Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età al richiamo
Transcript
Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età al richiamo
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare LIMITI DI ETA’ Il personale militare in congedo, in base a quanto previsto dagli artt. 889, 997, 998, 1000, 1006, 1010 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, continua ad avere obblighi di servizio, in tempo di pace, fino al raggiungimento dei limiti di età riportati nella seguente tabella: LIMITI DI ETA' (anni) PERSONALE Varie Armi: Complemento (con obblighi in tempo di pace) UFFICIALI Riserva di Complemento (non ha obblighi in tempo di pace) - U.Sup. - Capitano - U.Sub. (Ten./S.Ten.) 52 47 45 Corpi Logistici: - U.Sup. - Cap. - U.Sub. (Ten./S.Ten.) 54 48 45 - U.Sup. - U.Inf. (Cap./Ten./S.Ten.) 65 62 Varie Armi e Co.Logistici: SOTTUFFICIALI TRUPPA Complemento (con obblighi in tempo di pace) - Primo Maresciallo - Mar. Ordinario e Capo - Ruolo Sergenti in congedo illimitato 50 48 45 45 Conseguentemente, al raggiungimento di tali limiti, il personale in congedo non può più essere richiamato in servizio, a meno di una specifica deroga di legge. Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età al richiamo in servizio L’entrata in vigore del D.Lgs. 28 gen. 2014, n. 8 ha previsto la possibilità di procedere al richiamo in servizio di Ufficiali appartenenti al bacino delle Forze di Completamento/Riserva Selezionata, seppur transitati nella riserva di complemento, fino al 52° anno di età se Ufficiali Inferiori e fino 56° anno di età se Ufficiali Superiori. Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 988 bis del predetto D.Lgs. 28 gen. 2014: “L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore”.