NUMERO 1 - gennaio 2007 - Confartigianato Trieste

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NUMERO 1 - gennaio 2007 - Confartigianato Trieste
anno VII - n. 1 / Gennaio 2007
FISCALE
3 Dal 1° gennaio 2007 allargamento
dell’Unione Europea e adozione dell’euro
da parte della Slovenia
In caso di mancato recapito inviare all’ufficio di Udine CPO per la restituzione al mittente previo pagamento resi.
3 Novità fiscali nell’edilizia
6 Modificate le modalità di pagamento
e l’arrotondamento dell’imposta di bollo
CATEGORIE
7 Finanziaria 2007: incentivazione acquisto veicoli
7 Calendario 2007 dei divieti alla circolazione
per i mezzi pesanti
11 Norme per la sicurezza degli impianti
11 Elettricità: installazione di contatori elettronici
per tutti i consumatori
12 Apparecchi a gas: norme armonizzate
in Gazzetta Ufficiale Italiana
13 Diritti e doveri dell’installatore di impianti
18 Domanda riduzione tasso medio INAIL
Anno 2006 - Novità
18 Rischio assunzione donne contratto inserimento
Anno 2007
19 Ingresso Unione Bulgaria e Romania
19 Parte la previdenza complementare
Le opzioni per il TFR
QUALITÀ - AMBIENTE - SICUREZZA
22 Pi.M.U.S.: contenuti minimi del piano di montaggio,
uso e smontaggio
22 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
CREDITO E FINANZIAMENTI
23 Incentivi a favore del settore artigiano
23 Concessione di contributi con la modalità de minimis
FORMAZIONE
23 Attività formative di prossimo avvio
LAVORO E PREVIDENZA
16 In sintesi le nuove norme della finanziaria 2007
in tema di lavoro
DALLE PROVINCE
GORIZIA
28 Fotografi - Corso di aggiornamento
24 Corso per addetti antincendio
25 Corso per addetti al Pronto Soccorso
26 Speciale formazione
TRIESTE
29 Amianto - Corsi abilitativi
29 Habitat 2007
UDINE
28 Pittori - Nuovo prezziario 2007
29 Norme UNI & CEI
28 Ordinanza provinciale 01/2007
30 Assemblea del Movimento Donne Impresa
30 Fiere Internazionali - 1° semestre 2007
PORDENONE
28 Alla CCIAA di Pordenone ricerche e atti on-line
Periodico quindicinale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine
Bollettino degli Organi direttivi di Associazione Sindacale
32 Comunicare l’innovazione
o innovare la comunicazione?
Seminario giovedì 1° febbraio 2007
NOTIZIARIO TECNICO DELLA FEDERAZIONE
REGIONALE ARTIGIANI FRIULI VENEZIA GIULIA
2
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Gennaio 2007 / N. 1
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La Confartigianato declina ogni responsabilità relativamente ai contenuti delle offerte/richieste presenti in questa rubrica, non assumendo ruolo di mediatore.
Informimpresa
Fiscale
N. 1/ Gennaio 2007
DAL 1° GENNAIO 2007 ALLARGAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA E ADOZIONE
DELL’EURO DA PARTE DELLA SLOVENIA
A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’Unione Europea comprende anche la Bulgaria e la Romania e di conseguenza a
partire da tale data le cessioni e gli acquisti di merci provenienti o dirette verso uno dei suddetti stati non sono più
considerati importazioni o esportazioni, ma acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 39 del DL 331/1993 e
cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del DL
331/1993.
Le merci, pertanto, potranno circolare liberamente nel
nuovo spazio allargato dell’Unione europea senza essere
soggette ad alcuna formalità doganale e saranno disciplinate, per quanto attiene all’imposizione sul valore aggiunto, dalle disposizioni recate in materia dal D.L. n. 331/93,
ivi incluse quelle relative alla presentazione degli elenchi
intrastat di cui all’art. 6 del D.L. n. 16/93.
Con decreto ministeriale del 20/12/2006 è stata aggiornata la tabella A degli Stati membri dell’UE indicando come
numero identificativo:
• per la Bulgaria il codice ISO BG seguito dai 9 o 10 caratteri del codice IVA;
• per la Romania il codice ISO RO seguito dai 10 caratteri del codice IVA.
Si ritiene opportuno segnalare che in conseguenza dell’allargamento dell’Unione Europea:
• dal 1° gennaio sulle vendite a privati residenti in uno
dei nuovi stati membri dovrà essere applicata l’IVA
perché per tali soggetti non sarà più possibile applicare
l’art. 38 quater del DPR 633/1972, relativo allo sgravio
IVA previsto per le cessioni a soggetti residenti fuori dalla cee, di beni destinati all’uso personale o familiare trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale della Cee;
• dal 1° gennaio dovrà essere applicata l’IVA sulle manutenzioni e riparazioni effettuate sui mezzi di trasporto
appartenenti a privati residenti in uno dei nuovi stati
membri dato che per tali soggetti non potrà più applicarsi il punto 9 del comma 1 dell’art. 9 del DPR
633/1972 relativo alle prestazioni eseguite sui beni di
provenienza estera non importati definitivamente. Divengono invece lavorazioni intracomunitarie, da fatturare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 40, comma 4bis del DL 331/1993, le manutenzioni e riparazioni
effettuate sui mezzi di trasporto di natura commerciale
(autocarri, autobus, navi ecc…) immatricolati o iscritti
nei pubblici registri dei nuovi stati membri, nei confronti
di committenti titolari di numero identificativo IVA in
uno dei suddetti stati, anche se per tali prestazioni non
occorre compilare gli intrastat neanche a fini statistici.
Per quanto riguarda invece le prestazioni effettuate in
Italia sui mezzi di trasporto comunitario di natura non
commerciale, la circolare ministeriale n. 145 del
10/6/1998 aveva chiarito che va comunque applicata
l’IVA se risulta difficile provare la destinazione del mezzo
all’esercizio di un’attività commerciale, (come avviene ad
esempio per le autovetture) deve essere applicata l’IVA
anche se il committente comunitario è un soggetto IVA.
Si segnala inoltre che dal 1° gennaio 2007 la Slovenia
ha introdotto l’euro come moneta nazionale. Fino al 14
gennaio 2007 sarà consentita la “doppia circolazione”: gli
sloveni potranno quindi pagare sia in euro che in talleri. La
conversione del contante presso le banche potrà essere effettuata fino alla fine di febbraio; il tasso di conversione,
esente da commissione bancaria, è fissato a 239,64 talleri sloveni per 1 euro.
NOVITÀ FISCALI NELL’EDILIZIA
La legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27 dicembre
2006) ha introdotto alcune importanti novità nell’edilizia,
oltre alla ormai consueta proroga, anche se con alcune modifiche, dell’agevolazione del 36% e dell’IVA agevolata al
10% sulle manutenzioni degli edifici abitativi.
Si tratta di disposizioni che incidono sulle modalità di fatturazione e che riguardano non solo le imprese edili, ma tutte
le aziende che operano nel comparto costruzioni, come gli
installatori, gli intonacatori, i pittori, i piastrellisti ecc....
La legge finanziaria ha inoltre introdotto la ritenuta fiscale
del 4% per le prestazioni d’opere e servizi effettuate in base a contratti di appalto nei confronti di condomini e
un’agevolazione, sotto forma di detrazione fiscale del
55%, per la riqualificazione energetica degli edifici.
Applicazione del “reverse charge”
nei subappalti in edilizia
Con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2007 viene esteso alle prestazioni di servizi rese in relazione ai contratti di subappalto nel settore edile il mecca-
nismo del c.d. “reverse charge” previsto dall’art.17 del
DPR 633/.1972. Tale previsione comporta che, in presenza
di contratti di subappalto nel settore edile:
• l’esecutore (subappaltatore) è tenuto ad emettere
fattura senza addebito d’imposta (in esenzione da imposta di bollo) con l’indicazione della norma che prevede
l’applicazione del reverse-charge (art. 17, sesto comma
del DPR 633/1972);
• il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla
nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento (o nel mese successivo
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e
con riferimento al relativo mese); lo stesso documento,
ai fini della detrazione, va annotato anche nel registro
degli acquisti.
Esempio: fatturazione di lavori di intonacatura eseguiti per
un importo concordato di euro 10.000 dalla ditta Mario
Rossi per la ditta Lavori Edili srl in base ad un contratto di
subappalto e successiva integrazione della fattura da parte della ditta Lavori Edili srl:
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Fiscale
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
Fattura emessa dall'esecutore
subappaltatore
Integrazione della fattura da parte
dell'appaltatore
DITTA MARIO ROSSI
(subappaltatore)
ditta LAVORI EDILI SRL
(appaltatore)
DITTA MARIO ROSSI
(subappaltatore)
ditta LAVORI EDILI SRL
(appaltatore)
fattura n. 1 del 10 gennaio 2007
fattura n. 1 del 10 gennaio 2007
lavori di intonacatura eseguiti sull’immobile X in base
a contratto di subappalto
euro 10.000
totale fattura
euro 10.000
lavori di intonacatura eseguiti sull’immobile X in base
a contratto di subappalto
euro 10.000
totale fattura
euro 10.000
Emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, DPR 26 ottobre 1973 n.633
Emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, DPR 26 ottobre 1973 n.633
Integrazione ai sensi dell’art.17 DPR 26 ottobre
1973 n.633
imponibile ............€ 10.000
IVA al 10%...........€ 1.000
totale ...................€ 11.000
Numero di registrazione registro vendite 20
Numero di registrazione registro acquisti 31
Con la circolare 37 del 29 dicembre 2006 l’Agenzia delle
Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti sull’applicazione di tale disposizione.
Individuazione del settore edile
I destinatari di tale modalità di assolvimento dell’IVA devono
essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile. Il settore edile deve essere identificato
con l’insieme delle attività comprese nel settore delle costruzioni (sezione F della tabella di classificazione delle attività
economiche ATECOFIN 2004). Sono quindi tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono,
anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici riportati a fondo pagina che iniziano con “45”.
Il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui
soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro
volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione
dell’intervento edilizio (entrambe le parti devono quindi
esercitare attività codificate con numeri che iniziano per 45).
Si tratta di attività relative a lavori di costruzione di edifici
(alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici ed edifici agricoli) e
di opere di ingegneria civile (autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti, opere idrauliche,
sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali,
condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..), a lavori
di completamento di edifici, a lavori di installazione dei
servizi negli edifici. Sono inclusi, oltre ai nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la
costruzione di strutture prefabbricate in cantiere e anche
le costruzioni temporanee.
Restano escluse da tale ambito quelle attività che, anche
45.11.0
45.12.0
45.21.1
45.21.2
45.22.0
45.23.0
45.24.0
45.25.0
45.31.0
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di ingegneria civile
Posa in opera di coperture e costruzione
di ossature di tetti di edifici
Costruzione di autostrade, strade, campi
di aviazione e impianti sportivi
Costruzione di opere idrauliche
Altri lavori speciali di costruzione
Installazione di impianti elettrici e tecnici
se attinenti alla realizzazione di edifici, non sono comprese nella sezione F quali, ad esempio, la installazione e manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali.
Subappaltatori e committenti che operano nel regime di franchigia (art. 32-bis del DPR 633/1972)
Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione
per le prestazioni rese da soggetti che operano nel regime
di franchigia previsto per i contribuenti minimi dall’art. 32bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
Se invece il contribuente che opera nel citato regime di
franchigia assume la veste di committente dei servizi in discorso, dovrà comunque integrare la fattura emessa nei suoi
confronti dal subappaltatore in regime di reverse-charge e
provvedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Contratti interessati dal sistema del reverse-charge
Il regime del reverse-charge va applicato solo nelle ipotesi
di subappalto, ossia quando il committente è a sua volta
un appaltatore o un subappaltatore mentre non va applicato alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione titolari dell’abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Il regime del reverse-charge va applicato anche se i servizi
forniti agli appaltatori o ad altri subappaltatori sono effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera (contratto che si differenzia dall’appalto per la struttura dell’impresa esecutrice dei lavori, dove prevale l’attività lavo45.32.0
45.33.0
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
45.50.0
Lavori di isolamento
Installazione di impianti idraulico-sanitari
Altri lavori di installazione
Intonacatura
Posa in opera di infissi
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Altri lavori di completamento degli edifici
Noleggio di macchine e attrezzature per
la costruzione o la demolizione,
con manovratore
Informimpresa
N. 1/ Gennaio 2007
rativa del prestatore rispetto alla organizzazione dei mezzi
approntati per la esecuzione del servizio, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa). In particolare il reverse-charge si applica sia nell’ipotesi in cui l’attività del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia nell’ipotesi in cui detta attività consista nel
rendere direttamente la propria opera.
Sono escluse dal reverse-charge le prestazioni rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.) e le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Naturalmente il reverse-charge non può trovare applicazione per le prestazioni relative a contratti stipulati con
soggetti non titolari di partita IVA.
Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle
prestazioni rese nell’ambito di alcuni rapporti associativi,
come ad esempio:
• nell’ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e
procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle
rispettive quote di partecipazione;
• nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l’esecuzione dei lavori ai soci.
Infatti i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e
delle altre strutture associative analoghe non configurino
subappalti o ipotesi affini.
Rimborso e compensazione dell’IVA a credito
Fatturando con il sistema del reverse-charge i subappaltatori più frequentemente chiuderanno le liquidazioni periodiche e la dichiarazione con IVA a credito. Per consentire ai
subappaltatori il rimborso o la compensazione anche infrannuale del credito IVA, è stata perciò prevista la rilevanza delle prestazioni addebitate senza applicazione dell’IVA
ai fini del calcolo dell’aliquota media dell’IVA sulle vendite.
Indicazione del costo della manodopera
nelle fatture per la detrazione del 36%
e per l’IVA al 10% sulle manutenzioni
Al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell’edilizia si ricorda che dal 4 luglio 2006 per usufruire della
detrazione IRPEF del 36% è necessario che nelle fatture relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia
separatamente indicato il costo della manodopera utilizzata (commi 19 e 20 dell’art. 35 del DL 223/2006 - si veda Informimpresa n.15/2006). Con riferimento alle fatture
emesse a decorrere dal 4 luglio 2006 quindi l’omessa indicazione del costo della manodopera costituisce per il contribuente che sostiene la spesa dell’intervento di recupero
una causa di decadenza dall’agevolazione.
La disposizione si applica solo quando i lavori sono effettuati da imprese con dipendenti e non anche quando siano effettuati da imprenditori che lavorano personalmente
senza avvalersi di manodopera. Il dato da indicare, secondo l’interpretazione letterale della norma, non dovrebbe
essere infatti la quota di corrispettivo imputabile al lavoro
(ossia alla posa in opera) ma il costo sostenuto dall’impresa per le ore di lavoro impiegate dal personale per l’esecuzione dell’intervento.
Di conseguenza il dato da indicare è solo di tipo informativo e non deve essere confuso con gli altri importi da evidenziare in fattura per la corretta applicazione dell’IVA (ad
esempio corrispettivo imputabile alla posa in opera e ai beni diversi da quelli significativi per le manutenzioni da assoggettare all’aliquota del 10%).
Per rispettare quanto richiesto dalla norma si dovrà quindi
Fiscale
evidenziare in calce alla fattura una annotazione del tipo:
“Si evidenzia che costo della manodopera utilizzata
è pari a euro ...” (costo orario dei dipendenti impiegati
nell’intervento per il numero delle relative ore di lavoro).
In assenza di manodopera utilizzata, per evitare contestazioni da parte del cliente che rischia di perdere la detrazione del 36%, conviene comunque riportare in calce alla fattura la seguente annotazione “Si evidenzia che costo
della manodopera utilizzata è pari a zero in quanto
l’intervento è stato eseguito direttamente dal titolare senza avvalersi di dipendenti”.
Si segnala che recentemente il Governo, in risposta a
un’interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera nel corso del question time del 20 dicembre
2006 (in cui si chiedeva se le imprese edili che cedono immobili ristrutturati fossero tenute ad indicare in fattura soltanto il costo della manodopera utilizzata direttamente o
anche il costo della manodopera impiegata da eventuali
appaltatori o subappaltatori), ha precisato che nella fattura, deve essere indicato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo
l’ammontare da questi ultimi comunicati.
La legge finanziaria (comma 388, articolo unico, legge
296/2006), ha previsto che dal 1° gennaio 2007 l’indicazione in fattura del costo della manodopera è necessaria anche per l’applicazione dell’aliquota IVA al
10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n.
488/99, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli
edifici a prevalente destinazione abitativa. La mancanza di
tale indicazione comporta l’applicazione dell’IVA con l’aliquota ordinaria del 20%.
Proroga dell’IVA agevolata al 10%
sulle manutenzioni delle abitazioni
Viene prorogata a tutto il 2007 l’applicazione dell’aliquota
IVA del 10% relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa.
Tale agevolazione inizialmente prevista per l’anno 2000 dall’art. 7 L.488/1999, è stata successivamente prorogata con
una serie di interventi normativi che hanno però lasciato
scoperto il periodo compreso tra il 1/1/2006 e il 30/9/2006,
durante il quale le prestazioni di manutenzioni restano perciò assoggettate all’aliquota iva ordinaria del 20%.
Come già evidenziate nel paragrafo precedente, dal 1°
gennaio 2007 l’indicazione in fattura del costo della manodopera è richiesta anche per l’applicazione dell’aliquota
IVA al 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/99, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie
degli edifici a prevalente destinazione abitativa.
Prorogata la detrazione IRPEF del 36%
sugli interventi di recupero
Viene prorogata a tutto il 2007 la detrazione IRPEF del
36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero.
Il limite di spesa resta confermato a 48.000 euro per ogni
singola abitazione cosicché, in caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali,
il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è ora fissato
espressamente nella sua misura massima e complessiva in
relazione all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.
Non è stata invece prorogata l’agevolazione del 36% per
l’acquisto di unità immobiliare facente parte di edifici complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di co-
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Fiscale
Gennaio 2007 / N. 1
struzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. Tale
agevolazione si conclude quindi con gli interventi di recupero (escluse le manutenzioni), effettuati entro il 31 dicembre 2006 su interi fabbricati a condizione che l’immobile venga ceduto entro il 30 giugno 2007.
Ritenute sui corrispettivi
dovuti dal condominio all’appaltatore
La legge finanziaria (comma 43 dell’articolo unico della L.
296/2006) prevede che sui pagamenti effettuati a partire
dal 1° gennaio 2007 il condominio, quale sostituto di imposta, deve operare sull’imponibile una ritenuta fiscale del
4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, per corrispettivi dovuti per prestazioni relative
a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa o effettuate da prestatori occasionali che qualificheranno i suddetti corrispettivi come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR 917/1986.
Ciò comporta che l’esecutore dei lavori, al momento dell’incasso della fattura (o del compenso della prestazione
occasionale) si vedrà trattenere dal condominio una ritenuta fiscale del 4% calcolata sul compenso imponibile ai fini delle imposte dirette, ritenuta che potrà poi essere fatta valere come credito d’imposta dall’impresa (o
dal prestatore occasionale) in sede di dichiarazione dei redditi scomputandola dall’imposta da pagare a saldo. La
nuova disposizione vale per i pagamenti effettuati dal 1°
gennaio in poi, indipendentemente dalla data di emissione
della fattura (vale quindi anche per i pagamenti fatti nel
2007 di fatture antecedenti al 1°/1/2007).
Detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione
energetica degli edifici
Con riferimento alle spese sostenute nel 2007 relative ai
seguenti interventi viene introdotta una detrazione del
55% ai fini dell’imposta sui redditi da ripartire in 3 rate annuali di pari importo con le stesse modalità previste per
l’agevolazione del 36%:
Informimpresa
• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
• interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a “strutture opache orizzontali” (coperture e pavimenti), a “strutture opache verticali”, finestre comprensive di infissi;
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il
fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, scuole;
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione.
Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite
con un apposito provvedimento da emanare entro il 28
febbraio 2007.
Ai fini dell’ammissione al beneficio è richiesto che l’intervento risponda a determinati requisiti tecnici, che tale rispondenza sia asseverata da un tecnico abilitato e che il
contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica
predisposto da un professionista abilitato.
Locazioni e cessioni immobiliari
in attuazione di piani di edilizia convenzionata
Tornano ad essere soggette ad IVA al 10% le locazioni di
fabbricati abitativi effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457 (interventi di restauro e risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica), a
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a
quattro anni.
Le cessioni dei suddetti fabbricati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di
edilizia residenziale convenzionata restano soggette ad
IVA anche dopo il decorso di quattro anni dall’ultimazione
della costruzione o dell’intervento di recupero.
MODIFICATE LE MODALITÀ
DI PAGAMENTO E L’ARROTONDAMENTO
DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Il comma 80 dell'articolo unico della legge finanziaria per
il 2007 (legge 296 del 27/12/2006) ha aggiornato la disposizione sull’arrotondamento dell’imposta dovuta in
modo proporzionale contenuta nell’art. 3 del DPR
26/10/1972, disposizione che ancora faceva riferimento
alle lire.
Ora è infatti previsto che le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale (ad esempio l’imposta dovuta sulle cambiali) vanno arrotondate ad
euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori
ad euro 0,05. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei
vaglia cambiari per i quali l’imposta minima è di euro
0,50.
Con il comma 80 dell’articolo unico della legge finanziaria è stata inoltre modificata la disposizione che prevede
le possibili modalità di assolvimento dell’imposta di bollo,
abrogando la possibilità di assolvimento mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata e mediante
marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone.
Di conseguenza il pagamento dell’imposta di bollo potrà
avvenire solo con le seguenti modalità:
• mediante pagamento dell’imposta ad intermediario
convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
• mediante pagamento dell’imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante
versamento in c/c postale.
Con comunicato stampa del 10 gennaio 2007 l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che le marche da bollo cartacee possono ancora essere utilizzate fino all’emanazione del decreto del ministero dell’Economia e delle
Finanze, che le dichiarerà fuori corso.
Informimpresa
N. 1 / Gennaio 2007
Categorie
FINANZIARIA 2007:
INCENTIVAZIONE ACQUISTO VEICOLI
Con l’approvazione definitiva della “Finanziaria 2007”
(legge 27 dicembre 2006 n. 296) sono stati riproposti, con
alcune modifiche rispetto al testo originario, gli incentivi
per l’acquisto di autoveicoli “ecologici” (vedasi Informimpresa n. 18 e 22/2006).
In sintesi, il provvedimento riguarda:
AUTOVETTURE
a) Per l’acquisto di autovetture di nuova immatricolazione classificate Euro 4 o Euro 5, che emettono meno di
140 grammi di CO2 al chilometro, a fronte di rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolate Euro 0 o Euro 1, è concesso
un contributo pari a euro ottocento e l’esenzione temporanea del pagamento della tassa automobilistica per un periodo di due anni, esteso a
tre se l’autovettura ha una cilindrata inferiore a
1.300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche
il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti.
b) Per l’acquisto di autovetture nuove ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione,
esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL,
nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad
idrogeno è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per
chilometro.
AUTOCARRI
c) È previsto un contributo di euro duemila per l’acquisto di autocarri di peso complessivo non superiore a
3,5 tonnellate, immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a
fronte della sostituzione di autocarri aventi sin dalla
prima immatricolazione la medesima portata e la classificazione Euro 0 o Euro 1 e destinati alla demolizione.
d) È, inoltre, previsto, per l’acquisto dei summenzionati
autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,
del motore con gas metano o GPL, nonché mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno un ulteriore
contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in
cui il il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2
inferiori a 120 grammi per chilometro.
I citati benefici possono essere usufruiti nel rispetto della
regola degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE)
n. 69/2001 e riguardano l’acquisto di veicoli risultante da
un contratto stipulato nel periodo 3 ottobre 2006 - 31 dicembre 2007, con immatricolazione da effettuarsi entro il
31 marzo 2008.
La “Finanziaria 2007” prevede, altresì, contributi per la
rottamazione dei veicoli e per l’acquisto di motocicli “ecologici”.
La classificazione Euro del veicolo è riscontrabile dalla carta di circolazione (su quelle di vecchio tipo l’indicazione
della normativa Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2; su quelle di nuovo tipo l’indicazione è riportata
alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3), sulla base della direttiva
comunitaria che rispettano (si veda tabella pubblicata su
Informimpresa n. 18/2006).
Il testo integrale del provvedimento o eventuali ulteriori informazioni possono essere richiesti presso gli uffici provinciali della Confartigianato.
CALENDARIO 2007 DEI DIVIETI
ALLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI
Di seguito pubblichiamo integralmente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori
dai centri abitati per l’anno 2007.
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto
di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;
k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 giugno;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio;
o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 luglio;
q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;
s) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° settembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
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Categorie
bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo
trattore, il limite di massa di cui al comma precedente
deve essere riferito unicamente al trattore medesimo;
la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non
sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine
del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora
il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle
norme del regolamento CEE n. 3820/85 (3) e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui
al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore
quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due;
per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i
veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo), ai
terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai
terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o
strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 (4) (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (5) (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del
viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore
quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto,
la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento,
ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti
di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di
cui all’art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga,
alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino
e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,
anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi
a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per
comprovate necessità di servizio, e delle forze di
polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché
quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo
degli aeromobili o che trasportano motori e parti di
ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri ser-
Informimpresa
N. 1 / Gennaio 2007
vizi indispensabili destinati alla marina mercantile,
purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
1) giornali, quotidiani e periodici;
2) prodotti per uso medico;
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di
liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso,
gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 (6)
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (7);
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e
ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti
dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla
macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e
sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in
nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20
m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato,
purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal
percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché
tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore
a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio
del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro
presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo,
limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto
combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti
di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da
quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali,
sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione
degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchi-
Categorie
ne agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati
alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4,
le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di partenza, che, accertata la reale rispondenza di
quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale
sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
possono essere indicate le targhe di più veicoli se
connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia
può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade
sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella
richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già
specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in
casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse
tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1,
dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità
dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso sog-
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getto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in
ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del
soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4,
le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali
della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso
da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di
suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che
sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori,
con le caratteristiche e le modalità già specificate
all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto
c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento
di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da
parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più
viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei
prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del
Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale
non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il
percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli
impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda
di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che
è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In
tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che
viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario del-
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le merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilità del trasporto, anche della distanza della
località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione
dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio
delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a)
e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi
necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via
permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in
prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi
a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché
quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104
(8), comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461 (7).
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe
1 della classifica di cui all’articolo 168 (2), comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo,
oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1°
giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di
ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di
fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previ-
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ste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del
testo unico 15 giugno 1931, n. 773 (9), delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio
1940, n. 635 (10), a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di
compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di
necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di
interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di
esecuzione estremamente contenuti in modo tale da
rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette
autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente
a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico
e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere
interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi
Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto
delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso
esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima
affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno,
ai sensi dell’art. 6 (1), comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive
contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai
sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di
maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di
garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Differimento del termine di entrata
A seguito della forte e continua azione di pressione svolta
da Confartigianato Impianti, è stato differito il termine di
entrata in vigore delle norme in materia di sicurezza degli
impianti.
Tale differimento è stato inserito nel DL 28 dicembre 2006,
n. 300 inerente Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.
La norma prevede che il termine è prorogato fino alla data
di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla
sicurezza degli impianti e comunque non oltre il 31 maggio 2007.
Ricordiamo che il provvedimento in questione sarà il nuovo testo di riferimento per gli impianti (ex legge 46/90) che
prevede, fra le principali novità, l'ambito di applicazione
alla totalità degli impianti, qualunque sia la destinazione
d'uso del fabbricato in cui vengono installati.
ELETTRICITÀ: INSTALLAZIONE DI CONTATORI
ELETTRONICI PER TUTTI I CONSUMATORI
Con la Delibera 292/06, l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas ha reso obbligatoria, per tutti gli oltre 100 distributori di elettricità operanti sul territorio nazionale, l’installazione di nuovi contatori elettronici di energia elettrica presso
tutte le famiglie e piccole imprese.
L’obbligo sarà esteso in modo progressivo: entro l’anno
2008 la diffusione dei contatori dovrà essere garantita ad
almeno il 25% dei consumatori; entro il 2009 al 65%; entro il 2010 al 90%; ed entro il 2011 al 95% dei consumatori. L’iniziativa dell’Autorità intende dare impulso allo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica
in previsione del 1° luglio 2007 quando, come previsto
dalla legislazione europea, si completerà il processo di liberalizzazione del mercato - dal lato domanda - garantendo
anche alle famiglie (oltreché alle piccole e medie imprese,
e ai clienti industriali alimentati in alta e media tensione) la
possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di
energia elettrica.
L’Autorità ritiene che le prestazioni offerte dai nuovi contatori debbano poter essere rese disponibili a tutti i consumatori, indipendentemente dalle dimensioni della società
di distribuzione dalla quale sono serviti. I contatori elettronici sono attualmente resi disponibili soltanto da Enel Distribuzione, Acea Roma, Asm Brescia e, a breve, anche da
Aem Milano e Aem Torino.
A supporto dell’iniziativa verrà attivato un meccanismo
che disincentivi ogni eventuale mancata o ritardata sostituzione degli attuali contatori elettromeccanici.
I contatori elettronici, e i sistemi preposti alla loro telegestione, garantiscono una serie di importanti prestazioni di
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base. Innanzitutto consentono l’offerta di tariffe biorarie o
multiorarie, che possono permettere dei risparmi con un
uso più intelligente dell’energia elettrica modulato in funzione dei differenti prezzi orari.
In secondo luogo consentono: l’emissione di fatture basate su effettivi consumi (la cui integrità è garantita in modo
continuativo da opportuni meccanismi di protezione e
controllo); di migliorare e velocizzare i servizi commerciali
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resi alla clientela in occasione di subentri, volture, cambi
della potenza contrattuale o del piano tariffario; di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di energia elettrica ad un altro.
Sono garantite le medesime prestazioni a tutti i consumatori, sia a quelli che decideranno di passare ad un nuovo
fornitore di energia elettrica sia a quelli che decideranno di
rimanere con il fornitore tradizionale.
APPARECCHI A GAS: NORME ARMONIZZATE
IN GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA
È stato pubblicato il decreto 3 novembre 2006 del Ministero per lo Sviluppo economico “Elenco riepilogativo di norme europee armonizzate adottate ai sensi dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 661, concernente l’attuazione della direttiva
90/396/CEE sugli apparecchi a gas” (SO 220 alla GU 274
del 24/11/06).
L’elenco riepilogativo aggiornato riporta le norme nazionali - che traspongono le norme armonizzate europee - in
materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE
(DPR 661/96).
NORMA
Fanno parte integrante del decreto due allegati: l’allegato
I contiene l’elenco riepilogativo dei riferimenti delle norme
europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti mentre l’allegato II contiene i testi delle norme nazionali
che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori, elenco
che riportiamo di seguito.
Ricordiamo che l’UNI, per tali norme che rivestono particolare importanza dal punto di vista della sicurezza, ha adottato, in accordo con il Ministero, un drastico taglio dei
prezzi di listino, al fine di agevolarne la diffusione.
TITOLO
UNI EN 89:2003
Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi
sanitari
UNI EN 161:2003
Valvole automatiche di sezionamento per i bruciatori a gas ed apparecchi
utilizzatori a gas
UNI EN 449:2004
Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotti di scarico dei
fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica
diffusiva)
UNI EN 461:2004
Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non
maggiore di 10 kW non raccordabili a condotti di scarico
UNI EN 613:2004
Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convenzione
UNI EN 777-1:2004
Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema D, sicurezza
UNI EN 777-2:2004
Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema E, sicurezza
UNI EN 777-3:2004
Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema F, sicurezza
UNI EN 777-4:2004
Tubi radianti sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Sistema G, sicurezza
UNI EN 1266:2004
Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convenzione muniti di
ventilatore per facilitare l’alimentazione di aria e/o l’evacuazione dei prodotti della combustione
UNI EN 1596:2003
Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Generatori d’aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convenzione forzata, mobili e portatili
UNI EN 1643:2003
Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori ed apparecchi a gas
UNI EN 12669:2003
Generatori per l’utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare
di ambienti non domestici
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DIRITTI E DOVERI
DELL’INSTALLATORE DI IMPIANTI
La garanzia per il consumatore
Con il “Codice del consumo”, pubblicato con il DLgs
206/05, è stata riunita in un unico corpo normativo la disciplina in materia di garanzia per il consumatore. Con gli
articoli da 128 a 135 sono stati abrogati e sostituiti gli analoghi articoli del Codice Civile che prima si occupavano
dell’argomento e che avevano recepito in Italia la direttiva
1999/44/CE.
Con il presente articolo saranno esaminate gli aspetti legati al diritto alla garanzia del consumatore relativa al prodotto acquistato; non riguarda invece le eventuali richieste
di risarcimento dei danni provocati al consumatore da un
prodotto difettoso, oggetto di altre norme.
Nel seguito sono riassunti i punti principali della suddetta
normativa e alcuni esempi di applicazione.
1 La normativa a tutela del consumatore si applica soltanto se il cliente è una “persona fisica”; non è un consumatore la persona fisica che acquista un prodotto
per motivi inerenti la propria attività professionale (È
tuttora dubbio se un condominio rientri nella definizione di consumatore).
Le regole indicate nel seguente articolo non valgono
dunque in tutti i casi in cui il cliente sia una persona
giuridica (impresa o professionista); in tale caso, i diritti ed i doveri dell’installatore e del cliente sono disciplinati dagli artt. 1490-1495 del Codice Civile, i cui contenuti esulano dal presente articolo.
2 Il cliente ha diritto ad una garanzia di due anni a partire dalla data di installazione di un componente elettrico (apparecchio utilizzatore o componente dell’impianto); il diritto alla suddetta garanzia è previsto dalla
legge, dunque:
- il cliente non deve sottoscrivere alcun particolare contratto per vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia;
- è nullo (ovvero privo di validità), poiché contrario alla
legge, qualunque “patto” o “contratto” che l’installatore faccia firmare al cliente al fine di ridurre la garanzia.
3 Se un componente dell’impianto si guasta (entro due
anni dall’installazione) il cliente può scegliere se richiedere all’installatore di riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.
L’installatore è tenuto a rispettare la scelta del cliente
(riparazione o sostituzione) a meno che l’opzione scelta risulti molto più costosa dell’altra; se, ad esempio, il
cliente ha chiesto la sostituzione del prodotto guasto,
l’installatore:
- è tenuto a sostituire il prodotto se tale operazione ha
un costo simile a quello della riparazione;
- può scegliere di riparare il prodotto (ed il cliente non
può contestare tale scelta) se la riparazione costa decisamente meno della sostituzione.
4 La sostituzione (o riparazione) del prodotto guasto è
completamente gratuita: il cliente non è tenuto a pagare alcunché (né il costo del prodotto, né le spese per
la sostituzione dello stesso).
5 L’installatore è tenuto ad effettuare la sostituzione (o riparazione) del prodotto in un tempo congruo. In caso
contrario, il cliente ha diritto alla restituzione (in parte
o totalmente) della somma pagata per l’installazione
del prodotto.
6 Il cliente decade dalla garanzia (perde dunque il diritto
di ottenere la sostituzione o la riparazione gratuita del
prodotto guasto) se non rende noto all’installatore il
guasto del prodotto entro sessanta giorni dal momento in cui lo ha scoperto.
Se dunque il cliente “denuncia” il guasto più di sessanta
giorni dopo la sua scoperta, l’installatore non è più tenuto
a sostituire o riparare gratuitamente il prodotto installato;
in tale caso, sarà ovviamente l’installatore a dover provare
che il difetto del prodotto è stato denunciato più di sessanta giorni dopo la sua scoperta; a volte è però lo stesso
cliente a indicare per iscritto la data della scoperta del guasto nella richiesta di sostituzione del prodotto.
1 Se il guasto del prodotto è dovuto ad un difetto di fabbricazione, l’installatore ha diritto di richiedere (e ottenere) al costruttore del prodotto di rifondergli le spese
sostenute per la sostituzione (o riparazione) dello stesso (diritto di regresso). Le suddette spese comprendono sia il costo del prodotto installato, sia le relative spese di sostituzione.
2 Se il guasto del prodotto non è dovuto ad un difetto di
fabbricazione, ma ad un danno subito nel magazzino
del rivenditore, l’installatore ha diritto a richiedere (e
ottenere) al grossista, che gli ha venduto il prodotto, di
rifondergli le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) delle stesso; le suddette spese comprendono sia il costo del prodotto installato sia le relative spese di installazione.
3 L’installatore perde il diritto di ottenere che il costruttore (o il grossista) gli rifonda le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) del prodotto guasto (nei casi
in cui il difetto è dovuto al costruttore o al grossista) se:
- non richiede al costruttore (o al grossista) di rimborsargli le spese sostenute per la sostituzione (o riparazione) del prodotto difettoso entro un anno dalla sostituzione (o riparazione) del prodotto stesso;
- ha rinunciato espressamente a tale diritto, sottoscrivendo un “patto contrario” o una “rinuncia” all’atto
dell’acquisto del prodotto.
La legge prevede che l’installatore possa rinunciare al diritto di regresso, mentre non è ammesso che il consumatore
rinunci al proprio diritto alla garanzia (la legge tutela maggiormente il consumatore, ritenendolo “più sprovveduto”
rispetto all’installatore).
4 Va da sé che il titolare di un diritto, qualora non veda
riconosciuto tale diritto dalla controparte, può agire
giudizialmente al fine di ottenere dal Giudice quanto
gli spetta sulla base della legislazione vigente.
Ad esempio, potrà adire le vie legali con buone possibilità di successo:
- il cliente (consumatore) che non riesca ad ottenere
dall’installatore la sostituzione (o riparazione) gratuita
di un prodotto che è risultato difettoso entro due anni dall’installazione;
- l’installatore che non riesca a farsi rifondere dal costruttore le spese sostenute per la sostituzione di un
prodotto che si è guastato (entro due anni dall’installazione) a causa di un difetto di fabbricazione.
Gli esempi seguenti possono servire come applicazione
pratica dei principi generali indicati sopra, per maggiore
chiarezza espositiva, riportiamo di seguito due diagrammi
di flusso relativo al diritto all’intervento in garanzia ed al
diritto di rimborso.
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Caso 1
Una società (spa, srl, snc, sas, ecc.) commissiona l’installazione, sul proprio impianto, di un interruttore differenziale, che dopo qualche tempo si guasta. In questo caso non
si applicano gli articoli del Codice Civile (dal 1519-bis al
1519-octies) previsti a tutela del consumatore descritti nel
presente articolo.
Caso 2
Un cliente (privato cittadino) fa installare nella propria abitazione un termostato. L’installatore fa sottoscrivere al
cliente un “contratto” nel quale limita a un anno il periodo di garanzia applicabile al termostato.
Il suddetto “contratto” non ha alcuna validità, e dunque il
cliente potrà richiedere all’installatore di sostituire o riparare gratuitamente (quindi senza alcuna spesa) il termostato
entro due anni dall’installazione dello stesso.
Caso 3
Un cliente (privato cittadino) fa installare nella tavernetta
della propria abitazione una lampada di emergenza. Trascorso un anno dall’installazione, poiché la lampada cessa
di funzionare, il cliente chiede all’installatore di sostituirla.
L’installatore ha la prova (ad esempio perché il committente lo scrive nella lettera in cui chiede il suo intervento) che
il cliente gli ha chiesto la sostituzione della lampada sessantuno giorni dopo che la lampada si era guastata.
L’installatore non è tenuto a sostituire la lampada (in questo caso il cliente ha perso il proprio diritto alla garanzia).
Caso 4
Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione una lavatrice che dopo otto mesi si guasta,
e ne chiede all’installatore la sostituzione.
L’installatore si reca sull’impianto e, avendo verificato che
la riparazione della lavatrice è decisamente meno onerosa
della sua sostituzione, la ripara. Il cliente deve “accontentarsi” della riparazione e non può pretendere la sostituzione della lavatrice.
Caso 5
Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un apparecchio di illuminazione che dopo
tredici mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. L’installatore non interviene per quattro mesi (e
dunque in tale arco di tempo non provvede alla sostituzione né alla riparazione dell’apparecchio).
Il cliente ha diritto ad ottenere la restituzione (parziale o
totale) dei soldi versati, visto che l’apparecchio non è stato
sostituito né riparato in un tempo congruo.
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Il guasto del prodotto non è dovuto ad un difetto di fabbricazione, ma ad un urto subito dal prodotto nel magazzino del grossista.
L’installatore, dopo avere sostituito il prodotto, ha diritto a
farsi rimborsare le spese sostenute (costo del prodotto e
spese di installazione) dal grossista (purché richieda tale
rimborso entro un anno dall’effettuazione del lavoro).
Caso 8
Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un relé che dopo quindici mesi si guasta, e
ne chiede all’installatore la sostituzione. Il guasto del prodotto è dovuto ad un difetto di fabbricazione.
L’installatore, all’atto dell’acquisto del prodotto, ha sottoscritto una rinuncia al diritto di regresso nei confronti del
costruttore del relé.
L’installatore è tenuto a sostituire (riparare) il prodotto e ad
accollarsi la relativa spesa, non potendo rivalersi sul costruttore.
Il prodotto “impianto”
Nel presente articolo si è, fino ad ora, fatto riferimento al
diritto alla garanzia del consumatore nel caso di guasto (o
difetto) di un componente di un impianto (apparecchio
utilizzatore o componente dell’impianto).
Va però specificato che la norme si applica anche al “prodotto” impianto; la disciplina prevista a tutela del consumatore si applica infatti ai “beni di consumo”, intendendosi come tali i “beni mobili” e l’impianto (in base della
definizione di cui all’art. 812 del Codice Civile) risulta essere un bene mobile.
Il consumatore può dunque far valere il proprio diritto alla
garanzia anche nel caso in cui impianto nel suo complesso
(e non un singolo componente) presenti difetti che lo rendano “non idoneo all’uso“. L’inidoneità all’uso può derivare sia da difetti di funzionalità dell’impianto che da carenze di sicurezza talmente gravi da rendere pericoloso l’utilizzo dell’impianto.
Ad esempio, se un impianto (sistema TT) viene realizzato
senza predisporre una idonea protezione contro i contatti
indiretti (senza protezione differenziale), il consumatore
potrà richiedere all’installatore, entro due anni dalla realizzazione dello stesso, di provvedere a “riparare” gratuitamente l’impianto, eseguendo gli interventi necessari a renderlo sicuro, e dunque idoneo all’uso.
(testo di M. Carrescia tratto da Tuttonormel)
Caso 6
Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un apparecchio antifurto che dopo diciotto
mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione. Il
guasto del prodotto è dovuto ad un difetto di fabbricazione.
L’installatore, dopo avere sostituito il prodotto, ha diritto a
farsi rimborsare le spese sostenute (costo prodotto e spese
di installazione) dal produttore (purché richieda tale rimborso entro un anno dall’effettuazione del lavoro).
Caso 7
Un cliente (privato cittadino) ha fatto installare nella propria abitazione un citofono che dopo ventitre mesi si guasta, e ne chiede all’installatore la sostituzione.
Periodico quindicinale della Federazione Regionale Artigiani F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno VII - N. 1 - Gennaio 2007
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine
Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale
Direttore responsabile: BRUNO PIVETTA
Comitato di redazione:
Giorgio Frealdo, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi
Hanno collaborato a questo numero:
Alberto Bianchi, Alfredo Cappellini, Flavio Cumer, Elena Del Giudice,
Enrico Eva, Bruno Gazulli, Walter Lorenzi, Davide Mauro,
Massimo Nicchiarelli, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli
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N. 1 / Gennaio 2007
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Lavoro e Previdenza
Gennaio 2007 / N. 1
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IN SINTESI LE NUOVE NORME
DELLA FINANZIARIA 2007 IN TEMA DI LAVORO
COMUNICAZIONI AI CENTRI PER L’IMPIEGO
DURC
La legge finanziaria ha esteso ai datori di lavoro di tutti i
settori produttivi quanto in parte già previsto per il settore
dell’edilizia in tema di comunicazione ai Centri per l’Impiego.
A decorrere dal 1° luglio 2007 il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge
ed il rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di
quelli territoriali od aziendali, se sottoscritti.
Con proprio decreto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvederà, entro il 31 marzo 2007, a definire le modalità di rilascio ed i contenuti del DURC e le tipologie di irregolarità contributive considerate non ostative al rilascio. In attesa sono fatte salve le modalità già in
uso per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
ASSUNZIONI - A decorrere dal 1° gennaio 2007, pertanto, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, sono tenuti a darne comunicazione al
Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
La comunicazione deve indicare:
- dati anagrafici del lavoratore;
- data di assunzione;
- data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato;
- tipologia contrattuale;
- qualifica professionale;
- trattamento economico e normativo applicato.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di trasmettere al Centro per l’Impiego, entro il giorno antecedente, comunicazione avente data certa di trasmissione, contenente la data di inizio della prestazione, le
generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo
per tali nome, cognome (ragione sociale) e codice fiscale.
D.N.A. Resta fermo, per ora e fino a nuove disposizioni,
l’obbligo di inviare all’INAIL, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, il codice
fiscale dei lavoratori assunti o cessati. Tale comunicazione
è da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
CESSAZIONI. Nessuna modifica è intervenuta per quanto
riguarda la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero della diversa data di cessazione dei rapporti a
termine, che va effettuata al servizio competente entro
cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI. Non vi è più obbligo
da parte del datore di lavoro di comunicare entro 48 ore
alla Questura competente l’assunzione di un cittadino extracomunitario.
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Cambia l’importo dell’assegno per le famiglie con più di 3
figli (o loro equiparati) aventi età inferiore ai 26 anni: infatti potranno godere dell’assegno di mantenimento i nuclei
famigliari con figli aventi età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni compiuti purchè studenti o apprendisti
(prima il limite era al compimento della maggiore età).
Condizione base è che nel nucleo familiare vi siano più di
tre figli di età inferiore ai 26 anni.
TUTELA MATERNITÀ COCOPRO ED ASSIMILATI
Dal 1° gennaio 2007 viene corrisposta in favore dei lavoratori a progetto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, una indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a
1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, fatti salvi gli eventi morbosi fino a 3 giorni. Per tale prestazione trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore degli iscritti alla gestione separata ed è pari al 50% di detta indennità.
In caso di degenza ospedaliera il limite massimo indennizzabile è pari a 180 giorni nell’anno solare.
Trova applicazione nei confronti di tali lavoratori l’istituto
delle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di
malattia analogo a quello dei lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori a progetto che abbiano titolo all’indennità di
maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 2007, è corrisposto un trattamento economico
per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3
mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura
è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tali disposizioni si
applicano anche in caso di adozione ed affidamento per
ingressi in famiglia.
NUOVO REGIME SANZIONATORIO
Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono
quintuplicate.
L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e paga sono punite con la sanzione amministrativa da
€ 4.000,00 a € 12.000,00. Nei confronti di tali violazioni
non è ammessa la procedura di diffida.
OBBLIGO SCOLASTICO
ED INIZIO ATTIVITÀ LAVORATIVA
A partire dall’anno scolastico 2007-2008 l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età
per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da
15 a 16 anni.
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N. 1 / Gennaio 2007
CONTRIBUZIONE ED INDENNITÀ DI MALATTIA
PER GLI APPRENDISTI
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere
dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la contribuzione per
gli apprendisti è pari all’1,5% nel primo anno e al 3% nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
(Si presume che, nel calcolo del numero dei dipendenti, i
lavoratori a tempo parziale vengano computati in proporzione all’orario svolto e che vengano esclusi gli apprendisti
ed i lavoratori con contratto di inserimento).
A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli apprendisti assunti ai
sensi del D.Lgs. n. 276/2003 sono estese le disposizioni in
materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Le norme contributive e previdenziali di cui sopra si applicano anche a tutte quelle tipologie contrattuali nelle quali
la contribuzione è analoga a quella degli apprendisti
(es.iscritti liste mobilità).
PROROGA ISCRIZIONE LISTE MOBILITÀ
LAVORATORI PICCOLE IMPRESE
È stata prorogata al 31 dicembre 2007 l’iscrizione nelle liste di mobilità (senza percezione della relativa indennità)
degli operai, degli impiegati e dei quadri licenziati da imprese anche artigiane e cooperative di produzione, che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro.
RIMODULAZIONE ALCUNE ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE
Con effetto dal 1° gennaio 2007 vengono rimodulate le
seguenti aliquote contributive:
- ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
L’aliquota è elevata dello 0,3% per la quota a carico del
lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote
dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33%;
- ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS
(L. 335/95) che non risultino iscritti ad altra gestione obbligatoria.
L’aliquota è stabilita in misura pari al 23%.
- RIMANENTI ISCRITTI ALLA PREDETTA GESTIONE
L’aliquota è stabilita in misura pari al 16%.
N.B.: l’incremento contributivo per gli iscritti alla gestione separata non può determinare una riduzione del
compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un
terzo dell’aumento dell’aliquota. Viene preso quale parametro di riferimento il compenso riconosciuto alla data dell’1.1.2007, o il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato con il
committente.
- ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI ALLA GESTIONE
AUTONOMA INPS
L’aliquota è stabilita in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota è elevata al 20%.
REGOLARIZZAZIONE LAVORO SOMMERSO
e STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E CO.CO.PRO.
1. Regolarizzazione del lavoro sommerso.
Dal 1° gennaio di quest’anno e fino alla scadenza del
30 settembre 2007, tutti i datori di lavoro, anche quelli
Lavoro e Previdenza
che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento di
oneri contributivi e assicurativi evasi, possono dare avvio
alla procedura di sanatoria di eventuale manodopera sommersa.
I rapporti di lavoro cd. a nero sono quelli non risultanti da
scritture o da altra documentazione obbligatoria e il datore di lavoro che intendesse procedere all’emersione dei
medesimi può presentare un’istanza alla sede Inps territorialmente competente, finalizzata alla relativa regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo.
La procedura si articola nelle seguenti fasi:
- stipula di accordo aziendale (o territoriale, se in
azienda non sono presenti le rappresentanze sindacali o
unitarie) con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi, che siano stati o meno oggetto di accertamenti ispettivi;
- presentazione di apposita istanza di regolarizzazione all’Inps, con indicazione delle generalità dei lavoratori che si intende regolarizzare e i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione (non anteriori a 5 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza), cui va allegato l’accordo precedentemente stipulato.
- versamento, contestualmente alla presentazione dell’istanza, di una somma pari a un quinto del totale dovuto, come di seguito indicato.
L’accordo sindacale è finalizzato alla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato (anche a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi) e promuove la sottoscrizione di atti di
conciliazione individuale con i lavoratori indicati nell’accordo stesso. Gli atti di conciliazione implicano la tacitazione
di qualunque pretesa a titolo retributivo o risarcitorio che il
lavoratore regolarizzato possa avanzare e relativa al periodo oggetto di regolarizzazione.
Il totale dovuto dal datore di lavoro per adempiere agli
obblighi contributivi e assicurativi derivanti dalla procedura di regolarizzazione è pari ai due terzi di quanto dovuto tempo per tempo (cioè in considerazione delle diverse aliquote contributive e assicurative succedutesi nel tempo durante il quale si è svolto il rapporto “a nero”) alle diverse gestioni Inps e Inail se il rapporto fosse stato regolare. Come già visto, un quinto di tale somma deve essere
versata all’atto dell’istanza, mentre per la restante parte è
previsto il pagamento in 60 rate mensili di pari importo
senza interessi.
La procedura di regolarizzazione implica, per i datori di lavoro che ne beneficiano:
- l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia
di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio;
- la sospensione, per un anno a decorrere dalla presentazione dell’istanza, di eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia
oggetto di regolarizzazione e in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori;
- l’obbligo di mantenere in servizio il lavoratore regolarizzato per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione.
2. Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
Analogamente a quanto previsto per il lavoro sommerso, i
datori di lavoro possono siglare, nell’arco temporale
compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2007, accordi aziendali (o territoriali, nei casi in cui in azienda non
siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, al
fine di promuovere la trasformazione dei rapporti di col-
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Lavoro e Previdenza
laborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato.
Anche in questo caso, in seguito alla stipula dell’accordo i
lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti
di conciliazione individuale che mirano a tacitare qualunque pretesa in merito al pregresso rapporto di collaborazione.
Affinché le conciliazioni abbiano effetto il datore di lavoro dovrà versare alla gestione separata una somma
pari alla metà della quota di contribuzione a carico
del committente per il periodo di vigenza di ciascun
contratto di collaborazione stabilizzato.
Successivamente, il datore di lavoro depositerà presso
l’Inps gli atti di conciliazione, unitamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati con ciascun lavoratore (che, se a
termine, non possono avere durata inferiore a 24 mesi) e
all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma
pari a un terzo del dovuto. La parte restante del debito
contributivo potrà essere versato in 36 rate mensili di
eguale importo.
Possono accedere a questa procedura tutti i datori di lavo-
Gennaio 2007 / N. 1
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ro, compresi quelli che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di collaborazione (cioè
nel caso in cui un atto amministrativo o una sentenza abbia disconosciuto la genuinità del rapporto di collaborazione).
La procedura di regolarizzazione implica, per i datori di lavoro che ne beneficiano:
- l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia
di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi;
- la possibilità di fruire di benefici previsti dalla legislazione vigente, per le assunzioni effettuate in seguito alla
stabilizzazione (ad esempio, nel rispetto dei requisiti di
età previsti dalla disciplina vigente, sarà possibile assumere il lavoratore come apprendista);
- la preclusione per gli organi di ispezione e vigilanza di
ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i
pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni.
DOMANDA RIDUZIONE TASSO MEDIO INAIL
ANNO 2006 - NOVITÀ
A seguito di chiarimenti intervenuti da parte dell’INAIL in
merito al nuovo modello di domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per il 2006, da presentarsi entro il 31
gennaio 2007, si ritiene utile sintetizzare due significative novità che riguardano la domanda di riduzione:
– la prima e più importante attiene alla possibilità, per
le aziende per le quali venga riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, di mettersi in regola
pagando il dovuto entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda in parola;
– la seconda riguarda gli “interventi particolarmente rilevanti” previsti nel modulo della domanda alla sezione A lettera a) (adozione di comportamenti coerenti
con i criteri propri della CSR - Responsabilità sociale
delle Imprese) e lettera b) (adozione di un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e prevede
l’introduzione di nuovi strumenti, ovvero questionari,
finalizzati a consentire una corretta valutazione degli
interventi, tanto al momento della compilazione della
domanda quanto al momento della istruttoria da parte dell’INAL.
Come da indicazioni date dallo stesso INAIL nelle
istruzioni per la compilazione del modulo di domanda
per la riduzione del tasso medio di tariffa le aziende
che intendono usufruire dei benefici di cui alla sezione A lettera a) dovranno compilare l’allegato I del
modello OT24, le aziende che dichiarano di aver
adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro devono compilare il questionario di cui
all’allegato II del modello OT24.
RISCHIO ASSUNZIONE DONNE
CONTRATTO INSERIMENTO ANNO 2007
Dal 1° gennaio 2007 potrebbero essere a rischio di legittimità le assunzioni agevolate delle donne, effettuate con
contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, lett. e) del Decreto Legislativo 276/03.
Ciò in quanto in data 31.12.2006 è terminato il triennio
individuato attraverso il Decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.11.2005
in cui si fissavano i criteri per la stipula di contratti di inserimento con lavoratrici residenti nelle zone geografiche
svantaggiate.
Si ricorda brevemente che il Decreto Ministeriale fissa all’art. 1 per la durata degli anni 2004, 2005 e 2006 la possibilità di assunzione di personale femminile di qualsiasi
età residente in tutto il territorio nazionale.
L’Inps con circolare 74/06 ha fatto presente che su tutto il
territorio nazionale le aziende hanno la possibilità di fruire
dello sgravio del 25% e che tale agevolazione non prefiguri aiuto di Stato; mentre per fruire di agevolazioni superiori si dovesse far riferimento all’art. 2 del Decreto.
Si pone ora il problema, alla luce della scadenza su esposta, se far riferimento alla Normativa Nazionale per le future assunzioni di personale femminile con contratto di inserimento (fatta salva l’emanazione di nuovo decreto ad
hoc) oppure se far riferimento alla norma contenuta nel
Regolamento Europeo (ma che vincola gli sgravi esclusivamente alle aree identificate nella mappa Nuts II ; quindi Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna - art. 2 del Decreto) .
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero, si
sconsiglia in via prudenziale, l’assunzione di lavoratrici utilizzando tale istituto contrattuale a far data
dal 01.01.2007.
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Lavoro e Previdenza
INGRESSO UNIONE BULGARIA E ROMANIA
Con decorrenza 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria
sono entrate a far parte dell’Unione Europea e, pertanto, da
tale data per i cittadini appartenenti ai predetti paesi non si
applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo
unico sull’immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea).
In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di
diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E.
Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n. 54/2002, richiedere la carta di
soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli Uffici Postali.
Per quanto riguarda l’accesso al lavoro, prima di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai due Paesi, è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno.
Tale regime stabilisce l’apertura immediata per i seguenti
settori:
• dirigenziale e altamente qualificato,
• agricolo e turistico - alberghiero,
• domestico e di assistenza alla persona,
• edilizio,
• metalmeccanico,
• stagionale.
I cittadini rumeni e bulgari che intendono occuparsi in tali
settori hanno, pertanto, diritto al soggiorno senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno, ai sensi del
DPR n. 54/2002, per attività di lavoro subordinato di durata inferiore a tre mesi. In tal caso il documento in forza del
quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato
da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell’impiego, costituisce titolo valido per il
soggiorno.
Qualora il soggiorno superi la durata di 3 mesi il cittadino
dovrà richiedere il rilascio della carta di soggiorno alle Questure competenti o tramite gli Uffici Postali entro 3 mesi
dall’ingresso nel territorio dello stato.
Per tutti i restanti settori produttivi l’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari avviene con procedura semplificata
attraverso la presentazione, mediante spedizione postale
(raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una richiesta
di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub
neocomunitari) disponibile sui siti del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà sociale (www.welfare.gov.it), che si allega alla presente.
Nessuna limitazione è posta per il lavoro autonomo.
Lo sportello Unico per l’immigrazione della Provincia ove
sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del
Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta che dovrà essere
presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli Uffici Postali.
PARTE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LE OPZIONI PER IL TFR
La riforma della previdenza obbligatoria operata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, introducendo il sistema di calcolo
contributivo delle pensioni, ha accentuato la necessità di affiancare al primo “pilastro” della previdenza obbligatoria il secondo e terzo “pilastro” della previdenza complementare integrativa.
• Il primo pilastro è rappresentato dal sistema pubblico, ossia dagli Enti che gestiscono la contribuzione obbligatoria
(Inps, Inpdap, Empals ecc.) ed ha il compito di garantire il trattamento pensionistico di base.
• Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare, che attraverso l’adesione volontaria e collettiva
alle forme pensionistiche complementari, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva.
• Il terzo pilastro è l’insieme delle forme di previdenza che ciascuno, individualmente, si costruisce: piani di accumulo
di capitale, piani individuali previdenziali, polizze assicurative vita o assicurato, ecc. a cui una persona ricorre per integrare in futuro il proprio trattamento pensionistico di base.
La scelta sulla destinazione del TFR
In base a quanto previsto dalla finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o
mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli
enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità
di scelta per i lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda
l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo
esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso
all’adesione).
Modalità esplicite.
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1°
gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se
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Lavoro e Previdenza
avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
• destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
• mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro, qualora
questi occupi sino a 49 dipendenti;
• mantenere il TFR futuro presso il nuovo “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2112 del Codice Civile” gestito per conto dello Stato, dall’INPS qualora il datore di lavoro abbia 50 o più dipendenti.
In tale ultima ipotesi, il lavoratore resta pienamente titolare
del diritto di disporre del TFR in quanto il Fondo svolge esclusivamente funzioni di deposito delle somme versate e non ha
natura pensionistica.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore
attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio
datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza
complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro
presso il proprio datore di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso).
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime
alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica
collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche
territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di
lavoro trasferisce il TFR futuro:
1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile
sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR
futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare
istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole
di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione
le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio
del lavoratore.
La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
• riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino
alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto
di lavoro con le rivalutazioni di legge;
• determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma
prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza
complementare cui ha aderito;
• non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il
TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica
complementare.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile
1993.
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta
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sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e
con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993.
Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme
di previdenza complementare anche soltanto una parte del
TFR maturando.
In particolare, tali lavoratori possono:
• se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, mediante le modalità
esplicite o tacite, di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di
lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori
di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR
ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello
Stato, dall’INPS;
• se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere mediante le modalità
esplicite o tacite, se mantenere l’intero T.F.R. maturando
presso il proprio datore di lavoro (aziende fino a 49 dipendenti), presso il Fondo di Tesoreria dell’Inps (aziende con
50 o più dipendenti) ovvero se conferirlo in misura intera
o nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi o,
in mancanza, in misura non inferiore al 50%, ad una forma pensionistica complementare.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la
quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica
complementare.
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del
29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica
complementare individuata, secondo quanto illustrato in
‘Modalità Tacite’ (v. sopra).
La Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione
obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
• interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare
• parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della
posizione individuale maturata, l’importo della pensione
complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale
INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può
scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia
esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la
pensione obbligatoria.
Anticipazioni
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a
quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di
usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata
sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti
effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Informimpresa
N. 1 / Gennaio 2007
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione
della posizione individuale:
• in qualsiasi momento della partecipazione alla forma
pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti
a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo
nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
• dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
- fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
• Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia
esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della posizione individuale’)
Trasferimento Della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
• perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per
cambiamento di attività lavorativa): L’iscritto che prima del
pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. ‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la
posizione individuale maturata alla forma pensionistica
complementare alla quale può accedere in base alla nuova
attività lavorativa;
• volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del
TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o
accordi collettivi.
Riscatto della posizione individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della
posizione ad un’altra forma pensionistica complementare,
può:
• chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
• mantenere la posizione individuale accantonata presso il
fondo, anche in assenza di contribuzione
Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
• nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e
48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata.
• nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi
o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l’intera posizione.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme
pensionistiche complementare possono inoltre prevedere la
possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della con-
Lavoro e Previdenza
trattazione collettiva. Nell’ipotesi di decesso dell’aderente
prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti,
la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme
pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Le agevolazioni fiscali
Al fine di favorire l’adesione Al fine alle forme di previdenza
complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal
1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali.
Regime fiscale dei contributi
I contributi versati alle forme di previdenza complementare,
escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per
l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a
500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento
effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a
145 Euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del
datore di lavoro.
Regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso
forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento).
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e
rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che
non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di
accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i
rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si
ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del
6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9%
dopo trentacinque anni di partecipazione.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a
quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è
tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota
media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro,
quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto
saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le
somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le
prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello
0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un
massimo di riduzione del 6%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria
per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore)
saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.
21
22
Qualità - Ambiente - Sicurezza
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
PI.M.U.S.: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO
DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO
L’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal
D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l’altro che “Il datore di lavoro
provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94
e del D.Lgs. n. 494/96 - basati su elementi che siano concretamente finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego
di ponteggi - questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del Pi.M.U.S. previsto dal citato art.
36-quater del D.Lgs. n. 626/94.
In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni
sono finalizzate, prioritariamente, ad
approfondire:
– descrizione delle regole da applicare durante le operazioni
di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio
che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “piano di
applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56);
– descrizione delle regole da applicare durante le operazioni
di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio
che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni
e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”;
– descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio.
ALLEGATO
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di
applicazione generalizzata”):
– planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al
montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
– modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio,
ecc.);
– modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
– descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento
all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai
relativi punti di ancoraggio;
– descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed
uso;
– misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in
tensione, di cui all’art. 11 del DPR n. 164/56;
– tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
– misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento,
ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio e dei lavoratori;
– misure di sicurezza da adottare contro la caduta di
materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze
“passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole
puntuali/specifiche da applicare durante le suddette
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con
l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette
istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da
schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del
ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000).
PROROGA DI TERMINI PREVISTI
DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300, sono state emanate delle proroghe in materia ambientale.
La prima proroga si riferisce ai termini per l’attuazione del
nuovo regime sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche).
L’art. 5 del decreto di proroga affronta la questione rinviando
i termini di inizio della questione dei RAEE al momento di effettiva emanazione dei decreti attuativi e comunque entro il
30 giugno 2007.
Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge n. 300 del
28/12/2006 dispone anche il rinvio dell’entrata in vigore della
seconda parte del D.Lgs. n. 152/06 (T.U. Ambiente) che reca
norme sulla VIA, la VAS e l’IPPC, procedure che impattano solo relativamente e non direttamente sulle PMI.
Art. 5 Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di
adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13,
comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda
del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007».
Informimpresa
Credito e finanziamenti
N. 1 / Gennaio 2007
INCENTIVI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO
Modifiche al regolamento
La Giunta Regionale, recependo le istanze della Confartigianato, ha recentemente apportato alcune modifiche al testo
unico in materia di incentivi concessi a favore del settore Artigiano di cui al DPReg n. 0272 del 12/8/2005. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere così sintetizzate.
CONTRIBUTI PER MOSTRE E FIERE
Le domande di contributo per la partecipazione a Mostre e
Fiere che si svolgono al di fuori del territorio Regionale, devono essere presentate prima della data di inizio della manifestazione fieristica; nel testo precedente, l’istanza doveva precedere la data di iscrizione. È importante rilevare che la nuova regola si applica anche alle domande presentate prima
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (vale per tutte le misure)
Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda nei seguenti casi:
a) per gli interventi effettuati dalle nuove imprese nei sei
mesi antecedenti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Arti-
giane, possono cioè presentare domanda per accedere
agli incentivi concessi secondo la regola «de minimis»,
per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione, a condizione che il soggetto interessato abbia già
presentato domanda di iscrizione all’albo stesso.
b) per gli interventi con rilevanza urbanistica o edilizia, in relazione alla progettazione ed alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
c) per gli interventi riguardanti la partecipazione a Fiere
e Mostre, limitatamente alla tassa d’iscrizione alla manifestazione fieristica.
ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI
Nell’ambito degli adeguamenti sono inclusi gli interventi diretti alla sostituzione parziale o totale della struttura, impianto o macchinario; in pratica, ora è possibile anche la sostituzione parziale o totale del bene oggetto di intervento
COMMERCIO ELETTRONICO
All’elenco delle spese ammissibili a contributo (hardware,
software e consulenze specifiche) è stata aggiunta quella relativa all’acquisizione di una casella di posta elettronica.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
CON LA MODALITÀ DE MINIMIS
Nuovo regolamento dell'Unione Europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28/12/2006
n. L379, è stato pubblicato il Regolamento n. 1998/2006 che
disciplina l’applicazione degli aiuti di importanza minore c.d.
“de minimis”. Come noto, il limite di contributi concedibile
in questa modalità era fissato in € 100.000,00 su un periodo di tre anni. Il nuovo testo eleva tale limite a € 200.000,00
nell’arco di tre esercizi finanziari; l’altra importante novità del
provvedimento è l’ammissione del settore dell’autotrasporto
merci su strada per conto terzi a questo regime di aiuti, con
l’esclusione di quelli destinati all’acquisto di veicoli e con un
limite massimo nel triennio di € 100.000,00. Il nuovo regolamento ha effetto dall’1/1/2007 e fino al 31/12/2013. Per
ulteriori informazioni contattare una delle sedi di Confartigianato presenti su tutto il territorio regionale.
Formazione
ATTIVITÀ FORMATIVE DI PROSSIMO AVVIO
TITOLO DEL CORSO
DATA INIZIO
SEDE
Durata
ore
NOTE
INTRODUZIONE ALL'USO DEL P.C.
NELLA PMI
23/01/2007
TRIESTE
6
Iscrizioni aperte
INTRODUZIONE ALL'USO DEL
FOGLIO ELETTRONICO (EXCEL)
30/01/2007
TRIESTE
12
Iscrizioni aperte
SALDATURA PER IMPIANTISTI
TERMOIDRAULICI “A”
26/02/2007
TRIESTE
60
Finanziato dal FSE e approvato
Categoria Installatori
Termoidraulici
SALDATURA PER IMPIANTISTI
TERMOIDRAULICI “B”
27/02/2007
TRIESTE
60
Finanziato dal FSE e approvato
Categoria Installatori
Termoidraulici
MARCATURA OBBLIGATORIA CE
NELLA SERRAMENTISTICA
Gennaio
2007
TRIESTE
32
Iscrizioni aperte
(max 2 aziende)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: Walter Lorenzi - Confartigianato Formazione
FVG - Tel. 040 3478086 Cell.3922989206 Fax 040 3479415 - Oppure visitate il sito web www.confartigianatotrieste.it
23
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Formazione
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
NEI LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO BASSO E MEDIO
Proposta per la provincia di Gorizia
La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94 e D.M. 10.03.98) prevede che i titolari delle ditte
individuali ed i soci di società artigiane, in qualità di datori di lavoro, nei confronti di collaboratori familiari, dipendenti o soci lavoratori, assicurino un’idonea formazione del personale incaricato a svolgere le mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
A tale scopo l’Associazione “Confartigianato Gorizia” organizza per tutte le categorie, a seconda del rischio presente in azienda e strettamente legato alla tipologia dell’attività svolta, corsi di addestramento per la prevenzione di
questo rischio in funzione della sua consistenza bassa o media.
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già effettuato corsi in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 626/94 prima dell’entrata in vigore del D.M. 10.03.98; quest’ultimo Decreto infatti ha introdotto nuove regole sulle problematiche della
sicurezza antincendio, e pertanto è necessario un adeguamento nella formazione, secondo quanto sancito dalle nuove
disposizioni di Legge.
I corsi sono articolati in una parte teorica e in prove pratiche di spegnimento di fuochi.
Nella parte pratica vengono effettuate esercitazioni di spegnimento con l’uso di estintori portatili ed idranti.
La partecipazione a questi corsi contribuirà a migliorare le conoscenze dell’azienda, permettendo di ottemperare ai previsti obblighi di legge.
Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le quote di partecipazione sono:
rischio medio (8 ore) € 139,00 + Iva
rischio basso (4 ore) € 59,00 + Iva
Per i non Soci sarà applicata una maggiorazione di € 50 + Iva.
Il corso sarà attivato con un minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 24. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di
arrivo e nel caso di assenze ingiustificate delle persone iscritte, sarà comunque addebitata l’intera quota d’iscrizione.
Calendario dei corsi:
Rischio di incendio medio (attività interessate: officine e laboratori con salatura e taglio metalli con oltre 5 addetti,
stabilimenti ove si producono o impiegano liquidi infiammabili, depositi o rivendite di liquidi infiammabili, impianti fissi
di distribuzione carburanti, depositi di vernici, depositi di legnami, cantieri navali con oltre 5 addetti, officine riparazione
con capienza superiore a 9 auto, tipografie con oltre 5 addetti, etc..)
SEDE DI SVOLGIMENTO
DATE
ORARI
GORIZIA VIA XXIV MAGGIO 1
MERCOLEDÌ 07 FEBBRAIO 2007
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2007
SABATO 17 FEBBRAIO 2007
DALLE 17,00-20,00
SEDE DI SVOLGIMENTO
DATE
ORARI
MONFALCONE VIA PACINOTTI
MARTEDÌ 06 FEBBRAIO 2007
GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO 2007
SABATO 17 FEBBRAIO 2007
DALLE 17,00-20,00
MATTINO 2 ORE
MATTINO 2 ORE
Rischio di incendio basso (attività interessate: quelle non classificabili a rischi incendio medio e dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili)
SEDE DI SVOLGIMENTO
DATE
ORARI
GORIZIA VIA XXIV MAGGIO 1
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2007
DALLE 18,00-22,00
SEDE DI SVOLGIMENTO
DATE
ORARI
MONFALCONE VIA PACINOTTI 23
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
DALLE 18,00-22,00
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare gli Uffici di Confartigianato di Gorizia (tel. 0481-82100 rif.
Francesca Zanet) e di Monfalcone (tel. 0481-417814 rif. Federico Colautti).
Informimpresa
N. 1 / Gennaio 2007
Formazione
SCHEDA DI ADESIONE - CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
Ditta___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cod / fisc p.iva _______________________________________________________________________________ Tel. _________________________________________________
Barrare
il corso a cui
si desidera
partecipare
Rischio incendio basso sede di svolgimento Monfalcone 13/2/07 dalle 18 alle 22
Rischio incendio basso sede di svolgimento Gorizia 31/01/07 dalle 18 alle 22
Rischio incendio medio sede di svolgimento Monfalcone 06 e 08 /02/07 dalle 17 alle 20 e
17/02/07 prova pratica
Rischio incendio medio sede di svolgimento Gorizia 07 e 15/02/07 dalle 17 alle 20 e 17/02/07
prova pratica
Cognome e nome partecipante: ______________________________________________________________________________________________________________
DATA ____________________________________________________
FIRMA ________________________________________________________________
CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
Conforme al D.M. 15 luglio 2003 n. 388 per aziende tipo A, B e C
Proposta per la provincia di Gorizia
Per quanto riguarda il CORSO DI PRONTO SOCCORSO (mirato alla preparazione del personale addetto al pronto soccorso in
azienda, secondo quanto disposto dalle nuove disposizioni in vigore), la formazione degli addetti deve essere svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza sanitaria del servizio sanitario nazionale.
La durata dei corsi varia in funzione alla tipologia dell'attività dell'azienda.
Il corso di aggiornamento per gli interventi pratici ha una durata di:
– 16 ore per le aziende di tipo A (aziende con più di 5 dipendenti dei settori meccanico, edile, lavorazione legno, metallurgico e metalmeccanico,trasporti e pulizie)
– 12 ore per le aziende del tipo B (aziende con più di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A) e per le aziende
del tipo C (aziende con meno di tre addetti che non rientrano nel gruppo A).
Gli Uffici dell'Associazione Artigiani sono a disposizione per tutte le ulteriori informazioni e precisazioni (0481-417814
rif. Colautti Federico).
Di seguito si propone la scheda per la raccolta delle adesioni ai nuovi corsi di formazione che dovrà essere compilata e
restituita, anche a mezzo fax allo 0481417825
SCHEDA DI ADESIONE - CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
Ditta___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cod / fisc p.iva _______________________________________________________________________________ Tel. _________________________________________________
Barrare
il corso a cui
si desidera
partecipare
Gruppo A sede di svolgimento Gorizia via XXIV Maggio 1 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di martedì 23 gennaio 2007 - martedì 30 gennaio 2007 - martedì 6 febbraio 2007 - martedì 13 febbraio 2007 totale 16 ore
Gruppo B e C sede di svolgimento Gorizia via XXIV Maggio 1 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di
martedì 23 gennaio 2007 - martedì 30 gennaio 2007 - martedì 6 febbraio 2007 totale 12 ore
Gruppo A sede di svolgimento Monfalcone via Pacinotti 23 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di giovedì 25 gennaio 2007 giovedì 1 febbraio 2007 giovedì 8 febbraio 2007 giovedì 15 febbraio 2007
totale 16 ore
Gruppo B e C sede di svolgimento Monfalcone via Pacinotti 23 dalle 18.00 alle 22.00 nei giorni di
giovedì 25 gennaio 2007 giovedì 1 febbraio 2007 giovedì 8 febbraio 2007 totale 12 ore
Cognome e nome partecipante: ______________________________________________________________________________________________________________
DATA ____________________________________________________
FIRMA ________________________________________________________________
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Formazione
Gennaio 2007 / N. 1
SPECIALE FORMAZIONE
Informimpresa
Mod. 2.3.2006
“CONFARTIGIANATO FORMAZIONE FVG”, è consapevole che le proposte formative devono nascere dai fabbisogni reali
delle imprese.
Con questo intento vi chiediamo di compilare il seguente questionario, collaborando così ad un progetto che ci consentirà di individuare dei corsi di formazione appropriati per il personale delle vostre aziende e di “formare” quelle figure
professionali attualmente di difficile reperimento.
Quanto più ampia e precisa sarà la risposta tanto più efficace potrà essere l’offerta formativa proposta sul territorio regionale.
QUESTIONARIO RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI
TIPOLOGIA
Gestione aziendale
CORSO
Ffga01 Analisi dei costi aziendali
e formazione dei prezzi
Ffga02 Marketing delle vendite
Ffga03 Promozione e comunicazione
Ffga04 Web strategy, e-commerce
(opportunità di internet
per promuovere l'azienda artigiana)
Ffga05 Certificazioni ISO
Ffga06 Certificazioni SOA
Ffga07 Controllo di gestione
Ffga08 Paghe avanzato
Ffga09 Gestione Contabilità
Ffga10 Paghe base
Altro:
Informatica
ffga11
specificare:
Ffinf01 Introduzione uso p.c. e word
Ffinf02 Excel e Access base
Ffinf06 Excel e Access avanzato
Ffinf03 Cad
Ffinf04 Navigazione Internet Professionale
Ffinf05 Utilizzo posta elettronica
e uso di Outlook
Ffinf07 Photoshop
Ffinf08 Gestione sito internet
Ffinf09 Uso PC livello avanzato
Altro:
Ffinf10 specificare:
Ffatn01 specificare:
Aggiornamenti
tecnici e normativi
Ffatn02 specificare:
Ffatn03 specificare:
Ffatn04 specificare:
Barrare i corsi
che interessano
Indicare o specificare quali possono essere, per il prossimo triennio, i fabbisogni formativi per la Vostra azienda:
Cod/cor
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Indicare il numero di persone
previste da mettere
in formazione suddivise in:
Titolari/
soci
Dipendenti/
collaboratori
Informimpresa
Formazione
N. 1 / Gennaio 2007
Fftl/pm01 specificare
Fftl/pm02 specificare
Fftl/pm03 specificare
Fftl/pm04 specificare
ffsic01
Corso responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
Ffsic02
Corso prevenzione incendi (Basso rischio)
Ffsic03
Corso addetti al pronto soccorso
Ffsic04
Corso rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (R.L.S.)
Ffsic05
specificare
Indicare e descrivere quali possono essere, per il prossimo triennio, i fabbisogni di nuovo personale per la Vostra azienda:
Difficoltà Reperimento
TIPO
N.
bassa media
alta
Breve descrizione del tipo di personale
Amministrativo
Tecnico specializzato
Mansione generica (operativa)
Compilare la seguente tabella per la rilevazione dei dati anagrafici:
AZIENDA
Categoria di appartenenza
Denominazione
Comune
Prov.
Telefono
fax
Telefono mobile
Indirizzo e-mail
Indirizzo e n. civico
Responsabile azienda / referente
Osservazioni / suggerimenti:
Ringraziamo per la preziosa collaborazione.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare:
Walter Lorenzi - Responsabile “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE FVG”
Tel. 040 3478086 Fax 040 3479415 - Cell. 392 2989206
e-mail: [email protected] - sito web www.confartigianatotrieste.it
Il sottoscritto, ai sensi della legge D.Lgs. 196/03 del 27/06/2003 in materia di tutela della privacy, autorizza, ad uso interno, la
diffusione e il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda e l'archiviazione degli stessi in banca dati.
Data:___________________________________________
Firma: ____________________________________
IL PRESENTE QUESTIONARIO VA COMPILATO E SPEDITO O INVIATO VIA FAX A:
CONFARTIGIANATO FORMAZIONE FVG
Via S. Francesco d'Assisi, 25 - 34133 TRIESTE - Fax 040 3479415
Alla cortese attenzione del sig. Lorenzi Walter
Compilazione della parte seguente a cura dell'ufficio formazione Confartigianato FVG
Data: _______________________________________
Codice Identificativo _________________________________
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Dalle province
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
GORIZIA
FOTOGRAFI - CORSO DI AGGIORNAMENTO
L'Associazione Artigiani Isontina in collaborazione con l'Ufficio Liturgico Diocesano dell'Arcidiocesi di Gorizia avvisa che
nel mese di febbraio si terrà un corso di aggiornamento riservato a foto e cine operatori per un'adeguata formazione in
vista di una valorizzazione della professionalità all'interno delle celebrazioni liturgiche.
Ulteriori informazioni nei prossimi numeri di Informimpresa.
PITTORI - NUOVO PREZZIARIO 2007
A seguito delle riunioni di categoria svoltesi nel 2006, e su proposta del Consiglio Direttivo di categoria, si comunica che a partire dal 1° gennaio 2007 sono a disposizione presso tutti gli uffici della Confartigianato di Gorizia i nuovi prezziari delle opere da pittore. Invitiamo pertanto gli interessati a contattare quanto prima la sede mandamentale di riferimento.
ORDINANZA PROVINCIALE 01/2007
A seguito della comunicazione pubblicata su Informimpresa n. 23, riportiamo di seguito il testo della nuova ordinanza Provinciale n. 01/2007: “IL DIRIGENTE ……….
vista la necessità di procedere al completamento dei lavori di ristrutturazione del ponte sull’Isonzato, sito al
Km.8+325 della Strada Provinciale n. 19 “MonfalconeGrado” ..………. ORDINA la sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti al Km. 8+325
della Strada Provinciale n. 19 “Monfalcone-Grado”, e la
deviazione del traffico anche lungo le Strade Provinciali
n. 8 “Aquileiense”, n. 68 “Del Fossalon” e n. 92 “Di Cadorlina”, in Provincia di Udine, e le Strade Statali n. 14
“Della Venezia Giulia” e n. 352 “Di Grado” per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Ponte sull’Isonzato, dalle ore 09.00 di LUNEDÌ 8 GENNAIO
2007 alle ore 24.00 di DOMENICA 28 GENNAIO 2007.
PORDENONE
ALLA CCIAA DI PORDENONE
RICERCHE E ATTI ON-LINE
L’internazionalizzazione della Cciaa di Pordenone è on-line
www.pn.camcom.it.
Sulla colonna di sinistra della home page, seguendo il percorso Internazionalizzazione, Iniziative paesi e poi cliccando sulla sezione “atti e seminari” all’interno delle sezioni
dedicate ai vari paesi oggetto di attività di promozione, si
possono trovare gli atti dei seminari svoltisi e documenti
inediti realizzati appositamente nell’ambito dei progetti
sviluppati dalla Camera di Commercio di Pordenone.
Sono reperibili ricerche di mercato, note approfondite, informazioni utili per approfondire la conoscenza di alcuni
settori prioritari per l’economia regionale, relativi ai progetti più consolidati, il progetto Cina, Russia, Serbia; sono
inoltre di recente realizzazione alcune ricerche focalizzate
su due nuovi paesi sui quali la Cciaa ha puntato la sua attenzione, il Sud Africa e l’India.
Relativamente al Sud Africa sono state commissionate all’Ufficio Ice di Johannesburg due ricerche: una dedicata al
settore delle coltellerie e l’altra al settore degli stampi per
plastica.
La ricerca sui coltelli in particolare, ha evidenziato una crescita della disponibilità dei prodotti della coltelleria sul
mercato, sia in quantità che in qualità. Questa tendenza
ha avuto conferma durante gli incontri svoltisi durante la
missione economica della Camera di Commercio in Sud
Africa con gli organizzatori delle due principali manifestazioni fieristiche Sud Africane dedicate alla coltelleria e con
i ricercatori dell’Ice di Johannesburg specializzati nel settore. La produzione locale, arretrata tecnologicamente, e
quella asiatica, molto diffusa nel paese ma qualitativamente inadeguata, non riescono infatti a soddisfare la crescente domanda di coltelli e accessori di qualità. Tale domanda
è in crescita in tutto il paese, con riferimento soprattutto ai
coltelli per outdoor/sport e tempo libero, ed è all’origine
dell’estremo interesse degli operatori per il design dei coltelli di Maniago in particolare.
Per il progetto India, di recente lancio, sono stati realizzate
delle note approfondite dedicate ai settori meccanica e
subfornitura, legno arredo ed edilizia, agroindustria e vino
e R&S con focus sui settori ambiente e ITC.
Le ricerche realizzate con la collaborazione della Camera di
Commercio italo-indiana analizzano le linee guida introduttive al mercato indiano nonché le modalità approfondite di approccio al singolo settore preso in considerazione.
Informimpresa
Dalle province
N. 1 / Gennaio 2007
TRIESTE
AMIANTO - CORSI ABILITATIVI
Nel mese di Marzo/Aprile 2007, la Scuola Edile di Trieste organizzerà i corsi abilitativi per la bonifica dell'amianto, rispettivamente per lavoratori (durata 30 ore) e per responsabili (durata 50 ore).
Le persone interessate sono invitate a formalizzare la pre-adesione ai corsi direttamente alla Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste. Tel. 040/2822422 Fax 040/2822426
HABITAT 2007
Salone dell’arredamento e delle soluzioni abitative
Fiera Trieste 1ª edizione - 17,18 - 24, 25 febbraio
Il prossimo febbraio si terrà presso la Fiera di Trieste la
nuova manifestazione fieristica dedicata all’arredamento
in tutti i suoi aspetti e alle diverse tipologie dell’abitare la
casa.
Fra gli obiettivi primari della manifestazione è quello di diventare l’appuntamento annuale di riferimento per il settore della casa nella provincia di Trieste.
Grazie alla regolare conformazione dei padiglioni e alla
precisa distribuzione delle Aziende in tre aree tematiche
immediatamente individuabili, l’allestimento espositivo di
Habitat si presenta estremamente fruibili ed accattivante.
TRE I SETTORI TEMATICI:
Arredare: arredamento e complementi d’arredo dal classico al moderno al contemporaneo (cucine, salotti, camere, oggetti d’arte, decorazioni, tende, tappeti, tessuti, arredo bagno, oggettistica, ecc).
Abitare: area dedicata a tutto ciò che completa la casa come serramenti, infissi, pavimenti, ceramiche, impianti, servizi e progettazioni, stufe, caminetti, climatizzazione e riscaldamento, ecc.
Fuori casa: settore dedicato all’arredo per esterno come
arredo giardino e terrazzi, sistemi di irrigazione, vivai e
piante, barbecue, caminetti da esterno, bungalow, casette
in legno, ecc.
Interessanti Eventi collaterali e momenti di approfondimento convegnistico completeranno l’offerta della manifestazione e aumenteranno i motivi di interesse offerti al
pubblico.
In contemporanea Trieste Sposi 2007, manifestazione
fieristica riservata alle Aziende del settore Nozze e Cerimonia e rivolta ai futuri sposi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, sarà allestita nel padiglione G della Fiera di Trieste,
facilmente raggiungibile. Qui i visitatori potranno trovare
tutto il meglio per il matrimonio: abiti da sposa e cerimonia, agenzie viaggio, bomboniere, fotografi, servizi catering, ville, fioristi, autonoleggi ecc..
Condizioni di partecipazione
Quota di iscrizione
euro 150,00
Area libera
euro 55,00 al mq
Area allestita
euro 100,00 al mq
Area esterna
euro 30,00 al mq
Per gli Associati che intendono partecipare individualmente verrà applicato uno sconto pari al 10%. Per
coloro che desiderano fare una collettiva come Associazione Artigiani verrà applicato uno sconto in base alla
metratura che andremo ad affittare.
In questo numero di Informimpresa inoltre potete
trovare un biglietto riduzione che dovrà essere cambiato alle casse con regolare biglietto SIAE e dà diritto all’ingresso alla manifestazione al costo di € 4,00
anziché € 5,00 (costo del biglietto intero). Ulteriori
biglietti riduzione li potete trovare presso la Segreteria dell’Associazione Artigiani di via Cicerone 9. Per i
minori di 14 anni ingresso gratuito.
Per partecipare individualmente o collettivamente si
prega di contattare l’ufficio marketing della Confartigianato Trieste, tel. 040 3735258 dalle ore 8 alle 13
oppure dalle 14 alle 15, fax 040 3735224 o potete anche mandare una e-mail all’indirizzo
[email protected] .
UDINE
NORME UNI & CEI
Informiamo le aziende che sono disponibili presso la Confartigianato Udine, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino,
le seguenti norme:
• Norma CEI 100 -7 Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva
• Volume CEI La sicurezza degli impianti elettrici - Criteri di base e applicazioni della normativa tecnica e delle legislazione
• Guida CEI Impianti di telecomunicazioni - Come scegliere il cablaggio per telefono, TV e servizi multimediali
• Guida UNI alla Compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità degli impianti a gas
Le aziende interessate all’acquisto possono contattare Pevere Oliviero al numero 0432-516796, e-mail: [email protected]
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Dalle province
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
UDINE
ASSEMBLEA DEL MOVIMENTO
DONNE IMPRESA
L’Assemblea del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine è convocata a Udine per Giovedì 25 Gennaio 2007 nel Salone del Consiglio - Palazzo Antonini Belgrado sede della Provincia di Udine
piazza Patriarcato 3, Prima convocazione ore 16.00 e in Seconda convocazione ore 17.00
Seguirà la conferenza
“Né piccola né grande, ma di successo”
I 10 “comandamenti” per promuovere la tua impresa
Piccolo non è sempre bello. Grande non è sempre meglio. L’importante è essere aziende di successo, in grado
di produrre utili con continuità nel medio lungo termine
in un tessuto economico che mostra segnali di forte
cambiamento. Le nostre aziende, quelle piccoli ma forti, quelle che hanno capito per tempo il cambiamento di
contesto, stanno già da qualche anno lavorando per essere adatte a competere in un ambiente profondamente mutato.
È dall’osservazione di queste aziende che è stato tratto
il decalogo con le linee di azione che consentono di prosperare in questa nuova situazione competitiva.
Programma
Ore 18.45
Ore 19.00
Ore 19.15
Ore 19.30
Registrazione dei partecipanti
Saluti di indirizzo
Introduzione al tema
Il decalogo per la competitività della
“piccola impresa” di Marina Puricelli,
Docente Università L. Bocconi di Milano
Ore 20.15 Dibattito
Ore 20.30 Chiusura dei lavori e rinfresco
FIERE INTERNAZIONALI
I° SEMESTRE 2007
(Partecipazioni con stand gratuiti e visite)
Confartigianato Udine, nell'ambito del programma di internazionalizzazione delle PMI patrocinato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Udine, intende organizzare la partecipazione delle proprie aziende Associate alle seguenti Fiere Internazionali:
FIERA
TIPO (VISITA O ESPOSIZIONE)
– VISITA;
SALONE INTERNAZIONALE DELLA
– QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.130 (anziché € 1.730) per un rappreNAUTICA DI MIAMI (USA)
sentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in came14-19 FEBBRAIO 2007
ra doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola € 500 per
Oltre 2.300 aziende leader nella produzione
l’intero periodo), trasferimenti da e per l’aeroporto, assicurazione medico,
di barche, motori e accessori, espongono su
bagaglio e annullamento. Max 4 aziende partecipanti.
una superficie di oltre 80.000 mq.
– NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di idoneo passaporto (a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del
25 ottobre 2005 oppure a lettura ottica con foto digitale emesso a partire
dal 26 ottobre 2005);
– scadenza iscrizioni 29 gennaio 2007
FIERA DEL MOBILE “EXPO FURNITURE”
DI KIEV
14-18 MARZO 2007
È la principale manifestazione fieristica che si
svolge in Ucraina, dedicata ad una vasta gamma di comparti che compongono il settore,
dal mobile al complemento d’arredo, dai tessuti d’arredamento all’illuminazione, ai componenti
– ESPOSIZIONE: partecipazione con stand istituzionale gratuito di ca.
30 mq, incluso servizio di interpretariato;
– QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800 (anziché € 1.200) per un rappresentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola € 275 per l’intero periodo), trasferimenti da e per l’aeroporto, assicurazione medico, bagaglio e
annullamento, stand istituzionale e servizio di interpretariato in Fiera.
Max 4 aziende partecipanti.
– NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dal rientro del viaggio.
– scadenza iscrizioni 29 gennaio 2007
– VISITA;
NAB SHOW DI LAS VEGAS (USA)
– Quota di partecipazione in fase di determinazione;
16-19 APRILE 2007
Fiera Internazionale delle attrezzature per te- – NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di idoneo passaporto (a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del
lecomunicazioni, radio, televisioni, multime25 ottobre 2005 oppure a lettura ottica con foto digitale emesso a partire
dia, audio/video, satelliti.
dal 26 ottobre 2005).
Informimpresa
Dalle province
N. 1 / Gennaio 2007
FIERA
TIPO (VISITA O ESPOSIZIONE)
FIERA INTERNAZIONALE DEL MOBILE
E DEL DESIGN DI DOHA (QATAR)
9-14 MAGGIO 2007
È questa una manifestazione specializzata per il
mobile ed il design che si estende su 10.000
mq ed è di particolare interesse dato che il Qatar è attualmente, in Medio Oriente, il Paese
con il più alto tasso di sviluppo e con una previsione di spesa in infrastrutture, entro i prossimi 2 anni (Pearl Island, Energy City, Lusail project, 40 nuovi hotel, 5 nuovi ospedali e 117 torri), di oltre 120 miliardi di dollari.
– ESPOSIZIONE: partecipazione con STAND GRATUITO di 36 mq, incluso servizio di interpretariato;
– QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.150 (anziché € 1.800) per un rappresentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola € 650 per
l’intero periodo), trasferimenti da e per l’aeroporto, assicurazione medico,
bagaglio e annullamento, stand istituzionale e servizio di interpretariato in
Fiera. Max 4 aziende partecipanti.
– NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dal rientro del viaggio.
– scadenza iscrizioni 29 gennaio 2007
FESTA DELLA REPUBBLICA
– ESPOSIZIONE GRATUITA ALLA “FESTA DELLA REPUBBLICA” E VISITA
PRESSO IL CONSOLATO DI MIAMI
AL “JCK”
E FIERA DELL’OROLOGERIA E OREFICERIA – Quota di partecipazione in fase di determinazione;
“JCK” DI LAS VEGAS (USA)
– NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di idoneo pas1-5 GIUGNO 2007
saporto (a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del
Partecipazione sottoposta a preselezione da
25 ottobre 2005 oppure a lettura ottica con foto digitale emesso a partire
parte del Consolato
dal 26 ottobre 2005).
Per motivi organizzativi (numero limitato di aziende beneficiarie di contributi pubblici, prenotazione stand, voli aerei, hotel, ecc.) si consiglia l’invio della scheda di adesione all’Ufficio Affari Comunitari prima del termine di scadenza riportato
(ref. Flavio Cumer, fax 0432.516765, tel. 0432.516743).
SCHEDA DI ADESIONE DA INOLTRARE VIA FAX (0432.516765)
ALL’UFFICIO AFFARI COMUNITARI DELLA CONFARTIGIANATO UDINE
La ditta
con sede a
via
n.
fax
tel.
e-mail:
cell. del partecipante
aderisce alla FIERA:
Nominativi dei partecipanti (va obbligatoriamente allegata fotocopia del passaporto):
1)
2)
Camera:
Data
singola
doppia
matrimoniale
Firma del Rappresentante Legale
Vuoi allargare le tue opportunità di business?
Confartigianato Udine ti offre la possibilità di
entrare nella vetrina virtuale della Pubblica Amministrazione
Le categorie merceologiche già attive sono:
– legno ed arredo
– prodotti ed accessori informatici per ufficio
– componenti e forniture elettroniche
– indumenti ed accessori
– ausili informatici per disabili
– prodotti di cancelleria
– dispositivi medici chirurgici
– strumenti e materiale da laboratorio
Per informazioni
–
–
–
–
–
–
–
tel. 0432.516775
peritelefonia
materiale elettrico
materiale igienico sanitario
apparecchiature per la climatizzazione
segnaletica da interni ed esterni
servizi di pulizia
servizi di manutenzione di impianti elettrici
ed elevatori
e-mail [email protected]
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Dalle province
Gennaio 2007 / N. 1
Informimpresa
UDINE
COMUNICARE L’INNOVAZIONE
O INNOVARE LA COMUNICAZIONE?
Scenari e strumenti per le PMI
Giovedì 1° Febbraio 2007 - Salone del Parlamento del Castello di Udine
Il seminario, nell’ambito del progetto “INNOVARèIMPRESA”, è un’occasione per assistere all’incontro-scontro tra due
protagonisti della nostra società: la comunicazione e l’innovazione.
L’obiettivo è tentare di superare un appassionante dilemma: le strategie e i mezzi della comunicazione d’impresa – in un
contesto di mercato dominato dalla globalizzazione e dai low budgets – possono concretamente sostenere la cultura e i
principi di innovazione, la ricerca e lo sviluppo delle piccole e microimprese?
Specularmente, quanto oggi l’innovazione può essere l’elemento fondamentale per ripensare e rinnovare processi, strumenti e canali di una comunicazione spesso omologata e “precotta”?
Ecco perché un seminario aperto al dialogo tra relatori e platea per promuovere – in modo pragmatico – l’innovazione
che comunica e la comunicazione che innova attraverso scenari, tendenze e testimonianze di autorevoli comunicatori,
manager, giornalisti e politici.
PROGRAMMA
Ore 17.45
Registrazione dei partecipanti
Ore 18.00
Introduzione dei lavori Carlo Faleschini, Presidente Confartigianato Udine
Comunicazione e innovazione: scenari e tendenze
Enrico Finzi, Presidente di Astra Demoskopea
Giacomo Bersano, Consulente in Innovazione Sistematica
Il ruolo dei media nella comunicazione d’impresa Roberto Papetti, Direttore de Il Gazzettino
La comunicazione innovativa: testimonianze
Anna Adriani, Global PR Director illycaffè - Carlo Bach, Direttore artistico illycaffè
Elda Felluga, Responsabile Comunicazione Livio Felluga
Domande e Risposte
Ore 20.00
Chiusura dei lavori e conclusioni Enrico Bertossi, Assessore regionale Attività Produttive - Regione FVG
Moderatore: Lorenzo Brufani, Direttore Generale Competence
Seguirà rinfresco
Per motivi organizzativi è necessario confermare la presenza entro il 26 gennaio - tel. 0432.516718 mail: [email protected]