AFFISSIONE DI MANIFESTI POLITICI: PAR

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AFFISSIONE DI MANIFESTI POLITICI: PAR
AFFISSIONE DI MANIFESTI POLITICI: PAR CONDICIO
Durante le campagne elettorali, l'ordinamento vigente prevede una particolare disciplina per
l'affissione di manifesti politici (1) al fine di garantire a tutti i candidati ed a tutti i partiti politici una
eguale possibilità di propaganda del proprio programma.
A tal fine la legge 4 aprile 1956, n. 212 prevede che l'affissione di stampati, giornali murali od altri
e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da
parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.
All'art. 2 della legge citata è prevista una dettagliata disciplina atta a consentire la “Delimitazione
ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale”.
In particolare è previsto che le giunte comunali (nei comuni con popolazione superiori ai 150
abitanti), dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (in questa competizione elettorale
da martedì 11 a giovedì 13 marzo 2008), devono stabilire e delimitare (2) - in ogni centro abitato
con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per Camera e Senato gli spazi da destinare
alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni
con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione,
avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie
entro lunedì 10 marzo 2008) apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.
Le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori",
devono essere considerate pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia
pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la
sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione
autografa.
Le giunte comunali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di
candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull'ammissione delle candidature.
Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi
preposti all'esame delle candidature comunicheranno immediatamente le proprie decisioni alle
Prefetture-U.T.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di
consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.
Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per le elezioni della Camera dei deputati) e gli Uffici
elettorali regionali (per le elezioni del Senato della Repubblica) a seguito delle decisioni dell'Ufficio
elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere avranno comunicato, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste
definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, questa Prefettura
comunicherà immediatamente tali dati ai comuni, per l'assegnazione degli spazi di propaganda
elettorale da parte delle Giunte comunali.
Dalla disciplina legislativa richiamata risulta che dal trentesimo giorno antecedente quello della
votazione (e quindi da venerdì 14 marzo 2008) sono vietati:
a) gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate;
b) il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
c) la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le
insegne delle sedi dei partiti;
d) la propaganda luminosa mobile (3);
e) l'affissione di manifesti politici o di propaganda elettorale in spazi diversi da quelli assegnati.
Per quanto concerne il sistema prettamente fiscale si ricorda che nel D.Lgs. 507 del 1993 non è stata
riprodotta l'esenzione prevista nell'art. 20 n. 10 dell'abrogato D.P.R. 639/72, nulla esclude il dovere
di pagare i diritti sulle pubbliche affissioni per i manifesti politici e di propaganda elettorale affissi
negli spazi delimitati durante la campagna elettorale. Si ricorda che anche in questo caso trova
applicazione la riduzione al 50 % prevista dall'art. 20 lett. b) in quanto b) si tratta di manifesti di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
Nel caso di affissioni vietate troverà applicazione innanzitutto l'art. 24 del D.Lgs. 507 del 1993 che
prevede oltre alle sanzioni amministrative l'obbligo di copertura, rimozione e sequestro del
materiale illegittimamente affisso (4).
(1) Per la nozione di manifesto è necessario far riferimento al comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 che recita: “Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato
in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque
diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria
né per luce indiretta.”.
(2) Nel caso in cui la Giunta Comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti
previsti il Prefetto nomina un suo Commissario.
(3) Si precisa che sono previste delle limitazioni anche alla propaganda elettorale fonica su mezzi
mobili. Nel periodo della campagna elettorale, e quindi da venerdì 14 marzo 2008, l'uso di
altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della
legge 24 aprile 1975, n. 130. In tal caso, l’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) subordina tale forma di
propaganda elettorale alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul
territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
(4) Per un dettagliato esame degli strumenti di cui sono dotati i comuni per la lotta alle affissioni
selvagge che deturpano l'ambiente e l'arredo urbano rinvio a Controriforma del sistema di
accertamento delle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni - Il piano di repressione dell’abusivismo pubblicitario di cui all’art. 24, comma
5-bis del d.lgs. 507/93 - Il ruolo del concessionario nella prevenzione dell’abusivismo pubblicitario,
in Riv. Tri. Loc., numero speciale 2007.