Repertorio n. 110144 Raccolta n. 15948 COSTITUZIONE DI
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Repertorio n. 110144 Raccolta n. 15948 COSTITUZIONE DI
CEMMI DR. GIORGIO NOTAIO Repertorio n. 110144 Raccolta n. 15948 COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE con sede in DARFO BOARIO TERME capitale sociale Euro 33.000,00 REPUBBLICA ITALIANA Il sette ottobre duemilaundici 7 ottobre 2011 in Darfo Boario Terme, nel mio studio sito in Via Albera, civico numero diciotto, avanti a me dottor GIORGIO CEMMI, notaio residente in Darfo Boario Terme ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, sono presenti: 1) la società a responsabilità limitata costituita in Italia e denominata: "ALBERGO APRICA S.R.L.", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Frazione di Angone, Via Trento n.7, capitale sociale di Euro 80.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e numero di Codice Fiscale 01436000176, R.E.A. n. BS-285894, Partita Iva 00626360986, qui rappresentata dalla signora: REBAIOLI MARIA, nata in Darfo Boario Terme (BS) il giorno 11 febbraio 1940, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Trento n. 3, Codice Fiscale RBL MRA 40B51 D251I, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal detto Consiglio nella riunione del 6 ottobre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "A"; 2) la società in accomandita semplice costituita in Italia ed agente sotto la ragione sociale: "HOTEL BRESCIA DI PICCINELLI ROBERTINO - S.A.S.", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Zanardelli n. 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 01690800980, R.E.A. n. BS-340957, qui rappresentata dal signor: PICCINELLI ROBERTINO , nato in Darfo Boario Terme (BS) il 19 agosto 1964, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Zanardelli n. 18, Codice Fiscale PCC RRT 64M19 D251W, nella sua qualità di unico socio accomandatario e legale rappresentante della stessa, a quanto infra autorizzato in forza dei vigenti patti sociali; 3) il signor PEZZOTTI MAURO, nato in Breno (BS) il 19 ottobre 1976, residente in Darfo Boario Terme (BS), Vicolo Plinio n. 7, Codice Fiscale PZZ MRA 76R19 B149U, cittadino italiano, che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale denominata "ALBERGO DIANA DI PEZZOTTI DOTT. MAURO", corrente in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n.12, per l'esercizio dell'attività di albergo con ristorante, iscritto al Registro delle Imprese REGISTRATO A BRENO IL 11/10/2011 AL N. 3608 SERIE 1T €. 324,00 ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA IL 13/10/2011 di Brescia con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (Sezione Speciale) con il numero di Codice Fiscale del titolare, R.E.A. n.BS-452534, Partita Iva 02465190987; 4) la società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia e denominata: "ALBERGO MILANO SRL", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n.21, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 02477130989, R.E.A. n. BS-452910, qui rappresentata dal signor: PIZIO ALESSANDRO , nato in Darfo Boario Terme (BS) il 12 ottobre 1970, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 21, Codice Fiscale PZI LSN 70R12 D251X, nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella riunione del 28 settembre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "B"; 5) il signor GHILARDI GIANPIETRO , nato in Darfo Boario Terme (BS) il 26 marzo 1956, in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 11, Codice Fiscale GHL GPT 56C26 D251E, cittadino italiano, che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale denominata "ALBERGO ARMONIA DI GHILARDI GIANPIETRO ", corrente in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n.11, per l'esercizio dell'attività di albergo e ristorante, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (Sezione Speciale) con il numero di Codice Fiscale del titolare, R.E.A. n.BS-210070, Partita Iva 0020740988; 6) la società a responsabilità limitata costituita in Italia e denominata: "HOTEL EXCELSIOR PALACE SRL", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Galileo Galilei n.1, capitale sociale di Euro 25.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 02985950985, R.E.A. n. BS-495251, qui rappresentata dal signor: GHILARDI GIANPIETRO , sopra generalizzato, nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella riunione del 28 settembre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "C"; 7) il signor FIORINI GIUSEPPE , nato in Darfo Boario Terme (BS) il 24 maggio 1968, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n. 9, Codice Fiscale FRN GPP 68E24 D251A, cittadino italiano, che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale denominata "ALBERGO CASTELLINO DI FIORINI GIUSEPPE ", corrente in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.9, per l'esercizio dell'attività di albergo, ristorante, bar, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia con il numero di Codice Fiscale del titolare, R.E.A. n.BS-487956, Partita Iva 02895740989; 8) la società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia e denominata: "HOTEL RIZZI & SPA LINE S.R.L.", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Carducci n.11, capitale sociale di Euro 3.000.000,00, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 02561530987, R.E.A. n. BS-460369, qui rappresentata dalla signora: VIELMI MICHELA, nata in Milano (MI) il 12 aprile 1967, residente e fiscalmente domiciliata in Artogne (BS), Via Fornaci n. 43, Codice Fiscale VLM MHL 67D52 F205L, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal detto Consiglio nella riunione del 12 settembre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "D"; 9) la società per azioni con unico socio, costituita in Italia e denominata: "GRAND HOTEL BOARIO TERME SPA", con sede in Darfo Boario Terme (BS) in Viale Manzoni n. 2/6, capitale sociale di Euro 1.549.350,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 01957050980, R.E.A. n. BS-395538, qui rappresentata dal signor: TROMBINI SERGIO, nato in Orbe (Svizzera) il giorno 11 agosto 1962, residente in Artogne (BS), Via Fornaci n. 43, Codice Fiscale TRM SRG 62M11 Z133W, nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, in forza dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale; 10) la società in nome collettivo costituita in Italia ed agente sotto la ragione sociale: "ALBERGO SORRISO DI GHEZA ANGELO E C. - S.N.C.", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 1/3/5, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e numero di Codice Fiscale 01170300170, R.E.A. n. BS-239065, Partita Iva 00606780989, qui rappresentata dal signor: GHEZA ANGELO, nato in Angolo Terme (BS) il 21 giugno 1942, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 1, Codice Fiscale GHZ NGL 42H21 A293F, nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante della stessa, a quanto infra autorizzato in forza dei vigenti patti sociali; 11) la società per azioni con unico socio, costituita in Italia e denominata: "TERME DI BOARIO S.P.A.", con sede in Darfo Boario Terme (BS) in Piazzale Delle Terme n. 3, capitale sociale Euro 14.000.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 03078480161, R.E.A. n. BS-452434, qui rappresentata dalla signora: VIELMI MICHELA, sopra generalizzata, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal detto Consiglio nella riunione del 12 settembre 2011, il cui verbale, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "E"; ed è pure presente il signor: GHEZA LUIGI, nato in Darfo Boario Terme (BS) il 15 agosto 1970, residente e fiscalmente domiciliato in Darfo Boario Terme (BS), Via Vittorio Alfieri n. 3, Codice Fiscale GHZ LGU 70M15 D251X, cittadino italiano. Detti comparenti, delle cui identità personali io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: Articolo I - CONSENSO Viene costituita fra le predette undici imprese individuali e società: 1) ALBERGO APRICA S.R.L. 2) HOTEL BRESCIA DI PICCINELLI ROBERTINO - S.A.S. 3) ALBERGO DIANA DI PEZZOTTI DOTT. MAURO 4) ALBERGO MILANO SRL 5) ALBERGO ARMONIA DI GHILARDI GIANPIETRO 6) HOTEL EXCELSIOR PALACE SRL 7) ALBERGO CASTELLINO DI FIORINI GIUSEPPE 8) HOTEL RIZZI & SPA LINE S.R.L. 9) GRAND HOTEL BOARIO TERME SPA 10) ALBERGO SORRISO DI GHEZA ANGELO E C. - S.N.C. 11) TERME DI BOARIO S.P.A. una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile, denominata: "CONSORZIO TURISTICO TERME DI BOARIO S.C.R.L.". 2) La società consortile ha sede legale nel Comune di Darfo Boario Terme (BS). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede sociale è in Via A. De Gasperi n. 2/H. Articolo II - CAPITALE E CONFERIMENTI Il capitale sociale è fissato in Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero). Tale ammontare viene assunto e sottoscritto dalle imprese costituenti nella uguale misura di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) ciascuna. Dell'intero ammontare del capitale sociale è stato effettuato, ai sensi di legge, il deposito presso la Filiale di Boario Terme della Banca di Valle Camonica S.p.A., come risulta dalla ricevuta di deposito in data 6 ottobre 2011 che, in copia da me notaio oggi certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "F". Articolo III - QUOTE DI PARTECIPAZIONE Le quote di partecipazione alla Società sono determinate in misura proporzionale al conferimento di ciascun socio. Articolo IV - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' L'oggetto, la durata, i diritti e gli obblighi dei consorziati, le quote di partecipazione, i casi di recesso e di esclusione, il fondo consortile, gli organi consortili e il loro funzionamento, la risoluzione delle controversie, sono disciplinati dallo Statuto della società consortile che viene approvato dai soci nel testo seguente: "CONSORZIO TURISTICO TERME DI BOARIO S.C.R.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata STATUTO SOCIALE Articolo 1 – DENOMINAZIONE 1. E' costituita ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "CONSORZIO TURISTICO TERME DI BOARIO S.C.R.L.". Articolo 2 – SEDE 1. La società ha sede legale nel comune di Darfo Boario Terme (BS), all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Il trasferimento di sede all’interno dello stesso comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. 3. Con decisione dell’organo amministrativo la società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l’istituzione di sedi secondarie è sempre necessaria la decisione dei soci. Articolo 3 – DURATA 1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 2. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell’assemblea dei soci. Articolo 4 – OGGETTO 1. La società non persegue fini di lucro e si propone di sviluppare e potenziare le capacità economiche e produttive dei singoli consorziati, i quali tuttavia continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria. Eventuali proventi di gestione vengono impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale. 2. La società consortile ha per scopo favorire lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, e dei servizi ad esso collegati, e la valorizzazione del territorio in Italia e all’estero. In particolare, si propone di curare, anche mediante at- tività esterne, e senza che l’elencazione costituisca limitazione, le seguenti attività: A - La promozione e lo studio delle attività ricettive e turistiche del territorio, anche mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore del turismo; B - La realizzazione di ricerche di mercato e statistiche e lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale, di sperimentazione e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e di marketing; C - Lo studio dell'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti e alle iniziative per garantire la difesa del turista; D - La definizione di strategie operative di marketing. La divulgazione delle opportunità offerte dal turismo, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa e la partecipazione a manifestazioni anche di carattere fieristico ed espositivo; la preparazione di campagne promozionali e di commercializzazione; E - Il coordinamento delle attività dei consorziati, anche sotto il profilo pubblicitario di marketing e di commercializzazione, compreso l'acquisto per conto delle imprese di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali, nonché la prestazione a favore delle imprese di tutti i servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa; l’assistenza, nella trattazione e nell'acquisizione di clientela estera ed italiana, mediante iniziative di intermediazione e la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione, che tendano a garantire una vasta copertura del territorio lombardo, nei settori della teleprenotazione, della teleinformazione, dell'assistenza al turista, e di tecnologie innovative e di rete quali ad esempio Internet; la promozione di corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati e per gli operatori turistici in generale; F - La partecipazione a fiere, mostre ed eventi di carattere turistico, artigianale, culturale, agricolo ed enogastronomico; l’organizzazione, anche a mezzo collaborazioni esterne, di servizi legati al turismo e al tempo libero come manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, eventi etc. G - La produzione di materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e culturale del territorio; H - L’ organizzazione di convegni, dibattiti e seminari anche mediante la gestione diretta di strutture congressuali; I - L'incentivazione del turismo sociale, giovanile e degli anziani, a scopo naturalistico o di interesse storico-artistico; L - Lo sviluppo produttivo integrato e non competitivo di tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati nel settore turistico, con particolare riferimento alla realizzazione di una rete di collaborazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla tutela dell’identità storica e culturale del territorio; M - Lo sviluppo dell'informazione e dell’accoglienza turistica, anche attraverso la gestione di uffici di informazione, in collaborazione con le Agenzie per il Turismo, La Regione Lombardia, le Amministrazioni Comunali e gli altri enti competenti in materia. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con le Associazioni Pro Loco del territorio; N - La gestione di servizi informatici e telematici, utili ai fini dell'attività della società, con particolare riferimento ai servizi di prenotazione alberghiera ed extralberghiera; O - Lo sviluppo dell’attività di accoglienza anche attraverso la cura e l'eventuale gestione di beni culturali, ambientali e di servizi; P - La valorizzazione delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia; La valorizzazione della produzione dell’artigianato artistico locale; la valorizzazione della cultura e delle tradizioni delle comunità locali; l’istituzione di marchi di qualità del prodotto turistico d'area e relative certificazioni; Q - La gestione di attività legate al benessere, alberghiere, di campeggio, di pubblico esercizio, bar, ristorazione, sale e locali di ritrovo e di divertimento, dancing, attrezzature sportive, parchi giochi e parchi tematici e del tempo libero, di escursionismo e di ogni altra attività imprenditoriale ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali e per la promozione delle imprese associate; R - La gestione di attività relative alla intermediazione turistica, compresa la conduzione di agenzia di viaggio e di attività di Tour Operator; la realizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, imprese e società, di tutte le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi di viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, escursioni e viaggi di studio comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei servizi turistici offerti, allo scopo di evidenziare le attrattive turistiche e l'offerta di pacchetti competitivi sia sul piano della qualità che del prezzo; S - La produzione, distribuzione e commercializzazione di materiali informativi, editoriali, divulgativi, promozionali e didattici; l’attività editoriale di progettazione, realizzazione, distribuzione e vendita di guide, libri, cartoline ecc; T - La gestione di servizi pubblici, anche in convenzioni con gli Enti Locali del territorio come, a titolo esemplificativo: parcheggi, musei, aree archeologiche, parchi, servizi di accoglienza e di intrattenimento; U - La partecipazione a società, associazioni od organismi finalizzati allo sviluppo economico dell'area o comunque alla creazione e qualificazione dei servizi turistici. V - La prestazione ai consorziati di servizi inerenti alla presentazione di domande/progetti per l'ottenimento di finanziamenti pubblici o privati. 3. La società potrà svolgere, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti, qualunque attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (in via esemplificativa: acquistare e vendere beni immobili, stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione, locazione finanziaria-leasing come utilizzatore, nonchè di appalti relativi a beni immobili di qualsiasi natura e destinazione), concorrere a bandi regionali, nazionali ed europei per il reperimento di contributi e finanziamenti pubblici e partecipare a gare di appalto, nonché partecipare ad altre società, consorzi, associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo od affine anche mediante acquisto di quote sociali; quanto sopra purchè in via strumentale e non prevalente ed esclusa ogni finalità di collocamento e con tassativa esclusione delle attività specificamente riservate dalle leggi tempo per tempo vigenti a soggetti iscritti in albi professionali. 4. Essa potrà quindi anche concedere fidejussioni, avalli e ipoteche, e altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito; potrà chiedere, prestando le garanzie fissate dagli Istituti di Credito e/o dagli enti e/o società eroganti, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con le agevolazioni previste dalle leggi speciali. 5. È vietato alla società di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi dei soci ed alla loro autonomia contrattuale. Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è pari ad Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero), suddiviso tra i soci secondo le quote di partecipazione risultanti nel Registro delle Imprese. 2. Ciascun socio potrà essere titolare di una quota di partecipazione pari ad almeno Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o un suo multiplo, fino ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). 3. Per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile. 4. In caso di aumento del capitale, i conferimenti dei soci possono avere ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità di conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. 5. La Società Consortile può richiedere ai soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Articolo 6 – SOCI 1. Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4, possono partecipare alla società consortile le imprese alberghiere, dell’extralberghiero, dell’agriturismo, della ristorazione, dell’intrattenimento, del benessere, del termalismo, della cura e salute della persona, dell’escursionismo, dei pubblici esercizi, del commercio, dell’artigianato, le associazioni sportive, nonché tutte quelle imprese, associazioni, società di servizi, professionisti che ritengano opportuno aderire. 2. Possono partecipare alla società i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Regioni e le società a partecipazione pubblica nonché mista. Possono altresì aderire gli istituti di Credito, le ONLUS, le Fondazioni, le Fondazioni delle Casse di Risparmio, le Camere di Commercio e altri soggetti di diritto pubblico. Articolo 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA’ 1. I soggetti indicati dall’art. 6 sono ammessi quali nuovi soci a condizione che abbiano interesse a sviluppare l’oggetto sociale e svolgano attività affini e connesse con quelle degli altri soci e comunque funzionali agli scopi della società. 2. Chi desidera divenire socio della società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica. 3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali; b) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere. Alla domanda si dovrà allegare in caso di persona giuridica, altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per Statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso. 4. Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione a maggioranza. 5. Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea, affinché quest’ultima deliberi in tal senso. 6. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società. 7. In ogni caso, la qualifica di socio è subordinata alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale. Articolo 8 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE 1. Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa, ai soggetti indicati nell’art. 6, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.5 e di quanto stabilito nei commi che seguono. 2. Le quote saranno trasferibili per atto inter vivos solo previo consenso dell'organo amministrativo deliberato a maggioranza entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. 3. Il socio che intende cedere per atto tra vivi la propria quota dovrà infatti preliminarmente comunicare la sua intenzione all’organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: l'entità della partecipazione alienata, il prezzo richiesto o il valore della quota, le condizioni di pagamento, le generalità del potenziale acquirente e i riferimenti temporali di stipula dell'atto traslativo. In caso di consenso dell’organo amministrativo ai sensi del comma precedente, questo provvederà, nei successivi 15 (quindici) giorni, ad inviare a tutti gli altri soci risultanti nel Registro delle Imprese le informazioni relative all’alienazione della partecipazione, come sopra comunicate dal socio proponente. 4. I soci destinatari delle informazioni dovranno comunicare al socio proponente la propria volontà di esercitare la prelazione mediante raccomandata consegnata alle poste nel termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 Codice Civile. 5. La ripetizione del negozio in forma idonea al deposito presso il Registro Imprese e il pagamento del corrispettivo dovuto dovranno avvenire nei 30 giorni successivi. 6. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci. 7. In ogni caso l’esercizio del diritto di prelazione potrà essere esercitato solo nel rispetto dei limiti previsti dall’art.5, comma 2, del presente statuto. 8. Nella dizione trasferimento "inter vivos" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all’offerente la somma determinata di comune accordo; in mancanza di accordo, la valutazione è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale di Brescia, che provvede anche sulle spese ad istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art.1349 C.C. 9. E' facoltà dell'alienante rinunziare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione qualora ritenga inadeguato il valore così determinato. 10. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicchè l'avente causa non può risultare dal Registro delle Imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquistate in violazione del diritto di prelazione. 11. In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dell’organo amministrativo, al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo (con riferimento alla vicenda successoria), potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi, nel caso che gli eredi abbiano i requisiti previsti dall’art. 6, e questi vi acconsentano. Articolo 9 – CONTRIBUTO CONSORTILE 1. Ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, i soci sono tenuti per ogni anno di durata della società consortile al versamento di un contributo in denaro al fine di sostenere le spese di organizzazione e di gestione della società consortile. 2. L’importo del contributo, che può essere differenziato sulla base delle attività e dei servizi usufruiti dai soci, viene determinato annualmente e deliberato dai soci insieme all’approvazione del bilancio d'esercizio. 3. Il contributo è obbligatorio ed il suo mancato versamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di deliberazione comporta l’esclusione del socio dalla società. Articolo 10 - FINANZIAMENTI SOCI 1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione derivanti da precedenti finanziamenti. 2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile. 3. La società può raccogliere, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro, quote associative o prestiti da consorziati, predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, il tutto in ottemperanza alle disposizioni legislative e disciplinari vigenti in materia. 4. La società consortile potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Re- gione e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati. Articolo 11 – DECISIONI RISERVATE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro eventuali aventi causa. 2. L’Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci tra l'altro: a) l’approvazione del Bilancio; b) deliberare in ordine al contributo consortile di cui all'art. 9 del presente statuto; c) la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione tra il minimo ed il massimo previsti dal presente statuto, nonchè la loro nomina in quanto non sia riservata ad altri soggetti a norma del presente statuto; d) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione; e) la nomina del Collegio Sindacale in quanto non sia riservata ad altri soggetti a norma del presente Statuto; f) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale; g) l’approvazione di regolamenti e modifiche agli stessi; h) la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; i) la nomina del revisore o della società di revisione contabile; l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; m) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, n) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Articolo 12 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di un solo amministratore, nel territorio della Repubblica Italiana, presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci, amministratori, sindaci e revisori. 2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima della data prevista per l'Assemblea o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita. In assenza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti degli organi di controllo. 3. Perchè l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà: - che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e degli Organi di controllo siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno cinque giorni; - che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 4. Di quanto sopra il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante. 5. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che sia consentito: - al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione. 6. In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea). 7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. 8. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecni- ci, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. 9. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. Articolo 13 – DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA 1. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. 2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. Le persone giuridiche, le società e gli altri enti intervengono in assemblea, in proprio, attraverso coloro che ne hanno la rappresentanza legale, oppure possono farsi rappresentare da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. Articolo 14 – PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEA 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua indisponibilità, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. 2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina, inoltre, 2 (due) scrutatori fra i soci ed i sindaci. Articolo 15 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA 1. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione, a istanza di almeno un giorno, qualunque sia il capitale sociale rappresentato, purché non inferiore al 25% (venticinque per cento). 2. Nei casi previsti dalle lettere g), i) ed l) del precedente articolo 11 occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto. 3. Tutte le assemblee deliberano a maggioranza assoluta degli intervenuti. 4. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto. 5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segreta- rio, salvi i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla Legge. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Articolo 16 – RECESSO ED ESCLUSIONE 1. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione dalla società. 2. Ciascun socio può recedere in ogni momento dalla società: a) in tutte le ipotesi previste dagli artt. 2468 e 2473 del Codice Civile; b) qualora abbia cessato la propria attività, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; c) in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; d) nel caso di mancato raggiungimento, o impossibilità di raggiungere, lo scopo consortile, o qualora per tre anni non venga coinvolto nei progetti gestiti dalla società; e) sulla base di proprie valutazioni di opportunità, g) in ogni momento qualora non condivida le linee programmatiche e le attività della società. 3. Il diritto di recesso per i casi previsti sub b) e c) di cui al paragrafo che precede deve essere esercitato dal socio nel più breve tempo possibile al fine di non rendere applicabile nei suoi confronti la procedura di esclusione di cui al presente articolo 16. A tal fine, il socio deve inviare comunicazione, via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, al Consiglio di Amministrazione dichiarando contestualmente la sua volontà di recedere che perverrà in forma scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al Consiglio di Amministrazione.Il diritto di recesso negli altri casi deve essere esercitato mediante dichiarazione inviata a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quaranta giorni. 4. Resta inteso che il socio che abbia comunicato la volontà di recedere nelle forme dinanzi descritte sarà comunque obbligato a completare le quote di attività e di impegni già assunti sia nei confronti della società che nei confronti dei terzi. 5. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. 6. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all’intera quota posseduta dal socio recedente. 7. I soci che recedono dalla società hanno il diritto ad ottenere il rimborso delle propria partecipazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2473 Codice Civile. 8. L’esclusione del socio, oltre che nei casi indicati nell’art. 2466 Codice Civile e nell’art. 9 comma 3 del presente statuto, può aver luogo qualora il socio che venga a trovarsi nelle condizioni previste nelle lettere b) e c) di cui innanzi e non abbia esercitato il proprio diritto di recesso secondo le modalità e nei termini previsti nel predetto articolo. In tale eventualità il socio potrà essere escluso dalla società con delibera assunta dall'assemblea dei soci, con il quorum costitutivo e deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Ai fini del computo dei quorum, non si potrà tener conto della percentuale di partecipazione al capitale sociale di pertinenza del socio da escludere, il quale, privo di diritto di voto, avrà, in ogni caso, il diritto di essere ammesso in assemblea e di esporvi le proprie posizioni e ragioni. 9. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del presente articolo in tema di recesso. 10. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Consiglio di Amministrazione. 11. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. Articolo 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO 1. La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), determinato dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina. 2. L’Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente; il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente e, quando ne ravveda la necessità, uno o più Amministratori Delegati e nominare il Direttore Generale, attribuendone i relativi poteri e determinandone l’emolumento. 3. Le funzioni del Direttore Generale dovranno ricondursi in particolare: a) all’organizzazione dei servizi dell’ufficio centrale e di quelli periferici e/o secondari eventualmente istituiti; b) all’organizzazione del personale dipendente e dei collaboratori; c) alla gestione degli adempimenti di natura amministrativa, in materia dei rapporti di lavoro, contabile e tributaria se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione; d) alla gestione ed esecuzione di tutte le delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei soci, e) alla gestione dei rapporti i- stituzionali con i soci. 4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili, salvo la diversa durata stabilita nell’atto costitutivo o decisa dall’assemblea all’atto della nomina. Quando, per effetto di dimissioni o per altra causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, anche tutti gli altri dovranno considerarsi decaduti con obbligo, a loro carico, di convocare immediatamente l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio. 5. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento che disciplini, nei limiti consentiti dalla legge, lo svolgimento e le modalità di partecipazione alle sue riunioni. Articolo 18 - POTERI 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società consortile; in sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato operativo/scientifico. Articolo 19 - EMOLUMENTI 1. Agli amministratori può essere riconosciuto un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina l'ammontare di tale gettone o altro compenso forfettario. 2. Agli amministratori investiti di particolari cariche è dovuto un compenso a norma dell'art. 2389 terzo comma del C.C. Articolo 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati. In caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso. 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o un Amministratore Delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, ad esempio per valutare le opportunità di nuovi progetti di interesse per la Società Consortile. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno libero prima a ciascun Amministratore, a ciascun Sindaco effettivo ed al Revisore, se nominati. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. 3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video o anche solo audio collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito: - al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. 4. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. 5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente, agli amministratori delegati, se nominati, tutti i poteri che sono per legge delegabili. Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci fissandone l’eventuale compenso. Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE 1. La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al Vice Presidente se nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età, nonchè agli Amministratori Delegati nell’ambito dei poteri loro attribuiti. 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la detta rappresentanza anche ad altri suoi membri, nelle forme prescritte dalla legge. 3. La firma del Vice Presidente se nominato, o del consigliere più anziano di età, costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento o della "vacatio" del Presidente. 4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della società anche a mandatari ad hoc per singoli affari o per singole categorie di affari, rimanendo la materia regolata dai principi generali in materia di rappresentanza. Articolo 22 - COLLEGIO SINDACALE 1. In conformità all’art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina è, altresì, obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis C.C. 2. In caso di nomina, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni, ed è riservata al collegio sindacale anche l’attività di controllo contabile. 3. Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea. 4. Al Collegio Sindacale compete anche il controllo contabile della società: in tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, istituito presso il Ministero della Giustizia. Articolo 23 - BILANCIO - CONTRIBUZIONI - PRESTAZIONI 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. Eventuali utili saranno destinati come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo a riserva straordinaria. 3. Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, la Società consortile si avvale in particolare di: a) contributi pubblici e privati; b) contributi annuali dei soci di cui ai successivi commi. 4. Ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, ai soci può essere richiesto il versamento di contributi in denaro, qualora ciò si renda necessario per il perseguimento dei fini societari/consortili. I termini e le modalità del versamento di detti contributi sono deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. 5. L’obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento di contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei Soci diversa da quella fisiologica del tipo sociale adottato. Articolo 24 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell’oggetto consortile o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’Assemblea, all’uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’Assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter Codice Civile; e) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 Codice Civile; f) per deliberazione dell’Assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto. 2. In tutte le ipotesi di scioglimento, esso non potrà intervenire fintantochè esistano commesse in corso. L’organo amministrativo, poi, deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini, l’Assemblea dei soci, affinché quest’ultima nomini uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori stessi; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo. Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Tutte le vertenze che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la società consortile o, tra la società consortile e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della società consortile) saranno devolute al Tribunale di Brescia. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia." °°°° Articolo V - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI L'amministrazione della società consortile è affidata, fino al 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici), ad un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 3 (tre) membri: - VIELMI MICHELA,, quale Presidente ; - PICCINELLI ROBERTINO , quale Consigliere ; - GHEZA LUIGI, quale Consigliere, persone tutte sopra generalizzate. I signori VIELMI MICHELA, PICCINELLI ROBERTINO e GHEZA LUIGI, quest'ultimo qui appositamente intervenuto, dichiarano di accettare la rispettiva carica e che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese di Brescia a mezzo del notaio rogante. Articolo VI - PRIMO ESERCIZIO Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici). Articolo VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE Il Presidente del Consiglio di Amministrazione VIELMI MICHELA ed i Consiglieri PICCINELLI ROBERTINO e GHEZA LUIGI vengono autorizzati, in via fra loro libera e disgiunta, a ritirare dalla Filiale di <>, della Banca di Valle Camonica S.p.A., la somma di Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) corrispondente all'importo dell'effettuato versamento dell'intero capitale sociale, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della società, rilasciandone quietanza liberatoria, con esonero da ogni responsabilità per detta banca. I comparenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad espletare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dalle competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia. Articolo VIII - SPESE Le spese dell'atto presente, dipendenti e conseguenti per la piena e legale costituzione della società, sono a carico della stessa e potranno, presuntivamente, ammontare a Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) globalmente. Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto. Di esso ho dato lettura alle parti che, a piena conferma, con me lo sottoscrivono e firmano a sensi di legge alle ore diciotto e trenta minuti circa, da me omessa la lettura degli allegati per espressa volontà e dispensa della parti medesime. Consta di sei fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completati a mano su ventuno facciate fin qui. F.to Rebaioli Maria " Piccinelli Robertino " Pezzotti Mauro " Alessandro Pizio " Ghilardi Gianpietro " Fiorini Giuseppe " Michela Vielmi " Gheza Angelo " Trombini Sergio " Luigi Gheza " Giorgio Cemmi (L.S.) Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.