conciliazione monocratica presso la dpl guida di lettura uil
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conciliazione monocratica presso la dpl guida di lettura uil
Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione CONCILIAZIONE MONOCRATICA PRESSO LA DPL GUIDA DI LETTURA UIL - Gennaio 2010 FINALITA’ DELLA CONCILIAZIONE MONOCRATICA Con l’intento di snellire e ridurre i tempi del contenzioso, di diminuire il carico delle richieste di intervento ispettivo che pervengono alle Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero del Lavoro cerca di incentivare lo strumento della conciliazione monocratica che diventa, in questo modo, un filtro per cercare di ottimizzare l’attività di vigilanza. A tal fine è stata emanata una circolare applicativa (n. 36 del 2009) in cui invita il personale ispettivo alla corretta e generale attuazione alla conciliazione monocratica (di tipo preventivo) tra il lavoratore denunciante ed il datore di lavoro in modo da liberare risorse umane e tempi in favore di visite ispettive ad iniziativa programmata (si intendono per tali gli accessi ispettivi che non nascono da richieste di intervento del lavoratore o delle organizzazioni sindacali, bensì quelle che vengono programmate direttamente dall’organo di vigilanza). OGGETTO DELLA CONCILIAZIONE La conciliazione si basa sul riconoscimento da parte del lavoratore e del datore di lavoro, di un periodo lavorativo intercorso tra le parti. Oggetto della conciliazione monocratica sono i diritti patrimoniali del lavoratore di origine contrattuale o legale (es: lavoro straordinario non retribuito, differenze retributive, trattamento di fine rapporto, periodi di lavoro in nero, etc) con conseguente riconoscimento della contribuzione previdenziale ed assicurativa. L’accordo conciliativo tra le parti non può prevedere il pagamento di somme a titolo transattivo “a saldo e stralcio”, poiché alla somma concordata in sede conciliativa, deve necessariamente corrispondere il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi. Il compenso concordato potrà essere anche inferiore ai minimi contrattuali, ma i contributi previdenziali ed assicurativi dovranno essere versati in ottemperanza ai minimi previsti dai CCNL. La conciliazione può riguardare sia rapporti di lavoro di tipo subordinato che autonomo (es: collaborazioni a progetto). Come per gli altri strumenti di conciliazione, questa procedura è inoppugnabile. La conciliazione monocratica non può essere utilizzata in presenza di rapporti di lavoro “certificati”, in quanto chi intende far ricorso contro la certificazione (ad esempio in presenza di un contratto a progetto certificato che nasconde un rapporto di lavoro subordinato), occorrerà esperire la conciliazione dinanzi all’organo che ha certificato il rapporto di lavoro. LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA PREVENTIVA Occorre precisare che non tutte le richieste di intervento ispettivo inviate o presentate da parte del lavoratore e delle organizzazioni sindacali, verranno prese in considerazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Quelle che verranno, per così dire, “cestinate” sono le denunce: 1) in forma anonima anche se a mezzo posta, e-mail, fax o telefono; 2) in forma non anonima, che non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provare quanto denunciato (in tal caso la richiesta di intervento viene archiviata se, a distanza di 1 anno dalla denuncia, non sopraggiungano nuovi elementi che dovranno essere comunicati dal denunciante). Precisato ciò, vi è un ulteriore meccanismo di “filtro” che seleziona le denunce per le quali occorre privilegiare l’istituto della conciliazione monocratica e le denunce per le quali si deve obbligatoriamente dar seguito ad accesso ispettivo. La circolare n. 36 precisa che le richieste di intervento per le quali la conciliazione preventiva costituirà la via “assolutamente privilegiata”, saranno quelle: - non palesemente pretestuose; - quelle non oggettivamente inattendibili; - quelle che non siano prive di ogni fondamento. 1 Nel caso, invece, di richieste di intervento in cui vengono denunciate: “irregolarità gravi ed incisive” (quelle a rilevanza penale, che integrano gli estremi di un reato quali, ad esempio, l’utilizzo di lavoratori senza permesso di soggiorno o l’immissione al lavoro di minori; quelle che interessano altri lavoratori oltre al denunciante; quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio; quelle che abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale e assicurativa), l’organo di vigilanza dovrà necessariamente procedere ad ispezione. La conciliazione “preventiva” interviene a seguito di richiesta di intervento ispettivo da parte di un lavoratore o di una organizzazione sindacale, e “prima” di una eventuale ispezione. In tal caso la DPL convocherà le parti (lavoratore e datore di lavoro), laddove ravvisi: elementi per una soluzione conciliativa della controversia e se la controversia attiene a diritti patrimoniali del lavoratore di origine contrattuale o legale. Dalla lettura della circolare ministeriale sembra potersi procedere a conciliazione monocratica anche in presenza di rapporti di lavoro in nero, purchè non rientranti nelle casistiche a rilevanza penale (es: lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno). LA CONCILIZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE La conciliazione “contestuale” interviene “contestualmente” all’ispezione in azienda (in tal caso l’ispezione non nasce da una richiesta di intervento da parte del lavoratore, ma da accertamenti ispettivi programmati dall’organo di vigilanza). Il personale ispettivo potrà acquisire il consenso a conciliare sia del lavoratore che del datore di lavoro, laddove emergano: elementi per una soluzione conciliativa della controversia e qualora l’oggetto della controversia siano diritti patrimoniali del lavoratore di natura contrattuale o legale. Il consenso delle parti potrà essere dato o al personale ispettivo presente in azienda (che lo dovrà verbalizzerà all’interno del verbale di primo accesso ispettivo), o successivamente (per raccomandata o posta elettronica certificata). Nel caso di accesso ispettivo in cui l’azienda occupi un unico lavoratore, si potrà procedere a conciliazione monocratica a meno che non si tratta di “occupato in nero” (anche autonomo come nel caso di collaboratore familiare). In tale ultimo caso, infatti, pur non potendo l’ispettore adottare il provvedimento di sospensione attività (come da circolare ministeriale n. 33 del 2009), quell’unico occupato in nero dovrà essere immediatamente allontanato dal posto di lavoro fino a quando il datore di lavoro non avrà regolarizzato la sua posizione). ELEMENTI COMUNI DELLA CONCILIAZIONE PREVENTIVA E CONTESTUALE - il soggetto conciliatore è un ispettore o funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro; - le parti possono presentarsi al tentativo di conciliazione, a seguito di apposita convocazione, con possibilità di farsi assistere o rappresentare dalle Organizzazioni sindacali o da un professionista, oppure attraverso un rappresentante delegato; - devono esistere elementi per una soluzione conciliativa della controversia che abbia ad oggetto diritti patrimoniali del lavoratore di natura contrattuale o legale; - effetti dell’accordo conciliativo, questo avrà come effetto l’estinzione del procedimento ispettivo (nel caso di conciliazione preventiva si “congelerà” una eventuale ispezione, nel caso di conciliazione contestuale si “congelerà” l’ispezione in corso). In entrambi i casi l’estinzione vera e propria del procedimento ispettivo si avrà solo quando il datore di lavoro avrà ottemperato all’intero pagamento del debito patrimoniale spettante al lavoratore, che potrà avvenire o contestualmente alla sottoscrizione del verbale di accordo o, se differito o rateizzato, nei termini stabiliti dall’accordo di conciliazione. Inoltre il Ministero precisa che l’accordo conciliativo si configura come “denuncia spontanea” del mancato versamento dei contributi pregressi, dando origine ad “omissione contributiva”, e non ad evasione contributiva, con la conseguente riduzione dell’importo delle sanzioni civili (così come precisa la circolare Inps n. 6 del 2007). Di conseguenza il datore di lavoro è obbligato non solo a versare la contribuzione commisurata alla somma oggetto di conciliazione, o ai minimali di legge se quella conciliata fosse inferiore, ma anche a pagare le somme aggiuntive nella misura prevista per le omissioni contributive; - effetti del mancato accordo: si procederà ad ispezione (nel caso di richiesta di intervento) o continuerà l’ispezione (nel caso di accesso ispettivo programmato), nel caso in cui non si giunga ad un accordo conciliativo, o quando le parti non vogliano conciliare seppur stimolate a farlo da parte dell’ispettore, oppure quando una delle parti non si sia presentata alla convocazione per la conciliazione, o nel caso di mancato adempimento nei modi e tempi stabiliti dall’accordo conciliativo per il versamento delle somme dovute al lavoratore. In quest’ultimo caso, la circolare consente al lavoratore l’attivazione della procedura esecutiva per l’ottenimento delle somme concordate e non ricevute, costituendo il verbale di accordo di conciliazione monocratica, titolo esecutivo stragiudiziale. 2 ITER DELLA CONCILIAZIONE MONOCRATICA SCHEDA UIL CONCILIAZIONE MONOCRATICA PREVENTIVA CONCILIAZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE Nasce a seguito di RICHIESTA DI INTERVENTO ISPETTIVO da parte del lavoratore o da parte dell’organizzazione sindacale Nasce a seguito di ACCESSO ISPETTIVO in azienda programmato dall’organo di vigilanza L’Unità ispettiva informa il lavoratore denunciante della possibilità di risolvere il conflitto con la conciliazione monocratica presso la Direzione del lavoro (con possibilità di farsi assistere o rappresentare dalle Organizzazioni Sindacali o da un professionista). Il lavoratore DISSENTE dall’esperire la conciliazione monocratica In tal caso l’ispezione non è obbligatoria soprattutto in assenza di elementi utili al riscontro dei fatti denunciati dal lavoratore. L’Unità ispettiva potrà comunque tentare la conciliazione. Il lavoratore ACCETTA di esperire la conciliazione monocratica L’Unità ispettiva convoca le parti per esperire la conciliazione monocratica e non procede ad ispezione. Il personale ispettivo informa le parti sulla possibilità di risolvere la controversia attraverso conciliazione monocratica. L’ispettore è tenuto ad acquisire il “consenso di entrambe le parti” a conciliare presso la Direzione del lavoro (con possibilità di farsi assistere o rappresentare dalle Organizzazioni Sindacali o da un professionista). Il lavoratore ed il datore di lavoro ACCETTANO di esperire la conciliazione monocratica Il lavoratore ed il datore di lavoro NON ACCETTANO di esperire la conciliazione monocratica L’ispettore relaziona alla Direzione provinciale competente dell’avvenuto consenso. La Direzione provinciale convoca le parti. L’Ispettore all’ispezione. procede RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO CONCILIATIVO EFFETTI: estinzione del procedimento ispettivo, a decorrere dal completo versamento a favore del lavoratore e degli Enti previdenziali ed assistenziali, delle somme conciliate. In presenza dell’accordo conciliativo, la mancata corresponsione al lavoratore di quanto dovuto, attiverà l’ispezione. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO CONCILIATIVO Se il mancato accordo dipende dall’indisponibilità a conciliare del lavoratore Non è obbligatoria l’ispezione, soprattutto in assenza di elementi utili ad un possibile riscontro dei fatti denunciati dal lavoratore Se il mancato accordo dipende dall’indisponibilità a conciliare del datore di lavoro E’ obbligatoria l’ispezione, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile 3