A chi spetta la maternità obbligatoria? Periodo di astensione Come

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A chi spetta la maternità obbligatoria? Periodo di astensione Come
A chi spetta la maternità obbligatoria?
Il congedo di maternità obbligatorio spetta a diverse categorie di lavoratrici. Vediamo quali (per
semplicità espositiva abbiamo escluso i casi particolari):
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lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) che
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hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
disoccupate o sospese nel caso in cui il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni
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dall’ultimo giorno di lavoro;
disoccupate o sospese che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure
allacassa integrazione;
lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che
nell’anno di inizio del congedo abbiano maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
colf e badanti che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di
maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
lavoratrici a domicilio;
lavoratrici impegnate su attività socialmente utili o di pubblica utilità;
collaboratrici a progetto, cosiddette cocopro;
libere professioniste iscritte alla gestione separata (l’indennità è legata all’effettiva
astensione dall’attività lavorativa).
Le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) e le libere professioniste iscritte alle casse
professionali hanno invece diritto all’indennità relativa alla maternità obbligatori ma non sono tenute
all’astensione effettiva dal lavoro.
Periodo di astensione
Il periodo di astensione dal lavoro e di corresponsione della relativa indennità riguarda:
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i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta
del parto);
l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a 5 mesi, le lavoratrici possono
usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
Per poter avvalersi di questa facoltà è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio
Sanitario Nazionale ed il medico aziendale (se previsto per legge) certifichino che tale opzione non
comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura
del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.
Come si richiede
Per avere diritto alla maternità obbligatoria, entro il settimo mese di gravidanza (è opportuno
muoversi con un po’ di anticipo), la futura mamma deve presentare una domanda apposita al datore
di lavoro e all’INPS che deve essere corredata da una certificazione medica che specifichi la data
presunta del partoe il mese di gestazione.
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, ma ci sono tre opzioni:
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online sul sito dell’INPS utilizzando il PIN dispositivo;
al telefono chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa oppure il numero 06164164 da
rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via telematica.
La nascita deve poi essere comunicata con l’autocertificazione entro 30 giorni, sia all’Istituto di
Previdenza sia al datore di lavoro, al quale si dovrà anche comunicare se si intende riscuotere gli
assegni familiari per il bambino e richiedere le detrazioni per carichi di famiglia.
Trattamento economico
Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti e le parasubordinate, il trattamento economico erogato
durante la maternità obbligatoria consiste in un’indennità economica giornaliera posta a carico
dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga
immediatamente precedente l’inizio del congedo, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e degli
altri elementi ricorrenti della retribuzione.
Le libere professioniste hanno invece diritto ad una indennità nella misura dei 5/12 dell’80% del
reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto.
Cosa accade in caso di interruzione di gravidanza?
La legge italiana considera l’interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio
della gestazione, dunque oltre il sesto mese, un vero e proprio parto. In questa malaugurata
eventualità dunque, la mamma ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di
maternità, dunque per 5 mesi. La lavoratrice ha inoltre diritto di avvalersi della facoltà di riprendere
l’attività lavorativa.
Maternità obbligatoria in caso di adozione
Abbiamo tre casistiche diverse:
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Adozioni o affidamenti nazionali. Il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi
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all’effettivo ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato preadottivamente;
Adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali. Il congedo spetta per i 5 mesi
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successivi all’ingresso in Italia del bambino adottato o affidato, ma il periodo di congedo può
essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del piccolo;
Affidamento non preadottivo. Il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in
modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del bambino.
Paternità obbligatoria
I papà sono molto penalizzati e non hanno molte possibilità di godersi il nascituro. La paternità
obbligatoria è rappresentata da un solo giorno da prendere entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo
e retribuito al 100%. In più vengono concessi due giorni facoltativi comunque entro i primi 5 mesi ma
in sostituzione a quelli della madre e retribuiti al 100%.
FAQ
1. Sono disoccupata, posso fare la domanda per la maternità obbligatoria?
È possibile fare domanda solo se si percepisce l’indennità di disoccupazione, di mobilità oppure di
cassa integrazione.
La maternità obbligatoria spetta alle donne disoccupate o sospese nel caso in cui il congedo di
maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro.
Per il trattamento economico spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera
calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della
disoccupazione.
2. Quando inizia la maternità post parto in caso di bimbo prematuro?
Il computo dei mesi per i nati prematuri parte comunque dalla data presunta del parto (Fonte INPS
.circ.231/1999 – circ. 45/2000 punti B,C,D – circ. 109/2000 punto 5)
3. Sono una lavoratrice autonoma, a cosa ho diritto?
Dipende dalla gestione a cui è iscritta la lavoratrice: artigiani, commercianti, gestione separata?
Tendenzialmente si ha diritto a 5/12 del reddito dichiarato due anni prima, ma è opportuno informarsi
presso la sede INPS di propria competenza.
4. Cosa devo fare per poter lavorare anche durante l’ottavo mese?
Per lavorare l’ottavo mese è necessario ottenere la certificazione di un ginecologo del Sistema
Sanitario Nazionale e quella del medico aziendale.
5. Quando devo presentare la domanda per la maternità obbligatoria?
La domanda va inviata prima della fine del settimo mese, prima dunque di entrare nell’ottavo mese.
6. Quanto dura la maternità obbligatoria in caso di parto gemellare?
Citiamo l’INPS:
“Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di
adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni
adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con
gli stessi criteri di pagamento. circ. 8/2003 punto 8 – msg. 569/2001.
Con l’occasione si precisa che in caso di parto plurimo non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di
astensione obbligatoria.” In sostanza la maternità obbligatoria è identica che i bambini siano due o uno
solo, mentre per il congedo parentale (maternità facoltativa) i mesi vengono calcolati per ciascun
bambino.
7. Chi versa i contributi durante la maternità?
È l’INPS che si occupa di accreditare i contributi ai fini pensionistici nel corso della maternità.