Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età al richiamo

Transcript

Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età al richiamo
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare
LIMITI DI ETA’
Il personale militare in congedo, in base a quanto previsto dagli artt. 889, 997, 998, 1000, 1006, 1010 del D.
Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, continua ad avere obblighi di servizio, in tempo di pace, fino al raggiungimento
dei limiti di età riportati nella seguente tabella:
LIMITI DI
ETA'
(anni)
PERSONALE
Varie Armi:
Complemento
(con obblighi in tempo di pace)
UFFICIALI
Riserva di Complemento
(non ha obblighi in tempo di pace)
- U.Sup.
- Capitano
- U.Sub. (Ten./S.Ten.)
52
47
45
Corpi Logistici:
- U.Sup.
- Cap.
- U.Sub. (Ten./S.Ten.)
54
48
45
- U.Sup.
- U.Inf. (Cap./Ten./S.Ten.)
65
62
Varie Armi e Co.Logistici:
SOTTUFFICIALI
TRUPPA
Complemento
(con obblighi in tempo di pace)
- Primo Maresciallo
- Mar. Ordinario e Capo
- Ruolo Sergenti
in congedo illimitato
50
48
45
45
Conseguentemente, al raggiungimento di tali limiti, il personale in congedo non può più essere
richiamato in servizio, a meno di una specifica deroga di legge.
Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età
al richiamo in servizio
L’entrata in vigore del D.Lgs. 28 gen. 2014, n. 8 ha previsto la possibilità di procedere al richiamo in
servizio di Ufficiali appartenenti al bacino delle Forze di Completamento/Riserva Selezionata,
seppur transitati nella riserva di complemento, fino al 52° anno di età se Ufficiali Inferiori e fino
56° anno di età se Ufficiali Superiori.
Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 988 bis del predetto D.Lgs. 28 gen. 2014:
“L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in
servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo
987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se
ufficiale inferiore”.