a) Nota informativa

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a) Nota informativa
Torus Insurance (UK) Limited
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE DEI COMUNI
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
DEL
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA
INFORMATIVA.
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 04 AGOSTO 2014
Torus Insurance (UK) Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority. It is regulated by the Financial Conduct Authority and the
Prudential Regulation Authority.
Torus Insurance (UK) Limited
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza
*****
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a.
Torus Insurance (UK) Limited (nel seguito anche "Compagnia" o "Assicuratori") è una società costituita nel 2008
secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority.
b.
Torus Insurance (UK) Limited ha la sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, 5th floor, EC3A 3BP London, United
Kingdom.
c.
Torus Insurance (UK) Limited ha una sede secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia, in Via Matteo Bandello, 1 –
20123 Milano.
d.
Per contattare Torus Insurance (UK) Limited sono a diposizione i seguenti contatti.
Francesco Dal Piaz, Via Matteo Bandello 1, 20123, Milano, Italia. Tel: +39 0243633903, email: [email protected], website:
www.torus.com, email: [email protected].
e.
Torus Insurance (UK) Limited è autorizzata a svolgere attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento (Cod. Ivass
impresa nr. D896R, numero iscrizione albo imprese di assicurazione : nr. 1.00095 – in data 1970772011). Nel Regno Unito la
compagnia è soggetta al controllo e vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority,
con sede rispettivamente in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS ed in 20 Moorgate, London EC2R 6DA.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (UK) Limited
Torus Insurance (UK) Limited ha conseguito il rating di A- (Excellent) dall’agenzia di rating A.M Best. Come riportato dal
bilancio annuale del 2013, la società ha un patrimonio netto di USD 161,2 milioni ed un capitale sociale di USD 200 milioni.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è del 423%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Qualora il presente contratto abbia
durata poliennale è facoltà delle parti di disdettarlo al termine di ogni annualità mediante preavviso da comunicarsi 60
giorni prima della scadenza annuale anniversaria .
Avvertenza
Gli Assicuratori e l’Assicurato potranno recedere dalla Polizza mediante invio di lettera raccomandata con preavviso di 90
giorni. Se il recesso è esercitato dagli Assicuratori, l’Assicurato avrà il diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto al
netto delle tasse indicato nel Certificato. Se il recesso è esercitato dall’ Assicurato il Premio rimarrà in ogni caso acquisito
dagli Assicuratori.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia rispettivamente:
- alla Sezione II, articolo 13 Periodo di assicurazione;
- alla Sezione II articolo 8, Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto ha ad oggetto la responsabilità civile generale danni
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
- alla Sezione I, DEFINIZIONI
- Condizioni Particolari
- alla Sezione II, Condizioni Particolari, articolo 8 ESCLUSIONI
Avvertenza
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione della garanzia che
possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per le esclusioni si rinvia:
- alla Sezione II, Condizioni Particolari, articolo 8 ESCLUSIONI
Per le limitazioni si rinvia oltre che alle DEFINIZIONI ed alle clausole individuate nella Polizza con caratteri di particolare
evidenza:
- alla Sezione III, articolo 16 ESTENSIONE TERRITORIALE
Attenzione: ulteriori esclusioni e limitazioni si trovano all’interno dei singoli articoli e paragrafi ed opportunamente
evidenziati.
Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia a quanto previsto:
- alla Sezione II, articolo 3 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO;
- all'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio).
Avvertenza – Presenza di massimali e franchigie
Le garanzie di cui alla Polizza sono soggette a Massimali, Franchigie e Scoperti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
- alla Sezione I, DEFINIZIONI;
- al Certificato
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione del Massimale e della Franchigia
mediante alcune esemplificazioni numeriche:
Caso 1 – Esempio di Richiesta di Risarcimento superiore al Massimale.
ES:
Franchigia: € 25,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 600,000.
Indennizzo: € 500,000 .
Caso 2 – Esempio di Richiesta di Risarcimento inferiore al Massimale.
ES:
Franchigia: € 25,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 250,000.
Risarcimento totale: € 225,000 (€ 250,000 - € 25,000)
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati ad informare la Compagnia di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della
valutazione del rischio oggetto di assicurazione. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese
dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per conclusione del contratto possono compromettere il diritto
alla prestazione.
Avvertenza
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli art. 1892 e 1893
del Codice Civile, che prevedono cause di annullamento del Contratto e di decadenza dell'assicurato dal diritto
all'indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto alla Sezione II, articolo 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI
RISCHIO.
Avvertenza
Ai sensi dell'art. 1895 del Codice Civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
sua conclusione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e
diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto:
- alla Sezione II, articolo 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO;
- alla Sezione II, articolo 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Si rinvia inoltre a quanto previsto agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
6. Premi
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la
Compagnia e il Contraente.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto alla Sezione II, articolo 3 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL
PREMIO
I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: bonifico bancario o assegno negli importi
massimi stabiliti dalla legge.
7. Rivalse
n/a
8. Diritto di recesso
La Compagnia e l’Assicurato hanno facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di 90 (novanta) giorni.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia
- alla Sezione II, articolo 13 Periodo di assicurazione;
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9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
(i) Prescrizione
Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso di un sinistro perde il
diritto all'indennità.
10. Legge applicabile al contratto
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
- alla Sezione II, articolo 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore
(l'aliquota in vigore alla data di redazione del presente fascicolo è pari al 22.25%).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Anche ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ("Avviso dell'Assicuratore in caso di Sinistro") il Contraente/Assicurato o
Assicurato aggiuntivo devono dare avviso del sinistro alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui ne
abbiano avuto conoscenza: l'avviso dovrà essere inviato a Underwriting Insurance Agency Srl, corso Sempione, 61 – 20149
Milano, tel. 0254122532, fax 0254019598, e-mail: [email protected][email protected]
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
- alla Sezione II, articolo 7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- agli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto
all'indennità. In caso di omissione colposa l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al
broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Rappresentanza generale della Torus Insurance (UK) Limited in Italia,Via Matteo Bandello, 1 - 20123 Milano
All’attenzione del Rappresentante Generale, fax +390243633912 e-mail [email protected]
Oppure
Torus Insurance (UK) Ltd. 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom
All’attenzione del Complaints Manager fax n° +44 (0) 20 3206 8002
Oppure
IVASS , Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, via Del Quirinale, 21, 00187 – Roma, fax n° 06
42133745/353
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato
riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore
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con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo
avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta
di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial
Ombudsman
Service,
South
Quay
Plaza,
183
Marsh
Wall,
E14
9SR,
UK;
telefono
+442079641000; [email protected].
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle
controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
14. Arbitrato
n/a
****
TORUS Insurance (UK) limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenute
nella presente Nota Informativa.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile GENERALE dei COMUNI
SEZIONE I
DEFINIZIONI
I termini in lettere maiuscole riportati nella presente polizza, nel Certificato allegato ed in eventuali appendici, hanno il
significato a loro attribuito di seguito:
QUESTIONARIO: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la
valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto.
E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione
del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo,
redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
ASSICURAZIONE: Il contratto d’assicurazione.
CERTIFICATO: Il documento che prova l’Assicurazione
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
COLLABORATORI: Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato in qualità di
dipendente, praticante, apprendista, altro professionista designato quale collaboratore, consulente, a tempo pieno o parttime o in periodo di formazione
ASSICURATORE: Torus, Rappresentanza Generale per l’Italia, che ha accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto
d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la
propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio
rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione
PREMIO: La somma dovuta agli Assicuratori.
INDENNIZZO: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
MASSIMALE: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
COSE: Oggetti materiali ed animali.
DANNI: Morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
COMUNICAZIONI: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera
raccomandata, fax, telegrammi, mail ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio
risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione.
DIPENDENTI: Tutte le persone fisiche di cui l’assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attività
descritta in polizza e delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c.
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SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel presente contratto per “Polizza” si intende “Certificato”
Art. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione
(artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2
Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
(Art. 1910 C.C.).
Nel caso i rischi assicurati siano coperti anche da altra polizza:
a) per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto da eventuale altra polizza, gli
Assicuratori rispondono per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza;
b)
Art. 3
per quanto coperto da assicurazione, sia dalla presente polizza sia da eventuale altra polizza, che
l’Assicurato/Contraente è obbligato a dichiarare in caso di sinistro, gli Assicuratori rispondono solamente per la
differenza dei massimali previsti dall’altra polizza e fino alla concorrenza dei limiti garantiti dalla presente polizza.
Periodicità e mezzi di pagamento del PREMIO.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima
rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà
essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede
all’INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze
(Art.1901 C.C.).
Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia di Torus Insurance (UK) Limited in Milano,
oppure ad UIA Srl che gestisce il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare
il contratto dalla data di inizio.
Il premio è dovuto con periodicità annuale ed il relativo pagamento potrà essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario
o assegno circolare.
Art. 4
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5
Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art.1898 C.C.), salvo quanto previsto all’art. 1.
Art. 6
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla
scadenza successiva alla comunicazione dell‘Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata
la polizza oppure al Broker che ha intermediato la polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti
circostanze:
ricevimento di informazione di garanzia;
formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte di Conti – ecc.).
L’Assicurato fornirà all’Assicuratore tutte le informazioni da questo richieste per la determinazione dell’Indennizzo.
Con riferimento ai prestatori di lavoro l’Assicurato deve segnalare solo i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta degli organismi
dedicati a norma della legge sugli infortuni. In caso di sinistro di particolare gravità o mortale le comunicazioni devono
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essere trasmesse urgentemente. E’ fatto obbligo all’Assicurato di fornire dettagli precisi ed astenersi dal riconoscere qualsiasi
responsabilità.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C.C.).
L’ ASSICURATO/CONTRAENTE alle scadenze annuali, si impegna a fornire all’ASSICURATORE il dettaglio dei SINISTRI così
suddiviso:
a) SINISTRI denunciati;
b) SINISTRI riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) SINISTRI liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) SINISTRI respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’ASSICURATORE di chiedere ed ottenere un aggiornamento con
le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 8
Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori e l’Assicurato possono
recedere dall’Assicurazione, con preavviso di novanta giorni.
In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso stesso,
rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10
Foro competente
Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente
esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 11
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art.
2952 del Codice Civile).
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 Periodo di assicurazione
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Qualora il presente contratto abbia
durata poliennale è facoltà delle parti di disdettarlo al termine di ogni annualità mediante preavviso da comunicarsi 60
giorni prima della scadenza annuale anniversaria .
Art. 14 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere indirizzate alla Compagnia, oppure alla agenzia o
broker interessati.
SEZIONE III
Art. 15 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per i sinistri verificatisi in area U.E., Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art. 16 Efficacia Temporale delle Garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 17 Regolazione del premio
Il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella somma
evidenziata nel conteggio indicato in polizza e regolato alla scadenza periodo assicurativo secondo i criteri indicati.
L’assicurato, entro 90 giorni dalla scadenza annuale deve comunicare per iscritto i dati necessari:
•
retribuzioni lorde del personale soggetto ad assicurazione obbligatoria.
•
Altri elementi indicati in polizza.
Le differenze accertate devono essere pagate entro 60 giorni.
Se l’assicurato non effettua il pagamento nei termini prescritti la Compagnia ha diritto di agire giudizialmente e risolvere il
contratto. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto e fornire assistenza e
documentazioni.
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Art. 18 Gestione delle vertenze - Spese Legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia
civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di
polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel
grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite
di un importo pari ad ¼ (un quarto) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la
somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione
del rispettivo interesse.
La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine
del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al
pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito
alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Assicurazione Responsabilità Civile Terzi
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte,
lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo di validità della
polizza in relazione a tutte le attività, nessuna esclusa che lo stesso può legittimamente svolgere, sia nell’ambito comunale
che all’esterno, comprese le preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, nulla escluso ne
eccettuato nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, esercente, committente e quale utilizzatore di macchine
ed attrezzature non soggette ad assicurazioni di legge.
2) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)
quale civilmente responsabile, anche in relazione al D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 106/2009 e successive modifiche o
integrazioni:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. n.38 del 23/02/2000 per gli infortuni
(escluse malattie professionali) sofferti dai “dipendenti”, assicurati ai sensi della predetta normativa, nelle attività previste
dalla presente assicurazione.
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e
D.Lgs. 23/2/2000 n.38 art. 13, cagionati ai “dipendenti” di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da
infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui ai precedenti decreti,
senza l’applicazione di franchigie. Non costituisce motivo di decadenza dell’assicurazione la mancata assicurazione da
parte dell’INAIL di parte dai “dipendenti” dell’assicurato, per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme
vigenti al riguardo. Sia la garanzia RCT che RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14
della legge 12 giugno 1984 n. 222, dal’INAIL e/o altri Enti similari.
Limitatamente ai dipendenti del Contraente, l’assicurazione vale per le malattie professionali indicate nelle tabelle n.4
allegata al D.P.R. 09/06/75 n. 482 e 8 allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione
della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di assicurazione. Il massimale indicato in
polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia originati dal medesimo
tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
a) per i dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o
indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Comune.
2) alla intenzionale mancata previsione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire
o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Comune. La presente esclusione cessa di avere effetto
per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione vengano intrapresi
accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei alle circostanze;
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3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 2 anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
La Compagnia ha diritto di effettuare ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture utilizzate dal contraente,
ispezioni per le quali il contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione
necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le “norme” in punto di denuncia dei sinistri, il contraente ha l’obbligo di
denunciare senza ritardo alla Compagnia l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far
seguito con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
3) Danno Biologico
L’assicurazione delle responsabilità civile verso dipendenti (RCO) comprende, ai sensi del Codice Civile, il risarcimento di
danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, cagionati ai dipendenti per morte, lesioni personali, dalle
quali sia derivata un’invalidità permanente sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e
successive modificazioni. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
4) RC personale degli amministratori.
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile professionale degli amministratori per danni materiali arrecati in
relazione allo svolgimento delle loro mansioni, sia nei confronti di terzi (nella garanzia RCT) che dei dipendenti (nella
garanzia RCO). La garanzia viene estesa anche alle funzioni di rappresentanza presso altri organi collegiali. In questo caso
la garanzia copre la sola responsabilità personale e diretta dell’assicurato con esclusione della quota di responsabilità che
possa far carico al medesimo in via di solidarietà.
5) RC personale dei funzionari e dei dipendenti.
L’assicurazione si intende estese alla responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti per danni materiali arrecati in
relazione alla svolgimento delle loro mansioni sia nei confronti di terzi (nella garanzia RCT) che dei dipendenti (nella
garanzia RCO). In ogni caso i massimali per sinistro R.C.T. /R.C.O. stabiliti in polizza, restano il limite entro cui la Compagnia
può essere chiamata a rispondere anche nel caso di responsabilità solidali tra funzionari e dipendenti.
6) Chiarimenti
a) i dipendenti sono considerati terzi fra di loro ed anche nei confronti dell’ente.
b) danni a cose consegnate, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi degli artt. 1783,
1794, 1785 bis, per danni da sottrazione, distruzione, deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono esclusi,
denaro, valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi.
c) danni derivanti da rimozione di veicoli, la garanzia comprende i danni cagionati a veicoli rimossi per esigenze di pubblico
servizio, trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito caduta, sganciamento e collisione, conseguente a rottura accidentale
del mezzo di sollevamento. La garanzia presta la sua efficacia anche per i danni subiti dai veicoli custoditi dall’assicurato in
apposite aree. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto
dell’intervento. Nell’eventualità che il servizio venga svolto da privati, la garanzia viene prestata per il rischio della
committenza derivante.
d) Uso delle armi: la garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione da parte
del personale della polizia municipale. La garanzia opera anche nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio
nell’atto di intraprendere o cessare il servizio. Gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono considerati terzi fra di loro.
e) Manutenzione: l’assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto stabilito alla responsabilità civile che incombe al
contraente in relazione ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento dei fabbricati
adibiti all’attività descritta. Sono comprese in garanzia anche i danni derivanti ai sensi tutti del D.L. n° 81/2008 e del D.L.
106/2009 e successive modifiche e/o integrazioni. Qualora i lavori siano appaltati a terzi con regolare contratto la garanzia
opera quale committente dei lavori.
f) La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento
educativo e/o socializzazione e/o riabilitativo e/o terapeutico ed alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le
competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse di studio e/o inserimento lavorativo ed i minori in
affido.
g) La garanzia è estesa all’uso di velocipedi sia di proprietà del comune che personale impiegati per ragioni di servizio.
h) La garanzia è estesa alla proprietà/custodia di animali.
7) Qualifica di terzo.
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono
considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo, con esclusione del
legale rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali
durante lo svolgimento del proprio incarico, sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture
del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
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Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione
di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da
Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali
8) Esclusioni
La presente Assicurazione si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile ai sensi di legge
all’assicurato, a suoi dipendenti o ad altre persone di cui l’assicurato deve rispondere, con la sola esclusione dei seguenti
casi:
a) DANNI da furto e quelli derivanti a COSE altrui derivanti da incendio di COSE dell’ASSICURATO o da lui detenute.
b) DANNI connessi con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc)
c) DANNI da qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, di acqua,
terreni o culture.
d) alla opere in costruzione, alle COSE sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell’ambito di esecuzione del
lavoro.
e) DANNI alle COSE che costituiscono strumento di lavorazione e alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché
quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori.
f) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati o venduti dopo la consegna a terzi, da opere od installazioni in genere
dopo l’installazione in genere o dopo l’ultimazione dei lavori o, in caso di operazioni ri riparazione, manutenzione o posa in
opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; per opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e,
comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni
singola parte che si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da
quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico.
g) DANNI conseguenti dalla circolazione su strade ad uso pubblico e su aree a queste equiparate, di veicoli a motore
soggetti all’ASSICURAZIONE obbligatoria ai sensi della legge n° 990 del 24/12/69 e successive modifiche, integrazioni,
regolamenti di esecuzione, oppure da navigazione o impiego di aeromobili.
h) DANNI conseguenti a terzi da prodotti dopo la loro consegna terzi (rc prodotti).
i) conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro o titoli al portatore.
j) connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria.
k) per le competenze e le attività delle aziende per i servi sanitari.
l) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.
m) DANNI derivanti direttamente o indirettamente da amianto, onde elettromagnetiche, organismi/prodotti
geneticamente modificati e/o trasformati.
n) proprietà e/o gestione di discariche e/o forni inceneritori di qualsiasi tipo.
o) DANNI derivanti da colpa grave accertati definitivamente dal giudice competente.
p) derivanti dall’uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona che non abbia
compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle
disposizioni in vigore.
q) alle COSE trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell’ambito di dette
operazioni; nonché a che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o
solevate.
r) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a COSE dovuti ad assestamento, cedimento, franamento
o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.
s) derivanti alla proprietà o conduzioni di fabbricati e dei relativi impiantii fissi.
t) dei quali l’ASSICURATO debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantegli
dalla legge.
u) i DANNI prodotti da rigurgito di fogna e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rotture accidentali di
impianti e/o condutture.
v) rischi di guerra dichiarata o non dichiarata , guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio
e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
w) responsabilità civile derivante da mancata fornitura di energia elettrica, gas, servizi di telecomunicazione salvo che si
tratti di diretta conseguenza di un danno materiale indennizzabile ai sensi della polizza RCT dell’assicurato.
x) l’ASSICURAZIONE RCT e RCO non comprende i DANNI derivanti dall’esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.
9) Danni indiretti
L’assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzione, o sospensione di attività industriali,
commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini termine di polizza.
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10) Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni, la garanzia viene prestata, limitatamente ai danni e alle perdite
patrimoniali da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze
di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depositi e condutture.
11) RC del committente per veicoli a motore.
L’assicurazione è prestata contro il rischio della Responsabilità Civile derivante all’assicurato, sulla base dell’art. 2049 Codice
Civile, per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti, connessi in relazione alla guida per suo conto di
autovetture, motocicli, ciclomotori, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’assicurato o allo stesso
intestati al P.R.A. o a lui locati.
12) Attività di volontariato
L’assicurazione comprende anche l’attività di volontariato prestata nei confronti dell’ente da volontari identificati con
apposito atto dell’ente: organizzazione di volontariato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio delle
attrezzature, degli impianti e del materiale, compresi animali necessari per lo svolgimento dell’attività. Sono compresi i
volontari che prestino la loro opera direttamente. I volontari sono considerati terzi sia nei confronti dell’ente che tra di loro,
limitatamente ai casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 C.P.)
13) Attività esterne ambito comunale.
Le attività svolte dall’assicurato possono essere svolte anche con altre amministrazioni pubbliche nel rispetto di leggi vigenti
accordi associativi, convenzioni, stipulati fra enti quando siano concordate ad operare fuori ambito comunale. La
Compagnia risponde per la sola responsabilità personale diretta del dipendente dell’assicurato esclusa ogni forma di
responsabilità solidale.
14) Massimali e Franchigie
I massimali, i sottolimiti, gli scoperti, le franchigie concordate che verranno garantiti ed applicati verranno indicate qui di
seguito:
MASSIMALI RCT: xxxxxxxxx € - MASSIMALI RCO: xxxxxxxxx €
Salvo quanto di seguito previsto per singole voci per ogni sinistro resta a carico dell’ assicurato un’ importo pari ad euro
xxxxx a titolo di franchigia assoluta.
GARANZIA
LIMITI RISARCIMENTO
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Ogni e qualsiasi danno
I massimali RCT/O di polizza
Franchigia frontale
Danno biologico
I massimali RCO di polizza
Franchigia € XXX
Danni a mezzi di trasporto
€ 10.000 per sin e per anno
Franchigia € XXX
Danni a cose consegna/custodia
€ 10.000 per sin e per anno
Franchigia € XXX
Danni da Incendio
€ 150.000 per sin e per anno
Franchigia € XXX
Danni da Inquinamento accidentale
€ 150.000 per sin e per anno
Scoperto 10% min. € xxxxxx
Danni a condutture/impianti sottoterranei
€ 50.000 per sin e per anno
Scoperto 10% min. € xxxxxx
Danni Indiretti (interruzione)
€ 150.000 per sin e per anno
Franchigia € XXX
Danni da cedimento/franamento
€ 50.000 per sin e per anno
Scoperto 10% min. € xxxxxx
Danno a cose ambito esecuzione servizi/lavori
€ 100.000 per sin. e per anno
Scoperto 10% min. € xxxxxx
Danni spargimento acqua
€ 250.000 per sin. e per anno
Franchigia € XXX
Danni a veicoli
€ 50.000 per sin. e per anno
Franchigia € XXX
Danni rimozione veicoli
€ 50.000 per sin. e per anno
Franchigia € XXX
Cose consegnate
€ 50.000 per anno e € 2.500 per sin.
Franchigia € XXX
Danni minuto mantenimento
€ 50.000 Franchigia € XXX
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Danni manutenzione
€ 50.000 Franchigia € XXX
Danni da randagismo
€ 50.000 per sin e per anno
Franchigia € XXX
In caso di sinistro che interessi sia il massimale RCT che quello RCO la massima esposizione sarà quella del massimale RCT e
da intendere unico per sinistro e per anno. I danni a veicoli oggetto della copertura sono quelli causati dalla
amministrazione a terzi e dipendenti che si verifichino nel territorio comunale.
Premesso che l’ASSICURAZIONE si intende prestata con l’applicazione degli scoperti e/o franchigie elencati per ogni
SINISTRO RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie superiori previste dalle condizioni di polizza, si conviene fra le
Parti che il CONTRAENTE provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei SINISTRI rientranti nei limiti degli scoperti
e/o franchigie elencati contrattualmente previsti, con le seguenti modalità:
a) nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale agli scoperti e/o franchigie elencati il SINISTRO verrà gestito
direttamente dal CONTRAENTE, il quale provvederà alla liquidazione del DANNO facendosi altresì carico degli eventuali
maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite degli scoperti e/o franchigie
elencati, determinati da ritardi nella gestione del SINISTRO imputabili al CONTRAENTE stesso;
b) nel caso di richieste di risarcimento maggiori degli scoperti e/o franchigie elencati il CONTRAENTE provvederà ad
interessare l’ASSICURATORE, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del SINISTRO.
Analogamente opererà il CONTRAENTE nei casi in cui l’entità del DANNO dovesse evidentemente apparire superiore degli
scoperti e/o franchigie elencati, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento;
c) nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il DANNO rientri o meno negli scoperti e/o
franchigie elencati, il CONTRAENTE assumerà la gestione del SINISTRO provvedendo alla quantificazione del DANNO ed alla
sua eventuale liquidazione nei limiti degli scoperti e/o franchigie elencati. Qualora il DANNO fosse valutato maggiore degli
scoperti e/o franchigie elencati o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tali importi, il
CONTRAENTE entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l’entità del DANNO è superiore agli scoperti
e/o franchigie elencati, provvederà a denunciare il SINISTRO all’ASSICURATORE corredato di tutta la documentazione
necessaria per la valutazione del DANNO in punto di responsabilità e di quantum.
Con cadenza semestrale il CONTRAENTE, sulla base delle evidenze dell’ASSICURATORE (intendendosi per tali: copia della
quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall’avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante
l’avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di
rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:
•
Data del SINISTRO
•
Nominativo della Controparte
•
Importo liquidato
•
Data del pagamento
•
Importo da recuperare
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra
verranno richiesti dall’ASSICURATORE in data successiva alla liquidazione di ogni singolo DANNO e il
CONTRAENTE/ASSICURATO si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.
Art. 15 Periodo di efficacia del contratto
La polizza garantisce i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.
Art. 16
Elezione di domicilio
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso :
Francesco Dal Piaz
Rappresentante Generale di Torus Insurance (UK) Limited per l’Italia
Via Matteo Bandello 1, 20123, Milano
Tel: +39 0243633903, email: [email protected]
Art. 17 Clausola sostituzione polizza
La presente Polizza è stata emessa con soluzione di continuità ed in sostituzione della Polizza n. XXXX, sulla base della
dichiarazione rilasciata dal Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di fatti e/o atti che potrebbero dare origine
a richieste di risarcimento a lui notificate antecedentemente alla data di decorrenza della presente Polizza.
Qualora il Contraente/Assicurato denunci alla Società un sinistro a lui già noto antecedentemente alla decorrenza della
presente Polizza, la Società potrà recedere dalla stessa con preavviso di 15 gg ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 18 Clausola Broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio
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che intermedia la presente POLIZZA e che lo rappresenta ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:
a)
ogni comunicazione effettuata al BROKER da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b)
ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata
dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla
presente POLIZZA.
Pertanto:
a)
ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b)
ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
Il Contraente
Il rappresentante generale per l’Italia
Francesco Dal Piaz
Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere attentamente letto e di accettare
esplicitamente i seguenti articoli:
Art.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2
Altre assicurazioni
Art.3
Pagamento del Premio
Art.9
Oneri fiscali
Art.11
Rinvio alle norme di legge
Art. 8
Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 16 Elezione di domicilio
Art. 17 Clausola Broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Il Contraente
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GLOSSARIO
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi
al plurale)
QUESTIONARIO: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la
valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto.
E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione
del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo,
redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
ASSICURAZIONE: Il contratto d’assicurazione.
CERTIFICATO: Il documento che prova l’Assicurazione
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
COLLABORATORI: Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato in qualità di
dipendente, praticante, apprendista, altro professionista designato quale collaboratore, consulente, a tempo pieno o parttime o in periodo di formazione
ASSICURATORE: Torus, Rappresentanza Generale per l’Italia, che ha accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto
d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la
propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio
rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione
PREMIO: La somma dovuta agli Assicuratori.
INDENNIZZO: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
MASSIMALE: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
COSE: Oggetti materiali ed animali.
DANNI: Morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
COMUNICAZIONI: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera
raccomandata, fax, telegrammi, mail ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio
risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione.
DIPENDENTI: Tutte le persone fisiche di cui l’assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attività
descritta in polizza e delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c.
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MODULO DI PROPOSTA
NOTE IMPORTANTI
I sottoscrittori non possono prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non firmate, e non munite degli
allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a ciascuna domanda (indicando N/A “non applicabile” ove
necessario) e se lo spazio non fosse sufficiente si utilizzi il foglio bianco “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE” allegato 1. Le
risposte alle domande del presente questionario, sono considerate di primaria importanza, pertanto si raccomanda, al
firmatario del presente modulo, di verificare le risposte date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che
richiedono un’attenta e completa analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere
rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare
l’annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale all’indennizzo.
1)
Comune di __________________________________________________________Provincia_____________________________
2)
Indirizzo ________________________________________________________________________CAP________________________
Partita Iva _______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
3)
E’ sede di Azienda Autonoma di Soggiorno/Pro Loco?
SI
NO
4) Il comune gestisce direttamente questi servizi?
raccolta/smaltimento rifiuti
n° cassonetti
fissi ………. con ruote ……………
rimozione veicoli
n° carri attrezzi …………………
rete idrica
km interrati………….
rete gas
km rete …………………
km a cielo aperto …………………..
rete elettrica – tipologia di produzione
n°……… centrali idroelettriche
n°………..centrali termiche
altre tipologie……………………………….
Produzione energia idroelettrica:
bacini artificiali
portata invaso…………mc
intervallo di manutenzione……….
condotte forzate
n° condotte…………….
Lunghezza in metri…………………
dighe n° ………..
tipologia ………………
anno di costruzione……………….
5) km rete stradale comunale…………………..
La manutenzione stradale è gestita
direttamente
subappalto
In caso di subappalto il comune richiede polizza di Responsabilità Civile? Per quale limite?.................................
6) Sono presenti sul territorio comunale i seguenti esercizi?
Teatri
n° ……….
Capienza posti…………..
Stadi
n° ……….
Capienza posti…………..
Palazzetti sport
n° ……….
Capienza posti…………..
Piscine
altri tipi di centri
coperte n° ……….
scoperte n° …………..
…………..
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7) il comune impiega personale non dipendente?
SI
-
NO
Se SI in quale misura……………..%
In dettaglio
Interinali
n° ………. Totale annuo compensi € ……………………
co.co.co.
n° ………. Totale annuo compensi € ……………………
socialmente utili
n° ………. Totale annuo compensi € ……………………
volontari
n° ……….
8) Combinazioni previste Garanzie richieste
RCT Massimali
RCT Massimali
RCT Massimali
RCT Massimali
1.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 -
RCO Massimali
500.000
RCO Massimali 1.000.000
RCO Massimali 1.500.000
RCO Massimali 1.500.000
Fasce di abitanti:
Fino a 1.000
Fino a 2.500
Fino a 5.000
Fino a 10.000
Fino a 15.000
9) Totale annuo lordo compensi dipendenti € …………………………….
10) Siete già stati assicurati con un contratto di responsabilità civile GENERALE?
SI
Se SI completare il seguente schema :
NO
Data di decorrenza e scadenza del contratto in corso
Nome della società assicuratrice
Franchigia e/o scoperto
Premio Lordo in corso
Allegare copia polizza.
Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura
assicurativa per la responsabilità civile GENERALE dell’assicurato negli ultimi 5 anni?
SI
NO
Se SÌ, fornire dettagli
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SINISTRI verificatisi negli ultimi cinque anni ( in assenza di assicurazione inserire le eventuali richieste di risarcimento)
anno
compagnia assicuratrice n° danni pagati importo danni pagati € numero danni riservati importo danni riservati€
NB: la mancata e completa compilazione del punto 10 comporterà la non quotazione della trattativa, è facoltà
dell’assicuratore di chiedere ulteriori dettagli.
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Prudential Regulation Authority.
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11) il proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi
confronti
SI
NO
12)La società richiede ai subappaltatori di avere un’assicurazione ?
SI
NO
Se SÌ, fornire dettagli
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13) Quale è il massimale richiesto ? €
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore dell’Assicurato e degli altri soggetti assicurati dichiara che le affermazioni
e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata
e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato
costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.
Mi dichiaro/ci dichiariamo disponibili ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di quanto qui
dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.
La firma del presente questionario non impegna l’Assicurato alla stipulazione del contratto.
Data
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Nome e funzione di chi firma
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Timbro e firma
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IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio
proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente questionario che
non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma
qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il questionario verrà considerato come “base” per
la stipula della polizza stessa in tal caso il questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
“Codice della Privacy” (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili”
riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente
allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma
potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A. SRL con l’ausilio
anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale “assenso” scritto al
“trattamento” dei suddetti dati.
Data
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Nome e funzione di chi firma
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Timbro e firma
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Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il Fascicolo Informativo come previsto
dall’art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell’IVASS.
Data
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Nome e funzione di chi firma
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Timbro e firma
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ALLEGATO N°1 - FOGLIO “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE”
Nel caso gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo foglio.
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ÙALLEGATO N°2 - NO CLAIMS DECLARATION
La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del questionario deve utilizzare nel caso
trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del questionario alla data dell’ordine fermo, per rivitalizzare il
questionario precedentemente compilato e poter ottenere la copertura.
Scaduto il termine di validità del questionario (30 giorni dalla data di compilazione), stampare su carta intestata la
sottostante dichiarazione (in corsivo) e compilare tutti i campi liberi.
Con la seguente NCD
si dichiara
che le informazioni contenute nel questionario datato _____/____/______. non hanno subito alcuna modifica e che, dopo
un’accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l’insorgenza di un sinistro
o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.
Data
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Nome e funzione di chi firma
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Timbro e firma
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