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 Proposta di legge “Della Legge sul Consumo” Testo in consultazione INDICE PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA' Art. 1. Finalità ed oggetto Art. 2 Diritti fondamentali dei consumatori, utenti e contraenti deboli Art. 3 Principali definizioni Art. 4 Ambito di applicazione PARTE II INFORMAZIONI, PRATICHE COMMERCIALI, COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI TITOLO I INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Art. 5 Informazione ed educazione del consumatore Art. 6 Obblighi generali di informazione Art. 7 Obblighi specifici di informazione Art. 8 Ambito di applicazione Art. 9 Attuazione Art. 10 Divieti di commercializzazione Art. 11 Sanzioni TITOLO II PUBBLICITA', COMUNICAZIONI E PRATICHE COMMERCIALI CAPO I Pubblicità nei rapporti tra professionisti Art. 12 Finalità, ambito di applicazione e definizioni Art. 13 Criteri di determinazione dell’ingannevolezza del messaggio Art. 14 Pubblicità comparativa Art. 15 Trasparenza della pubblicità Art. 16 Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza Art. 17 Bambini e adolescenti Art. 18 Tutela amministrativa e giurisdizionale CAPO II Pratiche commerciali scorrette Art. 19 Finalità, ambito di applicazione e definizioni Art. 20 Divieto delle pratiche commerciali scorrette Art. 21 Azioni e comportamenti ingannevoli Art. 22 Omissioni ingannevoli Art. 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli Art. 24 Pratiche commerciali aggressive Art. 25 Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento Art. 26 Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive Art. 27 Televendite Art. 28 Tutela giurisdizionale amministrativa Art. 29 Tutela giurisdizionale civile CAPO III Autorità di vigilanza, strumenti di tutela e sanzioni Art. 30 Autorità di vigilanza consumatori ed utenti Art. 31 Fondo tutela consumatori ed utenti 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 10 11 12 13 13 15 15 16 16 17 18 19 20 CAPO IV Servizi pubblici e standard di qualità Art. 32 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Art. 33 Qualità dei servizi pubblici e principi fondamentali Art. 34 Adozione di standard di qualità Art. 35 Semplificazione ed informazione Art. 36 Rapporti con gli utenti Art. 37 Procedure di reclamo Art. 38 Carte dei servizi Art. 39 Tutela amministrativa e giurisdizionale Art. 40 Modifiche e abrogazioni PARTE III L'ATTO ED IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I CLAUSOLE VESSATORIE E DIRITTI DEI CONSUMATORI CAPO I Regole generali nell'esercizio delle attività commerciali di erogazione di beni o servizi Art. 41 Regole generali di trasparenza nelle attività commerciali CAPO II Disciplina delle clausole vessatorie Art.42 Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori Art. 43 Accertamento della vessatorietà delle clausole Art. 44 Forma e interpretazione Art. 45 Nullità Art. 46 Azione inibitoria contrattuale Art. 47 Tutela amministrativa TITOLO II Disposizioni relative a talune modalità di conclusione del contratto CAPO I Dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 48 Finalità, ambito di applicazione e definizioni Art. 49 Esclusioni Art. 50 Informazione sul diritto di recesso CAPO II Dei contratti a distanza Art. 51 Finalità, ambito di applicazione e definizioni Art. 52 Informazioni sul diritto di recesso Art. 53 Esecuzione del contratto Art. 54 Pagamento mediante carta Art. 55 Fornitura non richiesta Art. 56 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza Art. 57 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi Art. 58 Riferimenti CAPO III Disposizioni comuni Art. 59 Ulteriori obblighi di informazione comuni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza Art. 60 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 61 Requisiti formali per i contratti a distanza Art. 62 Diritto di recesso Art. 63 Mancato adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso 21 21 22 23 24 24 24 25 25 26 27 29 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 37 37 38 38 Art. 64 Esercizio del diritto di recesso Art. 65 Effetti del recesso Art. 66 Obblighi del professionista nel caso di recesso Art. 67 Obblighi del consumatore nel caso di recesso Art. 68 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori Art. 69 Esclusione del diritto di recesso Art. 70 Sanzioni CAPO IV Vendita a distanza di prodotti bancari e finanziari Art. 71 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 72 Definizioni Art. 73 Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza Art. 74 Informazioni relative al fornitore Art. 75 Informazioni relative al servizio finanziario Art. 76 Informazioni relative al contratto a distanza Art. 77 Informazioni relative alla conciliazione Art. 78 Comunicazioni mediante telefonia vocale Art.79 Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto Art. 80 Diritto di recesso Art. 81 Pagamento del servizio fornito prima del recesso Art. 82 Servizi non richiesti Art. 83 Sanzioni Art. 84 Irrinunciabilità dei diritti Art. 85 Onere della prova TITOLO III Disposizioni relative ad alcuni contratti CAPO I Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio Art. 86 Definizioni Art. 87 Pubblicità Art. 88 Informazioni precontrattuali Art. 89 Requisiti del contratto Art. 90 Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà Art. 91 Diritto di recesso Art. 92 Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso Art. 93 Acconti Art. 94 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine Art. 95 Risoluzione dei contratti accessori Art. 96 Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali Art. 97 Tutela amministrativa e giurisdizionale Art. 98 Sanzioni CAPO II Disciplina relativa ai contratti di viaggio vacanze e circuiti tutto compreso Art. 99 Definizioni ed ambito di applicazione Art. 100 Forma dei contratti turistici Art. 101 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici Art. 102 Informazione del turista Art. 103 Opuscolo informativo Art. 104 Cessione del contratto Art. 105 Revisione del prezzo 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 45 46 47 47 48 48 48 49 50 50 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 Art. 106 Modifiche delle condizioni contrattuali Art. 107 Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio 59 59 Art. 108 Mancato o inesatto adempimento Art. 109 Responsabilità per danni alla persona Art. 110 Esonero di responsabilità Art. 111 Reclamo Art. 112 Assicurazione 60 60 61 61 61 CAPO III Disciplina relativa i contratti di credito ai consumatori Art. 113 Definizioni Art. 114 Ambito di applicazione Art. 115 Pubblicità Art. 116 Regole di comportamento precontrattuali. Art. 117 Documenti informativi Art. 118 Inadempimento del fornitore Art. 119 Recesso del consumatore Art. 120 Recesso nei contratti a tempo indeterminato Art. 121 Rimborso anticipato Art. 122 Sovraindebitamento Art. 123 Sanzioni civili Art. 124 Sanzioni amministrative Art. 125 Norme di rinvio PARTE IV SICUREZZA, QUALITA' DEI PRODOTTI E GARANZIE LEGALI E CONTRATTUALI TITOLO I Disciplina relativa alla sicurezza e qualità dei prodotti CAPO I Campo di applicazione ed obblighi Art. 126 Campo di applicazione Art. 127 Definizioni Art. 128 Obblighi del produttore e del distributore Art. 129 Presunzione e valutazione di sicurezza CAPO II Sistema dei controlli, attività di sorveglianza e procedure sanzionatorie Art. 130 Procedure di consultazione e coordinamento Art. 131 Controlli Art. 132 Disposizioni procedurali Art. 133 Sorveglianza del mercato Art. 134 Responsabilità del produttore Art. 135 Sanzioni Art. 136 Rinvio TITOLO II RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO Art. 137 Responsabilità del produttore Art. 138 Prodotto e produttore Art. 139 Responsabilità del fornitore Art. 140 Prodotto difettoso Art. 141 Esclusione della responsabilità Art. 142 Messa in circolazione del prodotto Art. 143 Prova Art. 144 Pluralità di responsabili 61 63 63 63 64 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 71 71 71 72 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 76 Art. 145 Colpa del danneggiato Art. 146 Danno risarcibile Art. 147 Clausole di esonero da responsabilità Art. 148 Prescrizione TITOLO III GARANZIE LEGALI E CONTRATTUALI POST VENDITA Art. 149 Ambito di applicazione e definizioni Art. 150 Conformità al contratto Art. 151 Diritti del consumatore Art. 152 Diritto di regresso Art. 153 Termini Art. 154 Garanzia convenzionale Art. 155 Carattere imperativo delle disposizioni PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, CONCILIAZIONI E TUTELE COLLETTIVE TITOLO I ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Art. 156 Associazioni dei consumatori e degli utenti Art. 157 Legittimazione ad agire TITOLO II DISCIPLINA DELLE CONCILIAZIONI IN MATERIA DI CONSUMO Art. 158 Camera di conciliazione consumatori ed utenti Art. 159 Principi generali minimi Art. 160 Modifiche TITOLO III TUTELA COLLETTIVA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI Art. 161 Azione inibitoria comportamentale Art. 162 Class action Art. 163 Modifiche Art. 164 Prescrizioni PARTE VI DEL CONTRAENTE DEBOLE TITOLO I NORME E PRINCIPI GENERALI Art. 165 Finalità Art. 166 Ambito oggettivo di applicazione Art. 167 Regole relative al rapporto contrattuale Art. 168 Ulteriori ipotesi di nullità. Art. 169 Sanzioni TITOLO II TUTELE SPECIALI Art. 170 Ambito di applicazione Art. 171 Informazione Art. 172 Pratiche commerciali scorrette Art. 173 Servizi pubblici e standard di qualità Art. 174 Sicurezza e qualità dei prodotti Art. 175 Responsabilità per danno da prodotto difettoso 76 76 76 76 77 77 78 79 80 80 80 81 82 83 83 84 85 86 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 DELLA “LEGGE SUL CONSUMO” PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA' Art. 1. Finalità ed oggetto 1. La presente legge viene emanata in attuazione dei mandati contenuti nella legge 28 ottobre 2005, n. 144, ed ha l'obiettivo di introdurre un sistema organico di norme concernenti la tutela, anche collettiva e superindividuale, dei consumatori ed utenti nei processi di consumo di acquisto di beni o servizi e nella fruizione di servizi pubblici essenziali, al fine di garantire loro un più elevato livello di tutela. 2. La legge ha l'ulteriore scopo di conformare, per quanto possibile, l'impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi comunitari e garantire, anche all'interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini dell'Unione Europea che vogliano concludere contratti sul territorio di San Marino. 3. La legge vuole disciplinare normativamente l'atto di consumo dalla fase di formazione della volontà di concludere il contratto di acquisto di beni o servizi, anche pubblici, sino al momento successivo alla conclusione dello stesso, per garantire la correttezza e la trasparenza del processo negoziale in ogni sua fase, e ripristinare e comunque garantire, ove ciò si renda necessario, un tendenziale equilibrio giuridico tra le prestazioni, in tutti quei rapporti che siano caratterizzati da un naturale divario di potere economico e contrattuale tra i contraenti. La regolamentazione di forme di squilibrio contrattuale può dipendere sia dalla fisiologica e strutturale fragilità e debolezza di una parte contrattuale, il consumatore, sia dall'utilizzo di tecniche e forme di vendita aggressive e scorrette da parte del professionista contraente forte, sia infine da una oggettiva situazione di dipendenza economica tra i soggetti contraenti ove uno di essi non rivesta lo status di consumatore: a questo ultimo fine, la legge intende regolamentare anche la figura del contraente debole non consumatore, che si trovi in un situazione di squilibrio contrattuale nei confronti di altro professionista. 4. Nel rispetto delle finalità di cui ai commi precedenti, la legge disciplina i diritti dei consumatori nei rapporti con i professionisti, individua quali tra tali norme siano applicabili anche nei rapporti tra professionisti, anche nei casi in cui uno di questi rivesta la qualità di contraente debole non consumatore. Art.2 Diritti fondamentali dei consumatori, utenti e contraenti deboli 1. La legge riconosce e garantisce i diritti e gli interessi sia individuali che collettivi dei consumatori, degli utenti, e per quanto le norme risultino applicabili, dei contraenti deboli, 1 promuovendone la tutela anche in forma collettiva inibitoria e risarcitoria. Favorisce e garantisce, anche mediante appositi interventi statali, iniziative meritevoli rivolte a perseguire le suddette finalità, e ciò anche attraverso il contributo delle associazioni dei consumatori riconosciute, favorendone l'attività ed i rapporti sia con i professionisti che con le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori sono riconosciuti come fondamentali i seguenti diritti di carattere sociale, educativo ed economico contrattuale: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) ad essere parti di pratiche commerciali rispettose dei principi di buona fede, correttezza e lealtà; e) all'educazione al consumo; f) alla correttezza, alla trasparenza, all'equità ed all'equilibrio giuridico nei rapporti contrattuali; g) alla promozione di forme di associazionismo volontario e democratico tra i consumatori; 3. Ai consumatori ed agli utenti è altresì riconosciuto il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo elevati standard di qualità, efficienza e trasparenza, sia nell'aspetto contrattuale che tariffario. Art.3 Principali definizioni 1. Ai fini della presente legge, fatte salve ulteriori definizioni contenute, si intende per: a) consumatore: la persona fisica che, nella conclusione di contratti di acquisto di beni o servizi, anche pubblici essenziali, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Si considerano tali: le persone fisiche che acquistano beni o servizi di uso promiscuo, destinati cioè, per loro natura e caratteristica, a poter servire insieme scopi personali e professionali, ove venga dimostrato che l'uso professionale non sia prevalente; il condominio, per tutti gli atti o rapporti conclusi in proprio nome e conto; b) utente: la persona fisica o giuridica ed il professionista che usufruisce di servizi pubblici essenziali erogati sul territorio dello Stato; c) contraente debole: la persona fisica non consumatore, la persona giuridica con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro, che concluda un contratto con un altro professionista, nelle forme e nei modi di cui alla successiva lett. j) e che si trovi in uno stato di obiettivo e dimostrato squilibrio contrattuale; d) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali riconosciute, che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; e) professionista: la persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetto pubblico o privato, agisce nell'esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario, agente, mediatore o suo mandatario. f) produttore: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dello Stato, e qualsiasi altra persona fisica o 2 giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; g) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, all'utente o al contraente debole, anche nel quadro di una prestazione di servizi, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rigenerato, ovvero sia un servizio erogato in unica soluzione ovvero nel corso di un tempo, determinato o indeterminato; h) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni, a fronte del pagamento o dell'impegno a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno ad oggetto l'erogazione di servizi; i) contratto accessorio: qualsiasi contratto, funzionalmente collegato o accessorio ad un contratto principale di acquisto di un bene o di un servizio; j) contratti conclusi per moduli o formulari o per condizioni generali: qualsiasi contratto concluso mediante la predisposizione unilaterale, da parte di un professionista contraente, di moduli o formulari ovvero mediante il rinvio a condizioni generali di contratto anch’esse unilateralmente predisposte, al fine di disciplinare in maniera uniforme un rapporto contrattuale. l) legge: la presente legge sul consumo. Art. 4 Ambito di applicazione 1. La legge si applica: a) a rapporti contrattuali, comportamenti e pratiche commerciali di cui siano parte cittadini di San Marino o professionisti o enti o soggetti con sede nel territorio dello Stato; b) ai contratti conclusi sul territorio dello Stato; c) ai contratti le cui prestazioni debbano essere eseguite sul territorio dello Stato, anche se conclusi al di fuori di esso, e di cui siano parte professionisti aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale e cittadini di San Marino, o imprese o enti con sede sul territorio dello Stato. d) a fatti, atti e comportamenti disciplinati dalla presente legge, posti in essere nei confronti di cittadini dello Stato o di professionisti o enti con sede nel territorio dello Stato e che abbiano ad essi causato un danno. e) ad ogni altro atto, fatto o comportamento posto in essere sul territorio di San Marino, in violazione delle norme contenute nella presente legge. 3 PARTE II INFORMAZIONI, PRATICHE COMMERCIALI, COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI TITOLO I INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Art. 5 Informazione ed educazione del consumatore 1. L'educazione e la corretta informazione dei consumatori e degli utenti è finalità principale dello Stato, ed è finalizzata a favorire la consapevolezza dei diritti loro riconosciuti sia nei rapporti con soggetti privati che con soggetti pubblici. 2. Lo Stato riconosce carattere sociale a quelle attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associativa, che tuttavia non abbiano finalità commerciale, ma che siano dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta. Art.6 Obblighi generali di informazione 1. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere veritiere e trasparenti, adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata, ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. 2. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio dello Stato riportano, chiaramente visibili e leggibili, indicazioni minime relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore; c) al Paese di origine; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione, con precisazione del luogo di provenienza del prodotto e del luogo di lavorazione dello stesso, ove differenti; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 3. Le indicazioni e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita sul territorio dello Stato. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che deve essere fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. 4.Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 4 5. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 6. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Art. 7 Obblighi specifici di informazione 1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori e le relative forme di pubblicità recano: a) l'indicazione del prezzo di vendita finale, comprensivo di ogni imposta, valido per unità di prodotto o per determinate quantità; b) l'indicazione del prezzo per unità di misura, comprensivo di ogni imposta e valido per un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato o un metro cubo del prodotto, ad eccezione: dei prodotti commercializzati sfusi e dunque misurati alla presenza del consumatore per i quali è sufficiente indicare soltanto il prezzo per unità di misura, dei prodotti di diversa natura, anche alimentare, ma inseriti in un'unica confezione, dei prodotti commercializzati in distributori automatici. 2. Gli obblighi di cui al comma 1) non si applicano: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura deve riferirsi al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Art. 8 Ambito di applicazione 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche e diverse disposizioni relative a particolari prodotti o categorie merceologiche. Art. 9 Attuazione 1. Con successivo decreto delegato sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le 5 modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare talune delle indicazioni ivi riportate. Art. 10 Divieti di commercializzazione 1. È vietato il commercio sul territorio dello Stato di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non rispetti le indicazioni di cui all'articolo 6 del presente titolo. Art. 11 Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, Titolo II, relativa alla responsabilità del produttore, e nella parte IV, Titolo III, relativa alle garanzie legali e contrattuali post vendita, ai contravventori agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, si applica una sanzione di natura amministrativa da 500 euro a 25.000 euro. La sanzione viene erogata da parte dell’Autorità di cui all’articolo 30, sulla base di accertamenti di ufficio di violazioni da parte della Polizia civile, sezione di Polizia amministrativa e tutela salute pubblica, ovvero sulla base di denunzie presentate da privati ovvero da associazioni di consumatori o di categoria ai medesimi organismi, ed è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto, al numero delle unità poste in vendita, ed alle modalità elusive degli obblighi di cui all'articolo 6. 2. Il verbale di accertamento della violazione degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, viene trasmessa a cura dell'organismo accertatore, ed entro 10 giorni, all'Autorità di cui all’articolo 19, al fine di irrogare la relativa sanzione amministrativa. TITOLO II PUBBLICITA', COMUNICAZIONI E PRATICHE COMMERCIALI CAPO I Pubblicità nei rapporti tra professionisti Art. 12 Finalità, ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di tutelare i professionisti ed i contraenti deboli dalla pubblicità ingannevole posta in essere da concorrenti e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, sia per la tutela degli interessi dei professionisti concorrenti che nell’interesse dei consumatori destinatari del messaggio pubblicitario. 3. Ai fini del presente capo si intende per: a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio in qualsiasi modo diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi; 6 b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico anche inducendoli alla conclusione di contratti ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; c) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; d) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. Art. 13 Criteri di determinazione dell’ingannevolezza del messaggio 1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti; d) agli strumenti con cui il messaggio è diffuso. Art. 14 Pubblicità comparativa 1. È lecito il confronto tra beni e servizi erogati da un concorrente, ed effettuato mediante forme di pubblicità comparativa solo se tale particolare forma di messaggio: a) non è ingannevole ai sensi degli articoli 12 e 13; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti, anche se contraenti deboli, o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente; 7 f) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco i contenuti, i limiti quantitativi di disponibilità del prodotto o del servizio, ed in ogni caso il termine iniziale e finale dell'offerta. Art. 15 Trasparenza della pubblicità 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, in relazione a qualsivoglia mezzo utilizzato per la sua diffusione. In particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta, ed in ogni caso non possono contenere limiti a quanto stabilito dalla successiva Parte IV, Titolo III. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile ed accessibile da parte del consumatore, in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. E' vietata ogni forma di pubblicità subliminale. Art. 16 Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza 1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Art. 17 Bambini e adolescenti 1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. 2. E' considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza, fisica o morale. Art. 18 Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorità di cui al successivo Capo III esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 8 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione o associazione rappresentativa di interessi di categoria che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, e per le più idonee attività ispettive finalizzate a valutare la violazione delle norme di cui al presente capo, l'Autorità può avvalersi della Polizia civile, sezione di Polizia amministrativa e tutela salute pubblica. 3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, nel termine di giorni 15 dalla notizia della violazione, l’Autorità comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. 4. Il titolare del committente ovvero del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio ove il primo non sia conosciuto, hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato dall’Autorità contestualmente alla notifica del provvedimento di apertura di istruttoria, con facoltà di presentare deduzioni e pareri sino al termine fissato per la conclusione della medesima. 5. L'Autorità può richiedere, in ogni momento dell’istruttoria, che il professionista committente o il proprietario del mezzo di diffusione o terzi che ne siano in possesso, forniscano ogni informazione e documento utile ai fini dell’istruttoria; l’Autorità può altresì disporre perizie, analisi chimiche o statistiche mediante esperti tecnici da questa nominati. 6. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dei commi 3, 4, e 5, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere o risultino poi essere parziali, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000,00 euro a 80.000,00 euro. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità, entro mesi tre dall’apertura dell’istruttoria. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. 8. In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione di cui al comma 10 aumentata di un terzo. 9. L'Autorità, fuori dei casi di cui al comma 7, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, con provvedimento di natura amministrativa ne vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti. 9 10. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone inoltre, con provvedimento di natura amministrativa l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 100.000,00 euro. 11. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3, 7 e 9, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 12. L'Autorità, con proprio regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, disciplina la procedura istruttoria da seguire per l’espletamento di tutte le funzioni ad essa attribuite, in modo da garantire il contraddittorio, la trasparenza del procedimento, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 13. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a novanta giorni. 14. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità. CAPO II Pratiche commerciali scorrette Art. 19 Finalità, ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di tutelare i consumatori da pratiche commerciali poste in essere nei loro confronti da professionisti, in violazioni delle norme ivi contenute poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente capo non pregiudica: a) l'applicazione delle disposizioni normative nonché principi già vigenti in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto; b) l'applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale. 3. Ai fini del presente capo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente capo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; 10 d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; g) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; h) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; i) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla. l) televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni, nonché servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Art. 20 Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: 11 a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. Art. 21 Azioni e comportamenti ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-­‐vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti riconosciuti al consumatore sulla base della legge. 2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; 3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza 12 Art. 22 Omissioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali per le quali sia riconosciuto tale diritto. Art. 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; b) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che 13 sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; c) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; d) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. e) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; f) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita; g) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; h) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; i) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore; l) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale un soggetto fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;.
m) comunque avviare, gestire o promuovere la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi delle lettere l) e m), la ricorrenza di una delle seguenti circostanze: 1) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico; 2) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o 14 ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; 3) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta. n) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare; o) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; p) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; q) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; r) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; s) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; t) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; u) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; v) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-­‐vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto. Art. 24 Pratiche commerciali aggressive 1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Art. 25 Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento 1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; 15 c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compreso quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. Art. 26 Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione a pagamento o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. Art. 27 Televendite 1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza. 16 2. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. 3. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate. 4. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. 5. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose. 6. Alle televendite sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 28. Art. 28 Tutela giurisdizionale amministrativa 1. L'Autorità di cui al successivo Capo III esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione o associazione rappresentativa di interessi di categoria che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pratica commerciale scorretta ai sensi del presente capo. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, e per le più idonee attività ispettive finalizzate a valutare la violazione delle norme di cui al presente capo, l'Autorità può avvalersi della Polizia civile, sezione di Polizia amministrativa e tutela salute pubblica. 3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria della pratica commerciale scorretta in caso di particolare urgenza. In ogni caso, nel termine di giorni 15 dalla notizia della violazione di norme contenute nel presente capo, l’Autorità comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista. 4. Il professionista ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato dall’Autorità contestualmente alla notifica del provvedimento di apertura di istruttoria, con facoltà di presentare deduzioni e pareri sino al termine fissato per la conclusione della medesima. 5. L'Autorità può richiedere, in ogni momento dell’istruttoria, che il professionista fornisca ogni informazione e documento utile ai fini dell’istruttoria; l’Autorità può altresì disporre perizie, analisi chimiche o statistiche mediante esperti tecnici da questa nominati. 6. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dei commi 3, 4, e 5, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro 17 a 40.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere o risultino poi essere parziali, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000,00 euro a 80.000,00 euro. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere dal professionista l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la pratica in modo da eliminare i profili di illegittimità e le conseguenze dannose eventualmente subite dai consumatori, entro mesi tre dall’apertura dell’istruttoria. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. 8. In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione di cui al comma 10 aumentata di un terzo. 9. L'Autorità, fuori dei casi di cui al comma 7, se ritiene la pratica commerciale scorretta ai sensi del presente capo, con provvedimento di natura amministrativa ne vieta la continuazione, qualora non ancora attuata nei confronti del pubblico, o la continuazione, qualora ne sia già stata data attuazione. 10. Con il provvedimento che vieta la continuazione della pratica, l'Autorità dispone inoltre, con provvedimento di natura amministrativa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche che possano comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 100.000,00 euro. 11. L'Autorità, con proprio regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, disciplina la procedura istruttoria da seguire per l’espletamento di tutte le funzioni ad essa attribuite, in modo da garantire il contraddittorio, la trasparenza del procedimento, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a novanta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità. Art. 29 Tutela giurisdizionale civile 1. I contratti conclusi in base ad una pratica commerciale accertata o dichiarata scorretta ai sensi del presente capo sono nulli. 2. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore, ove ne abbia interesse e salva la facoltà del professionista di rimuovere gli effetti della pratica scorretta, ripristinando l’originario equilibrio contrattuale. 3. I contratti di credito collegati o accessori, conclusi al fine di acquistare un prodotto o servizio oggetto di pratica commerciale scorretta, seguono le sorti del contratto principale. 18 CAPO III Autorità di vigilanza, strumenti di tutela e sanzioni Art. 30 Autorità di vigilanza consumatori ed utenti 1. Presso la Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio viene istituita un’Autorità amministrativa indipendente definita “Autorità di vigilanza consumatori ed utenti” e denominata, ai fine della presente legge “Autorità”, dotata di autonome competenze funzionali e decisionali, così come richiamate nella presente legge, nonché dotata di autonomia patrimoniale. 2.L’Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza ed è organo collegiale, le cui decisioni vengono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto, e composta da cinque membri: tre componenti aventi diritto al voto, di cui un Presidente, scelti e nominati dal Consiglio Grande e Generale, su proposta della Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio, tra professionisti, docenti e ricercatori universitari che dimostrino chiara ed inequivocabile competenza nelle materie oggetto disciplinate dalla legge, sia per l’attività di docenze svolte che per pubblicazioni che per cursus honorum; due componenti, aventi unicamente funzione consultiva salvo quanto previsto dall’art. 34, comma 6, di cui uno rappresentativo degli interessi del mondo dei professionisti, ed uno rappresentativo degli interessi dei consumatori di San Marino. 3. I componenti del Collegio, anche aventi funzione consultiva, durano in carica cinque anni. I relativi compensi sono determinati dal Congresso di Stato e previsti nel Bilancio dello Stato. 4. I componenti, durante il mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale o di consulenza a soggetti imprenditoriali svolgenti la loro attività nello Stato di San Marino, anche per attività di erogazione di servizi pubblici. 5. All’Autorità sono attribuite funzioni di regolamentazione, controllo e di potere sanzionatorio su tutte le materie disciplinate dalla legge, nelle forme e nei limiti ivi indicati, ed in particolare nei seguenti settori: a) obblighi di informazione ai consumatori e loro contenuto minimo; b) pubblicità, comunicazioni e pratiche commerciali, incluse le vendite piramidali; c) clausole e comportamenti vessatori; d) credito ai consumatori; e) sicurezza e qualità dei prodotti; f) servizi pubblici, limitatamente a quanto previsto dal successivo capo V. 6. L’Autorità è organo consultivo obbligatorio e preventivo, da parte degli organi istituzionali, in occasione dell'emanazione di norme o disposizioni regolamentari in tutte le materie disciplinate dalla presente legge. 7. L’Autorità è finanziata: -­‐ con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo del bilancio dello stato di previsione della Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio. -­‐ con una quota delle somme confluite annualmente nel Fondo di cui al successivo articolo 31, nei modi, termini e forme ivi previsti. 19 8. L’Autorità provvede autonomamente, nei limiti di questi fondi, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento. 9. Il consuntivo della gestione finanziaria è approvato dall'Autorità entro il 30 aprile di ogni anno. 10. Sul sito internet dell’Autorità viene pubblicato un Bollettino mensile che riporta i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge, nonché i pareri di cui al comma 6 del presente articolo e di cui all’articolo 46, comma 5. Al termine di ogni anno di esercizio i bollettini verranno riuniti in una raccolta cartacea annuale. 11. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Autorità presenta alla Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio, che a sua volta la trasmette al Congresso di Stato, una “Relazione annuale” sull’attività svolta nell’anno precedente. Successivamente ha luogo la presentazione al pubblico della Relazione. In questa occasione il Presidente illustra gli orientamenti seguiti dall’Autorità nella propria attività deliberativa. 12. Dall’apertura di ogni attività istruttoria sino all’emanazione di ogni provvedimento definitivo, l’Autorità garantisce l’assoluta riservatezza degli atti del procedimento, i quali diverranno pubblici unicamente a seguito della pubblicazione del provvedimento sul bollettino di cui al comma 10. 13. Unici legittimati ad accedere agli atti del procedimento in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento definitivo sono: il soggetto o gli organismi o associazioni che abbiano adito l’Autorità ai fini dell’emanazione di un provvedimento, i professionisti il cui comportamento è sottoposto alla valutazione dell’Autorità, le associazioni dei consumatori che siano intervenute formalmente nel procedimento. 14. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Congresso di Stato provvede, nei modi e nelle forme di cui al comma 2, alla nomina dei componenti del Collegio e del Presidente. 15. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Autorità provvede alla delibera in ordine: a. al regolamento per il proprio funzionamento ed organizzazione; b. al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; c. alle indennità spettanti al Presidente ed ai membri dell’Autorità; d. alla individuazione di consulenti o professionisti esterni e relativo trattamento economico; e. alla disciplina e gestione delle spese. 16. L’Autorità segnala all’autorità giudiziaria ogni fatto portato a propria conoscenza che possa costituire reato. 17. L’Autorità trasmette trimestralmente al Congresso di Stato i provvedimenti emessi e le eventuali sanzioni. Art. 31 Fondo tutela consumatori ed utenti 1. Presso la Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio viene istituito il "Fondo tutela consumatori ed utenti" dotato di specifico capitolo nel bilancio dello Stato, all'interno del quale confluiscono: 20 -­‐ le somme provenienti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità ai sensi della presente legge; -­‐ le somme provenienti dalle sanzioni civili accessorie comminate ai sensi della legge come sanzione accessoria; -­‐ una percentuale pari al “x” x 1000 dei contributi erogati a titolo di tassazione imprese. 2. Al termine di ogni anno solare, dette somme verranno erogate, con provvedimento della Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio, sentito il parere del Congresso di Stato: -­‐ nella misura del 40% del totale, alle associazioni dei consumatori riconosciute, ed in proporzione ai propri iscritti, al fine di realizzare, tramite la presentazione di appositi progetti adeguatamente rendicontati in via preventiva e consuntiva, progetti di formazione ed informazione nell'ambito delle materie oggetto della presente legge. -­‐ nella misura del 30% del totale all’Autorità di cui all’articolo 30, al fine di finanziare, in quota parte, il suo funzionamento; -­‐ nella misura residua del 30% al fine di finanziare, in quota parte, il funzionamento della "Camera di conciliazione consumatori ed utenti" di cui all’articolo 158, operante nell'ambito delle materie oggetto della presente legge. CAPO IV Servizi pubblici e standard di qualità Art. 32 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo dispone i princìpi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici, anche nel rispetto e ad integrazione dei principi, concorrenti, già contenuti nella legge 20 novembre 2001, n.120. 2. Sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, oltre a quelli di cui all’articolo 1, legge 20 novembre 2001, n.120, tutti quei servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione. 3. Ai princìpi contenuti nel presente capo si uniformano anche le pubbliche amministrazioni che eroghino servizi pubblici. 4. Il rispetto dei princìpi contenuti nel presente capo è sottoposto al controllo e vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 30. Art. 33 Qualità dei servizi pubblici e principi fondamentali 1. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 21 2. L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 3. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e come uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio in particolare alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 4. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. 5. L’erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 6.L’utente ha diritto di scegliere tra i vari soggetti che eroghino il medesimo servizio. 7. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. 8. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Art. 34 Adozione di standard di qualità 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, i soggetti erogatori dei servizi di cui all’art. 32 individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio. 2. I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente. 3. Gli standard sono identificati in una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano altresì gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti; descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati; individuano gli indennizzi minimi automatici da corrispondersi all’utente in caso di violazione degli obblighi di cui al presente capo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 22 4. L'osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli agli utenti. 5. La relazione contenente gli elementi di cui ai commi precedenti è inviata all’Autorità di cui all’art. 30, la quale entro i successivi 60 giorni emette parere positivo sui contenuti o indica agli erogatori del servizio le più opportune e vincolanti modifiche. 6. Entro i successivi 60 giorni gli erogatori depositano presso l’Autorità una bozza di carta dei servizi di cui al successivo art. 38, rispettosa degli elementi richiamati nella relazione di cui al comma 3, sul cui contenuto l’Autorità emette parere vincolante, sentite tutte le associazioni dei consumatori riconosciute, alle quali è riconosciuto il diritto di presentare osservazioni e proposte, previa comunque consultazione dell’Autorità di cui alla legge 20 novembre 2001, n.120. 7. L’efficacia delle carte di servizio decorre dal parere positivo dell’Autorità ovvero, in caso di richiesta di modifiche o integrazioni, dalla data di presentazione da parte dell’erogatore, del testo aggiornato e corretto alle modifiche. 8. Gli standard e le relative carte dei servizi sono annualmente aggiornati, con deposito previsto entro il 30 dicembre di ogni anno presso l’Autorità, e ciò per adeguarli alle esigenze dei servizi. Art. 35 Semplificazione ed informazione 1. Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi alla disciplina e alla prestazione dei servizi pubblici, i soggetti erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure da essi adottate. 2. I soggetti erogatori sono tenuti a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti e forniscono gli opportuni chiarimenti su di essi. Inoltre, adottano, ove possibile, formulari uniformi e provvedono alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di contatto e delle forme di pagamento delle prestazioni. 3. I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare: a) rendono noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili, le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi; b) informano tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio; c) curano la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti gli atti che disciplinano l'erogazione dei servizi e regolano i rapporti con gli utenti; d) predispongono appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano periodicamente il buon funzionamento. e) informano, in ogni documento contrattuale o precontrattuale, anche pubblicitario, e nelle carte di servizi di cui al successivo articolo 38, dell’esistenza della camera di conciliazione di cui all’articolo 158 e delle modalità con cui accedervi. 4. In ogni caso, devono essere assicurate, e periodicamente verificate, la chiarezza e la comprensibilità dei testi, oltre che la loro accessibilità al pubblico. 23 Art. 36 Rapporti con gli utenti 1. I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. I dipendenti sono tenuti, altresì, ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche. 2. I soggetti erogatori istituiscono, appositi uffici volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali siano disponibili tutte le informazioni utili agli utenti. 3. I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati. 4. Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile, per complessità, onerosità o durata, l'esercizio del diritto dell'utente. Esse devono essere disciplinate nelle carte di servizio e sono soggette alla vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 30. Art. 37 Procedure di reclamo 1. I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente legge e danno ad esse piena pubblicità, in particolare nelle carte di servizio. 2. Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione, svolgersi in tempi rapidi, predeterminati dai soggetti erogatori; assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e garantire all'utente un'informazione periodica circa lo stato di avanzamento dell'indagine stessa; prevedere una obbligatoria e completa risposta all'utente entro e non oltre 30 giorni dal reclamo e forme di ristoro adeguate, ivi compreso il rimborso di cui all’articolo 36, per il pregiudizio da questi subito per l'inosservanza dei principi della presente legge; consentire ai soggetti erogatori di tenere conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della qualità del servizio. Le procedure di reclamo devono essere disciplinate nelle carte di servizio e sono soggette alla vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 30. 3.Il reclamo deve essere presentato dall'utente per iscritto, via fax, via email o telefonicamente. Ad ogni reclamo, l’erogatore del servizio deve assegnare un codice identificativo ed individuare il codice identificativo del responsabile del procedimento. 6. Nella risposta al reclamo altresì, l’erogatore indica i termini entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. Art. 38 Carte dei servizi 1. I soggetti erogatori di servizi pubblici predispongono, nelle forme, tempi e modi di cui all’articolo 34, carta dei servizi allo scopo di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni dei servizi pubblici. 2.Tali carte devono considerarsi uno strumento fondamentale per la regolazione dei rapporti tra erogatori di servizi ed utenti, anche non consumatori. 24 3. Le Carte dei servizi devono riportare gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di risarcimento dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza, e tutte quelle informazioni, previste nel presente capo, che obbligatoriamente devono essere pubblicizzare all’utente. 4. Le carte dei servizi devono considerarsi parte integrante del contratto di prestazione, anche in relazione all’individuazione degli obblighi contrattuali gravanti sull’erogatore del servizio nell’esecuzione della prestazione. Art. 39 Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorità di cui all’articolo 30 esercita il controllo sulla corretta applicazione degli obblighi gravanti sui soggetti erogatori di servizi pubblici, di cui al presente capo. 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione o associazione rappresentativa di interessi di categoria che ne abbia interesse, valutato il comportamento denunciato come posto in essere in violazione dei predetti obblighi, intima all’erogatore del servizio, il ripristino di un comportamento corretto entro e non oltre 30 giorni dall’intimazione. 3. Entro detto termine l’erogatore avrà l’obbligo di comunicare all’Autorità le modalità di ripristino del comportamento corretto, ed i relativi termini di adempimento. 4. In caso di violazione degli impegni assunti l’Autorità applica, con provvedimento di natura amministrativa, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità, della durata della violazione, del numero di utenti coinvolti nella violazione. 5. L'Autorità, con proprio regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, disciplina la procedura istruttoria da seguire per l’espletamento di tutte le funzioni ad essa attribuite, in modo da garantire il contraddittorio, la trasparenza del procedimento, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 6. E’ fatto salvo il diritto del singolo utente, i cui diritti siano stati lesi in conseguenza di un comportamento posto in essere in violazione degli obblighi gravanti sugli erogatori di servizi pubblici, di tutelare i propri diritti ed interessi, contrattuali e non, dinanzi alla giustizia civile. Art. 40 Modifiche e abrogazioni 1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sono abrogate: a) la lettera d), art. 7, comma 2, legge 20 novembre 2001, n.120. b) la lettera e), art. 7, comma 2, legge 20 novembre 2001, n.120. c) la lettera h), art. 7, comma 2, legge 20 novembre 2001, n.120. d) la lettera i), art. 7, comma 2, legge 20 novembre 2001, n.120. e) la lettera m), art. 7, comma 2, legge 20 novembre 2001, n.120. f) la lettera o), art. 7, comma 2, legge 20 novembre 2001, n.120. 25 PARTE III L'ATTO ED IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I CLAUSOLE VESSATORIE E DIRITTI DEI CONSUMATORI CAPO I Regole generali nell'esercizio delle attività commerciali di erogazione di beni o servizi Art. 41 Regole generali di trasparenza nelle attività commerciali 1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza di lealtà e trasparenza, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori. 2. Tali principi informano la conclusione, l’interpretazione del contratto nonché l’esecuzione delle prestazioni. 3. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto dell’operazione commerciale: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista, la sua denominazione sociale, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono; c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili; f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto; g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. 26 CAPO II Disciplina delle clausole vessatorie Art.42 Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori 1. Nei contratti stipulati nei modi e forme di cui all’articolo 3, lett. j), conclusi tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, oggettivamente, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria, posta a carico del professionista, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa oggettiva; i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo oggettivo che comunque deve essere indicato nel contratto stesso; n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato solo al momento della consegna o della prestazione; 27 o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o intermediari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. 3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi di natura esclusivamente bancaria, in deroga alla lettera m) si applicherà la seguente disciplina: a) Nel caso di contratto a tempo indeterminato, tra il professionista bancario ed il consumatore può essere convenuta, con clausola approvata specificamente e autonomamente da quest’ultimo, la facoltà per l’operatore bancario di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo oggettivo, indipendente da scelte di politica commerciale dell’operatore, bensì derivante da cause esterne al proprio ambito operativo. b) Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo oggettivo. c) Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali così come prevista dalle lett. a) e b) deve essere espressamente comunicata al consumatore, per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l’ applicazione della modifica. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. d) Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente comma sono inefficaci. 28 Art. 43 Accertamento della vessatorietà delle clausole 1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro, comprensibile e trasparente, sin dalla fase precontrattuale. 3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge. 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore. Art. 44 Forma e interpretazione 1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro, comprensibile e trasparente. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Art. 45 Nullità 1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presene capo sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 29 4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del produttore o del precedente fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. 5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato diverso, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla presente legge. Art. 46 Azione inibitoria contrattuale 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e in genere di clausole contrattuali e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni o clausole di cui sia accertata la vessatorieta' ai sensi del presente capo. 2. L'inibitoria può essere concessa, anche quando ricorrono giusti motivi di urgenza sulla base di procedure sommarie, comunque nel rispetto delle norme procedurali previste nelle Leges Statutae, così come modificate ed integrate dalla legge 17 giugno 1994, n. 55. 3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali nazionali. 4. Competente a conoscere dell’azione è il Commissario della legge, indipendentemente dal valore della controversia. 5. Le associazioni di cui al comma 1) debbono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di cui all'articolo 158. 6. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, è titolo esecutivo a seguito di omologazione. 7. L'obbligo di cui al comma 5, non si applica alle ipotesi di inibitoria richiesta sulla base di procedure sommarie per giusti motivi di urgenza, residuando il diritto delle associazioni di cui al comma 1, di adire successivamente alla presentazione della domanda giudiziale istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 158. Art. 47 Tutela amministrativa 1. L’Autorità di cui all’articolo 30, d’ufficio o su denuncia delle associazioni dei consumatori, o delle associazioni di professionisti, o dei singoli consumatori o professionisti o altri soggetti interessati, apre un procedimento volto a valutare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori stipulati nei modi e forme di cui all’articolo 3, lett. j). 2. Ove si ravvisino profili di vessatorietà l’Autorità, con comunicazione formale, invita il professionista a conformarsi al provvedimento entro giorni 30 dalla sua notifica. In caso di omissione nell’adeguamento, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità, della durata della violazione, del numero di utenti coinvolti nella violazione. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione del provvedimento, anche per estratto, su uno o più giornali. Viene fatto comunque salvo il diritto da parte dei singoli interessati ad agire in base ai commi 1), 2), 3) e 4) del presente articolo. 30 3. I singoli professionisti hanno facoltà di interpellare, preventivamente, le Associazioni dei consumatori al fine di richiedere un parere preventivo circa la eventuale non vessatorietà di una condizione o di una clausola che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Il parere, ove positivo e ratificato dall’Autorità di cui all’articolo 30, esclude la vessatorietà della clausola ai sensi del presente capo. TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CAPO I Dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 48 Finalità, ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di tutelare i consumatori da forme particolarmente aggressive di conclusione di contratti, in particolare ove il contratto sia negoziato fuori dei locali commerciali del professionista. 2. Ai fini del presente capo, si intende per: a) contratto negoziato fuori dei locali commerciali: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al punto 1); 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore; 5) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista; b) locali commerciali: qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; c) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 31 Art. 49 Esclusioni 1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione: a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili; b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; c) i contratti di assicurazione; d) i contratti relativi a strumenti finanziari, disciplinati nel capo IV del presente titolo. Art. 50 Informazione sul diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente capo, il professionista deve informare il consumatore nei modi e nelle forme di cui all’articolo 59. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve in ogni caso contenere: a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. 2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1. 3. Per i contratti di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore. 5. Per i contratti di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), capoverso 5), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. 32 CAPO II Dei contratti a distanza Art. 51 Finalità, ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di tutelare i consumatori da forme particolarmente aggressive di conclusione di contratti, in particolare ove il contratto sia concluso a distanza. 2. Ai fini del presente capo, si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi finanziari, di cui al capo IV del presente titolo; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta. Art. 52 Informazioni sul diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente capo, il professionista deve informare il consumatore nei modi e nelle forme di cui all’articolo 59. L'informazione deve essere fornita in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, e deve in ogni caso contenere tutti gli elementi ed indicazioni di cui all’articolo 50. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede, trasparenza e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. 33 Art. 53 Esecuzione del contratto 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. 3. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi per iscritto e prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. Art. 54 Pagamento mediante carta 1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore prima della conclusione del contratto. 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. Art. 55 Fornitura non richiesta 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. In caso di fornitura non richiesta con consegna del bene al domicilio del consumatore, questi non sopporta alcuna spesa per la restituzione del bene, il quale dovrà essere ritirato gratuitamente dal professionista presso il domicilio del consumatore, in modi e tempi che non arrechino disagio a quest’ultimo, ed in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dall’eventuale ricevimento di contestazione scritta di fornitura non richiesta da parte del consumatore. 3. E’ fatto salvo il diritto del consumatore a richiedere un risarcimento del danno nel caso in cui la fornitura non richiesta gli abbia procurato un concreto disagio. Art. 56 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza 1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo ed espresso del consumatore. 34 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario Art. 57 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi 1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. 2. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte, in modo chiaro, intellegibile e per un tempo adeguato a garantirne la conoscenza da parte del consumatore. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di ricevimento della merce. Art. 58 Riferimenti Il contratto a distanza, a pena di nullità, deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione. CAPO III Disposizioni comuni Art. 59 Ulteriori obblighi di informazione comuni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale; c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce; 35 d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente agli articoli 50 e 52; i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; m) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; n) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; o) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; p) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; q) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; r) la possibilità di servirsi di un meccanismo di reclamo, l’indicazione dell’ufficio competente a riceverlo e l'esistenza della camera di conciliazione di cui all’articolo 158. 2. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate e né omesse, se non con l’accordo espresso delle parti. 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1 il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 36 7. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista. Art. 60 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 59, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. 2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. 3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di beni inizi durante il periodo di recesso, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole. Art. 61 Requisiti formali per i contratti a distanza 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 59, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente tali informazioni direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. 3. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. 4. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 5. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 59. 6. Se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove 37 applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata. 7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso, su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende tutte le informazioni di cui all’articolo 59, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; 8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura beni inizi durante il periodo di recesso, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita. Art. 62 Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 66. 2. Fatto salvo l’articolo 63, il periodo di recesso scade dopo quattordici giorni a partire: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: i) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene; ii) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo; iii) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. Art. 63 Mancato adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso 1. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 62. 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 62, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. 38 Art. 64 Esercizio del diritto di recesso 1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. 2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui agli articoli 62 e 63, se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso. 3. Il professionista è obbligato ad offrire al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente un modulo di recesso o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita e presente sul proprio sito web, già precompilata in relazione ai dati del professionista ed il luogo fisico in cui inviare della comunicazione. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole. 4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore. Art. 65 Effetti del recesso L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti, ed in particolare: a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore. c) di eseguire le prestazioni oggetto di eventuale contratto di credito collegato e finalizzato all’acquisto. Art. 66 Obblighi del professionista nel caso di recesso 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. 2. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo comma utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. 3. Il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna standard offerto dal professionista. 4. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. 39 Art. 67 Obblighi del consumatore nel caso di recesso 1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto. 2. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. 3.Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. 4. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso. 5. Il consumatore non sostiene alcun costo per: a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando: i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all’art. 59; oppure ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso; oppure per b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando: i) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all’articolo 62; ii) il consumatore non ha riconosciuto di rinunciare al diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure iii) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 60, comma 2, o all’articolo 61, comma 7. Art. 68 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori 1. Se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 62 a 67 della presente legge, eventuali contratti accessori, anche di credito, sono automaticamente privi di efficacia, senza costi per il consumatore. 40 Art. 69 Esclusione del diritto di recesso 1. Viene escluso il diritto di recesso di cui agli articoli da 62 a 68 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a: a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista; h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari; i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; j) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; k) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica; l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; m) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso. 41 Art.70 Sanzioni 1. Il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro, nei modi, termini e forme di cui all’articolo 28 della presente legge. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in sei mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. CAPO IV Vendita a distanza di prodotti bancari e finanziari Art. 71 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto intermediario diverso dal fornitore. 2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, il presente capo si applica solo quando è stata eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni. 3. Sono fatte salve, ove applicabili ed ove non espressamente derogate dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge n. 165 del 17 novembre 2005. Art. 72 Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 51; b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale; c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza; d) consumatore: qualunque soggetto così come definito all’articolo 3 della presente legge; 42 e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell'articolo 51, della presente legge, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti; f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza; h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori. Art. 73 Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) la conciliazione. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza buona fede e trasparenza nella fase precontrattuale ed in particolare dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. 3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono comunque essere conformi agli obblighi contrattuali generali imposti dalla legge di San Marino applicabile a quel contratto. Art. 74 Informazioni relative al fornitore 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l'identità dell’eventuale rappresentante del fornitore stabilito nello Stato di San Marino e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; 43 d) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. Art. 75 Informazioni relative al servizio finanziario 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte eventualmente versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. Art. 76 Informazioni relative al contratto a distanza 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l'esistenza del diritto di recesso conformemente agli articoli 62 e seguenti e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso, con contestuale messa a disposizione gratuita, sul sito internet del fornitore, di un modulo standard di recesso, precompilato in 44 riferimento agli estremi del fornitore stesso e del luogo in cui inviare la comunicazione inerente l’esercizio del recesso; e) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. Art. 77 Informazioni relative alla conciliazione 1. Le informazioni relative alla conciliazione riguardano: a) le modalità di accesso a forme di reclamo utilizzabili dal consumatore che è parte del contratto a distanza e l’indicazione dell’ufficio competente a ricevere detti reclami; b) l'esistenza della Camera di conciliazione di cui all’articolo 158; c) l’esistenza di eventuali protocolli di conciliazione paritetici con associazioni di consumatori. Art. 78 Comunicazioni mediante telefonia vocale 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti: 1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore; 2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario offerto; 3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; 5) l'esistenza del diritto di recesso conformemente agli articoli 62 e seguenti, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 81, comma 1. 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 79. Art. 79 Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78 su supporto cartaceo o su un altro 45 supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. 2. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato. Art. 80 Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 79, se tale data è successiva a quella di conclusione del contratto. 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 7) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso; 46 6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 7. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo. Art. 81 Pagamento del servizio fornito prima del recesso 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 80 comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L'importo di cui al comma 1 non può': a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere di entità tale da poter costituire una penale. 3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 76, comma 1, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 80 comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Art. 82 Servizi non richiesti 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta. 47 Art. 83 Sanzioni 1. Il fornitore che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 10.000,00 a euro 50.000,00, nei modi, termini e forme di cui all’articolo 28 della presente legge. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1 viene comunicato alla Banca Centrale entro 30 giorni, per l’applicazione della misura di cui al comma 4. 4. E’ riservato alla Banca Centrale il potere di adottare misure di natura inibitoria a carico dei soggetti di cui al comma 1. 5. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 6. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni ulteriori. Art. 84 Irrinunciabilità dei diritti I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Art. 85 Onere della prova 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; c) l'esecuzione del contratto; d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. 2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie. 48 TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNI CONTRATTI CAPO I Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio Art. 86 Definizioni 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) contratto di multiproprietà: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento relativo a un periodo di occupazione; b) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi, sia esso contratto concluso a distanza che nei locali commerciali o fuori di essi, sia esso concluso direttamente con il fornitore ovvero con un intermediario; c) contratto di rivendita: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine; d) contratto di scambio: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà; e) consumatore: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma1, lettera a); f) contratto accessorio: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore, compresi i contratti di credito al consumo; g) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; h) operatore: il venditore professionista dei contratti di cui alle lett. a), b), c) e d). 2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. 49 Art. 87 Pubblicità 1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 88, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 88, comma 1, e di indicare le modalità su come ottenerle. 3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non possono essere commercializzati o venduti come investimenti. Art. 88 Informazioni precontrattuali 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, e mediante un formulario informativo, informazioni accurate e sufficienti, quali: a) informazioni in merito ai diritti acquisiti: Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi. b) informazioni sui beni: Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni. c) norme aggiuntive riguardanti gli alloggi in costruzione(ove applicabile): Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti, garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie. d) informazioni sui costi: Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali 50 costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene. e) informazioni sulla risoluzione del contratto: Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. f) informazioni supplementari: Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, esistenza di metodi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. 3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e nella lingua dello Stato dello Stato in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo. Art. 89 Requisiti del contratto 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e nella lingua dello Stato in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta. 2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato in cui è situato l'immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all'articolo 88, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 88, i seguenti ulteriori elementi: a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 51 6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa per iscritto o su supporto durevole il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso, le quali devono essere sottoscritte separatamente ed autonomamente rispetto alle altre dal consumatore. Il contratto include un formulario standard e separato di recesso, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di tale diritto. 7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione. 8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comportano la nullità del contratto. Art. 90 Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà 1. L’operatore è obbligato in ogni caso a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione, della validità del contratto, sia se gli alloggi oggetto del contratto siano già costruiti sia quando siano in corso di costruzione. 2. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità. 3. In caso di alloggi già costruiti, la fideiussione dovrà avere una durata non inferiore ai due anni dalla conclusione del contratto e dovrà garantire anche le non conformità contrattuali eventualmente rilevate sull’alloggio oggetto di contratto. 4. In caso di immobili in costruzione, la fideiussione dovrà avere una durata non inferiore ai due anni successivi alla data di consegna degli alloggi finiti, oggetto di contratto. 5. La garanzia di cui al comma 1 non può imporre al consumatore la preventiva escussione dell'operatore. Art. 91 Diritto di recesso 1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. 2. Il periodo di recesso si calcola: a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare; b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a). 3. Il periodo di recesso scade: a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 89, comma 6, non è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole; b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 88, comma 1, incluso il formulario informativo, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 89, comma 6, è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, 52 entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 88, comma 1, incluso il formulario informativo, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni. 5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2. Art. 92 Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso 1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all’operatore. 2. All’uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso fornito dall’operatore a norma dell'articolo 89, comma 6. 3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto. 4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso. Art. 93 Acconti 1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 91. 2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita. Art. 94 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine 1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. E' vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, 53 comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. Art. 95 Risoluzione dei contratti accessori 1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. 2. In materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo in cui si faccia espressa menzione del contratto principale a cui il credito è collegato, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio. Art. 96 Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali 1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore. 2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo. Art. 97 Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui all’articolo 28 della presente legge. 2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. 54 Art. 98 Sanzioni 1. L'operatore che contravviene alle norme imperative contenute nel presente capo è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 28. CAPO II Disciplina relativa ai contratti di viaggio vacanze e circuiti tutto compreso Art. 99 Definizioni ed ambito di applicazione 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al comma 3, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario. 3. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 4. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo. 5. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dal comma 3. 55 6. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Art. 100 Forma dei contratti turistici 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio. Art. 101 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile al turista, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; 56 o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 106; q) modalità di accesso a forme di reclamo utilizzabili dal consumatore che è parte del contratto e l’indicazione dell’ufficio competente a ricevere detti reclami; r) esistenza della Camera di conciliazione di cui all’articolo 158; s) l’esistenza di eventuali protocolli di conciliazione paritetici o bilaterali con associazioni di consumatori. Art. 102 Informazione del turista 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista. Art. 103 Opuscolo informativo 1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; 57 d) l’itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino dello Stato in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto. 2. Le informazioni contenute nell’opuscolo, sono da considerarsi parte integrante del contratto e vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. Art. 104 Cessione del contratto 1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Art. 105 Revisione del prezzo 1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore e non possono riguardare voci diverse da quelle ivi citate. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 58 3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. 5. Ove il tempo tra la conclusione del contratto e la partenza sia inferiore ai giorni venti, non è ammessa alcuna revisione del prezzo. Art. 106 Modifiche delle condizioni contrattuali 1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, nel rispetto delle modalità e tempi di cui all’articolo 105. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 107. 3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Art. 107 Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio 1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 105 e 106, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro e non oltre sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, salvo che il turista abbia espressamente comunicato al all’organizzatore la sua volontà di non voler usufruire delle soluzioni alternative proposte dall’organizzatore, e sempreché tali proposte avessero comunque garantito al turista una eguale qualità del pacchetto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il 59 turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. Art. 108 Mancato o inesatto adempimento 1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 107 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Art. 109 Responsabilità per danni alla persona ed alle cose 1. Il danno derivante alla persona fisica del turista e causato dall’inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza. 2. Il danno derivante alla cose di proprietà o nella disponibilità del turista in base ad un titolo certo e causato dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile entro la misura massima di euro 10.000,00. Il diritto al risarcimento di tale danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1). 4. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, mediante sottoscrizione apposita e separata di una clausola contrattuale e fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 5. Il diritto al risarcimento del danno diverso da quello alla persona fisica del turista si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza. 6. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno da vacanza rovinata, diverso per tipologia e contenuti da quello di cui al comma 1, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta ed allo stress subito, entro la misura massima di euro 20.000,00. Il diritto al risarcimento di tale danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza. 60 Art. 110 Esonero di responsabilità 1. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli precedenti quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. Art. 111 Reclamo 1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il turista deve, a pena di decadenza altresì sporgere formale reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 30 giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 3. La decadenza di cui al comma 2 non si applica ai fini del risarcimento dei danni di cui all’articolo 109, comma 1. Art.112 Assicurazione 1. L'organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui all’articolo 109. 2. In ogni caso, per i viaggi in Paesi non appartenenti all’Unione europea, i contratti di turismo organizzato devono essere assistiti da polizze assicurative che garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 3. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista. CAPO III Disciplina relativa i contratti di credito ai consumatori Art. 113 Definizioni 1. Ai fini del presente capo, fatte salve le definizioni espressamente richiamate negli articoli precedenti, si intende per: 61 a)”finanziatore”: il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica di San Marino, offre, promuove o stipula contratti di credito; b) “fornitore”: colui che fornisce il bene o presta il servizio oggetto di compravendita, compreso chi nello svolgimento della sua attività promuove e conclude il contratto di credito; c) “contratto di credito”: il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito, anche sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; d) “contratto di credito collegato”: contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. e) “costo totale del credito”: gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le spese di istruttoria, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; f) “importo totale del credito”: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; g) “intermediario del credito”: gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dall’apposita normativa settoriale, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; h) “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; i) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; l) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG”: il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, anche se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 62 Art. 114 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000; b) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; c) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; d) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge; e) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore. 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’articolo 119. 4. I venditori di beni e servizi possono concludere direttamente contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo e con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. Art. 115 Pubblicità 1. Gli annunci pubblicitari sono effettuati avendo riguardo alla correttezza dell’informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto. 2. Se gli annunci pubblicitari riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, devono indicare obbligatoriamente le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l’importo totale del credito; c) il TAEG; d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate. 2. La Banca Centrale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione. Art. 116 Regole di comportamento precontrattuali 1. Il finanziatore e l’ intermediario del credito, nonché il fornitore nell’ambito di un’operazione di cui al presente capo, nei rapporti con i consumatori devono comportarsi con diligenza, 63 correttezza e trasparenza, anche secondo quanto stabilito dall’articolo 66 della LISF. A tal fine la Banca Centrale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilisce le regole di comportamento ed i criteri ai quali i soggetti autorizzati devono uniformare la propria condotta. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 3. Prima della conclusione del contratto, i soggetti di cui al comma 1 valutano il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso e recepite presso apposite banche dati. Le informazioni devono essere rivalutate nell'ipotesi in cui dopo la stipula venga chiesto un aumento del credito. 4. La Banca centrale può adottare misure specifiche al fine di disciplinare l’accesso alle informazioni di cui al comma 3. 5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni, eventualmente connesse, in materia di segreto bancario. 6. Se dalla acquisizione di informazioni di cui ai commi precedenti emerge una valutazione negativa del merito creditizio del consumatore, il finanziatore è tenuto ad astenersi dall’erogazione del finanziamento. 7. Rientra in una ipotesi di valutazione negativa del merito creditizio, la posizione del consumatore che, in forza del richiesto finanziamento, venga esposta al pericolo di sovraindebitamento ed usura, per documentata impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal richiedente finanziamento. Art. 117 Documenti informativi 1. Al fine di adempiere agli obblighi informativi descritti negli articoli precedenti, gli intermediari forniscono tutte le informazioni relative al finanziamento mediante la consegna di un modulo denominano “Foglio informativo sul credito ai consumatori”. Della consegna del modulo al consumatore deve essere acquisita prova scritta. 2. Il documento di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi di rilevanza economica e giuridica: a) piano di ammortamento del finanziamento, quando rateale: ammontare della rata o del canone di leasing, complessivo e distinto per quota capitale e quota interesse, con indicazione, in corrispondenza di ciascuna scadenza, del decrescente debito residuo; b) modalità di calcolo degli interessi compensativi: saggio di interesse su base annua nominale (TAN) ed effettivo (TEG o TAEG), riferimento all’anno civile ovvero a quello commerciale; c) per le operazioni a tasso variabile: criterio di indicizzazione modalità e fonte di rilevazione del parametro di indicizzazione, ultimi valori assunti dal parametro e periodicità di aggiornamento del tasso di interesse; 64 d) tasso soglia antiusura vigente nel periodo, applicabile all’operazione per forma tecnica e fascia di importo; e) modalità di calcolo e misura degli interessi moratori; f) prezzo e ogni altro onere accessorio, commissione o spesa, comunque denominati, gravanti a qualsiasi titolo sui clienti, inclusi quelle di istruttoria, di gestione, di estinzione, di massimo scoperto, di incasso effetti, di invio comunicazioni e rilascio duplicati; g) penali; h) condizioni giuridiche principali, compresa la facoltà di recesso; i) modi e forme per proporre reclamo e accedere alla camera di conciliazione di cui al Titolo II, Parte V della legge. 3. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 1, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore, l’intermediario del credito o il fornitore, al momento della richiesta, non intenda procedere immediatamente alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 4. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio, non sono tenuti ad osservare gli obblighi di cui all’articolo 116, comma 3, fermo restando la vincolatività anche per essi ai rimanenti obblighi precontrattuali. 5. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza, il finanziatore o l’intermediario del credito o il fornitore forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 1 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. 6. I tassi effettivi di cui è richiesta la pubblicità devono essere calcolati secondo le disposizioni contenute nel provvedimento avente ad oggetto la rilevazione dei tassi soglia ai fini antiusura. Art. 118 Inadempimento del fornitore 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di grave inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 3. In caso di locazione finanziaria (leasing) di cui alla legge 19 novembre 2001 n. 115 e successive integrazioni e modifiche, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. 4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. 65 Art. 119 Recesso del consumatore 1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 117. 2. Il consumatore che recede: a) ne dà comunicazione al finanziatore inviando, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione mediante invio di raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto ricevimento; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. E’ ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
Art. 120 Recesso nei contratti a tempo indeterminato 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, nei contratti di credito a tempo indeterminato, il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. 2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
Art. 121 Rimborso anticipato 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore: in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, 66 se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Art. 122 Sovraindebitamento 1. E’ da ritenersi pratica commerciale corretta quella del finanziatore che, nel caso il cui dall’operazione di credito ai consumatori derivi una situazione di sovraindebitamento per il consumatore, si adoperi al fine di concordare con questi una ristrutturazione dei debiti tale da contenerne gli effetti, nonché prevenire il rischio usura. 2. A tal fine la Banca Centrale promuove iniziative idonee a favorire la diffusione delle condotte di cui al 1 comma. Art.123 Sanzioni civili 1. Nel caso in cui i soggetti abilitati a concludere contratti di credito ai consumatori non si attengano alle disposizioni del presente capo e violino le indicazioni ivi contemplate, tra cui la consegna obbligatoria del modulo di cui all’articolo 117, comma 1, il consumatore è l’unico legittimato a far valere la nullità del contratto di finanziamento. In tal caso il consumatore dovrà restituire la parte di credito già percepita al netto degli interessi e delle spese sostenute, nei confronti del finanziatore, ai fini del finanziamento. 2. Nel caso in cui la violazione degli obblighi precontrattuali di cui al presente capo riguardi i costi del finanziamento, il consumatore avrà diritto all’applicazione, al finanziamento, del tasso di interesse legale vigente al momento della proposizione del reclamo, o qualora la violazione derivi dalla difformità tra i costi pubblicizzati e quelli effettivamente applicati, avrà diritto all’applicazione dell’interesse pubblicizzato. Art. 124 Sanzioni amministrative 1. Nei casi di cui all’articolo 123, e fatte salve le sanzioni civili ivi previste, l’Autorità di cui all’articolo 30 a cui sia stata denunciata la condotta, ne valutata la gravità, al fine di applicare una sanzione amministrativa da 8.000,00 a 80.000,00 euro. 2. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma precedente viene comunicato alla Banca Centrale entro 30 giorni, per l’applicazione della misura di cui al comma 3. 67 3. E’ riservato alla Banca Centrale il potere di adottare misure di natura inibitoria a carico dei soggetti di cui al comma 1. Art.125 Norme di rinvio Per quanto non espressamente qui previsto si rinvia agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della LISF, nonché a tutte le norme vigenti in materia di operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle relative alla trasparenza e correttezza dei rapporti bancari e finanziari con i clienti. PARTE IV SICUREZZA, QUALITA' DEI PRODOTTI E GARANZIE LEGALI E CONTRATTUALI TITOLO I DISCIPLINA RELATIVA ALLA SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI CAPO I Campo di applicazione ed obblighi Art. 126 Campo di applicazione 1. Il presente capo vuole garantire la sicurezza dei prodotti, così come definiti all’articolo 127 immessi sul mercato. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, ovvero da norme o accordi internazionali, le cui prescrizioni siano state sottoposte a normazione nello Stato, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. 4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 127, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 128 e 129. Art. 127 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 68 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a); c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche; d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nello Stato ovvero stabilito in altro paese ma che commerci prodotti nello Stato, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo, anche mediante attività di rigenerazione, il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nello Stato o anche l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere direttamente o indirettamente sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide, né direttamente né indirettamente sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori; g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. 2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso. Art. 128 Obblighi del produttore e del distributore 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. 2. Il produttore, mediante idonea documentazione informativa ed illustrativa annessa al prodotto, fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente capo. 69 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. c) l’indicazione espressa di un ufficio reclami ed i relativi riferimenti volti a permettere al consumatore un immediato contatto. 5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 131. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente. 6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti di cui all'articolo 130, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. 8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione; b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati; c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori. 9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito. 70 Art. 129 Presunzione e valutazione di sicurezza 1. In mancanza di specifiche norme di legge che disciplinano singoli e peculiari aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. 2. Le Autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore. CAPO II Sistema dei controlli, attività di sorveglianza e procedure sanzionatorie Art. 130 Procedure di consultazione e coordinamento 1. La Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio, l’Autorità di cui all’articolo 30 della legge e le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta interessate e competenti per materia in relazione al singolo tipo di prodotto, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante almeno in via telematica, che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni. 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 131 sono stabiliti in una apposita conferenza fra i competenti uffici di cui al comma 1, convocata almeno una volta l'anno dalla Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio. 3. Alla conferenza di cui al comma 2, debbono essere invitate e possono presentare osservazioni sia gli eventuali organismi di categoria della produzione e della distribuzione sia le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative. Art. 131 Controlli 1. L’Autorità di cui all’articolo 30, in collaborazione con le amministrazioni di cui all’articolo 130, comma 1, controlla che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. 2. L’Autorità, d’ufficio ovvero su istanza delle amministrazioni di cui all’articolo 130 comma 1, ed in ogni caso in cui abbia notizia di casi di pericolo per i consumatori ed utenti può adottare tra l'altro le misure seguenti: a) per qualsiasi prodotto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita, ove siano stabilite nel territorio dello Stato; 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 71 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni: 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile; 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro; c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti: 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto; f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente: 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori. 3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 130, comma 1, intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f). Art. 132 Disposizioni procedurali 1. Ogni provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 131 deve essere adeguatamente motivato, con indicazione di termini e modalità per ricorrere, avverso esso, alla giustizia amministrativa. 2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 131, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti. Ove la denunzia sulla pericolosità del 72 prodotto provenga da un’Associazione di consumatori, anche ad essa deve essere consentito di partecipare al procedimento amministrativo. Art. 133 Sorveglianza del mercato 1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 130, coordinate dall’Autorità di cui all’articolo 30, assicurano: a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati; b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti; c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera. Art. 134 Responsabilità del produttore 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo Titolo II secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Art. 135 Sanzioni 1. Il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione degli obblighi di cui di cui all'articolo 128 e delle misure di cui all’articolo 131, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 131, è altresì soggetto ad una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 40.000 euro. 3. In caso di violazioni plurime, le sanzioni amministrative comminate si sommano tra di loro. 4. Competente ad emettere le sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità di cui all’articolo 30. Art. 136 Rinvio Sono fatte salve eventuali e specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza. 73 TITOLO II RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO Art. 137 Responsabilità del produttore Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Art. 138 Prodotto e produttore 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità ed il gas. 3. Produttore, ai fini del presente Titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. Art. 139 Responsabilità del fornitore 1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio civile a fini risarcitori non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro la prima udienza di comparizione. 4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1. 5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo ad istanza sia del danneggiato che del distributore o del fornitore. 6. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. Art. 140 Prodotto difettoso 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 74 a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, le quali devono essere adeguate alla qualità e funzione del prodotto medesimo; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Art. 141 Esclusione della responsabilità 1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non è ascrivibile temporalmente al periodo in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento amministrativo vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. Art. 142 Messa in circolazione del prodotto 1. Il prodotto si considera messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. 2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore, ed in ogni caso in cui il prodotto esca dalla sfera giuridica di controllo del produttore o, in caso, del fornitore o del distributore. Art. 143 Prova 1. Il danneggiato, fatte salve ulteriori e più approfondite ricerche tecniche effettuabili nel corso del giudizio civile volto alla richiesta di risarcimento del danno, deve offrire un principio di prova in ordine al difetto riscontrato, deve provare il danno in ogni sua componente, nonché la connessione causale tra difetto e danno. 75 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 141. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica di cui al comma 1) siano anticipate dal produttore o distributore convenuto in giudizio. Art. 144 Pluralità di responsabili 1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento, fatta salva l’individuazione precisa, nel corso del giudizio, delle rispettive responsabilità. Art. 145 Colpa del danneggiato 1. Nelle ipotesi in cui il danneggiato, a causa di un proprio comportamento colpevole, abbia concorso alla produzione dell’evento dannoso, il giudice valuta il risarcimento secondo il suo prudente apprezzamento, diminuendo la somma risarcibile con specifica motivazione che individui la parte del danno posta a carico dell’utilizzatore. 2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato abbia causato il difetto del prodotto ed il pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. Art. 146 Danno risarcibile 1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, siano esse fisiche o morali; b) la distruzione o il deterioramento sia del prodotto difettoso acquistato sia un diverso prodotto o bene, purché principalmente utilizzato dal danneggiato. Art. 147 Clausole di esonero da responsabilità 1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. Art. 148 Prescrizione 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha alternativamente avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto o dell'identità del responsabile. 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria. 76 TITOLO III GARANZIE LEGALI E CONTRATTUALI POST VENDITA Art. 149 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente titolo disciplina taluni aspetti relativi alle garanzie legali e convenzionali concernenti i contratti di vendita di beni di consumo. Ai fini del presente titolo ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera, di leasing e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, risultando irrilevante la prevalenza, per singolo contratto, della componente del dare o del fare. 2. Ai fini del presente titolo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare e compreso il software, sia esso nuovo, usato o rigenerato, ovvero pezzo di ricambio installato anche a seguito di riparazione ai sensi del presente titolo, tranne: 1) i beni venduti a seguito di intervento di autorità giudiziarie; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, ulteriore rispetto agli obblighi contenuti nel presente titolo, assunto nei confronti del consumatore, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Il tempo del pregresso utilizzo decorre dalla data di prima messa in commercio del bene, e deve essere utilizzato quale parametro al fine della sostituzione del bene o di una sua componente, della riduzione del prezzo, del risarcimento del danno, e non ai fini della riparazione ove essa non comporti sostituzioni di parti del bene. Art. 150 Conformità al contratto 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo non siano conformi al contratto se, ove pertinenti, si verifichi almeno una delle seguenti circostanze: a) non sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 77 b) non sono conformi alla descrizione fatta dal venditore, anche nella fase anteriore alla conclusione del contratto, o non possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, e che non incidono direttamente sull’utilizzabilità del bene, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) non sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con la diligenza adeguata alla propria professione; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere preventivamente ed adeguatamente conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art. 151 Diritti del consumatore 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente o riconducibile al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; 78 b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate a cura e spese del venditore obbligato a ricevere il bene a tali fini, anche se sul bene esiste una ulteriore garanzia fornita dal produttore, e ciò entro un congruo termine dalla richiesta: tali attività non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti, anche temporali, al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene, in relazione anche a quanto stabilito dall’articolo 149, comma 3. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art. 152 Diritto di regresso 1. Il venditore finale, dichiarato giudizialmente responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 79 Art. 153 Termini 1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 151, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla effettiva consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 151, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Art. 154 Garanzia convenzionale 1. La garanzia convenzionale, ulteriore rispetto agli obblighi di cui al presente Titolo, vincola chiunque la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente titolo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. La garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto durevole. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. Art. 155 Carattere imperativo delle disposizioni 1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, ed anche se contenuto nella garanzia di cui all’articolo precedente, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente titolo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 153, comma 1, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Ove non sia 80 espressamente pattuito tale limite temporale, la garanzia avrà una durata pari a quella prevista dall’articolo 153 comma 1. 3. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle parti di ricambio utilizzate per eseguire riparazioni. Ove il prodotto di ricambio utilizzato sia nuovo, la garanzia su detta parte è pari al termine di cui all’articolo 153, comma I, mentre in caso di utilizzo di parti rigenerate, si applica il termine di cui al comma 2 del presente articolo. PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, CONCILIAZIONI E TUTELE COLLETTIVE TITOLO I ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Art. 156 Associazioni dei consumatori e degli utenti 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti e non perseguono alcun fine di lucro. 2. Le associazioni devono ottenere il riconoscimento giuridico e richiedere l’iscrizione nell’apposito registro. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 8 della legge 13 giugno 1990 n. 68, viene istituito, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, e presso la Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio, il registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi del presente articolo. Alla Segreteria di Stato è demandata la tenuta del registro ed il suo aggiornamento. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi del presente comma. 4. Sono condizioni per la costituzione: a) il possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento associativo democratico e preveda come scopo esclusivo, senza perseguire alcun fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti; b) la tenuta di un elenco degli iscritti, la cui maggioranza deve essere residente, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote associative versate all’associazione per il perseguimento degli scopi statutari; c) un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento della popolazione residente; d) l’indicazione della denominazione sociale; e) l’indicazione della sede; f) le norme di amministrazione e di funzionamento dell’associazione; g) la previsione statutaria dell’approvazione, da parte dell’assemblea dell’associazione, del bilancio di esercizio annuale entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, con preventiva pubblicità del medesimo in termine utile per tutti gli iscritti; h) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi 81 rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 5. Per quanto non espressamente disposto dai precedenti commi del presente articolo si applicano alle associazioni dei consumatori e degli utenti, in quanto compatibili, altre disposizioni imperative già vigenti nello Stato. 6. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione; le medesime associazioni possono in ogni caso svolgere attività di carattere commerciale purché queste rivestano i caratteri dell’occasionalità e della marginalità e comunque allo scopo esclusivo di cofinanziare le proprie attività istituzionali, previste nello statuto. 7. Ai fini di cui al comma 6, non sono indice di connessione di interessi la stipula di accordi, anche bilaterali, tra imprese ed associazioni di consumatori, aventi ad oggetto la realizzazione di programmi o progetti finalizzati alla tutela dei consumatori ed utenti o allo svolgimento di attività comuni per le medesime finalità o l’acquisizione di contributi finanziari per specifiche iniziative di comune interesse, a condizione che di tali accordi, attività e contributi siano comunicati, entro 30 giorni dalla loro stipulazione, alla Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato ed il commercio, e pubblicati sul sito web dell’associazione. Nel caso di ricezione di contributi, essi devono essere evidenziati, in maniera chiara e trasparente, nel bilancio o rendiconto dell’associazione. 8. Le associazioni dei consumatori e degli utenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto il riconoscimento giuridico hanno l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui al presente articolo entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Art. 157 Legittimazione ad agire 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nel registro di cui all’articolo 156 sono legittimate ad agire ai sensi degli articoli 46, 161 e 162, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, nelle materie e per i diritti riconosciuti dalla legge. 2. Ad esse è altresì riconosciuto il diritto di intervento in giudizi individuali, azionati da singoli consumatori ed utenti lesi nei propri diritti, limitatamente alle materie e per i diritti riconosciuti dalla legge. 3. La legittimazione ad agire, ed il potere di intervento di cui al comma 2 riguarda, oltre i procedimenti di natura civile, anche i procedimenti di natura amministrativa. 4. E’ espressamente riconosciuta alle Associazioni di cui all’articolo 156 la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali siano trattate questioni attinenti alla lesione di situazioni giuridiche soggettive riconducibili alle materie e per i diritti riconosciuti dalla legge. 5. Nell’esercizio dei poteri riconosciuti dal comma 2, le associazioni dei consumatori ed utenti possono chiedere al giudice investito della controversia, in caso di accoglimento della domanda, di disporre la pubblicazione della sentenza su due quotidiani nazionali. 82 TITOLO II DISCIPLINA DELLE CONCILIAZIONI IN MATERIA DI CONSUMO Art. 158 Camera di conciliazione consumatori ed utenti 1. Presso l’Autorità di cui all’articolo 30 della legge, viene istituita un camera di conciliazione consumatori ed utenti, di seguito definita “camera”, avente il fine di implementare forme di conciliazione extragiudiziale nel campo dei diritti oggetto della legge. 2. Al fine di un suo regolare ed effettivo funzionamento, fatto salvo quanto specificamente già previsto per specifiche tipologie contrattuali, è fatto obbligo ai professionisti sottoposti alla disciplina della legge di inserire, nei propri documenti commerciali, precontrattuali e contrattuali, e, ove ne dispongano, sul proprio sito web, l’indicazione dell’esistenza della camera, ed i riferimenti ove il consumatore possa reperire informazioni sul suo funzionamento. 3. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Autorità provvede alla delibera in ordine: a) al regolamento della camera relativo al funzionamento, organizzazione e relative formalità; b) alla determinazione delle indennità e spese dovute per l’accesso alla camera; c) alla determinazione dei requisiti professionali e morali richiesti per svolgere la funzione di conciliatore. d) alle necessarie conseguenze sanzionatorie amministrative da applicarsi a carico della parte o delle parti che, senza giustificato motivo oggettivo, non accettino l’invito alla conciliazione, applicate ed erogate dalla medesima Autorità. 4. A decorrere dalla data di effettivo inizio di funzionamento della camera, ai professionisti che non adempiono all’obbligo di cui al comma 2, è applicata, salva altra specifica previsione della legge relativa a talune tipologie contrattuali, la sanzione amministrativa di cui all’articolo 70, comma 2) della legge. Art. 159 Principi generali minimi 1. Chiunque, direttamente o per il tramite di Associazioni di categoria a cui abbia dato espresso incarico scritto, per controversie aventi ad oggetto materie e violazioni di diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge, può accedere alla conciliazione di cui all’articolo 158. 2. L’istanza di conciliazione deve in ogni caso essere preceduta dalla presentazione di un reclamo scritto nei confronti del professionista. 3. L’istanza può essere presentata unicamente decorsi 30 giorni dall’invio del reclamo. 4. Il regolamento di cui all’articolo 158 deve garantire l’imparzialità della procedura anche in relazione alla figura del conciliatore, il quale deve rivestire carattere di terzietà rispetto alle parti in conciliazione. 5. L’accesso alla procedura di conciliazione non riveste il carattere dell’obbligatorietà e della pregiudizialità processuale ed è consentito unicamente nella fase anteriore all’instaurazione del 83 giudizio individuale volto alla tutela ed al riconoscimento dei diritti ed interessi tutelati dalla legge. 6. Dal momento della presentazione dell’istanza alla camera, si producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale, per tutto il periodo di durata della procedura. 7. Il procedimento ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione formale dell’istanza alla controparte o alle controparti invitate alla conciliazione. 8. Il procedimento di conciliazione si svolge senza formalità e si conclude con la redazione, da parte del conciliatore, di un verbale di conciliazione o di mancata conciliazione. 9. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo a seguito di omologazione da parte del Commissario della Legge. L’omologazione, concessa anche solo su istanza di una delle parti in conciliazione, ha lo scopo di convalidare l’espressione di volontà delle parti intervenute in conciliazione che, con l’ausilio del conciliatore, volontariamente hanno raggiunto un accordo il quale, unicamente al fine di costituire titolo esecutivo, non deve essere contrario a norme imperative. In ogni caso, l'accordo non puo' contenere statuizioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume. 10. La procedura deve garantire il rispetto dei seguenti principi: a) trasparenza: chiunque voglia accedere alla procedura deve conoscere preliminarmente le modalità di accesso alla camera, i relativi costi e la procedura; b) riservatezza: solo le parti in conciliazione possono accedere agli atti del relativo procedimento. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate dalle parti o da terzi nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato dopo l'insuccesso della mediazione. c) terzietà: il conciliatore deve rivestire una posizione di terzietà nei confronti delle parti, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di cui all’articolo 158 comma 3, lett. a). Al conciliatore è riconosciuto unicamente il potere di facilitare le parti in conciliazione a raggiungere un accordo. d) professionalita': il conciliatore deve garantire un elevato grado di professionalita' e preparazione nella gestione del conflitto sottoposto a procedura di conciliazione. 11. Le condizioni di cui al comma 4) e comma 10, lett. c) del presente articolo, anche ai fini degli effetti di cui al comma 9), debbono intendersi realizzate in caso di conciliazioni paritetiche realizzate sulla base di accordi bilaterali tra associazioni di consumatori e professionisti o associazioni rappresentative di interessi di professionisti che si svolgano presso la Camera, nei modi forme e termini come previsti dal regolamento di cui all’articolo 158. 12. Il comportamento di un professionista, consistente nel rifiutare sistematicamente l'invito alla conciliazione, ove riguardi una collettivita' piu' o meno ampia di consumatori, deve considerarsi illegittimo ai sensi dell'articolo 20 della legge, con conseguente applicazione delle forme di tutela e sanzioni cosi' come previste dall'articolo 28. Art. 160 Modifiche All’articolo 1, comma 1 della legge 17 giugno 1994, n.55, dopo l’ultimo alinea è aggiunto il seguente: “-­‐ il verbale di conciliazione omologato ai sensi dell’articolo 46, comma 6, 84 dell’articolo 159 comma 9, il verbale di conciliazione di cui all’articolo 161, comma 6 ed articolo 162, comma 11, legge sul consumo”. TITOLO III TUTELA COLLETTIVA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI Art. 161 Azione inibitoria comportamentale 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori di cui all'articolo 156 possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti o uno dei soggetti erogatori dei servizi di cui all'articolo 32, al fine di richiedere al giudice di inibire gli atti e i comportamenti commerciali posti in essere sia nella fase precontrattuale che contrattuale nonché in sede post-­‐
contrattuale, e lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, od anche posti in essere al fine di limitare i diritti inderogabili riconosciuti dalla legge. 2. A tal fine le associazioni possono chiedere al giudice di adottare le misure più idonee a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate a prescindere dalla prova dell'effettivo danno subito da uno o più consumatori lesi nei loro diritti nonchè di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. 3. L'inibitoria può essere concessa anche quando ricorrono giusti motivi di urgenza sulla base di procedure sommarie, e comunque sempre nel rispetto delle norme procedurali previste nelle Leges Statutae, così come modificate ed integrate dalla legge 17 giugno 1994, n. 55. 4. Competente a conoscere dell’azione è il Commissario della legge, indipendentemente dal valore della controversia. 5. Le associazioni di cui al comma 1 debbono obbligatoriamente attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di cui all'articolo 158. 6. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, è titolo esecutivo a seguito di omologazione da parte del Tribunale. 7. L'obbligo di cui al comma 5), non si applica alle ipotesi di inibitoria richiesta sulla base di procedure sommarie per giusti motivi di urgenza, residuando il diritto delle associazioni di cui al comma 1), di adire successivamente alla presentazione della domanda giudiziale istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 158. 8. Anche il soggetto che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1 può attivare la procedura di conciliazione di cui all’articolo 158 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale già avviata. La favorevole conclusione del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere. 9. Con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice: a) fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti a carico della controparte. b) Anche su domanda della parte che ha agito in giudizio dispone, in caso di inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a), il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo, in proporzione alla gravità del fatto. In caso di inadempimento a detti obblighi le associazioni di cui al comma 1 possono adire l'Autorità di cui all'articolo 30 affinché, 85 accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro da versare al fondo di cui all'articolo 31 della legge. c) Condanna la parte nei cui confronti è stata emessa sentenza inibitoria a versare, al fondo di cui all'articolo 31, ed a titolo di danno collettivo, una somma, a titolo di sanzione accessoria, da 5.000,00 a 50.000,00 euro a seconda della tipologia di comportamento, della sua durata, della ampiezza della categoria di consumatori coinvolti dal comportamento medesimo e della gravità dell'eventuale danno che il comportamento sia o sia stato idoneo a produrre. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. Art. 162 Class action 1. Le associazioni di cui all’articolo 156, al fine di tutelare i diritti risarcitori individuali ed omogenei di una classe di consumatori ed utenti lesi nei loro diritti da un medesimo comportamento posto in essere da un professionista o da uno dei soggetti erogatori dei servizi di cui all’articolo 32 della legge, possono agire in giudizio secondo le previsioni del presente articolo per l'accertamento di responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, o alla retituzione di somme. 2. Competente a conoscere dell'azione è il Commissario della legge, indipendentemente dal valore della causa. 3.L'azione si introduce mediante citazione che deve contenere: a) L'indicazione precisa del fatto atto o comportamento unico generatore, da cui si affermi essere scaturito il danno individuale a carico di una determinata collettività di consumatori; b) L’indicazione, almeno nel genere o nel tipo, delle conseguenze dannose omogenee subite dai consumatori; c) L'Indicazione della classe di consumatori, e dei relativi appartenenti, lesi da tali atti, oppure l'individuazione dei parametri volti ad individuare detta classe; d) L'indicazione ed allegazione delle prove documentali dalle quali si evinca la non manifesta infondatezza della domanda; e) la richiesta di accertare l'illiceità del fatto atto o comportamento generatore del danno; f) la richiesta di accertare e determinare il danno subito dai singoli consumatori appartenenti alla classe lesa, ovvero i criteri per la sua corretta identificazione. 4. A seguito della citazione il giudice fissa l'udienza per la costituzione delle parti nei modi termini e forme di cui all’articolo 2, sub 1.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55 e succ. mod. 5. Nelle proprie difese, ed entro la fissata udienza, il convenuto dovrà prendere posizione in rito e in merito, e presentare tutte le eccezioni nei confronti della domanda attorea. 6. In tale prima fase il giudice si attiene esclusivamente alle allegazioni delle rispettive parti al fine di dichiarare la non manifesta infondatezza dell'azione. La parte attrice fornisce al giudice tutti gli elementi in suo possesso a sostegno della domanda. 86 7. Ove il giudice, al termine dell'udienza rilevi la manifesta infondatezza dell'azione proposta, emette sentenza definitiva appellabile di rigetto, pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 3, della legge qualificata n.2 del 26 ottobre 2010. 8. Ove il Giudice rilevi la non manifesta infondatezza dell'azione proposta, emette sentenza interlocutoria non appellabile, contenente il fedele contenuto della domanda attorea. 9. La sentenza viene pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 3, della legge qualificata n.2 del 26 ottobre 2010. 10. Il giudice, oltre alla procedura di cui al comma precedente, autorizza parte attrice a pubblicizzare il contenuto della sentenza nei modi e termini che riterrà più opportuni, rinviando il processo a successiva udienza per espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione tra le medesime parti, nonché per permettere atti di intervento di altre associazioni di consumatori di cui all’articolo 156. 11. A tale udienza, in caso di raggiunto accordo, il giudice redigerà verbale di conciliazione con indicazione dei termini e modalità di adempimento degli obblighi posti a carico della parte convenuta. 12. Il mancato intervento, entro l'udienza fissata ai sensi del comma 10, da parte di altre associazioni di consumatori, inibisce per esse la riproposizione dell'azione avente medesimo oggetto. 13. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione il processo prosegue nei modi e termini di cui agli articoli 2, e segg. della legge 17 giugno 1994 n.55 e succ. mod. 14. In tale seconda fase al giudice vengono riconosciuti i più ampi poteri di impulso e di integrazione istruttoria anche al fine di richiedere alle parti la esibizione coattiva di documenti o stabilire l'assunzione delle prove orali che ritenga necessarie ai fini del decidere. Il giudice provvede alla individuazione di tali ulteriori mezzi istruttori, anche ad integrazione dei mezzi di prova indicati dalle parti, entro il termine di cui all’articolo 2, sub 2.8 della legge 17 giugno 1994 n. 55 e succ. mod. 15. Con la sentenza che accoglie la domanda il giudice: a) identifica il comportamento il fatto o l'atto da cui sono derivati i danni ai singoli consumatori e ne dichiara l'illiceità; b) identifica ed ove possibile quantifica il danno subito dai consumatori; c) ove la quantificazione precisa del danno subito dal singolo consumatore non risulti, allo stato, possibile, il giudice individuerà i parametri utili alla sua quantificazione a favore dei singoli; d) identifica la classe di consumatori lesi, ovvero i parametri utili alla sua identificazione; e) condanna la parte soccombente al risarcimento del danno a favore di tutti i singoli consumatori appartenenti alla classe lesa; f) condanna la parte soccombente al versamento di una somma, a titolo di danno collettivo, quale sanzione accessoria, da versarsi al fondo di cui all'articolo 31 della legge, nella misura minima e massima di cui all'articolo 161, comma 9, lettera c, in proporzione alla tipologia di comportamento accertato come illecito, alla sua durata, all'ampiezza della categoria dei consumatori lesi, al tipo di danno causato ed alla sua gravità. 87 g) condanna la parte soccombente a pubblicizzare il testo della sentenza, a propria cura e spese, su un quotidiano ivi indicato, per un giorno a settimana e per una durata complessiva di quattro settimane successive alla comunicazione della sentenza. 16. In caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 161, comma 9 lett. b), raddoppiata nel suo ammontare minimo e massimo, per ogni giorno di ritardo, mediante la procedura prevista nel citato articolo. 17. La sentenza che accoglie la domanda è provvisoriamente esecutiva nei termini di cui al successivo comma 20, e sottoposta agli ordinari rimedi di appello. 18. La sentenza definitiva di accoglimento della domanda o il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, sono pubblicati sul bollettino di cui all’articolo 3, della legge qualificata n.2 del 26 ottobre 2010 e producono i loro effetti nei confronti di tutti i consumatori appartenenti alla classe di soggetti lesi, così come identificata i sensi del comma 15, salvo il diritto di questi ultimi di agire individualmente ed autonomamente in successivo giudizio avente il medesimo oggetto e relativo al medesimo comportamento nei confronti del professionista o dei soggetti erogatori dei servizi di cui all'articolo 32 della legge, a tutela dei propri diritti ed interessi, dichiarando espressamente, nell'atto introduttivo di tale giudizio, di non voler beneficiare degli esiti del giudizio di class action. 19. L'azione individuale di cui al comma 18 e la relativa dichiarazione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione di cui al comma precedente. 20. Decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 18 senza che vi sia stato spontaneo adempimento alla sentenza di condanna o al verbale di conciliazione, questi costituiscono titolo esecutivo. 21. Le copie della sentenza o del verbale di conciliazione in forma esecutiva possono essere rilasciate dal tribunale ai singoli consumatori, direttamente o per il tramite delle associazioni dei consumatori parte del giudizio a cui abbiano conferito espresso mandato, solo decorso il termine di cui al comma precedente, al fine di agire esecutivamente nei confronti del professionista ovvero al fine di agire giudizialmente ed individualmente nei confronti di quest'ultimo per determinare il quantum dovuto nella ipotesi di cui alla lett. c), comma 15. 22. E’ fatto salvo il diritto delle parti del processo di class action, a seguito di verbale di conciliazione o di pubblicazione di sentenza di condanna, di istituire forme paritetiche di collaborazione, anche presso la camera di conciliazione di cui all’articolo 158, volte a procedere alla rapida liquidazione del danno riconosciuto ai singoli consumatori. 23. In caso di sentenza di manifesta infondatezza di cui al comma 7, ovvero sentenza di rigetto emessa al termine della seconda fase del giudizio, l'azione può essere riproposta nei confronti del medesimo soggetto, unicamente per fatti o documenti nuovi formatisi successivamente alla pubblicazione delle medesime. Art. 163 Modifiche 1. All’articolo 3, della legge qualificata n.2 del 26 ottobre 2010, al II comma, dopo la lettera h), è aggiunta la lettera: “i) le sentenze e i verbali di conciliazione emessi a seguito di inizio di processo di class action in base alla legge sul consumo”. 88 2. All’ultimo comma dell’articolo 2 della Legge n. 99 del 25 luglio 2003, come sostituito dall'art.1 del decreto reggenziale 1.12.2003, n.157, è aggiunta la lettera: "f) dalle Associazioni dei consumatori, per la proposizione delle azioni inibitorie contrattuali e comportamentali nonché delle class action di cui alla legge sul consumo" Art. 164 Prescrizioni Fatta salva la previsione di specifici termini prescrizionali contenuti nella legge, i diritti dei consumatori riconosciuti e tutelati da essa, si prescrivono nel termine di tre anni dalla data in cui essi possono essere fatti valere. PARTE VI DEL CONTRAENTE DEBOLE TITOLO I NORME E PRINCIPI GENERALI Art. 165 Finalità 1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1 della legge, la Parte VI contiene le norme generali e settoriali di tutela del contraente debole non consumatore nei confronti di altro professionista ed in generale di altro imprenditore, con il fine di evitare situazioni di abuso di dipendenza contrattuale, derivanti anche da ipotesi di dipendenza economica tra soggetti dotati di differente forza impositiva sul mercato dei beni e servizi. 2. Le contrattazioni tra i soggetti di cui al comma 1, sia nella fase precontrattuale che in fase di conclusione del contratto che di sua stipulazione, ed infine nella fase di esecuzione dell’accordo, devono essere improntate alla correttezza e buona fede, al fine di evitare che l’esercizio, da parte del contraente forte, di atti di autonomia contrattuale, siano il mezzo per di abusare dei propri diritti e trarre un indebito vantaggio nei confronti del contraente debole. 3. La correttezza, la buona fede e la lealtà di condotta nell’esecuzione delle prestazioni devono considerarsi come regole generali di comportamento e quali regole interpretative del comportamento delle rispettive parti contrattuali, in funzione di garanzia dell’equilibrio contrattuale, e non necessariamente economico, delle rispettive prestazioni. Art. 166 Ambito oggettivo di applicazione Le norme contenute nella Parte VI della legge, salve le forme di tutela specifiche di cui al successivo Titolo II, si applicano ai contratti conclusi nelle mode e forme di cui all’articolo 3, comma 1, lett. j), con cui un contraente debole non consumatore si obbliga a fornire ad un altro professionista prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica di quest’ultimo o nella produzione di altri beni. 89 Art. 167 Regole relative al rapporto contrattuale 1. Il contratto di cui all’articolo precedente deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il contraente debole ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto. 2. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto. 3. Nel contratto devono essere altresì specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal professionista al contraente debole, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento. Art. 168 Ulteriori ipotesi di nullità 1. È affetta da nullità ogni clausola del contratto di cui all’articolo 167 che riservi ad una sola delle parti contraenti la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto. 2. È altresì affetta da nullità ogni clausola che preveda, a favore di una sola parte contraente, ipotesi di recesso unilaterale, senza indicare, in quest’ultima ipotesi, le precisa fattispecie a cui collegare l’esercizio del potere, con contestuale ed obbligatoria indicazione del termine di congruo preavviso. 3. Le clausole che rispettino le condizioni di cui al comma precedente devono in ogni caso essere approvate autonomamente e per iscritto dal contraente debole, mediante loro integrale riproposizione e sottoscrizione in calce al contratto, pena la loro nullità. Art. 169 Sanzioni In caso di violazione delle norme di cui al presente Titolo, è fatto salvo, oltre il rimedio di cui agli articoli 167 e 168, il risarcimento dei danni subiti dal contraente debole a causa del comportamento commerciale abusivo tenuto dal professionista in violazione degli obblighi di cui all’articolo 165. TITOLO II TUTELE SPECIALI Art. 170 Ambito di applicazione Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1 commi 3 e 4, e articolo 2 comma 1 della legge, ai contraenti deboli così come definiti dall’articolo 3 comma 1, lett. c), oltre alle tutele generali 90 previste dal Titolo I della Parte VI nonché dalle singole disposizioni della legge, si applicano le norme della legge contenute nei seguenti articoli, al fine di garantire a tale tipologia di contraente, una tutela tendenzialmente omogenea a quella prevista a favore del consumatore. Art. 171 Informazione In tema di informazione, al contraente debole si applicano le disposizioni di cui: a) all’articolo 5, comma 1; b) all’articolo 6; c) all’articolo 7; d) all’articolo 11. Art. 172 Pratiche commerciali scorrette In tema di pratiche commerciali scorrette, al contraente debole, oltre alle tutele previste dal Capo I, Tiolo II, parte I della legge, si applicano: a) gli articoli da 19 a 29 della legge, ove il contraente debole sia stato soggetto passivo dei comportamenti ivi previsti e nei cui confronti sono previste le rispettive tutele. Art. 173 Servizi pubblici e standard di qualità In tema di servizi pubblici, al contraente debole si applicano: a) gli articoli da 32 a 39 della legge. Art. 174 Sicurezza e qualità dei prodotti In tema di sicurezza e qualità dei prodotti, al contraente debole si applicano: a) le norme di cui al Capo I, Titolo I, parte IV della legge ove il contraente debole sia stato soggetto passivo dei comportamenti ivi previsti e nei cui confronti sono previste le rispettive tutele. Art. 175 Responsabilità per danno da prodotto difettoso 1. In tema di danno da prodotto difettoso, al contraente debole ed ai propri dipendenti, ausiliari o collaboratori ove essi siano stati soggetti passivi dei comportamenti ivi previsti e nei cui confronti sono previste le rispettive tutele, si applicano: a) l’articolo 137; b) l’articolo 140; c) l’articolo 141; d) l’articolo 142; e) l’articolo 145; f) l’articolo 146, comma 1, lettera a); g) l’articolo 148. 91