contratti a tempo determinato – nuovi limiti

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contratti a tempo determinato – nuovi limiti
Circolare 8/2014
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Circolare 8/2014
Bolzano, 19.12.2014
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – NUOVI LIMITI
Gentile cliente,
La legge 78/2014 prevede nuovi limiti per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015. Le disposizioni prevedono
che le aziende possano assumere un massimo del 20% del loro organico con rapporti a
termine. Tutti gli altri dipendenti devono essere assunti con contratti a tempo
indeterminato (incluso l’apprendistato).
I contratti a tempo determinato sono quei rapporti di lavoro ai quali viene apposto un
termine, quale una data o un momento prestabilito. Si differenziano pertanto dai
rapporti a tempo indeterminato, che cessano solo in seguito ad una dichiarazione di
volontà di una delle parti. Lo stato italiano vede i rapporti a termine con un certo
disfavore e vuole limitare il loro utilizzo.
Eccezioni
1. La legge stessa prevede delle eccezioni ai nuovi limiti:
- A prescindere dal numero di collaboratori presenti in azienda, può essere
concluso, in ogni caso, un rapporto a tempo determinato (anche qualora si
trattasse dell’unico dipendente);
- Soggetti di oltre 55 anni sono esclusi dalla regola;
- Lavoratori assunti dalle liste di mobilità sono altresì esclusi;
- Dirigenti;
- Rapporti di lavoro stagionali;
- Contratti per ragioni sostitutive (per maternità ecc.);
- Avvio di una nuova attività (la durata del periodo è definita dai CCNL);
2. La maggior parte dei contratti collettivi prevede specifici limiti (vedi allegato 1);
3. Certe tipologie di rapporti di lavoro sono escluse dalle disposizioni in materia di
contratti a termine. Nella fattispecie sono esclusi i contratti di lavoro domestico
(Colf, Badanti), i contratti di lavoro occasionale accessorio (“voucher“), i contratti
di lavoro a progetto, i contratti CoCoCo, i contratti di somministrazione e i
contratti a chiamata;
Circolare 8/2014
Avvisi pratici
I nuovi limiti opereranno dallo 01 gennaio 2015 e, entro tale data, tutti i rapporti di
lavoro presenti in azienda saranno da considerarsi adeguati ai nuovi standard. I
contratti che comporterebbero il superamento della quota ammessa, devono
essere trasformati in contratti a tempo indeterminato o cessati. Nell’ultimo caso
valgono le disposizioni generali in materia di licenziamento.
Lo studio WHW è a conoscenza della tipologia e del numero di contratti stipulati
all’interno della Vostra azienda. Qualora tali numeri violassero i nuovi limiti, Vi
contatteremo per trovare una soluzione.
Sanzioni e ripercussioni
La legge prevede delle conseguenze nel caso in cui i limiti non vengano rispettati:
1. Sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione spettante per tutta
la durata della trasgressione, quando la soglia viene superata da un unico
rapporto a termine (p.e. retribuzione lordo 2.000,00 €, sanzione 400,00 €
per mese e trasgressione);
2. Sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione spettante per tutta la
durata della violazione quando il superamento avviene mediante più di un
rapporto (p.e. retribuzione lordo 2.000,00 €, sanzione 1.000,00 € per mese e
trasgressione).
Peraltro non si potranno concludere nuovi rapporti a tempo determinato prima del
rientro nella quota ammessa.
Ai rapporti a tempo determinato con decorrenza antecedente il 21 marzo 2014
(prima dell’entrata in vigore della legge) non si applica la sanzione amministrativa.
Anche in questo caso, però, non si potranno stipulare nuovi contratti a termine.
Distinti saluti
WHW.Consulenti Del Lavoro
Allegato 1
Regole dei Contratti Collettivi
Contratto
collettivo
Acconciatori
estetisti
%
ed
Agricoltura operai
Agricoltura impieg.
Alimentari
artigianato
Alimentari
(industria)
Assicurazioni
50%
25%
0–5
5 – 10
10 +
20%
0–5
0
1–5
30%*
6+
25%*
*
(società di assistenza)
30%*
10%*
Assicurazioni
(amministrativi e 9%*
produzione)
8%*
Autorimesse
30%
Case di cura
40%
Cemento
20%
Chimica industria
Quota garantita
indeterminati determinati
0-40
40 +
0-500
500-1500
1500+
0–5
18%*
3
Non è previsto nessun limite
1
1
2
∗ Del personale con rapporto indeterminato
al 31.12 dell’anno precedente
∗ Del personale con rapporto indeterminato
10
al 31.12 dell’anno precedente
12
∗ Limite del 6% per singola unità produttiva
12
1
10
20%
4
6
Edilizia
30%*
0–3
1
Farmacie
20%
0–5
1 – 20
21 – 50
1
6*
Giornalisti
30%
Gomma,
plastica
15%*
(piccola industria)
Gomma,
plastica
25%*
(industria)
Grafici artigianato
30%
Impianti sportivi e
15%*
palestre
Legno,
lapidei,
arredamento
50%
25%
Legno
e
arredamento
15%*
(industria)
Logistica, trasporto
35%
merci
Metalmeccanica
(artigianato)
20%
Metalmeccanica
20%*
∗
8
0–5
2
0 – 30
5
0–5
6 – 18 *
19 + *
2
∗ Del personale con rapporto indeterminato
al 31.12 dell’anno precedente
∗ Per unità produttiva
∗ Della media dei dipendenti nell’anno
precedente
∗ Non ci possono essere più rapporti a
termine che a tempo indeterminato
∗ Mensilmente, non più del 30% dei rapporti
stipulati a tempo indeterminato
∗ Della media annua del personale con
rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno
precedente
∗ Solo nelle unità produttive oltre 30
dipendenti
∗ Apprendisti esclusi dal computo
∗ Apprendisti esclusi dal computo
∗
0–5
5+
Del personale con rapporto indeterminato
al 31.12 dell’anno precedente
5
0 – 15 *
16 – 30*
30 +*
Commercio
Annotazioni
2
3
Calcolo su base semestrale per unità
produttiva
∗ Apprendisti esclusi dal computo
Allegato 1
(industria)
Metalmeccanica
(piccola industria)
Nettezza urbana
Panificatori
fino al 31.12.2015, la contrattazione
aziendale può prevedere assunzioni oltre il
predetto limite
20%
12%*
8%*
30%
20%
Studi professionali 20%
*
Tessili (artigianato)
50%*
Turismo (aziende
ad
apertura
annuale)
20%
Kategorie 1 -5
Kategorie 6 - 8
1 – 10
11 – 25
26 – 40
41 – 60
0–5
0-5
5+
0–4
5–9
10 – 25
26 – 35
36 – 50
50+
1
2
∗ Del personale con rapporto indeterminato
al 31.12 dell’anno precedente
8
1
4*
6*
7*
9*
12*
∗
Del personale a tempo indeterminato al
01.01. dell’anno di assunzione
∗ Nella Provincia di Bolzano i valori possono
essere superati fino al 60%
Esempio1:
Contratto collettivo Legno e Lapidei
Nelle aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (apprendisti inclusi) si possono assumere
due persone a tempo determinato. In aziende che impiegano dai 6 ai 18 dipendenti a tempo
indeterminato (questa volta gli apprendisti sono esclusi dal computo) il rapporto è del 50%: si può
impiegare un dipendente a termine ogni due dipendenti indeterminati. Nelle aziende con più di 19
dipendenti la percentuale consentita scende a 25%.
Esempio 2:
Contratto collettivo Commercio
Le aziende che impiegano da 0 a 15 dipendenti per unità produttiva, a tempo indeterminato,
possono assumere fino a 4 persone con rapporto a tempo determinato. Se ci sono dai 16 ai 30
dipendenti, tale numero sale a 6. Quando l’organico a tempo indeterminato è superiore a 30 unità,
la quota ammessa è pari al 20%