Repertorio n. 110144 Raccolta n. 15948 COSTITUZIONE DI

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Repertorio n. 110144 Raccolta n. 15948 COSTITUZIONE DI
CEMMI DR. GIORGIO
NOTAIO
Repertorio n. 110144
Raccolta n. 15948
COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE
con sede in DARFO BOARIO TERME
capitale sociale Euro 33.000,00
REPUBBLICA ITALIANA
Il sette ottobre duemilaundici
7 ottobre 2011
in Darfo Boario Terme, nel mio studio sito in Via Albera, civico numero diciotto,
avanti a me dottor GIORGIO CEMMI, notaio residente in Darfo
Boario Terme ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, sono presenti:
1) la società a responsabilità limitata costituita in Italia
e denominata:
"ALBERGO APRICA S.R.L.", con sede in Darfo Boario Terme (BS),
Frazione di Angone, Via Trento n.7, capitale sociale di Euro
80.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Brescia e numero di Codice Fiscale
01436000176,
R.E.A.
n.
BS-285894,
Partita
Iva
00626360986,
qui rappresentata dalla signora:
REBAIOLI MARIA, nata in Darfo Boario Terme (BS) il giorno 11
febbraio 1940, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via
Trento n. 3, Codice Fiscale RBL MRA 40B51 D251I,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal
detto Consiglio nella riunione del 6 ottobre 2011, il cui
verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto
la lettera "A";
2) la società in accomandita semplice costituita in Italia ed
agente sotto la ragione sociale:
"HOTEL BRESCIA DI PICCINELLI ROBERTINO - S.A.S.", con sede in
Darfo Boario Terme (BS), Via Zanardelli n. 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, numero di
Codice Fiscale e Partita Iva 01690800980, R.E.A. n. BS-340957,
qui rappresentata dal signor:
PICCINELLI ROBERTINO , nato in Darfo Boario Terme (BS) il 19
agosto 1964, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Zanardelli n. 18, Codice Fiscale PCC RRT 64M19 D251W,
nella sua qualità di unico socio accomandatario e legale rappresentante della stessa, a quanto infra autorizzato in forza
dei vigenti patti sociali;
3) il signor PEZZOTTI MAURO, nato in Breno (BS) il 19 ottobre
1976, residente in Darfo Boario Terme (BS), Vicolo Plinio n.
7, Codice Fiscale PZZ MRA 76R19 B149U, cittadino italiano,
che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale denominata "ALBERGO
DIANA DI PEZZOTTI DOTT. MAURO", corrente in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n.12, per l'esercizio dell'attività
di albergo con ristorante, iscritto al Registro delle Imprese
REGISTRATO A BRENO
IL 11/10/2011
AL N. 3608
SERIE 1T
€. 324,00
ISCRITTO PRESSO
IL REGISTRO IMPRESE
DI BRESCIA
IL 13/10/2011
di Brescia con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (Sezione
Speciale) con il numero di Codice Fiscale del titolare,
R.E.A. n.BS-452534, Partita Iva 02465190987;
4) la società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia e denominata:
"ALBERGO MILANO SRL", con sede in Darfo Boario Terme (BS),
Via Manifattura n.21, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita
Iva 02477130989, R.E.A. n. BS-452910,
qui rappresentata dal signor:
PIZIO ALESSANDRO , nato in Darfo Boario Terme (BS) il 12 ottobre 1970, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 21, Codice Fiscale PZI LSN 70R12 D251X,
nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa ed in
esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella
riunione del 28 settembre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "B";
5) il signor GHILARDI GIANPIETRO , nato in Darfo Boario Terme
(BS) il 26 marzo 1956, in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 11,
Codice Fiscale GHL GPT 56C26 D251E, cittadino italiano,
che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale denominata "ALBERGO
ARMONIA DI GHILARDI GIANPIETRO ", corrente in Darfo Boario
Terme (BS), Via Manifattura n.11, per l'esercizio dell'attività di albergo e ristorante, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE
(Sezione Speciale) con il numero di Codice Fiscale del titolare, R.E.A. n.BS-210070, Partita Iva 0020740988;
6) la società a responsabilità limitata costituita in Italia
e denominata:
"HOTEL EXCELSIOR PALACE SRL", con sede in Darfo Boario Terme
(BS), Via Galileo Galilei n.1, capitale sociale di Euro
25.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 02985950985, R.E.A. n. BS-495251,
qui rappresentata dal signor:
GHILARDI GIANPIETRO , sopra generalizzato,
nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa ed in
esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella
riunione del 28 settembre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "C";
7) il signor FIORINI GIUSEPPE , nato in Darfo Boario Terme
(BS) il 24 maggio 1968, residente in Darfo Boario Terme (BS),
Via Alabarde n. 9,
Codice Fiscale FRN GPP 68E24 D251A, cittadino italiano,
che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale denominata "ALBERGO
CASTELLINO DI FIORINI GIUSEPPE ", corrente in Darfo Boario
Terme (BS), Via Alabarde n.9, per l'esercizio dell'attività
di albergo, ristorante, bar, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia con il numero di Codice Fiscale del titolare, R.E.A. n.BS-487956, Partita Iva 02895740989;
8) la società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia e denominata:
"HOTEL RIZZI & SPA LINE S.R.L.", con sede in Darfo Boario
Terme (BS), Via Carducci n.11, capitale sociale di Euro
3.000.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 02561530987, R.E.A. n. BS-460369,
qui rappresentata dalla signora:
VIELMI MICHELA, nata in Milano (MI) il 12 aprile 1967, residente e fiscalmente domiciliata in Artogne (BS), Via Fornaci
n. 43, Codice Fiscale VLM MHL 67D52 F205L,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal
detto Consiglio nella riunione del 12 settembre 2011, il cui
verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto
la lettera "D";
9) la società per azioni con unico socio, costituita in Italia e denominata:
"GRAND HOTEL BOARIO TERME SPA", con sede in Darfo Boario Terme (BS) in Viale Manzoni n. 2/6, capitale sociale di Euro
1.549.350,00, interamente versato, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e
Partita Iva 01957050980, R.E.A. n. BS-395538,
qui rappresentata dal signor:
TROMBINI SERGIO, nato in Orbe (Svizzera) il giorno 11 agosto
1962, residente in Artogne (BS), Via Fornaci n. 43,
Codice Fiscale TRM SRG 62M11 Z133W,
nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, in
forza dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale;
10) la società in nome collettivo costituita in Italia ed agente sotto la ragione sociale:
"ALBERGO SORRISO DI GHEZA ANGELO E C. - S.N.C.", con sede in
Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 1/3/5, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e numero di
Codice Fiscale 01170300170, R.E.A. n. BS-239065, Partita Iva
00606780989,
qui rappresentata dal signor:
GHEZA ANGELO, nato in Angolo Terme (BS) il 21 giugno 1942,
residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 1,
Codice Fiscale GHZ NGL 42H21 A293F,
nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante della stessa, a quanto infra autorizzato in forza dei
vigenti patti sociali;
11) la società per azioni con unico socio, costituita in Italia e denominata:
"TERME DI BOARIO S.P.A.", con sede in Darfo Boario Terme (BS)
in
Piazzale
Delle
Terme
n. 3, capitale
sociale
Euro
14.000.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e
Partita Iva 03078480161, R.E.A. n. BS-452434,
qui rappresentata dalla signora:
VIELMI MICHELA, sopra generalizzata,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal
detto Consiglio nella riunione del 12 settembre 2011, il cui
verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto
la lettera "E";
ed è pure presente il signor:
GHEZA LUIGI, nato in Darfo Boario Terme (BS) il 15 agosto
1970, residente e fiscalmente domiciliato in Darfo Boario
Terme (BS), Via Vittorio Alfieri n. 3,
Codice Fiscale GHZ LGU 70M15 D251X, cittadino italiano.
Detti comparenti, delle cui identità personali io notaio sono
certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo I - CONSENSO
Viene costituita fra le predette undici imprese individuali e
società:
1) ALBERGO APRICA S.R.L.
2) HOTEL BRESCIA DI PICCINELLI ROBERTINO - S.A.S.
3) ALBERGO DIANA DI PEZZOTTI DOTT. MAURO
4) ALBERGO MILANO SRL
5) ALBERGO ARMONIA DI GHILARDI GIANPIETRO
6) HOTEL EXCELSIOR PALACE SRL
7) ALBERGO CASTELLINO DI FIORINI GIUSEPPE
8) HOTEL RIZZI & SPA LINE S.R.L.
9) GRAND HOTEL BOARIO TERME SPA
10) ALBERGO SORRISO DI GHEZA ANGELO E C. - S.N.C.
11) TERME DI BOARIO S.P.A.
una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi
dell'art.2615-ter del Codice Civile, denominata:
"CONSORZIO TURISTICO TERME DI BOARIO S.C.R.L.".
2) La società consortile ha sede legale nel Comune di Darfo
Boario Terme (BS).
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le
parti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede sociale è
in Via A. De Gasperi n. 2/H.
Articolo II - CAPITALE E CONFERIMENTI
Il capitale sociale è fissato in Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero).
Tale ammontare viene assunto e sottoscritto dalle imprese costituenti nella uguale misura di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) ciascuna.
Dell'intero ammontare del capitale sociale è stato effettuato, ai sensi di legge, il deposito presso la Filiale di Boario Terme della Banca di Valle Camonica S.p.A., come risulta
dalla ricevuta di deposito in data 6 ottobre 2011 che, in copia da me notaio oggi certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "F".
Articolo III - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione alla Società sono determinate in
misura proporzionale al conferimento di ciascun socio.
Articolo IV - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
L'oggetto, la durata, i diritti e gli obblighi dei consorziati, le quote di partecipazione, i casi di recesso e di esclusione, il fondo consortile, gli organi consortili e il loro
funzionamento, la risoluzione delle controversie, sono disciplinati dallo Statuto della società consortile che viene approvato dai soci nel testo seguente:
"CONSORZIO TURISTICO TERME DI BOARIO S.C.R.L.
Società Consortile a Responsabilità Limitata
STATUTO SOCIALE
Articolo 1 – DENOMINAZIONE
1. E' costituita ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la
denominazione:
"CONSORZIO TURISTICO TERME DI BOARIO S.C.R.L.".
Articolo 2 – SEDE
1. La società ha sede legale nel comune di Darfo Boario Terme
(BS), all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente
Ufficio
del
Registro
delle
Imprese,
ai sensi
dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
2. Il trasferimento di sede all’interno dello stesso comune
potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
3. Con decisione dell’organo amministrativo la società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l’istituzione di sedi secondarie è sempre necessaria la decisione dei soci.
Articolo 3 – DURATA
1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell’assemblea dei soci.
Articolo 4 – OGGETTO
1. La società non persegue fini di lucro e si propone di sviluppare e potenziare le capacità economiche e produttive dei
singoli consorziati, i quali tuttavia continueranno a gestire
la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria. Eventuali proventi di gestione vengono impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. La società consortile ha per scopo favorire lo sviluppo e
la valorizzazione del turismo, e dei servizi ad esso collegati, e la valorizzazione del territorio in Italia e all’estero. In particolare, si propone di curare, anche mediante at-
tività esterne, e senza che l’elencazione costituisca limitazione, le seguenti attività:
A - La promozione e lo studio delle attività ricettive e turistiche del territorio, anche mediante la collaborazione con
società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore del turismo;
B - La realizzazione di ricerche di mercato e statistiche e
lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale, di sperimentazione e di aggiornamento nel
campo delle tecniche gestionali e di marketing;
C - Lo studio dell'offerta turistica dell'area considerata,
con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti e alle iniziative per garantire la difesa del turista;
D - La definizione di strategie operative di marketing. La
divulgazione delle opportunità offerte dal turismo, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa e la partecipazione a manifestazioni anche di carattere fieristico ed espositivo; la preparazione di campagne promozionali e di commercializzazione;
E - Il coordinamento delle attività dei consorziati, anche
sotto il profilo pubblicitario di marketing e di commercializzazione, compreso l'acquisto per conto delle imprese di
materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali, nonché la prestazione a favore delle imprese di tutti i
servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa;
l’assistenza, nella trattazione e nell'acquisizione di clientela estera ed italiana, mediante iniziative di intermediazione e la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione, che tendano a garantire una vasta copertura del territorio lombardo, nei settori della teleprenotazione, della
teleinformazione, dell'assistenza al turista, e di tecnologie
innovative e di rete quali ad esempio Internet; la promozione
di corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati e per gli operatori turistici in generale;
F - La partecipazione a fiere, mostre ed eventi di carattere
turistico, artigianale, culturale, agricolo ed enogastronomico; l’organizzazione, anche a mezzo collaborazioni esterne,
di servizi legati al turismo e al tempo libero come manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, eventi etc.
G - La produzione di materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e culturale del territorio;
H - L’ organizzazione di convegni, dibattiti e seminari anche
mediante la gestione diretta di strutture congressuali;
I - L'incentivazione del turismo sociale, giovanile e degli
anziani, a scopo naturalistico o di interesse storico-artistico;
L - Lo sviluppo produttivo integrato e non competitivo di
tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati nel settore
turistico, con particolare riferimento alla realizzazione di
una rete di collaborazione finalizzata alla valorizzazione
delle risorse e alla tutela dell’identità storica e culturale
del territorio;
M - Lo sviluppo dell'informazione e dell’accoglienza turistica, anche attraverso la gestione di uffici di informazione,
in collaborazione con le Agenzie per il Turismo, La Regione
Lombardia, le Amministrazioni Comunali e gli altri enti competenti in materia. Tale attività potrà essere svolta anche
in collaborazione con le Associazioni Pro Loco del territorio;
N - La gestione di servizi informatici e telematici, utili ai
fini dell'attività della società, con particolare riferimento
ai servizi di prenotazione alberghiera ed extralberghiera;
O - Lo sviluppo dell’attività di accoglienza anche attraverso
la cura e l'eventuale gestione di beni culturali, ambientali
e di servizi;
P - La valorizzazione delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia; La valorizzazione della produzione dell’artigianato artistico locale; la valorizzazione della cultura e
delle tradizioni delle comunità locali; l’istituzione di marchi di qualità del prodotto turistico d'area e relative certificazioni;
Q - La gestione di attività legate al benessere, alberghiere,
di campeggio, di pubblico esercizio, bar, ristorazione, sale
e locali di ritrovo e di divertimento, dancing, attrezzature
sportive, parchi giochi e parchi tematici e del tempo libero,
di escursionismo e di ogni altra attività imprenditoriale ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali e per
la promozione delle imprese associate;
R - La gestione di attività relative alla intermediazione turistica, compresa la conduzione di agenzia di viaggio e di
attività di Tour Operator; la realizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, imprese e società, di tutte le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi di
viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, escursioni e viaggi
di studio comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei
servizi turistici offerti, allo scopo di evidenziare le attrattive turistiche e l'offerta di pacchetti competitivi sia
sul piano della qualità che del prezzo;
S - La produzione, distribuzione e commercializzazione di materiali informativi, editoriali, divulgativi, promozionali e
didattici; l’attività editoriale di progettazione, realizzazione, distribuzione e vendita di guide, libri, cartoline ecc;
T - La gestione di servizi pubblici, anche in convenzioni con
gli Enti Locali del territorio come, a titolo esemplificativo: parcheggi, musei, aree archeologiche, parchi, servizi di
accoglienza e di intrattenimento;
U - La partecipazione a società, associazioni od organismi
finalizzati allo sviluppo economico dell'area o comunque alla
creazione e qualificazione dei servizi turistici.
V - La prestazione ai consorziati di servizi inerenti alla
presentazione di domande/progetti per l'ottenimento di finanziamenti pubblici o privati.
3. La società potrà svolgere, nel rispetto e nei limiti delle
leggi vigenti, qualunque attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale
(in via esemplificativa: acquistare e vendere beni immobili,
stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione,
locazione
finanziaria-leasing
come utilizzatore,
nonchè di appalti relativi a beni immobili di qualsiasi natura e destinazione), concorrere a bandi regionali, nazionali
ed europei per il reperimento di contributi e finanziamenti
pubblici e partecipare a gare di appalto, nonché partecipare
ad altre società, consorzi, associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo od affine anche mediante acquisto
di quote sociali; quanto sopra purchè in via strumentale e
non prevalente ed esclusa ogni finalità di collocamento e con
tassativa esclusione delle attività specificamente riservate
dalle leggi tempo per tempo vigenti a soggetti iscritti in
albi professionali.
4. Essa potrà quindi anche concedere fidejussioni, avalli e
ipoteche, e altre garanzie reali e personali sia a favore che
per conto di terzi, anche a titolo gratuito; potrà chiedere,
prestando le garanzie fissate dagli Istituti di Credito e/o
dagli enti e/o società eroganti, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con le agevolazioni previste
dalle leggi speciali.
5. È vietato alla società di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi dei soci ed alla
loro autonomia contrattuale.
Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE
1. Il capitale sociale è pari ad Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero), suddiviso tra i soci secondo le quote
di partecipazione risultanti nel Registro delle Imprese.
2. Ciascun socio potrà essere titolare di una quota di partecipazione pari ad almeno Euro 1.000,00 (mille virgola zero
zero) o un suo multiplo, fino ad un massimo di Euro 3.000,00
(tremila virgola zero zero).
3. Per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale
sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice
Civile.
4. In caso di aumento del capitale, i conferimenti dei soci
possono avere ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni
in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore
della società. La deliberazione di aumento del capitale deve
stabilire le modalità di conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
5. La Società Consortile può richiedere ai soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.
Articolo 6 – SOCI
1. Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4,
possono partecipare alla società consortile le imprese alberghiere, dell’extralberghiero, dell’agriturismo, della ristorazione, dell’intrattenimento, del benessere, del termalismo,
della cura e salute della persona, dell’escursionismo, dei
pubblici esercizi, del commercio, dell’artigianato, le associazioni sportive, nonché tutte quelle imprese, associazioni,
società di servizi, professionisti che ritengano opportuno aderire.
2. Possono partecipare alla società i Comuni, le Comunità
Montane, le Province, le Regioni e le società a partecipazione pubblica nonché mista. Possono altresì aderire gli istituti di Credito, le ONLUS, le Fondazioni, le Fondazioni delle
Casse di Risparmio, le Camere di Commercio e altri soggetti
di diritto pubblico.
Articolo 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA’
1. I soggetti indicati dall’art. 6 sono ammessi quali nuovi
soci a condizione che abbiano interesse a sviluppare l’oggetto sociale e svolgano attività affini e connesse con quelle
degli altri soci e comunque funzionali agli scopi della
società.
2. Chi desidera divenire socio della società deve presentare
domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa
dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;
b) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.
Alla domanda si dovrà allegare in caso di persona giuridica,
altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione,
assunta dall'organo sociale competente per Statuto, dalla
quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei
poteri dello stesso.
4. Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di
Amministrazione a maggioranza.
5. Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori
dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea, affinché quest’ultima deliberi in tal senso.
6. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a
vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla
società.
7. In ogni caso, la qualifica di socio è subordinata alla
sottoscrizione di una quota del capitale sociale.
Articolo 8 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE
1. Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in
parte, per atto inter vivos o mortis causa, ai soggetti indicati nell’art. 6, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.5
e di quanto stabilito nei commi che seguono.
2. Le quote saranno trasferibili per atto inter vivos solo
previo consenso dell'organo amministrativo deliberato a maggioranza entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.
3. Il socio che intende cedere per atto tra vivi la propria
quota dovrà infatti preliminarmente comunicare la sua intenzione all’organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, indicando: l'entità della partecipazione alienata, il prezzo richiesto o il valore della quota,
le condizioni di pagamento, le generalità del potenziale acquirente e i riferimenti temporali di stipula dell'atto traslativo. In caso di consenso dell’organo amministrativo ai
sensi del comma precedente, questo provvederà, nei successivi
15 (quindici) giorni, ad inviare a tutti gli altri soci risultanti nel Registro delle Imprese le informazioni relative
all’alienazione della partecipazione, come sopra comunicate
dal socio proponente.
4. I soci destinatari delle informazioni dovranno comunicare
al socio proponente la propria volontà di esercitare la prelazione mediante raccomandata consegnata alle poste nel termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il
momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai
sensi dell’art. 1326 Codice Civile.
5. La ripetizione del negozio in forma idonea al deposito
presso il Registro Imprese e il pagamento del corrispettivo
dovuto dovranno avvenire nei 30 giorni successivi.
6. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto
di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota
dagli altri soci.
7. In ogni caso l’esercizio del diritto di prelazione potrà
essere esercitato solo nel rispetto dei limiti previsti
dall’art.5, comma 2, del presente statuto.
8. Nella dizione trasferimento "inter vivos" si intendono
compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo
esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In
tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i
soci acquisteranno la partecipazione versando all’offerente
la somma determinata di comune accordo; in mancanza di accordo, la valutazione è effettuata, tramite relazione giurata,
da un esperto nominato dal Tribunale di Brescia, che provvede
anche sulle spese ad istanza della parte più diligente. Si
applica il primo comma dell'art.1349 C.C.
9. E' facoltà dell'alienante rinunziare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione
qualora ritenga inadeguato il valore così determinato.
10. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto
di prelazione si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicchè l'avente causa non può risultare
dal Registro delle Imprese e non può esercitare alcun diritto
connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquistate
in violazione del diritto di prelazione.
11. In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dell’organo amministrativo, al quale dovranno essere
indirizzate le comunicazioni di cui al comma 3 del presente
articolo (con riferimento alla vicenda successoria), potrà
scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure
se continuare con gli stessi, nel caso che gli eredi abbiano
i requisiti previsti dall’art. 6, e questi vi acconsentano.
Articolo 9 – CONTRIBUTO CONSORTILE
1. Ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, i soci sono tenuti per ogni anno di durata della società consortile al versamento di un contributo in denaro al
fine di sostenere le spese di organizzazione e di gestione
della società consortile.
2. L’importo del contributo, che può essere differenziato
sulla base delle attività e dei servizi usufruiti dai soci,
viene determinato annualmente e deliberato dai soci insieme
all’approvazione del bilancio d'esercizio.
3. Il contributo è obbligatorio ed il suo mancato versamento
entro 90 (novanta) giorni dalla data di deliberazione comporta l’esclusione del socio dalla società.
Articolo 10 - FINANZIAMENTI SOCI
1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società
non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non
si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai
soci in proporzione derivanti da precedenti finanziamenti.
2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del
codice civile.
3. La società può raccogliere, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro, quote associative
o prestiti da consorziati, predisponendo, all'uopo, apposito
regolamento, il tutto in ottemperanza alle disposizioni legislative e disciplinari vigenti in materia.
4. La società consortile potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Re-
gione e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati.
Articolo 11 – DECISIONI RISERVATE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,
obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti
ed i loro eventuali aventi causa.
2. L’Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla
loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano la maggioranza del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla
competenza dei soci tra l'altro:
a) l’approvazione del Bilancio;
b) deliberare in ordine al contributo consortile di cui all'art. 9 del presente statuto;
c) la determinazione del numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione tra il minimo ed il massimo previsti dal presente statuto, nonchè la loro nomina in quanto non sia riservata ad altri soggetti a norma del presente statuto;
d) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al
Consiglio di Amministrazione;
e) la nomina del Collegio Sindacale in quanto non sia riservata ad altri soggetti a norma del presente Statuto;
f) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il
Collegio Sindacale;
g) l’approvazione di regolamenti e modifiche agli stessi;
h) la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
i) la nomina del revisore o della società di revisione contabile;
l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
m) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e
i criteri di svolgimento della liquidazione,
n) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte
alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti
soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Articolo 12 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, anche su richiesta di un solo amministratore, nel territorio della Repubblica Italiana, presso la sede
sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci, amministratori, sindaci e revisori.
2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni
prima della data prevista per l'Assemblea o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al
domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore
di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza
prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita. In assenza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando in essa è
rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la
maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti
degli organi di controllo.
3. Perchè l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà:
- che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e degli
Organi di controllo siano stati preventivamente informati
della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno cinque giorni;
- che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Di quanto sopra il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al
Segretario o al Notaio verbalizzante.
5. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema
dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a
condizione che sia consentito:
- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti
gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
6. In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi
svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il
Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo
ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).
7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non
fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata
per una data successiva.
8. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecni-
ci, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
9. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal
presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.
Articolo 13 – DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA
1. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può
farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega
scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con
l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se
la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto
anche per la seconda convocazione.
2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. Le persone giuridiche, le società e gli altri enti intervengono in assemblea, in proprio, attraverso coloro che ne hanno la rappresentanza legale, oppure possono farsi rappresentare da un
procuratore munito di delega scritta, risultante anche da
semplice lettera a firma del legale rappresentante.
Articolo 14 – PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di sua indisponibilità, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se ne
è richiesta dal Presidente, nomina, inoltre, 2 (due) scrutatori fra i soci ed i sindaci.
Articolo 15 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale ed in seconda convocazione, a istanza di almeno un giorno, qualunque sia il capitale sociale
rappresentato, purché non inferiore al 25% (venticinque per
cento).
2. Nei casi previsti dalle lettere g), i) ed l) del precedente articolo 11 occorre il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.
Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze
richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.
3. Tutte le assemblee deliberano a maggioranza assoluta degli
intervenuti.
4. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che
la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non
può essere adottato il voto segreto.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da
verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segreta-
rio, salvi i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto
dalla Legge. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci anche se
assenti o dissenzienti.
Articolo 16 – RECESSO ED ESCLUSIONE
1. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione dalla società.
2. Ciascun socio può recedere in ogni momento dalla società:
a) in tutte le ipotesi previste dagli artt. 2468 e 2473 del
Codice Civile;
b) qualora abbia cessato la propria attività, sia stato posto
in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a
liquidazione coatta amministrativa;
c) in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti,
nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per
una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici;
d) nel caso di mancato raggiungimento, o impossibilità di
raggiungere, lo scopo consortile, o qualora per tre anni non
venga coinvolto nei progetti gestiti dalla società;
e) sulla base di proprie valutazioni di opportunità,
g) in ogni momento qualora non condivida le linee programmatiche e le attività della società.
3. Il diritto di recesso per i casi previsti sub b) e c) di
cui al paragrafo che precede deve essere esercitato dal socio
nel più breve tempo possibile al fine di non rendere applicabile nei suoi confronti la procedura di esclusione di cui al
presente articolo 16. A tal fine, il socio deve inviare comunicazione, via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo,
al Consiglio di Amministrazione dichiarando contestualmente
la sua volontà di recedere che perverrà in forma scritta a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al Consiglio di Amministrazione.Il diritto di recesso negli altri
casi deve essere esercitato mediante dichiarazione inviata a
mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quaranta
giorni.
4. Resta inteso che il socio che abbia comunicato la volontà
di recedere nelle forme dinanzi descritte sarà comunque obbligato a completare le quote di attività e di impegni già
assunti sia nei confronti della società che nei confronti dei
terzi.
5. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità
del socio recedente e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
6. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all’intera quota posseduta dal socio recedente.
7. I soci che recedono dalla società hanno il diritto ad ottenere il rimborso delle propria partecipazione nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 2473 Codice Civile.
8. L’esclusione del socio, oltre che nei casi indicati
nell’art. 2466 Codice Civile e nell’art. 9 comma 3 del presente statuto, può aver luogo qualora il socio che venga a
trovarsi nelle condizioni previste nelle lettere b) e c) di
cui innanzi e non abbia esercitato il proprio diritto di recesso secondo le modalità e nei termini previsti nel predetto
articolo. In tale eventualità il socio potrà essere escluso
dalla società con delibera assunta dall'assemblea dei soci,
con il quorum costitutivo e deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Ai fini del computo dei quorum, non si potrà tener
conto della percentuale di partecipazione al capitale sociale
di pertinenza del socio da escludere, il quale, privo di diritto di voto, avrà, in ogni caso, il diritto di essere ammesso in assemblea e di esporvi le proprie posizioni e ragioni.
9. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso
si applicano le disposizioni del presente articolo in tema di
recesso.
10. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle
attività della società, per decisione del Consiglio di Amministrazione.
11. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data
di comunicazione della relativa delibera. Detta comunicazione
deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni
liberi successivi alla delibera.
Articolo 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO
1. La società consortile è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri variabile da
3 (tre) a 9 (nove), determinato dall'assemblea di volta in
volta all'atto della nomina.
2. L’Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente; il
Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente e, quando ne ravveda la necessità, uno o più
Amministratori Delegati e nominare il Direttore Generale, attribuendone i relativi poteri e determinandone l’emolumento.
3. Le funzioni del Direttore Generale dovranno ricondursi in
particolare: a) all’organizzazione dei servizi dell’ufficio
centrale e di quelli periferici e/o secondari eventualmente
istituiti; b) all’organizzazione del personale dipendente e
dei collaboratori; c) alla gestione degli adempimenti di natura amministrativa, in materia dei rapporti di lavoro, contabile e tributaria se ritenuto opportuno dal Consiglio di
Amministrazione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione; d) alla gestione ed esecuzione di
tutte le delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione
e dall’Assemblea dei soci, e) alla gestione dei rapporti i-
stituzionali con i soci.
4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili, salvo la diversa
durata stabilita nell’atto costitutivo o decisa dall’assemblea all’atto della nomina. Quando, per effetto di dimissioni
o per altra causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, anche tutti gli altri dovranno considerarsi decaduti con obbligo, a loro carico, di convocare immediatamente
l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento che disciplini, nei limiti consentiti dalla legge, lo
svolgimento e le modalità di partecipazione alle sue riunioni.
Articolo 18 - POTERI
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento
degli scopi della società consortile; in sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato
operativo/scientifico.
Articolo 19 - EMOLUMENTI
1. Agli amministratori può essere riconosciuto un gettone di
presenza oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina l'ammontare di tale
gettone o altro compenso forfettario.
2. Agli amministratori investiti di particolari cariche è dovuto un compenso a norma dell'art. 2389 terzo comma del C.C.
Articolo 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in
caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati. In caso
di assenza o di impedimento anche di questi ultimi il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di
età. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra
persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località
indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice
Presidente o un Amministratore Delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, ad esempio per valutare le opportunità di nuovi progetti di interesse per la Società Consortile. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni liberi
prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno libero prima a ciascun Amministratore, a ciascun Sindaco effettivo ed al Revisore, se nominati. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora
della riunione, nonché l'ordine del giorno.
3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video o anche solo audio
collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato
atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta
la riunione in detto luogo;
b) sia consentito:
- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
4. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere del
Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente, agli amministratori delegati, se nominati, tutti i poteri che sono per legge delegabili. Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi
anche a terzi, soci o non soci fissandone l’eventuale compenso.
Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE
1. La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, o in caso di sua assenza, impedimento o
"vacatio", al Vice Presidente se nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età, nonchè agli Amministratori Delegati nell’ambito dei poteri loro attribuiti.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la detta
rappresentanza anche ad altri suoi membri, nelle forme prescritte dalla legge.
3. La firma del Vice Presidente se nominato, o del consigliere più anziano di età, costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento o della "vacatio" del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della società anche a mandatari ad hoc per singoli
affari o per singole categorie di affari, rimanendo la materia regolata dai principi generali in materia di rappresentanza.
Articolo 22 - COLLEGIO SINDACALE
1. In conformità all’art. 2477 c.c., la nomina del collegio
sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La
nomina è, altresì, obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo
comma dell’art. 2435-bis C.C.
2. In caso di nomina, si applicano le disposizioni previste
per le società per azioni, ed è riservata al collegio sindacale anche l’attività di controllo contabile.
3. Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due
sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea.
4. Al Collegio Sindacale compete anche il controllo contabile
della società: in tal caso tutti i suoi componenti dovranno
essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti,
istituito presso il Ministero della Giustizia.
Articolo 23 - BILANCIO - CONTRIBUZIONI - PRESTAZIONI
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno.
2. Eventuali utili saranno destinati come segue:
a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo a riserva straordinaria.
3. Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, la
Società consortile si avvale in particolare di:
a) contributi pubblici e privati;
b) contributi annuali dei soci di cui ai successivi commi.
4. Ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, ai soci può essere richiesto il versamento di contributi in denaro, qualora ciò si renda necessario per il perseguimento dei fini societari/consortili. I termini e le modalità del versamento di detti contributi sono deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.
5. L’obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad
integrare il patrimonio sociale con il versamento di contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno
mai invocare una responsabilità patrimoniale dei Soci diversa
da quella fisiologica del tipo sociale adottato.
Articolo 24 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e
pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell’oggetto consortile o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’Assemblea, all’uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività dell’Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter Codice Civile;
e) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 Codice Civile;
f) per deliberazione dell’Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge e dal presente
statuto.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, esso non potrà intervenire fintantochè esistano commesse in corso. L’organo amministrativo, poi, deve effettuare gli adempimenti pubblicitari
previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal
loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini,
l’Assemblea dei soci, affinché quest’ultima nomini uno o più
liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento
del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.
Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le vertenze che possano sorgere tra i soci, tra di
loro o con la società consortile o, tra la società consortile
e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della società consortile) saranno devolute
al Tribunale di Brescia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia."
°°°°
Articolo V - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
L'amministrazione della società consortile è affidata, fino
al 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici), ad un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 3 (tre) membri:
- VIELMI MICHELA,, quale Presidente ;
- PICCINELLI ROBERTINO , quale Consigliere ;
- GHEZA LUIGI, quale Consigliere,
persone tutte sopra generalizzate.
I signori VIELMI MICHELA, PICCINELLI ROBERTINO e GHEZA LUIGI,
quest'ultimo qui appositamente intervenuto, dichiarano di accettare la rispettiva carica e che nei loro confronti non
sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza
previste dalla legge e chiedono l'iscrizione della propria
nomina nel Registro delle Imprese di Brescia a mezzo del notaio rogante.
Articolo VI - PRIMO ESERCIZIO
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).
Articolo VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione VIELMI MICHELA
ed i Consiglieri PICCINELLI ROBERTINO e GHEZA LUIGI vengono
autorizzati, in via fra loro libera e disgiunta, a ritirare
dalla Filiale di <>, della Banca di Valle Camonica S.p.A., la
somma di Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero)
corrispondente all'importo dell'effettuato versamento dell'intero capitale sociale, non appena saranno ultimate le
formalità per la legale costituzione della società, rilasciandone quietanza liberatoria, con esonero da ogni responsabilità per detta banca.
I comparenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad espletare le pratiche occorrenti per la legale
costituzione della società e tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dalle competenti Autorità in sede di deposito
ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia.
Articolo VIII - SPESE
Le spese dell'atto presente, dipendenti e conseguenti per la
piena e legale costituzione della società, sono a carico della stessa e potranno, presuntivamente, ammontare a Euro
4.000,00 (quattromila virgola zero zero) globalmente.
Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto.
Di esso ho dato lettura alle parti che, a piena conferma, con
me lo sottoscrivono e firmano a sensi di legge alle ore diciotto e trenta minuti circa, da me omessa la lettura degli
allegati per espressa volontà e dispensa della parti medesime.
Consta di sei fogli scritti con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia e da me completati a mano su ventuno facciate
fin qui.
F.to Rebaioli Maria
"
Piccinelli Robertino
"
Pezzotti Mauro
"
Alessandro Pizio
"
Ghilardi Gianpietro
"
Fiorini Giuseppe
"
Michela Vielmi
"
Gheza Angelo
"
Trombini Sergio
"
Luigi Gheza
"
Giorgio Cemmi (L.S.)
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.