schema di contratto
Transcript
schema di contratto
SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI Anno 2015 CIG Z4E149510F TRA 1) BeniComuni srl società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Imola (c.f./ partita IVA 03223711205), di seguito anche “Concedente” nella persona di __ ________, nato a ________________ il ____________________, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____; 2) _________ con sede legale in ________ codice fiscale _____ - Partita IVA ______________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________ che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Concessionario” nella persona di _________, nato a ________________ il ____________________, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____; le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 - OGGETTO Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento in concessione esclusiva del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione di distributori automatici da installare negli immobili di BeniComuni (di proprietà di BeniComuni o disponibilità o uso di BeniComuni), così come sotto indicato. Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici e semiautomatici. Tutti i distributori automatici dovranno avere funzionamento a denaro (ed erogare il resto) o a schede prepagate (cd “chiave”). Al presente contratto si applicheranno esclusivamente le disposizioni del Codice dei contratti pubblici contenute nell’articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 e per quanto verrà espressamente richiamato. Il rapporto giuridico intercorrente tra il “Concessionario”, e BeniComuni, “Concedente”, si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione. I distributori automatici da installare saranno complessivamente n. 7, di cui: n. 1 distributore di bevande calde (tipo 1) e n. 1 distributore di bevande fredde e/o snack (tipo 2) presso l’immobile sito in via Poiano n. 11, palazzina vecchia, piano terra; n. 1 distributori di bevande calde (tipo 1) presso l’immobile sito in via Poiano n. 11, palazzina nuova, piano terra; n. 1 distributore di bevande calde (tipo 1) e n. 1 distributore di bevande fredde e/o snack (tipo 2) presso l’immobile sito in Via Cogne n. 2, piano terra. n. 1 distributore di bevande calde (tipo 1) e n. 1 distributore di bevande fredde e/o snack (tipo 2) presso l’immobile sito in Via Cogne n. 2, piano primo. Articolo 2 - DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto è di 1 anno con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Potrà essere prorogato, di anno in anno, su richiesta del Concedente, agli stessi patti e condizioni, per massimo 3 anni. Alla scadenza il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima. Articolo 3 – TIPOLOGIE E AUTOMATICI DA INSTALLARE CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso i luoghi indicati all’art. 1 le seguenti tipologie di distributori automatici: - TIPO 1 Distributore automatico bevande calde: deve garantire l’erogazione di almeno cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d’orzo, tè, cioccolata, latte); - TIPO 2 Distributore automatico bevande fredde, merendine/snack/cibi confezionati e altri generi alimentari: deve essere garantita l’erogazione di: • acqua minerale (naturale e frizzante) in bottiglie PET da 0,5 l, • almeno una bevanda senza zucchero • a seconda della richiesta degli utenti tè (a scelta tra limone, pesca, verde), cola, aranciata, limonata, bevande biologiche; • almeno un prodotto senza glutine (con apposita etichettatura), • almeno un prodotto senza zucchero, • prodotti da forno e snack monoporzioni dolci (è ammessa la farcitura con prodotti a base di marmellate, confetture, creme e frutta secca) e salati, panini farciti, patatine, merendine dolci e salate, succhi di frutta, acqua; a richiesta dei consumatori anche frutta fresca e yogurt; Tutti i distributori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: - essere di recente fabbricazione, privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio; - essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità; - essere dotati di idonei sistemi di rilevazioni delle erogazioni effettuate dei prodotti erogati, al fine della redazione dei report richiesti all’articolo 9 “Reportistica e monitoraggio”; - essere dotati di gettoniera per monete da euro 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 ed erogare il resto; - indicare chiaramente che il distributore eroga il resto ed eventuali limiti; - permettere il pagamento tramite chiavi elettroniche o sistemi similari, che verranno distribuite dal concessionario, con credito ricaricabile ed universali per tutti i distributori oggetto della presente concessione; 2 - indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti, specificando la tariffa con e senza chiave elettronica (ove vi siano delle differenze di prezzo); - riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale del Concessionario, il nominativo del responsabile del servizio e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax, PEC) al fine di inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti. Articolo 4 - TIPOLOGIA DI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’articolo 33 del DPR 327/1980, nonché alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche: - essere certificati esenti OGM; - essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici; - essere riconosciuti a livello nazionale; - essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari; - essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge; - essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante la composizione, i valori nutrizionali e la data di scadenza; - essere di alta qualità, di odore e sapore gradevole. E’ esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non espressamente specificato dal presente contratto, o successivamente concordato con BeniComuni. Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette, tramezzini, ecc) provenienti da laboratori in possesso del titolo abilitativo e muniti di preincarto, tali alimenti devono riportare, su ogni singolo involucro, la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura, anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo leggibile sulle apparecchiature. Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto. BeniComuni si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche minime di legge o di contratto. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese del Concessionario nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato all’articolo 20 “Penalità”, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni. Bevande calde Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati: 1) caffè: miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione; 2) bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione; 3 3) bevande gusto cioccolata: gr. 25 di polvere di cacao; 4) bevande al latte: almeno gr. 12 ad erogazione. Bevande fredde 1) acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie PET, capacità l. 0,5, con tappo a vite; 2) bibite in lattina, capacità cl. 33; 3) succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20; 4) altre bevande fredde in PET, capacità varie (tè, altri succhi di frutta). Prodotti alimentari in generale 1) snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al cioccolato; 2) eventualmente: prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt, purea di frutta, frutta fresca (confezionata in atmosfera controllata). Prodotti senza glutine In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce (ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salato (ad esempio cracker, gallette di riso) per una dieta priva di glutine, idonei ad un’alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita etichettatura. Articolo 5 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D. Lgs. 193/2007 e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; il Concessionario deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. I distributori automatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti: - essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 327/1980; - essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno e tali da garantire l’igienicità del prodotti distribuiti; - avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello; - avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; - avere una adeguata attrezzatura che garantisca l’idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni e comunque avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande; - essere collocati nelle attuali dislocazioni; - avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinamenti; 4 - disporre nelle immediate vicinanze di recipienti monouso o portarifiuti con coperchio a ritorno automatico; questi ultimi devono essere tenuti in buone condizioni igieniche. Articolo 6 – INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL NUMERO E DELLE COLLOCAZIONI Tutti i distributori dovranno essere installati entro dieci giorni dalla stipula del contratto, salvo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 20 “Penalità”. Tale attività dovrà essere svolta concordando con gli uffici e la ditta uscente date e modalità che non creino disagio e senza che vengano lasciati vecchi distributori in compresenza con i nuovi. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l’allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica (laddove previsto allacciamento impianto idrico) per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente. Il numero dei distributori per singola tipologia e la loro collocazione come descritti nell’art. 1 sono da considerarsi minimi e indicativi, potendo subire incrementi e/o decrementi in base alle esigenze valutate da BeniComuni, e mutate rispetto al momento dell’aggiudicazione. Eventuali nuove installazioni potranno essere concordate tra il Concessionario e BeniComuni, e regolati secondo il canone previsto all’art. 10. In nessun caso è ammessa la rimozione o collocazione di distributori da parte del Concessionario senza la preventiva autorizzazione di BeniComuni. Ai fini dell’installazione e preventivamente all’intervento del Concessionario, BeniComuni si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie nonché, ove possibile, di allacciamento idrico per i distributori automatici. Per tali oneri non verranno richiesti rimborsi spese da parte di BeniComuni. Articolo 7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il Concessionario si impegna a: 1) programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature almeno una volta alla settimana, comunicando al referente di BeniComuni il giorno e la fascia oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente. Il personale del Concessionario avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi; 2) intervenire in caso di guasti, malfunzionamenti o richiesta di rifornimenti entro 12 ore dalla segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, salvo l’applicazione della penale di cui all’articolo 20 “Penalità”; 3) attivare, durante gli orari di chiusura del Concessionario e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica, o mail, ed intervenire nei termini sopra citati il primo giorno lavorativo utile; 4) assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 volta la settimana e comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione. 5 Presso ciascun distributore il Concessionario dovrà installare un registro nel quale registrare, ad ogni intervento, la data in cui è stato eseguito l’intervento di pulizia e ricarica prodotti, per documentare l’avvenuto adempimento contrattuale. BeniComuni e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati. In caso di disservizi BeniComuni applicherà le penalità ai sensi dell’articolo 20 “Penalità”. BeniComuni provvederà a nominare un referente per ogni gruppo di distributori installati nelle varie sedi ed uffici comunali; il referente potrà contattare il Concessionario per la comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti; nel caso in cui si renda necessario sostituire taluni dei prodotti erogati, sarà compito di BeniComuni darne comunicazione al Concessionario. Articolo 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario è sottoposto ai seguenti obblighi dei quali ha tenuto conto nel formulare l’offerta: a) essere responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia igienico sanitaria e dovrà dare comunicazione scritta dell’installazione di ogni distributore all’Azienda ASL competente, ed inoltrarne copia a BeniComuni prima dell’attivazione del servizio; b) essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente. Il Concessionario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL; c) porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti e far loro utilizzare i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell’area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali; d) acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici; organizzazione e gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica; le spese di acquisto delle bevande ed alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall’assunzione del servizio; allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola d’arte e secondo le norme CEI, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite da BeniComuni; le spese per movimentazione e sostituzione macchine distributrici ed eventuali oneri di occupazione temporanea dei suoli. e) dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia (nel caso di mancata esposizione di applicherà la penale di cui all’articolo 20 “Penalità”); f) rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati, dietro loro richiesta; 6 g) fornire a BeniComuni l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore, e potenza elettrica assorbita. L’elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni dei distributori automatici; h) entro 10 giorni dal completamento dell’installazione, inoltrare a BeniComuni una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti e che non vi saranno danni all’impianto idrico ed elettrico degli stabili in cui sono posizionati i distributori; i) prima dell’inizio dell’attivazione del servizio, una lista dei prodotti che verranno messi in distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi effettuati sia con l’utilizzo di chiavi elettroniche che senza; BeniComuni si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione; l) evasione delle richieste da parte di BeniComuni di nuove installazioni e/o rimozioni nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, salvo diverse disposizioni concordate tra le parti; m) provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all’altra, senza alcun onere aggiuntivo nel numero massimo di 1 per ogni anno; n) distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori. Potrà essere richiesta una cauzione massima di 5 euro, da restituire su richiesta dell’utente, dietro restituzione della scheda; o) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici; p) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature; q) provvedere, su richiesta di BeniComuni, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati; r) al termine della concessione dovrà ritirare i distributori con le modalità e tempistiche che saranno indicate dal Concedente. Qualora il Concessionario venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell’espletamento del servizio per l’intera durata del contratto, BeniComuni avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva di cui all’articolo 19 “Cauzione definitiva” del presente contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni. Articolo 9 - REPORTISTICA E MONITORAGGIO Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere a BeniComuni con cadenza semestrale e su supporto informatico fruibile, resoconto/report sui consumi delle bevande calde, fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico: - tipologia e modello della macchina; - ubicazione; - totale erogazioni effettuate; - periodo di rilevazione dei dati. 7 I resoconti dovranno pervenire entro il giorno 10 del secondo mese successivo al semestre concluso, all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure ad altro indirizzo che verrà comunicato al Concessionario. In caso di ritardo BeniComuni applicherà le penali previste dall’articolo 20 “Penalità”. Articolo 10 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Per la concessione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici, il Concessionario dovrà pagare al Concedente i seguenti canoni mensili per ciascun distributore installato: TIPOLOGIA DISTRIBUTORE TIPO 1 Distributore automatico bevande calde Canone mensile IVA esclusa € ….. TIPO 2 Distributore automatico bevande fredde, merendine/snack/cibi € ….. confezionati e altri genere alimentari Derivante dall’aumento del …% offerto dal concorrente in sede di gara sui seguenti canoni posti a base di gara: TIPOLOGIA DISTRIBUTORE Canone mensile IVA esclusa TIPO 1 Distributore automatico bevande calde € 40,00 TIPO 2 Distributore automatico bevande fredde, merendine/snack/cibi confezionati e altri genere alimentari € 30,00 Il canone è dovuto a BeniComuni, a titolo di rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi. Il pagamento del canone sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate (gennaio e luglio), con scadenza entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di BeniComuni (ad esclusione del primo anno in cui la prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto). Il canone delle eventuali nuove installazioni, così come indicato all’articolo 6 “Installazione dei distributori ed eventuali variazioni del numero e delle collocazioni” verrà fatturato alla prima fatturazione utile. Articolo 11 - REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto. Nel caso di proroga del contratto il canone di concessione sarà automaticamente aggiornato nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito al mese di sottoscrizione del contratto. L’aumento del canone decorrerà dalla prima fatturazione utile. 8 Articolo 12 - PREZZI DELLE BEVANDE E DEI GENERI ALIMENTARI E LORO REVISIONE Il Concessionario applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i seguenti prezzi massimi: categoria prodotto Prezzo massimo Prezzo massimo in € con chiave in € con moneta Bevande calde 0,45 0,50 Acqua in bottiglia (naturale e frizzante) PET l. 0,5 0,50 0,55 Bibite in lattina capacità cl 33 0,70 0,75 Snack monoporzione a lunga conservazione (prodotti 0,60 da forno dolci e salati) 0,65 I prezzi degli altri prodotti sono liberi. Tali prezzi restano fissi per il primo anno. Nel caso di proroga del contratto, il Concessionario potrà sottoporre i prezzi dei prodotti a verifica annuale, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo relativa al mese di sottoscrizione del contratto e calcolata in ragione della misura del 75%. Comunque, la verifica potrà produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €). Il Concessionario deve dare comunicazione al Concedente dell’intenzione di aumentare i prezzi all’indirizzo PEC indicato all’art. 9 con preavviso di almeno 7 giorni. Il Concessionario dovrà poi provvedere all’apposizione su tutti i distributori dell’idonea segnaletica ed etichettatura. Qualora BeniComuni non autorizzi l’aumento il Concessionario potrà chiedere di recedere dal contratto previo preavviso di almeno 3 mesi. Articolo 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il Concessionario deve comunicare a BeniComuni gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Articolo 14 - IMPOSTE E TASSE E SPESE CONTRATTUALI Tutte le imposte e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti all’esercizio dell’attività ed alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario. Articolo 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Visto quanto indicato nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e quanto contenuto nell’articolo 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la predisposizione del DUVRI viene esclusa preventivamente in quanto l’installazione delle apparecchiature, la loro 9 successiva manutenzione, nonché le operazioni volte a garantire la continua erogazione dei prodotti, consistono in un servizio la cui durata continuativa è inferiore ai due giorni. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero. È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Concessionario, BeniComuni procederà alla redazione del DUVRI. Articolo 16 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA E ONERI DELLA PARTE INADEMPIENTE La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali o per fallimento del Concessionario, fa sorgere a favore di BeniComuni il diritto di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da BeniComuni, anche mediante escussione della cauzione definitiva versata, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione. Articolo 17 - ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO E’ a carico del Concessionario ogni onere derivante dalla esecuzione del presente contratto nonché ogni altro onere derivante dal rispetto di norme di legge o regolamenti. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese conseguenti alla sostituzione dell’apparecchiatura o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati. Il Concessionario è responsabile nei confronti di BeniComuni dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario risponde direttamente di qualsiasi violazione del Regolamento di Igiene del Comune di Imola, nonché dei danni a persone, animali o cose, comunque verificatisi durante l’esecuzione del contratto. Sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dall’erogazione del servizio, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti, nonché quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella fornitura oggetto del presente contratto. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque impiegato, agli obblighi dell'assicurazione e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Esso inoltre deve provvedere, a sua totale cura e spese, alle assicurazioni 10 obbligatorie per legge dei suoi dipendenti per le specifiche prestazioni del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le altre norme previdenziali. Gli strumenti in dotazione al personale utilizzato dal Concessionario devono essere perfettamente rispondenti a tutte le disposizioni vigenti in ordine alla sicurezza, agli aspetti sanitari, ambientali e ad ogni altro disposto in materia, vigente o disciplinato in corso di rapporto. Al Concessionario va ricondotta la responsabilità per l’utilizzo di tutto quanto sopra richiamato. A totale carico dello stesso è l’ottenimento di autorizzazioni e le licenze d’uso per la strumentazione impiegata. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Inoltre il Concessionario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999. BeniComuni ha la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario. Il Concessionario sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia di BeniComuni che di terzi, tenendo al riguardo sollevato BeniComuni da ogni responsabilità e onere. Articolo 18 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ DI BENICOMUNI Il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti e dai distributori automatici e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al Concessionario di mantenere BeniComuni sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti di BeniComuni, da terzi danneggiati. Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire BeniComuni del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto. Il Concessionario deve prestare il servizio di assistenza e manutenzione tecnica con personale qualificato ed in grado di provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie, nella rigorosa osservanza delle vigenti norme in materia di igiene, sanità e sicurezza del personale. Il Concessionario non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuti a sospensione della erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche da BeniComuni o per altro motivo. BeniComuni è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o da vandalismo. 11 Articolo 19 - COPERTURA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA Il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa RCT presentando la relativa quietanza di pagamento, con primaria compagnia assicuratrice a beneficio di BeniComuni e dei terzi e per l’intera durata del contratto in oggetto, con esclusivo riferimento al servizio (e dei prodotti che verranno forniti) in oggetto, a copertura del rischio da responsabilità civile del Concessionario medesimo, per qualsiasi evento dannoso verificatosi in ordine allo svolgimento di tutte le attività inerenti il contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00; la franchigia, se prevista, non è opponibile al terzo danneggiato, ma di esclusiva pertinenza del Concessionario. Tale assicurazione prevede specifica estensione a danni a cose di terzi da incendio (con massimale non inferiore a 250.000,00 euro. Nel caso in cui il Concessionario abbia già sottoscritto una polizza RCT avente le medesime caratteristiche di quelle richieste, dovrà essere prodotta un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto a favore di BeniComuni con espressa indicazione che non vi sono limiti al numero dei sinistri, e che il massimale per sinistro è di almeno € 500.000,00. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto di BeniComuni e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Concessionario ha costituito una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) pari ad € 1.000,00, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente contratto, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di BeniComuni. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. BeniComuni si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. Articolo 20 - PENALITA’ In caso di contestazioni (inoltrate mezzo fax o e-mail da BeniComuni) per inadempimento contrattuale a carico del Concessionario relativo al mancato rispetto delle norme contenute nel presente contratto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento del servizio, BeniComuni adotterà il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni accertamento, ovvero al termine della procedura di contestazione dell’inadempienza: 12 a) € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell’articolo 4 “Tipologia di prodotti in somministrazione”; b) € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone ai sensi dell’articolo 10 “Canone di concessione e modalità di pagamento”; c) € 50,00 per distributore e per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di installazione ai sensi dell’articolo 6 “Installazione dei distributori ed eventuali variazioni del numero e delle collocazioni”; d) € 50,00 per distributore al verificarsi di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell’articolo 7 “Modalità di esecuzione del servizio”; e) € 100,00 per distributore per mancato funzionamento dei distributori per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi consecutivi; f) € 100,00 per ogni aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti; g) € 50,00 per distributore per mancato rifornimento per periodi superiori a due giornate lavorative; h) € 500,00 per mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP; i) € 500,00 nel caso di presenza di prodotti scaduti; in tali casi, costituendo questa fattispecie grave infrazione, ne verrà fatta denuncia presso le autorità competenti; l) € 100,00 per mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, così come prescritto dall’articolo 8 “Obblighi del Concessionario”; m) € 500,00 per ogni mancanza di pulizia e sanificazione con la periodicità stabilita all’articolo 7 “Modalità di esecuzione del servizio”; n) € 50,00 per altre inadempienze, fermo restando l’obbligo di sanare la situazione che ha dato origine alla contestazione. L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto al Concessionario ed in caso di mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata. Le sanzioni sopra elencate non saranno applicate nel caso in cui gli adempimenti fossero derivanti da causa di forza maggiore o da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicate le attrezzature. Articolo 21 - VIGILANZA E CONTROLLI BeniComuni provvederà a verificare che vengano rispettate, da parte del Concessionario, tutte le norme che determinano il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui vengano riscontrate delle inadempienze e/o delle irregolarità, queste verranno comunicate al Concessionario che dovrà provvedere a sanare la situazione entro 24 ore e/o formulare le proprie osservazioni. Saranno applicate anche le relative penalità. 13 Articolo 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi: a) grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dal Concessionario anche a seguito di diffide formali di BeniComuni; tra le gravi violazioni figura il mancato pagamento del canone con ritardo di 30 gg; b) l’importo complessivo delle penali sia superiore al 10% dell’importo contrattuale; c) comminazione di 3 penalità, elencate all’ articolo 20 “Penalità” nell’ambito del medesimo anno solare; d) vengano superati di oltre 30 giorni consecutivi di calendario i termini di installazione previsti dall’articolo 6 “Installazione dei distributori ed eventuale variazione del numero e delle collocazioni; e) violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali; f) manifestata negligenza, persistenti carenze, manchevolezze, ritardi ed altri disservizi; g) cessazione di attività, atti di sequestro o pignoramento a carico del Concessionario; h) il Concessionario cede o subappalta ad altri, sia direttamente, che indirettamente, il presente contratto ovvero i crediti derivanti dal medesimo. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di BeniComuni, in forma di lettera raccomandata oppure PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione anticipata il Concessionario risponderà dei danni che da tale risoluzione potranno derivare a BeniComuni e dovrà tenere indenne BeniComuni delle maggiori spese affrontate per l'affidamento del contratto ad altri ovvero delle minori entrate che il comportamento inadempiente del Concessionario provochi a BeniComuni. In caso di apertura di procedura concorsuale del Concessionario sarà facoltà di BeniComuni ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all’art. 72 comma 4, del R.D. n. 267/1942. Nei casi di risoluzione del contratto il Concessionario deve provvedere a ritirare i macchinari nel termine a tale fine assegnato da BeniComuni; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, BeniComuni provvede d'ufficio addebitando al Concessionario i relativi oneri e spese. Articolo 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO Al Concessionario è vietato, a pena di nullità, di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore. Articolo 24 - SUBAPPALTO 14 Il servizio oggetto del presente contratto non può essere subappaltato. Articolo 25 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE Il Concessionario dovrà comunicare a BeniComuni qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). BeniComuni si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto da parte del nuovo Concessionario costituito in seguito alle variazioni intervenute. Sarà facoltà di BeniComuni risolvere il contratto, senza che possano essere eccepiti inadempimenti alcuni. Articolo 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle gestione del contratto e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: - al personale interno di BeniComuni; - ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; - altri soggetti della Pubblica Amministrazione. Il contratto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito di BeniComuni. Il diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato sono elencati all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. Articolo 27 - FORO COMPETENTE È esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra BeniComuni e il Concessionario in ordine all’esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna. Articolo 28 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE Il Concessionario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice Civile. Il Concedente Il Concessionario Data ….. 15