Delibera giunta comunale n. 290 del 11-09-2013

Transcript

Delibera giunta comunale n. 290 del 11-09-2013
DELIBERAZIONE N.
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
1
OGGETTO: Assegnazione immobili e locali di proprietà comunale alle associazioni operanti
nel territorio. Assenso al rinnovo dei contratti in scadenza
L’anno duemilatredici addì undici del mese di settembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10:00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:
Carancini Romano
Curzi Federica
Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Ricotta Narciso
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assente
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Le Donne Dott. Antonio
Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
DELIBERAZIONE N.
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
2
OGGETTO: Assegnazione immobili e locali di proprietà comunale alle associazioni operanti nel
territorio. Assenso al rinnovo dei contratti in scadenza.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO
- che ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il Comune “rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- che l’art. 13, comma 2, del medesimo Decreto 267/2000 stabilisce che il Comune svolge “… le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico …”;
- che il Comune persegue molteplici finalità, tra le quali, ai sensi dell’art. 2, comma 5. lett. n) dello
Statuto “la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato,
dell’associazionismo e dell’iniziativa privata, tutelando la loro autonomia”, pertanto viene posta
particolare attenzione alla cura della persona, che trova espressione attraverso il volontariato e il
mondo associativo, che viene incoraggiato attraverso differenti e molteplici strumenti (si veda a
titolo esemplificativo, seppure non esaustivo, l’aggiornamento continuo dell’Albo della
associazioni, la Bacheca delle associazioni, l’Assemblea delle libere forme associative, etc….);
- che il Comune ha da tempo stipulato con le associazioni, aventi sede nel territorio comunale e
differenti scopi sociali, contratti di comodato ovvero di concessione - secondo la distinzione di cui
si dirà appresso - per l’utilizzo, da parte delle medesime, di immobili e locali di proprietà comunali;
- che tali contratti trovano ragione proprio nel suddetto intento di favorire e sviluppare la vita delle
associazioni presenti nel territorio, assegnando a condizioni di favore locali di proprietà per lo
svolgimento dell’attività, fino a capienza degli spazi disponibili e favorendo, ove possibile, la
condivisione degli stessi;
CONSIDERATO inoltre CHE
- lo Statuto all’art. 26, co. 2 stabilisce che il Comune, al fine di favorire e valorizzare le libere forme
associative, nonché il volontariato e la cooperazione, quali strumenti di libera espressione dei
cittadini e di partecipazione all’amministrazione locale, “mette a disposizione delle libere forme
associative .. del territorio comunale strutture e mezzi per l’organizzazione di attività…”;
- il Regolamento per le libere forme associative all’art. 4, comma 2, stabilisce che “L’intervento del
Comune si sostanzia in contributi, risorse ed ausili finanziari, nonché nell’attribuzione di strutture
comunali …”;
- il Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere (art. 12 Legge 241/90) all’art. 5, comma 1, a conferma di
quanto sopra, dispone che “I vantaggi economici consistono nell’attribuzione di benefici in forme
diverse dall’attribuzione di denaro, che si estrinsecano in esenzioni o riduzioni di oneri,
concessione d’uso di cose mobili o di beni immobili …”;
RICHIAMATO il dettato del DPR 296/2005 “Regolamento concernente i criteri e le modalità
di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”, che conferisce a
DELIBERAZIONE N.
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
3
questo, per gli immobili che gestisce attraverso l’Agenzia del Demanio, la facoltà di assegnare
gratuitamente a enti (vedasi elencazione di cui agli artt. 10 e 11), in comodato o in locazione (queste
ultime per massimo diciannove anni e a canone agevolato) i propri beni immobili “non idonei o non
suscettibili di uso governativo concreto ed attuale o, comunque, non inseriti in programmi di
dismissione”;
RITENUTO applicabile anche agli Enti Locali seppure in via indiretta, il citato Decreto
296/2005, in virtù dell’espresso riconoscimento del valore di principio ai fini del coordinamento
della finanza pubblica anche agli enti territoriali;
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Sez. Puglia 23/2008, nel quale, interpretando il
suddetto DPR 296/2005, si considera legittimo il comodato, anche gratuito, da parte di un ente
locale, per l’allocazione di attività a favore della comunità locale, considerato che: a) la proprietà
rimane in capo all’ente locale; b) la gestione del bene è solo temporaneamente trasferita; c)
l’operazione rimane complessivamente tesa alla valorizzazione dell’interesse pubblico;
RICHIAMATI:
- il disposto dell'art. 32 della L. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”, nel quale si prevede che “Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in
comodato immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.
266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”, definendo associazioni di promozione
sociale “… le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”
(all’art. 2, co. 2 della medesima Legge);
- il disposto dell’art. 32, co. 8 Legge 23.12.1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”, nel quale si dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge
in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque
non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali”.
- la Legge Regionale 9/2004 “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo
delle associazioni di promozione sociale”, che detta disposizioni a tutela e promozione
dell’associazionismo nel solco della suddetta Legge 383/2000 per la Regione stessa, che si ritiene
di richiamare quanto meno in via analogica e per uniformità di trattamento a situazioni similari
nell’ambito dello stesso territorio;
VISTE le delibere comunali con le quali sono stati concessi contributi a libere forme
associative, come traduzione concreta di quanto previsto negli indirizzi di governo e linee
programmatiche, in particolare nelle sezioni “Città delle associazioni” e “I Servizi alla persona un
valore”, là dove ci si propone di consolidare i rapporti con il modo dell’associazionismo, in
un'ottica di reciproca e leale collaborazione, nonché di promozione ed integrazione sociale;
CONSIDERATO:
- che gli immobili comunali vengono utilizzati anche da diverse e rilevanti associazioni
DELIBERAZIONE N.
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
4
presenti nel territorio comunale, garantendo l’espansione di libere forme aggregative di carattere
sociale, assistenziale, culturale e ricreativo, necessarie allo sviluppo della personalità umana;
- che la gestione di questi spazi, pertanto, persegue la finalità di promuovere iniziative e
attività rispondenti alle esigenze sociali dei cittadini;
- che i criteri di scelta e le modalità di utilizzo degli immobili comunali da parte delle
associazioni rispondono, avuto riguardo al quadro normativo sopra rappresentato, ai canoni della
razionalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, risultando al di fuori del
sindacato della Corte dei Conti di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/1994, trattandosi comunque di
scelta discrezionale dell’Ente;
RICHIAMATA:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 03.03.2010 con la quale si è stabilito che la
disciplina giuridica degli immobili comunali segue la tipologia degli stessi e non la differenziazione
d’uso, avendo la giurisprudenza consolidato l’orientamento in base al quale gli strumenti
contrattuali utilizzabili per l’affidamento a terzi di beni di proprietà pubblica siano differenziati in
ragione del regime di appartenenza;
- precisato, pertanto, che gli immobili di proprietà degli Enti Pubblici riconosciuti di
interesse culturale, ai sensi del Nuovo Codice, in quanto soggetti al regime del demanio pubblico
sono utilizzati mediante concessioni amministrative, mentre l’attribuzione a soggetti terzi dei beni
appartenenti al patrimonio disponibile avviene con gli strumenti del diritto comune, quali la
locazione o, come nel caso specifico, di contratti di comodato;
RICHIAMATE altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 01.06.2011 con la quale è
stato disposto il rinnovo dei contratti di cui si tratta, nonché la successiva determinazione
dirigenziale 414/31 del 27.06.2011, in base alle quali sono stati approvati gli schemi,
rispettivamente di concessione e comodato sulla base della distinzione sopra rappresentata, schemi
che si ritiene opportuno, visti i recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, di integrare;
RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra, di procedere al rinnovo dei contratti
(ovvero alla stipula ex novo del/i contratto/i, qualora si liberino locali già assegnati ad associazioni),
secondo la distinzione di cui sopra, mediante predisposizione di determina a contrattare e
stipulazione di regolari contratti;
RILEVATO infatti:
- che, avuto riguardo alle considerazioni sopra espresse, si possa addivenire con le
associazioni già stanziate negli immobili e nei locali alla stipulazione di atti di rinnovo dei contratti
in scadenza, secondo il distinguo di cui sopra, allo scopo di evitare disagi alle associazioni
medesime ed all’ordinato e regolare svolgimento delle loro attività, rammentando a tale riguardo
l’istituto civilistico della prelazione e quello pubblicistico del diritto di insistenza;
- che del resto, i principi giuscontabili della necessaria redditività del patrimonio pubblico e
dell’eccezionalità della scelta del contraente effettuata mediante trattativa diretta in deroga alla
regola dell’evidenza pubblica vanno inquadrati e valutati all’interno della particolare categoria dei
destinatari ed utilizzatori degli immobili, trattandosi di associazioni prive o quasi di mezzi di
sostentamento, i cui fini si sostanziano nell’aggregazione e nella promozione sociale;
DELIBERAZIONE N.
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
5
- che del pari va sottolineata l’urgenza con la quale le associazioni in questione si
troverebbero altrimenti a dover reperire una nuova sede, rappresentando tutto ciò l’indefettibile
presupposto che porta ad adottare il presente atto;
- che è infatti anche parere della Corte dei Conti, come da deliberazione n. 8 del 29.11.2005
della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che l’attribuzione, anche a titolo gratuito, di
beni pubblici non sempre equivale ad un depauperamento del patrimonio dell’ente proprietario ove
essa miri a soddisfare esigenze della collettività rientranti negli obiettivi dell’ente medesimo,
essendo indifferente la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario in presenza di tali finalità;
- che alla medesima ratio va ricondotta la sentenza n. 686/2012 della II Sezione Centrale di
Appello della Corte dei Conti nella quale testualmente specifica che “l’ordinamento ha consentito
agli enti locali, nella concessione in uso di beni immobili del proprio patrimonio indisponibile, il
perseguimento di “scopi sociali” che in concreto potevano comportare la fissazione di canoni
inferiori a quelli di mercato (art. 32, comma 8, della legge n. 724 del 1994), la previsione di canoni
meramente ricognitori (art. 3, comma 66, della legge n. 549 del 1995), addirittura la concessione
in comodato ad “associazioni di promozione sociale” (art. 32, comma 1, della legge n. 383 del
2000)”;
RAPPRESENTATO infine che la valutazione in merito alla comparazione degli interessi in
gioco – redditività del patrimonio pubblico/promozione sociale, valenza sociale – va fatta con
riguardo agli scopi/oggetti sociali delle associazioni, già oggetto di valutazione all’atto della prima
stipula e da rivedere in sede di rinnovo, che si inseriscono pienamente nell’alveo di quei munera di
carattere pubblicistico preordinati all’assolvimento delle esigenze dell’intera comunità civica (cfr.
Corte dei Conti 92/2010, Sez. Giurisdizionale Basilicata, là dove specifica che non si tratta di
arbitrarie elargizioni di un bene pubblico, nel caso in cui si è operata una scelta mirata ad assicurare
al soddisfacimento di esigenze dell’intera collettività amministrata. In questi casi, infatti, la
mancata redditività dei beni è compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente
rilevante di rilievo costituzionale, vedasi a tal riguardo anche l’art. 2 della Costituzione);
POSTO CHE l’art. 52, in conformità con gli artt. 48 e 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
demanda alla Giunta la competenza a deliberare in materia;
REPUTATO, quindi, in analogia con la richiamata disposizione, che spettino a tale organo le
decisioni in tema di trasferimenti anche gratuiti o semi gratuiti, come quelli di specie;
RITENUTO, altresì, OPPORTUNO, per esigenze di equità e di uniformità di trattamento, di
richiedere, così come per il passato, la cifra minima del contributo annuo di € 150,00, per le spese di
gestione e di utilizzo dei locali di proprietà comunale soggetta a rivalutazione Istat 100%, lasciando
invariate invece le somme più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di ampi
spazi (per dimensioni o per numero di stanze), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di
stabilire con un autonomo provvedimento cifre anche differenti;
RITENUTO di stabilire i seguenti termini e condizioni cui assoggettare i contratti di
assegnazione locali o immobili alle associazioni:
- durata di anni 4;
DELIBERAZIONE N.
-
-
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
6
contributo annuo minimo di € 150,00, per le spese di gestione e di utilizzo dei locali di
proprietà comunale, soggetto a rivalutazione Istat del 100%, lasciando invariate le somme
più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di spazi maggiori per
dimensioni o per numero di stanze;
possibilità di rideterminare il contributo negli anni successivi al primo anno, con apposito
atto dell’Amministrazione;
possibilità di recesso del Comune in ogni momento, con preavviso di almeno tre mesi, a suo
insindacabile giudizio, senza aver nulla a pretendere il comodatario/concessionario;
oneri contrattuali a carico del comodatario/concessionario;
RITENUTO, infine, OPPORTUNO che le spese per la fornitura di servizi vari (energia
elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) siano ripartite tra le associazioni assegnatarie degli spazi
negli edifici assegnati, e che tutte le spese contrattuali andranno poste a carico delle associazioni;
DATO ATTO che compete al Dirigente del Servizio predisporre apposita determina a
contrattare, compresa l’approvazione degli schemi di contratto di comodato e di concessionecontratto, a norma dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 – indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
la scelta nel rispetto della vigente normativa – nonché intervenire ai contratti in nome e per conto
dell’Ente, in virtù del già richiamato art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 ed in ragione delle
competenze per materia allo stesso assegnate;
DARE infine ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
non comportando effetti diretti;
PRESO ATTO CHE:
- sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Tecnici
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile;
PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso visto di conformità dell’azione
amministrativa all’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 97 del T.U.EE.LL.;
RITENUTO, per l’urgenza di provvedere in merito, avuto riguardo alla necessità di
provvedere tempestivamente al rinnovo dei contratti in scadenza riguardanti immobili o locali
comunali da concedere alle associazioni operanti nel territorio comunale, dover far uso della facoltà
assentita dall’art. 134 comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente
eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERAZIONE N.
290 del 11 SETTEMBRE 2013
ID. N. 525666
PAG.
7
DELIBERA
1. RINNOVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle associazioni operanti nel territorio
comunale ed iscritte all’apposito Albo, i contratti in scadenza inerenti l’utilizzo di immobili o
locali comunali alle condizioni che seguono:
- durata di anni 4;
- contributo annuo minimo di € 150,00, per le spese di gestione e di utilizzo dei locali di
proprietà comunale, soggetto a rivalutazione Istat del 100%, lasciando invariate le somme
più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di spazi maggiori per
dimensioni o per numero di stanze;
- possibilità di rideterminare il contributo negli anni successivi al primo anno, con apposito
atto dell’Amministrazione;
- possibilità di recesso del Comune in ogni momento, con preavviso di almeno tre mesi, a suo
insindacabile giudizio, senza aver nulla a pretendere il comodatario/concessionario;
- oneri contrattuali a carico del comodatario/concessionario.
2. STABILIRE, inoltre, che le spese per la fornitura di servizi vari (energia elettrica, acqua,
riscaldamento, pulizia) siano ripartite tra le associazioni assegnatarie degli spazi, qualora tali
spazi siano condivisi.
3. DARE ATTO che compete al Dirigente del Servizio predisporre apposita determina a
contrattare, compresa l’approvazione degli schemi di contratto di comodato e di concessionecontratto, a norma dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 – indicante il fine da perseguire, l’oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa – nonché intervenire ai contratti in nome
e per conto dell’Ente, in virtù del già richiamato art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 ed in ragione
delle competenze per materia allo stesso assegnate.
4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Sabina Pagnanelli
Il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Tecnici
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Antonio Le Donne
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dott.ssa Roberta Pallonari
Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Antonio Le Donne
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Carancini Romano
Il Segretario Generale
F.to Le Donne Dott. Antonio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 19 Settembre 2013
Il Segretario Generale
F.to Le Donne Dott. Antonio
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Il Segretario Generale
F.to Le Donne Dott. Antonio
Macerata, lì 19 Settembre 2013
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, lì 19 Settembre 2013
Il Segretario Generale
Le Donne Dott. Antonio
INVIO ATTI
Servizio del Segretario Generale
Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
Servizio Servizi Finanziari e del Personale
Servizio Servizi Tecnici
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Servizio Servizi alla Persona
Servizio Polizia Municipale
Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Ambito Territoriale Sociale n. 15