AFFISSIONE DI MANIFESTI POLITICI: PAR
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AFFISSIONE DI MANIFESTI POLITICI: PAR
AFFISSIONE DI MANIFESTI POLITICI: PAR CONDICIO Durante le campagne elettorali, l'ordinamento vigente prevede una particolare disciplina per l'affissione di manifesti politici (1) al fine di garantire a tutti i candidati ed a tutti i partiti politici una eguale possibilità di propaganda del proprio programma. A tal fine la legge 4 aprile 1956, n. 212 prevede che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune. All'art. 2 della legge citata è prevista una dettagliata disciplina atta a consentire la “Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale”. In particolare è previsto che le giunte comunali (nei comuni con popolazione superiori ai 150 abitanti), dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (in questa competizione elettorale da martedì 11 a giovedì 13 marzo 2008), devono stabilire e delimitare (2) - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per Camera e Senato gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 10 marzo 2008) apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati. Le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", devono essere considerate pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa. Le giunte comunali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature. Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi preposti all'esame delle candidature comunicheranno immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture-U.T.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti. Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per le elezioni della Camera dei deputati) e gli Uffici elettorali regionali (per le elezioni del Senato della Repubblica) a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere avranno comunicato, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, questa Prefettura comunicherà immediatamente tali dati ai comuni, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle Giunte comunali. Dalla disciplina legislativa richiamata risulta che dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione (e quindi da venerdì 14 marzo 2008) sono vietati: a) gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate; b) il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; c) la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; d) la propaganda luminosa mobile (3); e) l'affissione di manifesti politici o di propaganda elettorale in spazi diversi da quelli assegnati. Per quanto concerne il sistema prettamente fiscale si ricorda che nel D.Lgs. 507 del 1993 non è stata riprodotta l'esenzione prevista nell'art. 20 n. 10 dell'abrogato D.P.R. 639/72, nulla esclude il dovere di pagare i diritti sulle pubbliche affissioni per i manifesti politici e di propaganda elettorale affissi negli spazi delimitati durante la campagna elettorale. Si ricorda che anche in questo caso trova applicazione la riduzione al 50 % prevista dall'art. 20 lett. b) in quanto b) si tratta di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Nel caso di affissioni vietate troverà applicazione innanzitutto l'art. 24 del D.Lgs. 507 del 1993 che prevede oltre alle sanzioni amministrative l'obbligo di copertura, rimozione e sequestro del materiale illegittimamente affisso (4). (1) Per la nozione di manifesto è necessario far riferimento al comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che recita: “Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.”. (2) Nel caso in cui la Giunta Comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti previsti il Prefetto nomina un suo Commissario. (3) Si precisa che sono previste delle limitazioni anche alla propaganda elettorale fonica su mezzi mobili. Nel periodo della campagna elettorale, e quindi da venerdì 14 marzo 2008, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. In tal caso, l’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) subordina tale forma di propaganda elettorale alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. (4) Per un dettagliato esame degli strumenti di cui sono dotati i comuni per la lotta alle affissioni selvagge che deturpano l'ambiente e l'arredo urbano rinvio a Controriforma del sistema di accertamento delle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Il piano di repressione dell’abusivismo pubblicitario di cui all’art. 24, comma 5-bis del d.lgs. 507/93 - Il ruolo del concessionario nella prevenzione dell’abusivismo pubblicitario, in Riv. Tri. Loc., numero speciale 2007.