NYUKI VILLAGE - Watamu (Kenya)

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NYUKI VILLAGE - Watamu (Kenya)
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Art. 1 - Denominazione.
Per Nyuki Village si intende il complesso di n. 4 edifici ad uso abitazione privata, posizionati all'interno del
plot. Kilifi Jimba 1457 suddiviso in altrettante sub particelle ognuna delle quali di pertinenza privata al
singolo edificio.
Art. 2 - Unità immobiliari.
Si stabilisce che per unità immobiliare si considera un piano di un qualsiasi edificio. Una villa singola di due
piani secondo progetto costituisce in ogni caso due unità immobiliari intestate ad un unico proprietario.
Art. 3 - Proprietà delle singole sub particelle.
Ogni sub particella è di proprietà in egual misura delle due unità immobiliari che sorgano sulla stessa.
Analogamente la piscina è assegnata in egual misura a entrambe le unità immobiliari e ne fa integralmente
parte.
Art. 4 - Costituzione del Condominio.
La costituzione del Condominio, di cui tale regolamento si considera già stabilito, verrà regolarizzata solo al
momento della vendita della quarta unità immobiliare da parte della Società costruttrice, e così anche
l'entrata in vigore delle sue regole d e delle attività specifiche. Fino a quel momento sogni sub-particella
che abbia un edificio costruito sarà gestita autonomamente dai singoli proprietari fino a quel momento tali,
eventualmente accordandosi di suddividere tra loro spese comuni, qualora ce ne fossero.
Art. 5 - Amministrazione.
L'Amministratore pro tempore del condominio verrà scelto e nominato per il primo anno dalla Società
Costruttrice, secondo la normativa locale e per gli anni successivi dall'Assemblea dei Condomini.
L'Amministratore gestirà il personale e si farà carico del pagamento delle utenze comuni,
dell'approvvigionamento dei prodotti e dei materiali di manutenzione ordinaria e, se stabilito
dall'Assemblea, quelli di manutenzione straordinaria.
Art. 6 - Personale.
Il Condominio, al momento della sua costituzione, assumerà un guardiano e un giardiniere.
Precedentemente alla creazione del Condominio, ogni proprietario di unità immobiliare gestirà
autonomamente il proprio eventuale personale privato. Qualora tutti i condomini, la somma delle cui
proprietà non abbia ancora raggiunto la quota minima di n. 4 unità immobiliari, decidano di costituire
autonomamente un condominio provvisorio, potranno farlo, previo autorizzazione della Società
costruttrice.
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Art. 7 - Quote condominiali e pagamenti delle spese.
Tutte le spese verranno divise in 8 quote. Ogni unità abitativa (un piano) deterrà una quota. Le ville singole
rappresenteranno invece due quote. Una singola sub particella, infine, non dà diritto a possedere quote
condominiali, fino al completamento della costruzione dell'edificio previsto. I Condomini saranno tenuti a
pagare mensilmente all'Amministratore le spese di pertinenza proporzionalmente alle quote che
detengono. Per ogni mancato pagamento l'Amministratore si riserverà di notificare al condomino la
mancanza e di intimarlo all'esecuzione del pagamento, e, in difetto, adire, eventualmente per vie legali.
Resta inteso che, non godendo in prima persona delle case (peraltro costruite solo su ordinazione) la
Società costruttrice, e/o i suoi soci, non fa parte del Condominio e non partecipa alle spese e alla gestione
condominiale, almeno fino al momento della vendita della quarta unità immobiliare. La Società potrebbe
formalmente detenere quote condominiali e partecipare agli obblighi condominiali solo nel caso in cui
dovesse costruire case per uso personale e non per la vendita a terzi.
Art. 8 - Responsabilità e pertinenze.
Ogni condomino è, fin dal momento dell'acquisto, responsabile delle sue proprietà e di ogni cosa sia
all'interno della stessa. A ogni condomino spetta sin dal principio la cura della sua proprietà, del giardino e
della piscina secondo i canoni dell'igiene e del rispetto del prossimo. Nessun condomino può assumersi il
diritto di lasciare in stato di abbandono la sua proprietà in quanto condivisa con altre persone.
Art. 9 - Giardino.
Ogni condomino gestirà autonomamente il proprio giardino e la piantumazione dello stesso secondo il
proprio gusto, in accordo eventualmente con il co-proprietario della stessa sub particella. La cura di ogni
giardino spetterà al relativo condomino e al contempo al giardiniere che gestirà la pulizia dello stesso, dei
viali e della piscina, al momento dell'effettiva costituzione del Condominio.
Art. 10 - Personale privato.
Ogni Condomino ha sin dal principio il diritto di assumere personale privato secondo le proprie esigenze,
quali ad esempio: giardiniere, house-boy, guardiani, signora delle pulizie, autista. Resta inteso che il salario
e la gestione del personale privato è a totale carico dello stesso.
Art. 11 - Regole comuni di buon vicinato.
Sono vietati, all'interno di ogni sub particella e nelle verande falò e fuochi in quanto potrebbero essere
causa di incendi. Sono vietati inoltre schiamazzi nelle ore del riposo tra le 14 e le 16 e tra le 22 e le 8.
Art. 12 - Persone autorizzate.
Ogni condomino è tenuto a rispettare le proprietà comuni. Pertanto, è vietato l'ingresso in qualsiasi subparticella a persone non espressamente autorizzate da almeno il condomino direttamente interessato o
dall'Amministratore. Contrariamente, tali persone verranno immediatamente allontanate
dall'Amministratore o dal guardiano. Ogni Condomino è in ogni caso tenuto a presentare
all'Amministratore eventuale personale privato e ne è responsabile.
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Art. 13 - Costituzione di una società condominiale.
Al momento della formazione del Condominio, i condomini costituiranno una regolare società kenyota non
a scopo di lucro, ma allo scopo di gestire le faccende comuni, come ad esempio assumere il personale di
servizio e nominare l'Amministratore. Per legge, tale società avrà due Directors tra i condomini stessi che
fungeranno da Presidente e da Segretario che verranno eletti dagli altri condomini.
Art. 14 - Assemblee.
Da momento della costituzione del Condominio, verranno indette delle assemblea ordinarie via email (o
altra forma) a scadenza da parte dell'Amministratore, alle quali i soci, anche se residenti in altri paesi,
saranno tenuti a partecipare o eventualmente delegare ad altro condomino. Ad ogni assemblea sarà
presente anche l'Amministratore. La risposta per email da parte di ogni condomino equivarrà alla sua
presenza.
Art. 15 - Maggioranza.
Si stabilisce sin d'ora che la maggioranza per qualsiasi decisione dovrà essere pari al 50% delle quote più
una.
Art. 16 - Assemblea straordinaria.
Se necessario, o sentito il parere di alcuni condomini, l'Amministratore potrà convocare un'assemblea
straordinaria le cui regole saranno le stesse dei precedenti articoli 13 e 14.
Art. 17 - Accettazione del regolamento.
Con l'acquisto di una quota, ogni condomino accetta automaticamente sin d'ora il presente regolamento in
ogni sua parte, compre previsto dal contratto preliminare.
Art. 18 - Foro Competente.
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i condomini si stabilisce fin d'ora che il Foro Competente sarà
quello di Malindi.
Redatto da Hendon Properties Ltd. il 15 gennaio 2013.
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