(modifiche in stabilimenti soggetti a notifica) a cura di Syreco

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(modifiche in stabilimenti soggetti a notifica) a cura di Syreco
Regione Lombardia
Direttiva Regionale ex Art. 8 LR 19/2001 per Stabilimenti in Art. 5 comma 3:
Scheda di Valutazione Tecnica (SVT) e Competenze Provincia
Dicembre 2004
LA “SEVESO II” DELLA REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha recentemente adottato la sua legge di attuazione dei propri
adempimenti e funzioni di controllo in materia di “stabilimenti con pericolo di incidenti
rilevanti” in attuazione a quanto disposto dal DLgs 334/99 finalità stabilite dall’Art.1.
In estrema sintesi:
• alla Regione competono le funzioni conferite dall’Art.72 del DLgs 31/3/1998.
• alle Provincie competono le funzioni relative agli Stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità < di quelle indicate in Allegato I, 2^ colonna del
DLgs 334/99 (non è ben chiarito se ciò includa anche i Depositi, contrariamente a
quanto previsto dall’Art.5 comma 2 e 3 del DLgs 334/99, nel qual caso si avrebbe
una estensione del campo di applicazione).
Più in dettaglio, gli articoli di legge più significativi, prevedono quanto segue:
Art.3 Nuovi Stabilimenti soggetti a Notifica (Art.6) o Modifiche con Aggravio del
Rischio (ai sensi del DM 9/8/2000)
La procedura della Regione Lombardia è molto simile a quella prevista dall’Art.9 del
DLgs 334/99, ma valida ora per tutte le Notifiche di Classe A1 ed A2 (Art. 6).
E’ prevista la presentazione di un Rapporto preliminare di Sicurezza (con i contenuti
minimi di cui all’Allegato 1), 180 gg prima della costruzione.
Esso sarà esaminato dal Dirigente competente, che rilascerà entro 60 gg il Nulla Osta
Preliminare di Sicurezza (NOPS), eventualmente condizionato, salvo prorogare i
termini (una sola volta) di 30 gg e ne comunica l’esito al Comune ed alla struttura
regionale competente per il VIA.
Nel caso di assoggettabilità a VIA, si applica l’Art.6, comma 2 e 3 della L.R. 3/9/1999
N°20 ed il giudizio di VIA è recepito nel provvedim ento conclusivo.
Il Gestore presenta il Rapporto (definitivo) di Sicurezza (con i contenuti specificati
nell’Allegato 2) prima dell’inizio dell’attività.
Art. 4 Rapporto di Sicurezza per Stabilimenti (esistenti) soggetti a Notifica di
Classe A1.
Il Rapporto di Sicurezza deve essere trasmesso alla Giunta Regionale
a) per Stabilimenti nuovi (una volta ottenuto il NOPS) prima dell’inizio della attività
b) per gli Stabilimenti soggetti a modifica con aggravio dei rischi prima dell’inizio delle
opere corrispondenti
c) per gli Stabilimenti esistenti ogni 5 anni come previsto dall’Art.8 del DLgs 334/99
Il provvedimento conclusivo include le valutazioni tecniche finali del procedimento
istruttorio e le eventuali prescrizioni e definisce la periodicità delle verifiche ispettive,
tenuto conto della esistenza di un SGS certificato da un Istituto accreditato della
Regione Lombardia con le modalità di cui all’Allegato 3.
La Regione Lombardia acquisisce dal CTR gli atti relativi ai provvedimenti istruttori non
ancora conclusi.
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Regione Lombardia
Direttiva Regionale ex Art. 8 LR 19/2001 per Stabilimenti in Art. 5 comma 3:
Scheda di Valutazione Tecnica (SVT) e Competenze Provincia
Dicembre 2004
Art. 5 Scheda di Valutazione Tecnica per Stabilimenti soggetti a Notifica di
Classe A2 (solo Art. 6)
Il Gestore inoltra alla Regione per gli Stabilimenti esistenti, e per quelle modifiche che
non comportano un aggravio dei rischi, una Scheda di Valutazione Tecnica (di cui
non vengono ancora specificati i requisiti minimi, per cui si ritiene opportuno riferirsi
ancora al DPCM 31/3/1989) nella quale dimostra di aver identificato ed analizzato
pericoli di incidenti rilevanti, con la sima della relativa probabilità e gravità:
a) per gli Stabilimenti nuovi (una volta acquisito il NOPS) prima dell’inizio della attività
b) per gli Stabilimenti esistenti, entro 2 anni dalla entrata in vigore della presente
legge e successivamente ogni 5 anni
c) per le modifiche senza aggravio del rischio, prima dell’inizio della attività connessa
alla modifica
Il Dirigente competente rilascia (per i nuovi) e conferma (per gli esistenti) il Nulla Osta
Definitivo di Sicurezza (NODS).
Ciò non si applica alle modifiche negli Stabilimenti il cui gestore abbia adottato un SGS
certificato da un Istituto accreditato dalla Regione Lombardia.
Art. 6 Istruttoria del Rapporto di Sicurezza
La Direzione generale si avvale del supporto di un Comitato di Valutazione dei
Rischi (CVR), presieduto dal Dirigente competente e composto da 5 esperti:
2 designati dal Dirigente generale
1 designato dall’ARPA
1 designato dall’Ispettorato Regionale VVF
1 designato dall’ISPESL
integrato di volta in volta da un rappresentante della Provincia, del Comune e del
Comando VVF locale.
Il provvedimento conclusivo del procedimento di esame della documentazione
ricevuta (Rapporto di Sicurezza) e di eventuali sopralluoghi ed ispezioni, è emesso dal
Dirigente competente entro 120 gg dal ricevimento del RdS, salvo sospenderlo una
sola volta per 60 gg per acquisire ulteriori informazioni.
Il provvedimento conclusivo autorizza l’esercizio delle attività con eventuali
prescrizioni integrative.
Art. 7 Attività di controllo
L’attività di controllo è svolta dall’ARPA congiuntamente con i VVF mediante visite
ispettive e sopralluoghi inerenti l’attuazione del SGS, secondo un programma di
controllo predisposto dalla Direzione generale, d’intesa con ARPA e Ispettorato
generale VVF, in base alle conclusioni delle istruttorie dei RdS e delle SVT ed alla
qualità del SGS, con maggior frequenza se esso non è certificato da un Istituto
accreditato della Regione Lombardia.
Art. 8 Competenze della Provincie (per Art. 5 comma 3)
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Regione Lombardia
Direttiva Regionale ex Art. 8 LR 19/2001 per Stabilimenti in Art. 5 comma 3:
Scheda di Valutazione Tecnica (SVT) e Competenze Provincia
Dicembre 2004
I Gestori degli Stabilimenti di cui all’Art.5 comma 3 del DLgs 334/99 (Classe B)
inoltrano alla Provincia (ed in copia alla Giunta Regionale ed al Comune competente)
la SVT (Art.5 precedente) e la Scheda Informazione Rischi (Allegato V del DLgs
334/99).
La Provincia, in accordo con ARPA, istruisce la SVT, la cui valutazioni finali vengono
trasmesse alla Direzione generale, al Comune ed all’ASL competenti.
Art. 9 Sanzioni
In aggiunta a quanto previsto dal DLgs 334/99 vengono comminate le seguenti
sanzioni pecuniarie:
100 milioni per omissione della presentazione del RdS
200 milioni per omissione della presentazione della SVT
50 milioni per omissione dell’aggiornamento periodico della SVT
Art. 10 Oneri
Gli oneri delle istruttorie sono a carico del Gestore sulla base di un apposito tariffario.
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SYRECO S.r.l.
SEVESO II - La nuova Legge della Regione Lombardia
Novembre 2001
STABILIMENTI SOGGETTI AL DLgs 334/99
NOTIFICA (Art. 6)
Ente competente: REGIONE
TIPOLOGIA DI
SITUAZIONE
NUOVI
STABILIMENTI
o con
MODIFICHE CON
AGGRAVIO DEI
RISCHI
(DM 9/5/00)
STABILIMENTI
ESISTENTI
o con
MODIFICHE SENZA
AGGRAVIO DEI
RISCHI
(DM 9/5/00)
CLASSE A1
> 3^ colonna
Allegato I
CLASSE A2
> 2^ colonna
Allegato I
Il Gestore presenta alla Giunta Regionale un
Rapporto preliminare di Sicurezza
(i cui contenuti sono descritti nell’Allegato 1)
180 gg prima della costruzione
⇓
Il Dirigente competente
entro 60 (+30) gg
Nulla Osta Preliminare
rilascia il:
di Sicurezza (NOPS)
Ottenuto il NOPS e realizzato l’intervento,
prima dell’inizio della attività,
il Gestore trasmette:
SCHEDA DI VALUTAZIONE
RAPPORTO DI SICUREZZA
(*)
(RdS)
TECNICA (SVT)
i cui contenuti sono descritti
con obbligo di
entro 2 anni
in Allegato 2 alla LR 19/01,
rinnovo
dalla entrata in vigore della LR
entro il 13/10/2000
ogni 5 anni
N°19/2001 ( entro 15/09/2005)
VALUTAZIONE
DI IMPATTO
AMBIENTALE - VIA
Qualora l’intervento sia
soggetto a VIA, si applica
quanto previsto dall’Art.6,
comma 2 e 3 della
LR N° 20 del 3/9/1999.
Il Giudizio di VIA
viene espresso nel
Provvedimento conclusivo
Il Dirigente competente effettua la Istruttoria,
avvalendosi della collaborazione del
Comitato di Valutazione dei Rischi (CVR)
e rilascia * entro 120 (+60) gg il
ESERCIZIO
AUTORIZZATO
VERIFICHE DEL
SISTEMA DI
GESTIONE DELLA
SICUREZZA (SGS)
(*)
(*)
Provvedimento Conclusivo (PC)
a seguito del quale viene emesso il
Nulla Osta definitivo di Sicurezza (NODS)
(
Il NODS può includere delle prescrizioni e definisce la
( )
periodicità delle Visite Ispettive X
effettuate da ARPA e VVF
)
X NB: Il Gestore che adotti un SGS certificato da un
Istituto riconosciuto (Allegato 3) può effettuare
modifiche e proseguire la attività senza trasmettere
la SVT e senza attendere il rilascio del NODS.
Le visite ispettive avranno una frequenza minore.
I contenuti della SVT sono descritti in Allegato 1 ed Appendice 1 alla DGR 7/13860 del 13/7/2004
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Art. 5, comma 2 e 3
Ente competente: PROVINCIA
CLASSE B
Art. 5, comma 3
CLASSE C
Art. 5, comma 2
Non è specificato se
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA serva un’autorizzazione
specifica per:
(*)
(SVT)
Nuove attività o
entro 13/10/2000 per Stabilimenti
modifiche di
esistenti nuovi o con modifiche con
Stabilimenti esistenti di
aggravio del rischio (ex DM 9/8/2000)
CLASSE C
prima della messa in esercizio
(con rinnovo ogni 5 anni)
Il Valutatore (ARPA) effettua la verifica
della SVT, dandone comunicazione a
Integrazione Docum.
Comando VVF e compila il Rapporto di Valutazione Rischi
Istruttoria e Valutazione (Appendice 2
(Art. 4, c – DLgs 626)
(*)
Formaz, Informazione
DGR ).
La Unità Operativa Regionale RIR ed il Addestramento
(DM 16/3/98)
Coordinatore d’area del CVR
Nessun obbligo di
esprimono un parere entro 15 gg
inoltro di
documentazione
Provvedimento Conclusivo (PC)
Possono essere
contenente eventuali prescrizioni,
effettuati sopralluoghi
è trasmesso dalla Provincia alla
per accertamenti tecnici
DG della Giunta Regionale,
e documentali
al Comune ed ARPA competenti.
Il sopralluogo effettuato da ARPA (previa comunicazione a VVF
ed ISPESL) è obbligatorio per CLASSE B prima della Redazione
del Rapporto di Istruttoria e valutazione al fine di accertamenti
tecnici, riscontri sui contenuti della SVT e verifiche documentali e
di sussistenza delle autorizzazioni in materia sicurezza,
prevenzione incendi e ambiente.
Viene raccomandata l’adozione di una Politica e di un SGS
volontario per prevenzione RIR