Nuove normative per la costituzione di parte civile

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Nuove normative per la costituzione di parte civile
Nuove prospettive per la costituzione di parte civile degli enti
rappresentativi degli interessi lesi dal reato di contraffazione e vendita di
prodotti con marchi falsi.
di Lucio Camaldo
(Avvocato, Studio legale Bana - Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale
comparato presso l’Università degli Studi di Milano)
Si segnala che in un recente procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Nola, avente
ad oggetto il delitto di detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, in concorso
con il reato di ricettazione, nuovamente è stato individuato Indicam (Istituto di centromarca
per la lotta alla contraffazione) nella qualità di persona offesa dai suddetti reati in quanto ente
rappresentativo delle case produttrici titolari dei marchi originali.
Come è stato già osservato nel contributo pubblicato su questo sito (al quale si rinvia per una
più ampia trattazione dell’argomento), il coinvolgimento di Indicam, che opera nello specifico
settore in difesa delle imprese titolari dei marchi registrati, promuovendo, organizzando e
attuando qualsiasi iniziativa tendente a combattere la contraffazione, rappresenta un
importante segnale nella prospettiva di un maggiore riconoscimento e di una più incisiva
protezione, accanto ai diritti facenti capo direttamente alle singole ditte produttrici, anche
dell’interesse collettivo a non vedere fabbricati e diffusi in commercio prodotti con apposti
segni contraffatti confondibili con quelli originali.
La tendenza è pertanto quella di riconoscere ad Indicam, quale titolare di questo interesse, una
pretesa risarcitoria in sede penale a fronte delle condotte di contraffazione, comunque
intraprese, che abbiamo esercitato riflessi negativi diretti e immediati sullo scopo primario
perseguito dall’ente esponenziale, consistente nella tutela delle imprese titolari dei marchi
registrati.
Nel caso in esame si è addivenuti a una transazione con la quale Indicam ha rinunciato a
costituirsi parte civile a fronte dell’impegno da parte dell’imputato di astenersi per il futuro da
ogni ulteriore atto di contraffazione dei marchi registrati, limitando la richiesta di risarcimento
del danno al versamento di una simbolica somma di denaro a favore di un ente di beneficenza.
ATTO DI TRANSAZIONE
Il sottoscritto Troiano Aniello, nato a S.Giuseppe Vesuviano (Na) il 15 giugno 1944, ivi
residente in Via Nappi n.81, imputato nel procedimento penale n.3464/02 RG NR pendente
avanti il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, fissato per l’udienza del 26
novembre 2002, per i seguenti reati:
a) delitto di cui agli artt. 81 cpv 648 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquistava o comunque riceveva cose di provenienza delittuosa, costituite da prodotti
industriali (capi di abbigliamento) su cui erano stati apposti marchi e segni distintivi
contraffatti delle seguenti case di produzione: “Adidas”, “Fila”, “Lotto”, “Puma”,
“Reebok”, “Nike”, “Asics”.
1
b) delitto di cui agli artt. 81 cpv, 474 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso ed in tempi diversi deteneva per la vendita, poneva in vendita o
metteva altrimenti in circolazione prodotti industriali (capi d’abbigliamento) muniti di
marchi e segni distintivi contraffatti delle seguenti case di produzione:
“Adidas”,”Fila”, “Lotto”, “Puma”, “Reebok”, “Nike”, “Asics”
Accertato in San Giuseppe Vesuviano il 7/3/02
dichiara
che si asterrà per il futuro da ogni ulteriore atto di contraffazione che possa danneggiare le
Case produttrici titolari di marchi in Italia e all’estero la cui tutela viene coordinata a livello di
immagine dall'INDICAM (Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione) che
opera nello specifico settore in difesa delle imprese titolari dei marchi registrati come previsto
dallo Statuto dello stesso, in cui si legge che le finalità associative attengono alla promozione,
alla organizzazione e alla attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la
contraffazione dei marchi e dei prodotti, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie
atte ad ostacolare ogni attività di contraffazione comunque intrapresa. A tal fine INDICAM
collabora con gli enti preposti alla lotta contro la contraffazione nelle competenti sedi,
proponendo e coordinando azioni collettive di anticontraffazione nella ricerca delle fonti di
produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte e nella sorveglianza delle aree
geografiche nazionali più a rischio.
Ciò premesso il sottoscritto prende atto e ringrazia INDICAM che ritiene di non costituirsi
parte civile nel presente procedimento e che intende limitare il risarcimento per ogni danno
materiale e morale ad un simbolico versamento di € 250,00 (duecentocinquanta euro) da
destinare ad un’opera benefica.
INDICAM, pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, dichiara di non aver più nulla a
pretendere in questa sede né in altre, sempre in relazione al fatto di cui al procedimento penale
in premessa.
Milano-Nola, 26 novembre 2002
Un procedimento penale recente ha dato origine all’atto di transazione di cui riportiamo
integralmente il testo qui di seguito:
ATTO DI TRANSAZIONE
La sottoscritta L. L., imputata nel procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di Forlì, Sede distaccata di Cesena, per il reato di cui agli artt.81 e 474
c.p. "perché deteneva per la vendita i seguenti oggetti, recanti marchi e segni distintivi contraffatti: 2
pezze di tessuto 'Chanel', 16 bottoni con il logo 'Medusa Versace', 41 bottoni 'Chanel', un gemello con
il logo 'Lupo Versace', 21 etichette con il marchio 'Versace', due fibbie 'Versace', due fibbie 'Chanel',
con recidiva recente", pur disconoscendo qualsiasi responsabilità a proprio carico in relazione ai fatti
reato come sopra indicati, sia perché gli oggetti erano detenuti a titolo personale e non destinati alla
vendita, sia perché gli stessi erano stati acquistati in piena e perfetta buona fede, con la convinzione
che fossero originali e non già contraffatti,
dichiara
2
di essersi sempre astenuta e di volersi comunque astenere, anche per il futuro, da qualsivoglia atto di
contraffazione che possa danneggiare le Case produttrici, titolari di marchi in Italia e all’estero, la cui
tutela viene coordinata a livello di immagine dall'INDICAM (Istituto di Centromarca per la Lotta alla
Contraffazione) che opera nello specifico settore in difesa delle imprese titolari dei marchi registrati
come previsto dallo Statuto dello stesso, in cui si legge che le finalità associative attengono alla
promozione, alla organizzazione e alla attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la
contraffazione dei marchi e dei prodotti compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie atte ad
ostacolare ogni attività di contraffazione comunque intrapresa. A tal fine INDICAM collabora con gli
enti preposti alla lotta contro la contraffazione nelle competenti sedi, proponendo e coordinando azioni
collettive di anticontraffazione nella ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle
merci contraffatte e nella sorveglianza delle aree geografiche nazionali più a rischio.
Ciò premesso, la sottoscritta prende atto e ringrazia INDICAM, che ritiene di non costituirsi parte civile
nel presente procedimento e che intende limitare il risarcimento per ogni danno materiale e morale ad
un simbolico versamento di L.100.000 (centomilalire) da destinare ad un’opera benefica.
INDICAM, pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, dichiara di non aver più nulla a
pretendere in questa sede né in altre, sempre in relazione al fatto di cui al procedimento penale in
premessa.
Rimini, 13.11.2001.
Assume rilevante interesse segnalare che, in modo assolutamente peculiare ed inedito, sono
state individuate quali persone offese dal reato di contraffazione e vendita di prodotti con
marchi falsi, non soltanto le diverse case produttrici titolari dei marchi, ma anche l’Istituto di
Centromarca per la lotta alla contraffazione (INDICAM).
Risulta, pertanto, necessario chiarire il ruolo che possono svolgere, nell’ambito dei processi
penali riguardanti la contraffazione, le associazioni che operano in difesa dei diritti e degli
interessi comuni alle imprese titolari dei marchi registrati, nella qualità di persona offesa da
reato ed eventualmente anche di parte civile.
Nel caso di specie l’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di detenzione
per la vendita di prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti (art. 474 c.p.)
appartenenti a diverse ditte produttrici.
Tradizionalmente si ritiene che il bene garantito dall’art. 474 c.p. sia la pubblica fede, che
potrebbe essere pregiudicata da condotte che realizzino la vendita di prodotti con marchi o
segni distintivi riproducenti quelli originali e difficilmente distinguibili da questi ultimi. Data
la funzione attribuita al marchio di elemento sul quale la collettività fa affidamento per
individuare la provenienza del prodotto, ogni forma di imitazione del segno distintivo produce
per il pubblico un rischio di confusione disorientando e compromettendo la regolare
formazione delle scelte. Come è stato affermato “la presenza di segni confondibili per
prodotti che, nella valutazione diffusa, possono riferirsi alla stessa fonte, pregiudica quella
fiducia della collettività e insidia la formazione delle scelte con richiami ingannevoli” 1
Recentemente la giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto che l’art. 474 c.p. non mira a
tutelare il consumatore dalle piccole o grandi frodi di chi pone in vendita merce (interesse
garantito dall’art. 517 c.p.), ma “è posta a tutela dei marchi e dei segni distintivi, costituendo
una protezione per i titolari degli stessi.” 2 Che questa sia la finalità della disposizione in
esame emerge chiaramente anche dalle numerose e recenti convenzioni internazionali in
materia di marchi stipulate dall’Italia, tra le quali si ricordano in particolare gli accordi
1
Cfr. A. ALESSANDRI, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Digesto Disc. Pen., XIV, Torino, 1999, p.443444.
2
Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2000 n. 11071, in Rivista di diritto industriale, 2001, parte II, p.169 ss.
3
TRIPs. 3 La Corte di Cassazione, pertanto, riconosce come bene giuridico specificamente
garantito dall’art. 474 c.p. la tutela degli interessi dei titolari del marchi. Si tratta di un
orientamento, già chiaramente espresso da una parte della dottrina e della giurisprudenza 4 ,
secondo cui i reati previsti dagli art. 473-474 c.p. sono plurioffensivi perché ledono oltre alla
fede pubblica anche gli interessi dei titolari dei marchi contraffatti a non vedere immessi nel
mercato prodotti con il proprio contrassegno falsificato, in modo da sfruttarne la forza di
penetrazione presso il pubblico e la valenza patrimoniale. Si può, dunque, affermare che la
condotta posta in essere con la contraffazione del marchio o con la vendita di prodotti con
marchi falsi comporta un pregiudizio, oltre che per la fede pubblica, anche per i titolari dei
marchi che con la registrazione di questi intendono tutelarsi nei confronti di chi voglia
pregiudicare i loro interessi economici.
Lasciati spesso in secondo piano 5 , gli interessi dei titolari dei marchi registrati trovano
finalmente riconoscimento e protezione a fronte di condotte penalmente rilevanti che
attraverso la vendita di prodotti con marchi contraffatti incidono gravemente, dal punto di
vista economico, non tanto sulla collettività dei consumatori, quanto soprattutto sui
produttori. 6
Nel caso in esame, oltre alla ditta produttrice degli oggetti di cui sono stati contraffatti i
marchi, viene individuata, quale persona offesa dal reato, anche una associazione (INDICAM)
che da anni riunisce e rappresenta i titolari dei marchi più noti, attribuendo così
riconoscimento alle associazioni e agli enti nella lotta alla contraffazione.
La giurisprudenza, già sotto la vigenza del codice Rocco, aveva espresso l’orientamento volto
a favorire la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi di interessi collettivi o
diffusi lesi dalla condotta criminosa, attraverso una equiparazione tra il pregiudizio di un
interesse qualificabile come “collettivo” e la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo
dell’ente, talvolta addirittura prescindendo dalla sussistenza di un danno diretto ed immediato
suscettibile di azione civile risarcitoria. 7
In modo analogo, dopo l’introduzione del nuovo codice di procedura penale, con riferimento
ai reati ambientali la Cassazione ha più volte affermato il diritto delle associazioni
ambientalistiche a far valere la pretesa risarcitoria in sede penale, nel caso in cui la condotta
lesiva dell’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente abbia avuto riflessi negativi diretti
ed immediati, anche di natura non patrimoniale, sullo scopo primario perseguito dall’ente
esponenziale, ovvero sul suo diritto alla immagine e alla personalità in relazione allo scopo
sociale perseguito per statuto.8
3
Su questo tema v. M. LEHMANN, “La Cassazione penale italiana e gli obblighi internazionali dell’Italia”, in
Rivista di diritto industriale, 2000, II, p. 279 ss.
4
Cfr. in tal senso F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, p. 65; AZZALI, La tutela penale del
marchio d’impresa, Milano, 1955, p.61; A. ROSSI VANNINI, La tutela penale dei segni distintivi, in Trattato di
diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, Padova, 1993, p. 136 e 139; in giurisprudenza Cass. 3 marzo
1998, Thiam, in Cass. pen., 1999, p. 1129, con nota di G. Marra; Cass. 2 marzo 1980, Foti, in Cass. pen., 1981,
p. 1533.
5
Secondo alcuni autori non vi è dubbio che dal sistema delle incriminazioni derivi anche una garanzia per il
titolare del segno distintivo, ma si tratta di una tutela indiretta o mediata, poiché la tipicità resta polarizzata al
rischio di confusione per il pubblico. Cfr. A. ALESSANDRI, voce Tutela penale dei segni distintivi, cit., p. 456.
6
Si veda, volendo, L. CAMALDO, Il révirement della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei
segni distintivi, in Rivista di diritto industriale, 2001, parte II, p. 177.
7
Per i riferimenti alla giurisprudenza precedente al nuovo codice di procedura penale, v. G. SPANGHER, sub art.
91 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2001, p. 533.
8
Si veda in questo senso Cass. sez. III, 26 settembre 1996, Perotti, in Arch. n. proc. pen., 1996, 871; Cass. sez.
III, 6 aprile 1996, Russo, in Dir. pen. proc., 1996, p. 1366; Cass. sez. III, 24 ottobre 1995, Montone, in Cass.
pen., 1996, p. 2319; Cass. sez. III, 21 maggio 1993, Tessarolo, in Cass. pen. 1994, p. 984. Al riguardo in dottrina
v. AIMONETTO, Le associazioni ambientalistiche parte civile nei processi per danno ambientale?, in Giur. It.,
1992, p. 465.
4
È stata inoltre affermata, in alcune pronunce, la legittimazione a costituirsi parte civile nel
processo penale alle associazioni ecologistiche (in specie Italia Nostra) riconosciute dalla
legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente n. 349/1986, anche se sul punto la giurisprudenza
non può dirsi priva di contrasti.9
Per quanto concerne gli enti per la protezione degli animali, la giurisprudenza ha osservato
che, in relazione al reato di maltrattamento di cui all’art. 727 c.p., gli stessi rivestono la
qualifica di persone offese dal reato, oltre che di associazioni rappresentative degli interessi
lesi, con la conseguenza che, ove fosse configurabile in capo a questi un danno, anche solo
non patrimoniale, la loro partecipazione al processo penale potrà avvenire anche attraverso la
costituzione di parte civile ai sensi dell’art. 74 c.p.p. 10
Non sono mancati, d’altro canto, interventi legislativi che prevedono la possibilità di
inserimento dell’azione civile nel processo penale in favore di alcune associazioni o enti
collettivi. Con riferimento ai reati connessi all’uso illecito del marchio di ceramica artistica,
tradizionale o di qualità, l’art. 11 della legge 9 luglio 1990 n. 188 ha riconosciuto la
legittimazione a costituirsi parte civile ai c.d. “comitati di disciplinare” previsti dalla stessa
legge, nonché alle regioni, enti locali ed economici anche provinciali, ai consorzi o enti di
tutela ed associazioni dei produttori di ceramica. Da ultimo l’art. 9 c.3 del D.lg. 18 agosto
2000 n. 267 ha stabilito che le associazioni di protezione ambientale possono proporre le
azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla
Provincia, conseguenti al danno ambientale, e che l’eventuale risarcimento è liquidato in
favore dell’ente sostituito e le spese sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.
La peculiarità del caso che si annota è costituita dal fatto che per la prima volta, non
risultando precedenti noti in tal senso, l’ente rappresentativo degli interessi collettivi lesi dal
reato di vendita di prodotti con marchi contraffatti è direttamente chiamato a interloquire nel
procedimento penale nella veste di persona offesa dal reato, potendo, ove lo ritenga
opportuno, costituirsi parte civile.
È rilevante chiarire ed evidenziare il ruolo che il citato ente (Indicam) svolge con riferimento
al tema della contraffazione. L’istituto, costituito nel 1987, associando e coordinando le
industrie produttrici di beni che vanno dall’alta gamma al largo consumo, opera nello
specifico settore della difesa delle imprese titolari dei marchi registrati, come previsto dal suo
Statuto, con la finalità di promozione, organizzazione e attuazione di qualsiasi iniziativa che
tenda ad evitare la contraffazione dei marchi e dei prodotti. A tal fine Indicam collabora con
le autorità investigative e le forze dell’ordine preposte alla lotta contro la contraffazione nella
ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte, oltre che
nella sorveglianza delle aree geografiche più a rischio. Inoltre Indicam contribuisce durante le
indagini preliminari all’accertamento circa la genuinità o la falsità dei marchi rinvenuti,
facendo da “interfaccia” tra gli organi inquirenti e gli esperti delle case produttrici titolari dei
marchi contraffatti. L’istituto promuove anche la conoscenza e la diffusione delle tecnologie
anticontraffazione.
Prendendo spunto dal procedimento penale in esame, si auspica in futuro un maggiore
riconoscimento degli enti rappresentativi e portatori degli interessi collettivi delle imprese
9
Cfr. al riguardo Cass, sez. V, 12 gennaio 1996, Amendola, in Giur. It., 1997, II, p. 148; v. anche Cass. sez. III,
19 novembre 1996, Locatelli, in Arch. n. proc. pen., 1996,p. 871 che ha riconosciuto la legittimazione a
costituirsi parte civile agli enti preposti alla tutela dell’ambiente al solo fine di ottenere la rifusione delle spese di
giudizio. In senso contrario, v. Cass. sez. III, 23 giugno 1994, Galletti, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 681; Cass.
sez. III, 28 ottobre 1993, Benericetti, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 428, le quali hanno ritenuto inammissibile
la richiesta di costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche, legittimate unicamente
all’intervento ai sensi dell’art. 91 c.p.p.
10
Cfr. Pretura di Verona, ord. 24 giugno 1992, Chiappin, in Giur. It, 1993, II, p. 420; Pretura di Palermo, 23
febbraio 1991, Spada, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 103. In dottrina v. AIMONETTO, Enti per la protezione
degli animali tra costituzione di parte civile ed intervento nel processo penale, in Giur. It, 1993, II, p. 419.
5
titolari dei marchi registrati nella lotta alle condotte criminali di contraffazione. Sembra, in
particolare, aprirsi la strada verso l’attribuzione a questi enti di poteri maggiormente incisivi
rispetto a quelli previsti dall’art. 91 c.p.p., riconoscendo ad essi la possibilità di rivestire il
ruolo di persona offesa dal reato e di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il
risarcimento del danno provocato dalla commissione del reato.
Milano, 25 febbraio 2002.
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