DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Transcript

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
000-IVS.book Page 47 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione seconda - Determinazione del contributo
Determinazione del contributo
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per determinare il contributo dovuto per un determinato periodo d’imposta l’INPS deve fornire annualmente i valori relativi:
alle aliquote contributive;
al reddito minimale;
al reddito massimale;
al reddito di fascia.
Tali parametri applicati al reddito imponibile ai fini previdenziali del contribuente consentiranno allo
stesso di determinare il contributo dovuto alla gestione IVS.
Per quanto riguarda, invece, la base imponibile su cui deve essere determinato il contributo si
rimanda alle considerazioni effettuate nel capitolo precedente.
Aliquote
Aliquote contributive
contributive
Reddito
Reddito minimale
minimale
Reddito
Reddito di
di fascia
fascia
Parametri
Parametri
stabiliti
stabiliti
normativamente
normativamente
Determinazione
Determinazione
del
del contributo
contributo
dovuto
dovuto
annualmente
annualmente
Reddito
Reddito massimale
massimale
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Per gli esercenti attività commerciale e artigiana sono previste:
O
due aliquote contributive differenziate di un punto percentuale,
O
applicate a scaglioni di reddito definiti.
Tali aliquote contributive applicate ai:
O
redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello cui la contribuzione si
riferisce
determineranno il contributo dovuto in acconto;
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
47
000-IVS.book Page 48 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione seconda - Determinazione del contributo
Determinazione del contributo
O
redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo d’imposta a quello cui la contribuzione si riferisce
determineranno il contributo a saldo.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 233/90 le aliquote contributive sono inoltre distinte a
seconda che il soggetto obbligato alla contribuzione IVS sia:
O
O
titolare, socio o collaboratore con età superiore a 21 anni;
collaboratore con età non superiore a 21 anni; per questi ultimi è prevista, infatti, una riduzione contributiva di tre punti percentuali.
Sono previste anche ulteriori riduzioni delle aliquote contributive per i soggetti ultrasessantacinquenni.
Per approfondimenti si veda l’apposita sezione “Agevolazioni contributive”.
ALIQUOTE ANNO 2007
La Circolare INPS 29 gennaio 2007, n. 29, ha indicato le aliquote contributive IVS, relative al periodo
d’imposta 2007.
Rispetto allo scorso anno, vi è stato un considerevole innalzamento delle aliquote applicabili
agli artigiani e ai commercianti per effetto dell’art. 1, comma 768, Finanziaria 2007 che vengono fissate:
O
al 19,5 per il 2007;
O
al 20,00 per il 2008.
Tali aumenti vanno a sovrapporsi, abrogandoli, alle previsioni di aumenti contributivi, graduati annualmente, precedentemente disposte dall’art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, in
base alle quali le aliquote pensionistiche di artigiani e commercianti avrebbero dovuto aumentare secondo una misura di 0,2 punti percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.
Inoltre per effetto delle nuove aliquote stabilite dalla Finanziaria 2007 viene meno la previsione che, limitatamente ai commercianti, imponeva una maggiorazione dello 0,30% (art. 2,
comma 215, Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Non viene tuttavia meno la distinzione fra artigiani e commercianti.
Infatti, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali risulta applicabile fino al 31 dicembre 2009 (per effetto della proroga disposta dal comma 272, Legge finanziaria 2005) l’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,09% prevista dall’art. 5, D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, a
copertura dell’indennizzo spettante per la cessazione dell’attività.
Trascurando per il momento, la differenza di contribuzione dovuta all’applicazione di tale aliquota aggiuntiva dovuta dai soli commercianti, l’effetto degli aumenti contributivi possono essere così visualizzati:
48
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
000-IVS.book Page 49 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione seconda - Determinazione del contributo
Determinazione del contributo
Aliquota contributiva
pensionistica
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Titolare - soci - collaboratori con età superiore a 21 anni
Artigiani
(regole previgenti)
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
Commercianti
(regole previgenti)
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,00
19,00
Artigiani
e commercianti
19,50%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Le aliquote riportate in tabella riguardano la percentuale ordinaria (o di prima fascia) della contribuzione IVS.
In base a quanto previsto dall’art. 3-ter, Legge 14 novembre 1992, n. 438, sulla quota di reddito
d’impresa che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile (annualmente aggiornata
dall’INPS) è dovuta da artigiani e commercianti un’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Tale aliquota aggiuntiva, come confermato anche dall’INPS, nella Circolare in esame, continua
ad applicarsi anche dopo gli incrementi disposti dalla Finanziaria.
ALIQUOTA
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
(*)
artigiani - commercianti
commercianti (*)
Titolari
Titolari -- soci
soci –– collaboratori
collaboratori con
con età >> 21
21 anni
anni
per
per il 2007
dal
dal 2008
2008
1ª fascia
fascia
2ª
2ª fascia
fascia
1ª
1ª fascia
fascia
2ª fascia
19,50%
20,50%
20%
21%
(*)
Per i soli iscriitti alla gestione commercianti le aliquote vanno maggiorate dello 0,09%.
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
49
000-IVS.book Page 58 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione terza - Termini e modalità di versamento
Termini di versamento
TERMINI DI VERSAMENTO
L’articolo 18, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” specifica che:
“1. Le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di
scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate dall’INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati
nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. ...omissis;
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati
entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Come stabilito dalla norma sopra riportata le modalità temporali di versamento del contributo IVS
sono quindi le seguenti:
O
O
contribuzione fissa da corrispondere nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre;
contribuzione a percentuale e a saldo da versare entro il termine per il pagamento del saldo e
dell’acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
In linea generale, quindi, il contribuente soggetto alla contribuzione IVS dovrà effettuare:
£ 4 versamenti fissi (contribuzione fissa);
£ 2 versamenti sul reddito eccedente il minimale (contribuzione a percentuale);
£ 1 versamento (eventuale) a saldo (contribuzione a saldo).
L’art. 37, comma 11, D.L. 223/2006, ha modificato alcuni termini di versamento delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP tanto delle persone fisiche e delle
società di persone quanto dei soggetti IRES.
La nuova norma ha anticipato al giorno 16, anziché al giorno 20, tutti i versamenti delle
somme di cui all’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001 (ovvero saldo 2006 e I° acconto IRPEF
e IRAP) lasciando comunque invariata la possibilità di versare le suddette imposte entro i
trenta giorni successivi maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse.
Quindi i nuovi termini di pagamento dei contributi previdenziali a saldo e acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi sono:
58
O
16 giugno (termine ordinario);
O
17 giugno - 16 luglio (maggiorazione 0,40%).
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
000-IVS.book Page 59 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione terza - Termini e modalità di versamento
Termini di versamento
Il versamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, utilizzando la
sezione del modello denominata “Sezione INPS”.
Da quest’anno tutti titolari di partita IVA, ad eccezione di alcuni soggetti, devono effettuare i pagamenti delle imposte/contributi esclusivamente utilizzando il Mod. F24 telematico.
Per approfondimenti relativi alle modalità di versamento si veda l’apposito capitolo.
••
••
••
••
4 quote fisse
Acconto
Acconto
2 quote sul reddito
eccedente il minimale
Saldo
Saldo
16
16 maggio
maggio
16
16 agosto
agosto
16
16 novembre
novembre
16
16 febbraio
febbraio
•• 16
16 giugno
giugno (16
(16 luglio
luglio con
con
maggiorazione
maggiorazione 0,4%)
0,4%)
•• 30
30 novembre
novembre
16
16 giugno
giugno (16
(16 luglio
luglio con
con maggiorazione
maggiorazione 0,4%)
0,4%)
anno
anno successivo
successivo
VERSAMENTI SUL REDDITO MINIMALE
La contribuzione relativa al reddito minimale (suddivisa in quattro rate) è determinata sulla base del
contributo minimale a cui va aggiunto il contributo di maternità.
Deve essere versata dall’artigiano o dal commerciante entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre,
16 febbraio.
.
Si ricorda che il versamento dei contributi fissi non è soggetto a rateizzazione.
Esempio
I contributi previdenziali fissi che il titolare o il socio dell’impresa artigianale o commerciale versa nel
2007 per sé e per i collaboratori familiari, i coadiuvanti ed i coadiutori, sono calcolati sul reddito minimale pari a € 13.598,00 ai quali vanno aggiunti € 0,62 mensili relativi al contributo di maternità.
Tali contributi devono essere versati in quattro rate alle scadenze del: 16 maggio 2007, 16 agosto 2007
(salvo proroga), 16 novembre 2007, 16 febbraio 2008.
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
59
000-IVS.book Page 64 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione terza - Termini e modalità di versamento
Modalità di versamento
MODALITÀ DI VERSAMENTO
La normativa IVS prevede due distinte modalità temporali di versamento del contributo IVS relativo
al periodo d’imposta:
1. versamenti in acconto, che si dividono a loro volta in:
contribuzione fissa, calcolata sul minimale;
contribuzione a percentuale, calcolata sulla parte di reddito (prodotto nell’anno precedente) che
eccede il minimale;
2. versamento a saldo, calcolato sulla base della totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF
relativi all’anno di riferimento.
Le modalità applicative dell’IVS prevedono che, per ogni periodo d’imposta, venga corrisposto:
calcolato
calcolato sul
sul reddito
reddito d'impresa
d'impresa
relativo
relativo all'anno
all'anno precedente
precedente
UN
UN CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
IN
IN ACCONTO
ACCONTO
effettuato mediante:
z 4 versamenti sul reddito minimo
z 2 versamenti sul reddito eccedente il minimale
ed eventualmente:
calcolato
calcolato sul
sul reddito
reddito d'impresa
d'impresa
relativo
all'anno
relativo all'anno di
di riferimento
riferimento
UN
UN CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
A
A SALDO
SALDO
versato
versato in
in unica
unica soluzione
soluzione oo in
in forma
forma rateale
rateale
nell’anno
nell’anno successivo
successivo aa quello
quello di
di riferimento
riferimento
L’articolo 19, comma 1, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che:
“1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle
altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad
una banca convenzionata ai sensi del comma 5.”
La norma prevede quindi che i versamenti dei contributi previdenziali dovuti alla gestione IVS siano effettuati utilizzando il modello di pagamento F24.
Tale modello dovrà essere, quindi utilizzato per il versamento dei contributi fissi, eccedenti il minimale ed
a saldo.
64
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
000-IVS.book Page 65 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione terza - Termini e modalità di versamento
Modalità di versamento
Tuttavia, la presentazione di detto modello deve avvenire in modo diverso a seconda che il contribuente sia
o meno titolare di partita IVA. Infatti, da quest’anno:
O
i soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il Mod. F24 con le consuete modalità
(in forma cartacea); nulla vieta a tali soggetti, tuttavia, di avvalersi delle modalità telematiche;
O
i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati, già dallo scorso 1° gennaio, a presentare il Mod. F24 in via telematica, con le modalità di seguito elencate brevemente.
Non titolari di partita
partita IVA
Possibilità
Possibilità di scelta fra:
•• cartacea
cartacea
•• telematica
telematica
Titolari
Titolari di partita IVA
IVA
Obbligo telematico
telematico
Presentazione
Presentazione
Mod.
Mod. F24
PRESENTAZIONE CARTACEA DEL MOD. F24
Il modello di pagamento (Mod. F24) “cartaceo” può essere utilizzato per i versamenti presso una qualsiasi
azienda di credito convenzionata, ubicata nel territorio italiano, un qualsiasi Concessionario (direttamente allo sportello) ed una qualsiasi agenzia postale abilitata.
PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MOD. F24
Come anticipato, dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA devono
inviare all’Amministrazione finanziaria il Mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche.
Infatti, in forza delle previsioni del D.L. n. 223/2006, il canale telematico, che prima era solo
una modalità facoltativa di corresponsione dei debiti, invero poco utilizzata dai contribuenti, è
divenuta l’unica via possibile per professionisti, imprenditori individuali e società, di effettuare i versamenti tributari e contributivi.
Si osserva tuttavia che le previsioni in esame non incidono in alcun modo sul modello F24 inteso come
strumento di pagamento.
Il versamento con modalità informatiche può essere effettuato dal titolare di partita IVA per proprio
conto oppure mediante un intermediario abilitato.
L’Agenzia delle Entrate, con i Comunicati stampa 5 e 14 settembre 2006, ha elencato espressamente
quali sono le modalità ammesse. In particolare, nel caso di versamento:
O
diretto, il titolare di partita IVA può utilizzare:
previa abilitazione, il servizio “F24 On-line” messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
il servizio “Home banking/Remote banking”, attraverso il sito Internet della banca presso la quale
detiene il conto corrente.
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
65
000-IVS.book Page 66 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione terza - Termini e modalità di versamento
Modalità di versamento
Generalmente il contribuente che versa in modo diretto utilizza il servizio di home
banking; tuttavia, alcuni contribuenti (di solito imprese medio-grandi) possono aver
sottoscritto un contratto di remote banking ed utilizzare quindi questo servizio per il
pagamento dei Modd. F24;
O
tramite un intermediario abilitato, le modalità ammesse sono:
il “modello F24 cumulativo” oppure
il servizio “Remote banking/Home banking”.
Non è preclusa la possibilità per un contribuente di conferire contemporaneamente a più intermediari, sulla
base di liberi accordi tra le parti, la delega all’invio telematico dei Modelli F24.
a cura del contribuente
F24
F24 On-line
On-line
Home
Home banking/Remote
banking/Remote banking
banking
Modalità
Modalità
di
di versamento
versamento
a cura dell’intermediario
F24
F24 cumulativo
cumulativo
Remote
Remote banking
banking /Home
/Home banking
banking
Si ricorda che come chiarito dalla Circolare 29 settembre 2006, n. 30, sono esclusi da tale
obbligo:
O
O
O
O
i contribuenti che, pur titolari di partita IVA, sono impossibilitati per cause oggettive ad
accedere ad un proprio conto corrente quali, ad esempio, i curatori fallimentari, i protestati,
ecc.;
gli eredi dei titolari di partita IVA (solamente per i versamenti relativi alla liquidazione
dell'attività del de cuius);
i soggetti che hanno cessato l'attività e quindi chiuso la partita IVA per i versamenti relativi
all'attività stessa;
gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda, in quanto ciò comporta la
sospensione della partita IVA.
MOD. F24 E DOCUMENTAZIONE INVIATA DALL’INPS
In considerazione delle modalità di pagamento del Mod. F24 (telematico o cartaceo) l’INPS quest’anno
spedirà ai contribuenti:
O
66
il consueto fascicolo contenente i modd. F24 con gli importi prestampati qualora il soggetto sia titolare
di partita IVA (soci)
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
000-IVS.book Page 158 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione ottava - Esempi integrali
Esempio 1 - Artigiano con reddito superiore al minimale
ESEMPIO 1 - ARTIGIANO CON REDDITO
SUPERIORE AL MINIMALE
Il signor Pasotti Roberto (PSTRRT60M05L781F), nato a Verona il 5 agosto 1960 e residente a Verona in
via Firenze, 18, ha la seguente situazione:
REDDITO ANNO 2005
Tale dato, ricavabile dal Modello UNICO 2006, rigo RF54, e pari a € 28.000,00, è utilizzato per la determinazione dei contributi in acconto per il 2006.
PERIODO D’IMPOSTA 2005
CODICE FISCALE
P S T R R T
PERSONE FISICHE
2006
6
0 M 0
5
L
7
8
1
F
REDDITI
QUADRO RF
genzia
ntrate
EURO
Reddito di impresa in contabilità ordinaria
,
RF51 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
,00
RF52 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore
RF53 Perdite d’impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito
(di cui degli anni precedenti
1
,00 )
2
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria
RF54 (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
d
d
l
d
d
d
28.000 ,00
,00
28.000 ,00
d
REDDITO ANNO 2006
Tale dato, ricavabile dal Modello UNICO 2007, rigo RF54 e pari a € 38.000,00, è utilizzato per la determinazione dei contributi a saldo per il 2006 e in acconto per il 2007.
PERIODO D’IMPOSTA 2006
CODICE FISCALE
P S T R R T
PERSONE FISICHE
2007
6
0 M 0
5
L
7
8
1
F
REDDITI
QUADRO RF
genzia
ntrate
EURO
Reddito di impresa in contabilità ordinaria
,
RF51 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
RF52 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore
RF53 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
1
(Reddito da società trasparente
con esercizio successivo al 4 luglio 2006
1
,00 )
(di cui degli anni precedenti
,00 )
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
RF54 (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
d
158
d
,00
2
2
38.000 ,00
,00
38.000 ,00
d
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
000-IVS.book Page 159 Thursday, May 10, 2007 5:14 PM
Sezione ottava - Esempi integrali
Esempio 1 - Artigiano con reddito superiore al minimale
Il signor Pasotti Roberto, nel corso del 2006 ha già versato i seguenti contributi:
16 maggio 2006
I quota fissa contributi IVS
20 giugno 2006
I rata contributi 2006 IVS eccedenti il minimale
21 agosto 2006
II quota fissa contributi IVS
16 novembre 2006
III quota fissa contributi IVS
30 novembre 2006
II rata contributi IVS 2006 eccedenti il minimale
16 febbraio 2007
IV quota fissa contributi IVS
Deve, invece, ancora versare:
18 giugno 2007 ovvero
16 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40%
Saldo contributi IVS anno 2006
VERSAMENTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2006
Per l’anno 2006 il contribuente ha versato:
CONTRIBUTI SUL REDDITO MINIMALE
reddito minimale 2006 pari a € 13.345,00
totale contributi dovuti sul reddito minimale
€ 13.345,00 x 17,40% = € 2.322,03
contributo di maternità
€ 7,44
totale contributi sul reddito minimale
€ 2.329,47
CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Poiché il contribuente presentava un reddito d’impresa superiore al minimale doveva versare per il 2006
anche due rate di acconto.
reddito eccedente il minimale
€ 28.000,00 - € 13.345,00 = € 14.655,00
totale contributi sul reddito eccedente il minimale
€ 14.655,00 x 17,40% = € 2.549,97
Il signor Pasotti Roberto nel corso del 2006 ha quindi versato in acconto:
quote fisse IVS (comprensive del contributo di maternità)
€ 2.329,47
contributi sul reddito eccedente il minimale
€ 2.549,97
totale contributi versati
€ 4.879,44
IVS - Contributi Artigiani e Commercianti
159