Non conta la data dell?eventuale ritiro da parte del destinatario, ma

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Non conta la data dell?eventuale ritiro da parte del destinatario, ma
Non conta la data dell?eventuale ritiro da parte del destinatario,
ma quella in cui è rilasciato l?avviso di giacenza.
Cosa succede se non ritirate la raccomandata che il postino ha tentato di consegnarvi? Le ragioni possono essere tante: un vostro rifiuto, il
rifiuto da parte dei soggetti legittimati a ritirare la posta al posto vostro, ma anche la momentanea assenza dal domicilio, oppure un cambio di
residenza non ancora comunicato alle autorità amministrative. Fatto sta che il postino è tenuto a riportare il plico presso l?ufficio postale dove
rimane per 30 giorni. È quella che viene detta ?giacenza?.
Cosa succede in pratica?
In buona sostanza, il portalettere, quando non trova il destinatario della raccomandata, gli lascia un avviso di giacenza nella cassetta delle
lettere (si tratta di una cartolina bianca o di uno ?scontrino? stampato da moderni terminali). In tale avviso viene indicato l?ufficio postale e il
giorno a partire dal quale sarà possibile andare a ritirare la raccomandata.
La compiuta giacenza
Se entro 30 giorni il destinatario non ritira la lettera presso l?ufficio postale indicato nell?avviso di giacenza, si forma quella che tecnicamente
viene detta ?compiuta giacenza?, ossia la raccomandata si presume come consegnata (almeno ai fini legali) e, nello stesso tempo, viene
restituita al mittente con un timbro (o una scritta a penna del postino) che indica, appunto, la compiuta giacenza. In questo modo, la busta così
riconsegnata al mittente farà fede sia ai fini della prova dell?avvenuta spedizione che del tentativo di consegna.
Quando si presume conosciuta la raccomandata?
Come detto, ai fini della legge, una raccomandata non ritirata è considerata al pari di una consegnata regolarmente, sempre che l?indirizzo del
destinatario sia stato indicato correttamente (così non sarebbe, per esempio, se il destinatario, pur non avendo rimosso il proprio nome dalla
buca delle lettere, ha cambiato ufficialmente residenza).
Con una recente sentenza [n. 27526/2015], la Cassazione ha chiarito che la lettera raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, non
consegnata al destinatario a causa della sua assenza e/o delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il
relativo avviso di giacenza presso l?ufficio postale. Resta dunque irrilevante, ai fini della tempestività della disdetta, il periodo legale del
compimento della giacenza e quello intercorso tra l?avviso di giacenza e l?eventuale ritiro da parte del destinatario.
La sentenza è stata resa in tema di locazioni: la Corte ha deciso un caso di una lettera contenente la disdetta di un contratto di affitto. Per
valutare se essa era pervenuta nei termini per interrompere l?automatico rinnovo del contratto, i giudici hanno ritenuto di dover prendere in
considerazione il momento in cui il plico è recapitato al suo indirizzo e non il diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza.
Fonte: Laleggepertutti.it