il
canone relativo al servizio appaltato oggetto di modifica sarà adeguato limitatamente alla parte di
variazione che eccede l’alea del 5%.
Adeguamento in diminuzione: Eventuali variazioni in diminuzione dei servizi sopra indicati al di
sotto dei valori iniziali del periodo di gestione (cioè al di sotto di quelli in essere alla data di
affidamento dei servizi) daranno invece luogo ad immediate riduzioni del canone.
Le suddette variazioni si applicano a tutti i servizi base di cui al precedente art. 2 punto 2.2
sottopunto 1, con esclusione del servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati che rientra comunque tra
gli oneri posti a carico dell’I.A.
Le Parti potranno inoltre valutare modifiche e migliorie del servizio che si rendano opportune in
vista dell’introduzione di nuove metodologie e/o tecniche, o di mutamenti degli scenari normativi.
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In particolare, si richiede all’I.A. di sottoporre all’attenzione dell’E.A. periodici aggiornamenti del
sistema di rilevazione e gestione dati, in modo da consentire sempre più dettagliatamente una
corretta attribuzione dei quantitativi di rifiuti raccolti presso le singole utenze.
Art. 10. IMPRESE CONCORRENTI
Vedasi il disciplinare di gara.
Art. 11. ATTREZZATURE
E
MEZZI
UTILIZZATI
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI APPALTO
PER
LO
Come meglio specificato al precedente articolo 6 punto A.6.1 l’Impresa deve prendere in carico i
contenitori di raccolta (cassonetti, campane, cassoni, ecc.) di proprietà dell’E.A. e deve fornire
nuovi contenitori di raccolta (cassonetti, campane, cassoni, ecc.) sulla base della propria proposta di
riorganizzazione della raccolta dei RU ed assimilati.
L’Impresa dovrà inoltre prendere in carico le attrezzature (cassoni, contenitori, ecc.) in dotazione ai
due centri comprensoriali di conferimento e dovrà fornire tutti i cassoni, container e contenitori
integrativi per attrezzare i 2 suddetti centri, sia nella configurazione attuale, sia nella configurazione
futura a seguito del loro potenziamento.
L’I.A. dovrà altresì dimostrare di disporre, sia al momento dell’assunzione dell’appalto che per tutta
la durata dello stesso, delle attrezzature necessarie a garantire il corretto svolgimento della gestione
di cui alla presente gara.
Sarà obbligo dell’I.A. mantenere in buona efficienza tutta l’attrezzatura necessaria ad assicurare i
servizi di cui al presente capitolato.
In particolare, l’I.A. dovrà dimostrare di avere la disponibilità di un numero sufficiente di
automezzi (autocompattatori, mezzi satelliti, mezzi motrici, rimorchi, semirimorchi, ecc…),
immatricolati preferibilmente in data non antecedente al 1° gennaio 2006, necessari per assicurare
lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. A tale fine, in sede di presentazione dell’offerta
tecnico-economica, l’I.A. dovrà produrre l’elenco dettagliato dei mezzi e delle attrezzature che
saranno destinati per i servizi oggetto del presente appalto con la chiara indicazione dei mezzi e
delle attrezzature utilizzate in esclusiva per la Comunità Montana Mont Rose.
L’I.A. dovrà inoltre dichiarare l’età media (espressa in anni) del parco mezzi adibiti all’appalto che
s’impegna a garantire durante tutto il periodo di svolgimento dell’appalto stesso, operando
opportune sostituzioni durante il corso del contratto; nel caso in cui l’età media risulti, in un
qualunque momento del contratto, superiore di almeno un anno rispetto al valore dichiarato, l’E.A.
ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
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L’I.A. dovrà inoltre utilizzare, nell’ambito dei servizi oggetto di appalto, preferibilmente mezzi a
ridotto impatto ambientale, fatto salvo l’obbligo di utilizzare per tutto il periodo di appalto almeno i
mezzi a ridotto impatto ambientale dichiarati in sede di gara.
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il
diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in
genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.
Ogni automezzo deve prevedere tutte le dotazione prescritte.
Il fermo veicoli per riparazioni o manutenzioni non deve costituire motivo di impedimento per la
regolare esecuzione del servizio: per tale motivo l’I.A. deve assicurare la presenza di mezzi
sostitutivi all’interno del proprio parco mezzi.
Art. 12. FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
Nel caso di festività infrasettimanali i servizi oggetto d’appalto dovranno essere garantiti, anche
ricorrendo a prestazioni festive ove necessario, in modo che il servizio abbia luogo:
-
entro il 2° giorno dal precedente espletamento del servizio nel caso di servizi giornalieri;
-
entro il 3° giorno dal precedente espletamento del servizio nel caso di servizi da svolgere 3
volte a settimana;
-
entro il 4° giorno dal precedente espletamento del servizio nel caso di servizi da svolgere 2
volte a settimana;
-
entro il giorno successivo a quello previsto nel caso di servizi settimanali.
Nei giorni lavorativi successivi a festività e manifestazioni, i servizi oggetto di appalto dovranno
essere opportunamente potenziati a cura e spese dell’I.A, in modo da assicurare in ogni caso
l’esecuzione dei servizi in tutte le zone ed il raggiungimento degli standard di qualità previsti.
Art. 13. PESATURA RIFIUTI
Le operazioni di pesatura di tutte le tipologie di rifiuti raccolti dovranno essere effettuate presso
l’impianto finale di smaltimento o di recupero, con rilascio di documentazione comprovante il peso
del materiale conferito.
L’I.A. è tenuta, dietro semplice richiesta dell’E.A, ad effettuare senza costi aggiuntivi tutte le
pesature che l’Ente stesso ritiene necessarie, per caratterizzare in maniera completa la produzione di
rifiuti nelle diverse zone oggetto di modalità di raccolta diversificate e nei diversi Comuni
appartenenti alla Comunità Montana Mont Rose.
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L’I.A. è inoltre tenuta ad effettuare, sulla base del programma definito al precedente articolo 6
punto A.6.5, verifiche qualitative sui rifiuti differenziati ed analisi merceologiche sui rifiuti
indifferenziati raccolti nelle diverse zone oggetto di modalità di raccolta diversificate e nei diversi
Comuni.
Potranno altresì essere adottati sistemi paralleli di verifica mediante l’utilizzo di pese pubbliche
esistenti e collocate sui territori comunali.
In sede di offerta tecnico-economica le Imprese concorrenti potranno proporre l’utilizzo di sistemi
di pesatura migliorativi rispetto alla situazione esposta.
Resta inteso che l’E.A. potrà effettuare sulle pesature verifiche o controlli senza necessità di
preavviso, addebitando i relativi costi all’I.A.
Art. 14. FACOLTÀ DI ACQUISTO DEI MEZZI DELL’IMPRESA
L’I.A. riconosce all’E.A. la facoltà di rilevare la proprietà, in tutto o in parte, dei mezzi e delle
attrezzature che risulteranno adibiti ai servizi al momento della cessazione del rapporto contrattuale.
Il prezzo sarà determinato di comune accordo tra le Parti, oppure demandato alla decisione
insindacabile del Tribunale di Aosta.
Art. 15. CENTRO DI SERVIZI
L’I.A. dovrà obbligatoriamente dotarsi di un centro di servizi dislocato entro una distanza
chilometrica di 80 km dalla sede dell’E.A. attrezzato adeguatamente per il ricovero dei mezzi e per
il personale addetto destinato ai servizi oggetto di appalto.
Tale centro dovrà disporre di aree protette per il deposito dei mezzi e delle attrezzature e di una
zona destinata alla manutenzione, al lavaggio ed alla disinfezione degli stessi.
Dovranno essere attrezzate idonee strutture per il personale amministrativo e tecnico, quali uffici,
spogliatoi e servizi igienici; tali strutture dovranno rispettare tutte le disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro.
In sede di offerta tecnica-economica le Imprese concorrenti dovranno indicare l’esistenza di tale
centro o precisare, se non esistente, come intendono organizzare tale struttura e di quali presidi
verrà dotata.
L’I.A, entro 2 mesi dall’avvio del servizio, dovrà dimostrare di aver attrezzato il centro in
conformità a quanto richiesto: il mancato rispetto di tale clausola determinerà l’immediata
rescissione del contratto.
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Art. 16. PERSONALE ADDETTO
L’I.A, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL, è tenuta ad effettuare i servizi di
cui al presente appalto applicando per il personale addetto il vigente “Contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento
rifiuti e spurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque”.
L’I.A. è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale; essa è tenuta, a termini
di legge, a prendere in carico il personale dichiarato in esubero da parte della Ditta cessante
l’attività: a tale riguardo si rinvia alla dichiarazione presentate dalla Ditta stessa, depositata presso
l’E.A.
Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’I.A. dovrà avere alle
proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio.
L’I.A. dovrà comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio, anche in
caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.
L’I.A, oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, avrà l’obbligo di fare
osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti o decreti, siano
essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le norme
regolamentari e le ordinanze comunali/municipali, con particolare riferimento ai regolamenti di
igiene e pulizia urbana.
In circostanze eccezionali, tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute
pubblica, i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Mont Rose potranno emettere
disposizioni speciali relative ai servizi appaltati cui l’I.A. dovrà attenersi.
Tutte le comunicazioni trasmesse dall’E.A. inerenti i servizi di cui al presente capitolato si
riterranno come intimate personalmente all’I.A. ed al suo legale rappresentante qualora siano state
notificate al Responsabile del personale preposto, che dovrà essere sempre presente in loco o
comunque reperibile; a tale recapito potranno essere sempre indirizzate le comunicazioni urgenti
che l’E.A. intendesse trasmettere.
L’I.A. inoltre, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso la sede dell’E.A. direttamente o
a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie.
Sarà cura dell’I.A. segnalare all’E.A. il nominativo della persona incaricata di rappresentarla,
aggiornandolo nel caso di variazioni.
In relazione alla complessità dei servizi oggetto del presente appalto, l’I.A. dovrà comunicare il
nominativo, la qualifica ed il titolo di studio del responsabile tecnico nominato, in ottemperanza a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per l’ottenimento dell’iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali (a norma dell’art. 212 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i); dovrà altresì dimostrare di
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avere un numero congruo di personale amministrativo, di operai specializzati e qualificati e di
autisti.
In sede di presentazione dell’offerta tecnico-economica le Imprese concorrenti dovranno presentare
un documento dettagliato contenente:
-
l’elenco e la relativa posizione e ruolo degli operatori che intendono destinare alla gestione dei
servizi oggetto del presente appalto;
-
il numero minimo di posizioni lavorative impegnate al 100%, suddivise per mansione e
qualifica, che l’Impresa intende garantire durante l’intera durata dell’appalto.
L’I.A. è tenuta a mantenere per tutta la durata dell’appalto il numero minimo di posizioni garantite
in sede di gara, facendosi carico delle sostituzioni in caso di ferie, aspettativa, malattia, infortunio,
ecc…
L’offerta tecnica dovrà inoltre riportare espressamente l’indicazione del tecnico responsabile del
servizio di assistenza tecnica così come definito nell’articolo 6 punto A.6.5.
Tale tecnico dovrà essere almeno diplomato, di comprovata esperienza nel settore specifico e dovrà
essere impiegato quale responsabile del servizio di assistenza tecnica.
Di tale tecnico dovranno pertanto essere espressamente indicati:
a) il nominativo;
b) il titolo di studio;
c) le esperienze maturate nel settore specifico;
d) le referenze;
e) la qualifica;
f) il ruolo e la funzione che ricopre all’interno dell’Impresa concorrente;
g) la percentuale di impiego come responsabile del servizio di assistenza tecnica.
Reperibilità del personale – Servizio di pronto intervento
L’I.A. deve disporre di personale sempre reperibile 24 h su 24, in qualsiasi momento del giorno e
della notte, compresi i giorni festivi, in caso di necessità urgente di particolari servizi di gestione dei
rifiuti e di igiene urbana o per far fronte a situazioni di emergenza.
L’I.A. deve quindi indicare all’E.A. un recapito operativo dotato di numero telefonico, che assicuri
l’intervento di una squadra appositamente attrezzata entro due ore dalla chiamata.
Il numero telefonico va comunicato all’E.A. entro la data di inizio del periodo di affidamento dei
servizi e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero
telefonico.
L’I.A. deve assicurare il servizio di pronto intervento in caso di urgenze con un’apposita squadra
attrezzata secondo le necessità.
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Le Imprese concorrenti in sede di gara dovranno formulare un’apposita proposta tecnica inerente il
servizio di pronto intervento, descrivendo nel dettaglio le modalità organizzative ed operative del
servizio, il personale impiegato e le attrezzature a disposizione, le modalità di richiesta
dell’intervento da parte dell’E.A. e/o dei Comuni, le tempistiche di intervento, ecc…
Art. 17. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO E DELLA
SITUAZIONE LOCALE
È implicito nell’assunzione dell’Appalto oggetto del presente Capitolato Speciale che le Imprese
concorrenti siano a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di
tutte le condizioni locali che si riferiscono alle dotazioni esistenti, alle possibilità di accesso e di
movimentazione dei mezzi per lo svolgimento dei servizi previsti, alle distanze, ai vincoli di ogni
tipo e comunque a tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione dei prezzi di
offerta.
Le Imprese concorrenti, in conformità a quanto riportato nel Disciplinare di gara, prima della
presentazione delle offerte dovranno comunque obbligatoriamente:
(a) effettuare un sopralluogo presso i due centri comprensoriali di conferimento di Pont Saint
Martin e di Hône e presso la stazione di transfer di Hône per prendere visione ed esaminare la
situazione presente ed effettuare un sopralluogo per visionare l’autospazzatrice di proprietà
dell’E.A. che l’I.A. dovrà acquistare;
(b) accedere ad una sala allestita (data room) dall’E.A. e prendere visione degli atti e dei
documenti ivi resi disponibili;
In particolare, le Imprese concorrenti dovranno individuare e valutare i rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui sono chiamate ad operare e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi
ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
È implicito nell’assunzione dell’appalto che le Imprese concorrenti siano a perfetta conoscenza
delle caratteristiche delle infrastrutture ed impianti costituenti i centri comprensoriali di
conferimento e della stazione di transfer. Ciò con particolare riferimento alla limitata altezza della
tettoia di copertura della zona di scarico superiore dotata di scivoli, del centro comprensoriale di
Hône
Le Imprese concorrenti hanno inoltre l’onere, prima di elaborare la propria offerta tecnicoeconomica, di verificare la situazione effettiva in atto in relazione ai molteplici fattori variabili nel
corso del periodo di appalto, condizionanti i costi reali che l’I.A. dovrà sostenere, quali:
-
quantità e qualità dei rifiuti;
-
n° utenze (domestiche e non domestiche, popolazione turistica)
-
normativa;
-
costo della manodopera;
-
oneri per la sicurezza;
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-
costo dei mezzi (mezzi d’opera, carburanti, lubrificanti, ecc.)
-
costi delle dotazioni (cassonetti, contenitori, ecc.) e dei prodotti utilizzati;
-
condizioni al contorno (viabilità, accessibilità dei luoghi ecc.);
-
obblighi imposti dalle autorità.
64
L’I.A. non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla
variazione dei sopraccitati fattori.
Con particolare riferimento alla normativa applicabile, l’I.A. ha l’obbligo e l’onere durante tutto il
periodo di gestione di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno emanate senza che ciò
possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori compensi.
Art. 18. MODALITÀ DI GARA
Le modalità di gara di appalto sono quelle definite nel disciplinare di gara e nel bando di gara.
Art. 19. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare dell’appalto è definito nel disciplinare di gara.
Art. 20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Con riferimento a tutti i servizi richiesti all’art. 2 ed all’art. 6 del presente Capitolato Speciale
d’appalto, le Imprese concorrenti devono presentare un apposito progetto-offerta dettagliato, sia in
formato cartaceo che informatico.
I progetti-offerta devono essere redatti in conformità a quanto riportato nel disciplinare di gara ed ai
contenuti delle schede riportate nell’elaborato “Schede riepilogative dei servizi oggetto di appalto”.
Le Imprese concorrenti devono analizzare ogni singolo aspetto riassunto sinteticamente nelle
suddette schede, rispettando nei propri elaborati l’impostazione e l’ordine in esse indicati.
Ai fini della completezza degli elementi progettuali è indispensabile che tutti gli argomenti
riepilogati nelle predette schede vengano sviluppati con il maggior dettaglio possibile.
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Tali schede hanno comunque valore indicativo e non esaustivo degli aspetti da trattare. Le Imprese
concorrenti sono libere in ogni caso di integrare il proprio progetto con elementi aggiuntivi rispetto
ai contenuti delle citate schede. In relazione agli aspetti da trattare, si rimanda, per maggior
completezza, a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 21. DOCUMENTI DI GARA D’APPALTO
I documenti che le Imprese Concorrenti dovranno presentare sono quelli descritti nel disciplinare di
gara e nel bando di gara.
Art. 22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nel bando di gara verranno indicati il luogo, il giorno e l’ora in cui dovranno essere presentate le
offerte.
L’aggiudicazione avverrà in ogni caso nei modi e termini stabiliti nel disciplinare di gara e nel
bando di gara.
Art. 23. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E SPESE RELATIVE
I documenti facenti parte dell’offerta ed i loro allegati rimarranno agli atti dell’E.A. anche in caso di
mancata aggiudicazione.
Tuttavia la proprietà intellettuale dei progetti presentati rimarrà al concorrente e l’E.A. non potrà
utilizzare tali progetti per fare eseguire i lavori da altre imprese, né utilizzare procedimenti tecnici
originali contenuti nei progetti stessi.
Nessun compenso è previsto per i progetti–offerta che verranno prodotti.
Art. 24. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO
L’Impresa aggiudicataria verrà invitata, con almeno 10 giorni di preavviso, a presentarsi alla firma
del regolare contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 25.
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L’Aggiudicatario che non sia invitato a firmare il contratto entro 90 giorni dall’aggiudicazione può
notificare all’E.A. il suo rifiuto di dar corso all’appalto.
Il contratto non s’intende obbligatorio per l’E.A. finché non ne sia stata dichiarata l’esecutorietà, a
termine di legge, da parte delle competenti Autorità; l’aggiudicatario resta per contro vincolato dal
verbale di aggiudicazione.
Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge,
l’I.A. resterà vincolata dal momento in cui con l’atto di aggiudicazione viene accettata la sua offerta
e, quindi l’E.A. avrà il diritto di anticipare la consegna.
Art. 25. GARANZIE
Vedasi il disciplinare di gara.
Art. 26. PROPRIETÀ DEL MATERIALE RACCOLTO – COSTI DI
SMALTIMENTO
I rifiuti di qualsiasi tipo, raccolti dall’I.A. o approntati per il trasporto, sono e rimangono di
esclusiva proprietà dell’E.A, e ad opera dell’I.A. devono essere conferiti a smaltimento e/o recupero
secondo le disposizioni vigenti.
L’I.A. ha l’obbligo di rendere disponibili all’E.A. i rifiuti raccolti, in qualunque momento questo ne
faccia richiesta.
L’appaltatore ha inoltre l’obbligo di consegnare gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti tra i
rifiuti, dandone segnalazione immediata all’E.A.
I costi di smaltimento finale dei rifiuti conferiti in discarica, siano essi provenienti dal servizio di
raccolta e trasporto dei RU ed assimilati che dai servizi di igiene urbana, restano a carico dell’E.A.
Sono per contro a totale carico e onere dell’I.A. i costi di smaltimento di liquami e fanghi liquidi ed
i costi di trasporto e di smaltimento dei contenitori scartati e/o sostituiti prodotti nell’ambito dei
servizi oggetto di appalto, da conferire presso centri di trattamento autorizzati.
Art. 27. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto:
1. il bando di gara;
2. il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi:
-
elaborati facenti parte integrante dello stesso:
•
Elenco prezzi unitari;
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•
-
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Stima dei costi dei servizi;
allegati e documenti (elencati all’articolo 1);
3. l’offerta tecnica ed economica dell’I.A. con tutti i relativi allegati;
4. il documento di valutazione dei rischi inerenti le attività oggetto di appalto redatto dall’I.A. in
conformità all’art. 28 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Fanno anche parte del contratto, sebbene non siano ad esso allegati, i documenti e le norme di legge
citate nel presente Capitolato.
Art. 28. VIGILANZA E CONTROLLI
La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato
competono all’E.A, che può effettuare sopralluoghi ed ispezioni, controlli e prelievi di campioni, in
qualsiasi momento e senza preavviso, anche avvalendosi di altre competenti Autorità. Le verifiche
possono essere effettuate sia in tutto il territorio della Comunità Montana, sia presso la sede e i
cantieri dell’I.A. L’E.A. può inoltre sollecitare l’esibizione o l’invio di documenti relativi ai servizi
svolti.
Durante le ispezioni l’Impresa è tenuta a collaborare, fornendo tutte le informazioni in suo possesso
che le vengano richieste.
Art. 29. PENALITÀ
Fermo restando le competenze in materia di controlli ambientali spettanti agli organismi statali e
regionali ai sensi delle normative vigenti, l’E.A. esercita la vigilanza sulla conformità dei servizi
svolti dall’I.A. alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché al presente capitolato.
Nell’ambito delle attività di vigilanza l’E.A. può disporre in qualsiasi momento, come specificato al
precedente articolo, verifiche amministrative e tecniche, nonché ispezioni per accertare l’osservanza
delle norme su indicate.
Fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi di legge, la mancata osservanza delle
disposizioni contenute nel presente capitolato comporta l’applicazione di una sanzione da € 500,00
(cinquecento) a € 5.000,00 (cinquemila), oltre al pagamento di eventuali danni o spese sostenuti
dall’E.A. imputabili all’inadempienza.
All’accertamento delle inadempienze provvederà l’E.A. mediante apposito verbale di constatazione
e contestazione dei fatti; tale verbale verrà trasmesso all’E.A, che provvederà a notificarlo
tempestivamente all’I.A, tramite lettera raccomandata A.R.
L’I.A. potrà presentare, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R., entro 10 giorni dalla data della
notifica, le proprie controdeduzioni; il mancato riscontro entro tale termine comporterà l’automatica
accettazione delle contestazioni.
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68
L’ammontare delle sanzioni è determinato dall’E.A. in relazione alla gravità dei fatti contestati.
L’importo delle penali determinato dall’E.A. verrà dedotto dagli importi dei canoni di gestione
spettanti all’I.A. o, in mancanza, verrà prelevato dalla garanzia.
Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti che l’E.A. dovrà adottare in applicazione delle
disposizioni vigenti in relazione ai danni alle persone e all’ambiente che dovessero intervenire in
seguito alla sospensione del servizio.
Qualora l’I.A:
-
non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 16 (personale addetto), non garantendo la
costante presenza del numero minimo di posizioni dichiarate dell’Impresa in sede di gara;
-
non ottemperi a quanto dichiarato in sede di offerta in relazione ai mezzi ed alle attrezzature
utilizzate in esclusiva per la Comunità Montana Mont Rose;
-
non rispetti gli orari di apertura dei centri comprensoriali di conferimento stabiliti;
verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale variabile da € 500,00 (cinquecento) a € 1.000,00
(mille).
In caso di ritardata trasmissione delle relazioni trimestrali e della relazione annuale di cui al
successivo articolo 30, verrà applicata una penale di € 80,00 (ottanta) per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo.
In relazione al conferimento presso il centro regionale di Brissogne dei rifiuti raccolti in modo
differenziato, si precisa che l’I.A. è tenuta ad effettuare il trasporto dei rifiuti adottando tutti gli
accorgimenti necessari ad evitare l’inquinamento degli stessi. In particolare, l’I.A. dovrà accertare
che gli automezzi utilizzati per il trasporto di una tipologia di rifiuto non siano inquinati da residui
di altre tipologie trasportate precedentemente; in tal caso, qualora la società che gestisce il centro
regionale di Brissogne respingesse un carico di rifiuti conferito al centro medesimo a causa del
riscontro di un livello di inquinamento dello stesso superiore ai limiti imposti dai Consorzi di
Filiera, l’onere di smaltimento del carico di rifiuti sarà a totale carico dell’I.A.. Inoltre, sarà
applicata all’Impresa stessa una penale di € 200,00 (duecento) per ogni carico respinto dalla società
che gestisce il centro regionale di Brissogne.
Anche in assenza del respingimento del carico dei rifiuti, verranno comunque interamente
addebitati all’I.A. tutti gli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dall’E.A. per lo smaltimento dei
rifiuti presso il centro regionale di Brissogne.
Saranno inoltre applicate le penali riportate al successivo art. 35 in merito al mancato
raggiungimento dei risultati da garantire in termini di raccolta differenziata e valorizzazione.
Sarà inoltre applicata la penale riportata all’art. 43 relativa alla non osservanza degli orari proposti
in sede di gara dall’I.A. per l’apertura dell’ufficio di coordinamento dei servizi.
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Art. 30. COMUNICAZIONI
L’I.A. è tenuta inoltre a trasmettere trimestralmente all’E.A, entro e non oltre 15 giorni naturali e
consecutivi dalla fine del trimestre, sia in forma cartacea che informatica, un rapporto operativo
inerente i servizi effettuati. Tale rapporto operativo dovrà contenere:
-
tutte le indicazioni riferite allo smaltimento dei rifiuti urbani necessarie a consentire il
versamento alla Regione della tassa ecologica, di cui all’art. 3, comma 29, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, nei termini stabiliti dalla legge medesima;
-
tutte le informazioni, riferite al trimestre in esame, necessarie per la presentazione della
comunicazione annuale al catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006
parte IV e s.m.i.;
-
i quantitativi di rifiuti urbani raccolti nel trimestre in esame, con l’indicazione delle
destinazioni di conferimento per lo smaltimento e/o recupero finale, ripartiti per tipologia;
-
la rendicontazione degli interventi effettuati di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio nel
trimestre in esame e la stima quantitativa dei rifiuti raccolti;
-
la rendicontazione degli interventi di lavaggio ed igienizzazione dei contenitori e punti di
raccolta;
-
la rendicontazione delle attività di gestione tecnico-operativa dei centri comprensoriali di
raccolta di Pont Saint Martin e di Hône e della stazione di transfer di Hône, con indicazioni di
eventuali interventi di manutenzione effettuati sulle strutture presenti, anomalie, ecc…
-
la rendicontazione delle attività di spazzamento meccanizzato svolte nel trimestre in esame;
-
la rendicontazione della campagna informativa (attività svolte, iniziative, ecc…);
-
la rendicontazione delle attività di assistenza tecnica (censimento, verifiche sui servizi, ecc…);
-
i risultati dei monitoraggi eseguiti sui servizi oggetto di appalto di cui all’articolo 6 punto
A.6.5;
-
l’elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi (nominativo,
posizione, qualifica);
-
gli interventi a carattere straordinario eventualmente effettuati con la chiara indicazione
dell’impegno in termini di personale impiegato e di mezzi utilizzati;
-
le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, gli atti vandalici, le anomalie
riscontrate, gli interventi effettuati, ecc…
Al termine di ogni anno l’I.A. dovrà fornire (sia in formato cartaceo che informatico) all’E.A. entro
e non oltre il 20 gennaio, una relazione annuale riepilogativa delle attività svolte durante
l’esercizio, contenente, oltre a tutte le informazioni necessarie per la presentazione della
comunicazione annuale al catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 parte
IV e s.m.i., anche un’analisi e un riepilogo delle informazioni e dei dati forniti nei singoli rapporti
trimestrali inerenti i servizi appaltati, con particolare riferimento ai risultati ottenuti durante l’anno
in termini di raccolta differenziata e in termini di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli
utenti.
Alla relazione annuale riepilogativa dovranno essere allegati i dati inerenti gli aggiornamenti
annuali dei censimenti delle utenze domestiche e non domestiche, di cui all’art. 6 punto A.6.5.
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L’I.A. dovrà riportare ed analizzare tutti i dati necessari a mettere in risalto i risultati ottenuti nel
corso dell’anno nel rispetto degli obiettivi fissati dall’E.A. ed imposti dalle normative nazionali e
regionali in materia di raccolta rifiuti, con le eventuali indicazioni di come si intende procedere per
l’anno successivo al fine di migliorare l’efficienza stessa dei servizi offerti.
Art. 31. PAGAMENTO
APPALTATE
DEI
SERVIZI
E
DELLE
PRESTAZIONI
Il costo dei servizi svolti è stabilito sulla base delle specifiche relative alle prestazioni che l’I.A. ha
offerto.
La contabilizzazione dei servizi e delle prestazioni appaltate avverrà mediante stati di avanzamento
trimestrali.
I pagamenti in acconto saranno effettuati mediante rate trimestrali posticipate con emissione del
mandato di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione
dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte dell’E.A.
Qualora i pagamenti dei compensi previsti non avvenissero nei termini fissati si farà riferimento alla
vigenti disposizioni di legge.
Con riferimento alle procedure previste per il servizio di raccolta differenziata che regola
l’applicazione di penali o premi in relazione ai risultati conseguiti dall’I.A. (definiti all’art. 35), si
procederà a consuntivo su base annuale, applicando le penali o i premi a seconda dei risultati; i
riferimenti assunti a base dei calcoli saranno le elaborazioni ufficiali predisposte dalla Regione
Valle d’Aosta.
Art. 32. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INVARIABILITÀ ED
ALLA REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi dell’offerta del servizio si intendono fissi e invariabili, salva l’eventuale applicazione di
leggi che consentano la revisione.
Nella fattispecie, con riferimento all’articolo 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è ammessa la
revisione annuale del prezzo. Tale revisione sarà operata ai sensi dell’articolo 44 della legge 23
dicembre 1994 n. 724, su richiesta scritta dell’I.A, che provvederà a presentare una proposta di
calcolo revisionale.
Nel caso in cui non vengano emanate le tabelle ministeriali previste dall’art. 44 della legge 23
dicembre 1994 n. 724, l’istruttoria per la revisione dei prezzi prevista dall’art. 44 comma 4 sarà
condotta sulla base delle variazioni, intervenute a decorrere dal mese di formulazione dell’offerta,
del costo del lavoro accertate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella misura del
60% del canone e per il restante 40% sulla base dell’indice ISTAT al consumo delle famiglie operai
e impiegati (indice FOI).
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Verrà fissata un’alea pari al 10%; pertanto la revisione verrà effettuata sul 90% dell’importo
complessivo contrattuale, nel trimestre successivo alla scadenza di ogni periodo contrattuale
annuale; il canone revisionato avrà decorrenza dalla data della proposta scritta dell’I.A, previa
verifica dell’E.A, e comunque solo al compimento di ciascun periodo annuale.
La revisione verrà effettuata alle suddette scadenze, anche con riferimento alle variazioni dei canoni
nel frattempo intervenute a seguito di introduzione di eventuali nuovi servizi aggiuntivi, di cui al
precedente art. 6 punto C.6.
Art. 33. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’appalto dei servizi di cui all’articolo 2 del presente Capitolato speciale d’appalto ha durata pari a
5 anni a decorrere dalla data di consegna dei servizi.
Art. 34. CONSEGNA DEI CENTRI COMPRENSORIALI DI RACCOLTA
RIFIUTI E DELLA STAZIONE DI TRANSFER
La consegna dei centri comprensoriali di conferimento e della stazione di transfer di Hône all’I.A.
avverrà attraverso la redazione di apposito verbale di consegna.
A partire dalla data di consegna, l’I.A. avrà la piena responsabilità e l’onere della conduzione e
della gestione dei centri comprensoriali di conferimento e della stazione di transfer e dovrà
garantirne la piena operatività.
Per la consegna dei centri comprensoriali di conferimento e della stazione di transfer di Hône si
procederà nel seguente modo: nel giorno e nell’ora stabiliti per la consegna, l’I.A. invierà sul posto
il proprio Responsabile Tecnico o altro incaricato, munito dei necessari poteri, per ricevere in
consegna le strutture e impianti e le dotazioni presenti. Tale procedura di consegna dovrà essere
effettuata sia per il centro comprensoriale di Pont Saint Martin sia per il centro comprensoriale di
Hône unitamente alla stazione di transfer.
Dalla data di sottoscrizione dei predetti verbali di consegna l’I.A. sarà l’unica responsabile del
funzionamento dei centri di conferimento e della stazione di transfer.
Durante le operazioni di consegna l’I.A. deve mettere a disposizione dell’E.A. il personale
necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa.
L’I.A. esonera l’E.A. da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti
dall’utilizzo delle strutture consegnate.
Con riferimento agli interventi di ampliamento e potenziamento del centro comprensoriale di Hone
e del centro comprensoriale di Pont Saint Martin programmati dall’E.A., l’I.A. è tenuta durante
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l’esecuzione dei lavori ad adottare tutti gli accorgimenti gestionali necessari ed a delimitare
opportunamente le aree, al fine di garantire comunque la continuità del servizio ed assicurando il
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti secondo le prescritte condizioni di sicurezza.
A seguito dell’ultimazione degli interventi di ampliamento e potenziamento effettuati a cura
dell’E.A., si procederà alla consegna all’I.A. delle nuove sezioni realizzate, seguendo la medesima
procedura sopra esposta relativa alla consegna dei centri nell’attuale configurazione.
Alla scadenza del periodo di gestione tecnico-operativa l’I.A. dovrà riconsegnare all’E.A. la
stazione di transfer ed i centri comprensoriali in buone condizioni ed operativamente funzionali.
Resteranno di proprietà esclusiva dell’E.A. tutte le strutture e infrastrutture eventualmente installate
presso i centri comprensoriali ad eccezione dei soli contenitori e cassoni forniti dall’Impresa.
Art. 35. OBBLIGHI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
La Legge Regionale n. 31 del 3 dicembre 2007 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti” fissa i seguenti obiettivi di raccolta differenziata e valorizzazione:
a) 50% di raccolta differenziata e 40% di valorizzazione entro il 31 dicembre 2009;
b) 60% di raccolta differenziata e 50% di valorizzazione entro il 31 dicembre 2011.
Ai fini di quanto sopra, l’I.A. si impegna ad attuare tutte le iniziative individuate dall’E.A. e
concorre, con propria proposta, al raggiungimento degli obiettivi su indicati nel comprensorio della
Comunità Montana Mont Rose.
L’E.A, al fine dell’ottenimento dell’obiettivo minimo del 50% di valorizzazione entro il 31/12/2011
(tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo del 60% di raccolta differenziata), intende
riorganizzare il servizio di raccolta stradale ed introdurre il servizio di raccolta porta a porta nei
comuni del fondovalle, ad esclusione delle frazioni periferiche.
Sulla base di tale nuova organizzazione dei servizi l’I.A. dovrà garantire i seguenti risultati minimi
in termini di valorizzazione:
-
entro il 31/12/2010: una percentuale di valorizzazione “Va” su base annua pari ad almeno il
45%;
-
entro il 31/12/2011 e negli anni successivi: una percentuale di valorizzazione “Va” su base
annua pari ad almeno il 50%;
La percentuale di valorizzazione “Va” è da intendersi come rapporto tra le frazioni valorizzabili
raccolte (carta, cartone, ferro, frigoriferi, alluminio, metallo riciclabile, plastica, rifiuti compostabili,
legno, vetro) e la quantità complessiva di rifiuti urbani raccolta, formata da: frazioni valorizzabili +
RU indifferenziato + ingombranti;
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73
Al fine del calcolo della percentuale di valorizzazione “Va” saranno comunque adottate come
riferimento le elaborazioni ufficiali della Regione Valle d’Aosta.
Gli obiettivi di cui sopra dovranno essere garantiti attraverso precisi vincoli in termini di aumento
dei quantitativi di rifiuti raccolti non propriamente riconducibili a rifiuti urbani quali verde e legno.
In particolare definendo la percentuale di valorizzazione “Vam” come rapporto tra le frazioni
valorizzabili raccolte (carta, cartone, ferro, frigoriferi, alluminio, metallo riciclabile, plastica, vetro,
escludendo verde e legno) e la quantità complessiva di rifiuti urbani raccolta, formata da: frazioni
valorizzabili (escludendo verde e legno) + RU indifferenziato + ingombranti, l’I.A. dovrà garantire i
seguenti risultati:
-
entro il 31/12/2010: una percentuale di valorizzazione “Vam” su base annua pari ad almeno il
34,5%;
-
entro il 31/12/2011 e negli anni successivi: una percentuale di valorizzazione “Vam” su base
annua pari ad almeno il 38,5%;
Al fine del calcolo della percentuale di valorizzazione “Vam” saranno comunque adottate come
riferimento le elaborazioni ufficiali della Regione Valle d’Aosta, escludendo le frazioni verde
(attualmente definite “compostabili”) e legno.
In sede di offerta le Imprese concorrenti potranno impegnarsi a garantire percentuali minime di
valorizzazione sia in termini di “Va” che in termini di “Vam” superiori agli obiettivi sopra indicati.
PREMI E PENALI
L’E.A. applicherà all’I.A. penali o premi a seconda se il risultato ottenuto in termini di
valorizzazione sia inferiore o superiore agli obiettivi minimi sopra stabiliti o agli obiettivi minimi
garantiti dall’I.A. in sede di gara (nel caso in cui l’I.A. nella propria offerta abbia garantito obiettivi
minimi superiori a quelli sopra fissati). Le penali ed i premi saranno calcolati sul canone annuo
riferito ai servizi base di cui al precedente art. 2 punto 1.1 e 1.2.
1)
Anno 1 (01.01.2010 – 31.12.2010)
Il mancato rispetto o il superamento di entrambi gli obiettivi minimi imposti, pari a:
-
45% di valorizzazione “Va” su base annua o, se superiore, l’obiettivo minimo garantito
dall’Impresa in sede di gara, calcolata sulla totalità dei rifiuti;
-
34,5% di valorizzazione calcolata sui rifiuti conferiti ad esclusione delle frazioni “verde” e
“legno” “Vam” su base annua o, se superiore, l’obiettivo minimo garantito dall’Impresa in
sede di gara;
comporterà l’applicazione delle seguenti penali e premi:
Penali:
•
0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per ogni punto o frazione di punto percentuale di
scostamento dal valore di riferimento di valorizzazione “Va”;
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74
0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per ogni punto o frazione di punto percentuale di
scostamento dal valore di riferimento “Vam”;
•
Il valore complessivo delle suddette penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del
canone annuo riferito ai servizi base di cui al precedente art. 2 punto 1.1 e 1.2., salvo comunque
la facoltà dell’E.A. di risolvere il contratto qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui
sopra superino il predetto valore.
Premi:
0,15% (zerovirgolaquindicipercento) per ogni punto percentuale intero di scostamento in più
dal valore di riferimento di valorizzazione “Va” per l’anno 1, fermo restando come condizione
vincolante che sia comunque garantito un rapporto, tra la percentuale di valorizzazione “Va”
su base annua e la percentuale di valorizzazione “Vam” su base annua, inferiore o uguale a
1,3.
•
2)
Anno 2 (01.01.2011 – 01.12.2011) e successivi
Il mancato rispetto o il superamento di entrambi gli obiettivi minimi imposti, pari a:
-
50% di valorizzazione “Va” su base annua o, se superiore, l’obiettivo minimo garantito
dall’Impresa in sede di gara, calcolata sulla totalità dei rifiuti;
-
38,5% di valorizzazione calcolata sui rifiuti conferiti ad esclusione delle frazioni
“compostabili” e “legno” “Vam” su base annua o, se superiore, l’obiettivo minimo garantito
dall’Impresa in sede di gara;
comporterà l’applicazione delle seguenti penali e premi:
Penali:
•
0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per ogni punto o frazione di punto percentuale di
scostamento dal valore di riferimento di valorizzazione “Va”;
•
0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per ogni punto o frazione di punto percentuale di
scostamento dal valore di riferimento “Vam”;
Il valore complessivo delle suddette penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del
canone annuo riferito ai servizi base di cui al precedente art. 2 punto 1.1 e 1.2., salvo comunque
la facoltà dell’E.A. di risolvere il contratto qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui
sopra superino il predetto valore.
Premi:
•
0,15% (zerovirgolaquindicipercento) per ogni punto percentuale intero di scostamento in più
dal valore di riferimento di valorizzazione “Va” per l’anno 2, fermo restando come
condizione vincolante che sia comunque garantito un rapporto, tra la percentuale di
valorizzazione “Va” su base annua e la percentuale di valorizzazione “Vam” su base annua,
inferiore o uguale a 1,3.
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Art. 36. RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
L’I.A. è obbligata ad adottare tutte le misure di sicurezza e le misure antinfortunistiche ed ogni altro
accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e
servizi pubblici.
L’I.A. si impegna a mantenere tutti i contatti con le competenti Autorità in merito alla sicurezza e
all’igiene del lavoro, quali Ispettorato del lavoro, INAIL, U.S.L., ecc…, al fine di poter garantire il
rispetto della legislazione vigente.
L’I.A. solleva comunque da ogni responsabilità civile e penale l’E.A. ed il personale eventualmente
da essa preposto alla supervisione tecnica, per qualunque danno a persone, animali o cose durante
l’intero periodo di appalto.
L’I.A. è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici le polizze assicurative di seguito
specificate, le quali dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche
ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione o manutenzione, purché la relativa
responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, all’I.A.
Nessun compenso è dovuto all’I.A. per tali danni, intendendosi incluso negli oneri stabiliti per
l’affidamento in gestione.
La stipulazione di contratti di assicurazione che prevedono franchigie dovrà essere caso per caso
autorizzato dall’E.A, su richiesta scritta dell’I.A.
Nonostante la concessa autorizzazione, l’E.A. potrà richiedere in qualsiasi momento, durante lo
svolgimento del servizio, la modifica delle polizze assicurative con abolizione in tutto o in parte
delle franchigie, qualora si verificassero un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio,
elevato.
A) ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI E DELLE OPERE CIVILI (POLIZZA ATTI
VANDALICI PIÙ INCENDIO-FURTO) PER I CENTRI COMPRENSORIALI DI
RACCOLTA RIFIUTI E PER LA STAZIONE DI TRANSFER
Per tutto il periodo di gestione tecnico-operativa della stazione di transfer di Hône e dei centri
comprensoriali di raccolta l’I.A. dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che
risarciscano i danni materiali causati da atti vandalici e dall’incendio e/o dal furto a cose, manufatti
e fabbricati sottoposti alla propria gestione tecnico-operativa, in modo tale da assicurare le varie
partite per una somma d’importo pari al loro valore di mercato.
Gli importi minimi di riferimento da indicare sono:
-
atti vandalici (forma di garanzia a primo rischio assoluto);
-
furto (forma di garanzia a primo rischio assoluto);
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incendio da valutarsi sulla sezione a maggior valore (da indicare a cura della Società
concorrente).
Se le condizioni della polizza prevedono una diminuzione delle somme assicurate in misura pari ai
risarcimenti pagati dalla Compagnia assicuratrice, l’I.A. dovrà reintegrare la copertura assicurativa
relativa alle partite colpite pagando, in occasione di ogni sinistro, i relativi supplementi di premio.
Le polizze dovranno essere vincolate a favore dell’E.A. che, qualora si verificassero dei danni, è sin
d’ora autorizzato a procedere, in via alternativa ed a sua libera scelta, in uno dei modi previsti dai
seguenti commi a) e b).
a) l’E.A. potrà incassare direttamente il risarcimento relativo alle opere o loro parti andate
perdute o rimaste danneggiate;
b) l’E.A. potrà autorizzare la Compagnia assicuratrice a liquidare il risarcimento direttamente
all’I.A. – dedotte le somme di cui al successivo comma c) – dopo che questa abbia provveduto
a sostituire o a riparare le opere, o parti di esse, andate perdute o rimaste danneggiate.
Qualora consentito dalle condizioni della polizza assicurativa, potrà essere autorizzato il
versamento dell’indennizzo netto in rate proporzionali allo stato di avanzamento dei lavori di
riparazione o sostituzione dell’opera danneggiata od andata perduta.
Su richiesta motivata dell’I.A, semprechè le condizioni di polizza non consentano alla
Compagnia assicuratrice il versamento dell’indennizzo in più soluzioni, o anche di propria
iniziativa, l’E.A. potrà sempre incassare l’indennizzo per conto dell’I.A. versandolo quindi
alla stessa in rate come sopra;
c) all’E.A. spetta un indennizzo sia per gli eventuali deprezzamenti che possa aver subito l’opera
o parte di essa, a causa dell’evento accidentale, sia per le maggiori spese di Direzione tecnica,
sorveglianza, contabilità e collaudo che ad essa incombono in caso di sinistro.
Pertanto, in entrambi i casi regolamentati dai precedenti commi a) e b), il controvalore di tale
deprezzamento e le indicate maggiori spese verranno dall’E.A. direttamente incassati sul
conto dell’indennizzo liquidato dalla Compagnia assicuratrice, la quale sarà esonerata da ogni
responsabilità al riguardo, fatto salvo il diritto dell’I.A. di avanzare le proprie riserve in merito
secondo le generali modalità stabilite in materia dal presente Capitolato;
d) sono a completo ed esclusivo carico dell’I.A. tutti i maggiori oneri rispetto a quelli che
sarebbero stati sopportati per l’esecuzione dei lavori e dei servizi gestionali in assenza del
fatto accidentale, sia tutte le maggiori spese, rispetto all’indennizzo corrisposto dalla
Compagnia assicuratrice, che dovessero occorrere tanto per i ripristini quanto per il
compimento delle restanti opere.
L’I.A. è perciò tenuta a rimpiazzare o riparare le opere, o parti di esse, andate perdute o
rimaste danneggiate, anche qualora, per qualsiasi motivo, il risarcimento al netto delle somme
spettanti all’E.A. – ai sensi del precedente comma c) – non risultasse sufficiente a remunerare
tutte le prestazioni all’uopo occorrenti.
In difetto potrà direttamente provvedere l’E.A. incamerando l’intero risarcimento e
trattenendo le eventuali maggiori somme occorrenti dalla prima rata di pagamento che fosse
disposta e/o dal deposito cauzionale, fatto in ogni caso salvo il diritto alla rifusione dei danni.
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B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Per tutto il periodo di svolgimento pluriennale dei servizi di cui in appalto, l’I.A. dovrà contrarre, a
sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese)
di tutti i danni, dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
-
danni involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi
per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili, ed animali;
-
danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l’esecuzione dei servizi prestati;
-
danni che siano attribuibili all’esecuzione dei servizi appaltati, oppure a responsabilità
dell’I.A. nell’espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo
carico.
Le polizze assicurative stipulate dall’I.A. dovranno garantire il risarcimento (capitali, interessi e
spese) dei danni e/o incidenti eventualmente subiti dagli utenti privati che si trovino all’interno dei
centri comprensoriali di conferimento o nella stazione di transfer per le operazioni di conferimento
dei rifiuti presso i centri stessi o per qualunque altro motivo, imputabili all’I.A. quale unica
responsabile dell’adozione e del mantenimento delle corrette condizioni di sicurezza dei suddetti
centri.
C) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(R.C.O.)
Per tutto il periodo di svolgimento pluriennale dei servizi, l’I.A. dovrà contrarre, a sue spese, una o
più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per
infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.
L’assicurazione dovrà in particolare coprire anche i danni causati da:
-
mezzi d’opera impiegati per lo svolgimento dei servizi, anche se essi non siano di proprietà
dell’I.A;
-
sub-appaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze
dell’E.A, prendono parte allo svolgimento dei servizi.
Per le polizze di cui ai precedenti punti B) e C) le Imprese concorrenti dovranno specificare le
somme assicurate per ogni sinistro, distinte per:
-
ogni persona danneggiata;
-
ogni cosa danneggiata.
Con la stipulazione dell’assicurazione prescritta, l’I.A. non esaurisce la sua responsabilità riguardo
ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti.
Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le
somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente
prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al
maggior rischio che egli ritenga connesso con i servizi.
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D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO
Per tutto il periodo di svolgimento dei servizi l’I.A. dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze
assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni, dei quali essa sia
tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, involontariamente cagionati a
terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato dalle attività oggetto di appalto, da
parte dell’I.A.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono i danni determinati in conseguenza della
contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di
sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai centri di raccolta
e dai mezzi di movimentazione e trasporto dei rifiuti, anche se appartenenti a sub-fornitori dell’I.A.
Sono compresi nell’assicurazione i danni cagionati a terzi ed in conseguenza di:
-
morte e lesioni personali;
-
danneggiamenti diretti a materiali e cose;
-
interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere
impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell’ambiente interessato; l’assicurazione
comprende altresì le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le
conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte
dell’assicurato di darne immediato avviso alla società.
***
L’Impresa concorrente dovrà, nella propria offerta tecnica ed economica, indicare le condizioni
base per le sopra descritte polizze, specificando la somma assicurata riferita a ogni sinistro.
Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere richieste, per
iscritto, dall’I.A. ed autorizzate dall’E.A.
Art. 37. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’I.A. è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale vigente, come specificato al precedente art. 16
relativo al personale addetto.
L’I.A. deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
sull’assunzione, tutela, protezioni, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori,
comunicando inoltre all’E.A, prima dell’inizio dei servizi oggetto di appalto, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l’I.A. è avvertita per iscritto di eseguire i
pagamenti ritardati entro 24 ore; qualora essa non vi provveda, l’E.A. può pagare di ufficio le
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retribuzioni arretrate, trattenendo l’importo sul dovuto all’I.A. senza pregiudizio dei sequestri che
fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli art. 351 e seguenti della Legge 20
marzo 1865, n. 2248 (allegato F) sulle Opere pubbliche.
In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali ed assicurativi, accertata dall’E.A. o dagli Enti
Previdenziali, l’E.A. procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti relativi ai canoni di
appalto. Il pagamento all’Impresa delle somme così accantonate non verrà fatto fino a quando sia
stato accertato dagli Enti Previdenziali che gli obblighi predetti siano stati interamente adempiuti.
Le somme stesse saranno infruttifere di interessi e l’I.A. non potrà opporre eccezioni all’E.A.
In caso di insufficienza del fondo, si provvederà ad effettuare un’ulteriore congrua ritenuta sui
pagamenti in acconto, sempre senza giudizio dei sequestri che, come sopra, fossero già stati
concessi a favore di altri creditori.
L’I.A. sarà responsabile nei confronti dell’E.A. del rispetto delle disposizioni del presente articolo
anche da parte dei subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato
dal presente Capitolato, fatto comunque salvo, in questa ipotesi, l’applicazione da parte dell’E.A.
delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al
riguardo.
Art. 38. IGIENE DEL PERSONALE
Il personale dell’I.A. addetto allo svolgimento dei servizi appaltati dovrà osservare le norme di
igiene sul lavoro vigenti durante la durata del contratto.
Il personale, in servizio, dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro
previsti dal contratto collettivo nazionale; sulla divisa, che potrà essere indossata soltanto
nell’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, dovrà essere applicata la scritta
“SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI – MONT ROSE”, in italiano e francese. Il personale dovrà,
inoltre, essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
L’I.A. dovrà fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento
del lavoro, l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile.
In particolare l’I.A. dovrà fornire tutto l’abbigliamento e le attrezzature personali per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie, tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro.
Inoltre, l’Impresa stessa dovrà provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari,
nonché le vaccinazioni che l’autorità sanitaria riterrà necessarie.
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Art. 39. PRESCRIZIONI
LAVORO
INERENTI
SALUTE
E
SICUREZZA
SUL
L’I.A. è obbligata ad applicare le norme e le prescrizioni del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia
antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.
In particolare l’I.A. dovrà procedere alla valutazione di tutti i rischi connessi con i servizi oggetto di
appalto, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi
dell’articolo 28 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Tale documento, redatto in quadruplice copia a conclusione della valutazione dei rischi connessi
con le attività previste, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente
che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà comprendere una dichiarazione di aver reso edotti e
formato (con specifici e dettagliati corsi di formazione sulla sicurezza) i lavoratori addetti dei
possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle
modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione di gestione e dell’utilizzo dei
mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; dovrà riportare le seguenti
firme:
Il Direttore Tecnico responsabile della gestione ___________________________________
L’assistente del responsabile della gestione
______________________________________
Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione _____________________________
Il medico competente
______________________________________
Visto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ______________________________
Il documento di valutazione dei rischi redatto dall’I.A. forma parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore o del
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concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda eventuali attività gestionali, forniture o servizi svolti da ditte esterne terze,
nel corso delle attività oggetto di appalto l’I.A. dovrà attenersi agli obblighi di cui all’art. 26 del
D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, con
particolare riferimento alla redazione nei casi previsti, del documento unico di valutazione dei
rischi di cui al comma 3 dell’art. 26;
Tale documento dovrà essere inviato all’E.A. prima dell’inizio delle attività
***
L’I.A. dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs 9 aprile
2008 n. 81.
L’Impresa, prima dell’inizio delle attività di gestione, dovrà:
1) presentare all’E.A. le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati sugli
impianti;
2) individuare i responsabili che assumeranno il ruolo di Direttore Tecnico responsabile della
gestione, ingegnere abilitato, ed il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 17 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81);
3) trasmettere all’E.A. copia del documento di valutazione dei rischi, unitamente alle denunce
all’USL competente per zona, dandone comunicazione della trasmissione all’E.A. che solo
così potrà consentire l’inizio dell’attività di gestione;
4) trasmettere all’E.A. la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici e copia del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 40. SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità previste dell’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella misura massima del 30%. Le offerte che prevedono lavori in
subappalto superiori a tale percentuale vengono escluse automaticamente dalla gara.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’EA di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alle
seguenti condizioni:
a) il concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende subappaltare;
b) l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
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c) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
delle imprese prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione
subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 22, comma 1,
del D.Lgs. 8 giugno 1992, n. 306 (dall’art. 10 della Legge n. 575/1965) e s.m.i.
È fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
Si applicano le altre disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Se durante l’esecuzione dei servizi, ed in qualsiasi momento, l’E.A. stabilisce a suo insindacabile
giudizio che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento dell’ordine di
servizio, che sarà emesso dall’E.A. stesso, l’I.A. dovrà prendere immediatamente misure per
l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore medesimo, di ciò
direttamente rispondendo verso l’E.A.
L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’I.A. di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite.
Non sono considerati subappalto e quindi si intendono autorizzati, gli interventi saltuari di Imprese
specializzate per revisioni, controlli e manutenzioni particolari su determinati manufatti.
Sono altresì autorizzati fin d’ora i noli a caldo di automezzi per trasporti particolari, nonché
automezzi specifici quali autospurghi, autogru, spazzatrici, sgombraneve, ecc.
L’I.A. è comunque obbligata a segnalare preventivamente per iscritto all’E.A. il ricorso a tali
prestazioni di terzi.
Art. 41. FACOLTÀ DELL’ENTE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA
GARANZIA
La somma a garanzia garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali ed il risarcimento
dei danni derivanti dall’inosservanza di tali obblighi oppure da disfunzioni nel servizio imputabili
all’I.A. ed accertate in via d’ufficio.
L’E.A. avrà il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per alcune delle cause anzidette,
salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
L’I.A. è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l’E.A. abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del contratto.
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Art. 42. RESPONSABILI TECNICI DELLA GESTIONE
L’I.A. è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica della conduzione e gestione dei servizi ad un
“Responsabile dei servizi”, nominato in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni di cui
all’articolo 212 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i, che assumerà ogni responsabilità civile e penale
relativa a tale incarico.
Il responsabile dei servizi avrà cura di organizzare e sovrintendere l’ufficio di coordinamento di cui
al successivo art. 43. Inoltre, egli avrà il compito di:
-
sorvegliare le attività di raccolta e trasporto delle diverse tipologie di rifiuto in tutte le fasi del
servizio, assicurando il rigoroso rispetto della normativa vigente;
-
sorvegliare l’esecuzione delle restanti attività oggetto di appalto, assicurandone il regolare
svolgimento;
-
sovrintendere al personale adibito ai servizi e alla sua formazione;
-
predisporre ed inviare all’E.A. tutti i dati statistici inerenti i servizi;
-
curare la tenuta e la compilazione dei registri prescritti dalla Legge;
-
sottoscrivere, quale supervisore tecnico – giuridico del servizio, i documenti di
accompagnamento dei rifiuti trasportati e tutta la documentazione prescritta dalla normativa
vigente in tema di gestione rifiuti;
-
garantire un’efficace e tempestiva informazione agli utenti;
-
riferire sulle problematiche e sulle carenze riscontrate e formulare proposte migliorative.
L’I.A. è altresì tenuta a nominare un Tecnico almeno diplomato di comprovata esperienza nel
settore specifico che svolgerà funzioni di responsabile del servizio di assistenza tecnica come
descritto nel precedente articolo 6, punto A.6.5.
L’E.A. nominerà un tecnico con funzioni di supervisione e controllo alle operazioni di svolgimento
dei servizi appaltati in conformità ai documenti contrattuali.
Resta comunque inteso che del corretto svolgimento dei servizi, dell’organizzazione dei cantieri,
della sicurezza, della gestione del personale sarà unica responsabile l’I.A.
L’E.A, all’atto dell’affidamento dell’appalto, darà comunicazione all’I.A. del nominativo del
Tecnico preposto alla sovrintendenza.
Il Responsabile della supervisione designato dall’E.A. avrà libero accesso alle aree interessate dai
servizi in qualsiasi momento e, in particolare, eseguirà il controllo di tutti gli interventi di gestione;
provvederà inoltre a trasmettere all’E.A. tutte le note di fattura inerenti i servizi appaltati.
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Art. 43. UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI
L’I.A. dovrà allestire, prima dell’avvio dei servizi, un ufficio fornito di strumentazioni idonee a
garantire la costante reperibilità del proprio personale di coordinamento e la tempestività delle
risposte. Si richiede, quale dotazione minimale, l’attivazione: di un numero telefonico con servizio
di segreteria automatica, di un telefono cellulare, di un fax, di un indirizzo di posta elettronica e di
un numero verde per reclami e segnalazioni.
Eventuali irreperibilità riscontrate dall’E.A. saranno sanzionate con l’applicazione di una penalità
pari a € 200,00 (duecento) per ogni caso di irreperibilità.
L’ufficio dovrà essere aperto per almeno n. 3 mezze giornate alla settimana. Sarà onere
dell’Impresa garantire il presidio dell’ufficio, mediante il responsabile del servizio o altro personale
appositamente dedicato.
Art. 44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’E.A. ha la facoltà di risolvere il contratto di gestione senza indennizzo alcuno qualora l’I.A. non
rispetti le condizioni contrattuali e/o non ottemperi agli ordini di servizio inviati per almeno 2 (due)
volte consecutivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’E.A. preposto alla
sovrintendenza delle attività oggetto di appalto.
L’E.A. ha altresì facoltà di risolvere il contratto senza indennizzo alcuno qualora l’I.A. non abbia
ottemperato, entro 2 mesi dall’affidamento dei servizi, a dotarsi del prescritto centro di servizi.
L’E.A. ha la facoltà di respingere gli addebiti e di ricorrere alle procedure di cui al seguente art. 45.
Il contratto può venire risolto, altresì, per le seguenti motivazioni:
a) per fallimento dell’I.A;
b) per morte del titolare o scioglimento della società;
c) qualora l’I.A. sia colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
d) per violazione del divieto di subappalto o subappalto senza preventiva autorizzazione
dell’E.A;
e) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto, che
abbiano arrecato o possano arrecare danni all’E.A;
f)
per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’E.A;
g) per mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione entro i termini fissati dall’E.A, fatto
salvo i casi di forza maggiore;
h) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali che abbiano comportato l’applicazione di
almeno dieci penalità in un bimestre;
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ZIMATEC s.r.l. - Dott. Ing. Luciano Ziviani – Comunità Montana Mont Rose
i)
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nel caso di ogni altra situazione di inadempienza, qui non contemplata, secondo quanto
indicato dall’art. 1453 del Codice Civile.
Inoltre, il contratto decade automaticamente qualora si verifichi la condizione della perdita di uno o
più requisiti oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché
per eventuale mancato rinnovo dell’iscrizione stessa.
La risoluzione del contratto sarà pronunciata mediante opportuno atto amministrativo: contro tale
provvedimento, che dichiara la risoluzione del contratto, l’I.A. ha facoltà di opporsi entro 30 giorni
dalla notifica del provvedimento medesimo al tribunale di Aosta previsto al successivo art. 45.
Verificandosi la risoluzione del contratto, l’E.A. potrà avvalersi dell’organizzazione dell’I.A.
necessaria per la continuazione del servizio stesso, in economia o a mezzo di altro Assuntore, e ciò
fino a che non sarà stato possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio. In tal caso
l’E.A. avrà anche il diritto di acquistare tutto il materiale dell’I.A, secondo le modalità descritte al
precedente art. 14. La valutazione del prezzo d’acquisto non potrà comunque superare in alcun
modo il valore, alla data della risoluzione, delle restanti quote di ammortamento di ogni bene.
La risoluzione del contratto porterà con sé la perdita della cauzione, che verrà incamerata dall’E.A.
senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei danni.
L’I.A. non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per
effetto della risoluzione del contratto.
Art. 45. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto sarà
competente il Tribunale di Aosta.
Art. 46. NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alla vigente normativa
europea, statale e regionale in materia di appalto di gestione di servizi pubblici.
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