la direttiva macchine

Transcript

la direttiva macchine
n. 018 - MAGGIO 2013
LA DIRETTIVA MACCHINE
(DIR. 2006/42/CE RECEPITA CON D.LGS. 17/2010)
E
LE RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE E
DELL’ACQUIRENTE (DATORE DI LAVORO)
Dott. Ing. M. LACHELLO
- Consulente Senior del Gruppo
2G Management Consulting
- Esperto della direttiva prodotto
relativa alla “Direttiva Macchine”
- Esperto della Sicurezza delle
Attrezzature di Lavoro ai sensi
dell’allegato V del D. Lgs. 81/08
- Consulente come “RSPP esterno” presso imprese di vari settori
merceologici
Dott. Ing. C. DI GENNARO
disposizioni, anche amministrative, che ad esse si
applicano, la cui osservanza è OBBLIGATORIA per la
commercializzazione, la prestazione di servizi, lo
stabilimento di un prestatore di servizi o l’utilizzo degli
stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte
importante di esso”.
Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 recepisce, per la
parte che riguarda le macchine, la DIR. 2006/42/CE relativa alle
macchine e che modifica la DIR. 95/16/CE relativa agli
ascensori.
- Esperto della Sicurezza delle
Attrezzature di Lavoro ai sensi
dell’allegato V del D. Lgs. 81/08
Il Decreto composto da 19 articoli e 11 allegati è finalizzato ad
adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine
alle disposizioni contenute nella citata direttiva, a sua volta
diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela dalla salute che devono essere
rispettato nella progettazione e nella fabbricazione delle
macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello
di sicurezza.
- Consulente come “RSPP esterno” presso imprese di vari settori
merceologici
La DIR 2006/42/CE rispetto alla DIR 98/37/CE introduce una
serie di novità che principalmente riguardano:
- Consulente Senior del Gruppo
2G Management Consulting
- Esperto della direttiva prodotto
relativa alla “Direttiva Macchine”
INTRODUZIONE
In base alla legislazione vigente (sia europea che nazionale) è
possibile mettere in servizio solo i prodotti conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza citati dalle Regole Tecniche.
La “Regola Tecnica” è “una specifica tecnica o altro
requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le
• La modifica alle procedure di valutazione della
conformità della macchina (art. 12 DIR 2006/42/CE);
• L’introduzione delle “quasi macchine” con relative
procedure di valutazione della conformità (art. 13 DIR
2006/42/CE);
• Le modifiche ai contenuti tecnici delle “istruzioni per
l’uso” della macchina.
 Pag. 1 di 5
n. 018 - MAGGIO 2013
L’art. della DIR. 2006/42/CE così definisce la “macchina”:
Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o
animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un’applicazione ben determinata.
Al punto g) dell’art. 2 sono definite le quasi – macchine che
risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un’applicazione ben determinata. Le quasi – macchine sono
unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad
altre macchine o ad altre quasi – macchine o apparecchi per
costituire una macchina. Le quasi – macchine non devono
essere marcate CE ma sono stabilite procedure di valutazione
della loro conformità.
MODALITÀ PER LA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ
La dichiarazione CE di conformità è l’atto mediante il quale
il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità dichiara
che la macchina messa in commercio rispetta tutti i
requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la
riguardano.
• dalla descrizione delle soluzioni adottate per
prevenire i rischi presentanti dalla macchina (dopo
aver condotto l’analisi dei rischi secondo l’All. 1 della
DIR 2006/42/CE);
• (eventuale) qualsiasi relazione tecnica o certificato
ottenuti da un organismo laboratorio competente;
• qualora dichiarata la conformità ad una norma
armonizzata che lo prevede, da qualsiasi relazione
tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, in
proprio o da un organismo o laboratorio competente;
• da un esemplare del manuale di “istruzioni per l’uso”
della macchina.
2. Le disposizioni interne (Manuale del Controllo di
Produzione di Fabbrica) che saranno applicate pe
mantenere la conformità delle macchine alle
disposizioni della direttiva, nel caso di fabbricazione in
serie.
La firma della Dichiarazione CE di conformità autorizza il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad
apporre sulla macchina la marcatura CE.
Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità,
deve essersi accertato e deve poter garantire che la
documentazione definita in appresso è e resterà
disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo.
La documentazione in oggetto comprende:
1. Il fascicolo tecnico della costruzione composto:
• da un disegno complessivo della macchina e dagli
schemi dei circuiti di comando;
• dai disegni dettagliati e completi, eventualmente
accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc.,
che consentano la verifica della conformità della
macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e
sanitari;
• dall’elenco dei requisiti essenziali della DIR
2006/42/CE, delle norme tecniche e delle altre
specifiche tecniche applicate nella progettazione della
macchina;
 Pag. 2 di 5
n. 018 - MAGGIO 2013
I requisiti essenziali di sicurezza (RES) sono stati fissati a
livello comunitario e riguardano principalmente gli aspetti di
progettazione e fabbricazione della macchina.
Essi svolgono la funzione di condizione indispensabile per
l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle stesse
macchine.
Sono stati definiti “essenziali” poiché sono assolutamente
inderogabili (art. 4 DIR 2006/42/CE) e sostituiscono
integralmente le prescrizioni nazionali in materia
(considerando n.14 e n.18 della DIR 2006/42/CE).
Da quanto sinora illustrato la procedura di valutazione della
conformità ai RES deve essere svolta dal fabbricante prima
di immettere sul mercato o in servizio la macchina e ciò
comporta una valutazione dei rischi in fase di progettazione
della macchina stessa.
Tale valutazione richiede una individuazione (nell’ambito dei
rischi previsti ed elencato nell’all. 1 della DIR. 2006/42/CE) dei
requisiti essenziali di sicurezza applicabili alla macchina in
esame.
In questo contesto di requisiti essenziali di sicurezza e di
procedure di valutazione delle conformità assumono una
funzione di strumento di prova della conformità ai requisiti
essenziali, le “norme armonizzate a livello comunitario per
la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e
dalla costruzione delle macchine” (considerando n. 18 della
DIR. 2006/42) così come definite dall’art. 2, co. 2, lett. l) della
DIR. 2006/42/CE.
non conformità ai RES previsti dal D.Lgs. 17/2010 di
recepimento dalla DIR 2006/42/CE.
Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito
come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso
si sia manifestato in fase di utilizzo della macchina o di
valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di
indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta
per infortunio.
Un rischio “occulto” non è più tale nel momento che il datore
di lavoro ne è venuto a conoscenza per iniziative informative
del fabbricante e/o qualsiasi altro soggetto, per es. lo stesso
organo di vigilanza.
L’organo di vigilanza può operare sia con azioni di tipo
amministrativo che di tipo penale così come previsto
dall’art. 70 co. 4 del D.Lgs. 81/08 nei confronti del datore di
lavoro utilizzatore e comunicazione della notizia di reato al
Pubblico Ministero quando si rileva la carenza nei
confronti del costruttore e dei soggetti della catena di
distribuzione.
Le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs.
758/94 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
saranno espletate nei confronti del fabbricante e dei
soggetti della catena di distribuzione, ai sensi dell’art. 70,
co. 4, lett. b) del D.Lgs. 81/08, successivamente
all’accertamento da parte dell’Autorità nazionale per la
sorveglianza del mercato della effettiva non rispondenza ai
RES della macchina segnalata.
Le norme armonizzate assumono il valore di “presunzione
legale di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza se
soddisfano i requisiti precisati all’art. 7 co. 2 DIR. 2006/42/CE
con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
MACCHINE CON SITUAZIONI DI RISCHIO
PER MANCATO RISPETTO DEI RES
È compito degli organi di vigilanza, anche attraverso
l’applicazione dell’art. 70 co. 4 del D.Lgs. 81/08, operare nel
caso di macchine marcate CE ma per le quali si ipotizza la
 Pag. 3 di 5
n. 018 - MAGGIO 2013
Il Datore di Lavoro acquirente della macchina e quindi
utilizzatore è tenuto a valutare i vizi “palesi” per non
incorrere nella contestazione relativa alla messa a
disposizione dei lavoratori di macchine non conformi alle
specifiche disposizioni legislative e quindi in presenza di
rischi.
Il vizio “occulto” è riconducibile al fabbricante che ad
esempio non ha provveduto a valutare tutti i RES. È chiaro
che una volta individuato non è più tale; ne consegue che il
Datore di Lavoro utilizzatore deve adeguare la macchina o
adottare misure organizzative e/o procedurali ritenute idonee
ad eliminare i rischi prima di metterla a disposizione dei
lavoratori. Il mancato adeguamento configura per il Datore di
Lavoro la violazione dell’art. 70, co. 1 del D.Lgs. 81/08
trattandosi, a questo punto, di vizio “palese”.
Nel caso in cui al termine dell’accertamento tecnico risulti
confermata la non conformità dell’attrezzature ad uno o più
RES, nei confronti del fabbricante si procederà con azioni
sia di tipo amministrativo che penale.
ISTRUZIONI PER L’USO DELLA MACCHINA
Il punto 1.7.4.2 dell’all. I del D.Lgs. 17/2010 prevede che ogni
macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso che
forniscano almeno le informazioni previste nei punti stessi.
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte…” (art. 71 co. 3, del D.Lgs. 81/08).
In questo contesto c’è una responsabilità del Datore di Lavoro
utilizzatore della macchina che deve garantire condizioni di
sicurezza in fase di utilizzo.
Quindi il fabbricante deve redigere le istruzioni per l’uso
della macchina nel rispetto dell’all. I, co. 1.7.4.2. del D.Lgs.
17/2010, mentre il datore di lavoro acquirente deve
utilizzare le istruzioni per l’uso per garantire la sicurezza di
tutti i lavoratori a cui è destinata la macchina.
ASSISTENZA CONSULENZIALE DEGLI INGEGNERI
ESPERTI DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT
CONSULTING
Il Gruppo 2G Management Consulting, con i suoi 32
consulenti sistemisti ed esperti, opera da 18 anni nell’area
della “Direttiva Prodotti” affiancando le aziende fabbricanti
di attrezzature che ricadono nella “Direttiva Macchine”.
L’attività consulenziale è svolta da un team di Ingegneri
esperti che opera in collaborazione con i tecnici del
fabbricante per rendere efficace l’intervento.
Eventuali non conformità, connesse a carenze nei contenuti
delle “istruzioni” sono riferite a quanto previsto nei punti relativi
e comunque non sono da considerarsi come violazione dei
RES da parte del fabbricante.
È però importante che le istruzioni per l’uso siano
disponibili prima della messa in servizio della macchina e
che siano fornite anche a quegli operatori che possono
anche non dipendere dall’utilizzatore finale (ad esempio le
istruzioni per il montaggio di una gru su autocarro, le istruzioni
per alcune manutenzioni riservate a tecnici con specifiche
competenze individuate dal fabbricante, ecc.).
Le istruzioni per l’uso della macchina sono importanti per
annullare il rischio di una non corretta messa in servizio,
effettuata senza una preventiva valutazione dei rischi e
senza adottare tutte “…le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso
 Pag. 4 di 5
n. 018 - MAGGIO 2013
Le fasi dell’attività sono le seguenti:
1. VALUTAZIONE dell’attrezzatura rispetto ai requisiti
dell’art. 2 della DIR. 2006/42/CE;
2. RICERCA delle norme armonizzate, delle norme
tecniche nazionali ed internazionali applicabili alla
macchina in esame, che danno presunzione di
conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES);
3. ESECUZIONE dell’ANALISI DEI RISCHI condotta in
collaborazione con colui o coloro che progettano la
macchina;
4. REDAZIONE del Manuale di “ISTRUZIONI PER L’USO”
della macchina con riferimento al contenuto minimo
richiesto dalla Direttiva all’all. I paragrafo 1.7.4.2;
5. VERIFICA dei documenti che dovranno costituire il
FASCICOLO TECNICO;
6. Redazione della DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
che dovrà contenere anche il “nome e indirizzo della
persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico”
(all. II, A2);
7. VERIFICA, nel caso di fabbricazione in serie, delle
disposizioni interne che saranno applicate, per
garantire la conformità delle macchine alle disposizioni
della DIR. 2006/42/CE.
Al termine dell’attività sarà redatta una Relazione Tecnica per
formalizzare il contributo consulenziale degli esperti del
Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. nelle singole fasi
dell’assistenza.
La Relazione Tecnica conterrà tutte le indicazioni sia per il
recepimento delle prescrizioni normative che per
migliorare la gestione della produzione in serie (ove
prevista).
Obiettivo della Relazione Tecnica è quindi quello di
assistere e aiutare il Fabbricante a sviluppare
correttamente le attività relative alla “Dichiarazione CE di
Conformità” attraverso la “produzione di conoscenza”
come strumento necessario per l’assolvimento alla
prescrizioni della DIR. 2006/42/CE.
Per avere maggiori informazioni sulle modalità
di erogazione del SERVIZIO DI ASSISTENZA
CONSULENZIALE PER LE MARCATURA
CE DELLE MACCHINE potete contattare il ns.
Ufficio Marketing che fisserà un appuntamento
con uno dei nostri responsabili
Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel 011/505062 – Fax 011/504660
e-mail: [email protected]
 Pag. 5 di 5