CONFERIMENTO DI AZIENDA

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CONFERIMENTO DI AZIENDA
STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI
Dott. ROBERTO RINALDI
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
CTU del Tribunale di Roma
CONFERIMENTO DI AZIENDA
1. Aspetti civilistici
L’operazione denominata «conferimento» è altresì indicata con numerosi
sinonimi, questo è dovuto al fatto che tale operazione non è stata presa in
considerazione
dal
nostro
diritto,
che
prende
in
considerazione
solo
il
«conferimento» dei singoli beni.
Per conferimento intendiamo «l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo
aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti,
apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente»; come
contropartita l’impresa riceve, non denaro, ma azioni o quote della società cui ha
effettuato l’apporto.
Il conferimento è dunque un’operazione mediante la quale si apportano denaro,
crediti o altri beni in natura ad una società (di persone o di capitali), sia essa di
nuova costituzione o preesistente.
In pratica si scambia l’azienda conferita con una partecipazione nella società
che riceve il conferimento.
Sono coinvolti quindi due distinti soggetti:
− da una parte il conferente che è la società (o un’impresa individuale) che
conferisce la propria azienda o ramo d’azienda in cambio di azioni o quote
della società che la riceve;
− dall’altra parte il conferitario che è la società, già esistente oppure da
costituire, che riceve l’azienda o ramo d’azienda che le viene conferito e che,
anziché pagare con denaro l’acquisto dell’azienda, assegna al conferente un
determinato ammontare di azioni o quote della società conferitaria.
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Pertanto, se la società conferitaria è da costituire si avrà che una parte del
capitale sarà rappresentato dall’azienda conferita mentre l’altra parte potrà essere
formata da apporti in denaro o d altri beni effettuata da altri soci.
Se invece la società conferitaria è già esistente, si dovrà procedere all’aumento
del capitale sociale da assegnare al soggetto che apporta l’azienda (società
conferente).
In pratica con il conferimento si «stacca» da un’impresa, detta conferente, un
complesso aziendale funzionante, complesso che viene apportato ad un’altra
azienda, la conferitaria, già costituita o nata a seguito del conferimento stesso.
Generalmente la conferente resta in vita come società finanziaria, gestendo la
partecipazione nella società industriale, senza quindi cessare la propria attività
come nella scissione.
2. Motivazioni economico-aziendali
Le esigenze del mercato richiedono adeguamenti sempre più frequenti della
struttura aziendale per cercare una dimensione ottimale. L’operazione di
conferimento si presta, quindi, allo smembramento di un’azienda, conferendo i
diversi rami in società che avranno autonoma gestione, oppure essere attuata
come strumento per consolidare alleanze, conferendo un ramo di azienda in una
società già esistente.
Il conferimento d’azienda può essere efficacemente utilizzato per il
perseguimento di diverse finalità rivolte, ad esempio:
− al riassetto organizzativo: attraverso l’operazione di conferimento è possibile
attuare un’importante ristrutturazione dell’impresa sul piano sia produttivo
sia organizzativo rivolto, ad esempio, a superare le crisi evidenziate
dall’impresa di grandi dimensioni, fortemente integrata e diversificata; infatti,
la grande dimensione comporta notevoli problemi a livello organizzativo nel
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coordinare numerose operazioni, funzioni ed aree d’affari differenti; diventa
così
possibile
attuare
una
ristrutturazione
aziendale
sia
sul
piano
organizzativo che su quello produttivo, riorganizzando le diverse fasi del
processo produttivo; alla ristrutturazione finanziaria: il conferimento può
essere
utilizzato
anche
come
strumento
per
attribuire
una
struttura
finanziaria autonoma alle diverse aree d’affari presenti all’interno della stessa
impresa; diventa così possibile, ad esempio, separare i settori di attività con
un maggiore grado di sviluppo – per i quali diventa agevole il ricorso al capitale
di credito – dagli altri per i quali si renda necessario il ricorso al finanziamento
con capitale proprio a causa della difficoltà esistente a reperire capitale di
terzi;
− ad agevolare processi di liquidazione: il conferimento può essere attuato con
lo scopo di liquidare parte del patrimonio dell’impresa; ciò potrebbe, ad
esempio, verificarsi quando all’interno della stessa azienda sono presenti
“business” alcuni dei quali redditizi ed altri, invece, fallimentari; separando i
settori
mediante
l’operazione
di
conferimento
diventa
quindi
possibile
procedere alla liquidazione di quelli in perdita che potrebbero pertanto essere
separati da quelli redditizi;
− all’effettuazione di operazioni di concentrazione di imprese: mediante
l’operazione
di
conferimento
d’azienda
è
possibile
procedere
alla
concentrazione patrimoniale dovuta all’incremento che si verifica in capo alla
conferitaria; possono infatti verificarsi dei casi in cui la “grande dimensione”
aziendale rappresenti un vantaggio economico che consente di far fronte, ad
esempio, alla concorrenza di altri operatori presenti sul mercato;
− alle
agevolazioni
di
carattere
fiscale
volte
a
favorire
fenomeni
di
riorganizzazione nelle aziende di produzione senza causare rilevanti oneri
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fiscali. Inoltre in periodi di inflazione e in presenza di disposizioni agevolative
per queste procedure, si può usufruire di vantaggi fiscali, in quanto con il
conferimento si possono rivalutare i beni aziendali senza oneri tributari
permettendo all’impresa il calcolo di ammortamenti congrui.
3. Disciplina del conferimento e tutela dei terzi
Come già è stato accennato, l’istituto del conferimento non è espressamente
previsto dalla normativa civilistica, ma la dottrina prevalente riconosce che a tale
operazione sono applicabili le disposizioni civilistiche che regolano l’istituto della
cessione d’azienda, riferendosi, in particolare, alle norme in materia di
responsabilità patrimoniale dei soggetti che partecipano all’operazione nei
confronti dei creditori ceduti (art. 2560 c.c.).
L’ordinamento nazionale prevede solamente l’ipotesi di conferimento di beni
mentre non è espressamente contemplato il caso di conferimento di azienda. Ciò,
forse, perché il conferimento di azienda altro non è che un insieme di negozi
giuridici contemplati dall’ordinamento, quali il conferimento di beni della
conferente e l’aumento del capitale della conferitaria.
La giurisprudenza quindi ammette che l’azienda possa formare oggetto di
conferimento in quanto complesso di elementi materiali e immateriali e ritiene
che il conferimento d’azienda debba essere disciplinato dalle norme previste per i
conferimenti in natura.
E’ quindi necessario fare riferimento alle norme generali in materia di
conferimento di singoli beni (artt. 2342 – 2345 del c.c.) ed in particolare all’art.
2343 del c.c. per quanto riguarda la stima dei conferimenti eseguita al fine di
assicurare la garanzia patrimoniale della società di fronte a terzi e “garantire” i
valori per evitare l’annacquamento del capitale.
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La riforma del diritto societario ha mantenuto la struttura normativa del
conferimento d’azienda non prevedendo disposizioni ad hoc, ma rinviando a
disposizioni riguardanti il conferimento di singoli beni.
Ha invece operato in maniera innovativa distinguendo fra conferimenti in
società per azioni (artt. 2342 – 2345 c.c.) e, per via del rinvio di cui all’art. 2454
c.c., in società in accomandita per azioni, e in società a responsabilità limitata
(artt. 2464 – 2466 c.c.).
Quando il conferimento dell’azienda (o di un suo ramo) avviene in una società di
capitali, la relativa normativa, (a causa della specialità di interessi che tende a
tutelare), prevale sul complesso delle norme generali che disciplinano il
trasferimento dell’azienda in via diretta (artt. 2556 s.s.) con riferimento:
a. alla valutazione dell’azienda trasferita;
b. all’oggetto del trasferimento.
A differenza di quanto avviene in caso di cessione d’azienda, le parti non sono
libere di negoziare e quantificare tra di loro il valore dell’azienda conferita: in
quest’operazione non si tratta di negoziare il prezzo degli interessi degli altri soci e
dei terzi circa l’integrità del capitale.
Nel caso di cessione d’azienda, si trasferiscono all’acquirente tutti i beni che
costituiscono l’azienda e tutti i contratti aziendali (è necessaria pattuizione
contraria per escludere dal trasferimento alcuni beni e contratti), operando una
presunzione di integrale trasferimento dell’azienda e dei rapporti che vi fanno
capo mentre nel caso di conferimento proprio in funzione dell’interesse dei terzi (e
non solo delle parti), devono essere determinati i beni ed i rapporti che fanno capo
all’azienda conferita, dovendosi ritenere che solo quelli che sono oggetto della
perizia facciano parte del conferimento.
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La stima dei beni conferiti da parte di un perito nominato dal Tribunale è
indispensabile per i soli conferimenti in società di capitali, mentre non è richiesta
dalla legge per i conferimenti in società di persone.
Per analogia, la perizia si richiede anche quando il conferimento ha per oggetto
non il singolo bene, bensì un ramo aziendale od un’impresa.
Nei conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è
concordata dai soci e non vi è alcun obbligo di verifica della congruità di tali
valori, in quanto le garanzie verso i terzi sono offerte in prima persona dai soci
illimitatamente e solidalmente responsabili.
E’ necessario individuare i beni e i diritti conferibili, nonché verificarne
l’effettiva consistenza, i criteri di valutazione e, ai fini della garanzia, l’entità del
corrispondente capitale sociale che la conferitaria deve mettere a disposizione
della conferente.
Si prevede l’obbligo di liberare integralmente le quote o azioni corrispondenti ai
beni in natura ed ai crediti già al momento della sottoscrizione, ed il divieto di
conferire opere e servizi (art. 2342 comma 3 c.c.).
Il legislatore, per eliminare il rischi di inadempimento, ha individuato le
fattispecie che non possono essere oggetto di conferimento: non sono quindi
conferibili le prestazioni caratterizzate dalla periodicità e dal differimento della
attuazione e dal differimento nel tempo dell’effetto traslativo. Non sono quindi
conferibili i servizi o le prestazioni d’opera nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a.
Non può pertanto sussistere la figura del socio d’opera nella S.p.A. e nelle
S.a.p.a. cosa che, al contrario, può rilevare nelle società personali e nelle S.r.l.
L’atto costitutivo delle S.r.l. dovrà indicare «i conferimenti di ciascun socio e il
valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura» (art. 2464,primo comma
c.c.); l’ 2464, comma 2, chiarisce che possono «essere conferiti tutti gli elementi
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dell’attivo suscettibili di valutazione economica», quindi nella S.r.l. i soci potranno
conferire
oltre alle prestazioni d’opera e di servizi anche ad esempio diritti di brevetto,
diritti patrimoniali d’autore, diritti su marchi, know how o l’avviamento
commerciale.
Con riferimento alle prestazioni d’opera e di servizi, che hanno carattere
spiccatamente personale, necessita che il socio conferente congiuntamente alla
prestazione d’opera o di servizio fornisca alla società polizza assicurativa
(fideiussione bancaria, cauzione in denaro ecc.), che garantisca gli obblighi
assunti dal socio stesso.
Inoltre in tale tipo di società potranno conferirsi, se previsto dalla statuto,
prestazioni accessorie.
In conseguenza, infatti, del diverso regime di responsabilità tra società di
persone e società di capitali, il codice civile disciplina il conferimento in società di
capitali, che comporta una tutela del terzo più forte.
4. Aspetti preliminari della procedura di conferimento
In questo paragrafo si esaminano gli aspetti procedurali precedenti la stima del
perito.
Formalmente per l’operazione del conferimento d’azienda da parte di una società
di
capitali
è
necessaria,
innanzitutto,
una
delibera
del
consiglio
di
amministrazione o dell’organo amministrativo della società conferente che si
esprima in merito all’opportunità economica di eseguire tale operazione.
La
convocazione
dell’assemblea
degli
azionisti
è
necessaria
solo
se
il
conferimento determini il mutamento dell’oggetto sociale. Al ricorrere di tale
evenienza,
trova
attuazione
l’art.
2365
c.c.,
che
riserva
all’assemblea
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straordinaria la competenza esclusiva a deliberare in ordine alle modifiche dello
statuto.
La delibera del consiglio di amministrazione (o dell’assemblea straordinaria)
dovrà contenere le motivazioni circa l’operazione e la delega al presidente, o ad
uno o più amministratori, affinché venga rivolta l’istanza di nomina dell’esperto,
da parte del Tribunale affinché proceda alla valutazione del complesso aziendale
da apportare.
In questa fase la conferitaria invece, se già costituita, non deve compiere
particolari
operazioni;
sarà
sufficiente
una
delibera
del
consiglio
di
amministrazione illustrante i preliminari e i contratti con la controparte relativi al
conferimento.
Quando il conferimento d’azienda viene fatto ad una società già esistente
(società conferitaria), quest’ultima in contropartita dell’azienda o del ramo di
azienda ricevuta, deve dare alla società che ha effettuato il conferimento (società
conferente) un corrispondente ammontare di azioni o quote che, per valore, sia
pari a quello dell’azienda ricevuta in conferimento (nel conferimento in società di
capitali tale valore dovrà essere una cifra intercorrente tra il valore contabile del
patrimonio netto e il valore economico dello stesso sulla base di specifica perizia).
La società conferitaria dovrà quindi aumentare il proprio capitale sociale
dell’importo necessario a compensare il conferimento dell’azienda ricevuto, da
assegnare alla società conferente e prevedere l’esclusione del diritto d’opzione, per
i vecchi azionisti ai sensi dell’art. 2441 comma 4 c.c.
Il sesto comma dell’ art. 2441 del c.c. prevede poi che «le proposte di aumento
del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione … devono
essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione» che deve essere
comunicata al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al soggetto
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incaricato
del
controllo
contabile)
trenta
giorni
prima
di
quello
fissato
dall’assemblea.
La relazione degli amministratori deve illustrare le ragioni del conferimento in
natura e le modalità di calcolo del prezzo di emissione. «Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni».
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal
Tribunale (art. 2343 c.c.), devono rimanere depositati presso la sede della società
durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia
deliberato, i soci possono prenderne visione (art. 2441 comma 6 c.c.).
La disposizione sopra illustrata è motivata dall’esigenza di evitare, con il
conferimento, l’annacquamento del capitale causando un danno ai vecchi soci
“indennizzati” dal sovrapprezzo della perdita del diritto di opzione.
Pertanto se la conferitaria ha un valore economico superiore a quello contabile o
risultano, dal bilancio, riserve, l’aumento di capitale con esclusione del diritto
d’opzione verrà effettuato con sovrapprezzo. Un problema da esaminare concerne
la possibilità di imputare il valore complessivo del conferimento parte a capitale
sociale e parte a sovrapprezzo.
E’ necessario prevedere il sovrapprezzo qualora venga deliberato un aumento di
capitale a pagamento a cui concorrono solo alcuni e non tutti i soci della società,
in questa circostanza il versamento deliberato dovrà essere suddiviso tra quota
capitale e quota di sovrapprezzo e ciò con riferimento al valore effettivo della
società.
Nel caso del conferimento di azienda è evidenti che i nuovi soci (società
conferente)cui è destinato l’aumento, devono “pagare” oltre il valore nominale,
anche il differenziale economico di valore della azienda in cui il conferimento è
operato.
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Il primo comma dell’art. 2343 c.c. per la S.p.A. e per la S.a.p.a. e il primo
comma dell’art. 2465 c.c. ammettono la possibilità di suddividere l’entità del
conferimento tra capitale e sovrapprezzo.
Il sovrapprezzo non può essere fissato in modo arbitrario, anche a tutela dei
creditori sociali. Il sovrapprezzo concorre a costituire una riserva limitatamente
disponibile, distribuibile quando la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale
sociale, a differenza dei conferimenti effettuati a titolo di capitale per i quali
sussiste un vincolo di indisponibilità da parte dei soci.
«Il calcolo del sovrapprezzo presuppone che sia valutata sia la società
conferitaria e quindi il valore reale di ciascuna azione della conferitaria che il
valore reale del ramo d’azienda conferito. Infatti se la conferitaria ha capitale 100
e vale 1.000 e si stabilisce di aumentare il capitale da 100 a 200 occorrerà che il
ramo d’azienda ricevuto valga almeno 1.000 per cui si avrà un aumento di
capitale di 100 e un sovrapprezzo di 900».
L’AUMENTO DI CAPITALE E IL SOVRAPPREZZO
Società conferitaria
Capitale
Valore
100
1.000
Valore dei beni conferiti
Aumento di capitale
Sovrapprezzo
500
50
450
1.000
100
900
1.500
150
1.350
2.000
200
1.800
Pertanto, volendo generalizzare, avremo:
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capitale sociale
conferitaria ante
conferimento
:
aumento capitale
sociale a favore della
conferente
=
valore capitale
economico della
conferitaria
:
valore effettivo
complesso conferito
e quindi, ad esempio se i beni conferiti sono valutati 2.000 avremo:
100 : x = 1.000 : 2.000
x = 200 aumento capitale sociale
Sovrapprezzo (2.000 – 200) = 1.800
Gli amministratori hanno il compito di fissare il prezzo di emissione delle nuove
azioni sulla base del valore del patrimonio netto, ai sensi dell’art. 2441, comma 6
del c.c.(articolo che tratta il diritto di opzione che viene negato nel caso di
conferimenti in natura nel comma 4).
Il sovrapprezzo è obbligatorio nell’ipotesi di liberazione delle azioni mediante
conferimenti e ciò per il fatto che l’impossibilità di esercitare il diritto di opzione
(per i soci che non effettuano il conferimento) finirebbe, se non rilevasse tale
elemento, per alterare la quota “reale” di partecipazione al capitale economico di
ciascun vecchio socio ben oltre quello che è il rapporto concordato.
Attraverso il sovrapprezzo invece il legislatore consente appunto ai vecchi soci di
mantenere inalterato il valore della propria quota, ovviamente in considerazione
dell’avvenuto aumento di capitale.
A tal fine l’art. 2441 comma 6 del c.c. richiede agli amministratori della società
di redigere una relazione che illustri le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione
e i criteri adottati nella determinazione del prezzo di emissione, prezzo che deve
essere individuato sulla base del valore del patrimonio netto.
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5. Valutazione dei conferimenti
Nell’operazione di conferimento in società tra i problemi che si pongono alle
parti vi è quello della determinazione del valore da attribuire al conferimento nel
rispetto delle disposizioni fiscali, ai fini delle imposte dirette ed indirette, per
evitare l’insorgere di eventuale contenzioso con l’Amministrazione finanziaria in
merito agli accertamenti di maggior valore o al disconoscimento dei valori
dichiarati.
Nel caso del conferimento si presentano aspetti peculiari (rispetto alla semplice
cessione) determinati dall’assenza di un corrispettivo in denaro e dalla
contropartita rappresentata dall’assegnazione di quote di partecipazione al
capitale
sociale
(ed
eventuale
sovrapprezzo)
della
società
conferitaria,
proporzionali o meno al valore ad esso attribuito.
La valutazione dei conferimenti è essenzialmente necessaria per stabilire le
percentuali di riparto dei guadagni e delle perdite dell’impresa, che si considerano
proporzionali ai conferimenti (art. 2263 c.c.); in ogni caso, se il valore dei
conferimenti non è determinato dal contratto, tali percentuali si presumono
uguali.
Inoltre,
si
ricorda
che
se
il
contratto
determina
solamente
la
partecipazione di ciascun socio ai guadagni, nella stessa misura si presume che
debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Le modalità per l’attribuzione del valore dei conferimenti sono diverse a seconda
che si tratti di:
− società per azioni: nel caso di conferimento in società per azioni, gli
stessi conferimenti devono essere valutati da un perito esterno nominato
dal Presidente del Tribunale competente (art.2343 c.c.);
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− società a responsabilità limitata: nel caso di società a responsabilità
limitata, assume rilievo la semplificazione adottata con l’art. 2465 del
c.c. Esso, con riferimento ai conferimenti in natura, snellisce il
procedimento di valutazione e non richiede più la nomina del perito da
parte del presidente del Tribunale prevedendo che lo stesso sia prescelto
tra soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili, o di una società di
revisione iscritta nell’apposito albo speciale.
− società di persone: in tal caso, la valutazione dei conferimenti è
concordata tra i soci e non è previsto alcun obbligo per la verifica della
congruità dei valori; ciò in quanto i soci offrono in prima persona la
garanzia illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
6. La relazione di stima
Aspetti generali
Per i conferimenti diversi dal denaro l’art. 2342 c.c. per le S.p.A. e le S.a.p.a. dispone
che le azioni «devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione».
Analoga previsione rileva nel caso di aumento di capitale a seguito di conferimento ex art.
2440 c.c.
Ciò significa che il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del
capitale.
Per i conferimenti diversi dal denaro è necessario sottoporre a valutazione tali beni e
crediti al fine di garantire il rispetto della regola secondo la quale: «in nessun caso il
valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del
capitale sociale»…«il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all’ammontare globale del capitale sociale» (rispettivamente gli art. 2346, comma 5 e
2364, primo comma c.c.).
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E’ consentito che venga imputata a capitale solo una parte del valore di apporto ma in
ogni caso è necessario che l’importo imputato a capitale non sia superiore al valore di
perizia del bene conferito.
A tutela degli interessi dei terzi che fanno affidamento sul capitale sociale, la legge (artt.
2343 e 2465 c.c.) impone la redazione di una relazione giurata a cura di un esperto che
deve contenere la discrezione dei beni e dei crediti conferiti; l’attestazione che il loro
valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della liberazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione adottati.
La risultanza della perizia costituisce un limite massimo non superabile nella
determinazione o aumento del capitale sociale.
Rispetto alla norma vigente, non è più richiesto all’esperto di attestare che il valore
attribuito al conferimento non sia inferiore al valore nominale della partecipazione con
ciò introducendo la possibilità che non vi sia corrispondenza fra conferimento e il valore
della partecipazione.
a) La relazione di stima per conferimenti in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a.)
Per verificare la corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale del capitale della
conferitaria (se neo costituita, o l’aumento del capitale se già esistente), e garantire così
l’idoneità dello stesso ad assolvere la funzione di garanzia per i creditori, il codice civile
ha previsto l’obbligatorietà, nel caso di conferimento di azienda o di ramo di azienda in
una società di capitali, della stima del bene (azienda, ramo di azienda ecc.) oggetto del
conferimento da parte di un terzo (perito) la cui indipendenza è assicurata dalla nomina
effettuata dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (quella che
riceve i beni).
La tutela dei terzi nel precedente codice del commercio era di gran lunga inferiore,
poiché la valutazione dei beni spettava al conferente e non ad un esperto indipendente,
scelto tra i professionisti iscritti in appositi albi (ragionieri o dottori commercialisti) o
consulenti tecnici iscritti presso le sedi di Tribunali.
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Con la riforma del diritto societario, ai sensi dell’art. 2343 primo comma c.c. è stabilito
che «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal Tribunale nel cui circondariato ha sede la società, contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a
quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti».
L’art. 2343 lascia il perito libero per quanto riguarda la scelta dei criteri di valutazione,
con
l’unica
avvertenza
di
indicarli
nella
propria
relazione,
demandando
agli
amministratori la funzione di controllo.
Il
legislatore
quindi
ha
preferito
lasciare
un
maggior
respiro
al
perito
ma
indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato tenta di ridurre la possibilità di
stime fondate su valutazioni arbitrarie e soggettive e, in particolare evita di far emergere
il valore dell’avviamento aziendale inteso come differenza tra il valore di apporto del
complesso aziendale e la somma algebrica dei valori attivi e passivi accolti nella
contabilità dell’azienda scorporata.
Quindi, anche nel disposto dell’art. 2343 c.c., è presente la preoccupazione del
legislatore di tutelare creditori sociali e futuri acquirenti delle azioni della conferitaria e
pure della conferente, infatti la verifica della corrispondenza tra il valore nominale e
quello reale del capitale sociale della conferitaria non assolve solo la funzione di tutela
dei creditori, ma è diretta a proteggere anche gli interessi dei soci della conferente e dei
futuri soci che potranno in futuro acquistare partecipazioni nella conferitaria.
Eventuali sopravalutazioni del conferimento porterebbero infatti a diluire il peso
proporzionalmente delle quote tra i soci e comporterebbero per i futuri soci il versamento
di somme maggiori rispetto all’effettivo valore.
L’art. 2343 secondo comma c.c. precisa le responsabilità del perito, il quale risponde
dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all’art. 64 c.p.c. il quale prevede, per il consulente che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino
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a 10.329,14 euro e l’applicazione dell’art. 35 c.p. che dispone la sospensione
dell’esercizio della professione.
b) La relazione di stima per conferimenti in S.r.l.
Gli adempimenti inerenti la relazione di stima sono diversi nel caso di conferimento in
società a responsabilità limitata.
Per questo tipo di società è previsto, ai fini della valutazione dei beni, un procedimento
più snello, infatti:
−
è abolita la necessità di nomina dell’esperto a cura del Tribunale prevedendo
che la scelta può essere liberamente operata dal soggetto conferente
individuando il perito tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o in
società di revisione iscritta all’apposito albo;
−
è abolita la necessità del controllo successivo da parte di amministratori e
sindaci sulla perizia.
Quanto al contenuto della perizia l’art. 2465 c.c. prevede che la stessa deve indicare: «la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e
l’attestazione che il loro valore nominale è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo».
La relazione di stima deve inoltre essere allegata all’atto costitutivo e l’esperto risponde
dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
7. Aspetti fiscali
Sia la Corte di Cassazione (Sentenza 8 giugno 1992, n. 7039) che l’Amministrazione
societaria (Risoluzione 31 marzo 1999, n. 34680) hanno riconosciuto che il conferimento
è un’operazione societaria e non un contratto di scambio.
Anche se il conferimento è un contratto associativo e non prevede un corrispettivo in
denaro, il comma 5 dell’art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917/1986,
prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi i conferimenti di società
sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso.
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Prima dell’introduzione del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 sulle riorganizzazioni delle
imprese, la «plusvalenza» da conferimento veniva tassata esclusivamente ai sensi dell’art.
54 del TUIR, con possibilità di essere diluita in 5 periodi di imposta.
Il D.Lgs. n. 358/1997 ha introdotto un regime di neutralità fiscale delle operazioni di
riorganizzazione societaria, affiancandolo ad altri regimi agevolati di determinazione delle
plusvalenze e di applicazione dell’imposta sostitutiva.
Tali disposizioni hanno ampliato notevolmente le possibilità di «arbitraggi» fiscali in
materia di operazioni straordinarie d’impresa, e in particolare nel campo dei
conferimenti, in quanto accanto alla normativa tributaria sui conferimenti, contenuta nel
TUIR, si sono affiancati altri «regimi» alternativi utilizzabili a discrezione del contribuente.
L’operazione di conferimento è stata da sempre stimolata o frenata dalla possibilità di
sottoporre a tassazione le plusvalenze «emergenti» dall’operazione stessa.
Nei conferimenti le plusvalenze si rilevano nella contabilità della società conferente e
derivano dalla differenza tra i valori di bilancio, prima del conferimento, delle attività e
passività conferite e il valore «negoziato» in sede di conferimento dei beni stessi.
Lo scopo del legislatore era di rimuovere gli ostacoli di carattere fiscale delle
riorganizzazioni societarie dettate da fini imprenditoriali.
Il D.Lgs. n. 358/1997 conteneva le disposizioni – in materia di imposte sui redditi – che
realizzavano la modifica organica e sistematica delle norme applicabili ai procedimenti di
riorganizzazione delle attività produttive.
Successivamente, con la Legge n. 80 del 7 aprile 2003 il Governo è stato delegato a
riscrivere il sistema fiscale nazionale. La delega per la riforma si riflette anche sulla
disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive tra le quali,
appunto, l’operazione di conferimento. In attuazione di tale delega, è stato emanato il
D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 che:
−
ha apportato modifiche al DPR n. 917/1986, inserendo gli artt. 175 e 176 che
disciplinano l’operazione di conferimento a decorrere dai periodi d’imposta che
hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2004;
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−
ha previsto l’abrogazione, con decorrenza 1° gennaio 2004, dell’imposta
sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997, in passato applicabile per ottenere il
riconoscimento fiscale dei valori oggetto dell’operazione di conferimento. Ne
consegue che, per gli atti di conferimento stipulati dal 1° gennaio 2004 non si
applicano più le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997 e quindi non è
più possibile beneficiare della tassazione sostitutiva del 19% sulla plusvalenza
realizzata.
Più in particolare, si potevano distinguere tre modalità di tassazione:
1. a valori fiscalmente riconosciuti;
2. a valori fiscali diversi dai valori civili (solo per i soggetti IRES);
3. a valori storici.
Nel regime a valori fiscalmente riconosciuti il conferimento avveniva a “saldi chiusi”. In
pratica si evidenziava il valore netto dei beni conferiti, la plusvalenza generata a seguito
dell’applicazione di tale regime poteva essere assoggettata ad imposizione ordinaria, ai
sensi dell’ex. art. 54 del TUIR, oppure all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del
medesimo decreto.
Nel regime con differenti valori civili e fiscali il soggetto conferitario subentrava nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda
stessa (conferimento a saldi aperti), facendo risultare da un apposito prospetto di
riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i
valori fiscalmente riconosciuti. Dal punto di vista fiscale detto regime creava un doppio
binario. Il conferimento, infatti, veniva effettuato ai valori contabili ed il maggiore valore
iscritto in bilancio della società conferitaria non aveva rilevanza fiscale, rimanendo in
sospensione d’imposta.
Infine il regime a valori storici prevedeva che il conferimento avvenisse a saldi aperti,
con l’iscrizione nel bilancio della conferitaria degli stessi valori presenti nella contabilità
della società conferente.
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8. Regimi di tassazione precedenti
Per le operazioni di conferimento, nel caso in cui emergesse una plusvalenza
imponibile, i regimi di tassazione applicabili erano i seguenti:
−
quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla
formazione del reddito di impresa; se l’azienda conferita è posseduta da almeno
tre anni è possibile rateizzare la plusvalenza in quote costanti in massimo 5
esercizi, sempre che con l’operazione di conferimento il conferente non si
estingua (art. 86 del TUIR). Tale regime di tassazione può risultare conveniente
quando
la
conferente
presenta
delle
perdite
fiscali
pregresse
tali
da
«compensare» la plusvalenza, abbinandosi col fatto che la conferitaria può
iscrivere dei valori correnti fiscalmente riconosciuti e sui quali potrà quindi
calcolare ammortamenti più elevati;
−
quello opzionale, valido solo per i conferimenti effettuati fino al 31 dicembre
2003, applicando l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997 con
aliquota del 19%.
Per
usufruire
della
tassazione
separata
occorreva
farne
richiesta
nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero stati
imputabili come componenti del reddito di impresa (art. 17 comma 2 TUIR). Con il
provvedimento sulle ristrutturazioni societarie (D.Lgs. 358/97, confermato dal
comma 4 dell’art. 175 TUIR) il conferimento dell’unica impresa individuale in
società non è più tassato. In definitiva per l’imprenditore individuale esistono tre
alternative fiscali per il conferimento d’impresa.
9. Regime di tassazione attuale
A seguito dell’introduzione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e la conseguente
abrogazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997, il corpus normativo in
materia di conferimenti d’azienda è collocato all’interno del nuovo testo unico delle
imposte dirette agli artt. 175 e 176 e quindi per i periodi di imposta che hanno inizio a
partire dal 1° gennaio 2004, la disciplina fiscale è contenuta nei sopra citati del TUIR.
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Tali norme hanno recepito le disposizioni sulla neutralità dei conferimenti d’azienda già
contenute nel medesimo D.Lgs. n. 358/1997.
Per effetto di tale disposizione, per ciò che riguarda i conferimenti d’azienda, l’attuale
disciplina fiscale comporta, in sostanza, la neutralità fiscale dell’operazione.
Il conferimento d’azienda non costituisce operazione imponibile ai fini IRAP.
La neutralità fiscale viene mantenuta anche se la conferente iscrive nella propria
contabilità i beni a valori effettivi di bilancio, segnalando nel prospetto di riconciliazione
la differenza tra i valori di bilancio e quelli fiscali. Il conferente, assumendo, quindi, quale
valore
fiscalmente
riconosciuto
delle
partecipazioni
l’ultimo
valore
fiscalmente
riconosciuto dell’azienda conferita, trasferisce sulle suddette partecipazioni ricevute la
plusvalenza latente insita nell’azienda conferita.
La disciplina in questione, che riguarda i conferimenti neutrali c.d. “in doppia
sospensione”, sarà applicabile anche laddove il solo conferitario rientra tra i soggetti» di
cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR «indipendentemente, quindi, dalla natura
del soggetto conferente».
L’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR individua i seguenti soggetti:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel
territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali.
Pertanto il conferitario dovrà essere necessariamente soggetto IRES, mentre la qualifica
di conferente può essere assunta dalla generalità dei contribuenti, allargando, di molto, il
campo di utilizzo del conferimento ex art. 176 TUIR.
Inoltre, rispetto al passato, non è più richiesto il requisito del possesso, almeno
triennale, dell’azienda oggetto di conferimento.
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A seguito del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 sono state abrogate le disposizioni di cui
al D.Lgs. 358 del 1997 ed è stata introdotta una disciplina organica dei conferimenti di
azienda all’interno del TUIR agli artt. 175 e 176.
L’art. 175 del TUIR comma 2 prevede l’applicazione ordinaria del regime di tassazione
delle plusvalenze in capo al conferente secondo quanto previsto dall’art. 86 del TUIR.
In pratica tale articolo mantiene il regime di determinazione del reddito imponibile in
base ai valori presenti nelle scritture contabili e riconosce in capo alla conferitaria i
maggiori valori di iscrizione dei beni conferiti. Tale Regime normale è conveniente se si
hanno perdite di imposta pregresse che possono essere utilizzate per compensare la
plusvalenza.
L’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 917/86 prevede anche la possibilità, su opzione del
soggetto cedente di frazionare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio in cui è stata
realizzata e tale scelta vale anche per gli esercizi successivi (Regime normale-differito).
La cessione delle partecipazioni (art. 175 comma 4 917/86) ricevute in cambio del
conferimento dell’unica impresa da parte dell’imprenditore individuale costituisce
cessione di partecipazioni, tassabili in base alle regole ordinarie previste per i redditi
diversi (la plusvalenza, in pratica, partecipa alla formazione del reddito complessivo
dell’imprenditore per un ammontare pari al 40%).
L’art. 176, invece, prevede uno specifico regime di neutralità e pertanto non costituisce
realizzo di plusvalenza o minusvalenza in capo al conferente, nel caso in cui i
conferimenti d’azienda siano effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato
nell’esercizio di imprese commerciali e a condizione che il soggetto conferitario sia soggetto
IRES.
Il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute l’ultimo
valore precedentemente riconosciuto dall’azienda conferita ed il soggetto conferitario
subentri nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del
passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione
della dichiarazione dei redditi esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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Qualora il conferimento venga effettuato in neutralità fiscale non emergono plusvalenze
al momento di effettuazione del conferimento, ma solo nel momento successivo in cui il
conferente procede alla cessione delle partecipazioni ricevute (Regime di sospensione).
La successiva cessione delle partecipazioni (art. 176 comma 4 DPR 917/86) è soggetta
a tassazione in base al regime normale o differito tenendo conto che le partecipazioni
ricevute dai soggetti conferenti si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
Non costituisce operazione elusiva il conferimento dell’azienda in regime di continuità
fiscale e la successiva cessione della partecipazione ricevuta beneficiando della taxation
exemption sia totale per i soggetti IRES, sia parziale per imprenditori individuali, società
di persone nonchè per le persone fisiche non imprenditori.
Di seguito si espongono le diverse modalità di tassazione adottabili dalle società e
dall’imprenditore individuale, tenendo presente che nel caso in cui si applichi il regime di
doppia sospensione la tassazione della plusvalenza è rinviata al momento successivo in
cui vengono ceduti l’azienda o le partecipazioni ricevute in cambio.
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REGIMI DI TASSAZIONE
SOGGETTI
CONFERENTE
CONFERITARIO
- soggetto IRES
Società di persone e
- società di persone
enti non commerciali
- impresa individuale(*)
Società di capitali e
- soggetto IRES
enti commerciali
- società di persone
( )
- impresa individuale *
Imprenditore individuale
che conferisce l’unica
azienda
Imprenditore individuale
che conferisce l’unica
azienda
Società di persone o
ente non commerciale
Società di capitali e
enti commerciali
PERIODO DI POSSESSO AZIENDA
Almeno 3 anni
Meno di 3 anni
- regime normale
Regime normale
- regime normaleobbligatorio
differito
Nessuna tassazione (se si Nessuna tassazione (se si
applica il regime di
applica il regime di
doppia sospensione) o, su doppia sospensione) o, su
opzione:
opzione, regime normale
- regime normale
- regime normaledifferito
- regime normale (*) (**) - regime normale (**)
Nessuna tassazione (se si
applica il regime di
doppia sospensione) o, su
opzione:
- regime normale (*) (**)
Nessuna tassazione (se si
applica il regime di
doppia sospensione) o, su
opzione:
- regime normale (**)
( )
* Se l’azienda conferita era posseduta da più di 5 anni, è possibile optare per la tassazione separata della plusvalenza , (tale
modalità è concessa solo all’imprenditore individuale, art. 58 comma 1 e art. 17 comma 1, lett. g) e comma 2 DPR 917/86).
(
**) Per la tassazione in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio, la plusvalenza partecipa alla
formazione del reddito complessivo per un ammontare pari al 40%.
Dott. Roberto Rinaldi
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