(modifiche in stabilimenti soggetti a notifica) a cura di Syreco
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(modifiche in stabilimenti soggetti a notifica) a cura di Syreco
Regione Lombardia Direttiva Regionale ex Art. 8 LR 19/2001 per Stabilimenti in Art. 5 comma 3: Scheda di Valutazione Tecnica (SVT) e Competenze Provincia Dicembre 2004 LA “SEVESO II” DELLA REGIONE LOMBARDIA La Regione Lombardia ha recentemente adottato la sua legge di attuazione dei propri adempimenti e funzioni di controllo in materia di “stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti” in attuazione a quanto disposto dal DLgs 334/99 finalità stabilite dall’Art.1. In estrema sintesi: • alla Regione competono le funzioni conferite dall’Art.72 del DLgs 31/3/1998. • alle Provincie competono le funzioni relative agli Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità < di quelle indicate in Allegato I, 2^ colonna del DLgs 334/99 (non è ben chiarito se ciò includa anche i Depositi, contrariamente a quanto previsto dall’Art.5 comma 2 e 3 del DLgs 334/99, nel qual caso si avrebbe una estensione del campo di applicazione). Più in dettaglio, gli articoli di legge più significativi, prevedono quanto segue: Art.3 Nuovi Stabilimenti soggetti a Notifica (Art.6) o Modifiche con Aggravio del Rischio (ai sensi del DM 9/8/2000) La procedura della Regione Lombardia è molto simile a quella prevista dall’Art.9 del DLgs 334/99, ma valida ora per tutte le Notifiche di Classe A1 ed A2 (Art. 6). E’ prevista la presentazione di un Rapporto preliminare di Sicurezza (con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1), 180 gg prima della costruzione. Esso sarà esaminato dal Dirigente competente, che rilascerà entro 60 gg il Nulla Osta Preliminare di Sicurezza (NOPS), eventualmente condizionato, salvo prorogare i termini (una sola volta) di 30 gg e ne comunica l’esito al Comune ed alla struttura regionale competente per il VIA. Nel caso di assoggettabilità a VIA, si applica l’Art.6, comma 2 e 3 della L.R. 3/9/1999 N°20 ed il giudizio di VIA è recepito nel provvedim ento conclusivo. Il Gestore presenta il Rapporto (definitivo) di Sicurezza (con i contenuti specificati nell’Allegato 2) prima dell’inizio dell’attività. Art. 4 Rapporto di Sicurezza per Stabilimenti (esistenti) soggetti a Notifica di Classe A1. Il Rapporto di Sicurezza deve essere trasmesso alla Giunta Regionale a) per Stabilimenti nuovi (una volta ottenuto il NOPS) prima dell’inizio della attività b) per gli Stabilimenti soggetti a modifica con aggravio dei rischi prima dell’inizio delle opere corrispondenti c) per gli Stabilimenti esistenti ogni 5 anni come previsto dall’Art.8 del DLgs 334/99 Il provvedimento conclusivo include le valutazioni tecniche finali del procedimento istruttorio e le eventuali prescrizioni e definisce la periodicità delle verifiche ispettive, tenuto conto della esistenza di un SGS certificato da un Istituto accreditato della Regione Lombardia con le modalità di cui all’Allegato 3. La Regione Lombardia acquisisce dal CTR gli atti relativi ai provvedimenti istruttori non ancora conclusi. 1 di 4 Regione Lombardia Direttiva Regionale ex Art. 8 LR 19/2001 per Stabilimenti in Art. 5 comma 3: Scheda di Valutazione Tecnica (SVT) e Competenze Provincia Dicembre 2004 Art. 5 Scheda di Valutazione Tecnica per Stabilimenti soggetti a Notifica di Classe A2 (solo Art. 6) Il Gestore inoltra alla Regione per gli Stabilimenti esistenti, e per quelle modifiche che non comportano un aggravio dei rischi, una Scheda di Valutazione Tecnica (di cui non vengono ancora specificati i requisiti minimi, per cui si ritiene opportuno riferirsi ancora al DPCM 31/3/1989) nella quale dimostra di aver identificato ed analizzato pericoli di incidenti rilevanti, con la sima della relativa probabilità e gravità: a) per gli Stabilimenti nuovi (una volta acquisito il NOPS) prima dell’inizio della attività b) per gli Stabilimenti esistenti, entro 2 anni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni 5 anni c) per le modifiche senza aggravio del rischio, prima dell’inizio della attività connessa alla modifica Il Dirigente competente rilascia (per i nuovi) e conferma (per gli esistenti) il Nulla Osta Definitivo di Sicurezza (NODS). Ciò non si applica alle modifiche negli Stabilimenti il cui gestore abbia adottato un SGS certificato da un Istituto accreditato dalla Regione Lombardia. Art. 6 Istruttoria del Rapporto di Sicurezza La Direzione generale si avvale del supporto di un Comitato di Valutazione dei Rischi (CVR), presieduto dal Dirigente competente e composto da 5 esperti: 2 designati dal Dirigente generale 1 designato dall’ARPA 1 designato dall’Ispettorato Regionale VVF 1 designato dall’ISPESL integrato di volta in volta da un rappresentante della Provincia, del Comune e del Comando VVF locale. Il provvedimento conclusivo del procedimento di esame della documentazione ricevuta (Rapporto di Sicurezza) e di eventuali sopralluoghi ed ispezioni, è emesso dal Dirigente competente entro 120 gg dal ricevimento del RdS, salvo sospenderlo una sola volta per 60 gg per acquisire ulteriori informazioni. Il provvedimento conclusivo autorizza l’esercizio delle attività con eventuali prescrizioni integrative. Art. 7 Attività di controllo L’attività di controllo è svolta dall’ARPA congiuntamente con i VVF mediante visite ispettive e sopralluoghi inerenti l’attuazione del SGS, secondo un programma di controllo predisposto dalla Direzione generale, d’intesa con ARPA e Ispettorato generale VVF, in base alle conclusioni delle istruttorie dei RdS e delle SVT ed alla qualità del SGS, con maggior frequenza se esso non è certificato da un Istituto accreditato della Regione Lombardia. Art. 8 Competenze della Provincie (per Art. 5 comma 3) 2 di 4 Regione Lombardia Direttiva Regionale ex Art. 8 LR 19/2001 per Stabilimenti in Art. 5 comma 3: Scheda di Valutazione Tecnica (SVT) e Competenze Provincia Dicembre 2004 I Gestori degli Stabilimenti di cui all’Art.5 comma 3 del DLgs 334/99 (Classe B) inoltrano alla Provincia (ed in copia alla Giunta Regionale ed al Comune competente) la SVT (Art.5 precedente) e la Scheda Informazione Rischi (Allegato V del DLgs 334/99). La Provincia, in accordo con ARPA, istruisce la SVT, la cui valutazioni finali vengono trasmesse alla Direzione generale, al Comune ed all’ASL competenti. Art. 9 Sanzioni In aggiunta a quanto previsto dal DLgs 334/99 vengono comminate le seguenti sanzioni pecuniarie: 100 milioni per omissione della presentazione del RdS 200 milioni per omissione della presentazione della SVT 50 milioni per omissione dell’aggiornamento periodico della SVT Art. 10 Oneri Gli oneri delle istruttorie sono a carico del Gestore sulla base di un apposito tariffario. 3 di 4 SYRECO S.r.l. SEVESO II - La nuova Legge della Regione Lombardia Novembre 2001 STABILIMENTI SOGGETTI AL DLgs 334/99 NOTIFICA (Art. 6) Ente competente: REGIONE TIPOLOGIA DI SITUAZIONE NUOVI STABILIMENTI o con MODIFICHE CON AGGRAVIO DEI RISCHI (DM 9/5/00) STABILIMENTI ESISTENTI o con MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DEI RISCHI (DM 9/5/00) CLASSE A1 > 3^ colonna Allegato I CLASSE A2 > 2^ colonna Allegato I Il Gestore presenta alla Giunta Regionale un Rapporto preliminare di Sicurezza (i cui contenuti sono descritti nell’Allegato 1) 180 gg prima della costruzione ⇓ Il Dirigente competente entro 60 (+30) gg Nulla Osta Preliminare rilascia il: di Sicurezza (NOPS) Ottenuto il NOPS e realizzato l’intervento, prima dell’inizio della attività, il Gestore trasmette: SCHEDA DI VALUTAZIONE RAPPORTO DI SICUREZZA (*) (RdS) TECNICA (SVT) i cui contenuti sono descritti con obbligo di entro 2 anni in Allegato 2 alla LR 19/01, rinnovo dalla entrata in vigore della LR entro il 13/10/2000 ogni 5 anni N°19/2001 ( entro 15/09/2005) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA Qualora l’intervento sia soggetto a VIA, si applica quanto previsto dall’Art.6, comma 2 e 3 della LR N° 20 del 3/9/1999. Il Giudizio di VIA viene espresso nel Provvedimento conclusivo Il Dirigente competente effettua la Istruttoria, avvalendosi della collaborazione del Comitato di Valutazione dei Rischi (CVR) e rilascia * entro 120 (+60) gg il ESERCIZIO AUTORIZZATO VERIFICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS) (*) (*) Provvedimento Conclusivo (PC) a seguito del quale viene emesso il Nulla Osta definitivo di Sicurezza (NODS) ( Il NODS può includere delle prescrizioni e definisce la ( ) periodicità delle Visite Ispettive X effettuate da ARPA e VVF ) X NB: Il Gestore che adotti un SGS certificato da un Istituto riconosciuto (Allegato 3) può effettuare modifiche e proseguire la attività senza trasmettere la SVT e senza attendere il rilascio del NODS. Le visite ispettive avranno una frequenza minore. I contenuti della SVT sono descritti in Allegato 1 ed Appendice 1 alla DGR 7/13860 del 13/7/2004 4 di 4 Art. 5, comma 2 e 3 Ente competente: PROVINCIA CLASSE B Art. 5, comma 3 CLASSE C Art. 5, comma 2 Non è specificato se SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA serva un’autorizzazione specifica per: (*) (SVT) Nuove attività o entro 13/10/2000 per Stabilimenti modifiche di esistenti nuovi o con modifiche con Stabilimenti esistenti di aggravio del rischio (ex DM 9/8/2000) CLASSE C prima della messa in esercizio (con rinnovo ogni 5 anni) Il Valutatore (ARPA) effettua la verifica della SVT, dandone comunicazione a Integrazione Docum. Comando VVF e compila il Rapporto di Valutazione Rischi Istruttoria e Valutazione (Appendice 2 (Art. 4, c – DLgs 626) (*) Formaz, Informazione DGR ). La Unità Operativa Regionale RIR ed il Addestramento (DM 16/3/98) Coordinatore d’area del CVR Nessun obbligo di esprimono un parere entro 15 gg inoltro di documentazione Provvedimento Conclusivo (PC) Possono essere contenente eventuali prescrizioni, effettuati sopralluoghi è trasmesso dalla Provincia alla per accertamenti tecnici DG della Giunta Regionale, e documentali al Comune ed ARPA competenti. Il sopralluogo effettuato da ARPA (previa comunicazione a VVF ed ISPESL) è obbligatorio per CLASSE B prima della Redazione del Rapporto di Istruttoria e valutazione al fine di accertamenti tecnici, riscontri sui contenuti della SVT e verifiche documentali e di sussistenza delle autorizzazioni in materia sicurezza, prevenzione incendi e ambiente. Viene raccomandata l’adozione di una Politica e di un SGS volontario per prevenzione RIR