Nuova REDAZIONE FISCALE
Transcript
Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013 N. RF081 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 AUTOTRASPORTO - ISTANZA CREDITO D'IMPOSTA PER CARO GASOLIO RIFERIMENTI NOTE AG. DOGANE N° 36996 DEL 26/03/2013; N° 45963 DEL 20/04/2012 ART. 61, DL 1/2012 (CONV. CON MODIF. IN L. 27/2012) CIRCOLARE DEL 23/04/2013 Sintesi: Entro il prossimo 30/04 gli autotrasportatori che intendono beneficiare del credito d’imposta relativo al cd “caro petrolio”, riferito al periodo 01/01-31/03/2013, sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti UE non tenuti alla presentazione di Unico); detto credito d’imposta è liberamente utilizzabile in compensazione in F24 oppure può essere richiesto a rimborso. Tuttavia, la mancato presentazione dell’istanza nel suddetto termine non comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale. Come noto, a seguito dell’art. 61 del DL 1/2012, il beneficio fiscale consistente nel credito d’imposta fruibile in relazione ai consumi di gasolio per autotrazione a) va presentato trimestralmente: entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (non più al 30 giugno dell'anno successivo) permanendo il termine per l'utilizzo in F24 alla fine dell'anno successivo Is ta nza 30‐apr Is ta nza 31‐lug Is ta nza 30‐ott Is ta nza 30‐gen 31‐dic (compens a zi oni i n F24) Termi ne 31‐dic Ri mb. Ecced. Per fruire del credito d’imposta sui consumi di gasolio effettuati nel 1° trimestre 2013 è pertanto necessario presentare apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2013. Con la recente Nota n. 36996/2013, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto: la pubblicazione, sul proprio sito web, del software aggiornato per la compilazione/stampa dell’apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati, su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) al competente Ufficio delle Dogane. la misura del beneficio, in relazione ai consumi effettuati nel periodo 01/01- 31/03/2013. CREDITO D'IMPOSTA "CARO GASOLIO" – AMBITO APPLICATIVO SOGGETTI INTERESSATI I soggetti che hanno diritto a chiedere il rimborso sono individuati come segue: esercenti attività di autotrasporto merci: conto terzi o in conto proprio con veicoli di massa complessiva massima ≥ 7,5 t VEICOLI DI MASSA DA 3,50t FINO A 7,49t: sono attualmente esclusi da rimborso (a differenza di quanto avvenuto fino al 2007), in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it OGGETTO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 081/2013 Pag. 2 / 6 Servizi pubblici: rientrano anche: enti pubblici ed imprese pubbliche esercenti attività di trasporto pubblico locale (vi rientrano i soggetti pubblici o privati che svolgono servizi di linea di trasporto scolastico, anche con veicoli propri) imprese di autoservizi di competenza statale, regionale o locale (L. 1822/39 e Reg. CEE n. 684/92) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (si ritiene si tratti dei soli impianti utilizzati per finalità pubbliche, e non degli impianti sciistici). IMPORTO DEL CREDITO D’IMPOSTA In relazione a diversi incrementi subìti dall’aliquota della accisa sul gasolio nel tempo, l’Agenzia delle Dogane stabilisce che: per i consumi effettuati tra il 1/01/2013 e il 31/03/2013 la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per 1.000 litri di prodotto (rimane dunque invariata rispetto al 4° trimestre 2012). Per accedere al diritto al credito d’imposta, i soggetti interessati: devono presentare apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 aprile 2013. Ufficio delle Dogane Roma1: è competente per gli autotrasportatori comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia (pertanto senza stabile organizzazione in Italia, ma anche se in presenza di rappresentante fiscale ai fini Iva). UTILIZZO CREDITO Per la fruizione del beneficio i soggetti interessati possono optare: a) per l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 (con qualsiasi tributo o contributo dovuto) b) per il rimborso del relativo del credito d’imposta. COMPENSAZIONE DEL CREDITO - INDICAZIONE IN F24: codice tributo: “6740” anno di riferimento: "2013" (anno in cui si effettua la compensazione, non quello cui si riferiscono i consumi di gasolio). 6099 6740 0106 2012 1.000 00 2013 1.000 00 Quindi, per il codice tributo 6740 del 1° trimestre 2013 andrà indicato nel modello F24: l’anno di riferimento 2013: se l’utilizzo avviene entro il 31/12/2013 l’anno di riferimento 2014: se l’utilizzo avviene dal 1/1 – al 31/12/2014. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Redazione Fiscale Info Fisco 081/2013 Pag. 3 / 6 ATTENZIONE: è opportuno attendere almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Dogane, trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato. MASSIMALE DI UTILIZZO Ai sensi dell’art. 61 c. 2 DL 1/2012, i crediti con riferimento ai consumi effettuati dal 2012: non sono più assoggettati al limite annuale di €. 250.000 (art. 1 c. 53 L. 244/07). tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel quadro RU si Unico, superi il limite di € 250.000. RIMBORSO: qualora si opti per il rimborso, occorre: - barrare la relativa casella - indicare il C/C postale o bancario per su cui effettuare l'accredito. Per l'accreditamento su c/c in altro Stato dell'UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN. LA PROVA DEI CONSUMI Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono provare i consumi di gasolio secondo le seguenti modalità: autotrasportatori merci (c/proprio o c/terzi): esclusivamente tramite le fatture di acquisto del carburante altri soggetti (imprese pubbliche di trasporto locale, ecc.): anche con la scheda carburante. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA La domanda va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB) in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari). AUTOCERTIFICAZIONE: l'istanza: viene presentata nella forma di autocertificazione (che attesti lo status di autotrasportatore autorizzato - c/proprio o c/terzi - nonché i litri effettivamente consumati) non richiede alcun allegato (le fatture devono rimanere a disposizione per eventuali verifiche) FALSE ATTESTAZIONI: come ribadito dalla recente nota delle Dogane chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici per effetto della dichiarazione infedele. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Si ricorda, inoltre, che l’importo utilizzato in compensazione non influisce sul limite massimo compensabile in F24 di euro 516.456,90 (art. 34 c.1 L. n. 388/2000) il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap. Redazione Fiscale Info Fisco 081/2013 Pag. 4 / 6 E’ VALIDA L’AGEVOLAZIONE TARDIVA Per quanto riguarda il termine di presentazione della comunicazione dei consumi per il cd “caro petrolio”, si osserva che il mancato rispetto del termine del 30/04/2013 non comporta la decadenza dell’agevolazione. L’art. 3, co. 13-ter del DL 16/2012, modificando ulteriormente l’art. 3 DPR 277/2000, ha abolito la previsione secondo cui la presentazione delle suddette dichiarazioni trimestrali dovesse avvenire “a pena di decadenza”. Ne consegue, dunque, che il termine del 30/04/2013 non dovrebbe essere tassativo. Nota delle Dogane 62488/2012: il suddetto comma 13-ter “intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione (…) fa sì che il termine trimestrale “non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento”. Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, le istruzioni al modello Unico SC 2013 precisano che il credito sorto con riferimento ai consumi: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2013; l’eventuale 1° TRIM. 2012 eccedenza non compensata potrà essere richiesta a rimborso entro il 30/06/2014 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2014; da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso delle 4° TRIM. 2012 eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30/06/2015. ULTERIORI PRECISAZIONI La nota n. 45963/2012 delle Dogane fornisce ulteriori chiarimenti sugli adempimenti prescritti. Il DPR 277/2000 fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi; pertanto, nella compilazione della specifica dichiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. DETERMINAZI Conseguentemente: ONE LITRI il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne CONSUMATI il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa. la data dell’operazione di rifornimento costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre di pertinenza. È ammessa la possibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro: la data EMSSIONE FATTURE i dati identificativi dell’acquirente DIFFERITE la qualità e quantità del prodotto rifornito il corrispettivo pagato. Tuttavia, può accadere che al momento della presentazione della dichiarazione l'esercente non sia ancora in possesso delle fatture differite relative ai quantitativi di gasolio già consegnati; in CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA MATURATO IN PRECEDENZA Info Fisco 081/2013 Pag. 5 / 6 tal caso, l'avente diritto potrà imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o dei documenti analoghi. Ciò presuppone che l’esercente annoti espressamente nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente. Ne segue che la presentazione della comunicazione integrativa costituisce un preciso onere in capo all’esercente l’attività di trasporto, dovendo le operazioni di fornitura di gasolio essere definitivamente comprovate dalle fatture emesse. Tale comunicazione va trasmessa tempestivamente al medesimo Ufficio delle Dogane e, in ogni caso, prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al trimestre successivo. Gli Uffici delle Dogane vigilano sull'avvenuto completamento da parte dell’esercente dei dati da riportare in dichiarazione, procedendo ai dovuti riscontri. E’ emerso, altresì, che, talvolta, le operazioni di rifornimento di gasolio assumono la veste di prestazioni periodiche o continuative, in esecuzione di contratti di somministrazione stipulati tra esercenti attività di trasporto e società petrolifere, le quali procedono ad emettere fattura all’atto del pagamento del corrispettivo nel termine pattuito tra le parti. Anche per tali fattispecie è applicabile la modalità di imputazione dei consumi indicata sempreché l’effettuazione delle operazioni di fornitura di gasolio siano documentate, in assenza di fatturazione immediata, da bolle di consegna o da altre modalità equipollenti. . Sono emerse perplessità in ordine alla determinazione dei litri consumati, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati. Al riguardo, si rileva che la data di ricezione del prodotto potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DAS). Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, a titolo RIFORNIMEN esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di TO A MEZZO deposito/distributore privato al 30 marzo, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione DEPOSITI O relativa al 1° trimestre andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli DISTRIBUTOR autoveicoli ammissibili all’ agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai I PRIVATI medesimi nel corso del trimestre successivo. Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati della dichiarazione va ripartito per ciascuno degli autoveicoli riforniti sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo. Altre richieste di chiarimenti hanno riguardato l’ammissibilità da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad es. furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi similari che AUTOVEICOLI completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali. Al riguardo, non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legate alla particolare ADIBITI A PARTICOLARI destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato. Ne consegue che il gasolio utilizzato nell’ambito TRASPORTI del trasporto di determinate merci, in specifiche condizioni, va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione. In generale, l’art.3 DPR 277/00 dispone che, qualora la documentazione da allegare sia stata già presentata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne riferimento. INDICAZIONE La colonna “km percorsi” presente nel Quadro A del modello di dichiarazione riporta il totale dei DEI KM Km registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento; tale dato sarà PERCORSI rappresentato dalla totalità dei chilometri percorsi al 31/12 e dovrà essere inserito nel “Quadro A6”. Diversamente, qualora non siano a conoscenza dell’interessato i dati registrati nei singoli CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Redazione Fiscale Redazione Fiscale Info Fisco 081/2013 Pag. 6 / 6 RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it periodi, considerato che la compilazione della colonna “km percorsi” è obbligatoria, nei “Quadri A1, A2, A3, A4 ed A5” tale campo può essere annullato inserendo per nove volte il numero 9 (“999999999”) o, in alternativa, è possibile ripetere in ciascun Quadro il chilometraggio registrato alla fine dell’anno. Quanto alle dichiarazioni trimestrali, la colonna in esame andrà riempita con il dato relativo al totale dei Km registrati alla chiusura del trimestre di riferimento. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected]