Nuove normative per la costituzione di parte civile
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Nuove normative per la costituzione di parte civile
Nuove prospettive per la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato di contraffazione e vendita di prodotti con marchi falsi. di Lucio Camaldo (Avvocato, Studio legale Bana - Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale comparato presso l’Università degli Studi di Milano) Si segnala che in un recente procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Nola, avente ad oggetto il delitto di detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, in concorso con il reato di ricettazione, nuovamente è stato individuato Indicam (Istituto di centromarca per la lotta alla contraffazione) nella qualità di persona offesa dai suddetti reati in quanto ente rappresentativo delle case produttrici titolari dei marchi originali. Come è stato già osservato nel contributo pubblicato su questo sito (al quale si rinvia per una più ampia trattazione dell’argomento), il coinvolgimento di Indicam, che opera nello specifico settore in difesa delle imprese titolari dei marchi registrati, promuovendo, organizzando e attuando qualsiasi iniziativa tendente a combattere la contraffazione, rappresenta un importante segnale nella prospettiva di un maggiore riconoscimento e di una più incisiva protezione, accanto ai diritti facenti capo direttamente alle singole ditte produttrici, anche dell’interesse collettivo a non vedere fabbricati e diffusi in commercio prodotti con apposti segni contraffatti confondibili con quelli originali. La tendenza è pertanto quella di riconoscere ad Indicam, quale titolare di questo interesse, una pretesa risarcitoria in sede penale a fronte delle condotte di contraffazione, comunque intraprese, che abbiamo esercitato riflessi negativi diretti e immediati sullo scopo primario perseguito dall’ente esponenziale, consistente nella tutela delle imprese titolari dei marchi registrati. Nel caso in esame si è addivenuti a una transazione con la quale Indicam ha rinunciato a costituirsi parte civile a fronte dell’impegno da parte dell’imputato di astenersi per il futuro da ogni ulteriore atto di contraffazione dei marchi registrati, limitando la richiesta di risarcimento del danno al versamento di una simbolica somma di denaro a favore di un ente di beneficenza. ATTO DI TRANSAZIONE Il sottoscritto Troiano Aniello, nato a S.Giuseppe Vesuviano (Na) il 15 giugno 1944, ivi residente in Via Nappi n.81, imputato nel procedimento penale n.3464/02 RG NR pendente avanti il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, fissato per l’udienza del 26 novembre 2002, per i seguenti reati: a) delitto di cui agli artt. 81 cpv 648 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva cose di provenienza delittuosa, costituite da prodotti industriali (capi di abbigliamento) su cui erano stati apposti marchi e segni distintivi contraffatti delle seguenti case di produzione: “Adidas”, “Fila”, “Lotto”, “Puma”, “Reebok”, “Nike”, “Asics”. 1 b) delitto di cui agli artt. 81 cpv, 474 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi deteneva per la vendita, poneva in vendita o metteva altrimenti in circolazione prodotti industriali (capi d’abbigliamento) muniti di marchi e segni distintivi contraffatti delle seguenti case di produzione: “Adidas”,”Fila”, “Lotto”, “Puma”, “Reebok”, “Nike”, “Asics” Accertato in San Giuseppe Vesuviano il 7/3/02 dichiara che si asterrà per il futuro da ogni ulteriore atto di contraffazione che possa danneggiare le Case produttrici titolari di marchi in Italia e all’estero la cui tutela viene coordinata a livello di immagine dall'INDICAM (Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione) che opera nello specifico settore in difesa delle imprese titolari dei marchi registrati come previsto dallo Statuto dello stesso, in cui si legge che le finalità associative attengono alla promozione, alla organizzazione e alla attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la contraffazione dei marchi e dei prodotti, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie atte ad ostacolare ogni attività di contraffazione comunque intrapresa. A tal fine INDICAM collabora con gli enti preposti alla lotta contro la contraffazione nelle competenti sedi, proponendo e coordinando azioni collettive di anticontraffazione nella ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte e nella sorveglianza delle aree geografiche nazionali più a rischio. Ciò premesso il sottoscritto prende atto e ringrazia INDICAM che ritiene di non costituirsi parte civile nel presente procedimento e che intende limitare il risarcimento per ogni danno materiale e morale ad un simbolico versamento di € 250,00 (duecentocinquanta euro) da destinare ad un’opera benefica. INDICAM, pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, dichiara di non aver più nulla a pretendere in questa sede né in altre, sempre in relazione al fatto di cui al procedimento penale in premessa. Milano-Nola, 26 novembre 2002 Un procedimento penale recente ha dato origine all’atto di transazione di cui riportiamo integralmente il testo qui di seguito: ATTO DI TRANSAZIONE La sottoscritta L. L., imputata nel procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Forlì, Sede distaccata di Cesena, per il reato di cui agli artt.81 e 474 c.p. "perché deteneva per la vendita i seguenti oggetti, recanti marchi e segni distintivi contraffatti: 2 pezze di tessuto 'Chanel', 16 bottoni con il logo 'Medusa Versace', 41 bottoni 'Chanel', un gemello con il logo 'Lupo Versace', 21 etichette con il marchio 'Versace', due fibbie 'Versace', due fibbie 'Chanel', con recidiva recente", pur disconoscendo qualsiasi responsabilità a proprio carico in relazione ai fatti reato come sopra indicati, sia perché gli oggetti erano detenuti a titolo personale e non destinati alla vendita, sia perché gli stessi erano stati acquistati in piena e perfetta buona fede, con la convinzione che fossero originali e non già contraffatti, dichiara 2 di essersi sempre astenuta e di volersi comunque astenere, anche per il futuro, da qualsivoglia atto di contraffazione che possa danneggiare le Case produttrici, titolari di marchi in Italia e all’estero, la cui tutela viene coordinata a livello di immagine dall'INDICAM (Istituto di Centromarca per la Lotta alla Contraffazione) che opera nello specifico settore in difesa delle imprese titolari dei marchi registrati come previsto dallo Statuto dello stesso, in cui si legge che le finalità associative attengono alla promozione, alla organizzazione e alla attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la contraffazione dei marchi e dei prodotti compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie atte ad ostacolare ogni attività di contraffazione comunque intrapresa. A tal fine INDICAM collabora con gli enti preposti alla lotta contro la contraffazione nelle competenti sedi, proponendo e coordinando azioni collettive di anticontraffazione nella ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte e nella sorveglianza delle aree geografiche nazionali più a rischio. Ciò premesso, la sottoscritta prende atto e ringrazia INDICAM, che ritiene di non costituirsi parte civile nel presente procedimento e che intende limitare il risarcimento per ogni danno materiale e morale ad un simbolico versamento di L.100.000 (centomilalire) da destinare ad un’opera benefica. INDICAM, pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, dichiara di non aver più nulla a pretendere in questa sede né in altre, sempre in relazione al fatto di cui al procedimento penale in premessa. Rimini, 13.11.2001. Assume rilevante interesse segnalare che, in modo assolutamente peculiare ed inedito, sono state individuate quali persone offese dal reato di contraffazione e vendita di prodotti con marchi falsi, non soltanto le diverse case produttrici titolari dei marchi, ma anche l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (INDICAM). Risulta, pertanto, necessario chiarire il ruolo che possono svolgere, nell’ambito dei processi penali riguardanti la contraffazione, le associazioni che operano in difesa dei diritti e degli interessi comuni alle imprese titolari dei marchi registrati, nella qualità di persona offesa da reato ed eventualmente anche di parte civile. Nel caso di specie l’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti (art. 474 c.p.) appartenenti a diverse ditte produttrici. Tradizionalmente si ritiene che il bene garantito dall’art. 474 c.p. sia la pubblica fede, che potrebbe essere pregiudicata da condotte che realizzino la vendita di prodotti con marchi o segni distintivi riproducenti quelli originali e difficilmente distinguibili da questi ultimi. Data la funzione attribuita al marchio di elemento sul quale la collettività fa affidamento per individuare la provenienza del prodotto, ogni forma di imitazione del segno distintivo produce per il pubblico un rischio di confusione disorientando e compromettendo la regolare formazione delle scelte. Come è stato affermato “la presenza di segni confondibili per prodotti che, nella valutazione diffusa, possono riferirsi alla stessa fonte, pregiudica quella fiducia della collettività e insidia la formazione delle scelte con richiami ingannevoli” 1 Recentemente la giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto che l’art. 474 c.p. non mira a tutelare il consumatore dalle piccole o grandi frodi di chi pone in vendita merce (interesse garantito dall’art. 517 c.p.), ma “è posta a tutela dei marchi e dei segni distintivi, costituendo una protezione per i titolari degli stessi.” 2 Che questa sia la finalità della disposizione in esame emerge chiaramente anche dalle numerose e recenti convenzioni internazionali in materia di marchi stipulate dall’Italia, tra le quali si ricordano in particolare gli accordi 1 Cfr. A. ALESSANDRI, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Digesto Disc. Pen., XIV, Torino, 1999, p.443444. 2 Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2000 n. 11071, in Rivista di diritto industriale, 2001, parte II, p.169 ss. 3 TRIPs. 3 La Corte di Cassazione, pertanto, riconosce come bene giuridico specificamente garantito dall’art. 474 c.p. la tutela degli interessi dei titolari del marchi. Si tratta di un orientamento, già chiaramente espresso da una parte della dottrina e della giurisprudenza 4 , secondo cui i reati previsti dagli art. 473-474 c.p. sono plurioffensivi perché ledono oltre alla fede pubblica anche gli interessi dei titolari dei marchi contraffatti a non vedere immessi nel mercato prodotti con il proprio contrassegno falsificato, in modo da sfruttarne la forza di penetrazione presso il pubblico e la valenza patrimoniale. Si può, dunque, affermare che la condotta posta in essere con la contraffazione del marchio o con la vendita di prodotti con marchi falsi comporta un pregiudizio, oltre che per la fede pubblica, anche per i titolari dei marchi che con la registrazione di questi intendono tutelarsi nei confronti di chi voglia pregiudicare i loro interessi economici. Lasciati spesso in secondo piano 5 , gli interessi dei titolari dei marchi registrati trovano finalmente riconoscimento e protezione a fronte di condotte penalmente rilevanti che attraverso la vendita di prodotti con marchi contraffatti incidono gravemente, dal punto di vista economico, non tanto sulla collettività dei consumatori, quanto soprattutto sui produttori. 6 Nel caso in esame, oltre alla ditta produttrice degli oggetti di cui sono stati contraffatti i marchi, viene individuata, quale persona offesa dal reato, anche una associazione (INDICAM) che da anni riunisce e rappresenta i titolari dei marchi più noti, attribuendo così riconoscimento alle associazioni e agli enti nella lotta alla contraffazione. La giurisprudenza, già sotto la vigenza del codice Rocco, aveva espresso l’orientamento volto a favorire la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi lesi dalla condotta criminosa, attraverso una equiparazione tra il pregiudizio di un interesse qualificabile come “collettivo” e la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo dell’ente, talvolta addirittura prescindendo dalla sussistenza di un danno diretto ed immediato suscettibile di azione civile risarcitoria. 7 In modo analogo, dopo l’introduzione del nuovo codice di procedura penale, con riferimento ai reati ambientali la Cassazione ha più volte affermato il diritto delle associazioni ambientalistiche a far valere la pretesa risarcitoria in sede penale, nel caso in cui la condotta lesiva dell’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente abbia avuto riflessi negativi diretti ed immediati, anche di natura non patrimoniale, sullo scopo primario perseguito dall’ente esponenziale, ovvero sul suo diritto alla immagine e alla personalità in relazione allo scopo sociale perseguito per statuto.8 3 Su questo tema v. M. LEHMANN, “La Cassazione penale italiana e gli obblighi internazionali dell’Italia”, in Rivista di diritto industriale, 2000, II, p. 279 ss. 4 Cfr. in tal senso F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, p. 65; AZZALI, La tutela penale del marchio d’impresa, Milano, 1955, p.61; A. ROSSI VANNINI, La tutela penale dei segni distintivi, in Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, Padova, 1993, p. 136 e 139; in giurisprudenza Cass. 3 marzo 1998, Thiam, in Cass. pen., 1999, p. 1129, con nota di G. Marra; Cass. 2 marzo 1980, Foti, in Cass. pen., 1981, p. 1533. 5 Secondo alcuni autori non vi è dubbio che dal sistema delle incriminazioni derivi anche una garanzia per il titolare del segno distintivo, ma si tratta di una tutela indiretta o mediata, poiché la tipicità resta polarizzata al rischio di confusione per il pubblico. Cfr. A. ALESSANDRI, voce Tutela penale dei segni distintivi, cit., p. 456. 6 Si veda, volendo, L. CAMALDO, Il révirement della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, in Rivista di diritto industriale, 2001, parte II, p. 177. 7 Per i riferimenti alla giurisprudenza precedente al nuovo codice di procedura penale, v. G. SPANGHER, sub art. 91 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2001, p. 533. 8 Si veda in questo senso Cass. sez. III, 26 settembre 1996, Perotti, in Arch. n. proc. pen., 1996, 871; Cass. sez. III, 6 aprile 1996, Russo, in Dir. pen. proc., 1996, p. 1366; Cass. sez. III, 24 ottobre 1995, Montone, in Cass. pen., 1996, p. 2319; Cass. sez. III, 21 maggio 1993, Tessarolo, in Cass. pen. 1994, p. 984. Al riguardo in dottrina v. AIMONETTO, Le associazioni ambientalistiche parte civile nei processi per danno ambientale?, in Giur. It., 1992, p. 465. 4 È stata inoltre affermata, in alcune pronunce, la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale alle associazioni ecologistiche (in specie Italia Nostra) riconosciute dalla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente n. 349/1986, anche se sul punto la giurisprudenza non può dirsi priva di contrasti.9 Per quanto concerne gli enti per la protezione degli animali, la giurisprudenza ha osservato che, in relazione al reato di maltrattamento di cui all’art. 727 c.p., gli stessi rivestono la qualifica di persone offese dal reato, oltre che di associazioni rappresentative degli interessi lesi, con la conseguenza che, ove fosse configurabile in capo a questi un danno, anche solo non patrimoniale, la loro partecipazione al processo penale potrà avvenire anche attraverso la costituzione di parte civile ai sensi dell’art. 74 c.p.p. 10 Non sono mancati, d’altro canto, interventi legislativi che prevedono la possibilità di inserimento dell’azione civile nel processo penale in favore di alcune associazioni o enti collettivi. Con riferimento ai reati connessi all’uso illecito del marchio di ceramica artistica, tradizionale o di qualità, l’art. 11 della legge 9 luglio 1990 n. 188 ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ai c.d. “comitati di disciplinare” previsti dalla stessa legge, nonché alle regioni, enti locali ed economici anche provinciali, ai consorzi o enti di tutela ed associazioni dei produttori di ceramica. Da ultimo l’art. 9 c.3 del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ha stabilito che le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti al danno ambientale, e che l’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese sono liquidate in favore o a carico dell’associazione. La peculiarità del caso che si annota è costituita dal fatto che per la prima volta, non risultando precedenti noti in tal senso, l’ente rappresentativo degli interessi collettivi lesi dal reato di vendita di prodotti con marchi contraffatti è direttamente chiamato a interloquire nel procedimento penale nella veste di persona offesa dal reato, potendo, ove lo ritenga opportuno, costituirsi parte civile. È rilevante chiarire ed evidenziare il ruolo che il citato ente (Indicam) svolge con riferimento al tema della contraffazione. L’istituto, costituito nel 1987, associando e coordinando le industrie produttrici di beni che vanno dall’alta gamma al largo consumo, opera nello specifico settore della difesa delle imprese titolari dei marchi registrati, come previsto dal suo Statuto, con la finalità di promozione, organizzazione e attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la contraffazione dei marchi e dei prodotti. A tal fine Indicam collabora con le autorità investigative e le forze dell’ordine preposte alla lotta contro la contraffazione nella ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte, oltre che nella sorveglianza delle aree geografiche più a rischio. Inoltre Indicam contribuisce durante le indagini preliminari all’accertamento circa la genuinità o la falsità dei marchi rinvenuti, facendo da “interfaccia” tra gli organi inquirenti e gli esperti delle case produttrici titolari dei marchi contraffatti. L’istituto promuove anche la conoscenza e la diffusione delle tecnologie anticontraffazione. Prendendo spunto dal procedimento penale in esame, si auspica in futuro un maggiore riconoscimento degli enti rappresentativi e portatori degli interessi collettivi delle imprese 9 Cfr. al riguardo Cass, sez. V, 12 gennaio 1996, Amendola, in Giur. It., 1997, II, p. 148; v. anche Cass. sez. III, 19 novembre 1996, Locatelli, in Arch. n. proc. pen., 1996,p. 871 che ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile agli enti preposti alla tutela dell’ambiente al solo fine di ottenere la rifusione delle spese di giudizio. In senso contrario, v. Cass. sez. III, 23 giugno 1994, Galletti, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 681; Cass. sez. III, 28 ottobre 1993, Benericetti, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 428, le quali hanno ritenuto inammissibile la richiesta di costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche, legittimate unicamente all’intervento ai sensi dell’art. 91 c.p.p. 10 Cfr. Pretura di Verona, ord. 24 giugno 1992, Chiappin, in Giur. It, 1993, II, p. 420; Pretura di Palermo, 23 febbraio 1991, Spada, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 103. In dottrina v. AIMONETTO, Enti per la protezione degli animali tra costituzione di parte civile ed intervento nel processo penale, in Giur. It, 1993, II, p. 419. 5 titolari dei marchi registrati nella lotta alle condotte criminali di contraffazione. Sembra, in particolare, aprirsi la strada verso l’attribuzione a questi enti di poteri maggiormente incisivi rispetto a quelli previsti dall’art. 91 c.p.p., riconoscendo ad essi la possibilità di rivestire il ruolo di persona offesa dal reato e di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla commissione del reato. Milano, 25 febbraio 2002. 6