norme di gestione ztl

Transcript

norme di gestione ztl
NORME DI GESTIONE ZTL
1.Definizioni
Per Zone a Traffico Limitato s’intendono le aree in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite, o a particolari
categorie di utenti e di veicoli. (art. 3 D. Lgs. 285/92 e s.m.i.).
Per Isole Pedonali s’intendono le zone interdette alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, quelli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, i velocipedi nonché i veicoli ad emissione
zero assimilabili ai velocipedi stessi. (art. 3 D.Lgs. 285/92 e s.m.i.).
2.Istituzione delle “ZTL”
Nelle Vie e nelle Piazze cittadine individuate come “Zone a Traffico
Limitato”, di seguito denominate ZTL, istituite con appositi provvedimenti
dell’Amministrazione Comunale e delimitate a mezzo di regolare segnaletica
verticale conforme al vigente Codice della Strada, sono vietati il transito, la
fermata e la sosta dei veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate
dalle presenti disposizioni.
3.Istituzione delle Isole Pedonali “IP”
Per taluni settori delle ZTL o talune arterie stradali, particolarmente
interessate dal transito pedonale e sulla base dell’incidenza del traffico sulla
sicurezza della circolazione e sul territorio in genere, possono essere
istituite, con apposito atto dell’Amministrazione Comunale, le Isole Pedonali,
di seguito denominate “IP”, anche temporanee, limitatamente ad alcune ore
del giorno e/o a periodi annuali di maggiore afflusso turistico o, in caso di
necessità, legate alla tutela del patrimonio ambientale, culturale, del
territorio o dell’ordine pubblico.
4.Accesso alla “IP”
Oltre ai soggetti individuati al comma 2 dell’art.1, possono essere
autorizzati a transitare nelle “IP” unicamente i veicoli in possesso di apposito
contrassegno “A”, disciplinato dalle presenti disposizioni, ed unicamente per
motivi d’urgenza.
5.Accesso alla ZTL - Deroghe Speciali
Possono circolare liberamente nelle ZTL, attenendosi alla segnaletica
stradale :
- tutti i veicoli, per l’espletamento delle operazioni di carico e scarico
nell’orario libero consentito;
- i velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita, i veicoli al servizio di
persone disabili muniti dello specifico contrassegno rilasciato dal Comune di
residenza;
- i ciclomotori ed i motocicli, solo per accedere agli appositi spazi di sosta
predisposti in alcune ZTL non sottoposte al videocontrollo degli accessi.
Possono circolare, dopo aver comunicato i dati della targa per
l’inserimento nella banca dati dei veicoli autorizzati:
- gli autobus che percorrono le linee urbane all’interno delle ZTL;
- gli scuolabus;
- i veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente esclusi i bus turistici,
durante il servizio;
- tutti i veicoli muniti di dispositivo di emergenza a luce lampeggiante blu, i
mezzi delle Forze di Polizia, i veicoli di emergenza e di soccorso, quelli adibiti
al servizio di Protezione Civile, i veicoli al servizio delle FF.AA.;
- i veicoli muniti di logo in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni, all’ASL,
all’APS, all’INVA, del “City Porto” ed all’impresa che svolge per conto del
Comune di Aosta il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e il servizio di
affissioni comunali;
- i veicoli adibiti al Soccorso Stradale ed allo sgombero neve
nell’espletamento del servizio operativo all’interno delle ZTL;
- i veicoli dei clienti delle strutture turistico-ricettive ed assimilabili situate
all’interno delle ZTL. E’ consentito transitare ed effettuare la fermata e/o la
sosta per un massimo di 30 minuti per lo svolgimento delle operazioni di carico
e scarico dei bagagli a coloro muniti di prenotazione. Il titolare dell’esercizio
dovrà comunicare, entro 10 giorni dall'avvenuto transito, con le modalità
previste dall’Amministrazione, l’effettuazione del transito solamente per la
via in cui ha sede l’esercizio, indicante il giorno di passaggio, l'orario di arrivo
e di partenza e la targa d'immatricolazione del veicolo. Analoga
autocertificazione, redatta su carta intestata dell’esercizio, dovrà essere
consegnata dal titolare al cliente, che ha l’obbligo di esporla sul parabrezza,
durante il transito e la sosta unitamente al disco orario indicante l’ora di
inizio della sosta.
6.Carico e scarico dei beni trasportati
Per lo svolgimento delle “operazioni libere di carico e scarico dei beni
trasportati”, vale a dire senza l’obbligo del possesso del permesso per il
transito, l'accesso nelle ZTL, laddove consentito, avviene dalle ore 07.00 alle
8,00; il termine di dette operazioni e la conseguente uscita dalle ZTL devono
avvenire improrogabilmente entro le ore 08.30. Per quanto riguarda i
possessori dei contrassegni di transito di tipo B,C,D, lo svolgimento delle
suddette operazioni comportanti l'accesso nelle ZTL è consentito dalle ore
07.00 alle 10.30; il termine delle medesime e la conseguente uscita dalle ZTL
devono avvenire improrogabilmente entro le ore 11.00.
Il transito e la fermata per effettuare le “libere operazioni di carico e
scarico” sono consentiti con le limitazioni indicate nell’apposita segnaletica
posta agli ingressi delle ZTL.
7.“CITY PORTO”
Ai fini dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei beni
trasportati, è consentito l'accesso nelle ZTL durante l'arco temporale del
mattino compreso tra le ore 7.00 e le 10.30, con termine delle operazioni e la
conseguente uscita dalle ZTL entro le ore 11.00 e quello del pomeriggio
compreso tra le ore 14.30 e le 17.30, con termine delle operazioni e la
conseguente uscita dalle ZTL entro le ore 18.00, ai soli veicoli a bassa
emissione, elettrici o alimentati a metano/GPL, debitamente autorizzati e
riportanti i loghi e le diciture predeterminati in accordo con
l'Amministrazione Comunale.
Quanto disposto nel presente articolo ha validità esclusivamente per il
servizio denominato “City Porto”.
8.Rilascio dei contrassegni di transito, fermata e/o sosta.
Documentazione richiesta e varie tipologie.
I contrassegni per il solo transito e quelli per il transito, la fermata e
la sosta, sono rilasciati a coloro che ne abbiano diritto ai sensi delle presenti
disposizioni e ne facciano espressamente richiesta con le seguenti modalità:
la richiesta dovrà essere redatta in bollo (fatte salve le esenzioni previste
dalla legge), utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, contenere tutte le dichiarazioni e/o i
documenti richiesti e dovrà essere sottoscritta dalla persona avente titolo.
E’ consentito delegare, con atto in carta semplice, un terzo alla
presentazione dell’istanza che deve essere firmata in calce e correlata da
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante avente titolo.
I dati della targa del veicolo con il quale si intenda transitare dovranno
essere indicati sulla domanda; qualora la richiesta indichi più targhe, verranno
emessi altrettanti contrassegni.
9.Tipologie di contrassegni e categorie di utenza
Contrassegno di tipo “A”: Consente il solo transito e viene rilasciato ai
proprietari, o agli aventi disponibilità a qualsiasi titolo, di un’autorimessa o di
un posto auto.
Contrassegno di tipo "B": viene rilasciato per il transito e la fermata per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e
scarico delle cose attinenti alla professione esercitata, oltre l’orario libero.
L’accesso è consentito dalle ore 4.00 alle 10.30, con uscita entro le ore
11.00 per le seguenti categorie:
- consegna della stampa quotidiana e/o periodica;
- veicoli per il trasporto del pane e degli sfarinati da forno utilizzati per il
quotidiano rifornimento delle rivendite;
- forniture di alimenti deperibili o di prodotti freschi necessitanti di
consegna nelle primissime ore mattutine.
L’accesso è consentito dalle ore 7.00 alle ore 10.30, con uscita entro le ore
11.00, per le seguenti categorie:
- soggetti che effettuino consegne, dal grossista al dettagliante, di beni
aventi caratteristiche tali da non poter essere trasportati, in maniera da
assicurarne l’integrità, dai veicoli preposti al servizio di “City Porto”
(pasticceria, latte fresco, carni macellate, frutta e verdura, alimenti freschi
e surgelati, bibite e bevande varie, piante ornamentali e fiori recisi e
similari);
L’accesso è consentito dalle ore 00.00 alle 24.00, per le seguenti
categorie:
- imprese che effettuino servizi pubblici o di pubblica utilità ed imprese che
operino a supporto delle medesime con identiche finalità (ad esempio non
esaustivo: quelle operanti nei settori della fornitura di gas, dell’illuminazione
pubblica, della distribuzione dell'energia elettrica, dell’erogazione dell’acqua,
della telefonia, della manutenzione di impianti, dello spurgo rete nera, dei
canali irrigui, aree verdi pubbliche, della raccolta dei rifiuti solidi ed urbani,
delle operazioni di pulizia del suolo pubblico), a condizione che detto servizio
non rientri fra quelli gestibili tramite il City porto;
- soggetti che provvedano al recupero di animali selvatici o randagi ed attività
connesse a quelle del canile/gattile ed alla raccolta degli scarti di
macellazione;
- istituti di Vigilanza Privata;
- trasporto Valori e beni qualificati come preziosi anche con mezzi privi di
logo dell’azienda, in questo caso è consentito il rilascio del permesso per un
solo veicolo;
- istituti di polizia privata ed agenzie investigative legalmente riconosciuti;
- organi di Stampa e Televisione, qualora impegnati in attività professionali
che prevedano l’utilizzo di attrezzature ingombranti e per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle medesime;
- veicoli adibiti al servizio di Onoranze Funebri;
- servizi di approvvigionamento di farmaci per le farmacie e di ossigeno
medicale a domicilio;
- attività per lo spostamento dei contenitori r.s.u. con le modalità stabilite
dalle apposite disposizioni Comunali.
Contrassegno di tipo "C": viene rilasciato ai residenti, ai dimoranti e ai
domiciliati nelle ZTL:
a) RESIDENTI: il contrassegno consente l’accesso dalle ore 7.00 alle 10.30,
nelle vie e piazze e per i percorsi nello stesso indicati, per lo svolgimento
delle operazioni di carico e scarico dei beni trasportati; il termine di tali
operazioni e la conseguente uscita dalle ZTL devono avvenire
improrogabilmente entro le ore 11.00.
Esso consente, oltre all’accesso nelle strade ZTL indicate sul contrassegno
stesso, anche la sosta, unicamente negli stalli riservati, se previsti, dalle ore
12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 08.00.
Nel caso tali stalli di sosta risultassero occupati o non usufruibili è fatto
obbligo immediato per il conducente di condurre il veicolo all’esterno della
ZTL.
Tale contrassegno consente inoltre l’accesso e la sosta durante le ore
rimanenti, unicamente negli stalli riservati, se previsti, per un tempo massimo
di 30 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta abbia avuto inizio.
Viene concessa un’autorizzazione per ciascun nucleo famigliare e un numero
massimo di contrassegni pari al numero di titolari di idonea patente di guida
presenti nel nucleo familiare,
b) DIMORANTI ABITUALI E/O DOMICILIATI: quanto previsto al punto a),
viene esteso:
- a coloro che, pur non essendo residenti anagraficamente, siano in grado di
dimostrare l’effettiva abituale dimora nelle ZTL;
- a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino
nella necessità di dimorare presso l’abitazione dei congiunti, purché la
motivazione sia debitamente dichiarata e con l’indicazione del periodo esatto
di permanenza. In quest’ultimo caso verrà rilasciata un’autorizzazione per un
solo veicolo.
c) ASSISTENZA PRIVATA AD ANZIANI RESIDENTI: ad ogni nucleo
familiare con residenza anagrafica all’interno delle ZTL, qualora composto
esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni e sprovviste di veicolo
proprio e/o patente di guida, verranno rilasciate n. 2 autorizzazioni
relativamente al veicolo/i individuato/i dalle suddette persone.
Detto tipo di permesso consente l’accesso dalle ore 7.00 alle 10.30, con uscita
entro le ore 11.00, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei
beni trasportati.
E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
Contrassegno di tipo "D": viene rilasciato agli esercenti di attività
commerciali ed agli artigiani con sede nelle ZTL.
Il contrassegno consente l’accesso e la sosta dalle ore 7.00 alle 10.30, per la
durata massima di 30 minuti, per operazioni di carico e scarico delle cose
trasportate, per le vie e piazze nello stesso indicate. Il termine di tali
operazioni e la conseguente uscita dalle ZTL devono avvenire
improrogabilmente entro le ore 11.00.
Esso consente l’accesso e la sosta, durante le rimanenti ore, coincidenti con
l’orario di apertura dell’esercizio, ed unicamente negli stalli riservati, se
previsti, esclusivamente per operazioni di carico e scarico, per un tempo
massimo di 30 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo
chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
Nel caso tali stalli di sosta risultassero occupati o non usufruibili, è fatto
obbligo immediato per il conducente di condurre il veicolo all’esterno della
ZTL.
Contrassegno tipo “K” – MEZZI DI CANTIERE.
Le imprese che esercitano attività all'interno di cantieri regolarmente
autorizzati ubicati nelle ZTL, al fine di ottenere il permesso per il transito
e/o la sosta all’interno del cantiere, devono presentare richiesta.
La domanda dovrà essere conforme alla modulistica a disposizione presso
l'ufficio preposto e contenere le dichiarazioni necessarie attestanti i vari
titoli abilitativi previsti di volta in volta.
Il contrassegno avrà validità per un periodo massimo di un anno solare e potrà
essere rinnovato previa presentazione di una nuova istanza, prima della
scadenza.
Contrassegno di tipo "X" per le seguenti categorie:
Il contrassegno consente il transito nelle ZTL dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e
la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni
attinenti alla professione o attività istituzionale.
Il contrassegno avrà validità fino al permanere delle condizioni che ne
abbiano consentito il rilascio e che siano indicate nella richiesta.
– MEDICI DI FAMIGLIA
Viene rilasciato su presentazione di una richiesta cumulativa ad opera del
Responsabile dell’Ordine Professionale.
Il contrassegno consente il transito e la sosta nelle ZTL e la libera sosta per
la durata massima di 60 minuti nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi
dell’Ordinanza Sindacale n. 5/2000), ai veicoli ad uso privato condotti dai
Medici di Assistenza Primaria e dai Pediatri convenzionati con l'A.S.L., che
svolgano la loro attività professionale in ambulatori ubicati nelle ZTL od
effettuino visite domiciliari urgenti ai pazienti presenti in abitazioni
all’interno delle ZTL o che necessitino, sempre per motivi professionali, di
accedere nelle ZTL.
Il Responsabile dell’Ordine Professionale produrrà, nel mese di gennaio di ogni
anno solare, l’elenco aggiornato degli aventi diritto.
– ALTRI MEDICI
Viene rilasciato ai Medici che presentino una richiesta individuale e motivata
e che, per l’esercizio della loro professione, necessitino di accedere senza
preavviso nelle ZTL (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Veterinari,
Medici legali, Medici Fiscali collaboratori dell’INPS, Medici preposti al
Servizio di Sorveglianza Sanitaria presso il Comune di Aosta ecc…)
– ASSISTENZA SOCIALE
Viene rilasciato su presentazione di una motivata richiesta anche cumulativa
ad opera del Responsabile del Servizio.
Il contrassegno consente il transito e la sosta nelle ZTL e la libera sosta per
la durata massima di 60 minuti nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi
dell’Ordinanza Sindacale n. 5/2000), ai veicoli ad uso privato condotti da:
- personale appartenente alle Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. operanti nel
territorio comunale, che effettuino assistenza domiciliare, infermieristica
e/o consegna i di pasti caldi al domicilio degli assistiti (S.A.D.);
- personale infermieristico del servizio di Assistenza Domiciliare della A.S.L.,
che effettui il servizio di medicazione o somministrazione di farmaci a
domicilio (A.D.I.);
- ai veicoli speciali attrezzati adibiti al trasporto di persone disabili.
– VEICOLI PRIVATI AL SERVIZIO DI ENTI PUBBLICI
Viene rilasciato ai Dirigenti ed al personale degli Uffici Pubblici (come, ad
esempio non esaustivo, della Prefettura, della Protezione Civile, di
Assessorati Regionali o di Enti Pubblici Territoriali) ai quali, esclusivamente
per esigenze di servizio, necessiti effettuare il transito con veicoli di
proprietà privata, previa produzione dell’autorizzazione del veicolo all’uso
pubblico sottoscritta dal Dirigente dell’Ente di appartenenza.
Alla richiesta di concessione del contrassegno occorre obbligatoriamente
allegare la suddetta dichiarazione redatta su carta intestata, contenente
altresì la motivazione chiara ed inequivocabile della sussistenza del pubblico
interesse che riveste l’attività svolta.
– UFFICI GIUDIZIARI E CORPI DI POLIZIA
Viene rilasciato, in numero di uno per ogni Magistrato e/o operatore, ed
esclusivamente per l’esercizio delle funzioni istituzionali.
La richiesta per il rilascio di tale tipologia di contrassegno deve essere
cumulativa e va inoltrata ad opera dell’Ufficio Giudiziario o del Corpo di
Polizia di appartenenza, comunicando i dati delle targhe dei veicoli utilizzati.
Contrassegno tipo “T”- CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI TRANSITO E
SOSTA
- Per interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili
possono essere rilasciati, ai veicoli utilizzati, a seguito di motivata richiesta
degli interessati, da prodursi preventivamente utilizzando la modulistica
fornita dall’Amministrazione Comunale, contrassegni temporanei (T) validi per
il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e
scarico.
- Per le celebrazioni di matrimoni e di funerali è consentita la sosta per
la durata della cerimonia per un massimo di tre veicoli.
- Per le attività lavorative non ricadenti nella fattispecie di tipo “B” e
che non possano avvalersi del “City Porto”, con necessità di transitare in
modo ricorrente nell’arco dell’anno, sarà rilasciato, per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, presentando
un’unica istanza, un contrassegno temporaneo valido per ogni singolo transito
(TR) o uno forfettario annuale valido per transiti illimitati (TRA). Ai titolari
di autorizzazione “TR”, è fatto obbligo entro e non oltre 48 ore lavorative dal
transito, di comunicare gli estremi del passaggio in ZTL al competente Ufficio
ed effettuare contestualmente il pagamento della tariffa prevista.
10.Validità delle autorizzazioni e dei contrassegni.
La validità delle autorizzazioni A, B, C, e D è subordinata al permanere
delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
La validità dei contrassegni è annuale, limitatamente all’anno solare di
riferimento, espressamente indicato, senza possibilità di alcun frazionamento.
La tariffa prevista per il rinnovo dei contrassegni A, B, C, D e TRA
dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità che
verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale.
Con il mancato pagamento entro il 31 dicembre, l’utente verrà
considerato rinunciatario e l'autorizzazione decadrà automaticamente.
Per le sopravvenute modifiche alle condizioni che abbiano determinato
il rilascio dell'autorizzazione (ad esempio non esaustivo: residenza o dimora,
disponibilità del posto auto, integrazione di nuovi veicoli o targhe da
autorizzare, ecc..), occorrerà presentare una nuova domanda nel corso
dell'anno solare di riferimento, qualora sussistano in ogni caso i requisiti
previsti per l'ottenimento del contrassegno.
Per la validità delle altre categorie di contrassegni si rimanda agli
articoli specifici.
11.Tariffazione degli accessi, caratteristiche dei contrassegni e modalità
gestionali
L’accesso alle ZTL e quindi l’ottenimento dei contrassegni per il
transito, la fermata e la sosta, è subordinato al pagamento di una tariffa
annuale stabilita secondo gli importi riportati all’ALLEGATO 1 in funzione
della tipologia di contrassegno.
Al fine di garantire la massima efficacia operativa delle presenti
norme, la definizione delle caratteristiche tecniche dei contrassegni verrà
disciplinata con atti successivi.
12.Apparecchiature di controllo
I varchi di accesso alle ZTL potranno essere controllati anche per
mezzo di apparecchiature elettroniche di videocontrollo che, mediante il
raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle
registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli
non autorizzati come sanzionabili.
Le operazioni di videocontrollo elettronico possono essere sospese:
- per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature
costituenti il "sistema";
- per la durata delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle apparecchiature;
- durante le fasce orarie di carico e scarico delle merci;
- in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall'autorità competente
e che comportino un inconsueto transito di veicoli oppure la presenza di auto,
moto e mezzi d’epoca o competizioni di vario genere che non consentano un
preventivo ed agevole caricamento dei dati afferenti ai veicoli autorizzati;
- in caso di eventi di particolare rilevanza (Fiera di Sant'Orso, Foire d’Eté
ecc..);
- nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento motivato.
13.Norme per la circolazione e la fermata e/o la sosta dei veicoli
autorizzati
I veicoli autorizzati a transitare all’interno delle ZTL devono
rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:
- il transito non può essere effettuato qualora sia fine a se stesso oppure per
compiere percorsi abbreviati o più rapidi tra le vie e piazze;
- l’itinerario autorizzabile deve corrispondere a quello indicato sul
contrassegno nel rispetto della segnaletica interna alla ZTL e del senso di
marcia previsto;
- circolare a velocità non superiore ai 20 Km/h;
- effettuare la fermata e/o la sosta a motore spento;
- effettuare la fermata e/o la sosta, durante l’orario di carico e scarico dei
beni trasportati, esclusivamente per eseguire tali operazioni e non
inoperosamente;
- effettuare la fermata e/o la sosta senza costituire pericolo o intralcio alla
circolazione dei pedoni e degli altri veicoli;
- condurre i velocipedi a mano quando siano d’intralcio o di pericolo per i
pedoni o sia presente un’alta concentrazione di traffico pedonale;
- transitare ed effettuare la fermata e/o la sosta con permesso esposto;
- indicare in maniera chiara e visibile dall’esterno del veicolo l’orario di inizio e
fine della sosta.
- Per i possessori di contrassegno di tipo “X”, il transito è consentito per lo
svolgimento dei compiti del proprio Istituto e la fermata e/o la sosta dovrà
essere limitata al solo periodo necessario per l’espletamento degli stessi.
Sono esentati dall'esposizione i titolari di contrassegno per quei veicoli
che non consentano la chiusura a chiave dell'abitacolo, che ne siano sprovvisti,
compresi i ciclomotori o motocicli con cella “a prova di crash” o cabinati.
Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli Agenti di polizia
stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e/o degli addetti aventi
diritto.
14.Sanzioni
Nell’ambito delle ZTL e delle IP, si applicano le procedure
sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso
attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi Speciali per le
falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti o contrassegni falsi in
tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti dalle presenti
Norme di Gestione, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre
Leggi, saranno perseguite mediante l'irrogazione della sanzione pecuniaria da
euro 25,00 ad euro 500,00 come disposto dall'art 7 bis e ter del D. Lgs n.
267/2000 e s.m.i.
Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
- mancata esposizione del contrassegno di transito, fermata e/o sosta e del
permesso temporaneo od altro documento equipollente;
- uso di fotocopie non alterate del contrassegno di transito temporaneo o di
altro documento equipollente;
- utilizzo improprio del contrassegno per finalità diverse da quelle per cui lo
stesso è stato rilasciato;
- transito fine a se stesso o per effettuare percorsi abbreviati o più rapidi
tra le vie e piazze;
- sosta a motore acceso;
- mancata comunicazione di avvenuto transito (omessa, tardiva o errata);
- mancata comunicazione dei dati della targa ai sensi dell’art. 5 comma
secondo;
- mancata conduzione a mano di velocipedi o veicoli ad emissione zero ad essi
assimilabili, in caso di intralcio o pericolo per i pedoni o di alta concentrazione
di traffico pedonale.
15. Riduzioni, esenzioni e rimborsi
Le tariffe sono ridotte del 50% qualora riferite a motocicli o a
ciclomotori, purché a disposizione di soggetti aventi i requisiti per ottenere il
rilascio di uno dei contrassegni previsti.
Sono, inoltre, esentati dal pagamento delle tariffe i possessori di:
- contrassegno di tipo A appartenenti a nuclei familiari residenti in ZTL, per
tutti i veicoli facenti capo al nucleo medesimo. Sono altresì assimilati coloro
che, residenti nelle vie adiacenti alla ZTL, utilizzino un posto auto, di
pertinenza dell’abitazione, ubicato nella ZTL;
- autorizzazioni che richiedano di apportare modifiche non sostanziali al
contrassegno in corso di validità;
- veicoli a trazione elettrica ad “emissione zero”, purché a disposizione di
soggetti aventi i requisiti per ottenere il rilascio di uno dei contrassegni
previsti;
- contrassegni di tipo X;
- veicoli utilizzati per le prestazioni che vedano il coinvolgimento a vario titolo
di Enti Pubblici Territoriali, anche attraverso l’apporto di soggetti esterni
alle Amministrazioni. Tale condizione dovrà essere debitamente documentata
dall’ente stesso.
Le tariffe annuali non sono frazionabili.
Non è prevista alcuna possibilità di rimborso della tariffa in caso di
modificazioni concernenti le aree ZTL (ad esempio non esaustivo:
soppressione di stalli di sosta, variazione degli orari o dei varchi di accesso
ecc…).
16.Norme transitorie
Con l’entrata in vigore delle presenti Norme di Gestione, le precedenti
autorizzazioni qualora in contrasto con le medesime, si intendono
automaticamente decadute.
ALLEGATO 1
Tabella delle Tariffe per gli accessi in ZTL:
TIPOLOGIA DI CONTRASSEGNO
Contrassegno di tipo “A”
Contrassegno di tipo “B”
Contrassegno di tipo “C”
Contrassegno di tipo “D”
Contrassegno di tipo “T ”
Contrassegno di tipo “K”
Maggiorazione per veicoli di massa
complessiva superiore a 35 q.li
TARIFFA
€ 15,00 all’anno
€ 120,00 all’anno (00.00-24.00)
€ 100,00 all’anno (altre fasce)
€ 50,00 all’anno
€ 30,00 all’anno
€ 5,00 al giorno
€ 150,00 all’anno
€ 5,00 al giorno
€ 30,00 al mese
€ 200,00 all’anno
€ 20,00 a veicolo all’anno