Nuova REDAZIONE FISCALE

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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013
N. RF081
www.redazionefiscale.it
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AUTOTRASPORTO - ISTANZA CREDITO D'IMPOSTA PER CARO GASOLIO
RIFERIMENTI
NOTE AG. DOGANE N° 36996 DEL 26/03/2013; N° 45963 DEL 20/04/2012
ART. 61, DL 1/2012 (CONV. CON MODIF. IN L. 27/2012)
CIRCOLARE DEL 23/04/2013
Sintesi: Entro il prossimo 30/04 gli autotrasportatori che intendono beneficiare del credito d’imposta
relativo al cd “caro petrolio”, riferito al periodo 01/01-31/03/2013, sono tenuti a presentare apposita
istanza al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti UE non
tenuti alla presentazione di Unico); detto credito d’imposta è liberamente utilizzabile in compensazione in
F24 oppure può essere richiesto a rimborso. Tuttavia, la mancato presentazione dell’istanza nel
suddetto termine non comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale.
Come noto, a seguito dell’art. 61 del DL 1/2012, il beneficio fiscale consistente nel credito
d’imposta fruibile in relazione ai consumi di gasolio per autotrazione
a) va presentato trimestralmente:
 entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (non più al 30
giugno dell'anno successivo)
 permanendo il termine per l'utilizzo in F24 alla fine dell'anno successivo
Is ta nza
30‐apr
Is ta nza
31‐lug
Is ta nza
30‐ott
Is ta nza
30‐gen
31‐dic
(compens a zi oni i n F24)
Termi ne 31‐dic
Ri mb. Ecced.
Per fruire del credito d’imposta
 sui consumi di gasolio effettuati nel 1° trimestre 2013
 è pertanto necessario presentare apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2013.
Con la recente Nota n. 36996/2013, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto:
 la pubblicazione, sul proprio sito web, del software aggiornato per la compilazione/stampa
dell’apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati, su supporto informatico
(CD-rom, DVD, pen drive USB) al competente Ufficio delle Dogane.
 la misura del beneficio, in relazione ai consumi effettuati nel periodo 01/01- 31/03/2013.
CREDITO D'IMPOSTA "CARO GASOLIO" – AMBITO APPLICATIVO
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti che hanno diritto a chiedere il rimborso sono individuati come segue:
 esercenti attività di autotrasporto merci:
 conto terzi o in conto proprio
 con veicoli di massa complessiva massima ≥ 7,5 t
VEICOLI DI MASSA DA 3,50t FINO A 7,49t: sono attualmente esclusi da rimborso (a differenza
di quanto avvenuto fino al 2007), in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE.
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OGGETTO
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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Servizi pubblici: rientrano anche:
 enti pubblici ed imprese pubbliche esercenti attività di trasporto pubblico locale (vi rientrano i soggetti
pubblici o privati che svolgono servizi di linea di trasporto scolastico, anche con veicoli propri)
 imprese di autoservizi di competenza statale, regionale o locale (L. 1822/39 e Reg. CEE n. 684/92)
 enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (si
ritiene si tratti dei soli impianti utilizzati per finalità pubbliche, e non degli impianti sciistici).
IMPORTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
In relazione a diversi incrementi subìti dall’aliquota della accisa sul gasolio nel tempo, l’Agenzia
delle Dogane stabilisce che:
 per i consumi effettuati tra il 1/01/2013 e il 31/03/2013
 la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per 1.000 litri di prodotto
(rimane dunque invariata rispetto al 4° trimestre 2012).
Per accedere al diritto al credito d’imposta, i soggetti interessati:
 devono presentare apposita istanza
 agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente
 entro il termine perentorio del 30 aprile 2013.
Ufficio delle Dogane Roma1: è competente per gli autotrasportatori comunitari non tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia (pertanto senza stabile organizzazione in Italia,
ma anche se in presenza di rappresentante fiscale ai fini Iva).
UTILIZZO CREDITO
Per la fruizione del beneficio i soggetti interessati possono optare:
a) per l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 (con qualsiasi tributo o contributo dovuto)
b) per il rimborso
del relativo del credito d’imposta.
COMPENSAZIONE DEL CREDITO - INDICAZIONE IN F24:
 codice tributo: “6740”
 anno di riferimento: "2013" (anno in cui si effettua la compensazione, non quello cui si
riferiscono i consumi di gasolio).
6099
6740
0106
2012 1.000 00
2013
1.000 00
Quindi, per il codice tributo 6740 del 1° trimestre 2013 andrà indicato nel modello F24:
 l’anno di riferimento 2013: se l’utilizzo avviene entro il 31/12/2013
 l’anno di riferimento 2014: se l’utilizzo avviene dal 1/1 – al 31/12/2014.
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UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
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ATTENZIONE: è opportuno attendere almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell’istanza
da parte dell’Agenzia delle Dogane, trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di
diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato.
MASSIMALE DI UTILIZZO
Ai sensi dell’art. 61 c. 2 DL 1/2012, i crediti con riferimento ai consumi effettuati dal 2012:
 non sono più assoggettati al limite annuale di €. 250.000 (art. 1 c. 53 L. 244/07).
 tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei
crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da
indicare nel quadro RU si Unico, superi il limite di € 250.000.
RIMBORSO: qualora si opti per il rimborso, occorre:
- barrare la relativa casella
- indicare il C/C postale o bancario per su cui effettuare l'accredito.
Per l'accreditamento su c/c in altro Stato dell'UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
LA PROVA DEI CONSUMI
Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono provare i consumi di gasolio
secondo le seguenti modalità:
 autotrasportatori merci (c/proprio o c/terzi): esclusivamente tramite le fatture di acquisto del
carburante
 altri soggetti (imprese pubbliche di trasporto locale, ecc.): anche con la scheda carburante.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda va presentata, alternativamente:
 in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle
dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione ed i relativi dati salvati su
apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB)
 in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo
obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).
AUTOCERTIFICAZIONE: l'istanza:
 viene presentata nella forma di autocertificazione (che attesti lo status di autotrasportatore
autorizzato - c/proprio o c/terzi - nonché i litri effettivamente consumati)
 non richiede alcun allegato (le fatture devono rimanere a disposizione per eventuali verifiche)
FALSE ATTESTAZIONI: come ribadito dalla recente nota delle Dogane chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto
sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75
del DPR 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici per effetto della dichiarazione infedele.
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Si ricorda, inoltre, che
 l’importo utilizzato in compensazione non influisce sul limite massimo compensabile in
F24 di euro 516.456,90 (art. 34 c.1 L. n. 388/2000)
 il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.
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E’ VALIDA L’AGEVOLAZIONE TARDIVA
Per quanto riguarda il termine di presentazione della comunicazione dei consumi per il cd “caro
petrolio”, si osserva che il mancato rispetto del termine del 30/04/2013 non comporta la
decadenza dell’agevolazione.
L’art. 3, co. 13-ter del DL 16/2012, modificando ulteriormente l’art. 3 DPR 277/2000, ha abolito
la previsione secondo cui la presentazione delle suddette dichiarazioni trimestrali dovesse
avvenire “a pena di decadenza”.
Ne consegue, dunque, che il termine del 30/04/2013 non dovrebbe essere tassativo.
Nota delle Dogane 62488/2012: il suddetto comma 13-ter “intervenendo ad eliminare la previsione della
decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione (…) fa sì che il termine trimestrale
“non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte
degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento”.
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, le istruzioni al modello Unico SC 2013 precisano
che il credito sorto con riferimento ai consumi:
potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2013; l’eventuale 1° TRIM. 2012 eccedenza non compensata potrà essere richiesta a rimborso entro il 30/06/2014 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2014; da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso delle 4° TRIM. 2012 eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30/06/2015. ULTERIORI PRECISAZIONI
La nota n. 45963/2012 delle Dogane fornisce ulteriori chiarimenti sugli adempimenti prescritti.
Il DPR 277/2000 fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi; pertanto, nella compilazione della specifica dichiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. DETERMINAZI
Conseguentemente: ONE LITRI  il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne CONSUMATI il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa.  la data dell’operazione di rifornimento costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre di pertinenza. È ammessa la possibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro:  la data EMSSIONE FATTURE  i dati identificativi dell’acquirente DIFFERITE  la qualità e quantità del prodotto rifornito  il corrispettivo pagato. Tuttavia, può accadere che al momento della presentazione della dichiarazione l'esercente non sia ancora in possesso delle fatture differite relative ai quantitativi di gasolio già consegnati; in CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA MATURATO IN PRECEDENZA
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tal caso, l'avente diritto potrà imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o dei documenti analoghi. Ciò presuppone che l’esercente annoti espressamente nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente. Ne segue che la presentazione della comunicazione integrativa costituisce un preciso onere in capo all’esercente l’attività di trasporto, dovendo le operazioni di fornitura di gasolio essere definitivamente comprovate dalle fatture emesse. Tale comunicazione va trasmessa tempestivamente al medesimo Ufficio delle Dogane e, in ogni caso, prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al trimestre successivo. Gli Uffici delle Dogane vigilano sull'avvenuto completamento da parte dell’esercente dei dati da riportare in dichiarazione, procedendo ai dovuti riscontri. E’ emerso, altresì, che, talvolta, le operazioni di rifornimento di gasolio assumono la veste di prestazioni periodiche o continuative, in esecuzione di contratti di somministrazione stipulati tra esercenti attività di trasporto e società petrolifere, le quali procedono ad emettere fattura all’atto del pagamento del corrispettivo nel termine pattuito tra le parti. Anche per tali fattispecie è applicabile la modalità di imputazione dei consumi indicata sempreché l’effettuazione delle operazioni di fornitura di gasolio siano documentate, in assenza di fatturazione immediata, da bolle di consegna o da altre modalità equipollenti. . Sono emerse perplessità in ordine alla determinazione dei litri consumati, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati. Al riguardo, si rileva che la data di ricezione del prodotto potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DAS). Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, a titolo RIFORNIMEN
esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di TO A MEZZO deposito/distributore privato al 30 marzo, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione DEPOSITI O relativa al 1° trimestre andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli DISTRIBUTOR
autoveicoli ammissibili all’ agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai I PRIVATI medesimi nel corso del trimestre successivo. Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati della dichiarazione va ripartito per ciascuno degli autoveicoli riforniti sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo. Altre richieste di chiarimenti hanno riguardato l’ammissibilità da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad es. furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi similari che AUTOVEICOLI completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali. Al riguardo, non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legate alla particolare ADIBITI A PARTICOLARI destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato. Ne consegue che il gasolio utilizzato nell’ambito TRASPORTI del trasporto di determinate merci, in specifiche condizioni, va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione. In generale, l’art.3 DPR 277/00 dispone che, qualora la documentazione da allegare sia stata già presentata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne riferimento. INDICAZIONE La colonna “km percorsi” presente nel Quadro A del modello di dichiarazione riporta il totale dei DEI KM Km registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento; tale dato sarà PERCORSI rappresentato dalla totalità dei chilometri percorsi al 31/12 e dovrà essere inserito nel “Quadro A6”. Diversamente, qualora non siano a conoscenza dell’interessato i dati registrati nei singoli CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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periodi, considerato che la compilazione della colonna “km percorsi” è obbligatoria, nei “Quadri A1, A2, A3, A4 ed A5” tale campo può essere annullato inserendo per nove volte il numero 9 (“999999999”) o, in alternativa, è possibile ripetere in ciascun Quadro il chilometraggio registrato alla fine dell’anno. Quanto alle dichiarazioni trimestrali, la colonna in esame andrà riempita con il dato relativo al totale dei Km registrati alla chiusura del trimestre di riferimento. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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