Allargamento dell`Unione Europea, Sistemi tributari, Crescita

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Allargamento dell`Unione Europea, Sistemi tributari, Crescita
Bari
Fiera del Levante
Pad. 7 – “SPAZIO 7”
Convegno di studi
Allargamento
dell’Unione Europea,
Sistemi tributari,
Crescita economica
Venerdì 19 settembre 2003
Ore 9.30 – 13.30
Allargamento dell’Unione
Europea,
sistemi tributari,
crescita economica
Bari,
19 settembre 2003
Fiera del Levante
Pad. 7 – Spazio 7
L’allargamento a est dell’Unione
Europea tra concorrenza,
competizione e armonizzazione
fiscale
RAPPORTO PREPARATORIO REDATTO DA
Agenzia delle Entrate della Puglia (dott. Cinzio Mastropaolo, dott.
Massimiliano Ciuffini, dott.ssa Anna Elisabetta Magarelli,
dott. Lanfranco Spinelli)
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
(dott.ssa Luisa Scarpa, dott. Alessandro Valentino)
Università di Bari, Dipartimento di Scienze Economiche
(dott. Vito Polito, Francesco Porcelli)
INDICE
Presentazione
Pagina
2
Cap. 1
I sistemi tributari dei dieci Paesi in via di adesione
la situazione alla vigilia dell’allargamento UE
4
Cap. 2
Attività di cooperazione amministrativa nelle relazioni internazionali tra
l’Italia e i Paesi in via di adesione nell’UE 14
Cap. 3
Il recepimento dell’acquis comunitario
30
Cap. 4
L’Unione Europea e i 10 nuovi stati membri protagonisti
dell’allargamento ad est del 2004
32
Cap. 5
Gli attuali sistemi di tassazione societaria in Europa
hanno effetti distorsivi sulle scelte di investimento?
41
Bibliografia
46
presentazione
Il 16 aprile 2003 gli attuali 15 membri dell’Unione europea insieme ai 10 Paesi in
via di adesione hanno siglato ad Atene il trattato di Adesione che prevede l’allargamento
a 25 membri dell’Ue. A partire dal 1° maggio 2004 entreranno a far parte a pieno titolo
dell’Ue Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Slovenia e Ungheria. Si tratta di una tappa politica rilevante nella storia dell’Ue.
All’origine, la Comunità Economica Europea contava solo 6 Paesi membri. Ora è la
quinta volta che l’Unione affronta una fase di allargamento con la prospettiva concreta
di portare a 25 il numero dei Paesi partecipanti all’Unione.
L’allargamento verso est presenta aspetti nuovi e diversi rispetto al passato: in
termini di popolazione, i 75 milioni di abitanti dei nuovi Paesi in via di adesione,
rappresentano il più grande allargamento nella storia dell’Ue. E sono anche
ragguardevoli le dimensioni dell’allargamento in termini di superficie (al secondo posto,
nella storia delle cinque fasi di allargamento). Relativamente modesto è invece il peso
economico dei Paesi in via di adesione. In termini di PIL pro capite, infatti, questi Paesi
sono notevolmente più poveri degli attuali membri dell’Ue. A eccezione di Cipro e di
Malta, peraltro, si tratta di Paesi appartenenti all’ex blocco sovietico e quindi di realtà
complesse che stanno completando il processo di transizione da sistemi economici
pianificati a economie di mercato.
L’ingresso nell’Ue di questi Paesi è subordinato al rispetto delle disposizioni
comunitarie e al recepimento dei principi cardine su cui poggia l’ordinamento
comunitario. Il processo di armonizzazione dei sistemi fiscali propri dei Paesi in via di
adesione, ancora in atto, ha dovuto fare i conti con strutture tributarie ed economie
differenti, non sempre in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e non sempre
capaci di integrarsi pienamente nel mercato comune.
Per molti dei Paesi in via di adesione il sistema bancario e finanziario presenta
ancora fragilità, rendendo difficile il necessario sostegno all’economia privata. Il
commercio è ancora limitato da una gamma di misure di confine e da una serie di tariffe
sui prodotti agricoli e alimentari. Tuttavia, la teoria economica suggerisce che
l’integrazione fra aree che differiscono in termini di livello di benessere, struttura
produttiva, dotazione e costo dei fattori produttivi è destinata a raggiungere nel lungo
periodo effetti positivi su tutte le economie coinvolte.
Il presente lavoro si ripropone di fotografare i sistemi fiscali dei dieci Paesi in via
di adesione, di esaminare le difformità tra gli stessi e tra questi e gli ordinamenti degli
attuali Stati membri, di evidenziare le distorsioni fiscali che tali difformità determinano
sul sistema economico globale, gli strumenti di cooperazione internazionale utilizzabili al
fine di evitare fenomeni di concorrenza dannosa, i progressi registrati ad oggi in materia
fiscale relativamente alla imposizione diretta ed indiretta.
Il presente lavoro riporta per estratto i contenuti del Rapporto preparatorio
redatto dal Gruppo di lavoro per la discussione nella giornata di studio. Esso costituisce
un primo tentativo di ricognizione e di sistematizzazione dell’immenso materiale
disponibile sulla fiscalità dei Paesi in via di adesione, alla vigilia dell’allargamento dell’Ue.
Cap 1
I sistemi tributari dei dieci
Paesi in via di adesione
la situazione alla vigilia dell’allargamento Ue
A cura di: Luisa Scarpa, Alessandro Valentino
Scuola superiore dell’economia e delle finanze
abstract
I recenti studi effettuati in ambito europeo concernenti gli aspetti fiscali legati
all’ingresso nell’Unione europea dei dieci Paesi in via di adesione hanno messo in
evidenza una serie di questioni.
La tendenza verso una riduzione delle aliquote fiscali correlata ad un aumento della
base imponibile ormai consolidata, spinge anche i dieci Paesi in via di adesione ad un
allineamento non sempre facile con il cosiddetto “acquis communaitare”.
Al fine di evitare, per quanto possibile, le distorsioni legate alle profonde differenze
delle legislazioni fiscali internazionali, la Commissione europea ha deciso (con
l’approvazione del COM 2001/582) di intervenire su due livelli differenti affrontando da
un lato le problematiche di breve periodo (quindi valutando di volta in volta i singoli
obiettivi) e dall’altro tentando in maniera globale di armonizzare le normative in modo
da poter ottenere una base imponibile consolidata che consenta di utilizzare un unico
codice delle imposte operando in maniera univoca sulla corretta ripartizione delle
imposte a livello internazionale.
Gli sforzi compiuti dai Paesi in via di adesione per allinearsi alle disposizioni
comunitarie non sembrano ancora sufficienti a evitare fenomeni legati alla concorrenza
internazionale o peggio ancora all’elusione fiscale, con grave danno per la stabilità
dell’Unione europea.
In tal senso risulta particolarmente importante il lavoro svolto dall’OCSE che
attraverso l’emanazione di ben diciannove Raccomandazioni ha fornito le linee guida
sull’individuazione di anomalie fiscali a livello internazionale. Sono state in particolare
identificate tre situazioni tipo:
= la prima è quella inerente i paradisi fiscali in cui i redditi prodotti da determinate
strutture societarie non sono gravati da alcuna imposta;
= la seconda è quella in cui uno dei due Paesi effettua un prelievo fiscale sugli utili
delle persone fisiche e giuridiche ma, allo stesso tempo, neutralizza con meccanismi
diversi una parte del carico impositivo;
= la terza è quella in cui un Paese effettua realmente un prelievo fiscale che però è
sensibilmente più basso di quello operato negli altri Paesi.
Allo stesso tempo l’Unione europea ha tentato, con l’emanazione del “codice di
condotta” contro la concorrenza sleale internazionale, di eliminare tutte quelle situazioni
che, seppur involontariamente, favorivano determinate tipologie di strutture societarie in
ambito internazionale.
Benché i meccanismi di funzionamento dei sistemi fiscali siano molto simili a quelli
applicati dai Paesi facenti parte dell’Unione, restano particolari difficoltà per ciò che
concerne alcuni aspetti tecnici legati prevalentemente alle aliquote applicate, nonché alle
deduzioni e detrazioni di imposta.
Proprio per questo motivo tutti i Paesi in via di adesione hanno chiesto che fosse
concesso loro un periodo transitorio e, per determinate imposte, che fossero concesse
delle deroghe ad hoc per potersi allineare agli standard comunitari.
Ecco di seguito i principali accordi transitori esistenti:
Accordi temporanei per l’allineamento
agli standard comunitari
SLOVENIA
Reduced VAT rates on construction
works
Reduced VAT rates on restaurants
Level of VAT turnover threshold for
SMEs
CYPRUS
Level of VAT turnover threshold for
SMEs
Zero VAT rate on foodstuffs, and
pharmaceuticals
Reduced VAT rate on restaurants
VAT exemption for building land
REPUBBLICA CECA
Level of VAT turnover threshold for
SMEs
Reduced VAT rate on heating
Reduced VAT rate on construction
Lower excise duty rates on cigarettes
until end-2006
Special excise regime for fruit
growers’ distillation for personal
consumption
ESTONIA
Reduced VAT rate on heating
Level of VAT turnover threshold for
SMEs
Lower excise duty rates on cigarettes
Full alignment to the parentsubsidiary Directive
UNGHERIA
Reduced VAT rate on heating
Reduced VAT rate on restaurants
Reduced excise rate for small-scale
distilleries until end-2007
LETTONIA
Level of VAT turnover threshold for
SMEs
Lower excise duty rates on cigarettes
VAT exemption for international
passenger transport, royalties
POLAND
(*) Zero VAT rate on books
Reduced VAT rates on restaurants
Level of VAT turnover threshold for
SMEs
Lower excise duty rate on cigarettes
LITUANIA
(*) Level of VAT turnover threshold
for SMEs
Lower excise duty rates on cigarettes
Per quanto concerne l’imposizione indiretta, e specificamente l’Iva, il regime
adottato dai Paesi in via di adesione non presenta sostanziali anomalie rispetto a quello
comunitario. Il livello delle aliquote varia dal 15 % (con l’eccezione di Cipro dove fino
alla seconda parte del 2002 era applicata un’aliquota del 10% passata nel corso del 2003
al 15%), al 25% applicato in Ungheria; l’aliquota media è del 19,1%, inferiore di soli 0,2
punti percentuali rispetto alla media registrata all’interno dell’Unione europea.
In molti Paesi in via di adesione, oltre alle aliquote ordinarie sono addirittura
previste aliquote pari a zero, applicabili esclusivamente a determinati settori merceologici
o servizi.
L’allineamento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a quelle previste dalle
direttive comunitarie, sembra preoccupare notevolmente i Governi, dal momento che
l’innalzamento del prelievo fiscale potrebbe causare un generale aumento dei prezzi
(anche dei beni di prima necessità) causando gravi ripercussioni sia a livello sociale che a
livello politico.
Anche il trattamento fiscale delle persone fisiche applicato dai Paesi in via di
adesione, pur rivestendo un ruolo meno determinante nei rapporti internazionali,
presenta notevoli differenze rispetto agli standard comunitari. Innanzitutto si rileva che il
gettito fiscale derivante dalle imposte sul reddito delle persone fisiche è, tranne in
rarissimi casi, interamente di competenza del Governo a livello centrale. Ciò significa che
le entità locali non hanno ancora maturato una propria identità ed autonomia sia sociale
che economica.
Quasi tutti i Paesi in via di adesione applicano l’imposta secondo un principio di
progressività, ma in alcuni casi come per la Lituania, l’Estonia e la Lettonia l’aliquota è
fissa.
Gli scaglioni di imposta variano da un massimo di 6 ad un minimo di 3 con aliquote
variabili tra il 33% (applicato in Lituania) ed il 10 % (applicato nella Repubblica
Slovacca); l’aliquota media dei Paesi varia dal 19,1% al 36,7 per cento.
Sono previste agevolazioni sotto forma di deduzioni e detrazioni d’imposta, ma
anche crediti di imposta al fine di evitare l’assoggettamento a doppia imposizione di
determinati tipi di reddito.
l’imposta sui redditi delle persone fisiche nei
dieci Paesi in via di adesione
Numero di scaglioni Aliquota massima (%) Aliquota minima (%)
Cipro
3
40
20
Repubblica
4
32
15
Estonia
1
26
26
Ungheria
3
49
20
Lettonia
1
25
25
Lituania
1
33
33
Malta
3
35
15
Polonia
3
40
19
Repubblica
5
38
10
Ceca
Slovacca
Slovenia
6
50
17
L’acquis comunitario in materia di imposizione diretta è invece ancora piuttosto
limitato. Nel campo delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, oltre alle consuete
differenze tra le aliquote applicate dai diversi Paesi, si presentano particolari problemi a
causa delle profonde diversità nella determinazione della base imponibile.
L’aliquota media comunitaria applicata ai redditi prodotti dalle società è del 29,3
per cento, mentre quella applicata dai Paesi in via di adesione è del 25,5 per cento. Tale
divario, sottolinea la Commissione europea, potrebbe seriamente influenzare il processo
di armonizzazione fiscale perseguito dall’Ue, con gravi ripercussioni sul regolare
funzionamento del mercato unico. Infatti, le scelte di investimento e le decisioni di
localizzazione delle imprese sono fortemente influenzate dal sistema di tassazione delle
società e quindi le differenze dei regimi fiscali nazionali generano di fatto distorsioni nel
mercato interno. A ciò si aggiunge il fatto che il conseguimento degli obiettivi del
Trattato è spesso condizionato da un processo decisionale basato sul principio
dell’unanimità. Per far fronte a tale realistica problematica, nell’ ECON 131 la
Commissione Europea suggerisce due valide alternative al processo di legificazione
comunitaria:
- una modifica del Trattato volta a consentire l’approvazione di particolari
disposizioni con la semplice maggioranza qualificata; ovvero
- la possibilità di avvalersi dell’ enhanced cooperation (cooperazione rafforzata) che
permetterebbe a sottogruppi di Stati membri di superare l’ostruzionismo della
minoranza.
Il gettito prodotto dall’imposizione diretta nei Paesi in via di adesione è interamente
di competenza del Governo a livello centrale.
Le aliquote variano dal 15% (applicato in Lituania) al 35% (applicato a Malta).
Particolarmente interessante è il sistema impositivo applicato in Estonia dove sia le
società residenti sia quelle non residenti sono non soggette ad imposta per il reddito
prodotto. Queste società scontano invece una imposta pari ai 26/74 dei dividendi
distribuiti.
La base imponibile è generalmente determinata prendendo in considerazione tutti i
redditi prodotti, da cui vengono dedotti tutti i costi secondo i principi di competenza e di
inerenza.
In alcuni Paesi sono previste particolari misure per il contenimento dell’inflazione.
Tali meccanismi provocano spesso effetti rilevanti su:
•
sistemi di ammortamento
•
tassazione dei capital gains
•
trattamento delle rimanenze
Tutti i Paesi consentono il riporto in avanti delle perdite generalmente per un
periodo non superiore ai 5 anni (con l’eccezione di Malta dove è consentito riportare le
perdite senza limiti di tempo).
I metodi di ammortamento riconosciuti sono generalmente due:
•
Straight-line method, (quote di ammortamento costanti per tutto il
periodo) applicato in tutti i Paesi ad esclusione di Malta e Lettonia;
•
Declaining balance method, (quote di ammortamento decrescenti)
applicato a Malta e Lettonia.
In Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia è consentita la scelta tra i differenti tipi di
ammortamento nonché il ricorso a metodi di ammortamento accelerato.
il riporto delle perdite
Paesi in via di adesione
anni consentiti
per il riporto delle perdite
Cipro
5
Repubblica Ceca
7
Estonia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Non disponibile
5
5
5
Senza limite
3o5
Repubblica Slovacca
5
Slovenia
6
In molti dei Paesi in via di adesione i redditi da capital gains sono inclusi nella base
imponibile e tassati ordinariamente. I tassi applicati variano tra il 2% previsto in Lettonia
(solo per i soggetti non residenti) ed il 35% applicato a Malta.
i redditi da capital gains
Paesi in via di adesione Aliquote(%)
Cipro
Repubblica Ceca
20
31
Estonia
0-26
Ungheria
0-18
Lettonia
2-22
Lituania
24
Malta
35
Polonia
28
Repubblica Slovacca
25
Slovenia
25
Le ritenute variano notevolmente da Paese a Paese e spesso non sono effettuate
distinzioni tra soggetti residenti e non residenti.
In alcuni Stati, determinate tipologie di dividendi non sono assoggettati ad alcun
tipo di ritenuta, mentre in altri casi, come in Ungheria, le ritenute raggiungono addirittura
un’aliquota del 35%.
A Malta e Cipro i dividendi corrisposti ai non residenti non sono soggetti a ritenute,
mentre in Ungheria e Slovenia i dividendi non soggetti a ritenute sono quelli corrisposti a
percipienti residenti. In Estonia le ritenute sono applicate ai dividendi corrisposti a
società non residenti, se queste partecipano la società distributrice al 25 per cento.
le ritenute sui dividendi
Paesi in via di adesione
Cipro
Repubblica Ceca
aliquote
0-20
15
Estonia
0-26
Ungheria
0-20-35
Lettonia
10
Lituania
29
Malta
0
Polonia
15
Repubblica Slovacca
15
Slovenia
0-15-25
Le ritenute applicate sugli interessi variano sensibilmente dallo zero per cento
(Malta, Cipro, Estonia, Lituania) al 26% applicato elusivamente su alcuni pagamenti in
Estonia.
le ritenute sugli interessi
Paesi in via di adesione
Cipro
Repubblica Ceca
Estonia
aliquote
0-25
15
0-26
Ungheria
18
Lettonia
5-10
Lituania
0-15
Malta
0-15
Polonia
Repubblica Slovacca
Slovenia
20
15-25
0
La attuale normativa comunitaria, consente il prelievo delle imposte di consumo
(accise) solo per ciò che concerne alcolici, tabacco e carburanti. Tutti i Paesi in via di
adesione applicano tali imposte sui citati prodotti, ma le differenze tra le aliquote sono
notevolissime.
Fino a quando l’Unione europea manterrà bassi i tassi di prelievo, i problemi in
questo settore fiscale saranno contenuti.
In alcuni casi particolari, per evitare fenomeni di distorsione e di concorrenza sleale,
si renderà necessario un progressivo aumento delle accise, in linea con le previsioni
comunitarie.
Di particolare interesse è il settore dei tabacchi in quanto in esso appare necessario
contrastare il fenomeno del contrabbando con adeguate politiche fiscali. Per ciò che
concerne i prodotti petroliferi si renderà necessaria una profonda riforma al fine di
incrementare le aliquote minime di prelievo.
Cap 2
Attività di cooperazione amministrativa
nelle relazioni internazionali tra l’Italia e i
Paesi in via di adesione nell’UE
A cura di:Cinzio Mastropaolo, Massimiliano Ciuffini, Anna E. Magarelli, Lanfranco Spinelli
Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Puglia
abstract
Nell’ambito delle relazioni internazionali il problema maggiore che si pone è,
fondamentalmente, quello dell’armonizzazione dei sistemi fiscali dei paesi “entranti”
(Slovenia, Polonia, Repubbliche Ceca e Slovacca, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia,
Lituania, Estonia), al fine di rendere omogeneo il tessuto economico del nuovo mercato
unico che si verrà ad aprire dopo l’ingresso dei succitati Paesi nell’UE.
Dall’altro lato si rende necessaria una sistematica applicazione di controlli
incrociati fra le varie amministrazioni fiscali dei Paesi membri al fine di evitare fenomeni
di concorrenza sleale innescata da più favorevoli sistemi fiscali (aliquote più appetibili,
controlli più blandi, inesistenza di taluni tributi, particolari tipi di agevolazioni
territoriali).
Per poter approfondire le tematiche che si affacciano con l’ingresso dei nuovi Stati
membri ed i rischi connessi con tale tipo di operazione, occorre evidenziare l’importanza
dei seguenti strumenti di cooperazione internazionale:
1. Trattati sulle doppie imposizioni.
2. Accordi per lo scambio di informazione fra gli Stati.
3. Verifiche simultanee in materia di imposte dirette ed indirette.
1 – Trattati sulle doppie imposizioni
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali
bilaterali con i quali gli Stati contraenti regolano l’esercizio della propria potestà
impositiva riguardo fattispecie che possono essere rilevanti, ai fini fiscali, per entrambi gli
ordinamenti.
Oggetto delle Convenzioni sono le imposte sul reddito e, talvolta, su alcuni elementi del
patrimonio. Esse disciplinano anche la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli
Stati contraenti. Oltre ad evitare la doppia imposizione, le Convenzioni hanno anche lo
scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese adottano
sostanzialmente il modello di Convenzione predisposto dall’Ocse.
In Italia, le Convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte
dell’ordinamento giuridico al termine di una procedura che si articola in quattro fasi.
In una prima fase avvengono i negoziati, durante i quali le delegazioni composte da
esperti delle amministrazioni finanziarie dei due Stati contraenti concordano il testo del
trattato. L’intesa è formalizzata con l’apposizione della sigla da parte dei capi delle
delegazioni (parafatura).
Subito dopo, ha inizio la fase di amministrazione dell’accordo da parte del Ministro
dell’Economia e delle Finanze o del Ministro degli Affari Esteri, con cui si perviene alla
firma del testo definitivo.
Le Convenzioni, una volta firmate, sono recepite nel nostro ordinamento
attraverso la ratifica da parte del Parlamento, attuata con una legge ordinaria che
conferisce piena ed integrale esecuzione al trattato.
L’effettiva applicazione della Convenzione è, però, subordinata all’ultima fase, affidata al
Ministero degli Affari Esteri, che prevede lo scambio degli strumenti di ratifica tra i
paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa
nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con cui è stabilita l’entrata in
vigore dell’accordo.
Nelle tabelle che seguono sono elencate le Convenzioni contro le doppie
imposizioni stipulate dall’Italia per le quali non è stata ancora completata la
procedura formativa.
Tabella 1 - Convenzioni ratificate ma non ancora in vigore
Tabella 2 - Convenzioni firmate e non ancora ratificate
Tabella 3 - Convenzioni solo parafate
Tabella 1 – Convenzioni ratificate ma non ancora in vigore
Paese Contraente
Firma
Ratifica
Kenya (r.) – prot. di modifica
Mozambico (r.)
Oman (r.)
Nairobi 18.02.1997
Maputo 14.12.1998
Muscat 06.05.1998
L. 27.01.2000, n.10
L. 23.04.2003, n.110
L. 11.03.2002, n.50
Tabella 2 – Convenzioni firmate e non ancora ratificate
Paese Contraente
Parafatura
Firma
Canada (r.)
Croazia (r.)
Cuba (r.p.)
Etiopia (r.)
Gabon (r.)
Georgia (r.p.)
Islanda (r.p.)
Lettonia (r.p.)
Libano (r.)
Moldova (r.p.)
San Marino (r.)
Siria (r.)
Slovenia (r.p.)
Stati Uniti d’America (r.)
Uganda (r.)
Uzbekistan (r.p.)
Ottawa 27.05.1999
Zagabria 25.09.1998
L’Avana 10.11.1998
Addis Abeba 04.10.1996
Libreville 25.07.1998
Roma 10.09.1998
Reykiavik 12.07.2001
Riga 20.12.1995
Beirut 10.11.1999
Chisinau 08.07.1999
Roma 12.03.2002
Damasco 03.03.1999
Lubiana 27.05.1998
Washington 25.11.1998
Roma 16.09.1998
30.09.1997
Ottawa 03.06.2002
Roma 27.10.1999
Roma 17.01.2000
Roma 08.04.1997
Libreville 28.06.1999
Roma 31.10.2000
Roma 11.09.2002
Riga 21.05.1997
Beirut 22.11.2000
Roma 03.07.2002
Roma 21.03.2002
Damasco 20.11.2000
Lubiana 11.09.2001
Washington 25.08.1999
Kampala 06.10.2000
20.11.2000
Tabella 3 – Convenzioni solo parafate
Paese Contraente
Armenia (r.p.)
Azerbaijan (r.p.)
Bielorussia (r.p.)
Congo (r.)
Giamaica (r.)
Giordania (r.)
Iran (r.)
Irlanda (r.)
Mongolia (r.p.)
Qatar (r.)
Regno Unito (r.) – protocollo di modifica
Trinidad e Tobago (r.)
Parafatura
Erevan 26.07.2001
Baku 20.06.2002
Minsk 07.02.1996
Brazzaville 17.05.2001
Roma 30.05.1997
Roma 22.03.2002
Roma 28.06.2002
Roma 18.05.1990
Ulaanbaatar 21.06.2001
Doha 03.10.2001
Roma 12.09.2002
Port of Spain 19.10.1984
2 - Accordi per lo scambio di informazione fra gli stati
La dimensione internazionale, sempre più spiccata che le economie dei singoli
Stati assumono, rende più strette le connessioni economiche tra essi. Le amministrazioni
fiscali dei vari Paesi hanno, pertanto, la necessità di cooperare tra loro, attivando e
potenziando reciprocamente lo scambio d’informazioni.
Nel settore delle imposte dirette la base giuridica per lo scambio d'informazioni è
costituita principalmente dalla specifica disposizione contenuta nelle vigenti convenzioni
contro le doppie imposizioni, che s'ispira all'articolo 26 del Modello elaborato in sede
OCSE. Lo scambio d'informazioni è finalizzato ad una corretta applicazione sia delle
norme contenute nelle citate convenzioni sia delle norme fiscali interne degli Stati sia in
relazione a redditi prodotti all’estero da soggetti residenti, sia in relazione a soggetti esteri
produttori di reddito in Italia.
Sotto il profilo soggettivo lo scambio di informazioni si estende quindi a tutti i potenziali
contribuenti prescindendo dalla loro residenza in uno dei Paesi che hanno sottoscritto la
convenzione. Dal punto di vista oggettivo lo scambio, invece è limitato alle sole imposte
nazionali e alle imposte di natura identica o analoga che siano state istituite dopo la firma
della convenzione.
Ulteriori limitazioni specifiche sono rinvenibili con riguardo allo scambio di
informazioni a livello bancario: lo Stato cui vengono richieste le informazioni, infatti,
non è obbligato ad adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione interna o
alla propria prassi amministrativa.
Inoltre, esso non è obbligato a fornire informazioni che lo Stato richiedente non
potrebbe ottenere in base alla propria legislazione interna.
Allo stato attuale, si è avuta occasione di verificare la disponibilità ad effettuare lo
scambio d'informazioni bancarie con i seguenti Paesi:
-Federazione Russa,
-Francia,
-Spagna,
-Germania,
-Olanda,
-Stati Uniti,
-Austria (solo nei casi in cui vi sia un procedimento penale in corso),
-Australia.
È evidente la mancanza di accordi in tal senso con i paesi che sono di prossima entrata
nell’Unione Europea.
Lo scambio di informazioni fra gli Stati dell’Unione è disciplinato dal Regolamento CE
218/92, ed a tal riguardo si distinguono tre livelli: il primo livello attiene
all’identificazione IVA attribuita agli operatori intracomunitari ed al valore globale di
tutte le forniture effettuate dai medesimi nelle quali siano interessati operatori di un altro
Paese membro.
Il secondo livello fornisce informazioni relative ai fornitori comunitari di ciascun
operatore nazionale che abbia effettuato acquisti intracomunitari.
I primi due livelli si esauriscono attraverso un sistema telematico denominato V.I.E.S.
(VAT Information Exchange System).
Il terzo livello riguarda indagini più approfondite e specifiche su determinate transazioni.
Esso si realizza attraverso una procedura non informatica tra i competenti organismi
nazionali alla quale si ricorre qualora le informazioni scambiate per il tramite dello
strumento informatico risultino insufficienti ovvero inadeguate rispetto alle esigenze
dell’autorità richiedente. La relativa corrispondenza viene curata dal CLO dello Stato
richiedente.
Il CLO (Central Liaison Office), è l’Ufficio centrale che cura come responsabile
principale, anche se non in via esclusiva, i collegamenti con gli altri Paesi dell’Unione nel
settore della cooperazione amministrativa.
Pertanto attraverso la corrispondenza fra il CLO dello stato richiedente ed il CLO dello
stato destinatario, è possibile ottenere informazioni più dettagliate sulle transazioni,
inerenti il tipo di merce scambiata, il mezzo di trasporto, il mezzo di pagamento
utilizzato nonché sugli elementi costitutivi delle fatture relative agli scambi
intracomunitari.
Sotto il profilo procedurale le richieste di informazioni di III livello vengono
inoltrate utilizzando un apposito modulo, all’uopo concordato sul quale dovrà essere
indicato il codice identificativo Iva dell’operatore estero e/o nazionale interessato, al fine
di standardizzare e semplificare l’iter.
Detti moduli sono stati messi a punto dallo SCAC (Standing Committee on
Administrative Cooperation). Trattasi di un Comitato permanente per la cooperazione
amministrativa, organo comunitario con sede a Bruxelles costituito dai rappresentanti dei
CLO dei vari paesi membri avente come scopo quello di coordinare e promuovere la
cooperazione amministrativa tra i detti paesi attraverso l’adozione di linee strategiche a
livello comunitario per il controllo sugli scambi in materia di Iva. È evidente che, con
l’entrata nell’Unione Europea, i nuovi dieci paesi dovranno adeguarsi alla normativa
vigente nell’Unione Europea in materia di cooperazione amministrativa. Allo stato
attuale esistono accordi per lo scambio di informazioni con i seguenti paesi:
Paese
Firma
Australia
Canberra 04.12.1986
Austria
Roma 05.04.1985
Belgio
Roma 09.04.1997
Bruxelles 11.07.1997
Danimarca
Roma 26.10.1984
Finlandia
Roma 12.12.1997
Francia
Parigi 13.06.1984
Germania
Bonn 05.05.1994
Norvegia
Roma 08.04.1998
Polonia
Cracovia 04.09.2000
Slovacchia
Roma 22.04.1997
Spagna
Madrid 01.06.1984
Svezia
Roma 29.04.1997
Trinidad e Tobago
Roma 21.05.1985
Tunisia
Roma 29.04.1987
Ungheria
Budapest 05.06.1997
Come appare evidente, l’adozione di accordi per lo scambio di informazioni è un
obiettivo da raggiungere ancora per sette dei dieci paesi che partecipano all’allargamento
dell’Unione europea.
L’adozione degli accordi citati nonché la loro applicazione pratica è subordinata alla
realizzazione di procedure standardizzate ed all’adozione di sistemi informativi che
facilitino il flusso dei dati, l’accesso alle informazioni garantendo peraltro la sicurezza
delle stesse.
In tal senso vanno gli sforzi attuati con la realizzazione del sistema informatico
VIES summenzionato ed altresì con l’adozione di modelli standardizzati per il
reperimento dei dati (Modelli SCAC). A tal riguardo sarebbe auspicabile l’adozione di
misure volte ad armonizzare la documentazione base per le operazioni commerciali quali
in particolare l’istituzione di un unico modello di fatture.
3 - Verifiche simultanee in materia di imposte dirette ed indirette
Gli accordi per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee hanno natura
amministrativa. La base giuridica è costituita dal già citato art. 26 del modello OCSE di
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dalla direttiva CEE 77/799.
Questi accordi, oltre alle clausole previste dal modello OCSE, possono prevedere
alcune varianti, in ragione dell’assetto normativo ed organizzativo delle amministrazioni
contraenti. Un principio fondamentale alla base di questi accordi è che i Paesi interessati
effettuano le verifiche simultaneamente, ma indipendentemente, ciascuno esaminando il
contribuente residente all’interno e secondo la propria giurisdizione. Recentemente si è
avuta un’applicazione pratica di tale tipo di controllo con riferimento al settore del
commercio di autovetture ed al connesso rispetto della normativa riguardante il
cosiddetto “regime del margine”.
Allo stato attuale esistono accordi per lo svolgimento di verifiche simultanee con i
seguenti paesi:
Paese
Firma
Australia
Roma 06.06.2002
Austria
Roma 21.10.1987
Belgio
Roma 09.04.1997
Bruxelles 11.07.1997
Danimarca
Roma 29.11.1996
Finlandia
Roma 12.12.1997
Francia
Parigi 01.03.1985
Norvegia
Roma 08.04.1998
Polonia
Cracovia 04.09.2000
Slovacchia
Roma 22.04.1997
Svezia
Roma 29.04.1997
Ungheria
Budapest 05.06.1997
U.S.A.
Washington 31.03.1983
Washington 22.06.1984
È opportuno evidenziare che solo 3 dei 10 paesi che si apprestano ad entrare nella
Unione Europea hanno stipulato con l’Italia accordi per l’effettuazione di verifiche
simultanee pertanto è possibile effettuare due ordini di considerazioni;
In primo luogo i Paesi che non hanno stipulato il predetto accordo sono
sprovvisti degli strumenti formali basilari per realizzare una compiuta cooperazione
amministrativa con il nostro paese. In secondo luogo per quanto concerne la Polonia,
l’Ungheria e la Slovacchia, non si registrano esperienze concrete di verifiche simultanee.
Ciò è dovuto a difficoltà intrinseche nell’attuare dette procedure, difficoltà che si
manifestano peraltro anche con i paesi già facenti parte dell’Unione Europea e che si
acuiscono quando la controparte è rappresentata da paesi che non hanno ancora
compiutamente svolto il processo di adesione all’Unione Europea e con i quali il volume
degli scambi si è intensificato solo in un recente passato.
In questo contesto assumono una notevole rilevanza gli sforzi attuati in sede comunitaria
per standardizzare anche le procedure contabili adottate nei vari stati membri attraverso
l’adozione di principi contabili comunitari: IAS.
In tal senso l’Italia che si è impegnata a far data dal 2005 ad adottare detti principi
contabili, i cui riflessi si avranno già nei bilanci dell’esercizio 2004 attesa la struttura
comparata dei bilanci medesimi.
Riepilogo stato delle procedure di allineamento
in materia di cooperazione amministrativa e assistenza reciproca
Stato
Polonia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Slovenia
Lettonia
Lituania
Estonia
Cipro
Malta
Ungheria
Convenzione
contro le doppie
imposizioni con
l’Italia
Accordi per lo
scambio di
informazioni
con l’Italia
Accordi per
lo scambio
di dati
bancari con
l’Italia
Accordi per
le verifiche
simultanee
con l’Italia
C.L.O.
V.I.E.S.
SI
SI
SI
Non ratificata
Non ratificata
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
Dati aggiornati al 2002
4 - Stati entranti nell’unione e acquis comunitario in materia di cooperazione
amministrativa e assistenza reciproca
In considerazione di quanto esposto sinora, può essere utile esaminare lo stato di
avanzamento delle procedure di allineamento ai parametri comunitari, con riferimento
alla cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca, da parte dei dieci Paesi destinati
ad entrare nell’UE dal 1° maggio 2004.
POLONIA
La Polonia sta rendendo più moderna l'amministrazione tributaria ma questo processo
andrebbe condotto con maggior rigore. La riforma in corso ha introdotto un sistema di
indicatori oggettivi dell'attività degli uffici delle imposte e ha intensificato la formazione
del personale.
Nel corso del 2001-2002, le autorità fiscali polacche hanno cercato di migliorare
l'efficacia della loro amministrazione ed il Consiglio dei ministri ha adottato una strategia
di ammodernamento dell'amministrazione fiscale entro il 2004, destinata a garantire
capacità sufficienti per applicare ed attuare l'acquis comunitario. Sono state adottate
peraltro misure importanti per introdurre uno scambio di informazioni sull'IVA.
Tuttavia, in questo settore delle tecnologie dell'informazione, devono essere compiuti
ancora sforzi sostanziali a livello regionale e locale.
Nel settore delle capacità amministrative, la Polonia ha compiuto progressi notevoli
anche se restano da attuare ancora numerose disposizioni. La principale difficoltà
riguardo il recupero delle imposte che risulta piuttosto carente; inoltre, le formalità
amministrative costituiscono tuttora un onere troppo gravoso per le imprese e per i
privati.
REPUBBLICA CECA
Riguardo alla sua capacità amministrativa, la Repubblica ceca ha consolidato e
ammodernato la propria amministrazione fiscale, sia in materia di IVA che di
imposizione fiscale diretta. Secondo la relazione della Commissione per il 2002, il paese
sembra disporre di strutture legislative e amministrative per assicurare l'efficacia del
recupero, dell'applicazione e dei controlli fiscali.
In materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca, nel febbraio 2002 è
stato istituito in seno all'amministrazione fiscale un ufficio di collegamento centrale.
L'attuazione del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) è stata avviata nel
gennaio 2001 ed è stato messo a punto un dispositivo provvisorio per consentire
l'attuazione di un progetto pilota nel 2002.
SLOVACCHIA
Nell’ambito delle capacità amministrative dovranno essere potenziate l'amministrazione
fiscale slovacca e le sue capacità di esazione. Sono state già prese alcune misure per
modernizzare l'amministrazione fiscale e migliorarne l'efficacia attraverso una
riorganizzazione a livello sia centrale che locale. Inoltre, sono stati potenziati i poteri
dell'amministrazione in materia di recupero delle imposte. Tuttavia, la Slovacchia
dovrebbe prestare maggiore attenzione al miglioramento della riscossione delle imposte
e della gestione dei rimborsi dell'IVA.
Infatti nel 2002 il regime dell'IVA era ancora caratterizzato da un volume di rimborso
eccessivo e dal problema della frode. Peraltro la riscossione rimaneva scarsa a causa del
livello ancora elevato degli arretrati.
In materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca, la legislazione è stata
armonizzata con l'acquis soltanto parzialmente. È stata però introdotta la nozione di
"segreto fiscale" per consentire lo scambio d'informazioni con altri paesi su base
reciproca.
I progressi della Slovacchia in questo settore sono ancora limitati, in attesa dell'adozione
della legislazione adeguata. Esiste già un progetto preliminare che fissa tutte le tappe
importanti dell'attuazione di un sistema di scambio d'informazioni sull'IVA.
SLOVENIA
Sono stati ottenuti notevoli progressi per quanto riguarda la capacità amministrativa: sia
l'amministrazione fiscale che quella doganale sono ormai enti moderni che funzionano
correttamente e dispongono di personale adeguatamente formato e di strutture
amministrative adeguate. Entrambe sembrano in grado di garantire una riscossione,
un'applicazione e un controllo dell'imposta efficaci.
Nel settore della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca è stato lanciato
un progetto per la realizzazione di un sistema VIES (sistema di scambi d'informazioni)
nel gennaio del 2002.
LETTONIA
Sul piano della cooperazione amministrativa e dell’assistenza reciproca la Lettonia ha
concluso nuove convenzioni fiscali bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea.
Gli Stati baltici hanno concluso un accordo relativo all'organizzazione di controlli
simultanei sulle imposte dirette che è entrato in vigore nel giugno 1999. L'accordo
prevede una cooperazione rafforzata tra le amministrazioni tributarie per garantire un
controllo efficace dei contribuenti nei tre paesi interessati.
Nell’ambito della capacità amministrativa, nonostante alcune recenti iniziative
incoraggianti, la Lettonia incontra ancora gravi problemi e deve moltiplicare gli sforzi per
lottare contro la frode e la corruzione. Sono necessari sforzi ulteriori per ammodernare e
consolidare il servizio tributario nazionale. Inoltre, la Commissione ritiene che debbano
essere adottate misure di urgenza per completare l'allineamento nel settore
dell'informatizzazione e dell'interconnessione dei servizi. A tal fine, occorre migliorare la
comprensione dei dettagli tecnici relativi alle specifiche funzionali del sistema di scambio
delle informazioni sull'IVA (VIES).
LITUANIA
Nell’ambito delle capacità amministrative sono state prese alcune misure per riformare e
potenziare l'amministrazione fiscale lituana per quanto riguarda l'effettuazione dei
controlli fiscali, l'imposizione di sanzioni, l'esame delle controversie di natura fiscale.
Nel settore della cooperazione amministrativa e della reciproca assistenza, le convenzioni
bilaterali concluse dalla Lituania con l'Islanda, l'Italia e gli Stati Uniti volte a prevenire la
duplice imposizione e la frode fiscale sono entrate in vigore nel gennaio 2000.
Convenzioni simili sono state concluse con la Russia, i Paesi Bassi, la Croazia e la
Slovenia. Il sistema amministrativo fiscale è costituito dall'Ispezione nazionale delle
imposte (INI), posta sotto la tutela del ministero delle Finanze, e di dieci ispezioni
regionali. L'INI è competente per la gestione e l'amministrazione dei contributi e ha
elaborato nel marzo 2000 un piano strategico 2000-2004. Nell'aprile 2000 le reti locali
dell'INI sono state collegate alla rete centrale e il sistema d'informazione fiscale è stato
integrato, facendo rilevare progressi anche nello sviluppo del sistema integrato
d'informazione fiscale. Dal maggio 2002 la base dati dell'Ispezione Nazionale delle
Imposte (INI) è pienamente operativa. Questo nuovo strumento comprende le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, i dati doganali e le informazioni tratte dai controlli
sui pagamenti.
Nel febbraio 2002 è stato costituito in seno all'INI un servizio internazionale di scambi
d'informazioni al fine di garantire comunicazioni efficaci con le amministrazioni fiscali
straniere. Oltre alle funzioni classiche di assistenza reciproca in materia di imposizione
fiscale diretta, tale servizio sarà responsabile dell'attuazione dell'acquis in materia di
cooperazione amministrativa nel campo dell'imposizione fiscale indiretta.
Nonostante questi miglioramenti significativi, la Lituania dovrà ottenere ancora progressi
per quanto riguarda le capacità e l'efficienza dell'INI in materia di riscossione delle
imposte nonché nella formazione e nello sviluppo delle risorse umane. Inoltre,
l'Ispezione nazionale delle imposte non ha ancora introdotto un sistema fiscale
informatizzato integrato compatibile con VIES (sistema di scambio d'informazioni
sull'IVA) e con SEDA (sistema di scambio di dati relativi alle accise).
ESTONIA
Nel campo della cooperazione amministrativa e assistenza reciproca, nel giugno 1999 è
entrato in vigore un accordo di cooperazione fra i tre paesi baltici in materia di controlli
fiscali simultanei e si sta ora esaminando l'ipotesi di una cooperazione più ampia fra le
amministrazioni fiscali per un controllo efficace dei contribuenti di tali paesi. L'Estonia
ha inoltre ottenuto progressi per quanto riguarda l'interconnessione dei suoi sistemi con i
sistemi informatici comunitari ed ha creato una piattaforma per il sistema di scambio di
informazioni sull'IVA (VIES).
Quanto alle capacità amministrative l'Estonia deve continuare a prodigarsi per
potenziare la capacità dell'amministrazione fiscale al fine di poter lottare efficacemente
contro le frodi fiscali. In tale prospettiva è indispensabile migliorare la cooperazione fra
le istituzioni quali l'amministrazione fiscale, la Direzione delle dogane e la Direzione
della sicurezza nazionale. Sono stati realizzati progressi con l'istituzione di un Centro di
indagini sulle frodi fiscali, il quale ha firmato un accordo con la Direzione della sicurezza
nazionale. L'accordo consentirà lo scambio immediato di informazioni operative e una
cooperazione più efficace nel corso delle operazioni di sorveglianza.
CIPRO
Si devono rafforzare la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nonché le
capacità amministrative per l'attuazione. Cipro dovrà armonizzare la legislazione con il
sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES). Pur disponendo già di un sistema
informatizzato, il paese dovrà potenziare ancora le strutture amministrative e le
procedure di controllo in materia fiscale. Occorre inoltre sostituire gli attuali dazi
all'importazione. Sarà altresì soppressa la protezione concessa ai prodotti fabbricati sul
territorio nazionale.
Infine, per quanto riguarda la capacità amministrativa, l'amministrazione cipriota è un
servizio fiscale moderno, benché la sua informatizzazione debba proseguire, e l'aumento
degli effettivi è giudicato sufficiente; inoltre si dovrà puntare all’informatizzazione dei
sistemi di invio di dichiarazioni e di riscossione dell'imposta.
MALTA
Nel settore della cooperazione amministrativa e della reciproca assistenza, Malta deve
ancora introdurre il sistema informatizzato di scambio d'informazioni sull'IVA. Nel 2002
non vanno segnalati progressi.
Per quanto riguarda le capacità amministrative, considerato che l'acquis punta
all’incremento del personale per i controlli fiscali e all’installazione di alcune applicazioni
informatiche, sono state istituite le principali strutture richieste per applicare l'acquis, ma
alcune implicazioni dell'adozione dell'acquis, come ad esempio l'informatizzazione,
restano un fattore di difficoltà. La relazione della Commissione rileva che è urgente
pianificare ed analizzare i cambiamenti indotti dall'adesione all’UE e prevedere nuovi
incarichi unitamente alla necessaria formazione del personale: infatti la Direzione
dell'IVA è stata potenziata e sono state create unità speciali responsabili in particolare del
miglioramento della qualità dei servizi forniti al pubblico.
UNGHERIA
La cooperazione amministrativa in materia fiscale tra l'Ungheria e gli Stati membri
dell'Unione europea si basa su accordi bilaterali che si limitano spesso ad evitare la
doppia imposizione. L'Ungheria deve modificare la propria legislazione sulla protezione
dei dati in modo da essere conforme all'acquis per quanto riguarda la cooperazione
amministrativa e la mutua assistenza al momento dell'adesione.
Questo Paese deve fare ulteriori sforzi per sviluppare sistemi informatici che consentano
lo scambio elettronico di dati con i servizi della Comunità e gli Stati membri.
In tale direzione sono stati realizzati progressi con la modifica delle disposizioni relative
all'imposizione fiscale e all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti ma
questa modifica entrerà in vigore solo al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione
europea (UE).
Per quanto riguarda le capacità dell'amministrazione fiscale, l’efficienza è stata migliorata
con l'introduzione di nuove misure di controllo. Parallelamente, sono state semplificate
le regole per i contribuenti. L'organico dell'amministrazione è stato potenziato ed è stata
creata una direzione di repressione delle frodi. Nel maggio 2000 è stato inoltre
inaugurato un nuovo centro di formazione. Il registro dei conti correnti è stato
modernizzato con l'introduzione dell'informatica. Sono aumentati il numero di ispezioni
e quello delle revisioni dei conti. Lo stesso vale per il numero di inchieste avviate dalla
direzione di repressione delle frodi. Dal gennaio 2001, i formulari per la dichiarazione
delle imposte sono disponibili anche in linea.
Cap 3
Il recepimento dell’acquis comunitario
A cura di :Francesco Porcelli
Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Scienze Economiche
abstract
Con l'immediatezza, ma anche con l'approssimazione della sintesi, da una generale
consultazione dei giudizi espressi dalla Commissione Europea, emerge come, nonostante
molto e' stato fatto, molto resta ancora da fare per un completo allineamento dei nuovi
stati membri alle norme ed agli standard comunitari in ambito fiscale.
Partendo da questo giudizio generale, i dovuti distinguo devono essere fatti, dato
che i dieci paesi protagonisti dell'allargamento non si trovano tutti allo stesso punto nel
processo di recepimento dell'acquis. Stati come la Slovenia, l'Ungheria, l'Estonia e la
Polonia, si trovano certamente più avanti rispetto alla Lituania o all'isola di Malta,
posizionabili invece a livello intermedio. Mentre la Lettonia, l'isola di Cipro, la
Repubblica Ceca, e soprattutto la Slovacchia, sembrano riscontrare ritardi maggiori
rispetto agli altri. Tra i nuovi stati membri la Slovenia, in particolare, sembra essere più
avanti di tutti nel recepimento degli standard comunitari. Qualche ritardo e' da segnalare,
come anche negli altri stati, nel riconoscimento del codice di condotta in materia di
imposizione fiscale delle imprese, ma bisogna sottolineare che in ambito amministrativo,
la Slovenia e' l'unico stato in cui la Commissione ha rilevato l'esistenza di strutture del
tutto in linea con quanto richiesto dalla UE. In ultima posizione sembra invece collocarsi
la Slovacchia, in forte ritardo proprio in ambito amministrativo oltre che nel settore delle
accise.
Suddividendo i dieci paesi in tre aree geografiche, Europa centrale, Repubbliche
Baltiche e Isole mediterranee, si nota come a livello generale sembra essere l'Europa
centrale più in linea con il recepimento dell'acquis, seguita, non a grande distanza, dalle
Repubbliche baltiche; mentre l'area mediterranea sembra essere nel complesso più
indietro. Inoltre, guardando sempre a queste tre aree, e' importante notare che, mentre
l'area centrale presenta un recepimento piuttosto omogeneo in tutti i settori (iva, accise,
imposte dirette, capacita' amministrativa e cooperazione), nell'area baltica si nota come, a
fronte della permanenza di molte divergenze nell'ambito delle imposte dirette, nel settore
della cooperazione sembrano piuttosto avanti. Mentre nell'area mediterranea, pur
essendo ancora lontani in ambito IVA e per quanto riguarda la cooperazione (carente e'
soprattutto o scambio di informazioni IVA), presentano una capacità amministrativa
molto vicina agli standard europei. Infine, considerando separatamente i singoli comparti
dell'aquis fiscale, IVA, accise, imposte direte, capacità amministrativa e cooperazione, e
volendo stilare una classifica per evidenziare in quale ambito i nuovi stati membri sono
più vicini allo standard comunitario, emerge quanto segue. Il settore delle capacità
amministrative sembra essere quello in cui i dieci stati, nel complesso, hanno ottenuto i
migliori risultati, anche se più d'uno mostra ancora delle carenze sul fronte della
informatizzazione e della formazione del personale. Al secondo posto troviamo il settore
della cooperazione, a riprova dello sforzo che i nuovi stati membri stanno proferendo
soprattutto sul fronte dello scambio di informazioni in ambito IVA, oltre che nella
sottoscrizione di accordi bilaterali. Al terzo ed al quarto posto troviamo rispettivamente
il recepimento dell'acquis delle accise e dell'IVA, preoccupante e' la situazione in questo
ambito delle isole mediterranee, anche se Malta ha ottenuto buoni risultati nel settore
delle accise. Infine, in ultima posizione ritroviamo il comparto delle imposte dirette,
dove le maggiori divergenze si riscontrano per l'imposizione fiscale delle imprese, in
merito all'adesione al codice di condotta e all'abolizione delle pratiche fiscali considerate
potenzialmente dannose. Particolarmente lontane dall'acquis comunitario delle imposte
dirette risultano le repubbliche baltiche, a sottolineare il forte utilizzo della leva fiscale
effettuato da questi tre paesi per attrarre investimenti diretti esteri (vedi schede allegate).
Cap 4
L’Unione Europea e i dieci nuovi stati
membri protagonisti dell’allargamento ad
est del 2004
A cura di: Francesco Porcelli
Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Scienze Economiche
abstract
Il confronto dell'andamento e della struttura del gettito complessivo in rapporto al
Pill 1995-20011 tra i due blocchi di paesi mostra profonde diversità.
Al di là delle interferenze prodotte dai tassi di crescita del Pil, visibili maggiormente
per i nuovi stati membri piuttosto che per gli attuali stati dell'Unione, e della generale
inadeguatezza dei valori di gettito rapportati al Pil per la misurazione precisa del carico
fiscale, in base ai dati raccolti su può affermare quanto segue: l'andamento del gettito
in rapporto al PIL dell'UE è stato crescente, salvo una leggera flessione a partire dal
2000 dovuta soprattutto al rallentamento dei tassi di crescita, mentre il gettito dei
paesi protagonisti dell'allargamento è risultato decrescente, fatta eccezione per la
gobba del 1997 dovuta con molta probabilità più alla crescita del Pil che ad un
incremento del carico fiscale (vedi graf.1 e 2).
Graf .1 - Andamento dei valori medi del gettito complessivo 19952001
Questa diversità si riflette anche nei valori
44,0
medi assunti dal gettito complessivo tra il 1995
nuovi stati membri, mentre è pari al 41,7% per
l'UE. Focalizzando l'attenzione sul blocco dei
dieci, bisogna notare come i paesi dell'Europa
40,0
% del PIL
2001: esso corrisponde al 34,3% del PIL per i
ed
42,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
1995
1996
1997
1998
UE 10 (media aritmetica)
centrale e l'Estonia presentano valori al
disopra
della
media,
mentre
le
altre
1999
2000
2001
UE 15 (media aritmetica) (1)
Graf.2 - Variazione media dei tassi di crescita del
PIL 1995-2001
6,00%
repubbliche
baltiche
e
le
isole
del
Mediterraneo presentano valori al disotto del
5,00%
4,00%
gettito medio; in generale si va dal 25,9% di
3,00%
Cipro, al 42% dell'Ungheria (vedi graf. 3).
2,00%
Infine, anche la variazione assoluta del
gettito tra il 1995 e il 2001 mostra il gruppo
1,00%
1995
1996
1997
UE 10 (media aritmetica)
1998
1999
2000
UE 15 (media aritmetica)
2001
dei
Una avvertenza circa la comparabilità dei dati raccolti va fatta considerando la diversa fonte dei dati di gettito dei nuovi stati membri rispetto a quella utilizzata per i
paesi della UE. Mentre per il gruppo dei dieci futuri stati dell'Unione sono stati utilizzati i "Country Reports" del Fondo Monetario Internazionale, per gli attuali membri
sono stati utilizzati i valori di gettito pubblicati nella versione del 2003 del rapporto della Commissione Europea "Structures of the taxation systems in the European
Union". I dati possono non risultare del tutto omogenei dal momento che i paesi dell'Unione utilizzano, a partire dal 1995, il nuovo standard di contabilità nazionale
ESA95 (European System of Accounts), mentre la maggior parte dei nuovi stati membri non lo ha ancora adottato.
1
dieci e dei quindici su posizioni profondamente differenti: i primi hanno visto
ridu
Graf.3 - Valori medi del gettito complessivo 1995-2001
rsi il
45,0
getti
% del PIL
40,0
35,0
to
30,0
com
25,0
ples
20,0
sivo
15,0
10,0
in
5,0
med
0,0
CIPRO
LITUANIA
LETTONIA
M ALTA
SLOVACCHIA
POLONIA
Rep.CECA
ESTONIA
SLOVENIA
UNGHERIA
UE 10 (media
arit met ica)
UE 15 (media
arit met ica) (1)
UE 10 (media
arit met ica)
UE 15 (media
arit met ica) (1)
ia
Graf.4 - Variazione assoluta del gettito complessivo 1995-2001
CIPRO
LITUANIA
LETTONIA
M ALTA
SLOVACCHIA
POLONIA
Rep.CECA
ESTONIA
SLOVENIA
UNGHERIA
4,0
2,0
% del PIL
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
del 1,7% in rapporto al PIL, mentre per i secondi il gettito è aumentato mediamente del
1,3%. Questo, alla luce di un andamento piuttosto concordante dei tassi di crescita,
sottolinea una condotta fiscale differente tra le due anime della futura Unione Europea.
Soffermandoci ancora una volta sui nuovi stati membri, bisogna sottolineare come solo
Malta e Cipro hanno incrementato il loro gettito fiscale tra il 1995 ed il 2001, mentre gli
altri stati lo hanno tutti ridotto; prime fra tutti le repubbliche baltiche e la Slovacchia, che
ha ridotto il proprio gettito fiscale del 9% del PIL (vedi graf.4).
Come
già
accennato,
le
Euro 15
profonde diversità
Euro 10
riscontrante
nell'andamento si
Graf.5 - Confronto della composizione media del gettito 1995-2001
0%
34%
30%
26%
10%
28%
38%
20%
30%
Imposte Dirette
40%
7%
33%
50%
Imposte Indirette
60%
Contributi Sociali
70%
80%
3%
90%
100%
Altre Imposte
riflettono anche nella composizione del gettito fiscale, espresso sempre in percentuale
del PIL. Infatti, nonostante la convergenza del gettito delle imposte indirette a partire dal
1998, e la vicinanza dei valori relativi ai contributi sociali, a causa della forte divergenza
osservata nell'andamento del gettito delle imposte dirette, non si è riscontrato, negli
anni in esame, nessun avvicinamento delle strutture del gettito dei due gruppi di
paesi. Soffermandoci solo sui valori medi, si può notare che, mentre le imposte dirette
sono state la principale fonte tributaria dell'Unione Europea, con una incidenza pari al
34% del gettito complessiv\o (media 1995-2001), nell'ambito dei nuovi stati membri
esse hanno rappresentano l'ultima fonte tributaria con una incidenza pari al 26% (media
1995-2001). Per le imposte indirette la situazione è ribaltata, nel gruppo dei quindici
esse hanno generato mediamente il 30% del gettito, mentre tra i nuovi membri
l'imposizione indiretta ha prodotto, tra il 1995 ed il 2001, mediamente il 38% delle
entrate fiscali, confermandosi in quasi tutti i nuovi stati membri la principale fonte
tributaria. Il primato delle imposte indirette è venuto meno solo nella Repubblica Ceca e
in Slovacchia, per entrambe la principale fonte tributaria è rappresentata dai contributi
sociali. In generale quest'ultima categoria ha contribuito mediamente al 33% del gettito
complessivo dei nuovi stati membri, contro il 28% riscontrato nell'Unione Europea (vedi
graf.5).
Infine, soffermandoci ancora sull'incidenza dei contributi sociali, bisogna notare
come, mentre nella struttura del gettito dei quindici la loro incidenza si è ridotta del
1,32% a fronte di un incremento speculare delle imposte dirette, nel gruppo dei dieci è
avvenuto esattamente il contrario: i contributi sociali hanno incrementato il loro peso sul
gettito complessivo del 1,40% a scapito delle altre tre categorie di imposte (vedi graf.12).
1 - Andamento e struttura del gettito delle imposte dirette
I valori di gettito delle imposte dirette sono quelli che presentano le
maggiori differenze tra gli attuali stati dell'Unione e i futuri nuovi membri.
A fronte di un andamento crescente riscontrato all'interno dell'Unione, con
un valore medio pari al 14% del PIL, nei nuovi stati membri il gettito delle imposte
dirette, grazie ad un andamento di fondo decrescente, raggiunge tra il 1995 ed il
2001 una valore medio pari al 8,9%. Tra gli stati a più alto gettito ritroviamo la Polonia
e l'Estonia, anche se entrambe hanno provveduto ad una consistente riduzione del
gettito; però mentre la Polonia ha ridotto principalmente le imposte personali, l'Estonia
ha concentrato la sua attenzione alla riduzione dell'imposta societaria (d'altronde le tre
repubbliche baltiche, sono tra i paesi che presentano i più bassi valori di gettito
provenienti dalle imposte societarie). Invece, tra gli stati a più basso gettito ritroviamo la
Lettonia e la Slovenia, però quest'ultima ha riscontrato un incremento dei valori relativi
all'imposta societaria.
Concentrando l'attenzione sulla composizione del gettito delle imposte dirette, si
nota come la differenza maggiore tra i
Graf.6 - Andamento dei valori medi delle imposte
societarie 1995-2001
quindici e i dieci è nell'andamento del
7,0
gettito dell'imposta societaria (vedi graf.6).
6,0
5,0
Infatti, se all'interno dell'unione il gettito
4,0
dell'imposta societaria è aumentato tra il 1995
3,0
ed il 2001 dello 0,9% del PIL, attestandosi ad
2,0
1,0
un valore medio del 3,2%, tra i nuovi stati
0,0
1995
membri ha visto ridurre il proprio gettito dello
1996
1997
UE 10 (media aritmetica)
1998
1999
2000
2001
UE 15 (media aritmetica) (3)
0,6% in rapporto al PIL, attestandosi ad un
valore medio del 2,5%. Protagoniste di questa riduzione sono la Repubblica Slovacca,
che però partiva da
valori
piuttosto
elevati, la Lituania
l'Estonia. A riprova
Graf .7 - Conf ronto della composizione media del gettito delle imposte dirette 1995-2001
77%
Euro 15
23%
70%
Euro 10
0%
10%
20%
30%
30%
40%
50%
Imposte Personali
60%
70%
Imposte Societarie
80%
90%
100%
e
di
quanto detto, mentre tra gli attuali membri dell'Unione il peso dell'imposta societaria sul
gettito complessivo delle imposte dirette è aumentato del 4,9%, tra i nuovi stati membri
si è ridotto del 8,7%; nonostante ciò nel gruppo dei dieci le imposte societarie hanno
mediamente rappresentato, tra il 1995 ed il 2001, il 30% del gettito delle imposte dirette,
mentre tra i quindici esse hanno avuto mediamente un'incidenza del 23% (vedi graf.7).
Da ultimo, in merito alle imposte personali, bisogna notare come i due gruppi di
paesi abbiano fatto riscontrare valori medi del gettito notevolmente differenti negli
anni in esame: pari al 6% del PIL per i nuovi
16,0
stati membri, e al 10,9% per gli attuali membri
dell'unione. A fronte pero, di un andamento
Polonia, che ha visto ridursi il gettito di ben il
4,4% del PIL. L'altra riduzione di una certa
entità si osserva in Estonia, corrispondente al
1,3% del Pil. Mentre Ungheria e Lituania sono
15,0
% del PIL
piuttosto costante, fatta eccezione per la
Graf.8 - Andamento dei valori medi del gettito
delle imposte idirette 1995-2001
14,0
13,0
12,0
1995
1996
1997
1998
UE 10 (media aritmetica)
1999
2000
2001
UE 15 (media aritmetica) (3)
state protagoniste di un incremento, pari rispettivamente al 1% e allo 0,8% in ragione del
PIL.
2 - Andamento e struttura del gettito delle imposte indirette
L’andamento del gettito delle imposte indirette presenta, contrariamente alle
altre categorie di imposte, un andamento convergente, infatti entrambi i gruppi di
paesi presentano valori di gettito in rapporto al PIL identici a partire dal 1998 (vedi graf.8).
A riprova di quanto detto, sia i nuovi stati membri che gli attuali paesi dell’Unione
presentano tra il 1995 e il 2001 un valore medio del gettito molto simile, pari
rispettivamente al 13% e al 12,7% in rapporto al PIL. Però, mentre per il gruppo dei
dieci l’andamento di fondo è decrescente con una variazione del 1% del PIL, per i
quindici il gettito è cresciuto tra il 1995 e il 2001 dello 0,2%, nonostante la flessione a
partire dal 1999. Tra i paesi a più alto gettito ritroviamo la Slovenia, grazie al forte il
incremento del gettito IVA (anche se introdotta solo a partire dal 1999, l'IVA ha
velocemente quasi duplicato il suo gettito raggiungendo nel 2001 il 9,6% del PIL, valore
più alto tra i nuovi stati membri nel 2001), e Malta, unico stato tra i nuovi dieci membri
ad aver incrementato il gettito delle imposte indirette; mentre la Slovacchia si distingue
per aver ottenuto la maggior riduzione pari, tra il 1995 e il 2001 al 4,1% del PIL.
Passando ad esaminare le tre componenti del gettito delle imposte indirette, bisogna
subito notare come i valori del gettito IVA siano piuttosto simili tra i due gruppi di
paesi; i nuovi stati membri presentano una media, tra il 1995 e il 2001, del 7,7% in
rapporto al PIL, leggermente superiore a quella riscontrata nell'Unione corrispondente al
7,4%. Inoltre, fatta esclusione per le repubbliche baltiche e la Slovacchia, tutti gli altri
futuri membri dell'Unione hanno riscontrato un tendenziale incremento del gettito IVA,
che in media e' cresciuto dello 0,3% del PIL, comunque inferiore all'incremento dello
0,4% riscontrato in media fra gli attuali stati dell'UE. Anche per le accise i valori di
gettito sono piuttosto simili tra i due gruppi di paesi2, queste ultime raggiungono
infatti, fra i nuovi stati membri un valore medio del 3,4% in linea con il valore medio
raggiunto dai quindici pari al 3,3% del PIL. L'ultima componente del gettito delle
imposte indirette, quella dei dazi doganali,
2,5
Graf.9 - Andamento dei valori medi del gettito dei
dazi 1995-2001
presenta andamenti molto differenti tra il
2,0
gruppo
dei
paesi
protagonisti
dell'allargamento e gli attuali membri
1,5
dell'Unione Europea (vedi graf.9). Mentre per
1,0
questi ultimi rimangono, negli anni in esame,
0,5
sostanzialmente stabili attorno alla media del
2%, in tutti i nuovi stati membri si assiste ad
0,0
1995
1996
1997
UE10 (media aritmetica)
1998
1999
2000
UE15 (media aritmetica) (4)
2001
una
consistente riduzione del gettito associato ai dazi, che tra il 1995 e il 2001 si riducono del
2 Dal calcolo dei valori riassuntivi del gettito delle accise sono stati esclusi i valori relativi a Malta e della Slovenia, dato che i primi contengono una quota non
precisata di dazi che, per la sinteticità dei dati di origine, non e stato possibile scindere. Mentre, per quanto riguarda la Slovenia i valori risultano estremamente alti
perché contengono, sino al 1999 i dati di gettito relativi alle imposte sui beni e servizi, che sino a quella data rappresentavano la principale fonte delle imposte
indirette in assenza dell'IVA e delle accise vere e proprie introdotte a partire dal 1999.
1,2% in rapporto al PIL raggiungendo un valore medio del 1,1%, testimoniando il forte
grado di integrazione commerciale raggiunto dai nuovi membri con l'Unione Europea.
La riduzione dei valori di gettito in rapporto al PIL dei dazi, assieme all'incremento
riscontrato
per
Graf .10 - Conf ronto della c ompos iz ione media del gettito delle impos te indirette 1995-2001
l'IVA e le accise,
Euro 15
producono
Euro 10
un
notevole
58%
26%
63%
0%
10%
20%
30%
IV A
16%
28%
40%
50%
A c c is e
60%
70%
9%
80%
90%
100%
Daz i e imp.s u c omm.internaz .
mutamento della struttura del gettito delle imposte indirette dei nuovi stati
membri. L'IVA e le accise hanno incrementano il loro peso rispettivamente del 5,51% e
del 3,72%, a scapito chiaramente dei dazi, che riducono così la loro incidenza del 9,24%,
alimentando, tra il 1995 e il 2001 solo il 9%
Graf.11 - Andamento dei valori medi del gettito dei
contribui sociali 1995-2001
delle entrate tributarie delle imposte indirette,
13,0
contro il 16% dell'Unione. In media le accise
12,5
hanno contribuito per il 28% contro il 26%
63% del gettito tributario delle imposte
Indirette a fronte del 58% osservato tra i paesi
della UE (vedi graf.10).
11,5
% del PIL
dell'Unione e l'IVA ha garantito mediamente il
12,0
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
1995
1996
1997
1998
UE 10 (media aritmetica)
1999
2000
2001
UE 15 (media aritmetica) (1)
3 - Andamento e struttura del gettito dei contributi sociali
Analizzando l'andamento del gettito dei contributi sociali, si nota per
entrambi i gruppi di paesi un andamento decrescente (vedi graf.11): tra i nuovi stati
membri si è avuta una flessione dello 0,3% del Pil, mentre tra i paesi della UE i
contributi sociali sono diminuiti, negli anni in esame, dello 0,2% in rapporto al PIL. In
questo modo i valori si sono mantenuti quasi equilistanti, raggiungendo per il gruppo dei
dieci un valore medio del 11,1% contro l'11,9% del PIL riscontrato mediamente nella
UE. Tra i nuovi membri, la Polonia è lo stato che ha riscontrato, assieme a Malta e
Cipro, un incremento dei valori di gettito dei contributi sociali, mentre tutti gli altri, con
in testa la Slovenia hanno avuto un calo. Nonostante ciò, la Polonia rimante tra gli stati
con
la
Graf.12 - Variazione dell'incidenza delle principali categorie d'imposte nella composizione del gettito complessivo
1995-2001
contribuzione
-1,32%
sociale più bassa,
mediamente
al
del PIL, mentre la
-0,83%
-1,75%
-1,50%
-1,25%
-1,00%
-0,17%
-0,75%
-0,50%
-0,40%
1,44%
-0,40%
1,40%
-0,25%
Imposte Dirette
0,00%
0,25%
Imposte Indirette
0,50%
0,75%
Contributi Sociali
0,27%
Euro 15
Euro 10
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
pari
10%
Altre Imposte
Slovenia permane tra i paesi a più alto gettito, mediamente corrispondente al 14,2%.
Da questi dati sembrerebbe che i contributi sociali abbiano svolto lo stesso
ruolo all'interno dei due gruppi di paesi, osservando invece l'incidenza che essi
hanno avuto nella composizione del gettito complessivo si nota essenzialmente
l'opposto. Nell'unione Europea, la riduzione dei contributi sociali è stata accompagnata
anche da una riduzione pari al 1,32% della loro incidenza nel gettito complessivo,
supportata dall'incremento del gettito in rapporto al PIL delle imposte dirette, che hanno
incrementato il loro peso nella composizione del gettito complessivo del 1,44%. Questo
è il frutto di una strategia volta all'alleggerimento del costo del lavoro, ritenuta
fondamentale all'interno della UE per ridurre le rigidità del mercato del lavoro al fine di
favorire la crescita e l'occupazione. Esattamente l'opposto è avvenuto all'interno dei
nuovi stati membri dell'Unione, dove a fronte di un generalizzato decremento dei valori
di gettito in rapporto al PIL, il fatto che i contributi sociali si siano ridotti meno rispetto
alle altre imposte3, ha fatto si che la loro incidenza nella composizione del gettito
complessivo aumentasse del 1,4% tra il 1995 ed il 2001. Il maggior peso via via assunto
dalla contribuzione sociale nel gruppo dei 10 (superiore sia in percentuale del PIL che in
percentuale del gettito complessivo rispetto a quanto riscontrato nella UE) è il frutto del
processo di transizione che ha interessato questi paesi, guidati nel passaggio alla
economia di mercato dalla necessità di convergere verso il "modello sociale europeo" in vista
proprio del loro ingresso nell'Unione Europea (vedi graf.12 e 134).
3 Considerando che l'economia polacca rappresenta quasi la metà dell'intera economia dei nuovi stati membri, l'incremento del 2,9% in rapporto al Pil dei contributi
sociali rilevato in Polonia tra il 1995 ed il 2000 assume un peso notevole, tale da poter far risultare un incremento del gettito associato ai contributi sociali tra i nuovi
stati membri se si utilizzassero valori medi ponderati in base al PIL.
4 La differenza tra variazione del gettito complessivo dei nuovi stati membri in rapporto al PIL riscontrabile tra il grafico 4 e 13 è dovuta all'aver effettuato, nel grafico 4,
la differenza sul gettito complessivo. Mentre, nel grafico 13, la differenza è stata calcolata sui valori relativi alle singole tipologie di imposte, di cui non sempre i dati
erano disponibili.
Cap 5
Gli attuali sistemi di tassazione societaria
in Europa hanno effetti distorsivi sulle
scelte di investimento?
Graf.13 - Variazione in % del PIL delle principali categorie d'imposte 1995-2001
2,0
% del PIL
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
SLOVACCHIA
LITUANIA
ESTONIA
Imposte
ditrette
SLOVENIA
POLONIA
Imposte
Indirette
LETTONIA
Rep.CECA
Contributi
Sociali
UNGHERIA (1)
CIPRO
MALTA
UE 10 (media
aritmetica)
UE 15 (media
aritmetica) (2)
Altre Imposte
A cura di: Vito Polito
Dipartimento di Scienze Economiche, Bari
Department of Economics, University of York
abstract
Nell’ultimo ventennio si è dato corso ad un intenso dibattito intorno al disegno
dei sistemi tributari ed in particolare della tassazione societaria sia a livello internazionale
sia, soprattutto, all’interno dell’Unione Europea. In Europa l’oggetto del dibattito ha
riguardato e riguarda, poiché il dibattito è tuttora in corso, l’esistenza di un’apparente
contraddizione tra, da un lato, un mercato unico ed uniforme con regole e strumenti
uguali per tutti gli operatori e, dall’altro, l’esistenza di quindici diverse strutture tributarie
all’interno dello stesso mercato foriere di distorsioni economiche, imposizioni multiple e
disparità nei trattamenti tra gli operatori economici.
Parallelamente al dibattito socio-politico, gli economisti hanno dato seguito ad
un’intensa attività per cercare di fornire un contributo scientifico di supporto, attraverso
la costruzione ed applicazione empirica di indici del prelievo fiscale effettivo. Queste
forme di contributi hanno trovato molto spazio nei principali studi pubblicati a livello
internazionale nell’ultimo ventennio sulla comparazione dei sistemi di tassazione
societaria e sull’analisi degli effetti delle norme fiscali sulle scelte degli operatori
economici, quali il Rapporto Ruding del 1991, lo studio dell’OCSE del 1991, il rapporto
della PriceWatherhouseCoopers del 1998, il rapporto di Baker & McKenzie del 1999 e lo
studio sulla tassazione societaria nel mercato unico della Commissione Europea del
2001.
Poiché non possibile comparare correttamente i sistemi di tassazione societaria tra
gli Stati attraverso il solo confronto delle aliquote legali delle imposte sui redditi societari,
in questi lavori sono proposte stime del prelievo fiscale effettivo, ossia che tiene conto
anche delle diverse composizioni degli imponibili così come determinati dalle normative
tributarie, basate su modelli, principalmente King-Fullerton (1984) e Devereux-Griffith
(1998), in grado di sintetizzare in indici numerici il prelievo fiscale effettivo finale, medio
o marginale, risultante sulle attività economiche.
In particolare, il modello King-Fullerton (1984) analizza in che modo le imposte
alterino i criteri marginalistici di scelta degli agenti economici, mentre il modello
Devereux-Griffith (1998) analizza gli effetti distorsivi delle imposte su scelte di
investimento mutuamente escludibili. Entrambi i modelli prendono spunto dalla teoria
economica neoclassica sulle scelte di investimento degli agenti economici, ma
differiscono per il tipo di scelte analizzate, indipendenti o mutuamente escludibili, e per
gli indicatori del prelievo fiscale che dagli stessi risultano, ossia aliquote effettive
rispettivamente marginali e medie.
Sebbene differiscano per la tipologia delle stime proposte, per gli indicatori del
prelievo e per la portata delle relative applicazioni empiriche, i modelli, nonché gli studi
sopra citati, sono accomunabili per la natura dei risultati che da essi sembrerebbero
sistematicamente emergere. Infatti, tutti i modelli sembrerebbero dimostrare l’esistenza
di considerevoli scostamenti nelle pressioni fiscali effettive risultanti nelle diverse
giurisdizioni oggetto delle applicazioni empiriche e, conseguentemente, l’esistenza di
rilevanti distorsioni indotte dai sistemi tributari stessi sulle scelte degli agenti economici.
Evidentemente, i risultati delle applicazioni empiriche dei modelli hanno da
sempre fornito un'unica indicazione di carattere politico, ossia che sebbene la
competizione fiscale tra gli Stati sia risultata in una notevole convergenza nelle normative
tributarie, la stessa convergenza non è ancora tale da eliminare tutte le distorsioni fiscali
sul sistema economico. Di conseguenza, l’unico strumento in grado di colmare le
distorsioni e di garantire un equo trattamento fiscale per tutti gli operatori economici è
l’armonizzazione dei sistemi tributari o, quantomeno, del trattamento riservato agli
operatori internazionali, ossia coloro che, di fatto, si confrontano con le diverse strutture
tributarie delle giurisdizioni in cui operano e sono soggetti ai fenomeni di imposizioni
multiple risultanti dall’oggettiva inadeguatezza delle normative interne e degli accordi sia
bilaterali, i Trattati contro le doppie imposizioni, sia multilaterali, la Direttiva “MadreFiglia”, nel fornire un reale ed efficace coordinamento delle strutture tributarie.
In questo lavoro è presentato un nuovo modello di analisi del prelievo fiscale
effettivo e di studio degli effetti delle imposte sulle scelte di investimento degli agenti
economici. Il modello nasce dalla constatazione dell’esistenza di una determinante
divergenza tra le indicazioni della teoria economica neoclassica relativa agli effetti delle
imposte sulle scelte di investimento mutuamente escludibili e le implementazioni della
teoria stessa attraverso il modello di Devereux-Griffith (1998). La teoria neoclassica
fornisce una precisa indicazione sui criteri di scelta degli agenti economici. In sostanza,
gli agenti selezionano, tra due o più progetti di investimento indipendenti, tutti quelli per
cui risulti un rendimento atteso al netto delle imposte strettamente positivo e, tra
progetti di investimento mutuamente escludibili, quello con rendimento atteso netto
positivo più elevato. Con riferimento a questo secondo caso, la teoria neoclassica indica
che distorsioni fiscali si verificano ogni qualvolta progetti di investimento classificati
secondo una relazione d’ordine che tenga conto dei rendimenti risultanti dagli stessi al
lordo delle imposte non risultano mantenere le stesse posizioni preferenziali anche
quando la relazione d’ordine è determinata tenendo conto dei rendimenti al netto delle
imposte. Tuttavia, l’implementazione della teoria attraverso il modello Devereux-Griffith
(1998) è basata sull’assunzione che i rendimenti lordi risultanti da scelte di investimento
mutuamente escludibili siano omogenei, ossia indipendenti dalla scelta localizzativa, e
pertanto uguali. Di conseguenza, e questa è la centrale constatazione a partire dalla quale
è nato il nuovo modello descritto ed applicato in questo documento, scostamenti nelle
aliquote effettive medie non possono che risultare dalla combinazione dell’omogenea
struttura di rendimenti prima delle imposte con le diverse normative tributarie.
Ecco perché nel lavoro si descrive ed applica un modello di analisi degli effetti
distorsivi delle imposte sulle scelte di investimento basato su una corretta
implementazione della teoria economica, ossia che studia l’eventuale esistenza di
distorsioni fiscali attraverso il confronto tra i rendimenti risultanti da progetti di
investimento mutuamente escludibili al lordo ed al netto delle imposte. La corretta
implementazione del modello comporta evidentemente anche una ridefinizione delle
condizioni di neutralità fiscale dal punto di vista sia dell’esportazione sia
dell’importazione del capitale. Quando gli operatori economici sono in grado di definire
una relazione d’ordine tra le scelte possibili in assenza d’imposte, neutralità dal punto di
vista dell’esportazione e dell’importazione del capitale si avrà solo se gli operatori
mantengono la stessa relazione d’ordine anche dopo le imposte.
L’applicazione empirica è condotta considerando cinque paesi dell’Unione
Europea (Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito), insieme con la Polonia e
la Repubblica Ceca. La sola osservazione dei dati ed informazioni impiegate
relativamente alle normative tributarie dei sette paesi suggerirebbe già una notevole
convergenza sia nella struttura delle aliquote sia nelle regole di determinazione degli
imponibili. Tale intuizione è confermata anche dallo studio dei risultati derivanti
dall’applicazione del modello sopra descritto ai sette paesi. In particolare, la preliminare
evidenza empirica, dimostra che il ranking tra i progetti di investimento non è alterato
dalle strutture tributarie, risultando in un’evidenza in favore della tesi per cui la
concorrenza fiscale abbia generato già una tale convergenza nelle strutture tributarie per
cui le stesse non risultano distorsive sulle scelte di investimento.
In particolare, la convergenza sembra interessare non solo le strutture dei cinque
paesi europei, ma anche quelle dei due Stati situati nell’Europa centro-orientale candidati
all’adesione all’Unione Europea oggetto dello studio.
L’analisi empirica è stata rivolta essenzialmente allo studio delle condizioni di
neutralità fiscale dal punto di vista sia dell’esportazione sia dell’importazione del capitale.
I risultati preliminari dell’applicazione sembrano dimostrare l’esistenza di una tale
convergenza nelle normative sia tra i cinque paesi dell’Unione Europea, sia tra i due
dell’Europa centro-orientale, per cui vi è completa neutralità dal punto di vista
dell’esportazione del capitale. La mancanza di una base dati adeguata allo studio delle
distorsioni fiscali sull’importazione del capitale, insieme con l’impossibilità di ricorrere a
ragionevoli assunzioni, fa si che tale situazione non possa essere correttamente studiata
all’interno del modello, in quanto lo stesso è solo in grado di fornire il confronto tra i
rendimenti al netto delle imposte. Tuttavia, anche il solo confronto dei rendimenti netti
sembra suggerire un’importante convergenza tra la maggior parte dei paesi oggetto
dell’applicazione.
Concludendo, sembra opportuno enfatizzare le implicazioni di carattere sia
teorico, sia politico-economico che emergerebbero dai risultati della ricerca. In primo
luogo, la riflessione sulle indicazioni della teoria economica e le relative applicazioni
proposte nei modelli di comparazione fiscale suggerisce la necessità di ripensare
opportunamente le funzioni dei modelli impiegati sin ad oggi. Si tratta di modelli in
grado di svolgere unicamente comparazione delle strutture tributarie, e non di analizzare
gli effetti distorsivi dei sistemi di tassazione sui meccanismi decisionali degli operatori
economici. In secondo luogo, ed infine, i risultati preliminari che emergono
dall’applicazione di un modello adeguato allo studio degli effetti distorsivi sembrano
suggerire l’esistenza di una già considerevole convergenza nei sistemi di tassazione
societaria sia tra i paesi dell’Unione Europea, sia tra i paesi dell’Unione Europea ed i due
paesi rientranti nel progetto di allargamento considerati in questo studio. Evidentemente,
le differenze eventualmente esistenti tra i due gruppi di paesi saranno sempre più
colmate man mano che i secondi si avvicineranno alla fase di ingresso, in quanto
l’appartenenza all’Unione Europea stimolerà tali paesi ad adeguare sempre più anche le
normative tributarie, soprattutto riguardo ad altri aspetti e sfaccettature delle stesse
eventualmente non colte nei modelli.
Bibliografia
CAP 1
Della Carità e T. Zona, “Tassazione in Europa” - Il fisco, n.2-2003, RF1 170-176
A. Di Pietro, “Lo stato della fiscalità nell’Unione europea”, Tomo , Giugno 2003
Cipro:
• Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003);
• Sito internet del Governo cipriota http://www.pio.gov.cy;
• Income Tax Law del 1961 modificata nel 1997;
• Capitolo 113 della Legislazione Cipriota.
Malta:
• Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003);
• Sito internet del Governo maltese http://www.magnet.mt;
• Companies Act 1995;
• Income tax Act.
Polonia
• “Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003);
• Sito internet della Polonia http://www.paiz.gov.pl;
• Law On Corporate Income Tax;
Codice commerciale e la legge sulle società commerciali.
Ungheria
• Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003)
Slovenia
• Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003)
Repubblica Ceca
• Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003);
• Sito internet della Repubblica Ceca http://www.czech.cz.;
• Zàkon o danìch z prìjmu, 586/1992 –imposte sul reddito;
• Codice commerciale ceco (Obchodnì zàkonìk).
Repubblica Slovacca
• Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003)
• Sito internet della Repubblica slovaca http://www.slovakia.org.
• Zakon o daniach z prijmov, 586/1992 –imposte sul reddito• Codice commerciale (Obchodny zakonnik)
Estonia
• Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003)
• Sito internet della Estonia http://www.riik.ee
• Codice Commerciale
• Income tax law (Tulumaksuseadus 8.12.1993)
• Law on taxes and fees
Lettonia
• Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003)
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Sito internet della Lettonia http://www.sun.lcc.org.lv
Entrepreneurial Activity act
Law on limited liability companies
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Lituania
• Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003)
• Sito internet della Lituania http://www.finmin.lt
• Law on Enterprises e la Law on Stck Corporations
• Legge 31.7.1990 n.I-442
CAP 2
www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/index.htm
www.europa.eu.int
CAP 3
www.europa.eu.int
CAP 4
I dati sul gettito fiscale sono stati reperiti dalle appendici statistiche allegate ai Country Reports del
Fondo Monetario Internazionale, ottenibili dal sito del Fondo www.imf.org,in particolare:
Cipro - n.03/31tabelle 1 e 12; n.00/123 tabelle A1, A12 e A15.
Lituania - n.03/55 tabella 7; n.02/09 tabella 5, 20 e 21; n.01/40 tabella 5, 22 e 23.
Estonia - n.02/133 tabella 1 e 12; n.00/102 tabella 1 e 12.
Lettonia - n.03/112 tabella 1, 4, 17, 18, 20; n.00/100 tabella 22,32,33 e 34.
Slovacchia - n.03/235 tabella 2 e 14; n.01/129 tabella 1 e 2.
Slovenia - n.03109 tabelle 1, 11, 12, 13; n.02/78 tabella 5.
Ungheria - n.02/109 tabelle 1 e 6; n.00/59 tabella 8.
Polonia - n.02/128 tabelle 18 e 20; n.00/61 tabelle 1, 18 e 20.
Repubblica Ceca - n.02/168 tabelle 3, 10, 11, 12; n.01/112 tabelle A13, A14 e A15.
Malta - n.01/128 tabelle 3 e 5.
I dati sul gettito fiscale dell'Unione Europea sono stati ottenuti dal rapporto della Commissione
Europea ed Eurostat "Structures of the taxation systems in the European Union" edizione del
2003.
Tabelle da pag.174 a pag.186.
I dati relativi alla variazione del PIL, del deficit di bilancio e sul debito pubblico dei dieci nuovi
stati membri sono stati ottenuti del sito di Eurostat.
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eb012EN&mode=download
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eb060EN&mode=download
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eb070EN&mode=download
Le sintesi sul recepimento dell'aquis comunitario, in ambito fiscale da parte dei dieci nuovi stati
membri, sono state realizzate consultando il sito delle Unione Europea.
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s10000.htm
CAP 5
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