CONFERIMENTO DI AZIENDA
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CONFERIMENTO DI AZIENDA
STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma CONFERIMENTO DI AZIENDA 1. Aspetti civilistici L’operazione denominata «conferimento» è altresì indicata con numerosi sinonimi, questo è dovuto al fatto che tale operazione non è stata presa in considerazione dal nostro diritto, che prende in considerazione solo il «conferimento» dei singoli beni. Per conferimento intendiamo «l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti, apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente»; come contropartita l’impresa riceve, non denaro, ma azioni o quote della società cui ha effettuato l’apporto. Il conferimento è dunque un’operazione mediante la quale si apportano denaro, crediti o altri beni in natura ad una società (di persone o di capitali), sia essa di nuova costituzione o preesistente. In pratica si scambia l’azienda conferita con una partecipazione nella società che riceve il conferimento. Sono coinvolti quindi due distinti soggetti: − da una parte il conferente che è la società (o un’impresa individuale) che conferisce la propria azienda o ramo d’azienda in cambio di azioni o quote della società che la riceve; − dall’altra parte il conferitario che è la società, già esistente oppure da costituire, che riceve l’azienda o ramo d’azienda che le viene conferito e che, anziché pagare con denaro l’acquisto dell’azienda, assegna al conferente un determinato ammontare di azioni o quote della società conferitaria. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 1 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma Pertanto, se la società conferitaria è da costituire si avrà che una parte del capitale sarà rappresentato dall’azienda conferita mentre l’altra parte potrà essere formata da apporti in denaro o d altri beni effettuata da altri soci. Se invece la società conferitaria è già esistente, si dovrà procedere all’aumento del capitale sociale da assegnare al soggetto che apporta l’azienda (società conferente). In pratica con il conferimento si «stacca» da un’impresa, detta conferente, un complesso aziendale funzionante, complesso che viene apportato ad un’altra azienda, la conferitaria, già costituita o nata a seguito del conferimento stesso. Generalmente la conferente resta in vita come società finanziaria, gestendo la partecipazione nella società industriale, senza quindi cessare la propria attività come nella scissione. 2. Motivazioni economico-aziendali Le esigenze del mercato richiedono adeguamenti sempre più frequenti della struttura aziendale per cercare una dimensione ottimale. L’operazione di conferimento si presta, quindi, allo smembramento di un’azienda, conferendo i diversi rami in società che avranno autonoma gestione, oppure essere attuata come strumento per consolidare alleanze, conferendo un ramo di azienda in una società già esistente. Il conferimento d’azienda può essere efficacemente utilizzato per il perseguimento di diverse finalità rivolte, ad esempio: − al riassetto organizzativo: attraverso l’operazione di conferimento è possibile attuare un’importante ristrutturazione dell’impresa sul piano sia produttivo sia organizzativo rivolto, ad esempio, a superare le crisi evidenziate dall’impresa di grandi dimensioni, fortemente integrata e diversificata; infatti, la grande dimensione comporta notevoli problemi a livello organizzativo nel 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 2 E- mail: [email protected] STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma coordinare numerose operazioni, funzioni ed aree d’affari differenti; diventa così possibile attuare una ristrutturazione aziendale sia sul piano organizzativo che su quello produttivo, riorganizzando le diverse fasi del processo produttivo; alla ristrutturazione finanziaria: il conferimento può essere utilizzato anche come strumento per attribuire una struttura finanziaria autonoma alle diverse aree d’affari presenti all’interno della stessa impresa; diventa così possibile, ad esempio, separare i settori di attività con un maggiore grado di sviluppo – per i quali diventa agevole il ricorso al capitale di credito – dagli altri per i quali si renda necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà esistente a reperire capitale di terzi; − ad agevolare processi di liquidazione: il conferimento può essere attuato con lo scopo di liquidare parte del patrimonio dell’impresa; ciò potrebbe, ad esempio, verificarsi quando all’interno della stessa azienda sono presenti “business” alcuni dei quali redditizi ed altri, invece, fallimentari; separando i settori mediante l’operazione di conferimento diventa quindi possibile procedere alla liquidazione di quelli in perdita che potrebbero pertanto essere separati da quelli redditizi; − all’effettuazione di operazioni di concentrazione di imprese: mediante l’operazione di conferimento d’azienda è possibile procedere alla concentrazione patrimoniale dovuta all’incremento che si verifica in capo alla conferitaria; possono infatti verificarsi dei casi in cui la “grande dimensione” aziendale rappresenti un vantaggio economico che consente di far fronte, ad esempio, alla concorrenza di altri operatori presenti sul mercato; − alle agevolazioni di carattere fiscale volte a favorire fenomeni di riorganizzazione nelle aziende di produzione senza causare rilevanti oneri 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 3 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma fiscali. Inoltre in periodi di inflazione e in presenza di disposizioni agevolative per queste procedure, si può usufruire di vantaggi fiscali, in quanto con il conferimento si possono rivalutare i beni aziendali senza oneri tributari permettendo all’impresa il calcolo di ammortamenti congrui. 3. Disciplina del conferimento e tutela dei terzi Come già è stato accennato, l’istituto del conferimento non è espressamente previsto dalla normativa civilistica, ma la dottrina prevalente riconosce che a tale operazione sono applicabili le disposizioni civilistiche che regolano l’istituto della cessione d’azienda, riferendosi, in particolare, alle norme in materia di responsabilità patrimoniale dei soggetti che partecipano all’operazione nei confronti dei creditori ceduti (art. 2560 c.c.). L’ordinamento nazionale prevede solamente l’ipotesi di conferimento di beni mentre non è espressamente contemplato il caso di conferimento di azienda. Ciò, forse, perché il conferimento di azienda altro non è che un insieme di negozi giuridici contemplati dall’ordinamento, quali il conferimento di beni della conferente e l’aumento del capitale della conferitaria. La giurisprudenza quindi ammette che l’azienda possa formare oggetto di conferimento in quanto complesso di elementi materiali e immateriali e ritiene che il conferimento d’azienda debba essere disciplinato dalle norme previste per i conferimenti in natura. E’ quindi necessario fare riferimento alle norme generali in materia di conferimento di singoli beni (artt. 2342 – 2345 del c.c.) ed in particolare all’art. 2343 del c.c. per quanto riguarda la stima dei conferimenti eseguita al fine di assicurare la garanzia patrimoniale della società di fronte a terzi e “garantire” i valori per evitare l’annacquamento del capitale. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 4 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma La riforma del diritto societario ha mantenuto la struttura normativa del conferimento d’azienda non prevedendo disposizioni ad hoc, ma rinviando a disposizioni riguardanti il conferimento di singoli beni. Ha invece operato in maniera innovativa distinguendo fra conferimenti in società per azioni (artt. 2342 – 2345 c.c.) e, per via del rinvio di cui all’art. 2454 c.c., in società in accomandita per azioni, e in società a responsabilità limitata (artt. 2464 – 2466 c.c.). Quando il conferimento dell’azienda (o di un suo ramo) avviene in una società di capitali, la relativa normativa, (a causa della specialità di interessi che tende a tutelare), prevale sul complesso delle norme generali che disciplinano il trasferimento dell’azienda in via diretta (artt. 2556 s.s.) con riferimento: a. alla valutazione dell’azienda trasferita; b. all’oggetto del trasferimento. A differenza di quanto avviene in caso di cessione d’azienda, le parti non sono libere di negoziare e quantificare tra di loro il valore dell’azienda conferita: in quest’operazione non si tratta di negoziare il prezzo degli interessi degli altri soci e dei terzi circa l’integrità del capitale. Nel caso di cessione d’azienda, si trasferiscono all’acquirente tutti i beni che costituiscono l’azienda e tutti i contratti aziendali (è necessaria pattuizione contraria per escludere dal trasferimento alcuni beni e contratti), operando una presunzione di integrale trasferimento dell’azienda e dei rapporti che vi fanno capo mentre nel caso di conferimento proprio in funzione dell’interesse dei terzi (e non solo delle parti), devono essere determinati i beni ed i rapporti che fanno capo all’azienda conferita, dovendosi ritenere che solo quelli che sono oggetto della perizia facciano parte del conferimento. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 5 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma La stima dei beni conferiti da parte di un perito nominato dal Tribunale è indispensabile per i soli conferimenti in società di capitali, mentre non è richiesta dalla legge per i conferimenti in società di persone. Per analogia, la perizia si richiede anche quando il conferimento ha per oggetto non il singolo bene, bensì un ramo aziendale od un’impresa. Nei conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è concordata dai soci e non vi è alcun obbligo di verifica della congruità di tali valori, in quanto le garanzie verso i terzi sono offerte in prima persona dai soci illimitatamente e solidalmente responsabili. E’ necessario individuare i beni e i diritti conferibili, nonché verificarne l’effettiva consistenza, i criteri di valutazione e, ai fini della garanzia, l’entità del corrispondente capitale sociale che la conferitaria deve mettere a disposizione della conferente. Si prevede l’obbligo di liberare integralmente le quote o azioni corrispondenti ai beni in natura ed ai crediti già al momento della sottoscrizione, ed il divieto di conferire opere e servizi (art. 2342 comma 3 c.c.). Il legislatore, per eliminare il rischi di inadempimento, ha individuato le fattispecie che non possono essere oggetto di conferimento: non sono quindi conferibili le prestazioni caratterizzate dalla periodicità e dal differimento della attuazione e dal differimento nel tempo dell’effetto traslativo. Non sono quindi conferibili i servizi o le prestazioni d’opera nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a. Non può pertanto sussistere la figura del socio d’opera nella S.p.A. e nelle S.a.p.a. cosa che, al contrario, può rilevare nelle società personali e nelle S.r.l. L’atto costitutivo delle S.r.l. dovrà indicare «i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura» (art. 2464,primo comma c.c.); l’ 2464, comma 2, chiarisce che possono «essere conferiti tutti gli elementi 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 6 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma dell’attivo suscettibili di valutazione economica», quindi nella S.r.l. i soci potranno conferire oltre alle prestazioni d’opera e di servizi anche ad esempio diritti di brevetto, diritti patrimoniali d’autore, diritti su marchi, know how o l’avviamento commerciale. Con riferimento alle prestazioni d’opera e di servizi, che hanno carattere spiccatamente personale, necessita che il socio conferente congiuntamente alla prestazione d’opera o di servizio fornisca alla società polizza assicurativa (fideiussione bancaria, cauzione in denaro ecc.), che garantisca gli obblighi assunti dal socio stesso. Inoltre in tale tipo di società potranno conferirsi, se previsto dalla statuto, prestazioni accessorie. In conseguenza, infatti, del diverso regime di responsabilità tra società di persone e società di capitali, il codice civile disciplina il conferimento in società di capitali, che comporta una tutela del terzo più forte. 4. Aspetti preliminari della procedura di conferimento In questo paragrafo si esaminano gli aspetti procedurali precedenti la stima del perito. Formalmente per l’operazione del conferimento d’azienda da parte di una società di capitali è necessaria, innanzitutto, una delibera del consiglio di amministrazione o dell’organo amministrativo della società conferente che si esprima in merito all’opportunità economica di eseguire tale operazione. La convocazione dell’assemblea degli azionisti è necessaria solo se il conferimento determini il mutamento dell’oggetto sociale. Al ricorrere di tale evenienza, trova attuazione l’art. 2365 c.c., che riserva all’assemblea 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 7 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma straordinaria la competenza esclusiva a deliberare in ordine alle modifiche dello statuto. La delibera del consiglio di amministrazione (o dell’assemblea straordinaria) dovrà contenere le motivazioni circa l’operazione e la delega al presidente, o ad uno o più amministratori, affinché venga rivolta l’istanza di nomina dell’esperto, da parte del Tribunale affinché proceda alla valutazione del complesso aziendale da apportare. In questa fase la conferitaria invece, se già costituita, non deve compiere particolari operazioni; sarà sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione illustrante i preliminari e i contratti con la controparte relativi al conferimento. Quando il conferimento d’azienda viene fatto ad una società già esistente (società conferitaria), quest’ultima in contropartita dell’azienda o del ramo di azienda ricevuta, deve dare alla società che ha effettuato il conferimento (società conferente) un corrispondente ammontare di azioni o quote che, per valore, sia pari a quello dell’azienda ricevuta in conferimento (nel conferimento in società di capitali tale valore dovrà essere una cifra intercorrente tra il valore contabile del patrimonio netto e il valore economico dello stesso sulla base di specifica perizia). La società conferitaria dovrà quindi aumentare il proprio capitale sociale dell’importo necessario a compensare il conferimento dell’azienda ricevuto, da assegnare alla società conferente e prevedere l’esclusione del diritto d’opzione, per i vecchi azionisti ai sensi dell’art. 2441 comma 4 c.c. Il sesto comma dell’ art. 2441 del c.c. prevede poi che «le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione … devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione» che deve essere comunicata al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al soggetto 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 8 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma incaricato del controllo contabile) trenta giorni prima di quello fissato dall’assemblea. La relazione degli amministratori deve illustrare le ragioni del conferimento in natura e le modalità di calcolo del prezzo di emissione. «Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni». Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale (art. 2343 c.c.), devono rimanere depositati presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato, i soci possono prenderne visione (art. 2441 comma 6 c.c.). La disposizione sopra illustrata è motivata dall’esigenza di evitare, con il conferimento, l’annacquamento del capitale causando un danno ai vecchi soci “indennizzati” dal sovrapprezzo della perdita del diritto di opzione. Pertanto se la conferitaria ha un valore economico superiore a quello contabile o risultano, dal bilancio, riserve, l’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione verrà effettuato con sovrapprezzo. Un problema da esaminare concerne la possibilità di imputare il valore complessivo del conferimento parte a capitale sociale e parte a sovrapprezzo. E’ necessario prevedere il sovrapprezzo qualora venga deliberato un aumento di capitale a pagamento a cui concorrono solo alcuni e non tutti i soci della società, in questa circostanza il versamento deliberato dovrà essere suddiviso tra quota capitale e quota di sovrapprezzo e ciò con riferimento al valore effettivo della società. Nel caso del conferimento di azienda è evidenti che i nuovi soci (società conferente)cui è destinato l’aumento, devono “pagare” oltre il valore nominale, anche il differenziale economico di valore della azienda in cui il conferimento è operato. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 9 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma Il primo comma dell’art. 2343 c.c. per la S.p.A. e per la S.a.p.a. e il primo comma dell’art. 2465 c.c. ammettono la possibilità di suddividere l’entità del conferimento tra capitale e sovrapprezzo. Il sovrapprezzo non può essere fissato in modo arbitrario, anche a tutela dei creditori sociali. Il sovrapprezzo concorre a costituire una riserva limitatamente disponibile, distribuibile quando la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, a differenza dei conferimenti effettuati a titolo di capitale per i quali sussiste un vincolo di indisponibilità da parte dei soci. «Il calcolo del sovrapprezzo presuppone che sia valutata sia la società conferitaria e quindi il valore reale di ciascuna azione della conferitaria che il valore reale del ramo d’azienda conferito. Infatti se la conferitaria ha capitale 100 e vale 1.000 e si stabilisce di aumentare il capitale da 100 a 200 occorrerà che il ramo d’azienda ricevuto valga almeno 1.000 per cui si avrà un aumento di capitale di 100 e un sovrapprezzo di 900». L’AUMENTO DI CAPITALE E IL SOVRAPPREZZO Società conferitaria Capitale Valore 100 1.000 Valore dei beni conferiti Aumento di capitale Sovrapprezzo 500 50 450 1.000 100 900 1.500 150 1.350 2.000 200 1.800 Pertanto, volendo generalizzare, avremo: 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 10 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma capitale sociale conferitaria ante conferimento : aumento capitale sociale a favore della conferente = valore capitale economico della conferitaria : valore effettivo complesso conferito e quindi, ad esempio se i beni conferiti sono valutati 2.000 avremo: 100 : x = 1.000 : 2.000 x = 200 aumento capitale sociale Sovrapprezzo (2.000 – 200) = 1.800 Gli amministratori hanno il compito di fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni sulla base del valore del patrimonio netto, ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del c.c.(articolo che tratta il diritto di opzione che viene negato nel caso di conferimenti in natura nel comma 4). Il sovrapprezzo è obbligatorio nell’ipotesi di liberazione delle azioni mediante conferimenti e ciò per il fatto che l’impossibilità di esercitare il diritto di opzione (per i soci che non effettuano il conferimento) finirebbe, se non rilevasse tale elemento, per alterare la quota “reale” di partecipazione al capitale economico di ciascun vecchio socio ben oltre quello che è il rapporto concordato. Attraverso il sovrapprezzo invece il legislatore consente appunto ai vecchi soci di mantenere inalterato il valore della propria quota, ovviamente in considerazione dell’avvenuto aumento di capitale. A tal fine l’art. 2441 comma 6 del c.c. richiede agli amministratori della società di redigere una relazione che illustri le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati nella determinazione del prezzo di emissione, prezzo che deve essere individuato sulla base del valore del patrimonio netto. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 11 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma 5. Valutazione dei conferimenti Nell’operazione di conferimento in società tra i problemi che si pongono alle parti vi è quello della determinazione del valore da attribuire al conferimento nel rispetto delle disposizioni fiscali, ai fini delle imposte dirette ed indirette, per evitare l’insorgere di eventuale contenzioso con l’Amministrazione finanziaria in merito agli accertamenti di maggior valore o al disconoscimento dei valori dichiarati. Nel caso del conferimento si presentano aspetti peculiari (rispetto alla semplice cessione) determinati dall’assenza di un corrispettivo in denaro e dalla contropartita rappresentata dall’assegnazione di quote di partecipazione al capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) della società conferitaria, proporzionali o meno al valore ad esso attribuito. La valutazione dei conferimenti è essenzialmente necessaria per stabilire le percentuali di riparto dei guadagni e delle perdite dell’impresa, che si considerano proporzionali ai conferimenti (art. 2263 c.c.); in ogni caso, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali percentuali si presumono uguali. Inoltre, si ricorda che se il contratto determina solamente la partecipazione di ciascun socio ai guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite. Le modalità per l’attribuzione del valore dei conferimenti sono diverse a seconda che si tratti di: − società per azioni: nel caso di conferimento in società per azioni, gli stessi conferimenti devono essere valutati da un perito esterno nominato dal Presidente del Tribunale competente (art.2343 c.c.); 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 12 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma − società a responsabilità limitata: nel caso di società a responsabilità limitata, assume rilievo la semplificazione adottata con l’art. 2465 del c.c. Esso, con riferimento ai conferimenti in natura, snellisce il procedimento di valutazione e non richiede più la nomina del perito da parte del presidente del Tribunale prevedendo che lo stesso sia prescelto tra soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili, o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo speciale. − società di persone: in tal caso, la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci e non è previsto alcun obbligo per la verifica della congruità dei valori; ciò in quanto i soci offrono in prima persona la garanzia illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. 6. La relazione di stima Aspetti generali Per i conferimenti diversi dal denaro l’art. 2342 c.c. per le S.p.A. e le S.a.p.a. dispone che le azioni «devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione». Analoga previsione rileva nel caso di aumento di capitale a seguito di conferimento ex art. 2440 c.c. Ciò significa che il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del capitale. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessario sottoporre a valutazione tali beni e crediti al fine di garantire il rispetto della regola secondo la quale: «in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale»…«il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale» (rispettivamente gli art. 2346, comma 5 e 2364, primo comma c.c.). 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 13 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma E’ consentito che venga imputata a capitale solo una parte del valore di apporto ma in ogni caso è necessario che l’importo imputato a capitale non sia superiore al valore di perizia del bene conferito. A tutela degli interessi dei terzi che fanno affidamento sul capitale sociale, la legge (artt. 2343 e 2465 c.c.) impone la redazione di una relazione giurata a cura di un esperto che deve contenere la discrezione dei beni e dei crediti conferiti; l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della liberazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione adottati. La risultanza della perizia costituisce un limite massimo non superabile nella determinazione o aumento del capitale sociale. Rispetto alla norma vigente, non è più richiesto all’esperto di attestare che il valore attribuito al conferimento non sia inferiore al valore nominale della partecipazione con ciò introducendo la possibilità che non vi sia corrispondenza fra conferimento e il valore della partecipazione. a) La relazione di stima per conferimenti in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a.) Per verificare la corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale del capitale della conferitaria (se neo costituita, o l’aumento del capitale se già esistente), e garantire così l’idoneità dello stesso ad assolvere la funzione di garanzia per i creditori, il codice civile ha previsto l’obbligatorietà, nel caso di conferimento di azienda o di ramo di azienda in una società di capitali, della stima del bene (azienda, ramo di azienda ecc.) oggetto del conferimento da parte di un terzo (perito) la cui indipendenza è assicurata dalla nomina effettuata dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (quella che riceve i beni). La tutela dei terzi nel precedente codice del commercio era di gran lunga inferiore, poiché la valutazione dei beni spettava al conferente e non ad un esperto indipendente, scelto tra i professionisti iscritti in appositi albi (ragionieri o dottori commercialisti) o consulenti tecnici iscritti presso le sedi di Tribunali. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 14 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma Con la riforma del diritto societario, ai sensi dell’art. 2343 primo comma c.c. è stabilito che «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondariato ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti». L’art. 2343 lascia il perito libero per quanto riguarda la scelta dei criteri di valutazione, con l’unica avvertenza di indicarli nella propria relazione, demandando agli amministratori la funzione di controllo. Il legislatore quindi ha preferito lasciare un maggior respiro al perito ma indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato tenta di ridurre la possibilità di stime fondate su valutazioni arbitrarie e soggettive e, in particolare evita di far emergere il valore dell’avviamento aziendale inteso come differenza tra il valore di apporto del complesso aziendale e la somma algebrica dei valori attivi e passivi accolti nella contabilità dell’azienda scorporata. Quindi, anche nel disposto dell’art. 2343 c.c., è presente la preoccupazione del legislatore di tutelare creditori sociali e futuri acquirenti delle azioni della conferitaria e pure della conferente, infatti la verifica della corrispondenza tra il valore nominale e quello reale del capitale sociale della conferitaria non assolve solo la funzione di tutela dei creditori, ma è diretta a proteggere anche gli interessi dei soci della conferente e dei futuri soci che potranno in futuro acquistare partecipazioni nella conferitaria. Eventuali sopravalutazioni del conferimento porterebbero infatti a diluire il peso proporzionalmente delle quote tra i soci e comporterebbero per i futuri soci il versamento di somme maggiori rispetto all’effettivo valore. L’art. 2343 secondo comma c.c. precisa le responsabilità del perito, il quale risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 64 c.p.c. il quale prevede, per il consulente che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 15 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma a 10.329,14 euro e l’applicazione dell’art. 35 c.p. che dispone la sospensione dell’esercizio della professione. b) La relazione di stima per conferimenti in S.r.l. Gli adempimenti inerenti la relazione di stima sono diversi nel caso di conferimento in società a responsabilità limitata. Per questo tipo di società è previsto, ai fini della valutazione dei beni, un procedimento più snello, infatti: − è abolita la necessità di nomina dell’esperto a cura del Tribunale prevedendo che la scelta può essere liberamente operata dal soggetto conferente individuando il perito tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o in società di revisione iscritta all’apposito albo; − è abolita la necessità del controllo successivo da parte di amministratori e sindaci sulla perizia. Quanto al contenuto della perizia l’art. 2465 c.c. prevede che la stessa deve indicare: «la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore nominale è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo». La relazione di stima deve inoltre essere allegata all’atto costitutivo e l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. 7. Aspetti fiscali Sia la Corte di Cassazione (Sentenza 8 giugno 1992, n. 7039) che l’Amministrazione societaria (Risoluzione 31 marzo 1999, n. 34680) hanno riconosciuto che il conferimento è un’operazione societaria e non un contratto di scambio. Anche se il conferimento è un contratto associativo e non prevede un corrispettivo in denaro, il comma 5 dell’art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917/1986, prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi i conferimenti di società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 16 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma Prima dell’introduzione del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 sulle riorganizzazioni delle imprese, la «plusvalenza» da conferimento veniva tassata esclusivamente ai sensi dell’art. 54 del TUIR, con possibilità di essere diluita in 5 periodi di imposta. Il D.Lgs. n. 358/1997 ha introdotto un regime di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, affiancandolo ad altri regimi agevolati di determinazione delle plusvalenze e di applicazione dell’imposta sostitutiva. Tali disposizioni hanno ampliato notevolmente le possibilità di «arbitraggi» fiscali in materia di operazioni straordinarie d’impresa, e in particolare nel campo dei conferimenti, in quanto accanto alla normativa tributaria sui conferimenti, contenuta nel TUIR, si sono affiancati altri «regimi» alternativi utilizzabili a discrezione del contribuente. L’operazione di conferimento è stata da sempre stimolata o frenata dalla possibilità di sottoporre a tassazione le plusvalenze «emergenti» dall’operazione stessa. Nei conferimenti le plusvalenze si rilevano nella contabilità della società conferente e derivano dalla differenza tra i valori di bilancio, prima del conferimento, delle attività e passività conferite e il valore «negoziato» in sede di conferimento dei beni stessi. Lo scopo del legislatore era di rimuovere gli ostacoli di carattere fiscale delle riorganizzazioni societarie dettate da fini imprenditoriali. Il D.Lgs. n. 358/1997 conteneva le disposizioni – in materia di imposte sui redditi – che realizzavano la modifica organica e sistematica delle norme applicabili ai procedimenti di riorganizzazione delle attività produttive. Successivamente, con la Legge n. 80 del 7 aprile 2003 il Governo è stato delegato a riscrivere il sistema fiscale nazionale. La delega per la riforma si riflette anche sulla disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive tra le quali, appunto, l’operazione di conferimento. In attuazione di tale delega, è stato emanato il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 che: − ha apportato modifiche al DPR n. 917/1986, inserendo gli artt. 175 e 176 che disciplinano l’operazione di conferimento a decorrere dai periodi d’imposta che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2004; 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 17 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma − ha previsto l’abrogazione, con decorrenza 1° gennaio 2004, dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997, in passato applicabile per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori oggetto dell’operazione di conferimento. Ne consegue che, per gli atti di conferimento stipulati dal 1° gennaio 2004 non si applicano più le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997 e quindi non è più possibile beneficiare della tassazione sostitutiva del 19% sulla plusvalenza realizzata. Più in particolare, si potevano distinguere tre modalità di tassazione: 1. a valori fiscalmente riconosciuti; 2. a valori fiscali diversi dai valori civili (solo per i soggetti IRES); 3. a valori storici. Nel regime a valori fiscalmente riconosciuti il conferimento avveniva a “saldi chiusi”. In pratica si evidenziava il valore netto dei beni conferiti, la plusvalenza generata a seguito dell’applicazione di tale regime poteva essere assoggettata ad imposizione ordinaria, ai sensi dell’ex. art. 54 del TUIR, oppure all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del medesimo decreto. Nel regime con differenti valori civili e fiscali il soggetto conferitario subentrava nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa (conferimento a saldi aperti), facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Dal punto di vista fiscale detto regime creava un doppio binario. Il conferimento, infatti, veniva effettuato ai valori contabili ed il maggiore valore iscritto in bilancio della società conferitaria non aveva rilevanza fiscale, rimanendo in sospensione d’imposta. Infine il regime a valori storici prevedeva che il conferimento avvenisse a saldi aperti, con l’iscrizione nel bilancio della conferitaria degli stessi valori presenti nella contabilità della società conferente. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 18 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma 8. Regimi di tassazione precedenti Per le operazioni di conferimento, nel caso in cui emergesse una plusvalenza imponibile, i regimi di tassazione applicabili erano i seguenti: − quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito di impresa; se l’azienda conferita è posseduta da almeno tre anni è possibile rateizzare la plusvalenza in quote costanti in massimo 5 esercizi, sempre che con l’operazione di conferimento il conferente non si estingua (art. 86 del TUIR). Tale regime di tassazione può risultare conveniente quando la conferente presenta delle perdite fiscali pregresse tali da «compensare» la plusvalenza, abbinandosi col fatto che la conferitaria può iscrivere dei valori correnti fiscalmente riconosciuti e sui quali potrà quindi calcolare ammortamenti più elevati; − quello opzionale, valido solo per i conferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2003, applicando l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997 con aliquota del 19%. Per usufruire della tassazione separata occorreva farne richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero stati imputabili come componenti del reddito di impresa (art. 17 comma 2 TUIR). Con il provvedimento sulle ristrutturazioni societarie (D.Lgs. 358/97, confermato dal comma 4 dell’art. 175 TUIR) il conferimento dell’unica impresa individuale in società non è più tassato. In definitiva per l’imprenditore individuale esistono tre alternative fiscali per il conferimento d’impresa. 9. Regime di tassazione attuale A seguito dell’introduzione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e la conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997, il corpus normativo in materia di conferimenti d’azienda è collocato all’interno del nuovo testo unico delle imposte dirette agli artt. 175 e 176 e quindi per i periodi di imposta che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2004, la disciplina fiscale è contenuta nei sopra citati del TUIR. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 19 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma Tali norme hanno recepito le disposizioni sulla neutralità dei conferimenti d’azienda già contenute nel medesimo D.Lgs. n. 358/1997. Per effetto di tale disposizione, per ciò che riguarda i conferimenti d’azienda, l’attuale disciplina fiscale comporta, in sostanza, la neutralità fiscale dell’operazione. Il conferimento d’azienda non costituisce operazione imponibile ai fini IRAP. La neutralità fiscale viene mantenuta anche se la conferente iscrive nella propria contabilità i beni a valori effettivi di bilancio, segnalando nel prospetto di riconciliazione la differenza tra i valori di bilancio e quelli fiscali. Il conferente, assumendo, quindi, quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, trasferisce sulle suddette partecipazioni ricevute la plusvalenza latente insita nell’azienda conferita. La disciplina in questione, che riguarda i conferimenti neutrali c.d. “in doppia sospensione”, sarà applicabile anche laddove il solo conferitario rientra tra i soggetti» di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR «indipendentemente, quindi, dalla natura del soggetto conferente». L’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR individua i seguenti soggetti: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Pertanto il conferitario dovrà essere necessariamente soggetto IRES, mentre la qualifica di conferente può essere assunta dalla generalità dei contribuenti, allargando, di molto, il campo di utilizzo del conferimento ex art. 176 TUIR. Inoltre, rispetto al passato, non è più richiesto il requisito del possesso, almeno triennale, dell’azienda oggetto di conferimento. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 20 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma A seguito del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 sono state abrogate le disposizioni di cui al D.Lgs. 358 del 1997 ed è stata introdotta una disciplina organica dei conferimenti di azienda all’interno del TUIR agli artt. 175 e 176. L’art. 175 del TUIR comma 2 prevede l’applicazione ordinaria del regime di tassazione delle plusvalenze in capo al conferente secondo quanto previsto dall’art. 86 del TUIR. In pratica tale articolo mantiene il regime di determinazione del reddito imponibile in base ai valori presenti nelle scritture contabili e riconosce in capo alla conferitaria i maggiori valori di iscrizione dei beni conferiti. Tale Regime normale è conveniente se si hanno perdite di imposta pregresse che possono essere utilizzate per compensare la plusvalenza. L’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 917/86 prevede anche la possibilità, su opzione del soggetto cedente di frazionare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio in cui è stata realizzata e tale scelta vale anche per gli esercizi successivi (Regime normale-differito). La cessione delle partecipazioni (art. 175 comma 4 917/86) ricevute in cambio del conferimento dell’unica impresa da parte dell’imprenditore individuale costituisce cessione di partecipazioni, tassabili in base alle regole ordinarie previste per i redditi diversi (la plusvalenza, in pratica, partecipa alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore per un ammontare pari al 40%). L’art. 176, invece, prevede uno specifico regime di neutralità e pertanto non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza in capo al conferente, nel caso in cui i conferimenti d’azienda siano effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali e a condizione che il soggetto conferitario sia soggetto IRES. Il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore precedentemente riconosciuto dall’azienda conferita ed il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 21 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma Qualora il conferimento venga effettuato in neutralità fiscale non emergono plusvalenze al momento di effettuazione del conferimento, ma solo nel momento successivo in cui il conferente procede alla cessione delle partecipazioni ricevute (Regime di sospensione). La successiva cessione delle partecipazioni (art. 176 comma 4 DPR 917/86) è soggetta a tassazione in base al regime normale o differito tenendo conto che le partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita. Non costituisce operazione elusiva il conferimento dell’azienda in regime di continuità fiscale e la successiva cessione della partecipazione ricevuta beneficiando della taxation exemption sia totale per i soggetti IRES, sia parziale per imprenditori individuali, società di persone nonchè per le persone fisiche non imprenditori. Di seguito si espongono le diverse modalità di tassazione adottabili dalle società e dall’imprenditore individuale, tenendo presente che nel caso in cui si applichi il regime di doppia sospensione la tassazione della plusvalenza è rinviata al momento successivo in cui vengono ceduti l’azienda o le partecipazioni ricevute in cambio. 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 22 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma REGIMI DI TASSAZIONE SOGGETTI CONFERENTE CONFERITARIO - soggetto IRES Società di persone e - società di persone enti non commerciali - impresa individuale(*) Società di capitali e - soggetto IRES enti commerciali - società di persone ( ) - impresa individuale * Imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda Imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda Società di persone o ente non commerciale Società di capitali e enti commerciali PERIODO DI POSSESSO AZIENDA Almeno 3 anni Meno di 3 anni - regime normale Regime normale - regime normaleobbligatorio differito Nessuna tassazione (se si Nessuna tassazione (se si applica il regime di applica il regime di doppia sospensione) o, su doppia sospensione) o, su opzione: opzione, regime normale - regime normale - regime normaledifferito - regime normale (*) (**) - regime normale (**) Nessuna tassazione (se si applica il regime di doppia sospensione) o, su opzione: - regime normale (*) (**) Nessuna tassazione (se si applica il regime di doppia sospensione) o, su opzione: - regime normale (**) ( ) * Se l’azienda conferita era posseduta da più di 5 anni, è possibile optare per la tassazione separata della plusvalenza , (tale modalità è concessa solo all’imprenditore individuale, art. 58 comma 1 e art. 17 comma 1, lett. g) e comma 2 DPR 917/86). ( **) Per la tassazione in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio, la plusvalenza partecipa alla formazione del reddito complessivo per un ammontare pari al 40%. Dott. Roberto Rinaldi 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 23 STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI Dott. ROBERTO RINALDI Dottore Commercialista - Revisore Contabile CTU del Tribunale di Roma 00144 Roma – Viale Africa n. 112 – Tel. 065918446 – 065923102 Fax. 0654220600 E- mail: [email protected] 24