NUMERO 1 - gennaio 2007 - Confartigianato Trieste
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NUMERO 1 - gennaio 2007 - Confartigianato Trieste
anno VII - n. 1 / Gennaio 2007 FISCALE 3 Dal 1° gennaio 2007 allargamento dell’Unione Europea e adozione dell’euro da parte della Slovenia In caso di mancato recapito inviare all’ufficio di Udine CPO per la restituzione al mittente previo pagamento resi. 3 Novità fiscali nell’edilizia 6 Modificate le modalità di pagamento e l’arrotondamento dell’imposta di bollo CATEGORIE 7 Finanziaria 2007: incentivazione acquisto veicoli 7 Calendario 2007 dei divieti alla circolazione per i mezzi pesanti 11 Norme per la sicurezza degli impianti 11 Elettricità: installazione di contatori elettronici per tutti i consumatori 12 Apparecchi a gas: norme armonizzate in Gazzetta Ufficiale Italiana 13 Diritti e doveri dell’installatore di impianti 18 Domanda riduzione tasso medio INAIL Anno 2006 - Novità 18 Rischio assunzione donne contratto inserimento Anno 2007 19 Ingresso Unione Bulgaria e Romania 19 Parte la previdenza complementare Le opzioni per il TFR QUALITÀ - AMBIENTE - SICUREZZA 22 Pi.M.U.S.: contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio 22 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative CREDITO E FINANZIAMENTI 23 Incentivi a favore del settore artigiano 23 Concessione di contributi con la modalità de minimis FORMAZIONE 23 Attività formative di prossimo avvio LAVORO E PREVIDENZA 16 In sintesi le nuove norme della finanziaria 2007 in tema di lavoro DALLE PROVINCE GORIZIA 28 Fotografi - Corso di aggiornamento 24 Corso per addetti antincendio 25 Corso per addetti al Pronto Soccorso 26 Speciale formazione TRIESTE 29 Amianto - Corsi abilitativi 29 Habitat 2007 UDINE 28 Pittori - Nuovo prezziario 2007 29 Norme UNI & CEI 28 Ordinanza provinciale 01/2007 30 Assemblea del Movimento Donne Impresa 30 Fiere Internazionali - 1° semestre 2007 PORDENONE 28 Alla CCIAA di Pordenone ricerche e atti on-line Periodico quindicinale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine Bollettino degli Organi direttivi di Associazione Sindacale 32 Comunicare l’innovazione o innovare la comunicazione? Seminario giovedì 1° febbraio 2007 NOTIZIARIO TECNICO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI FRIULI VENEZIA GIULIA 2 Annunci LICENZE CEDESI avviato salone parrucchiere per uomo zona Cassacco, euro 5.000, locazione affitto ottima. Per informazioni tel. 348.4944318 ore serali. AFFITTASI o VENDESI salone da barbiere di mq 20 in via Giulia 96, Trieste. Per informazioni chiamare il numero 040 567710 oppure 340 8555362 (sig. Gianni). CEDESI avviata attività di bar – licenza, arredamento, attrezzature – con annesse pizzeria-rosticceria per asporto, in zona di forte transito, a poca distanza da Pordenone. Ampio parcheggio. Per informazioni telefonare a 338.8168818. Causa pensionamento CEDESI attività di officina meccanica con annesso distributore di carburanti. Eventuale possibilità di cessione anche di singoli beni strumentali. 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Informimpresa Fiscale N. 1/ Gennaio 2007 DAL 1° GENNAIO 2007 ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E ADOZIONE DELL’EURO DA PARTE DELLA SLOVENIA A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’Unione Europea comprende anche la Bulgaria e la Romania e di conseguenza a partire da tale data le cessioni e gli acquisti di merci provenienti o dirette verso uno dei suddetti stati non sono più considerati importazioni o esportazioni, ma acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 39 del DL 331/1993 e cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. Le merci, pertanto, potranno circolare liberamente nel nuovo spazio allargato dell’Unione europea senza essere soggette ad alcuna formalità doganale e saranno disciplinate, per quanto attiene all’imposizione sul valore aggiunto, dalle disposizioni recate in materia dal D.L. n. 331/93, ivi incluse quelle relative alla presentazione degli elenchi intrastat di cui all’art. 6 del D.L. n. 16/93. Con decreto ministeriale del 20/12/2006 è stata aggiornata la tabella A degli Stati membri dell’UE indicando come numero identificativo: • per la Bulgaria il codice ISO BG seguito dai 9 o 10 caratteri del codice IVA; • per la Romania il codice ISO RO seguito dai 10 caratteri del codice IVA. Si ritiene opportuno segnalare che in conseguenza dell’allargamento dell’Unione Europea: • dal 1° gennaio sulle vendite a privati residenti in uno dei nuovi stati membri dovrà essere applicata l’IVA perché per tali soggetti non sarà più possibile applicare l’art. 38 quater del DPR 633/1972, relativo allo sgravio IVA previsto per le cessioni a soggetti residenti fuori dalla cee, di beni destinati all’uso personale o familiare trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale della Cee; • dal 1° gennaio dovrà essere applicata l’IVA sulle manutenzioni e riparazioni effettuate sui mezzi di trasporto appartenenti a privati residenti in uno dei nuovi stati membri dato che per tali soggetti non potrà più applicarsi il punto 9 del comma 1 dell’art. 9 del DPR 633/1972 relativo alle prestazioni eseguite sui beni di provenienza estera non importati definitivamente. Divengono invece lavorazioni intracomunitarie, da fatturare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 40, comma 4bis del DL 331/1993, le manutenzioni e riparazioni effettuate sui mezzi di trasporto di natura commerciale (autocarri, autobus, navi ecc…) immatricolati o iscritti nei pubblici registri dei nuovi stati membri, nei confronti di committenti titolari di numero identificativo IVA in uno dei suddetti stati, anche se per tali prestazioni non occorre compilare gli intrastat neanche a fini statistici. Per quanto riguarda invece le prestazioni effettuate in Italia sui mezzi di trasporto comunitario di natura non commerciale, la circolare ministeriale n. 145 del 10/6/1998 aveva chiarito che va comunque applicata l’IVA se risulta difficile provare la destinazione del mezzo all’esercizio di un’attività commerciale, (come avviene ad esempio per le autovetture) deve essere applicata l’IVA anche se il committente comunitario è un soggetto IVA. Si segnala inoltre che dal 1° gennaio 2007 la Slovenia ha introdotto l’euro come moneta nazionale. Fino al 14 gennaio 2007 sarà consentita la “doppia circolazione”: gli sloveni potranno quindi pagare sia in euro che in talleri. La conversione del contante presso le banche potrà essere effettuata fino alla fine di febbraio; il tasso di conversione, esente da commissione bancaria, è fissato a 239,64 talleri sloveni per 1 euro. NOVITÀ FISCALI NELL’EDILIZIA La legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2006) ha introdotto alcune importanti novità nell’edilizia, oltre alla ormai consueta proroga, anche se con alcune modifiche, dell’agevolazione del 36% e dell’IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni degli edifici abitativi. Si tratta di disposizioni che incidono sulle modalità di fatturazione e che riguardano non solo le imprese edili, ma tutte le aziende che operano nel comparto costruzioni, come gli installatori, gli intonacatori, i pittori, i piastrellisti ecc.... La legge finanziaria ha inoltre introdotto la ritenuta fiscale del 4% per le prestazioni d’opere e servizi effettuate in base a contratti di appalto nei confronti di condomini e un’agevolazione, sotto forma di detrazione fiscale del 55%, per la riqualificazione energetica degli edifici. Applicazione del “reverse charge” nei subappalti in edilizia Con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2007 viene esteso alle prestazioni di servizi rese in relazione ai contratti di subappalto nel settore edile il mecca- nismo del c.d. “reverse charge” previsto dall’art.17 del DPR 633/.1972. Tale previsione comporta che, in presenza di contratti di subappalto nel settore edile: • l’esecutore (subappaltatore) è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta (in esenzione da imposta di bollo) con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse-charge (art. 17, sesto comma del DPR 633/1972); • il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento (o nel mese successivo ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese); lo stesso documento, ai fini della detrazione, va annotato anche nel registro degli acquisti. Esempio: fatturazione di lavori di intonacatura eseguiti per un importo concordato di euro 10.000 dalla ditta Mario Rossi per la ditta Lavori Edili srl in base ad un contratto di subappalto e successiva integrazione della fattura da parte della ditta Lavori Edili srl: 3 4 Fiscale Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa Fattura emessa dall'esecutore subappaltatore Integrazione della fattura da parte dell'appaltatore DITTA MARIO ROSSI (subappaltatore) ditta LAVORI EDILI SRL (appaltatore) DITTA MARIO ROSSI (subappaltatore) ditta LAVORI EDILI SRL (appaltatore) fattura n. 1 del 10 gennaio 2007 fattura n. 1 del 10 gennaio 2007 lavori di intonacatura eseguiti sull’immobile X in base a contratto di subappalto euro 10.000 totale fattura euro 10.000 lavori di intonacatura eseguiti sull’immobile X in base a contratto di subappalto euro 10.000 totale fattura euro 10.000 Emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, DPR 26 ottobre 1973 n.633 Emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, DPR 26 ottobre 1973 n.633 Integrazione ai sensi dell’art.17 DPR 26 ottobre 1973 n.633 imponibile ............€ 10.000 IVA al 10%...........€ 1.000 totale ...................€ 11.000 Numero di registrazione registro vendite 20 Numero di registrazione registro acquisti 31 Con la circolare 37 del 29 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti sull’applicazione di tale disposizione. Individuazione del settore edile I destinatari di tale modalità di assolvimento dell’IVA devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile. Il settore edile deve essere identificato con l’insieme delle attività comprese nel settore delle costruzioni (sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004). Sono quindi tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici riportati a fondo pagina che iniziano con “45”. Il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio (entrambe le parti devono quindi esercitare attività codificate con numeri che iniziano per 45). Si tratta di attività relative a lavori di costruzione di edifici (alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici ed edifici agricoli) e di opere di ingegneria civile (autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti, opere idrauliche, sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..), a lavori di completamento di edifici, a lavori di installazione dei servizi negli edifici. Sono inclusi, oltre ai nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. Restano escluse da tale ambito quelle attività che, anche 45.11.0 45.12.0 45.21.1 45.21.2 45.22.0 45.23.0 45.24.0 45.25.0 45.31.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di ingegneria civile Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi Costruzione di opere idrauliche Altri lavori speciali di costruzione Installazione di impianti elettrici e tecnici se attinenti alla realizzazione di edifici, non sono comprese nella sezione F quali, ad esempio, la installazione e manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali. Subappaltatori e committenti che operano nel regime di franchigia (art. 32-bis del DPR 633/1972) Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che operano nel regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi dall’art. 32bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Se invece il contribuente che opera nel citato regime di franchigia assume la veste di committente dei servizi in discorso, dovrà comunque integrare la fattura emessa nei suoi confronti dal subappaltatore in regime di reverse-charge e provvedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Contratti interessati dal sistema del reverse-charge Il regime del reverse-charge va applicato solo nelle ipotesi di subappalto, ossia quando il committente è a sua volta un appaltatore o un subappaltatore mentre non va applicato alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione titolari dell’abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Il regime del reverse-charge va applicato anche se i servizi forniti agli appaltatori o ad altri subappaltatori sono effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera (contratto che si differenzia dall’appalto per la struttura dell’impresa esecutrice dei lavori, dove prevale l’attività lavo45.32.0 45.33.0 45.34.0 45.41.0 45.42.0 45.43.0 45.44.0 45.45.0 45.50.0 Lavori di isolamento Installazione di impianti idraulico-sanitari Altri lavori di installazione Intonacatura Posa in opera di infissi Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Altri lavori di completamento degli edifici Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore Informimpresa N. 1/ Gennaio 2007 rativa del prestatore rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa). In particolare il reverse-charge si applica sia nell’ipotesi in cui l’attività del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia nell’ipotesi in cui detta attività consista nel rendere direttamente la propria opera. Sono escluse dal reverse-charge le prestazioni rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.) e le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Naturalmente il reverse-charge non può trovare applicazione per le prestazioni relative a contratti stipulati con soggetti non titolari di partita IVA. Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell’ambito di alcuni rapporti associativi, come ad esempio: • nell’ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione; • nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l’esecuzione dei lavori ai soci. Infatti i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini. Rimborso e compensazione dell’IVA a credito Fatturando con il sistema del reverse-charge i subappaltatori più frequentemente chiuderanno le liquidazioni periodiche e la dichiarazione con IVA a credito. Per consentire ai subappaltatori il rimborso o la compensazione anche infrannuale del credito IVA, è stata perciò prevista la rilevanza delle prestazioni addebitate senza applicazione dell’IVA ai fini del calcolo dell’aliquota media dell’IVA sulle vendite. Indicazione del costo della manodopera nelle fatture per la detrazione del 36% e per l’IVA al 10% sulle manutenzioni Al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell’edilizia si ricorda che dal 4 luglio 2006 per usufruire della detrazione IRPEF del 36% è necessario che nelle fatture relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia separatamente indicato il costo della manodopera utilizzata (commi 19 e 20 dell’art. 35 del DL 223/2006 - si veda Informimpresa n.15/2006). Con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 4 luglio 2006 quindi l’omessa indicazione del costo della manodopera costituisce per il contribuente che sostiene la spesa dell’intervento di recupero una causa di decadenza dall’agevolazione. La disposizione si applica solo quando i lavori sono effettuati da imprese con dipendenti e non anche quando siano effettuati da imprenditori che lavorano personalmente senza avvalersi di manodopera. Il dato da indicare, secondo l’interpretazione letterale della norma, non dovrebbe essere infatti la quota di corrispettivo imputabile al lavoro (ossia alla posa in opera) ma il costo sostenuto dall’impresa per le ore di lavoro impiegate dal personale per l’esecuzione dell’intervento. Di conseguenza il dato da indicare è solo di tipo informativo e non deve essere confuso con gli altri importi da evidenziare in fattura per la corretta applicazione dell’IVA (ad esempio corrispettivo imputabile alla posa in opera e ai beni diversi da quelli significativi per le manutenzioni da assoggettare all’aliquota del 10%). Per rispettare quanto richiesto dalla norma si dovrà quindi Fiscale evidenziare in calce alla fattura una annotazione del tipo: “Si evidenzia che costo della manodopera utilizzata è pari a euro ...” (costo orario dei dipendenti impiegati nell’intervento per il numero delle relative ore di lavoro). In assenza di manodopera utilizzata, per evitare contestazioni da parte del cliente che rischia di perdere la detrazione del 36%, conviene comunque riportare in calce alla fattura la seguente annotazione “Si evidenzia che costo della manodopera utilizzata è pari a zero in quanto l’intervento è stato eseguito direttamente dal titolare senza avvalersi di dipendenti”. Si segnala che recentemente il Governo, in risposta a un’interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera nel corso del question time del 20 dicembre 2006 (in cui si chiedeva se le imprese edili che cedono immobili ristrutturati fossero tenute ad indicare in fattura soltanto il costo della manodopera utilizzata direttamente o anche il costo della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori), ha precisato che nella fattura, deve essere indicato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicati. La legge finanziaria (comma 388, articolo unico, legge 296/2006), ha previsto che dal 1° gennaio 2007 l’indicazione in fattura del costo della manodopera è necessaria anche per l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/99, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici a prevalente destinazione abitativa. La mancanza di tale indicazione comporta l’applicazione dell’IVA con l’aliquota ordinaria del 20%. Proroga dell’IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni Viene prorogata a tutto il 2007 l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa. Tale agevolazione inizialmente prevista per l’anno 2000 dall’art. 7 L.488/1999, è stata successivamente prorogata con una serie di interventi normativi che hanno però lasciato scoperto il periodo compreso tra il 1/1/2006 e il 30/9/2006, durante il quale le prestazioni di manutenzioni restano perciò assoggettate all’aliquota iva ordinaria del 20%. Come già evidenziate nel paragrafo precedente, dal 1° gennaio 2007 l’indicazione in fattura del costo della manodopera è richiesta anche per l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/99, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici a prevalente destinazione abitativa. Prorogata la detrazione IRPEF del 36% sugli interventi di recupero Viene prorogata a tutto il 2007 la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero. Il limite di spesa resta confermato a 48.000 euro per ogni singola abitazione cosicché, in caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Non è stata invece prorogata l’agevolazione del 36% per l’acquisto di unità immobiliare facente parte di edifici complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di co- 5 6 Fiscale Gennaio 2007 / N. 1 struzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. Tale agevolazione si conclude quindi con gli interventi di recupero (escluse le manutenzioni), effettuati entro il 31 dicembre 2006 su interi fabbricati a condizione che l’immobile venga ceduto entro il 30 giugno 2007. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore La legge finanziaria (comma 43 dell’articolo unico della L. 296/2006) prevede che sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007 il condominio, quale sostituto di imposta, deve operare sull’imponibile una ritenuta fiscale del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, per corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa o effettuate da prestatori occasionali che qualificheranno i suddetti corrispettivi come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR 917/1986. Ciò comporta che l’esecutore dei lavori, al momento dell’incasso della fattura (o del compenso della prestazione occasionale) si vedrà trattenere dal condominio una ritenuta fiscale del 4% calcolata sul compenso imponibile ai fini delle imposte dirette, ritenuta che potrà poi essere fatta valere come credito d’imposta dall’impresa (o dal prestatore occasionale) in sede di dichiarazione dei redditi scomputandola dall’imposta da pagare a saldo. La nuova disposizione vale per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio in poi, indipendentemente dalla data di emissione della fattura (vale quindi anche per i pagamenti fatti nel 2007 di fatture antecedenti al 1°/1/2007). Detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici Con riferimento alle spese sostenute nel 2007 relative ai seguenti interventi viene introdotta una detrazione del 55% ai fini dell’imposta sui redditi da ripartire in 3 rate annuali di pari importo con le stesse modalità previste per l’agevolazione del 36%: Informimpresa • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; • interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a “strutture opache orizzontali” (coperture e pavimenti), a “strutture opache verticali”, finestre comprensive di infissi; • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole; • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento da emanare entro il 28 febbraio 2007. Ai fini dell’ammissione al beneficio è richiesto che l’intervento risponda a determinati requisiti tecnici, che tale rispondenza sia asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. Locazioni e cessioni immobiliari in attuazione di piani di edilizia convenzionata Tornano ad essere soggette ad IVA al 10% le locazioni di fabbricati abitativi effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica), a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni. Le cessioni dei suddetti fabbricati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata restano soggette ad IVA anche dopo il decorso di quattro anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero. MODIFICATE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E L’ARROTONDAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO Il comma 80 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27/12/2006) ha aggiornato la disposizione sull’arrotondamento dell’imposta dovuta in modo proporzionale contenuta nell’art. 3 del DPR 26/10/1972, disposizione che ancora faceva riferimento alle lire. Ora è infatti previsto che le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale (ad esempio l’imposta dovuta sulle cambiali) vanno arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari per i quali l’imposta minima è di euro 0,50. Con il comma 80 dell’articolo unico della legge finanziaria è stata inoltre modificata la disposizione che prevede le possibili modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, abrogando la possibilità di assolvimento mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata e mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone. Di conseguenza il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire solo con le seguenti modalità: • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; • mediante pagamento dell’imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in c/c postale. Con comunicato stampa del 10 gennaio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le marche da bollo cartacee possono ancora essere utilizzate fino all’emanazione del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che le dichiarerà fuori corso. Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 Categorie FINANZIARIA 2007: INCENTIVAZIONE ACQUISTO VEICOLI Con l’approvazione definitiva della “Finanziaria 2007” (legge 27 dicembre 2006 n. 296) sono stati riproposti, con alcune modifiche rispetto al testo originario, gli incentivi per l’acquisto di autoveicoli “ecologici” (vedasi Informimpresa n. 18 e 22/2006). In sintesi, il provvedimento riguarda: AUTOVETTURE a) Per l’acquisto di autovetture di nuova immatricolazione classificate Euro 4 o Euro 5, che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, a fronte di rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate Euro 0 o Euro 1, è concesso un contributo pari a euro ottocento e l’esenzione temporanea del pagamento della tassa automobilistica per un periodo di due anni, esteso a tre se l’autovettura ha una cilindrata inferiore a 1.300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti. b) Per l’acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. AUTOCARRI c) È previsto un contributo di euro duemila per l’acquisto di autocarri di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione di autocarri aventi sin dalla prima immatricolazione la medesima portata e la classificazione Euro 0 o Euro 1 e destinati alla demolizione. d) È, inoltre, previsto, per l’acquisto dei summenzionati autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno un ulteriore contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. I citati benefici possono essere usufruiti nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 e riguardano l’acquisto di veicoli risultante da un contratto stipulato nel periodo 3 ottobre 2006 - 31 dicembre 2007, con immatricolazione da effettuarsi entro il 31 marzo 2008. La “Finanziaria 2007” prevede, altresì, contributi per la rottamazione dei veicoli e per l’acquisto di motocicli “ecologici”. La classificazione Euro del veicolo è riscontrabile dalla carta di circolazione (su quelle di vecchio tipo l’indicazione della normativa Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2; su quelle di nuovo tipo l’indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3), sulla base della direttiva comunitaria che rispettano (si veda tabella pubblicata su Informimpresa n. 18/2006). Il testo integrale del provvedimento o eventuali ulteriori informazioni possono essere richiesti presso gli uffici provinciali della Confartigianato. CALENDARIO 2007 DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI Di seguito pubblichiamo integralmente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2007. Art. 1 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00; c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile; g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile; k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 giugno; n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio; o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio; p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 luglio; q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio; r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 luglio; s) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto; t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto; u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 agosto; v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto; w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 agosto; x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 agosto; y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° settembre; z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre; 7 8 Categorie bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre; cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre; dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre; ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre; gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre; 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. Art. 2 1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 (3) e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 (4) (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (5) (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. 7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale. Art. 3 1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri ser- Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 vizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 1) giornali, quotidiani e periodici; 2) prodotti per uso medico; 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 (6) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (7); o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP; r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo. Art. 4 1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchi- Categorie ne agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 5 1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità; c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art. 4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso sog- 9 10 Categorie getto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. Art. 6 1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti; c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Art. 7 1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario del- Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa le merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera. Art. 8 1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104 (8), comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (7). Art. 9 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168 (2), comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previ- Informimpresa Categorie N. 1 / Gennaio 2007 ste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773 (9), delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (10), a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga. Art. 10 1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. Art. 11 1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6 (1), comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Differimento del termine di entrata A seguito della forte e continua azione di pressione svolta da Confartigianato Impianti, è stato differito il termine di entrata in vigore delle norme in materia di sicurezza degli impianti. Tale differimento è stato inserito nel DL 28 dicembre 2006, n. 300 inerente Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La norma prevede che il termine è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti e comunque non oltre il 31 maggio 2007. Ricordiamo che il provvedimento in questione sarà il nuovo testo di riferimento per gli impianti (ex legge 46/90) che prevede, fra le principali novità, l'ambito di applicazione alla totalità degli impianti, qualunque sia la destinazione d'uso del fabbricato in cui vengono installati. ELETTRICITÀ: INSTALLAZIONE DI CONTATORI ELETTRONICI PER TUTTI I CONSUMATORI Con la Delibera 292/06, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha reso obbligatoria, per tutti gli oltre 100 distributori di elettricità operanti sul territorio nazionale, l’installazione di nuovi contatori elettronici di energia elettrica presso tutte le famiglie e piccole imprese. L’obbligo sarà esteso in modo progressivo: entro l’anno 2008 la diffusione dei contatori dovrà essere garantita ad almeno il 25% dei consumatori; entro il 2009 al 65%; entro il 2010 al 90%; ed entro il 2011 al 95% dei consumatori. L’iniziativa dell’Autorità intende dare impulso allo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica in previsione del 1° luglio 2007 quando, come previsto dalla legislazione europea, si completerà il processo di liberalizzazione del mercato - dal lato domanda - garantendo anche alle famiglie (oltreché alle piccole e medie imprese, e ai clienti industriali alimentati in alta e media tensione) la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. L’Autorità ritiene che le prestazioni offerte dai nuovi contatori debbano poter essere rese disponibili a tutti i consumatori, indipendentemente dalle dimensioni della società di distribuzione dalla quale sono serviti. I contatori elettronici sono attualmente resi disponibili soltanto da Enel Distribuzione, Acea Roma, Asm Brescia e, a breve, anche da Aem Milano e Aem Torino. A supporto dell’iniziativa verrà attivato un meccanismo che disincentivi ogni eventuale mancata o ritardata sostituzione degli attuali contatori elettromeccanici. I contatori elettronici, e i sistemi preposti alla loro telegestione, garantiscono una serie di importanti prestazioni di 11 12 Categorie Gennaio 2007 / N. 1 base. Innanzitutto consentono l’offerta di tariffe biorarie o multiorarie, che possono permettere dei risparmi con un uso più intelligente dell’energia elettrica modulato in funzione dei differenti prezzi orari. In secondo luogo consentono: l’emissione di fatture basate su effettivi consumi (la cui integrità è garantita in modo continuativo da opportuni meccanismi di protezione e controllo); di migliorare e velocizzare i servizi commerciali Informimpresa resi alla clientela in occasione di subentri, volture, cambi della potenza contrattuale o del piano tariffario; di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di energia elettrica ad un altro. Sono garantite le medesime prestazioni a tutti i consumatori, sia a quelli che decideranno di passare ad un nuovo fornitore di energia elettrica sia a quelli che decideranno di rimanere con il fornitore tradizionale. APPARECCHI A GAS: NORME ARMONIZZATE IN GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA È stato pubblicato il decreto 3 novembre 2006 del Ministero per lo Sviluppo economico “Elenco riepilogativo di norme europee armonizzate adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, concernente l’attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas” (SO 220 alla GU 274 del 24/11/06). L’elenco riepilogativo aggiornato riporta le norme nazionali - che traspongono le norme armonizzate europee - in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE (DPR 661/96). NORMA Fanno parte integrante del decreto due allegati: l’allegato I contiene l’elenco riepilogativo dei riferimenti delle norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti mentre l’allegato II contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori, elenco che riportiamo di seguito. Ricordiamo che l’UNI, per tali norme che rivestono particolare importanza dal punto di vista della sicurezza, ha adottato, in accordo con il Ministero, un drastico taglio dei prezzi di listino, al fine di agevolarne la diffusione. TITOLO UNI EN 89:2003 Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari UNI EN 161:2003 Valvole automatiche di sezionamento per i bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas UNI EN 449:2004 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotti di scarico dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva) UNI EN 461:2004 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotti di scarico UNI EN 613:2004 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convenzione UNI EN 777-1:2004 Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema D, sicurezza UNI EN 777-2:2004 Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema E, sicurezza UNI EN 777-3:2004 Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema F, sicurezza UNI EN 777-4:2004 Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema G, sicurezza UNI EN 1266:2004 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convenzione muniti di ventilatore per facilitare l’alimentazione di aria e/o l’evacuazione dei prodotti della combustione UNI EN 1596:2003 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Generatori d’aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convenzione forzata, mobili e portatili UNI EN 1643:2003 Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori ed apparecchi a gas UNI EN 12669:2003 Generatori per l’utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici Informimpresa Categorie N. 1 / Gennaio 2007 DIRITTI E DOVERI DELL’INSTALLATORE DI IMPIANTI La garanzia per il consumatore Con il “Codice del consumo”, pubblicato con il DLgs 206/05, è stata riunita in un unico corpo normativo la disciplina in materia di garanzia per il consumatore. Con gli articoli da 128 a 135 sono stati abrogati e sostituiti gli analoghi articoli del Codice Civile che prima si occupavano dell’argomento e che avevano recepito in Italia la direttiva 1999/44/CE. Con il presente articolo saranno esaminate gli aspetti legati al diritto alla garanzia del consumatore relativa al prodotto acquistato; non riguarda invece le eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati al consumatore da un prodotto difettoso, oggetto di altre norme. Nel seguito sono riassunti i punti principali della suddetta normativa e alcuni esempi di applicazione. 1 La normativa a tutela del consumatore si applica soltanto se il cliente è una “persona fisica”; non è un consumatore la persona fisica che acquista un prodotto per motivi inerenti la propria attività professionale (È tuttora dubbio se un condominio rientri nella definizione di consumatore). Le regole indicate nel seguente articolo non valgono dunque in tutti i casi in cui il cliente sia una persona giuridica (impresa o professionista); in tale caso, i diritti ed i doveri dell’installatore e del cliente sono disciplinati dagli artt. 1490-1495 del Codice Civile, i cui contenuti esulano dal presente articolo. 2 Il cliente ha diritto ad una garanzia di due anni a partire dalla data di installazione di un componente elettrico (apparecchio utilizzatore o componente dell’impianto); il diritto alla suddetta garanzia è previsto dalla legge, dunque: - il cliente non deve sottoscrivere alcun particolare contratto per vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia; - è nullo (ovvero privo di validità), poiché contrario alla legge, qualunque “patto” o “contratto” che l’installatore faccia firmare al cliente al fine di ridurre la garanzia. 3 Se un componente dell’impianto si guasta (entro due anni dall’installazione) il cliente può scegliere se richiedere all’installatore di riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. L’installatore è tenuto a rispettare la scelta del cliente (riparazione o sostituzione) a meno che l’opzione scelta risulti molto più costosa dell’altra; se, ad esempio, il cliente ha chiesto la sostituzione del prodotto guasto, l’installatore: - è tenuto a sostituire il prodotto se tale operazione ha un costo simile a quello della riparazione; - può scegliere di riparare il prodotto (ed il cliente non può contestare tale scelta) se la riparazione costa decisamente meno della sostituzione. 4 La sostituzione (o riparazione) del prodotto guasto è completamente gratuita: il cliente non è tenuto a pagare alcunché (né il costo del prodotto, né le spese per la sostituzione dello stesso). 5 L’installatore è tenuto ad effettuare la sostituzione (o riparazione) del prodotto in un tempo congruo. In caso contrario, il cliente ha diritto alla restituzione (in parte o totalmente) della somma pagata per l’installazione del prodotto. 6 Il cliente decade dalla garanzia (perde dunque il diritto di ottenere la sostituzione o la riparazione gratuita del prodotto guasto) se non rende noto all’installatore il guasto del prodotto entro sessanta giorni dal momento in cui lo ha scoperto. Se dunque il cliente “denuncia” il guasto più di sessanta giorni dopo la sua scoperta, l’installatore non è più tenuto a sostituire o riparare gratuitamente il prodotto installato; in tale caso, sarà ovviamente l’installatore a dover provare che il difetto del prodotto è stato denunciato più di sessanta giorni dopo la sua scoperta; a volte è però lo stesso cliente a indicare per iscritto la data della scoperta del guasto nella richiesta di sostituzione del prodotto. 1 Se il guasto del prodotto è dovuto ad un difetto di fabbricazione, l’installatore ha diritto di richiedere (e ottenere) al costruttore del prodotto di rifondergli le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) dello stesso (diritto di regresso). Le suddette spese comprendono sia il costo del prodotto installato, sia le relative spese di sostituzione. 2 Se il guasto del prodotto non è dovuto ad un difetto di fabbricazione, ma ad un danno subito nel magazzino del rivenditore, l’installatore ha diritto a richiedere (e ottenere) al grossista, che gli ha venduto il prodotto, di rifondergli le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) delle stesso; le suddette spese comprendono sia il costo del prodotto installato sia le relative spese di installazione. 3 L’installatore perde il diritto di ottenere che il costruttore (o il grossista) gli rifonda le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) del prodotto guasto (nei casi in cui il difetto è dovuto al costruttore o al grossista) se: - non richiede al costruttore (o al grossista) di rimborsargli le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) del prodotto difettoso entro un anno dalla sostituzione (o riparazione) del prodotto stesso; - ha rinunciato espressamente a tale diritto, sottoscrivendo un “patto contrario” o una “rinuncia” all’atto dell’acquisto del prodotto. La legge prevede che l’installatore possa rinunciare al diritto di regresso, mentre non è ammesso che il consumatore rinunci al proprio diritto alla garanzia (la legge tutela maggiormente il consumatore, ritenendolo “più sprovveduto” rispetto all’installatore). 4 Va da sé che il titolare di un diritto, qualora non veda riconosciuto tale diritto dalla controparte, può agire giudizialmente al fine di ottenere dal Giudice quanto gli spetta sulla base della legislazione vigente. Ad esempio, potrà adire le vie legali con buone possibilità di successo: - il cliente (consumatore) che non riesca ad ottenere dall’installatore la sostituzione (o riparazione) gratuita di un prodotto che è risultato difettoso entro due anni dall’installazione; - l’installatore che non riesca a farsi rifondere dal costruttore le spese sostenute per la sostituzione di un prodotto che si è guastato (entro due anni dall’installazione) a causa di un difetto di fabbricazione. Gli esempi seguenti possono servire come applicazione pratica dei principi generali indicati sopra, per maggiore chiarezza espositiva, riportiamo di seguito due diagrammi di flusso relativo al diritto all’intervento in garanzia ed al diritto di rimborso. 13 14 Categorie Gennaio 2007 / N. 1 Caso 1 Una società (spa, srl, snc, sas, ecc.) commissiona l’installazione, sul proprio impianto, di un interruttore differenziale, che dopo qualche tempo si guasta. In questo caso non si applicano gli articoli del Codice Civile (dal 1519-bis al 1519-octies) previsti a tutela del consumatore descritti nel presente articolo. Caso 2 Un cliente (privato cittadino) fa installare nella propria abitazione un termostato. L’installatore fa sottoscrivere al cliente un “contratto” nel quale limita a un anno il periodo di garanzia applicabile al termostato. Il suddetto “contratto” non ha alcuna validità, e dunque il cliente potrà richiedere all’installatore di sostituire o riparare gratuitamente (quindi senza alcuna spesa) il termostato entro due anni dall’installazione dello stesso. Caso 3 Un cliente (privato cittadino) fa installare nella tavernetta della propria abitazione una lampada di emergenza. Trascorso un anno dall’installazione, poiché la lampada cessa di funzionare, il cliente chiede all’installatore di sostituirla. L’installatore ha la prova (ad esempio perché il committente lo scrive nella lettera in cui chiede il suo intervento) che il cliente gli ha chiesto la sostituzione della lampada sessantuno giorni dopo che la lampada si era guastata. L’installatore non è tenuto a sostituire la lampada (in questo caso il cliente ha perso il proprio diritto alla garanzia). Caso 4 Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione una lavatrice che dopo otto mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. L’installatore si reca sull’impianto e, avendo verificato che la riparazione della lavatrice è decisamente meno onerosa della sua sostituzione, la ripara. Il cliente deve “accontentarsi” della riparazione e non può pretendere la sostituzione della lavatrice. Caso 5 Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un apparecchio di illuminazione che dopo tredici mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. L’installatore non interviene per quattro mesi (e dunque in tale arco di tempo non provvede alla sostituzione né alla riparazione dell’apparecchio). Il cliente ha diritto ad ottenere la restituzione (parziale o totale) dei soldi versati, visto che l’apparecchio non è stato sostituito né riparato in un tempo congruo. Informimpresa Il guasto del prodotto non è dovuto ad un difetto di fabbricazione, ma ad un urto subito dal prodotto nel magazzino del grossista. L’installatore, dopo avere sostituito il prodotto, ha diritto a farsi rimborsare le spese sostenute (costo del prodotto e spese di installazione) dal grossista (purché richieda tale rimborso entro un anno dall’effettuazione del lavoro). Caso 8 Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un relé che dopo quindici mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. Il guasto del prodotto è dovuto ad un difetto di fabbricazione. L’installatore, all’atto dell’acquisto del prodotto, ha sottoscritto una rinuncia al diritto di regresso nei confronti del costruttore del relé. L’installatore è tenuto a sostituire (riparare) il prodotto e ad accollarsi la relativa spesa, non potendo rivalersi sul costruttore. Il prodotto “impianto” Nel presente articolo si è, fino ad ora, fatto riferimento al diritto alla garanzia del consumatore nel caso di guasto (o difetto) di un componente di un impianto (apparecchio utilizzatore o componente dell’impianto). Va però specificato che la norme si applica anche al “prodotto” impianto; la disciplina prevista a tutela del consumatore si applica infatti ai “beni di consumo”, intendendosi come tali i “beni mobili” e l’impianto (in base della definizione di cui all’art. 812 del Codice Civile) risulta essere un bene mobile. Il consumatore può dunque far valere il proprio diritto alla garanzia anche nel caso in cui impianto nel suo complesso (e non un singolo componente) presenti difetti che lo rendano “non idoneo all’uso“. L’inidoneità all’uso può derivare sia da difetti di funzionalità dell’impianto che da carenze di sicurezza talmente gravi da rendere pericoloso l’utilizzo dell’impianto. Ad esempio, se un impianto (sistema TT) viene realizzato senza predisporre una idonea protezione contro i contatti indiretti (senza protezione differenziale), il consumatore potrà richiedere all’installatore, entro due anni dalla realizzazione dello stesso, di provvedere a “riparare” gratuitamente l’impianto, eseguendo gli interventi necessari a renderlo sicuro, e dunque idoneo all’uso. (testo di M. Carrescia tratto da Tuttonormel) Caso 6 Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un apparecchio antifurto che dopo diciotto mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. Il guasto del prodotto è dovuto ad un difetto di fabbricazione. L’installatore, dopo avere sostituito il prodotto, ha diritto a farsi rimborsare le spese sostenute (costo prodotto e spese di installazione) dal produttore (purché richieda tale rimborso entro un anno dall’effettuazione del lavoro). Caso 7 Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un citofono che dopo ventitre mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. Periodico quindicinale della Federazione Regionale Artigiani F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno VII - N. 1 - Gennaio 2007 Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale Direttore responsabile: BRUNO PIVETTA Comitato di redazione: Giorgio Frealdo, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi Hanno collaborato a questo numero: Alberto Bianchi, Alfredo Cappellini, Flavio Cumer, Elena Del Giudice, Enrico Eva, Bruno Gazulli, Walter Lorenzi, Davide Mauro, Massimo Nicchiarelli, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Editore: FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI F.V.G. Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 Categorie 15 16 Lavoro e Previdenza Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa IN SINTESI LE NUOVE NORME DELLA FINANZIARIA 2007 IN TEMA DI LAVORO COMUNICAZIONI AI CENTRI PER L’IMPIEGO DURC La legge finanziaria ha esteso ai datori di lavoro di tutti i settori produttivi quanto in parte già previsto per il settore dell’edilizia in tema di comunicazione ai Centri per l’Impiego. A decorrere dal 1° luglio 2007 il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di quelli territoriali od aziendali, se sottoscritti. Con proprio decreto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvederà, entro il 31 marzo 2007, a definire le modalità di rilascio ed i contenuti del DURC e le tipologie di irregolarità contributive considerate non ostative al rilascio. In attesa sono fatte salve le modalità già in uso per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura. ASSUNZIONI - A decorrere dal 1° gennaio 2007, pertanto, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. La comunicazione deve indicare: - dati anagrafici del lavoratore; - data di assunzione; - data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato; - tipologia contrattuale; - qualifica professionale; - trattamento economico e normativo applicato. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di trasmettere al Centro per l’Impiego, entro il giorno antecedente, comunicazione avente data certa di trasmissione, contenente la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per tali nome, cognome (ragione sociale) e codice fiscale. D.N.A. Resta fermo, per ora e fino a nuove disposizioni, l’obbligo di inviare all’INAIL, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati. Tale comunicazione è da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. CESSAZIONI. Nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero della diversa data di cessazione dei rapporti a termine, che va effettuata al servizio competente entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI. Non vi è più obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare entro 48 ore alla Questura competente l’assunzione di un cittadino extracomunitario. ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE Cambia l’importo dell’assegno per le famiglie con più di 3 figli (o loro equiparati) aventi età inferiore ai 26 anni: infatti potranno godere dell’assegno di mantenimento i nuclei famigliari con figli aventi età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni compiuti purchè studenti o apprendisti (prima il limite era al compimento della maggiore età). Condizione base è che nel nucleo familiare vi siano più di tre figli di età inferiore ai 26 anni. TUTELA MATERNITÀ COCOPRO ED ASSIMILATI Dal 1° gennaio 2007 viene corrisposta in favore dei lavoratori a progetto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, una indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, fatti salvi gli eventi morbosi fino a 3 giorni. Per tale prestazione trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore degli iscritti alla gestione separata ed è pari al 50% di detta indennità. In caso di degenza ospedaliera il limite massimo indennizzabile è pari a 180 giorni nell’anno solare. Trova applicazione nei confronti di tali lavoratori l’istituto delle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia analogo a quello dei lavoratori dipendenti. Ai lavoratori a progetto che abbiano titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione ed affidamento per ingressi in famiglia. NUOVO REGIME SANZIONATORIO Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicate. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e paga sono punite con la sanzione amministrativa da € 4.000,00 a € 12.000,00. Nei confronti di tali violazioni non è ammessa la procedura di diffida. OBBLIGO SCOLASTICO ED INIZIO ATTIVITÀ LAVORATIVA A partire dall’anno scolastico 2007-2008 l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni. Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 CONTRIBUZIONE ED INDENNITÀ DI MALATTIA PER GLI APPRENDISTI Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la contribuzione per gli apprendisti è pari all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. (Si presume che, nel calcolo del numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale vengano computati in proporzione all’orario svolto e che vengano esclusi gli apprendisti ed i lavoratori con contratto di inserimento). A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli apprendisti assunti ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. Le norme contributive e previdenziali di cui sopra si applicano anche a tutte quelle tipologie contrattuali nelle quali la contribuzione è analoga a quella degli apprendisti (es.iscritti liste mobilità). PROROGA ISCRIZIONE LISTE MOBILITÀ LAVORATORI PICCOLE IMPRESE È stata prorogata al 31 dicembre 2007 l’iscrizione nelle liste di mobilità (senza percezione della relativa indennità) degli operai, degli impiegati e dei quadri licenziati da imprese anche artigiane e cooperative di produzione, che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. RIMODULAZIONE ALCUNE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Con effetto dal 1° gennaio 2007 vengono rimodulate le seguenti aliquote contributive: - ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA L’aliquota è elevata dello 0,3% per la quota a carico del lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33%; - ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS (L. 335/95) che non risultino iscritti ad altra gestione obbligatoria. L’aliquota è stabilita in misura pari al 23%. - RIMANENTI ISCRITTI ALLA PREDETTA GESTIONE L’aliquota è stabilita in misura pari al 16%. N.B.: l’incremento contributivo per gli iscritti alla gestione separata non può determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell’aumento dell’aliquota. Viene preso quale parametro di riferimento il compenso riconosciuto alla data dell’1.1.2007, o il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato con il committente. - ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI ALLA GESTIONE AUTONOMA INPS L’aliquota è stabilita in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota è elevata al 20%. REGOLARIZZAZIONE LAVORO SOMMERSO e STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E CO.CO.PRO. 1. Regolarizzazione del lavoro sommerso. Dal 1° gennaio di quest’anno e fino alla scadenza del 30 settembre 2007, tutti i datori di lavoro, anche quelli Lavoro e Previdenza che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento di oneri contributivi e assicurativi evasi, possono dare avvio alla procedura di sanatoria di eventuale manodopera sommersa. I rapporti di lavoro cd. a nero sono quelli non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria e il datore di lavoro che intendesse procedere all’emersione dei medesimi può presentare un’istanza alla sede Inps territorialmente competente, finalizzata alla relativa regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo. La procedura si articola nelle seguenti fasi: - stipula di accordo aziendale (o territoriale, se in azienda non sono presenti le rappresentanze sindacali o unitarie) con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi, che siano stati o meno oggetto di accertamenti ispettivi; - presentazione di apposita istanza di regolarizzazione all’Inps, con indicazione delle generalità dei lavoratori che si intende regolarizzare e i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione (non anteriori a 5 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza), cui va allegato l’accordo precedentemente stipulato. - versamento, contestualmente alla presentazione dell’istanza, di una somma pari a un quinto del totale dovuto, come di seguito indicato. L’accordo sindacale è finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato (anche a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi) e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale con i lavoratori indicati nell’accordo stesso. Gli atti di conciliazione implicano la tacitazione di qualunque pretesa a titolo retributivo o risarcitorio che il lavoratore regolarizzato possa avanzare e relativa al periodo oggetto di regolarizzazione. Il totale dovuto dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi derivanti dalla procedura di regolarizzazione è pari ai due terzi di quanto dovuto tempo per tempo (cioè in considerazione delle diverse aliquote contributive e assicurative succedutesi nel tempo durante il quale si è svolto il rapporto “a nero”) alle diverse gestioni Inps e Inail se il rapporto fosse stato regolare. Come già visto, un quinto di tale somma deve essere versata all’atto dell’istanza, mentre per la restante parte è previsto il pagamento in 60 rate mensili di pari importo senza interessi. La procedura di regolarizzazione implica, per i datori di lavoro che ne beneficiano: - l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio; - la sospensione, per un anno a decorrere dalla presentazione dell’istanza, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto di regolarizzazione e in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; - l’obbligo di mantenere in servizio il lavoratore regolarizzato per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione. 2. Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Analogamente a quanto previsto per il lavoro sommerso, i datori di lavoro possono siglare, nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2007, accordi aziendali (o territoriali, nei casi in cui in azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere la trasformazione dei rapporti di col- 17 18 Lavoro e Previdenza laborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. Anche in questo caso, in seguito alla stipula dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale che mirano a tacitare qualunque pretesa in merito al pregresso rapporto di collaborazione. Affinché le conciliazioni abbiano effetto il datore di lavoro dovrà versare alla gestione separata una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza di ciascun contratto di collaborazione stabilizzato. Successivamente, il datore di lavoro depositerà presso l’Inps gli atti di conciliazione, unitamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati con ciascun lavoratore (che, se a termine, non possono avere durata inferiore a 24 mesi) e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari a un terzo del dovuto. La parte restante del debito contributivo potrà essere versato in 36 rate mensili di eguale importo. Possono accedere a questa procedura tutti i datori di lavo- Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa ro, compresi quelli che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di collaborazione (cioè nel caso in cui un atto amministrativo o una sentenza abbia disconosciuto la genuinità del rapporto di collaborazione). La procedura di regolarizzazione implica, per i datori di lavoro che ne beneficiano: - l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi; - la possibilità di fruire di benefici previsti dalla legislazione vigente, per le assunzioni effettuate in seguito alla stabilizzazione (ad esempio, nel rispetto dei requisiti di età previsti dalla disciplina vigente, sarà possibile assumere il lavoratore come apprendista); - la preclusione per gli organi di ispezione e vigilanza di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni. DOMANDA RIDUZIONE TASSO MEDIO INAIL ANNO 2006 - NOVITÀ A seguito di chiarimenti intervenuti da parte dell’INAIL in merito al nuovo modello di domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per il 2006, da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, si ritiene utile sintetizzare due significative novità che riguardano la domanda di riduzione: – la prima e più importante attiene alla possibilità, per le aziende per le quali venga riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, di mettersi in regola pagando il dovuto entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda in parola; – la seconda riguarda gli “interventi particolarmente rilevanti” previsti nel modulo della domanda alla sezione A lettera a) (adozione di comportamenti coerenti con i criteri propri della CSR - Responsabilità sociale delle Imprese) e lettera b) (adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e prevede l’introduzione di nuovi strumenti, ovvero questionari, finalizzati a consentire una corretta valutazione degli interventi, tanto al momento della compilazione della domanda quanto al momento della istruttoria da parte dell’INAL. Come da indicazioni date dallo stesso INAIL nelle istruzioni per la compilazione del modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa le aziende che intendono usufruire dei benefici di cui alla sezione A lettera a) dovranno compilare l’allegato I del modello OT24, le aziende che dichiarano di aver adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro devono compilare il questionario di cui all’allegato II del modello OT24. RISCHIO ASSUNZIONE DONNE CONTRATTO INSERIMENTO ANNO 2007 Dal 1° gennaio 2007 potrebbero essere a rischio di legittimità le assunzioni agevolate delle donne, effettuate con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, lett. e) del Decreto Legislativo 276/03. Ciò in quanto in data 31.12.2006 è terminato il triennio individuato attraverso il Decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.11.2005 in cui si fissavano i criteri per la stipula di contratti di inserimento con lavoratrici residenti nelle zone geografiche svantaggiate. Si ricorda brevemente che il Decreto Ministeriale fissa all’art. 1 per la durata degli anni 2004, 2005 e 2006 la possibilità di assunzione di personale femminile di qualsiasi età residente in tutto il territorio nazionale. L’Inps con circolare 74/06 ha fatto presente che su tutto il territorio nazionale le aziende hanno la possibilità di fruire dello sgravio del 25% e che tale agevolazione non prefiguri aiuto di Stato; mentre per fruire di agevolazioni superiori si dovesse far riferimento all’art. 2 del Decreto. Si pone ora il problema, alla luce della scadenza su esposta, se far riferimento alla Normativa Nazionale per le future assunzioni di personale femminile con contratto di inserimento (fatta salva l’emanazione di nuovo decreto ad hoc) oppure se far riferimento alla norma contenuta nel Regolamento Europeo (ma che vincola gli sgravi esclusivamente alle aree identificate nella mappa Nuts II ; quindi Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - art. 2 del Decreto) . In attesa di chiarimenti da parte del Ministero, si sconsiglia in via prudenziale, l’assunzione di lavoratrici utilizzando tale istituto contrattuale a far data dal 01.01.2007. Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 Lavoro e Previdenza INGRESSO UNIONE BULGARIA E ROMANIA Con decorrenza 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione Europea e, pertanto, da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sull’immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli Uffici Postali. Per quanto riguarda l’accesso al lavoro, prima di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai due Paesi, è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno. Tale regime stabilisce l’apertura immediata per i seguenti settori: • dirigenziale e altamente qualificato, • agricolo e turistico - alberghiero, • domestico e di assistenza alla persona, • edilizio, • metalmeccanico, • stagionale. I cittadini rumeni e bulgari che intendono occuparsi in tali settori hanno, pertanto, diritto al soggiorno senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno, ai sensi del DPR n. 54/2002, per attività di lavoro subordinato di durata inferiore a tre mesi. In tal caso il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell’impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno. Qualora il soggiorno superi la durata di 3 mesi il cittadino dovrà richiedere il rilascio della carta di soggiorno alle Questure competenti o tramite gli Uffici Postali entro 3 mesi dall’ingresso nel territorio dello stato. Per tutti i restanti settori produttivi l’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari avviene con procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà sociale (www.welfare.gov.it), che si allega alla presente. Nessuna limitazione è posta per il lavoro autonomo. Lo sportello Unico per l’immigrazione della Provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli Uffici Postali. PARTE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LE OPZIONI PER IL TFR La riforma della previdenza obbligatoria operata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, introducendo il sistema di calcolo contributivo delle pensioni, ha accentuato la necessità di affiancare al primo “pilastro” della previdenza obbligatoria il secondo e terzo “pilastro” della previdenza complementare integrativa. • Il primo pilastro è rappresentato dal sistema pubblico, ossia dagli Enti che gestiscono la contribuzione obbligatoria (Inps, Inpdap, Empals ecc.) ed ha il compito di garantire il trattamento pensionistico di base. • Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare, che attraverso l’adesione volontaria e collettiva alle forme pensionistiche complementari, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva. • Il terzo pilastro è l’insieme delle forme di previdenza che ciascuno, individualmente, si costruisce: piani di accumulo di capitale, piani individuali previdenziali, polizze assicurative vita o assicurato, ecc. a cui una persona ricorre per integrare in futuro il proprio trattamento pensionistico di base. La scelta sulla destinazione del TFR In base a quanto previsto dalla finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori. Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione). Modalità esplicite. Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se 19 20 Lavoro e Previdenza avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di: • destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare; • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro, qualora questi occupi sino a 49 dipendenti; • mantenere il TFR futuro presso il nuovo “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2112 del Codice Civile” gestito per conto dello Stato, dall’INPS qualora il datore di lavoro abbia 50 o più dipendenti. In tale ultima ipotesi, il lavoratore resta pienamente titolare del diritto di disporre del TFR in quanto il Fondo svolge esclusivamente funzioni di deposito delle somme versate e non ha natura pensionistica. La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro. Modalità Tacite (Silenzio - Assenso). Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro: 1. alla forma individuata con accordo aziendale; 2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore. La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite: • riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; • determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito; • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare. Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993. Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori possono: • se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, mediante le modalità esplicite o tacite, di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS; • se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere mediante le modalità esplicite o tacite, se mantenere l’intero T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro (aziende fino a 49 dipendenti), presso il Fondo di Tesoreria dell’Inps (aziende con 50 o più dipendenti) ovvero se conferirlo in misura intera o nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi o, in mancanza, in misura non inferiore al 50%, ad una forma pensionistica complementare. In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare. Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra). La Pensione Complementare La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare. L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: • interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare • parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale. Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria. Anticipazioni In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento. Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale: • in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria; • dopo 8 anni di iscrizione al fondo: - fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; - fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto. • Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della posizione individuale’) Trasferimento Della Posizione Individuale Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi: • perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): L’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. ‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa; • volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. Riscatto della posizione individuale Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può: • chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata; • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure: • nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata. • nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l’intera posizione. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementare possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della con- Lavoro e Previdenza trattazione collettiva. Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le agevolazioni fiscali Al fine di favorire l’adesione Al fine alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali. Regime fiscale dei contributi I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro. Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. Regime fiscale dei rendimenti I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento). Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%. 21 22 Qualità - Ambiente - Sicurezza Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa PI.M.U.S.: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO L’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l’altro che “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”. Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 - basati su elementi che siano concretamente finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi - questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del Pi.M.U.S. previsto dal citato art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94. In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire: – descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “piano di applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56); – descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”; – descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio. ALLEGATO CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”): – planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.; – modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.); – modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.; – descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio; – descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso; – misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art. 11 del DPR n. 164/56; – tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; – misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori; – misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000). PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300, sono state emanate delle proroghe in materia ambientale. La prima proroga si riferisce ai termini per l’attuazione del nuovo regime sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’art. 5 del decreto di proroga affronta la questione rinviando i termini di inizio della questione dei RAEE al momento di effettiva emanazione dei decreti attuativi e comunque entro il 30 giugno 2007. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge n. 300 del 28/12/2006 dispone anche il rinvio dell’entrata in vigore della seconda parte del D.Lgs. n. 152/06 (T.U. Ambiente) che reca norme sulla VIA, la VAS e l’IPPC, procedure che impattano solo relativamente e non direttamente sulle PMI. Art. 5 Proroga di termini in materia ambientale 1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007. 2. Il comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007». Informimpresa Credito e finanziamenti N. 1 / Gennaio 2007 INCENTIVI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO Modifiche al regolamento La Giunta Regionale, recependo le istanze della Confartigianato, ha recentemente apportato alcune modifiche al testo unico in materia di incentivi concessi a favore del settore Artigiano di cui al DPReg n. 0272 del 12/8/2005. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere così sintetizzate. CONTRIBUTI PER MOSTRE E FIERE Le domande di contributo per la partecipazione a Mostre e Fiere che si svolgono al di fuori del territorio Regionale, devono essere presentate prima della data di inizio della manifestazione fieristica; nel testo precedente, l’istanza doveva precedere la data di iscrizione. È importante rilevare che la nuova regola si applica anche alle domande presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (vale per tutte le misure) Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda nei seguenti casi: a) per gli interventi effettuati dalle nuove imprese nei sei mesi antecedenti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Arti- giane, possono cioè presentare domanda per accedere agli incentivi concessi secondo la regola «de minimis», per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione, a condizione che il soggetto interessato abbia già presentato domanda di iscrizione all’albo stesso. b) per gli interventi con rilevanza urbanistica o edilizia, in relazione alla progettazione ed alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; c) per gli interventi riguardanti la partecipazione a Fiere e Mostre, limitatamente alla tassa d’iscrizione alla manifestazione fieristica. ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI Nell’ambito degli adeguamenti sono inclusi gli interventi diretti alla sostituzione parziale o totale della struttura, impianto o macchinario; in pratica, ora è possibile anche la sostituzione parziale o totale del bene oggetto di intervento COMMERCIO ELETTRONICO All’elenco delle spese ammissibili a contributo (hardware, software e consulenze specifiche) è stata aggiunta quella relativa all’acquisizione di una casella di posta elettronica. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CON LA MODALITÀ DE MINIMIS Nuovo regolamento dell'Unione Europea Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28/12/2006 n. L379, è stato pubblicato il Regolamento n. 1998/2006 che disciplina l’applicazione degli aiuti di importanza minore c.d. “de minimis”. Come noto, il limite di contributi concedibile in questa modalità era fissato in € 100.000,00 su un periodo di tre anni. Il nuovo testo eleva tale limite a € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari; l’altra importante novità del provvedimento è l’ammissione del settore dell’autotrasporto merci su strada per conto terzi a questo regime di aiuti, con l’esclusione di quelli destinati all’acquisto di veicoli e con un limite massimo nel triennio di € 100.000,00. Il nuovo regolamento ha effetto dall’1/1/2007 e fino al 31/12/2013. Per ulteriori informazioni contattare una delle sedi di Confartigianato presenti su tutto il territorio regionale. Formazione ATTIVITÀ FORMATIVE DI PROSSIMO AVVIO TITOLO DEL CORSO DATA INIZIO SEDE Durata ore NOTE INTRODUZIONE ALL'USO DEL P.C. NELLA PMI 23/01/2007 TRIESTE 6 Iscrizioni aperte INTRODUZIONE ALL'USO DEL FOGLIO ELETTRONICO (EXCEL) 30/01/2007 TRIESTE 12 Iscrizioni aperte SALDATURA PER IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI “A” 26/02/2007 TRIESTE 60 Finanziato dal FSE e approvato Categoria Installatori Termoidraulici SALDATURA PER IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI “B” 27/02/2007 TRIESTE 60 Finanziato dal FSE e approvato Categoria Installatori Termoidraulici MARCATURA OBBLIGATORIA CE NELLA SERRAMENTISTICA Gennaio 2007 TRIESTE 32 Iscrizioni aperte (max 2 aziende) PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: Walter Lorenzi - Confartigianato Formazione FVG - Tel. 040 3478086 Cell.3922989206 Fax 040 3479415 - Oppure visitate il sito web www.confartigianatotrieste.it 23 24 Formazione Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO BASSO E MEDIO Proposta per la provincia di Gorizia La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94 e D.M. 10.03.98) prevede che i titolari delle ditte individuali ed i soci di società artigiane, in qualità di datori di lavoro, nei confronti di collaboratori familiari, dipendenti o soci lavoratori, assicurino un’idonea formazione del personale incaricato a svolgere le mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. A tale scopo l’Associazione “Confartigianato Gorizia” organizza per tutte le categorie, a seconda del rischio presente in azienda e strettamente legato alla tipologia dell’attività svolta, corsi di addestramento per la prevenzione di questo rischio in funzione della sua consistenza bassa o media. Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già effettuato corsi in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 626/94 prima dell’entrata in vigore del D.M. 10.03.98; quest’ultimo Decreto infatti ha introdotto nuove regole sulle problematiche della sicurezza antincendio, e pertanto è necessario un adeguamento nella formazione, secondo quanto sancito dalle nuove disposizioni di Legge. I corsi sono articolati in una parte teorica e in prove pratiche di spegnimento di fuochi. Nella parte pratica vengono effettuate esercitazioni di spegnimento con l’uso di estintori portatili ed idranti. La partecipazione a questi corsi contribuirà a migliorare le conoscenze dell’azienda, permettendo di ottemperare ai previsti obblighi di legge. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Le quote di partecipazione sono: rischio medio (8 ore) € 139,00 + Iva rischio basso (4 ore) € 59,00 + Iva Per i non Soci sarà applicata una maggiorazione di € 50 + Iva. Il corso sarà attivato con un minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 24. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di arrivo e nel caso di assenze ingiustificate delle persone iscritte, sarà comunque addebitata l’intera quota d’iscrizione. Calendario dei corsi: Rischio di incendio medio (attività interessate: officine e laboratori con salatura e taglio metalli con oltre 5 addetti, stabilimenti ove si producono o impiegano liquidi infiammabili, depositi o rivendite di liquidi infiammabili, impianti fissi di distribuzione carburanti, depositi di vernici, depositi di legnami, cantieri navali con oltre 5 addetti, officine riparazione con capienza superiore a 9 auto, tipografie con oltre 5 addetti, etc..) SEDE DI SVOLGIMENTO DATE ORARI GORIZIA VIA XXIV MAGGIO 1 MERCOLEDÌ 07 FEBBRAIO 2007 GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2007 SABATO 17 FEBBRAIO 2007 DALLE 17,00-20,00 SEDE DI SVOLGIMENTO DATE ORARI MONFALCONE VIA PACINOTTI MARTEDÌ 06 FEBBRAIO 2007 GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO 2007 SABATO 17 FEBBRAIO 2007 DALLE 17,00-20,00 MATTINO 2 ORE MATTINO 2 ORE Rischio di incendio basso (attività interessate: quelle non classificabili a rischi incendio medio e dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili) SEDE DI SVOLGIMENTO DATE ORARI GORIZIA VIA XXIV MAGGIO 1 MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2007 DALLE 18,00-22,00 SEDE DI SVOLGIMENTO DATE ORARI MONFALCONE VIA PACINOTTI 23 MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007 DALLE 18,00-22,00 Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare gli Uffici di Confartigianato di Gorizia (tel. 0481-82100 rif. Francesca Zanet) e di Monfalcone (tel. 0481-417814 rif. Federico Colautti). Informimpresa N. 1 / Gennaio 2007 Formazione SCHEDA DI ADESIONE - CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO Ditta___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cod / fisc p.iva _______________________________________________________________________________ Tel. _________________________________________________ Barrare il corso a cui si desidera partecipare Rischio incendio basso sede di svolgimento Monfalcone 13/2/07 dalle 18 alle 22 Rischio incendio basso sede di svolgimento Gorizia 31/01/07 dalle 18 alle 22 Rischio incendio medio sede di svolgimento Monfalcone 06 e 08 /02/07 dalle 17 alle 20 e 17/02/07 prova pratica Rischio incendio medio sede di svolgimento Gorizia 07 e 15/02/07 dalle 17 alle 20 e 17/02/07 prova pratica Cognome e nome partecipante: ______________________________________________________________________________________________________________ DATA ____________________________________________________ FIRMA ________________________________________________________________ CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO Conforme al D.M. 15 luglio 2003 n. 388 per aziende tipo A, B e C Proposta per la provincia di Gorizia Per quanto riguarda il CORSO DI PRONTO SOCCORSO (mirato alla preparazione del personale addetto al pronto soccorso in azienda, secondo quanto disposto dalle nuove disposizioni in vigore), la formazione degli addetti deve essere svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. La durata dei corsi varia in funzione alla tipologia dell'attività dell'azienda. Il corso di aggiornamento per gli interventi pratici ha una durata di: – 16 ore per le aziende di tipo A (aziende con più di 5 dipendenti dei settori meccanico, edile, lavorazione legno, metallurgico e metalmeccanico,trasporti e pulizie) – 12 ore per le aziende del tipo B (aziende con più di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A) e per le aziende del tipo C (aziende con meno di tre addetti che non rientrano nel gruppo A). Gli Uffici dell'Associazione Artigiani sono a disposizione per tutte le ulteriori informazioni e precisazioni (0481-417814 rif. Colautti Federico). Di seguito si propone la scheda per la raccolta delle adesioni ai nuovi corsi di formazione che dovrà essere compilata e restituita, anche a mezzo fax allo 0481417825 SCHEDA DI ADESIONE - CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO Ditta___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cod / fisc p.iva _______________________________________________________________________________ Tel. _________________________________________________ Barrare il corso a cui si desidera partecipare Gruppo A sede di svolgimento Gorizia via XXIV Maggio 1 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di martedì 23 gennaio 2007 - martedì 30 gennaio 2007 - martedì 6 febbraio 2007 - martedì 13 febbraio 2007 totale 16 ore Gruppo B e C sede di svolgimento Gorizia via XXIV Maggio 1 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di martedì 23 gennaio 2007 - martedì 30 gennaio 2007 - martedì 6 febbraio 2007 totale 12 ore Gruppo A sede di svolgimento Monfalcone via Pacinotti 23 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di giovedì 25 gennaio 2007 giovedì 1 febbraio 2007 giovedì 8 febbraio 2007 giovedì 15 febbraio 2007 totale 16 ore Gruppo B e C sede di svolgimento Monfalcone via Pacinotti 23 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di giovedì 25 gennaio 2007 giovedì 1 febbraio 2007 giovedì 8 febbraio 2007 totale 12 ore Cognome e nome partecipante: ______________________________________________________________________________________________________________ DATA ____________________________________________________ FIRMA ________________________________________________________________ 25 Formazione Gennaio 2007 / N. 1 SPECIALE FORMAZIONE Informimpresa Mod. 2.3.2006 “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE FVG”, è consapevole che le proposte formative devono nascere dai fabbisogni reali delle imprese. Con questo intento vi chiediamo di compilare il seguente questionario, collaborando così ad un progetto che ci consentirà di individuare dei corsi di formazione appropriati per il personale delle vostre aziende e di “formare” quelle figure professionali attualmente di difficile reperimento. Quanto più ampia e precisa sarà la risposta tanto più efficace potrà essere l’offerta formativa proposta sul territorio regionale. QUESTIONARIO RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI TIPOLOGIA Gestione aziendale CORSO Ffga01 Analisi dei costi aziendali e formazione dei prezzi Ffga02 Marketing delle vendite Ffga03 Promozione e comunicazione Ffga04 Web strategy, e-commerce (opportunità di internet per promuovere l'azienda artigiana) Ffga05 Certificazioni ISO Ffga06 Certificazioni SOA Ffga07 Controllo di gestione Ffga08 Paghe avanzato Ffga09 Gestione Contabilità Ffga10 Paghe base Altro: Informatica ffga11 specificare: Ffinf01 Introduzione uso p.c. e word Ffinf02 Excel e Access base Ffinf06 Excel e Access avanzato Ffinf03 Cad Ffinf04 Navigazione Internet Professionale Ffinf05 Utilizzo posta elettronica e uso di Outlook Ffinf07 Photoshop Ffinf08 Gestione sito internet Ffinf09 Uso PC livello avanzato Altro: Ffinf10 specificare: Ffatn01 specificare: Aggiornamenti tecnici e normativi Ffatn02 specificare: Ffatn03 specificare: Ffatn04 specificare: Barrare i corsi che interessano Indicare o specificare quali possono essere, per il prossimo triennio, i fabbisogni formativi per la Vostra azienda: Cod/cor 26 Indicare il numero di persone previste da mettere in formazione suddivise in: Titolari/ soci Dipendenti/ collaboratori Informimpresa Formazione N. 1 / Gennaio 2007 Fftl/pm01 specificare Fftl/pm02 specificare Fftl/pm03 specificare Fftl/pm04 specificare ffsic01 Corso responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) Ffsic02 Corso prevenzione incendi (Basso rischio) Ffsic03 Corso addetti al pronto soccorso Ffsic04 Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Ffsic05 specificare Indicare e descrivere quali possono essere, per il prossimo triennio, i fabbisogni di nuovo personale per la Vostra azienda: Difficoltà Reperimento TIPO N. bassa media alta Breve descrizione del tipo di personale Amministrativo Tecnico specializzato Mansione generica (operativa) Compilare la seguente tabella per la rilevazione dei dati anagrafici: AZIENDA Categoria di appartenenza Denominazione Comune Prov. Telefono fax Telefono mobile Indirizzo e-mail Indirizzo e n. civico Responsabile azienda / referente Osservazioni / suggerimenti: Ringraziamo per la preziosa collaborazione. Per informazioni e/o chiarimenti contattare: Walter Lorenzi - Responsabile “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE FVG” Tel. 040 3478086 Fax 040 3479415 - Cell. 392 2989206 e-mail: [email protected] - sito web www.confartigianatotrieste.it Il sottoscritto, ai sensi della legge D.Lgs. 196/03 del 27/06/2003 in materia di tutela della privacy, autorizza, ad uso interno, la diffusione e il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda e l'archiviazione degli stessi in banca dati. Data:___________________________________________ Firma: ____________________________________ IL PRESENTE QUESTIONARIO VA COMPILATO E SPEDITO O INVIATO VIA FAX A: CONFARTIGIANATO FORMAZIONE FVG Via S. Francesco d'Assisi, 25 - 34133 TRIESTE - Fax 040 3479415 Alla cortese attenzione del sig. Lorenzi Walter Compilazione della parte seguente a cura dell'ufficio formazione Confartigianato FVG Data: _______________________________________ Codice Identificativo _________________________________ 27 28 Dalle province Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa GORIZIA FOTOGRAFI - CORSO DI AGGIORNAMENTO L'Associazione Artigiani Isontina in collaborazione con l'Ufficio Liturgico Diocesano dell'Arcidiocesi di Gorizia avvisa che nel mese di febbraio si terrà un corso di aggiornamento riservato a foto e cine operatori per un'adeguata formazione in vista di una valorizzazione della professionalità all'interno delle celebrazioni liturgiche. Ulteriori informazioni nei prossimi numeri di Informimpresa. PITTORI - NUOVO PREZZIARIO 2007 A seguito delle riunioni di categoria svoltesi nel 2006, e su proposta del Consiglio Direttivo di categoria, si comunica che a partire dal 1° gennaio 2007 sono a disposizione presso tutti gli uffici della Confartigianato di Gorizia i nuovi prezziari delle opere da pittore. Invitiamo pertanto gli interessati a contattare quanto prima la sede mandamentale di riferimento. ORDINANZA PROVINCIALE 01/2007 A seguito della comunicazione pubblicata su Informimpresa n. 23, riportiamo di seguito il testo della nuova ordinanza Provinciale n. 01/2007: “IL DIRIGENTE ………. vista la necessità di procedere al completamento dei lavori di ristrutturazione del ponte sull’Isonzato, sito al Km.8+325 della Strada Provinciale n. 19 “MonfalconeGrado” ..………. ORDINA la sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti al Km. 8+325 della Strada Provinciale n. 19 “Monfalcone-Grado”, e la deviazione del traffico anche lungo le Strade Provinciali n. 8 “Aquileiense”, n. 68 “Del Fossalon” e n. 92 “Di Cadorlina”, in Provincia di Udine, e le Strade Statali n. 14 “Della Venezia Giulia” e n. 352 “Di Grado” per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Ponte sull’Isonzato, dalle ore 09.00 di LUNEDÌ 8 GENNAIO 2007 alle ore 24.00 di DOMENICA 28 GENNAIO 2007. PORDENONE ALLA CCIAA DI PORDENONE RICERCHE E ATTI ON-LINE L’internazionalizzazione della Cciaa di Pordenone è on-line www.pn.camcom.it. Sulla colonna di sinistra della home page, seguendo il percorso Internazionalizzazione, Iniziative paesi e poi cliccando sulla sezione “atti e seminari” all’interno delle sezioni dedicate ai vari paesi oggetto di attività di promozione, si possono trovare gli atti dei seminari svoltisi e documenti inediti realizzati appositamente nell’ambito dei progetti sviluppati dalla Camera di Commercio di Pordenone. Sono reperibili ricerche di mercato, note approfondite, informazioni utili per approfondire la conoscenza di alcuni settori prioritari per l’economia regionale, relativi ai progetti più consolidati, il progetto Cina, Russia, Serbia; sono inoltre di recente realizzazione alcune ricerche focalizzate su due nuovi paesi sui quali la Cciaa ha puntato la sua attenzione, il Sud Africa e l’India. Relativamente al Sud Africa sono state commissionate all’Ufficio Ice di Johannesburg due ricerche: una dedicata al settore delle coltellerie e l’altra al settore degli stampi per plastica. La ricerca sui coltelli in particolare, ha evidenziato una crescita della disponibilità dei prodotti della coltelleria sul mercato, sia in quantità che in qualità. Questa tendenza ha avuto conferma durante gli incontri svoltisi durante la missione economica della Camera di Commercio in Sud Africa con gli organizzatori delle due principali manifestazioni fieristiche Sud Africane dedicate alla coltelleria e con i ricercatori dell’Ice di Johannesburg specializzati nel settore. La produzione locale, arretrata tecnologicamente, e quella asiatica, molto diffusa nel paese ma qualitativamente inadeguata, non riescono infatti a soddisfare la crescente domanda di coltelli e accessori di qualità. Tale domanda è in crescita in tutto il paese, con riferimento soprattutto ai coltelli per outdoor/sport e tempo libero, ed è all’origine dell’estremo interesse degli operatori per il design dei coltelli di Maniago in particolare. Per il progetto India, di recente lancio, sono stati realizzate delle note approfondite dedicate ai settori meccanica e subfornitura, legno arredo ed edilizia, agroindustria e vino e R&S con focus sui settori ambiente e ITC. Le ricerche realizzate con la collaborazione della Camera di Commercio italo-indiana analizzano le linee guida introduttive al mercato indiano nonché le modalità approfondite di approccio al singolo settore preso in considerazione. Informimpresa Dalle province N. 1 / Gennaio 2007 TRIESTE AMIANTO - CORSI ABILITATIVI Nel mese di Marzo/Aprile 2007, la Scuola Edile di Trieste organizzerà i corsi abilitativi per la bonifica dell'amianto, rispettivamente per lavoratori (durata 30 ore) e per responsabili (durata 50 ore). Le persone interessate sono invitate a formalizzare la pre-adesione ai corsi direttamente alla Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste. Tel. 040/2822422 Fax 040/2822426 HABITAT 2007 Salone dell’arredamento e delle soluzioni abitative Fiera Trieste 1ª edizione - 17,18 - 24, 25 febbraio Il prossimo febbraio si terrà presso la Fiera di Trieste la nuova manifestazione fieristica dedicata all’arredamento in tutti i suoi aspetti e alle diverse tipologie dell’abitare la casa. Fra gli obiettivi primari della manifestazione è quello di diventare l’appuntamento annuale di riferimento per il settore della casa nella provincia di Trieste. Grazie alla regolare conformazione dei padiglioni e alla precisa distribuzione delle Aziende in tre aree tematiche immediatamente individuabili, l’allestimento espositivo di Habitat si presenta estremamente fruibili ed accattivante. TRE I SETTORI TEMATICI: Arredare: arredamento e complementi d’arredo dal classico al moderno al contemporaneo (cucine, salotti, camere, oggetti d’arte, decorazioni, tende, tappeti, tessuti, arredo bagno, oggettistica, ecc). Abitare: area dedicata a tutto ciò che completa la casa come serramenti, infissi, pavimenti, ceramiche, impianti, servizi e progettazioni, stufe, caminetti, climatizzazione e riscaldamento, ecc. Fuori casa: settore dedicato all’arredo per esterno come arredo giardino e terrazzi, sistemi di irrigazione, vivai e piante, barbecue, caminetti da esterno, bungalow, casette in legno, ecc. Interessanti Eventi collaterali e momenti di approfondimento convegnistico completeranno l’offerta della manifestazione e aumenteranno i motivi di interesse offerti al pubblico. In contemporanea Trieste Sposi 2007, manifestazione fieristica riservata alle Aziende del settore Nozze e Cerimonia e rivolta ai futuri sposi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, sarà allestita nel padiglione G della Fiera di Trieste, facilmente raggiungibile. Qui i visitatori potranno trovare tutto il meglio per il matrimonio: abiti da sposa e cerimonia, agenzie viaggio, bomboniere, fotografi, servizi catering, ville, fioristi, autonoleggi ecc.. Condizioni di partecipazione Quota di iscrizione euro 150,00 Area libera euro 55,00 al mq Area allestita euro 100,00 al mq Area esterna euro 30,00 al mq Per gli Associati che intendono partecipare individualmente verrà applicato uno sconto pari al 10%. Per coloro che desiderano fare una collettiva come Associazione Artigiani verrà applicato uno sconto in base alla metratura che andremo ad affittare. In questo numero di Informimpresa inoltre potete trovare un biglietto riduzione che dovrà essere cambiato alle casse con regolare biglietto SIAE e dà diritto all’ingresso alla manifestazione al costo di € 4,00 anziché € 5,00 (costo del biglietto intero). Ulteriori biglietti riduzione li potete trovare presso la Segreteria dell’Associazione Artigiani di via Cicerone 9. Per i minori di 14 anni ingresso gratuito. Per partecipare individualmente o collettivamente si prega di contattare l’ufficio marketing della Confartigianato Trieste, tel. 040 3735258 dalle ore 8 alle 13 oppure dalle 14 alle 15, fax 040 3735224 o potete anche mandare una e-mail all’indirizzo [email protected] . UDINE NORME UNI & CEI Informiamo le aziende che sono disponibili presso la Confartigianato Udine, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino, le seguenti norme: • Norma CEI 100 -7 Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva • Volume CEI La sicurezza degli impianti elettrici - Criteri di base e applicazioni della normativa tecnica e delle legislazione • Guida CEI Impianti di telecomunicazioni - Come scegliere il cablaggio per telefono, TV e servizi multimediali • Guida UNI alla Compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità degli impianti a gas Le aziende interessate all’acquisto possono contattare Pevere Oliviero al numero 0432-516796, e-mail: [email protected] 29 30 Dalle province Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa UDINE ASSEMBLEA DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA L’Assemblea del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine è convocata a Udine per Giovedì 25 Gennaio 2007 nel Salone del Consiglio - Palazzo Antonini Belgrado sede della Provincia di Udine piazza Patriarcato 3, Prima convocazione ore 16.00 e in Seconda convocazione ore 17.00 Seguirà la conferenza “Né piccola né grande, ma di successo” I 10 “comandamenti” per promuovere la tua impresa Piccolo non è sempre bello. Grande non è sempre meglio. L’importante è essere aziende di successo, in grado di produrre utili con continuità nel medio lungo termine in un tessuto economico che mostra segnali di forte cambiamento. Le nostre aziende, quelle piccoli ma forti, quelle che hanno capito per tempo il cambiamento di contesto, stanno già da qualche anno lavorando per essere adatte a competere in un ambiente profondamente mutato. È dall’osservazione di queste aziende che è stato tratto il decalogo con le linee di azione che consentono di prosperare in questa nuova situazione competitiva. Programma Ore 18.45 Ore 19.00 Ore 19.15 Ore 19.30 Registrazione dei partecipanti Saluti di indirizzo Introduzione al tema Il decalogo per la competitività della “piccola impresa” di Marina Puricelli, Docente Università L. Bocconi di Milano Ore 20.15 Dibattito Ore 20.30 Chiusura dei lavori e rinfresco FIERE INTERNAZIONALI I° SEMESTRE 2007 (Partecipazioni con stand gratuiti e visite) Confartigianato Udine, nell'ambito del programma di internazionalizzazione delle PMI patrocinato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Udine, intende organizzare la partecipazione delle proprie aziende Associate alle seguenti Fiere Internazionali: FIERA TIPO (VISITA O ESPOSIZIONE) – VISITA; SALONE INTERNAZIONALE DELLA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.130 (anziché € 1.730) per un rappreNAUTICA DI MIAMI (USA) sentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in came14-19 FEBBRAIO 2007 ra doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola € 500 per Oltre 2.300 aziende leader nella produzione l’intero periodo), trasferimenti da e per l’aeroporto, assicurazione medico, di barche, motori e accessori, espongono su bagaglio e annullamento. Max 4 aziende partecipanti. una superficie di oltre 80.000 mq. – NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di idoneo passaporto (a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005 oppure a lettura ottica con foto digitale emesso a partire dal 26 ottobre 2005); – scadenza iscrizioni 29 gennaio 2007 FIERA DEL MOBILE “EXPO FURNITURE” DI KIEV 14-18 MARZO 2007 È la principale manifestazione fieristica che si svolge in Ucraina, dedicata ad una vasta gamma di comparti che compongono il settore, dal mobile al complemento d’arredo, dai tessuti d’arredamento all’illuminazione, ai componenti – ESPOSIZIONE: partecipazione con stand istituzionale gratuito di ca. 30 mq, incluso servizio di interpretariato; – QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800 (anziché € 1.200) per un rappresentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola € 275 per l’intero periodo), trasferimenti da e per l’aeroporto, assicurazione medico, bagaglio e annullamento, stand istituzionale e servizio di interpretariato in Fiera. Max 4 aziende partecipanti. – NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dal rientro del viaggio. – scadenza iscrizioni 29 gennaio 2007 – VISITA; NAB SHOW DI LAS VEGAS (USA) – Quota di partecipazione in fase di determinazione; 16-19 APRILE 2007 Fiera Internazionale delle attrezzature per te- – NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di idoneo passaporto (a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del lecomunicazioni, radio, televisioni, multime25 ottobre 2005 oppure a lettura ottica con foto digitale emesso a partire dia, audio/video, satelliti. dal 26 ottobre 2005). Informimpresa Dalle province N. 1 / Gennaio 2007 FIERA TIPO (VISITA O ESPOSIZIONE) FIERA INTERNAZIONALE DEL MOBILE E DEL DESIGN DI DOHA (QATAR) 9-14 MAGGIO 2007 È questa una manifestazione specializzata per il mobile ed il design che si estende su 10.000 mq ed è di particolare interesse dato che il Qatar è attualmente, in Medio Oriente, il Paese con il più alto tasso di sviluppo e con una previsione di spesa in infrastrutture, entro i prossimi 2 anni (Pearl Island, Energy City, Lusail project, 40 nuovi hotel, 5 nuovi ospedali e 117 torri), di oltre 120 miliardi di dollari. – ESPOSIZIONE: partecipazione con STAND GRATUITO di 36 mq, incluso servizio di interpretariato; – QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.150 (anziché € 1.800) per un rappresentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola € 650 per l’intero periodo), trasferimenti da e per l’aeroporto, assicurazione medico, bagaglio e annullamento, stand istituzionale e servizio di interpretariato in Fiera. Max 4 aziende partecipanti. – NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dal rientro del viaggio. – scadenza iscrizioni 29 gennaio 2007 FESTA DELLA REPUBBLICA – ESPOSIZIONE GRATUITA ALLA “FESTA DELLA REPUBBLICA” E VISITA PRESSO IL CONSOLATO DI MIAMI AL “JCK” E FIERA DELL’OROLOGERIA E OREFICERIA – Quota di partecipazione in fase di determinazione; “JCK” DI LAS VEGAS (USA) – NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di idoneo pas1-5 GIUGNO 2007 saporto (a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del Partecipazione sottoposta a preselezione da 25 ottobre 2005 oppure a lettura ottica con foto digitale emesso a partire parte del Consolato dal 26 ottobre 2005). Per motivi organizzativi (numero limitato di aziende beneficiarie di contributi pubblici, prenotazione stand, voli aerei, hotel, ecc.) si consiglia l’invio della scheda di adesione all’Ufficio Affari Comunitari prima del termine di scadenza riportato (ref. Flavio Cumer, fax 0432.516765, tel. 0432.516743). SCHEDA DI ADESIONE DA INOLTRARE VIA FAX (0432.516765) ALL’UFFICIO AFFARI COMUNITARI DELLA CONFARTIGIANATO UDINE La ditta con sede a via n. fax tel. e-mail: cell. del partecipante aderisce alla FIERA: Nominativi dei partecipanti (va obbligatoriamente allegata fotocopia del passaporto): 1) 2) Camera: Data singola doppia matrimoniale Firma del Rappresentante Legale Vuoi allargare le tue opportunità di business? Confartigianato Udine ti offre la possibilità di entrare nella vetrina virtuale della Pubblica Amministrazione Le categorie merceologiche già attive sono: – legno ed arredo – prodotti ed accessori informatici per ufficio – componenti e forniture elettroniche – indumenti ed accessori – ausili informatici per disabili – prodotti di cancelleria – dispositivi medici chirurgici – strumenti e materiale da laboratorio Per informazioni – – – – – – – tel. 0432.516775 peritelefonia materiale elettrico materiale igienico sanitario apparecchiature per la climatizzazione segnaletica da interni ed esterni servizi di pulizia servizi di manutenzione di impianti elettrici ed elevatori e-mail [email protected] 31 32 Dalle province Gennaio 2007 / N. 1 Informimpresa UDINE COMUNICARE L’INNOVAZIONE O INNOVARE LA COMUNICAZIONE? Scenari e strumenti per le PMI Giovedì 1° Febbraio 2007 - Salone del Parlamento del Castello di Udine Il seminario, nell’ambito del progetto “INNOVARèIMPRESA”, è un’occasione per assistere all’incontro-scontro tra due protagonisti della nostra società: la comunicazione e l’innovazione. L’obiettivo è tentare di superare un appassionante dilemma: le strategie e i mezzi della comunicazione d’impresa – in un contesto di mercato dominato dalla globalizzazione e dai low budgets – possono concretamente sostenere la cultura e i principi di innovazione, la ricerca e lo sviluppo delle piccole e microimprese? Specularmente, quanto oggi l’innovazione può essere l’elemento fondamentale per ripensare e rinnovare processi, strumenti e canali di una comunicazione spesso omologata e “precotta”? Ecco perché un seminario aperto al dialogo tra relatori e platea per promuovere – in modo pragmatico – l’innovazione che comunica e la comunicazione che innova attraverso scenari, tendenze e testimonianze di autorevoli comunicatori, manager, giornalisti e politici. PROGRAMMA Ore 17.45 Registrazione dei partecipanti Ore 18.00 Introduzione dei lavori Carlo Faleschini, Presidente Confartigianato Udine Comunicazione e innovazione: scenari e tendenze Enrico Finzi, Presidente di Astra Demoskopea Giacomo Bersano, Consulente in Innovazione Sistematica Il ruolo dei media nella comunicazione d’impresa Roberto Papetti, Direttore de Il Gazzettino La comunicazione innovativa: testimonianze Anna Adriani, Global PR Director illycaffè - Carlo Bach, Direttore artistico illycaffè Elda Felluga, Responsabile Comunicazione Livio Felluga Domande e Risposte Ore 20.00 Chiusura dei lavori e conclusioni Enrico Bertossi, Assessore regionale Attività Produttive - Regione FVG Moderatore: Lorenzo Brufani, Direttore Generale Competence Seguirà rinfresco Per motivi organizzativi è necessario confermare la presenza entro il 26 gennaio - tel. 0432.516718 mail: [email protected]