2. BGB-Gesellschaft/società semplice

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2. BGB-Gesellschaft/società semplice
2. BGB‐Gesellschaft/società semplice 1. Definizione della forma societaria 2. Quali sono le caratteristiche di questa forma societaria? 3. Quali sono i requisiti per la sua fondazione? 4. Quali sono i necessari passi da intraprendere e quali sono le informazioni necessarie? 5. Che tipo di responsabilità è prevista per l’amministratore e per i soci? 6. A quanto ammontano in capitale sociale/le quote di partecipazione dei soci? 7. Che tipo di tassazione è prevista? 8. Come e dove viene svolta la registrazione dell’impresa? 9. Quali sono i costi previsti per la registrazione dell’impresa? (Esempio dei costi per l’iscrizione al registro delle imprese, per l’atto notarile etc.) La BGB‐Gesellschaft (GbR, società semplice personale) è una società con responsabilità personale e illimitata di ogni socio nei confronti di tutti i creditori. Per la costituzione di una GbR sono necessarie almeno una o più persone fisiche e/o giuridiche. La GbR non richiede alcun atto scritto o notarile per essere costituita. In teoria basterebbe un semplice accordo a voce, nel quale si definisce lo scopo della società. In tal caso, la GbR è completamente regolata dalla legge. Per evidenti motivi è altamente consigliabile redigere uno statuto al fine di adattare l’assetto legale alle esigenze concrete della società. I soci rispondono personalmente e illimitatamente per ogni debito della società. I soci rappresentano la società nei confronti di terzi è possono impegnare la società (e quindi i soci) nei confronti di terzi. Non esiste nessun requisito di forma per la costituzione della società. Basta un accordo a voce e la presenza di uno scopo sociale (paragonabile alla ragione sociale di una s.r.l.) In linea di massima basta un accordo, anche solo a voce, fra i soci. Tutto il resto dipende dalle esigenze concrete dei soci. Ogni socio rappresenta la società nei confronti di terzi. Con appositi accordi interni, si potrebbe, con vigenza fra i soci, limitare il potere di rappresentanza. Nei confronti di terzi, resta il pericolo che ogni socio impegni la società con rischio di responsabilità personale di tutti i soci. Più importante per i soci è quindi il regime di regresso interno, perché la responsabilità è per legge solidale. Questo significa che ogni socio risponde per l’intero debito, fatta salva la possibilità di regresso pro rata. Nessun capitale minimo è richiesto in termini societari. Le quote dipendono dagli accordi scritti (se presenti). La tassazione è quella personale, perché la GbR non viene tassata come società di capitali, ma come insieme di persone. Vale quindi la tassazione personale. L’utile tassato varia in dipendenza degli statuti ed eventuali quotazioni previste in via scritta. Il tutto dipende dall’assetto fiscale dei singoli soci (persone fisiche e/o giuridiche). Nessuna registrazione in termini societari è richiesta per l‘impresa. L’impresa stessa dovrà ovviamente esaurire gli obblighi legislativi su scala comunale, regionale e statale (si pensi all’iscrizione in registri rifiuti, le comunicazioni lavoristiche, l’iscrizione nel libro degli immobili etc.) in dipendenza dell’attività effettivamente svolta. Nessun costo è necessario per la costituzione della società. È però consigliabile redigere un atto di costituzione (volontario) per adeguare l’assetto societario alle esigenze dei singoli soci (tipo di 10. Ulteriori osservazioni sulla forma societaria Weitere Anmerkungen zur Rechtsform 11. Procedura in caso di cessazione attività attività, regime fiscale etc.). La GbR è la società che più si sottovaluta in termini di malintesi ed errori, in quanto può essere costituita anche tramite una semplice telefonata, con obblighi derivanti che possono essere molto gravi. Si pensi al caso in cui una società già in stato prefallimentare “acquisisca” un nuovo socio che potrebbe rispondere personalmente e illimitatamente per tutti gli obblighi, eventualmente anche intrapresi dalla società in passato. In caso di cessazione di attività, la società viene sciolta, con divisione pro rata – fatta salva l’eccezione derivante da eventuali statuti – fra i soci di obblighi e utili.