Propaganda elettorale e comunicazione politica
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Propaganda elettorale e comunicazione politica
COMUNE DI BEINASCO Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO) tel. 01139891 - fax 0113989382 P.E.C.: [email protected] SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Beinasco, 11 marzo 2016 prot. n. 4993/2016 AI CAPIGRUPPO COMUNALE DEL CONSIGLIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ALLA RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL DIRIGENTE DELL’AREA DEL GOVERNO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO LORO SEDI OGGETTO: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016 n. 38, sono stati convocati per domenica 17 aprile 2016 i comizi per lo svolgimento del Referendum popolare previsto dall’art. 75 della Costituzione, avente la seguente denominazione: “Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento” (c.d. referendum sulle trivellazioni in mare); In occasione del referendum polare che avrà luogo domenica 17 aprile 2016, si reputa opportuno fornire alcune informazioni ed indicazioni concernenti la fase della propaganda elettorale. 1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale ( legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla legge 24.4.1975, n. 139 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 146) Le disposizioni legislative succitate prevedono che la giunta comunale, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione e, pertanto, nella circostanza, da martedì 15 marzo a giovedì 17 marzo 2016, provvede a stabilire e delimitare, in ciascun centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi, cioè i luoghi pubblici in senso fisico, da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come unico gruppo. Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.146 – legge di stabilità 2014 – , ai fini del contenimento della spesa pubblica, ha ridotto gli spazi da destinare alla propaganda elettorale ed ha eliminato quelli per la propaganda indiretta. L’assegnazione degli spazi è in ogni caso subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta comunale entro il 34° giorno precedente quello della votazione e, pertanto, entro lunedì 14 marzo 2016. Le domande presentate dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento devono essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o di partito a livello comunale: Le domande dei promotori devono essere sottoscritte da almeno uno dei promotori. A tal fine la Prefettura di Torino -UTG- ha fornito l’elenco dei partiti e dei gruppi politici a livello nazionale e dei comitati promotori. 2) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 legge 4 aprile 1956, n.212 e art 7 legge 24 aprile 1975, n.130). Dal 30° giorno antecedente quello della votazione e, quindi, da venerdì 18 marzo 2016, le affissioni elettorali possono aver luogo esclusivamente negli appositi spazi stabiliti ed assegnati e, di conseguenza, sono vietati: - l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni; - l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art.28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l’art. 1 della legge 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l’affissione di quotidiani e periodici, purché sia regolarmente autorizzata precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; - l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale, in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo (Circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, capitolo II paragrafo 6); - oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi,tende,ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni, o aerostati ancorati al suolo (Circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, capitolo II paragrafo 21); Sono altresì vietati : - il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano (Circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V capitolo II); - la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; - la propaganda luminosa mobile; deve, invece, ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi in movimento (tipici veicoli pubblicitari definiti “vele”), in quanto, da una parte non costituisce affissione e, dall'altra, non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa. La legittimità di tale forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento; sono consentite brevi soste tecniche, orientativamente di 15 minuti, il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità; se queste condizioni non vengono rispettate, si configura una forma di propaganda figurativa a carattere fisso e, pertanto, vietata. Le amministrazioni comunali sono tenute per legge, dal momento dell'assegnazione degli spazi suddetti, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi assegnati, nonché a rimuovere ogni altra forma abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico in solido dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art.15 della legge n. 515/1993 come modificato dall’art. 1, comma 178, della legge n. 296/2006). 3) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili. In relazione alla propaganda elettorale fonica su mezzi mobili, dal medesimo giorno e, pertanto, da venerdì 18 marzo 2016, – a norma del combinato disposto dell’art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, e dell’art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 –Nuovo Codice della Strada – e del relativo Regolamento, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è consentita nel rispetto di due condizioni: a) possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice della Strada rilasciata dal Comune; b) rispetto delle condizioni previste dall'art. 7/2 della legge 130/1975: l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito solamente per il preavviso dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. (Art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana) Nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore ed il tema del discorso (Circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V capitolo III). Durante il passaggio del veicolo è consentita l'esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo essi devono essere tolti. La limitazione all'uso della propaganda fonica riguarda i mezzi mobili in movimento, quando questi sono fermi ed asserviti ad un comizio o riunione di propaganda elettorale, invece, non esistono le limitazioni di cui alla precedente lettera a) (Circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V capitolo III). Nel caso in cui si intenda far uso di tale forma di propaganda elettorale nei limiti sopra indicati, al fine di consentire di predisporre e rilasciare in tempo utile la prescritta autorizzazione, si invita a richiederla espressamente e con congruo anticipo. La richiesta va avanzata all’Ufficio Polizia Locale. 4) Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515) A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. I locali disponibili, le modalità di utilizzo e le relative tariffe sono disciplinate, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 dell’ 8 maggio 2015. 5) Riunioni di propaganda elettorale e occupazioni di suolo pubblico Dal trentesimo giorno precedente quello delle votazioni e, pertanto, da venerdì 18 marzo 2016, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo del preavviso al Questore. Per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico in occasione di attività politica e di propaganda elettorale, essa può essere effettuata previa comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale che assegnerà le postazioni in base alla data di arrivo delle domande e ad una equa turnazione delle stesse. 6) Agevolazioni postali e fiscali Gli articoli 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515, accordano particolari agevolazioni postali e fiscali per la spedizione di corrispondenza elettorale e per l’acquisto di materiale tipografico e dei servizi connessi a manifestazioni e comunicazioni politiche. Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai citati disposti normativi e alle istruzioni delle Poste italiane S.p.A., reperibili anche sul sito www.poste.it. Nei 90 giorni precedenti le consultazioni elettorali, inoltre, sono previste particolari agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e servizi connessi. 7) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il Provvedimento 3 marzo 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazioni della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016”. Eventuali segnalazioni di presunte violazioni delle disposizioni in materia devono essere comunicate tempestivamente alle competenti Autorità. 8) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda. (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000) Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi – cioè dal 16 febbraio 2016- giorno di pubblicazione nella G.U. del decreto del Presidente della Repubblica- e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell’organo. Al riguardo si precisa che l’espressione “ pubbliche amministrazioni” si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche e deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività. 9) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici. Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000 e, quindi, a partire da sabato 2 aprile 2016, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni popolari e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Qualora pervengano da istituti demoscopici delle richieste di rilevazione, all'uscita dai seggi, della volontà espressa dagli elettori, a fini di proiezione statistica e simulazione del voto, è utile precisare che siffatta attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ritenendosi però opportuno che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sedi degli uffici elettorali di sezione, in modo da non intralciare o ritardare lo svolgimento delle operazioni di voto e, in specie, l'afflusso degli elettori ai seggi. Inoltre, come ritenuto dal Ministero dell’Interno, da ultimo con circolare n. 17/2014, la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita previo assenso da parte dei Presidenti dei seggi e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, cioè dopo le ore 23,00 di domenica 17 aprile 2016 , purché in ogni caso non venga intralciato il regolare procedimento della operazioni di scrutinio. 10) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212) Dal giorno antecedente quello della votazione e, quindi, da sabato 16 aprile, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati: - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e certo della fattiva collaborazione, da parte di tutti i soggetti politici e degli organi preposti, al fine di garantire una serena competizione elettorale, porgo distinti saluti. Il Segretario Generale Dr. Franco Traina (firmato l’originale)