deliberazione 16 del 16 maggio 2013

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Esaminata la seguente relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Montalbetti:
<<L’art. 14 del decreto legge. n. 201/2011 ha introdotto, a far tempo dall’1/1/2013, un nuovo tributo
comunale, sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, in luogo della TARSU, della TIA1 (applicata nel
nostro Comune a decorrere dall’1/1/2005) e della TIA2.
Fin dall’approvazione del citato decreto legge 201 sono sorte perplessità sul nuovo tributo e sulle
modalità di applicazione tali da indurre il legislatore ad intervenire diverse volte con dei correttivi. Da
ultimo, l’art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in vigore dal 9 aprile 2013, ha
disposto, per il solo anno 2013, alcune deroghe rispetto a quanto stabilito nell’art. 14 del D.L. n.
201/2011, di seguito riportate:
a. la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con
propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data
di versamento;
b. ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima
rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero
indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al
periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a
titolo di TARES, per l'anno 2013;
c. la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino
di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
d. non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e. alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:
"890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";
f. i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g. i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Alla luce di tale recente disposizione, i Comuni sono quindi chiamati ad adottare una deliberazione di
natura regolamentare al fine di determinare, per il solo anno 2013, il numero e la scadenza delle rate
di versamento del nuovo tributo, anche nelle more della regolamentazione dello stesso da parte degli
enti locali.
La norma nulla dice, contrariamente a quanto riportato dalla stampa e dai mezzi di informazione e a
quanto dichiarato da esponenti di Governo, a proposito delle tariffe a cui commisurare le prime rate del
nuovo tributo in carenza del regolamento comunale TARES e della deliberazione di approvazione delle
tariffe del nuovo tributo, ma appare evidente che ci si debba necessariamente riferire alle tariffe del
tributo in vigore nel 2012, qualora, nel frattempo, non vengano approvate le tariffe TARES, posto che
l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. n. 35/2013, all’ultimo periodo, prevede un meccanismo di
conguaglio in occasione dell’ultima rata.
Al fine di non gravare sui contribuenti con scadenze troppo ravvicinate e, al contempo, allo scopo di
assicurare al Comune i proventi necessari a far fronte al pagamento del servizio pubblico, appare
opportuno non discostarsi dall’articolazione già vigente in regime di TARSU e di TIA, prevedendo che
per il 2013 il versamento del tributo avvenga in quattro rate, alle seguenti scadenze: 1° luglio 2013, 6
settembre 2013, 31 ottobre 2013 e 31 dicembre 2013.
Ciò in attesa delle eventuali modifiche che verranno apportate in sede di conversione del D.L. n.
35/2013, ovvero di altre ventilate novità in materia di TARES.
Appare altresì opportuno continuare ad avvalersi, nel corso del 2013, per la riscossione del tributo e
per le fasi propedeutiche alla stessa (in particolare, per l’emissione degli avvisi di pagamento)
dell’attuale affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ASPEM SPA, nel rispetto del disposto
dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, fermo restando che il versamento delle prime due rate del
tributo dovrà avvenire con le modalità già in uso per la TIA, ivi compresa la domiciliazione bancaria, e
sulla base delle tariffe TIA vigenti nel 2012, nelle more dell’approvazione delle tariffe TARES.>>;
Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;
Richiamato, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell’Area
Segreteria Generale e Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente
Supplente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da
allegato;
Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato;
Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio, Programmazione Economica e
Politiche Fiscali nella seduta del 7 maggio 2013;
Per propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14, comma
3, lettera b), dello Statuto Comunale;
Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura
elettronica:
- consiglieri presenti: n. 26
- voti favorevoli n. 24
- voti contrari: n. 1 (consigliere Nicoletti)
- astenuti: n. 1 (consigliere Imperatore)
DELIBERA
1) di stabilire che, per l’anno 2013, il versamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) avvenga, con le stesse modalità già in uso per la TIA, in quattro rate così
articolate: 1° luglio, 6 settembre, 31 ottobre e 31 d icembre 2013;
2) di stabilire che, nelle more dell’ approvazione del regolamento e delle tariffe TARES, i
versamenti relativi all’anno 2013 vengano effettuati sulla base delle tariffe TIA vigenti nel
2012, con scomputo dall’ultima rata TARES dei pagamenti effettuati in precedenza;
3) di avvalersi di ASPEM SPA per la riscossione del tributo nell’anno 2013;
4) di dare mandato al Dirigente dell’Area Segreteria Generale e Gestioni Tributarie per
l’attuazione del presente provvedimento;
5) di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011 e dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ad inviare telematicamente, entro 30
giorni, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 5343 del 16/04/2012 del
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali (ovvero mediante inserimento
del testo della stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998) e a
pubblicarla sul sito web del Comune (www.comune.varese.it);
6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri
previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come in premessa indicato.
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