conciliazione monocratica presso la dpl guida di lettura uil

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conciliazione monocratica presso la dpl guida di lettura uil
Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione
CONCILIAZIONE MONOCRATICA PRESSO LA DPL
GUIDA DI LETTURA UIL
- Gennaio 2010 FINALITA’ DELLA CONCILIAZIONE MONOCRATICA
Con l’intento di snellire e ridurre i tempi del contenzioso, di diminuire il carico delle richieste di intervento
ispettivo che pervengono alle Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero del Lavoro cerca di incentivare
lo strumento della conciliazione monocratica che diventa, in questo modo, un filtro per cercare di ottimizzare
l’attività di vigilanza.
A tal fine è stata emanata una circolare applicativa (n. 36 del 2009) in cui invita il personale ispettivo alla
corretta e generale attuazione alla conciliazione monocratica (di tipo preventivo) tra il lavoratore
denunciante ed il datore di lavoro in modo da liberare risorse umane e tempi in favore di visite ispettive ad
iniziativa programmata (si intendono per tali gli accessi ispettivi che non nascono da richieste di intervento
del lavoratore o delle organizzazioni sindacali, bensì quelle che vengono programmate direttamente
dall’organo di vigilanza).
OGGETTO DELLA CONCILIAZIONE
La conciliazione si basa sul riconoscimento da parte del lavoratore e del datore di lavoro, di un periodo
lavorativo intercorso tra le parti.
Oggetto della conciliazione monocratica sono i diritti patrimoniali del lavoratore di origine contrattuale
o legale (es: lavoro straordinario non retribuito, differenze retributive, trattamento di fine rapporto, periodi di
lavoro in nero, etc) con conseguente riconoscimento della contribuzione previdenziale ed assicurativa.
L’accordo conciliativo tra le parti non può prevedere il pagamento di somme a titolo transattivo “a saldo
e stralcio”, poiché alla somma concordata in sede conciliativa, deve necessariamente corrispondere il
versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi.
Il compenso concordato potrà essere anche inferiore ai minimi contrattuali, ma i contributi previdenziali ed
assicurativi dovranno essere versati in ottemperanza ai minimi previsti dai CCNL.
La conciliazione può riguardare sia rapporti di lavoro di tipo subordinato che autonomo (es: collaborazioni a
progetto).
Come per gli altri strumenti di conciliazione, questa procedura è inoppugnabile.
La conciliazione monocratica non può essere utilizzata in presenza di rapporti di lavoro “certificati”, in
quanto chi intende far ricorso contro la certificazione (ad esempio in presenza di un contratto a progetto
certificato che nasconde un rapporto di lavoro subordinato), occorrerà esperire la conciliazione dinanzi
all’organo che ha certificato il rapporto di lavoro.
LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA PREVENTIVA
Occorre precisare che non tutte le richieste di intervento ispettivo inviate o presentate da parte del lavoratore
e delle organizzazioni sindacali, verranno prese in considerazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Quelle che verranno, per così dire, “cestinate” sono le denunce:
1) in forma anonima anche se a mezzo posta, e-mail, fax o telefono;
2) in forma non anonima, che non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della
concreta possibilità di provare quanto denunciato (in tal caso la richiesta di intervento viene archiviata se, a
distanza di 1 anno dalla denuncia, non sopraggiungano nuovi elementi che dovranno essere comunicati dal
denunciante).
Precisato ciò, vi è un ulteriore meccanismo di “filtro” che seleziona le denunce per le quali occorre
privilegiare l’istituto della conciliazione monocratica e le denunce per le quali si deve obbligatoriamente
dar seguito ad accesso ispettivo.
La circolare n. 36 precisa che le richieste di intervento per le quali la conciliazione preventiva costituirà la
via “assolutamente privilegiata”, saranno quelle:
- non palesemente pretestuose;
- quelle non oggettivamente inattendibili;
- quelle che non siano prive di ogni fondamento.
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Nel caso, invece, di richieste di intervento in cui vengono denunciate: “irregolarità gravi ed incisive” (quelle
a rilevanza penale, che integrano gli estremi di un reato quali, ad esempio, l’utilizzo di lavoratori senza
permesso di soggiorno o l’immissione al lavoro di minori; quelle che interessano altri lavoratori oltre al
denunciante; quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio; quelle che
abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale e assicurativa), l’organo di
vigilanza dovrà necessariamente procedere ad ispezione.
La conciliazione “preventiva” interviene a seguito di richiesta di intervento ispettivo da parte di un
lavoratore o di una organizzazione sindacale, e “prima” di una eventuale ispezione.
In tal caso la DPL convocherà le parti (lavoratore e datore di lavoro), laddove ravvisi: elementi per una
soluzione conciliativa della controversia e se la controversia attiene a diritti patrimoniali del lavoratore di
origine contrattuale o legale.
Dalla lettura della circolare ministeriale sembra potersi procedere a conciliazione monocratica anche in
presenza di rapporti di lavoro in nero, purchè non rientranti nelle casistiche a rilevanza penale (es:
lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno).
LA CONCILIZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE
La conciliazione “contestuale” interviene “contestualmente” all’ispezione in azienda (in tal caso l’ispezione
non nasce da una richiesta di intervento da parte del lavoratore, ma da accertamenti ispettivi programmati
dall’organo di vigilanza).
Il personale ispettivo potrà acquisire il consenso a conciliare sia del lavoratore che del datore di lavoro,
laddove emergano: elementi per una soluzione conciliativa della controversia e qualora l’oggetto della
controversia siano diritti patrimoniali del lavoratore di natura contrattuale o legale.
Il consenso delle parti potrà essere dato o al personale ispettivo presente in azienda (che lo dovrà
verbalizzerà all’interno del verbale di primo accesso ispettivo), o successivamente (per raccomandata o posta
elettronica certificata).
Nel caso di accesso ispettivo in cui l’azienda occupi un unico lavoratore, si potrà procedere a conciliazione
monocratica a meno che non si tratta di “occupato in nero” (anche autonomo come nel caso di collaboratore
familiare). In tale ultimo caso, infatti, pur non potendo l’ispettore adottare il provvedimento di sospensione
attività (come da circolare ministeriale n. 33 del 2009), quell’unico occupato in nero dovrà essere
immediatamente allontanato dal posto di lavoro fino a quando il datore di lavoro non avrà regolarizzato la
sua posizione).
ELEMENTI COMUNI DELLA CONCILIAZIONE PREVENTIVA E CONTESTUALE
- il soggetto conciliatore è un ispettore o funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro;
- le parti possono presentarsi al tentativo di conciliazione, a seguito di apposita convocazione, con possibilità
di farsi assistere o rappresentare dalle Organizzazioni sindacali o da un professionista, oppure attraverso un
rappresentante delegato;
- devono esistere elementi per una soluzione conciliativa della controversia che abbia ad oggetto diritti
patrimoniali del lavoratore di natura contrattuale o legale;
- effetti dell’accordo conciliativo, questo avrà come effetto l’estinzione del procedimento ispettivo (nel caso
di conciliazione preventiva si “congelerà” una eventuale ispezione, nel caso di conciliazione contestuale si
“congelerà” l’ispezione in corso). In entrambi i casi l’estinzione vera e propria del procedimento ispettivo si
avrà solo quando il datore di lavoro avrà ottemperato all’intero pagamento del debito patrimoniale spettante
al lavoratore, che potrà avvenire o contestualmente alla sottoscrizione del verbale di accordo o, se differito o
rateizzato, nei termini stabiliti dall’accordo di conciliazione. Inoltre il Ministero precisa che l’accordo
conciliativo si configura come “denuncia spontanea” del mancato versamento dei contributi pregressi, dando
origine ad “omissione contributiva”, e non ad evasione contributiva, con la conseguente riduzione
dell’importo delle sanzioni civili (così come precisa la circolare Inps n. 6 del 2007). Di conseguenza il datore
di lavoro è obbligato non solo a versare la contribuzione commisurata alla somma oggetto di conciliazione, o
ai minimali di legge se quella conciliata fosse inferiore, ma anche a pagare le somme aggiuntive nella misura
prevista per le omissioni contributive;
- effetti del mancato accordo: si procederà ad ispezione (nel caso di richiesta di intervento) o continuerà
l’ispezione (nel caso di accesso ispettivo programmato), nel caso in cui non si giunga ad un accordo
conciliativo, o quando le parti non vogliano conciliare seppur stimolate a farlo da parte dell’ispettore, oppure
quando una delle parti non si sia presentata alla convocazione per la conciliazione, o nel caso di mancato
adempimento nei modi e tempi stabiliti dall’accordo conciliativo per il versamento delle somme dovute al
lavoratore. In quest’ultimo caso, la circolare consente al lavoratore l’attivazione della procedura esecutiva
per l’ottenimento delle somme concordate e non ricevute, costituendo il verbale di accordo di conciliazione
monocratica, titolo esecutivo stragiudiziale.
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ITER DELLA CONCILIAZIONE MONOCRATICA
SCHEDA UIL
CONCILIAZIONE MONOCRATICA PREVENTIVA
CONCILIAZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE
Nasce a seguito di RICHIESTA DI INTERVENTO ISPETTIVO
da parte del lavoratore o da parte dell’organizzazione sindacale
Nasce a seguito di ACCESSO ISPETTIVO
in azienda programmato dall’organo di vigilanza
L’Unità ispettiva informa il lavoratore
denunciante della possibilità di risolvere il
conflitto con la conciliazione monocratica presso
la Direzione del lavoro (con possibilità di farsi
assistere o rappresentare dalle Organizzazioni
Sindacali o da un professionista).
Il lavoratore DISSENTE
dall’esperire la
conciliazione monocratica
In tal caso l’ispezione non
è obbligatoria soprattutto in
assenza di elementi utili al
riscontro
dei
fatti
denunciati dal lavoratore.
L’Unità ispettiva potrà
comunque tentare
la
conciliazione.
Il lavoratore ACCETTA
di esperire la conciliazione
monocratica
L’Unità ispettiva convoca
le parti per esperire la
conciliazione monocratica
e non procede ad ispezione.
Il personale ispettivo informa le parti sulla possibilità di
risolvere la controversia attraverso conciliazione
monocratica. L’ispettore è tenuto ad acquisire il “consenso
di entrambe le parti” a conciliare presso la Direzione del
lavoro (con possibilità di farsi assistere o rappresentare
dalle Organizzazioni Sindacali o da un professionista).
Il lavoratore ed il
datore di lavoro
ACCETTANO
di esperire la
conciliazione
monocratica
Il lavoratore ed il
datore di lavoro
NON
ACCETTANO
di esperire la
conciliazione
monocratica
L’ispettore relaziona alla
Direzione
provinciale
competente dell’avvenuto
consenso.
La Direzione provinciale
convoca le parti.
L’Ispettore
all’ispezione.
procede
RAGGIUNGIMENTO
DELL’ACCORDO CONCILIATIVO
EFFETTI: estinzione del procedimento
ispettivo, a decorrere dal completo versamento
a favore del lavoratore e degli Enti
previdenziali ed assistenziali, delle somme
conciliate.
In
presenza
dell’accordo
conciliativo,
la
mancata
corresponsione al lavoratore di
quanto dovuto, attiverà l’ispezione.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO
DELL’ACCORDO CONCILIATIVO
Se il mancato accordo dipende
dall’indisponibilità a conciliare del
lavoratore
Non è obbligatoria l’ispezione,
soprattutto in assenza di elementi
utili ad un possibile riscontro dei
fatti denunciati dal lavoratore
Se il mancato accordo dipende
dall’indisponibilità a conciliare del
datore di lavoro
E’ obbligatoria l’ispezione,
che dovrà avvenire nel più breve
tempo possibile
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