Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

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Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
Gli adempimenti
“antiriciclaggio” per le
imprese
Dott.ssa Teresa Aragno
Dottore commercialista
Responsabile Gruppo di Studio Antiriciclaggio OPEN Dot Com Spa
Cuneo, 16 luglio 2015
La normativa
E’ il complesso di disposizioni volte a prevenire e contrastare l’uso
del sistema finanziario, di alcuni settori dell’economia e dei
professionisti a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
(dal 2007)
La «fabbrica» del riciclaggio
«In Italia, ogni giorno, l’industria del riciclaggio produce 410
milioni di euro, 17 milioni l’ora, 285 mila euro al minuto, 4.750
euro al secondo. Bankitalia stima che rappresenti da sola il 10%
del Pil, attestatosi di poco sopra i 1.500 miliardi di euro. Con un
fatturato di 150 miliardi la holding del riciclaggio è la prima
azienda del Paese, davanti a un colosso come Eni (con i suoi
120 miliardi), Unicredit (ferma a 92 miliardi) e Intesa San
Paolo».
Pietro Grasso, Soldi sporchi, Dalai ed., 2011
Il monitoraggio dei flussi finanziari
«Il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalla
tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi
alle attività criminali più lucrose.
Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che
segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la
strada maestra, l’aspetto decisamente da privilegiare nelle
investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente
consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive,
documentali, univoche insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme
e riscontri ai dati emergenti dall’attività probatoria di tipo tradizionale
diretta all’immediato accertamento della consumazione dei delitti».
Giovanni Falcone
Il monitoraggio dei flussi finanziari
«… attività svolta a tutela del mercato dei capitali.
Su questo fronte, l’azione di sevizio persegue lo scopo di ricercare e
reprimere tutti i fenomeni illeciti (riciclaggio, usura, trasferimento
fraudolento dei valori, ecc.) in grado di inquinare i circuiti legali
dell’economia e di alterare le condizioni di concorrenza,
compromettendo la corretta allocazione e distribuzione delle risorse.
Il monitoraggio dei flussi finanziari è l’elemento che caratterizza ogni
approccio investigativo in questi ambiti, dal momento che consente di
seguire le tracce dei reati che generano profitti, ricostruendone il
percorso ed individuandone i reali mittenti e beneficiari.»
Guardia di Finanza, Rapporto annuale 2014
Riciclaggio ed evasione
Esiste un forte rapporto tra riciclaggio, evasione fiscale e
corruzione: il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale
strumento di accumulazione in nero della provvista necessaria per
pagare il prezzo della corruzione
Secondo Giovanni Castaldi, ex direttore della UIF, riciclaggio,
evasione fiscale e corruzione sono fenomeni strettamente correlati,
che danneggiano le politiche di sviluppo
La IV direttiva antiriciclaggio, seguendo le raccomandazioni contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del GAFI (16
febbraio 2012) ha espressamente incluso i reati di natura fiscale tra
quelli presupposto di riciclaggio
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
 Intermediari finanziari (Poste Italiane Spa, banche, finanziarie, IMEL, IP,
SIM, SGR, SICAV, società fiduciarie)
 Professionisti giuridico-contabili (dottori commercialisti ed esperti
contabili, revisori legali, consulenti del lavoro, avvocati e notai) e ogni
altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei
propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi
compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e
patronati
 Altri soggetti (recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto,
agenzia d’affari in mediazione immobiliare)
Gli adempimenti




adeguata verifica della clientela
registrazione e conservazione
formazione del personale
comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di
contanti
 segnalazione di operazioni sospette
Altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio
 Società di gestione di strumenti finanziari, commercio di oro per
finalità industriali, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi,
commercio di cose antiche, case d’asta e gallerie d’arte, mediazione
ex d.lgs. 28/2010 – solo segnalazione operazioni sospette e infrazioni
al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia
 Altri soggetti (case da gioco, giochi e scommesse) – identificazione del
cliente, registrazione, segnalazione di operazioni sospette,
comunicazione infrazioni al divieto di trasferimento di contante e
titoli al portatore oltre soglia
Quando
 in caso di instaurazione di un rapporto continuativo
 quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
 in caso di operazioni occasionali che comportano la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
15.000 euro, con un’operazione unica o con più operazioni tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata
 quando l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile
 quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
 quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente
Adeguata verifica della
clientela
Adeguata verifica della clientela
All’atto del conferimento
dell’incarico/apertura
rapporto continuativo:
a) identificazione del cliente e
verifica della sua identità
b) Identificazione
dell’eventuale titolare
effettivo e verifica della sua
identità
c) ottenimento di
informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista della
prestazione
professionale/rapporto
continuativo
Successivamente:
d) controllo costante nel corso
della prestazione
professionale/rapporto
continuativo
Obblighi dei clienti
Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere
agli obblighi di adeguata verifica della clientela
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce per
iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza
Sanzioni a carico dei clienti
Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del
quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno
e con la multa da 500 a 5.000 euro
Il cliente che non fornisce le informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista della prestazione professionale/rapporto continuativo o le
fornisce false è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda
da 5.000 a 50.000 euro
Obbligo di astensione
Quando non è in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela il soggetto obbligato deve:
 astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo/dall’eseguire la
prestazione e porvi fine qualora questi siano già in essere
 valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai
sensi dell’art. 41
Restituzione fondi
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata
verifica relativamente a operazioni o prestazioni professionali in corso
di realizzazione, i professionisti/intermediari finanziari restituiscono al
cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di
spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto
corrente bancario indicato dal cliente stesso.
Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica
alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per
l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela.
Le operazioni di restituzione di importo superiore a 5.000 euro devono
essere comunicate alla UIF entro 15 giorni.
(art. 23, comma 1 bis d.lgs. 231)
Obbligo di astensione - Eccezioni
L’obbligo di astensione non si applica nel corso dell’esame della posizione
giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di
intentare o evitare un procedimento
Modalità di adempimento
 ordinarie
 semplificate – quando il cliente è un ente creditizio o finanziario
italiano o situato in stati extra UE che impongono obblighi
equivalenti o un ufficio della pubblica amministrazione o
un’istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche
 rafforzate – in caso di rischio di riciclaggio elevato, di cliente non
fisicamente presente o di rapporto continuativo/prestazione
professionale con persone politicamente esposte
in applicazione dell’approccio basato sul rischio associato
 al cliente
 alla prestazione professionale
Persone politicamente esposte
Sono:
 le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati
extracomunitari o anche in Italia che occupano o hanno occupato
importanti cariche pubbliche (ad es. parlamentari, ministri, vice
ministri, sottosegretari, membri degli organi di amministrazione,
direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato, etc.)
 i loro familiari diretti (coniuge, figli e loro coniugi, conviventi
nell’ultimo quinquennio, genitori) o coloro con i quali tali persone
intrattengono notoriamente stretti legami
Parametri per la valutazione del rischio
Relativi al cliente
 Natura giuridica
 Prevalente attività
svolta
 Comportamento tenuto
al momento del
compimento
dell’operazione o
dell’instaurazione del
rapporto continuativo o
della prestazione
professionale
 Area geografica di
residenza o sede del
cliente o della controparte
Relativi alla prestazione
professionale/rapporto
 Tipologia dell’operazione e della prestazione
professionale
 Modalità di svolgimento dell’operazione e della
prestazione professionale
 Ammontare
 Frequenza delle operazioni e durata della
prestazione professionale
 Ragionevolezza dell’operazione o della
prestazione professionale in rapporto all’attività
svolta dal cliente
 Area geografica di destinazione del prodotto,
oggetto dell’operazione o del rapporto
continuativo
Natura giuridica – alcune indicazioni
 Persone fisiche: cariche politiche-istituzionali, funzioni svolte
nell’ambito della Pa (soprattutto se connesse con la gestione ed
erogazione di fondi pubblici), incarichi in società, associazioni,
fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se hanno sede di
in Paesi non cooperativi o con lacune nei sistemi di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
 Persone non fisiche: scopo perseguito, modalità di svolgimento
dell’attività, forma giuridica prescelta (soprattutto se articolata dal
punto di vista organizzativo in modo da risultare opaca e impedire o
ostacolare l’immediata identificazione del titolare effettivo o
dell’attività concretamente svolta)
Prevalente attività svolta – alcune indicazioni
 Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali connesse con
fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ad es.
appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, energie rinnovabili,
giochi)
 Movimentazione di flussi finanziari elevati se commisurati al tipo di
attività e alla situazione economica del cliente o il ricorso frequente
all’utilizzo del contante
 Valutazioni comparative con soggetti aventi simili caratteristiche
dimensionali, di settore economico e di area geografica, se note o
conoscibili
Comportamento – alcune indicazioni
 Ritrosia a fornire informazioni o indicazione di dati incompleti o errati
in occasione dell’identificazione, dell’individuazione del titolare
effettivo, della natura, dello scopo della prestazione , delle modalità di
pagamento utilizzate, dell’attività svolta o della situazione economicopatrimoniale
 Ricorso frequente e ingiustificato all’intervento di terzi in atto o di
reiterato utilizzo di procure speciali per il perfezionamento dell’atto
Area geografica – alcune indicazioni
 Domiciliazioni di comodo del cliente o della sua controparte ovvero
concernenti l’operatività di un territorio da ritenersi a rischio ad es. a
causa di un livello elevato di infiltrazione criminale, di economia
sommersa o di degrado economico-istituzionale
 Coinvolgimento di Paesi considerati dal GAFI ad alto rischio o con
lacune nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo che non garantiscono o ostacolano la
tracciabilità dell’origine o della destinazione delle transazioni
finanziarie che transitano sul proprio territorio
Modalità di svolgimento – Alcune indicazioni
 Clausole contrattuali o collegamenti negoziali che possono ostacolare
l’esatta individuazione dei profili soggettivi e oggettivi della transazione
finanziaria (ad es. il cliente o le sue controparti non partecipano
direttamente alla costituzione del rapporto contrattuale o alle
transazioni o l’identificazione del cliente è consentita solo in via
mediata)
 Operatività ingiustificatamente complessa o attuata con l’impiego
esclusivo o prevalente di contanti e/o di risorse provenienti senza
ragionevoli motivi da soggetti terzi ovvero provenienti da o destinate
verso l’estero, specie se la movimentazione dei fondi è realizzata con
modalità o mezzi di pagamento inusuali
Ammontare e frequenza delle operazioni –
Alcune indicazioni
 Operazioni di ammontare significativo, soprattutto se non coerenti con
il profilo economico-patrimoniale del cliente
 Operazioni considerate espressione di frazionamento funzionale
all’elusione degli obblighi antiriciclaggio
 Ricorrenza delle operazioni in relazione alle esigenze economicofinanziarie del cliente e considerando sempre le finalità e la natura
dell’attività svolta
1. Identificazione e
verifica dell’identità del cliente
 al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione
professionale/viene aperto un rapporto continuativo/viene
effettuata un’operazione
 in presenza del cliente
 anche attraverso propri dipendenti o collaboratori
 mediante un documento d’identità non scaduto
 quando il cliente è una società o un ente occorre verificare
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le
informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei
relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da
svolgere
2. Identificazione e
verifica dell’identità del t.e.
Titolare effettivo:
 la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o
un’attività
ovvero, nel caso di entità giuridica
 la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
T.e. in caso di società
 le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei
diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al
capitale sociale.
 le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica
Chi è il titolare effettivo
Possesso o controllo
Altro modo
 tutti i soggetti che
soddisfano il criterio del
possesso di una
percentuale
corrispondente al 25% più
uno di partecipazione al
capitale sociale
 patti parasociali
 socio di riferimento in virtù di
rapporti familiari tra i partecipanti
al capitale sociale
 persona fisica che controlla la
società che esercita attività di
direzione e coordinamento sul
cliente
Titolare effettivo - esempio
 Società posseduta da tre soci persone fisiche che partecipano in parti
uguali al capitale sociale: tutti e tre sono titolari effettivi
 Società posseduta da quattro soci persone fisiche che partecipano in
parti uguali al capitale sociale e in assenza di ipotesi di controllo «in
altro modo»: è prudenziale individuare come titolari effettivi tutti gli
amministratori
Titolare effettivo - esempio
I titolari effettivi sono G (partecipazione indiretta del 35%) e H
(partecipazione indiretta del 28%).
T.e. casi particolari
 Il t.e. può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti
all’amministrazione della società, in considerazione
dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate
ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla
nomina degli amministratori.
 Quest’ultima situazione può riscontrarsi, ad es. nelle società ad
azionariato diffuso o nelle società cooperative
(Linee Guida BI, 3 aprile 2014 - Linee Guida CNN, 4 aprile 2014 – provv.
IVASS 21 luglio 2014)
T.e. casi particolari
In caso di cliente società fiduciaria diversa da quelle di cui all’art. 199,
comma 2 TUF (*)
che agisce per conto dei
fiducianti:
che agisce in nome e per conto
proprio:
la fiduciaria è tenuta a fornire
per iscritto tutte le informazioni
necessarie e aggiornate di cui sia
a conoscenza sui fiducianti quali
titolari effettivi
occorre identificare i titolari
effettivi della fiduciaria
(Linee Guida BI, 3 aprile 2014 – Linee Guida CNN 4 aprile 2014 – Provv. IVASS)
(*) Nei confronti delle società fiduciarie ex art. 199 comma 2 TUF si applica l’adeguata
verifica semplificata
Novità della IV direttiva
Le società e le altre entità giuridiche devono conservare informazioni
adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva
Tali informazioni devono essere custodite in un registro centrale in
ciascuno Stato membro e devono essere accessibili alle autorità
competenti e ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica
della clientela
La IV direttiva deve essere recepita negli Stati membri entro il 26
giugno 2017
(art. 30)
Identificazione e verifica dell’identità del t.e.
 contestualmente all’identificazione del cliente
 mediante un documento di identità non scaduto
 tuttavia i professionisti/intermediari finanziari possono decidere di
fare ricorso
• a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi
• chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero
• ottenere le informazioni in altro modo
 per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi,
adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio
per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
3. Informazioni sullo scopo e sulla natura
della prestazione professionale
Al fine di meglio valutare il profilo di rischio del cliente
4. Controllo costante
 Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del
rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la
conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue
attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se
necessario, all’origine dei fondi
 Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni
detenute
Privacy
I sistemi e le procedure adottati ai fini degli adempimenti
antiriciclaggio devono rispettare le prescrizioni e le garanzie
previste dal d.lgs. 196/03
Occorre rilasciare ai clienti informativa ai sensi dell’art. 13 del
citato decreto specificando che il trattamento avverrà anche per
le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio
Dichiarazione del cliente
ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007
Il sottoscritto
Cognome_______________________________________________
Nome__________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione è soggetto alle sanzioni di cui
all’art. 55, commi 2 e 3 del d.lgs. 231/07
dichiara
 o di operare in nome e per conto proprio
 o di operare per conto di:
Cognome e Nome______________________________________
Nato a _______________ il __________ Codice fiscale______________
Residente in _________________________________________
Attività lavorativa_____________________________________________
Dichiarazione del cliente
ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007
OPPURE
Denominazione__________________________________________
Codice fiscale________________________________________
Sede legale in _______________________________________
Settore di attività________________________________________
In qualità di _______________________________ e a tal fine presenta
visura camerale oppure certificato rilasciato da ente competente
oppure delibera consiliare o assembleare attestante il potere di
rappresentanza
 di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)
(come definita dall’art. 1, comma 2, lett. o) del d.lgs. 231/2007)
 di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)
Dichiarazione del cliente
ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007
richiede la seguente prestazione professionale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dichiarazione del cliente
ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007
fornisce le seguenti informazioni
 ai fini dell’identificazione del titolare effettivo:
(come definito dall’art. 1, comma 2, lett. u) e dall’art. 2 dell’allegato tecnico al d.lgs. 231/2007, compresa l’indicazione circa la qualità di P.E.P.–
Persona Politicamente Esposta)
_____________________________________________________________
 sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale:
(art. 18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)
____________________________________________________________
 sui mezzi di pagamento utilizzati:
(art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 231/2007)
_____________________________________________________________
 sull’origine dei fondi:
(art. 19 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)
_______________________________________________________________
Dichiarazione del cliente
ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007
si impegna
a comunicare tempestivamente e per iscritto allo Studio ogni e qualsiasi
variazione dei dati sopra indicati
INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati
personali forniti dalla S.V., necessari per l’identificazione ai fini della
normativa antiriciclaggio, avverrà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196. I dati saranno trattati dallo Studio __________
esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non
saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo quanto previsto dagli articoli
41 e seguenti del d.lgs. 231/2007.
Luogo e data
Firma
Infrazioni al divieto di
trasferimento di contante e
titoli al portatore
oltre soglia
Trasferimento di contante
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al
portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore
alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli
intermediari abilitati
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati
Soglia di legge per trasferimento
contanti e titoli al portatore
Ambito temporale di riferimento
Soglia
Fino al 29.04.2008
12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008
5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010
12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011
5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011
2.500 euro
Dal 6.12.2011
1.000 euro
Assegni
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia
di legge devono recare:
 l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
 la clausola di non trasferibilità
Attenzione
Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono
cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (la
soglia va quindi intesa per singolo assegno) (Circ. MEF, 5/8/2011, n.
281178)
Assegni all’ordine del traente
Gli assegni emessi all’ordine del traente (i cd. assegni a me medesimo)
non possono circolare, qualunque sia l’importo; l’unico utilizzo possibile
è la girata all’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario
Obblighi dei destinatari della normativa
I professionisti/intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare
le infrazioni
riscontrate:
 al divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al
portatore oltre soglia
 alle prescrizioni in tema di assegni irregolari
Infrazione al divieto di
trasferimento di contanti
 notizia di infrazione
 contabilità semplificata/contabilità ordinaria
 le registrazioni di operazioni «per cassa» si presumono
effettuate in contanti
 trasferimento a qualsiasi titolo
 tra soggetti diversi
 importo complessivamente superiore alla soglia di legge –
pagamenti frazionati
 validità dell’operazione
Compensazioni
In base alla normativa sui contanti è consentita la compensazione
tra crediti e debiti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Prelevamento dal proprio c/c bancario
In base alla normativa sul trasferimento dei contanti è consentito
prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 1.000
euro
Attenzione
In tali casi occorre tuttavia tenere presente che “è un elemento di
sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante,
anche se non in violazione dei limiti di legge, e, in particolare, il prelievo
o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o
superiore a 15.000 euro” (art. 41, comma 1 d.lgs. 231/2007)
Pagamenti frazionati
La pluralità di pagamenti non è elusiva quando:
 è connaturata ad una determinata prassi commerciale;
 rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es.
contratto di somministrazione);
 risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima
dell’effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo; in ogni caso, pur
in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l’amministrazione
riserva a sé la valutazione discrezionale in ordine alla concreta
sussistenza di un frazionamento artificioso.
(MEF 11 novembre 2013)
Pagamenti frazionati e «7 giorni»
L’effettuazione delle transazioni finanziarie:
 entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale
ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo. Non
esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l’emersione di un intento
elusivo
 in un arco temporale superiore a sette giorni, richiede di verificare
l’oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi
costituiscono frazioni di un’unità (anche se cadenzati in un arco
temporale superiore a sette giorni) ovvero se la pluralità di
pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni.
(MEF 11 novembre 2013)
Pagamento di stipendi in tranches
La rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla
soglia di legge, non è ammissibile salvo che dall’accordo scritto tra le
parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che l’elargizione
dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di
adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro.
(MEF 11 novembre 2013)
Pagamento di canoni di locazione
 In deroga alla soglia di 1.000 euro, i canoni di locazione di unità abitative, ad
eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che
escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini
dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni
e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (l. 27 dicembre
2013, n. 147)
 Le sanzioni per violazione del trasferimento di contante oltre soglia trovano
applicazione soltanto per importi pari o superiori a 1.000 euro; la finalità di
garantire la tracciabilità della transazione è soddisfatta fornendo una prova
documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad
attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al
pagamento del canone di locazione (MEF 5 febbraio 2014, prot. DT10492)
Pagamenti nel settore dell’autotrasporto
 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla
prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro contante
derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti
provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in
adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando
strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso
assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni indipendentemente
dall’ammontare dell’importo dovuto
 Per le violazioni di questa disposizione trovano applicazione gli obblighi di
comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante
o titoli al portatore oltre soglia
(art. 32 bis d.l. 133/2014, conv. l. 164/2014)
Comunicazione delle infrazioni
I professionisti devono comunicare alle competenti Ragionerie
territoriali dello Stato, entro 30 giorni da quando ne vengono a
conoscenza, le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante e alle
prescrizioni in tema di assegni (decreto Ministero Economia e Finanze,
17/11/2011)
Le RT procedono alla comunicazione dell’infrazione alla Guardia di
Finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini
dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione
all’Agenzia Entrate (d.l. 2 marzo 2012, n. 16)
Sanzioni
Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore
oltre soglia e della normativa in tema di assegni
 importo trasferito inferiore o pari a 50.000 euro: sanzione
amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito
 Importo trasferito superiore a 50.000 euro: sanzione
amministrativa dal 5% al 40% dell'importo trasferito
 la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere
inferiore nel minimo a 3.000 euro
Omessa comunicazione della notizia di infrazione
 sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell’importo trasferito
 con un minimo di 3.000 euro
Oblazione
Per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, il trasgressore
può estinguere il procedimento (ex art. 16 l. 689/81)
 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della
violazione
 versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al
doppio del minimo della sanzione edittale.
 in caso di oblazione non trova applicazione il limite minimo di 3,000
euro.
Oblazione - eccezioni
L’oblazione non è consentita:
 per le violazioni in tema di assegni al traente
 a chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione
contestata nei 365 giorni precedenti
 al professionista che abbia omesso la comunicazione
dell’infrazione riscontrata
Sanzioni - esempio
Pagamento in contanti di 5.000 euro
Sanzione per chi paga e per chi incassa
 da 50 a 2.000 euro
 con oblazione 100 euro
Sanzione per il professionista che rileva l’infrazione e non la comunica
 astrattamente da 150 a 1.500
 concretamente 3.000 euro (importo minimo)
Segnalazione di operazioni
sospette
Il riciclaggio nella normativa di prevenzione
Costituiscono riciclaggio le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:
 la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare
l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
 l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi
 l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività
 la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l’associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione
Autoriciclaggio
L’autoriciclaggio, come definito dall’art. 648 ter 1 c.p., rientrava già nella
definizione di riciclaggio rilevante ai fini della normativa di prevenzione
Pertanto, a fronte di attività di autoriciclaggio poste in essere dai clienti, i
professionisti/intermediari finanziari già erano tenuti alla segnalazione di
operazioni sospette
Il finanziamento del terrorismo nella normativa
di prevenzione
Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o
di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere,
in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere/di favorire il compimento
di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale,
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Segnalazione di operazione sospetta
E’ dovuta quando il professionista/intermediario finanziario sa, sospetta
o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo
Sospetto
Si desume dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o
da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica
e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli
elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito
dell’attività svolta o a seguito del conferimento dell’incarico.
Individuazione del sospetto




Indicatori di anomalia
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
Art. 41, comma 1, d.lgs. 231/2007
BI, Quaderni dell’antiriciclaggio, n. 2, aprile 2015 – Casistiche di
riciclaggio
Indicatori di anomalia connessi al cliente
Esempi
 Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura,
dell’oggetto o dello scopo della prestazione professionale
richiesta, suscitando il dubbio che possa occultare di agire con
finalità illecite per conto di un terzo
 Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è
stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che
sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di
esecuzione della prestazione
Indicatori di anomalia connessi alle modalità di
pagamento dell’operazione - Esempi
 Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al
portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera
e all’oro
 Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di
pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei
al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di
appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente,
in assenza di ragionevoli motivi
Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e
amministrazione di imprese, società, trust ed enti
analoghi – Esempi
 Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella
denominazione di società o aziende
 Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni,
soprattutto se in un momento immediatamente successivo
all’acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente
non collegate al delegante
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde modelli e
schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo (art. 6, comma 7 d.lgs.
231/2007)
Tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sono
pubblicati sul sito www.bancaditalia.it
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
 l’operatività con carte di pagamento (comunicazione UIF 18/02/2014)
 l'anomalo utilizzo di trust (comunicazione UIF 2/12/2013)
 il settore dei giochi e delle scommesse (com. UIF 11/04/2013)
 le frodi fiscali internazionali e le frodi nelle fatturazioni (com. UIF
23/04/2012)
 le frodi nell’attività di factoring (comunicazione UIF 16/03/2012)
 l’usura (comunicazione UIF 9/08/2011)
 le frodi nell’attività di leasing (comunicazione UIF 17/01/2011)
 l’abuso di finanziamenti pubblici (comunicazione UIF 08/07/2010)
 la frode sull’iva comunitaria (comunicazione UIF 15/02/2010)
 le frodi informatiche (comunicazione UIF 05/02/2010)
 i conti dedicati (comunicazione UIF 13/10/2009)
 imprese in crisi e usura (comunicazione UIF 24/09/2009)
Operatività connessa
con le frodi nelle fatturazioni - Esempi
Sotto il profilo soggettivo:
- soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo
soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il
tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome
- soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente
costituzione
- soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l’attività
e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una
vorticosa attività
Operatività connessa
con le frodi nelle fatturazioni - Esempi
Sotto il profilo oggettivo:
- emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l’attività del
soggetto, specie se inerenti prestazioni consulenza ovvero beni
immateriali
- incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero
sospetta contraffazione delle stesse
- emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o
fittizie
Art. 41, comma 1 d.lgs. 231/2007
Il d.l. 78/2010 precisa che costituisce elemento di sospetto:
 in via generale, il ricorso frequente ed ingiustificato ad
operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti
previsti;
 in particolare, il prelievo o il versamento in contante con
intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000
euro
Quaderni dell’antiriciclaggio – aprile 2015
Casi ricorrenti

Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori

Interposizione di veicoli societari esteri per schermare la
titolarità effettiva di asset

Operatività di «compro-oro» connessa ad acquisto di polizze
pegno

False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi

Rientro di fondi dall’estero mediante prelievi di contante su
carte di credito

Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle
fatturazioni

Frode carosello nel commercio di prodotti informatici
Quaderni dell’antiriciclaggio – aprile 2015
Casi emergenti

Operatività sospetta di una Onlus

Uso improprio di trust

Cessioni di rami d’azienda tra società cooperative con
possibili finalità di evasione fiscale

Operatività preordinata a possibili finalità corruttive

Uso di contratti di affitto di ramo d’azienda per finalità
dissimulatorie

Distrazione di fondi all’estero sotto forma di pagamento di
accordi transattivi

Possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta
fraudolenta
Esclusione
L’obbligo di segnalazione NON si applica ai professionisti in
relazione:
 alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso
durante l’attività di difesa o rappresentanza in un procedimento
giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o
evitare un procedimento
 in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie
innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge
Riservatezza e responsabilità
Ai professionisti e a tutti coloro che siano venuti a conoscenza
dell’avvenuta segnalazione è fatto divieto di darne comunicazione al
soggetto interessato o a terzi
Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti di legge non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di
informazioni previste in sede contrattuale o legislativa e se effettuate
in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo
Sanzioni
 Omessa segnalazione operazione sospetta: sanzione
amministrativa dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione ed
eventuale pubblicazione del decreto sanzionatorio su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale
 Mancato rispetto del provvedimento di sospensione: sanzione
amministrativa da 5.000 a 200.000 euro
 Violazione obbligo di segretezza: reclusione da 6 mesi a 1 anno
e multa da 5.000 a 50.000 euro
Grazie per l’attenzione