Presentazione standard di PowerPoint

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Presentazione standard di PowerPoint
Jobs Act
i contratti di lavoro
Servizio Supporto Normativo Giuslavoristico
Sito Web
Centri per l’Impiego di Torino
17 maggio 2016
Jobs Act
i contratti di lavoro
COLLABORAZIONI A PROGETTO
Abrogazione del contratto a progetto che non
puo’ essere stipulato alla data di entrata in
vigore del decreto (25/6/2015).
Rimangono in vigore i contratti in atto fino alla
scadenza .
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i contratti di lavoro
COLLABORAZIONI
Si possono fare solo le collaborazioni coordinate e continuative:
prestazioni coordinate, continuative e personali anche se non a carattere
subordinato che non siano dirette e organizzate dal committente.
senza vincolo d’orario
organizzati in modo autonomo
svolgimento della prestazione in qualsiasi luogo
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i contratti di lavoro
COLLABORAZIONI
DAL 1° GENNAIO 2016 SI APPLICA IL LAVORO SUBORDINATO AI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE IN CASO DI:
Prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente.
ECCEZIONI:
-Collaborazioni normate dagli accordi collettivi;
-Professioni intellettuali con iscrizione ad albo;
-Attività in organi di amministrazione;
-Collaborazioni per società sportive dilettantistiche.
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i contratti di lavoro
COLLABORAZIONI
- Le parti possono richiedere la certificazione dei
rapporti di lavoro.
Le disposizioni non valgono per la P.A. ma dal 1°
gennaio 2017 è vietato stipulare contratti di
collaborazione.
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i contratti di lavoro
Dal 1° gennaio 2016
STABILIZZAZIONI CON ASSUNZIONI CON CONTRATTO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONE CON:
-COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
-CONTRATTO A PROGETTO
-PARTITA IVA
ESTINZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI, CONTRIBUTIVI, FISCALI
-I lavoratori firmano atti di conciliazione;
-Nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non cessino il rapporto
(salvo giusta causa e giustificato motivo soggettivo)
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i contratti di lavoro
MINI COLLABORAZIONI
Con queste caratteristiche restano salve anche le mini co.co.co.
rese fino a 30 giorni con un importo fino a 5.000 euro con il
medesimo committente.
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i contratti di lavoro
MANSIONI
Il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di
inquadramento (non più solo mansioni equivalenti)
In caso di modifica degli assetti organizzativi o per altre ipotesi previste dagli
accordi collettivi (anche aziendali):
il lavoratore puo’ essere assegnato a mansioni di livello inferiore:
- di un solo livello purché stessa categoria (es. impiegato);
-per iscritto;
-anche senza trattativa sindacale;
-ove necessario con aggiornamento formativo
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i contratti di lavoro
MANSIONI
Normalmente…il livello di inquadramento e il trattamento retributivo sono
conservati
(no trattamenti accessori collegati alla precedente mansione: es. indennità
di trasferta o di cassa)
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i contratti di lavoro
MANSIONI
In caso di accordo presso le sedi protette nell'interesse del
lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione
di una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita:
modifica
delle
mansioni,
della
dell’inquadramento e della retribuzione
categoria
legale,
Il lavoratore può farsi assistere dal sindacato, avvocato o
consulente del lavoro.
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i contratti di lavoro
MANSIONI
Mansioni superiori: il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente (sempre) e l’assegnazione diventa definitiva se:
- le mansioni sono esercitate in maniera continuativa dopo il
periodo fissato dagli accordi collettivi o in mancanza dopo 6
mesi.
- l’assegnazione non è avvenuta per sostituzione di altro
lavoratore in servizio
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i contratti di lavoro
PART-TIME
Liberalizzazione: non ci sono più causali e limiti per clausole
elastiche
Le novità devono essere recepite dal CCNL
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i contratti di lavoro
PART-TIME
Che cosa son0 le clausole elastiche?
-
variazione in aumento (straordinario) della durata della prestazione lavorativa
con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part time di base dalle
8.00 alle 10.00 aumentare la prestazione di un’ ora dalle 8.00 alle 11.00);
-
Variazione della collocazione temporale (es. in un part time di base dalle 8.00
alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00);
Datore di lavoro e lavoratore devono concordare per iscritto e devono esserci due
giorni lavorativi di preavviso e specifiche compensazioni economiche
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i contratti di lavoro
PART-TIME
(NOVITA’)
CONGEDO PARENTALE Il lavoratore può chiedere una sola
volta, al posto del congedo parentale, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un
periodo corrispondente con una riduzione d'orario non
superiore al 50% (Sul punto si attende una circolare del
Ministero e INPS).
INFORMAZIONE: In caso di assunzione di personale part-time il
datore di lavoro deve informare il personale già dipendente a
tempo pieno e prendere in considerazioni le domande di
trasformazione da tempo pieno a tempo part-time. Viene
abrogato l’obbligo di informazione alle RSA sull’andamento
annuale delle assunzioni a tempo parziale
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i contratti di lavoro
PART-TIME
News dal 1° gennaio 2006 Legge di Stabilità: part-time per i
lavoratori vicini alla pensione di vecchiaia
Per il settore privato i lavoratori con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato che maturano entro la fine del
2018 il diritto alla pensione di vecchiaia vi è la possibilità di
ridurre l'orario di lavoro tra il 40% e il 60%. E' necessario uno
specifico accordo con l'azienda che dovrà essere comunicato
all'INPS e alla Direzione Territoriale del Lavoro. E' concessa la
contribuzione figurativa per le ore non lavorate.
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i contratti di lavoro
LAVORO INTERMITTENTE
a chiamata o job on call
è il contratto con il quale il lavoratore si pone a disposizione di
un datore di lavoro.
Può essere a tempo determinato o indeterminato.
Si prevede lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente.
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LAVORO INTERMITTENTE
a chiamata o job on call
Massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di 3 anni solari
(per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro) ;
superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato (tale regola non vale
per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo).
Non si applica nella Pubblica Amministrazione.
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LAVORO INTERMITTENTE
a chiamata o job on call
1) CANALE OGGETTIVO:
Il contratto può essere concluso per le ipotesi individuate dai
contratti collettivi nazionali o territoriali
Per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno
(in mancanza di contratto collettivo Decreto del Ministero del
Lavoro…in attesa si continua ad applicare il R.D.2657/1923).
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LAVORO INTERMITTENTE
a chiamata o job on call
2) CANALE SOGGETTIVO:
Limiti di età: il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso indipendentemente dalle indicazioni dei contratti
collettivi con soggetti che hanno
- più di 55 anni di età (anche pensionati)
- meno di 24 anni di età (le prestazioni devono essere svolte entro i 25
anni)
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i contratti di lavoro
LAVORO INTERMITTENTE
a chiamata o job on call
Comunicazione amministrativa preventiva: per il datore di lavoro:
- via e-mail all'indirizzo: [email protected]
- SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le
12 ore dalla comunicazione.
- In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici,
è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della DTL
competente.
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LAVORO INTERMITTENTE
a chiamata o job on call
Comunicazione amministrativa preventiva: per il datore di lavoro:
- cosa fare: comunicazione prima (anche nello stesso giorno purché
antecedentemente l’effettivo impiego) dell’inizio della prestazione
lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a 30 giorni
comunicare:
- i dati identificativi del lavoratore;
- la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore).
(la comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà
essere modificata o annullata entro le 48 ore successive).
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i contratti di lavoro
TIROCINIO
Età minima 16 anni (anche stranieri regolari)
I tirocini formativi e di orientamento durata non superiore a 6 mesi,
per soggetti non occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
di studio (diploma di scuola secondaria di primo grado, qualifica o
diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore, laurea, master, dottorati).
I tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro durata non superiore
a 6 mesi, proroghe comprese e sono rivolti a inoccupati, disoccupati
(anche percettori di Aspi e mobilità), lavoratori sospesi in regime di
CIG.
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TIROCINIO
CONVENZIONI:
I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i
soggetti promotori (CPI, Università, Associazioni di categoria,
ecc…) ed i soggetti ospitanti (aziende)
Deve essere redatto e allegato alla convenzione un progetto
formativo e di orientamento per ogni tirocinio che dovrà
essere sottoscritto anche dal tirocinante.
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TIROCINIO
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
€ 300,00 lordi minimi per part time (20 ore settimanali) fino a € 600,00
lordi minimi per un massimo di 40 ore settimanali.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque
percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene
corrisposta (solo il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni
pasto) e trasporto su mezzo pubblico.
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TEMPO DETERMINATO
Durata non superiore a 36 mesi (salvo contratti collettivi).
Novità: non ci sono più le causali e nel calcolo dei 36 mesi rientrano
mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiegati, quadri)
non più solo mansioni equivalenti.
Nel calcolo dei 36 mesi si tiene conto sia del contratto a tempo
determinato sia dei periodi di somministrazione.
In deroga al limite di 36 mesi è possibile stipulare un
ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso la
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Se non si
rispetta tale procedura e termine di 12 mesi il contratto si trasforma a
tempo indeterminato dalla data di stipulazione
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PROROGHE E RINNOVI
TEMPO DETERMINATO
Le proroghe sono ammesse fino a 5 volte (nei 36 mesi). Se si supera
tale limite il contratto è considerato a tempo indeterminato dalla
sesta proroga.
Nel caso di riassunzione tra un primo e un secondo contratto deve
passare l’intervallo di:
10 giorni se il primo contratto durava fino a sei mesi e 20 giorni se
durava più di sei mesi.
Tali regole non si applicano per le attività stagionali, per le ipotesi
individuate dai contratti collettivi e per le imprese start up
innovative per i primi 4 anni dalla costituzione della società.
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TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori a T.D. e le RSU sui posti
vacanti nell’impresa.
Si applicano le seguenti regole (N.B. Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi)
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TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA
1) Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a
termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
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TEMPO DETERMINATO
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i
2) PER LE LAVORATRICI MADRI
In relazione al diritto di precedenza previsto a favore della lavoratrice
a termine che abbia lavorato per più di 6 mesi, per le assunzioni a
tempo indeterminato nella stessa azienda entro i successivi 12 mesi, il
periodo di maternità (astensione obbligatoria) concorre a
determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il
diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto
il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi per le stesse
mansioni.
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TEMPO DETERMINATO
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i
3) Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a
termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
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TEMPO DETERMINATO
i
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il diritto di
precedenza per iscritto.
Il diritto di precedenza di cui sopra può essere esercitato
a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la
propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi nei casi
1 e 2 e 3 mesi in caso di lavoro stagionale dalla data di
cessazione del rapporto stesso.
Si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
contratto a tempo determinato o indeterminato con
cui un’agenzia di somministrazione mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi
dipendenti che svolgono la loro attività sotto la
direzione e il controllo dell’utilizzatore.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Novità: solo LIMITI QUANTITATIVI (no altri limiti di causale di
impiego):
la somministrazione a tempo indeterminato non può superare
il 20% (salvo diversa previsione dei contratti collettivi) dei
lavoratori a tempo indeterminato presso l’utilizzatore
La somministrazione a tempo determinato segue i limiti dei
contratti collettivi applicati dall’utilizzatore (no limiti per
lavoratori in mobilità, disoccupati che percepiscono da almeno
6 mesi indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali o
svantaggiati).
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APPRENDISTATO
E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la
formazione e l'occupazione dei giovani.
Solo per le attività stagionali (elenco in DPR 1525 del 1963) è
possibile prevedere contratti a tempo determinato. Le attività
stagionali possono essere esercitate da aziende turistiche, con
un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a
120 giorni non continuativi.
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i contratti di lavoro
APPRENDISTATO
CARATTERISTICHE GENERALI
a) forma scritta del contratto ai fini della prova. Il contratto
deve contenere il piano formativo individuale;
b) durata minima 6 mesi (salvo attività stagionali);
c) vale la normativa vigente sul licenziamento ingiustificato
(tutele crescenti). Per l'apprendistato tipo a) costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento
degli obiettivi formativi;
d) possibilità per le parti di recedere dal contratto con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine
del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
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i contratti di lavoro
APPRENDISTATO
e) divieto di retribuzione a cottimo
f) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori
rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ovvero, in
alternativa, una riduzione della retribuzione in misura percentuale e
graduata in relazione alla anzianità di servizio;
g) presenza di un tutore o referente aziendale;
h) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali con i fondi
paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni;
i) riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi
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i contratti di lavoro
APPRENDISTATO
l) registrazione della formazione effettuata e della qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto
formativo del cittadino;
m) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta giorni;
n) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio al
termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato.
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APPRENDISTATO
I° livello: apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
-per lavoratori dai 15 a 25 anni da compiere anche per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma
quadriennale regionale.
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APPRENDISTATO
I° Livello: Novità:
- contratti di apprendistato di durata non superiore a 4 anni a
giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di
istruzione secondaria superiore
- contratti di durata non superiore a due anni per i giovani che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con
l’esame di Stato.
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APPRENDISTATO
I° Livello: il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione
formativa a cui lo studente è iscritto secondo uno schema che
stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore.
La formazione esterna nell'istituzione formativa cui è iscritto lo
studente non può essere superiore al 60% dell'orario
dell'ordinamento per il secondo anno e del 50% per il terzo e quarto
anno.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di
formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione nell’azienda è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta diversa previsione dei contratti collettivi
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APPRENDISTATO
II° livello Apprendistato professionalizzante
lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica
professionale)
Anni del contratto massimo: 3 ( 5 per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione
collettiva di riferimento (settore artigiano e commercio
CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione).
La Regione deve comunicare entro 45 giorni le modalità per la
formazione pubblica (sedi e calendario delle attività).
La durata della formazione è non superiore a 120 ore per il triennio ed
è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.
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APPRENDISTATO
III° livello APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
- per lavoratori tra i 18 e i 29 anni che hanno già un diploma di scuola
secondaria superiore o di un diploma professionale, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi di istituti
tecnici superiori e per il praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche.
Protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto
secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro
che stabilisce l'entità e le modalità della formazione a carico del
datore. Il protocollo stabilisce anche il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del
datore.
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APPRENDISTATO
III° livello APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
FORMAZIONE
La formazione esterna nell'istituzione formativa cui è iscritto lo
studente non può essere superiore al 60% dell'orario
dell'ordinamento (nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore).
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di
formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione nell’azienda è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta diversa previsione dei contratti collettivi
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AGEVOLAZIONI APPRENDISTATO:
Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 :
l'azzeramento, per i primi 3 anni, dei contributi a carico dei datore di lavoro fino a nove
dipendenti (10% dal quarto anno)
10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro con più di nove
dipendenti
INCENTIVI: (ART. 32 Decreto legislativo 150/2015 Jobs Act).
Dal 24/9/2015 fino al 31/12/2016 per il 1° e 3° livello si applicano i seguenti benefici:
- non trova applicazione il contributo di licenziamento
- 10% diventa 5%
- sgravio totale contributi per i datori compreso finanziamento ASPI
PER I LAVORATORI IN MOBILITA’ O PERCETTORI DISOCCUPAZIONE
Possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori in mobilità o
percettori di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale,
senza limiti di età.
PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA
Di regola non è ammesso l’apprendistato per il lavoratore che abbia
avuto precedenti esperienze lavorative attinenti alla stessa
professionalità che dovrebbe conseguire con il contratto di apprendistato
a meno che la durata del precedente rapporto di lavoro, non sia
inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
In questo caso dal nuovo contratto di apprendistato viene scalato il periodo
già svolto con il primo contratto.
Relativamente alla formazione, la durata della formazione può essere
ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti
con la normativa vigente, o parte di essi (moduli),in precedenti rapporti
di apprendistato stipulati a partire dal 1° gennaio 2015. La riduzione
della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati
(Provvedimento attuativo della D.G.R. n. 33-188 del 28/07/2014 - Allegato
alla Deliberazione Giunta Provinciale n. 856-47391 del 16/12/2014)
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i contratti di lavoro
LAVORO ACCESSORIO
Attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi fino a 7.000 euro netti nel corso dell'anno civile (1°
gennaio - 31 dicembre) non più anno solare.
Se committente imprenditore o professionista limite: 2.020 euro
netti.
Il limite complessivo con riferimento alla totalità dei committenti
rimane 7.000 euro.
Per i percettori di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi
(anche pubblico) nel limite economico di 3.000 euro netti nel
corso di un anno civile.
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i contratti di lavoro
LAVORO ACCESSORIO
N.B. è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore
finale e quindi è escluso che un’impresa possa reclutare
lavoratori per prestazioni a favore di terzi come nel caso
dell’appalto.
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LAVORO ACCESSORIO
In agricoltura il limite dei 7.000 euro si applica:
a) attività agricole di carattere stagionale per pensionati e da
giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi;
b)Piccoli produttori agricoli con volume d'affari annuo non
superiore a 7.000 euro
Per la specialità del settore agricolo non trova applicazione il limite
dei 2.020 mila euro previsto nei confronti di imprenditori e
professionisti.
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LAVORO ACCESSORIO
NON SI FIRMA UN CONTRATTO ma si usano i VOUCHER
I committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità
telematiche (presso Inps, Tabaccai convenzionati, internet Banking
Intesa Sanpaolo, Banche Popolari abilitate) uno o più carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati.
Jobs Act: per eliminare gli usi impropri ed illegali saranno resi
pienamente tracciabili:
le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare
preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice
fiscale del lavoratore data luogo e durata della prestazione
lavorativa.
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LAVORO ACCESSORIO
I voucher devono essere orari, numerati, progressivamente datati. Un
voucher è di valore di 10 Euro vale per 1 ora. Tale importo è decurtato
dei contributi per fini previdenziali all’INPS, gestione separata, INAIL,
rimborso spese. Di conseguenza il lavoratore ottiene 7,50 euro netti.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
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i contratti di lavoro
LAVORO AUTONOMO PARTITA IVA
Definizione: tutte le persone che intraprendono l’esercizio di
un‘impresa, arte o professione autonoma ex art.2222 c.c.
Agenzia Entrate: partita iva
Jobs Act dei lavoratori autonomi: è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri il Ddl sul lavoro autonomo per la tutela del
welfare: maternità, malattia, infortuni;
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LAVORO AUTONOMO PARTITA IVA
novità per lo smart working o lavoro agile: nel caso di lavoro
svolto fuori dai locali aziendali, sono previste diverse tutele,
trattamento economico e normativo, non inferiore a quello dei
colleghi che svolgono le medesime funzioni
Lo smart working non è una forma evoluta di telelavoro: la
prestazione dell'attività lavorativa da remoto è fatta con piena
libertà di scelta su sede, strumenti e connettività
Non ci sono postazioni fisse, né orari rigidi o prefissati. Contano
i risultati che si ottengono, non la presenza sul luogo di lavoro,
che sia in ufficio o da remoto
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LAVORO AUTONOMO PARTITA IVA
INDENNITA’ DI MATERNITA’
L’indennità di maternità anche se si continua a lavorare. Fino al
terzo anno di vita del bambino, congedi parentali della durata
di 6 mesi. Il rapporto di lavoro sospeso in gravidanza per un
periodo massimo di 150 giorni.
TUTELE PER MALATTIA E INFORTUNI
Il rapporto di impiego sospeso massimo fino a 150 giorni.
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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DAL
7 marzo 2015
1. Per tutti i nuovi assunti
2. Per chi trasforma un contratto da tempo determinato o
apprendistato
3. Per chi cambia datore di lavoro
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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Rito «Fornero» nel caso di Licenziamento illegittimo (già assunti fino
al 7 marzo 2015)
1. Discriminatorio o orale: nullo: reintegra più risarcimento danno
2. Disciplinare oppure per giustificato motivo soggettivo oppure
giusta causa: risarcimento da 12 a 24 mensilità. Se infondato:
reintegra
3. Economico ovvero per giustificato motivo oggettivo: indennità
economica. Se manifestamente infondato: reintegra
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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Rito «Poletti» per licenziamento illegittimo (assunti dal 7 marzo 2015)
1. Discriminatorio o orale: nullo: reintegra più risarcimento danno
(min.5 mensilità) oppure se il lavoratore decide di non rientrare 15
mensilità
2. Disciplinare o giustificato motivo soggettivo oppure giusta causa
3. Economico o per giustificato motivo oggettivo
Punti 2. e 3. risarcimento da 2 a 24 mensilità (minimo 4, in relazione
all’anzianità, misura certa no discrezionalità del giudice).
N.B. Calcolo dell’anzianità: nel caso di cambio di appalti si computa
tutto il periodo in cui il lavoratore ha svolto l’attività appaltata.
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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
N.B La reintegra è ammessa solo per licenziamento disciplinare o
giustificato motivo soggettivo oppure giusta causa (punto 2) oltre
risarcimento del danno (max 12 mensilità)
Quando?:
solo se il fatto non è esistito; se invece il fatto è avvenuto a
prescindere dalla gravità è ammesso solo il risarcimento del danno.
difetto di giustificazione per motivi di inidoneità fisica e psichica del
lavoratore (anche disabile)
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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
OFFERTA DI CONCILIZIAZIONE (entro 60 gg)
in sede stragiudiziale (enti bilaterali, DTL, sindacati, università, fondazioni
consulenti del lavoro, commissioni di certificazione)
da 2 a 18 mensilità (importo decontribuito e non imponibile ai fini fiscali).
Oltre alla comunicazione ordinaria vi è l’obbligo di un’ulteriore comunicazione
telematica entro 65 gg dalla cessazione del rapporto in cui indicare l’esito della
conciliazione.
Jobs Act
i contratti di lavoro
Nota Bene!
Per le aziende con più di 15 dipendenti: coesistenza tra due riti di
licenziamento dei lavoratori in base alla data di assunzione. Per le aziende che
raggiungono i 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore del decreto si applica il rito
poletti nel caso di licenziamento dei lavoratori assunti anche prima di tale data.
Per le aziende sotto i 15 dipendenti il rito da applicare sarà sempre quello
nuovo «Poletti» per tutti i lavoratori a prescindere dalla data di assunzione del
lavoratore: indennità sono dimezzate e non possono superare le 6 mensilità.
Il nuovo regime si applica anche per i datori di lavoro non imprenditori
che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione, di religione e culto.
Jobs Act
i contratti di lavoro
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI DAL 1/1/2016 al 31/12/2016
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
MISURA DELL’ESONERO:
Durata della decontribuzione: 24 mesi
Esonero: 40% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso premi e
contributi Inail)
Limite massimo dell’esonero: 3.250 euro annui
CONDIZIONI:
nei 6 mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi
datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato (sì incentivo in caso di
trasformazione)
esclusione per i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli
ultimi 3 mesi del 2015 anche con società controllate o collegate all'azienda che vuole
usufruire dell'incentivo
esclusione dell’esonero per quei lavoratori per i quali il beneficio sia nel 2015 che nel 2016 sia
già stato usufruito
DATORI DI LAVORO AMMESSI:
Jobs Act
i contratti di lavoro
Imprenditori
Non imprenditori (es. studi professionali, associazioni)
Datori agricoli
NO P.A.
RAPPORTI DI LAVORO: scopo della norma è l’espansione di rapporti di lavoro stabili
NO apprendistato
NO lavoro domestico
NO lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato
SI part time
SI lavoro ripartito (job sharing)
SI assunzione dirigenti
SI somministrazione a tempo indeterminato
SI soci cooperative a tempo indeterminato
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i contratti di lavoro
CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI:
NON CUMULABILE CON:
Incentivo over 50 disoccupati da più di 12 mesi
Incentivo donne prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi o prive di impiego da 6
mesi in particolari aree territoriali.
CUMULABILE CON:
Incentivo disabili
Incentivo per assunzione giovani genitori
Beneficiari NASPI e mobilità per il 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se
non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
Incentivo del Programma Garanzia Giovani
Incentivo giovani lavoratori agricoli operai