Allargamento dell`Unione Europea, Sistemi tributari, Crescita
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Allargamento dell`Unione Europea, Sistemi tributari, Crescita
Bari Fiera del Levante Pad. 7 – “SPAZIO 7” Convegno di studi Allargamento dell’Unione Europea, Sistemi tributari, Crescita economica Venerdì 19 settembre 2003 Ore 9.30 – 13.30 Allargamento dell’Unione Europea, sistemi tributari, crescita economica Bari, 19 settembre 2003 Fiera del Levante Pad. 7 – Spazio 7 L’allargamento a est dell’Unione Europea tra concorrenza, competizione e armonizzazione fiscale RAPPORTO PREPARATORIO REDATTO DA Agenzia delle Entrate della Puglia (dott. Cinzio Mastropaolo, dott. Massimiliano Ciuffini, dott.ssa Anna Elisabetta Magarelli, dott. Lanfranco Spinelli) Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (dott.ssa Luisa Scarpa, dott. Alessandro Valentino) Università di Bari, Dipartimento di Scienze Economiche (dott. Vito Polito, Francesco Porcelli) INDICE Presentazione Pagina 2 Cap. 1 I sistemi tributari dei dieci Paesi in via di adesione la situazione alla vigilia dell’allargamento UE 4 Cap. 2 Attività di cooperazione amministrativa nelle relazioni internazionali tra l’Italia e i Paesi in via di adesione nell’UE 14 Cap. 3 Il recepimento dell’acquis comunitario 30 Cap. 4 L’Unione Europea e i 10 nuovi stati membri protagonisti dell’allargamento ad est del 2004 32 Cap. 5 Gli attuali sistemi di tassazione societaria in Europa hanno effetti distorsivi sulle scelte di investimento? 41 Bibliografia 46 presentazione Il 16 aprile 2003 gli attuali 15 membri dell’Unione europea insieme ai 10 Paesi in via di adesione hanno siglato ad Atene il trattato di Adesione che prevede l’allargamento a 25 membri dell’Ue. A partire dal 1° maggio 2004 entreranno a far parte a pieno titolo dell’Ue Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. Si tratta di una tappa politica rilevante nella storia dell’Ue. All’origine, la Comunità Economica Europea contava solo 6 Paesi membri. Ora è la quinta volta che l’Unione affronta una fase di allargamento con la prospettiva concreta di portare a 25 il numero dei Paesi partecipanti all’Unione. L’allargamento verso est presenta aspetti nuovi e diversi rispetto al passato: in termini di popolazione, i 75 milioni di abitanti dei nuovi Paesi in via di adesione, rappresentano il più grande allargamento nella storia dell’Ue. E sono anche ragguardevoli le dimensioni dell’allargamento in termini di superficie (al secondo posto, nella storia delle cinque fasi di allargamento). Relativamente modesto è invece il peso economico dei Paesi in via di adesione. In termini di PIL pro capite, infatti, questi Paesi sono notevolmente più poveri degli attuali membri dell’Ue. A eccezione di Cipro e di Malta, peraltro, si tratta di Paesi appartenenti all’ex blocco sovietico e quindi di realtà complesse che stanno completando il processo di transizione da sistemi economici pianificati a economie di mercato. L’ingresso nell’Ue di questi Paesi è subordinato al rispetto delle disposizioni comunitarie e al recepimento dei principi cardine su cui poggia l’ordinamento comunitario. Il processo di armonizzazione dei sistemi fiscali propri dei Paesi in via di adesione, ancora in atto, ha dovuto fare i conti con strutture tributarie ed economie differenti, non sempre in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e non sempre capaci di integrarsi pienamente nel mercato comune. Per molti dei Paesi in via di adesione il sistema bancario e finanziario presenta ancora fragilità, rendendo difficile il necessario sostegno all’economia privata. Il commercio è ancora limitato da una gamma di misure di confine e da una serie di tariffe sui prodotti agricoli e alimentari. Tuttavia, la teoria economica suggerisce che l’integrazione fra aree che differiscono in termini di livello di benessere, struttura produttiva, dotazione e costo dei fattori produttivi è destinata a raggiungere nel lungo periodo effetti positivi su tutte le economie coinvolte. Il presente lavoro si ripropone di fotografare i sistemi fiscali dei dieci Paesi in via di adesione, di esaminare le difformità tra gli stessi e tra questi e gli ordinamenti degli attuali Stati membri, di evidenziare le distorsioni fiscali che tali difformità determinano sul sistema economico globale, gli strumenti di cooperazione internazionale utilizzabili al fine di evitare fenomeni di concorrenza dannosa, i progressi registrati ad oggi in materia fiscale relativamente alla imposizione diretta ed indiretta. Il presente lavoro riporta per estratto i contenuti del Rapporto preparatorio redatto dal Gruppo di lavoro per la discussione nella giornata di studio. Esso costituisce un primo tentativo di ricognizione e di sistematizzazione dell’immenso materiale disponibile sulla fiscalità dei Paesi in via di adesione, alla vigilia dell’allargamento dell’Ue. Cap 1 I sistemi tributari dei dieci Paesi in via di adesione la situazione alla vigilia dell’allargamento Ue A cura di: Luisa Scarpa, Alessandro Valentino Scuola superiore dell’economia e delle finanze abstract I recenti studi effettuati in ambito europeo concernenti gli aspetti fiscali legati all’ingresso nell’Unione europea dei dieci Paesi in via di adesione hanno messo in evidenza una serie di questioni. La tendenza verso una riduzione delle aliquote fiscali correlata ad un aumento della base imponibile ormai consolidata, spinge anche i dieci Paesi in via di adesione ad un allineamento non sempre facile con il cosiddetto “acquis communaitare”. Al fine di evitare, per quanto possibile, le distorsioni legate alle profonde differenze delle legislazioni fiscali internazionali, la Commissione europea ha deciso (con l’approvazione del COM 2001/582) di intervenire su due livelli differenti affrontando da un lato le problematiche di breve periodo (quindi valutando di volta in volta i singoli obiettivi) e dall’altro tentando in maniera globale di armonizzare le normative in modo da poter ottenere una base imponibile consolidata che consenta di utilizzare un unico codice delle imposte operando in maniera univoca sulla corretta ripartizione delle imposte a livello internazionale. Gli sforzi compiuti dai Paesi in via di adesione per allinearsi alle disposizioni comunitarie non sembrano ancora sufficienti a evitare fenomeni legati alla concorrenza internazionale o peggio ancora all’elusione fiscale, con grave danno per la stabilità dell’Unione europea. In tal senso risulta particolarmente importante il lavoro svolto dall’OCSE che attraverso l’emanazione di ben diciannove Raccomandazioni ha fornito le linee guida sull’individuazione di anomalie fiscali a livello internazionale. Sono state in particolare identificate tre situazioni tipo: = la prima è quella inerente i paradisi fiscali in cui i redditi prodotti da determinate strutture societarie non sono gravati da alcuna imposta; = la seconda è quella in cui uno dei due Paesi effettua un prelievo fiscale sugli utili delle persone fisiche e giuridiche ma, allo stesso tempo, neutralizza con meccanismi diversi una parte del carico impositivo; = la terza è quella in cui un Paese effettua realmente un prelievo fiscale che però è sensibilmente più basso di quello operato negli altri Paesi. Allo stesso tempo l’Unione europea ha tentato, con l’emanazione del “codice di condotta” contro la concorrenza sleale internazionale, di eliminare tutte quelle situazioni che, seppur involontariamente, favorivano determinate tipologie di strutture societarie in ambito internazionale. Benché i meccanismi di funzionamento dei sistemi fiscali siano molto simili a quelli applicati dai Paesi facenti parte dell’Unione, restano particolari difficoltà per ciò che concerne alcuni aspetti tecnici legati prevalentemente alle aliquote applicate, nonché alle deduzioni e detrazioni di imposta. Proprio per questo motivo tutti i Paesi in via di adesione hanno chiesto che fosse concesso loro un periodo transitorio e, per determinate imposte, che fossero concesse delle deroghe ad hoc per potersi allineare agli standard comunitari. Ecco di seguito i principali accordi transitori esistenti: Accordi temporanei per l’allineamento agli standard comunitari SLOVENIA Reduced VAT rates on construction works Reduced VAT rates on restaurants Level of VAT turnover threshold for SMEs CYPRUS Level of VAT turnover threshold for SMEs Zero VAT rate on foodstuffs, and pharmaceuticals Reduced VAT rate on restaurants VAT exemption for building land REPUBBLICA CECA Level of VAT turnover threshold for SMEs Reduced VAT rate on heating Reduced VAT rate on construction Lower excise duty rates on cigarettes until end-2006 Special excise regime for fruit growers’ distillation for personal consumption ESTONIA Reduced VAT rate on heating Level of VAT turnover threshold for SMEs Lower excise duty rates on cigarettes Full alignment to the parentsubsidiary Directive UNGHERIA Reduced VAT rate on heating Reduced VAT rate on restaurants Reduced excise rate for small-scale distilleries until end-2007 LETTONIA Level of VAT turnover threshold for SMEs Lower excise duty rates on cigarettes VAT exemption for international passenger transport, royalties POLAND (*) Zero VAT rate on books Reduced VAT rates on restaurants Level of VAT turnover threshold for SMEs Lower excise duty rate on cigarettes LITUANIA (*) Level of VAT turnover threshold for SMEs Lower excise duty rates on cigarettes Per quanto concerne l’imposizione indiretta, e specificamente l’Iva, il regime adottato dai Paesi in via di adesione non presenta sostanziali anomalie rispetto a quello comunitario. Il livello delle aliquote varia dal 15 % (con l’eccezione di Cipro dove fino alla seconda parte del 2002 era applicata un’aliquota del 10% passata nel corso del 2003 al 15%), al 25% applicato in Ungheria; l’aliquota media è del 19,1%, inferiore di soli 0,2 punti percentuali rispetto alla media registrata all’interno dell’Unione europea. In molti Paesi in via di adesione, oltre alle aliquote ordinarie sono addirittura previste aliquote pari a zero, applicabili esclusivamente a determinati settori merceologici o servizi. L’allineamento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a quelle previste dalle direttive comunitarie, sembra preoccupare notevolmente i Governi, dal momento che l’innalzamento del prelievo fiscale potrebbe causare un generale aumento dei prezzi (anche dei beni di prima necessità) causando gravi ripercussioni sia a livello sociale che a livello politico. Anche il trattamento fiscale delle persone fisiche applicato dai Paesi in via di adesione, pur rivestendo un ruolo meno determinante nei rapporti internazionali, presenta notevoli differenze rispetto agli standard comunitari. Innanzitutto si rileva che il gettito fiscale derivante dalle imposte sul reddito delle persone fisiche è, tranne in rarissimi casi, interamente di competenza del Governo a livello centrale. Ciò significa che le entità locali non hanno ancora maturato una propria identità ed autonomia sia sociale che economica. Quasi tutti i Paesi in via di adesione applicano l’imposta secondo un principio di progressività, ma in alcuni casi come per la Lituania, l’Estonia e la Lettonia l’aliquota è fissa. Gli scaglioni di imposta variano da un massimo di 6 ad un minimo di 3 con aliquote variabili tra il 33% (applicato in Lituania) ed il 10 % (applicato nella Repubblica Slovacca); l’aliquota media dei Paesi varia dal 19,1% al 36,7 per cento. Sono previste agevolazioni sotto forma di deduzioni e detrazioni d’imposta, ma anche crediti di imposta al fine di evitare l’assoggettamento a doppia imposizione di determinati tipi di reddito. l’imposta sui redditi delle persone fisiche nei dieci Paesi in via di adesione Numero di scaglioni Aliquota massima (%) Aliquota minima (%) Cipro 3 40 20 Repubblica 4 32 15 Estonia 1 26 26 Ungheria 3 49 20 Lettonia 1 25 25 Lituania 1 33 33 Malta 3 35 15 Polonia 3 40 19 Repubblica 5 38 10 Ceca Slovacca Slovenia 6 50 17 L’acquis comunitario in materia di imposizione diretta è invece ancora piuttosto limitato. Nel campo delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, oltre alle consuete differenze tra le aliquote applicate dai diversi Paesi, si presentano particolari problemi a causa delle profonde diversità nella determinazione della base imponibile. L’aliquota media comunitaria applicata ai redditi prodotti dalle società è del 29,3 per cento, mentre quella applicata dai Paesi in via di adesione è del 25,5 per cento. Tale divario, sottolinea la Commissione europea, potrebbe seriamente influenzare il processo di armonizzazione fiscale perseguito dall’Ue, con gravi ripercussioni sul regolare funzionamento del mercato unico. Infatti, le scelte di investimento e le decisioni di localizzazione delle imprese sono fortemente influenzate dal sistema di tassazione delle società e quindi le differenze dei regimi fiscali nazionali generano di fatto distorsioni nel mercato interno. A ciò si aggiunge il fatto che il conseguimento degli obiettivi del Trattato è spesso condizionato da un processo decisionale basato sul principio dell’unanimità. Per far fronte a tale realistica problematica, nell’ ECON 131 la Commissione Europea suggerisce due valide alternative al processo di legificazione comunitaria: - una modifica del Trattato volta a consentire l’approvazione di particolari disposizioni con la semplice maggioranza qualificata; ovvero - la possibilità di avvalersi dell’ enhanced cooperation (cooperazione rafforzata) che permetterebbe a sottogruppi di Stati membri di superare l’ostruzionismo della minoranza. Il gettito prodotto dall’imposizione diretta nei Paesi in via di adesione è interamente di competenza del Governo a livello centrale. Le aliquote variano dal 15% (applicato in Lituania) al 35% (applicato a Malta). Particolarmente interessante è il sistema impositivo applicato in Estonia dove sia le società residenti sia quelle non residenti sono non soggette ad imposta per il reddito prodotto. Queste società scontano invece una imposta pari ai 26/74 dei dividendi distribuiti. La base imponibile è generalmente determinata prendendo in considerazione tutti i redditi prodotti, da cui vengono dedotti tutti i costi secondo i principi di competenza e di inerenza. In alcuni Paesi sono previste particolari misure per il contenimento dell’inflazione. Tali meccanismi provocano spesso effetti rilevanti su: • sistemi di ammortamento • tassazione dei capital gains • trattamento delle rimanenze Tutti i Paesi consentono il riporto in avanti delle perdite generalmente per un periodo non superiore ai 5 anni (con l’eccezione di Malta dove è consentito riportare le perdite senza limiti di tempo). I metodi di ammortamento riconosciuti sono generalmente due: • Straight-line method, (quote di ammortamento costanti per tutto il periodo) applicato in tutti i Paesi ad esclusione di Malta e Lettonia; • Declaining balance method, (quote di ammortamento decrescenti) applicato a Malta e Lettonia. In Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia è consentita la scelta tra i differenti tipi di ammortamento nonché il ricorso a metodi di ammortamento accelerato. il riporto delle perdite Paesi in via di adesione anni consentiti per il riporto delle perdite Cipro 5 Repubblica Ceca 7 Estonia Ungheria Lettonia Lituania Malta Polonia Non disponibile 5 5 5 Senza limite 3o5 Repubblica Slovacca 5 Slovenia 6 In molti dei Paesi in via di adesione i redditi da capital gains sono inclusi nella base imponibile e tassati ordinariamente. I tassi applicati variano tra il 2% previsto in Lettonia (solo per i soggetti non residenti) ed il 35% applicato a Malta. i redditi da capital gains Paesi in via di adesione Aliquote(%) Cipro Repubblica Ceca 20 31 Estonia 0-26 Ungheria 0-18 Lettonia 2-22 Lituania 24 Malta 35 Polonia 28 Repubblica Slovacca 25 Slovenia 25 Le ritenute variano notevolmente da Paese a Paese e spesso non sono effettuate distinzioni tra soggetti residenti e non residenti. In alcuni Stati, determinate tipologie di dividendi non sono assoggettati ad alcun tipo di ritenuta, mentre in altri casi, come in Ungheria, le ritenute raggiungono addirittura un’aliquota del 35%. A Malta e Cipro i dividendi corrisposti ai non residenti non sono soggetti a ritenute, mentre in Ungheria e Slovenia i dividendi non soggetti a ritenute sono quelli corrisposti a percipienti residenti. In Estonia le ritenute sono applicate ai dividendi corrisposti a società non residenti, se queste partecipano la società distributrice al 25 per cento. le ritenute sui dividendi Paesi in via di adesione Cipro Repubblica Ceca aliquote 0-20 15 Estonia 0-26 Ungheria 0-20-35 Lettonia 10 Lituania 29 Malta 0 Polonia 15 Repubblica Slovacca 15 Slovenia 0-15-25 Le ritenute applicate sugli interessi variano sensibilmente dallo zero per cento (Malta, Cipro, Estonia, Lituania) al 26% applicato elusivamente su alcuni pagamenti in Estonia. le ritenute sugli interessi Paesi in via di adesione Cipro Repubblica Ceca Estonia aliquote 0-25 15 0-26 Ungheria 18 Lettonia 5-10 Lituania 0-15 Malta 0-15 Polonia Repubblica Slovacca Slovenia 20 15-25 0 La attuale normativa comunitaria, consente il prelievo delle imposte di consumo (accise) solo per ciò che concerne alcolici, tabacco e carburanti. Tutti i Paesi in via di adesione applicano tali imposte sui citati prodotti, ma le differenze tra le aliquote sono notevolissime. Fino a quando l’Unione europea manterrà bassi i tassi di prelievo, i problemi in questo settore fiscale saranno contenuti. In alcuni casi particolari, per evitare fenomeni di distorsione e di concorrenza sleale, si renderà necessario un progressivo aumento delle accise, in linea con le previsioni comunitarie. Di particolare interesse è il settore dei tabacchi in quanto in esso appare necessario contrastare il fenomeno del contrabbando con adeguate politiche fiscali. Per ciò che concerne i prodotti petroliferi si renderà necessaria una profonda riforma al fine di incrementare le aliquote minime di prelievo. Cap 2 Attività di cooperazione amministrativa nelle relazioni internazionali tra l’Italia e i Paesi in via di adesione nell’UE A cura di:Cinzio Mastropaolo, Massimiliano Ciuffini, Anna E. Magarelli, Lanfranco Spinelli Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Puglia abstract Nell’ambito delle relazioni internazionali il problema maggiore che si pone è, fondamentalmente, quello dell’armonizzazione dei sistemi fiscali dei paesi “entranti” (Slovenia, Polonia, Repubbliche Ceca e Slovacca, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Lituania, Estonia), al fine di rendere omogeneo il tessuto economico del nuovo mercato unico che si verrà ad aprire dopo l’ingresso dei succitati Paesi nell’UE. Dall’altro lato si rende necessaria una sistematica applicazione di controlli incrociati fra le varie amministrazioni fiscali dei Paesi membri al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale innescata da più favorevoli sistemi fiscali (aliquote più appetibili, controlli più blandi, inesistenza di taluni tributi, particolari tipi di agevolazioni territoriali). Per poter approfondire le tematiche che si affacciano con l’ingresso dei nuovi Stati membri ed i rischi connessi con tale tipo di operazione, occorre evidenziare l’importanza dei seguenti strumenti di cooperazione internazionale: 1. Trattati sulle doppie imposizioni. 2. Accordi per lo scambio di informazione fra gli Stati. 3. Verifiche simultanee in materia di imposte dirette ed indirette. 1 – Trattati sulle doppie imposizioni Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali con i quali gli Stati contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva riguardo fattispecie che possono essere rilevanti, ai fini fiscali, per entrambi gli ordinamenti. Oggetto delle Convenzioni sono le imposte sul reddito e, talvolta, su alcuni elementi del patrimonio. Esse disciplinano anche la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre ad evitare la doppia imposizione, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese adottano sostanzialmente il modello di Convenzione predisposto dall’Ocse. In Italia, le Convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte dell’ordinamento giuridico al termine di una procedura che si articola in quattro fasi. In una prima fase avvengono i negoziati, durante i quali le delegazioni composte da esperti delle amministrazioni finanziarie dei due Stati contraenti concordano il testo del trattato. L’intesa è formalizzata con l’apposizione della sigla da parte dei capi delle delegazioni (parafatura). Subito dopo, ha inizio la fase di amministrazione dell’accordo da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze o del Ministro degli Affari Esteri, con cui si perviene alla firma del testo definitivo. Le Convenzioni, una volta firmate, sono recepite nel nostro ordinamento attraverso la ratifica da parte del Parlamento, attuata con una legge ordinaria che conferisce piena ed integrale esecuzione al trattato. L’effettiva applicazione della Convenzione è, però, subordinata all’ultima fase, affidata al Ministero degli Affari Esteri, che prevede lo scambio degli strumenti di ratifica tra i paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con cui è stabilita l’entrata in vigore dell’accordo. Nelle tabelle che seguono sono elencate le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia per le quali non è stata ancora completata la procedura formativa. Tabella 1 - Convenzioni ratificate ma non ancora in vigore Tabella 2 - Convenzioni firmate e non ancora ratificate Tabella 3 - Convenzioni solo parafate Tabella 1 – Convenzioni ratificate ma non ancora in vigore Paese Contraente Firma Ratifica Kenya (r.) – prot. di modifica Mozambico (r.) Oman (r.) Nairobi 18.02.1997 Maputo 14.12.1998 Muscat 06.05.1998 L. 27.01.2000, n.10 L. 23.04.2003, n.110 L. 11.03.2002, n.50 Tabella 2 – Convenzioni firmate e non ancora ratificate Paese Contraente Parafatura Firma Canada (r.) Croazia (r.) Cuba (r.p.) Etiopia (r.) Gabon (r.) Georgia (r.p.) Islanda (r.p.) Lettonia (r.p.) Libano (r.) Moldova (r.p.) San Marino (r.) Siria (r.) Slovenia (r.p.) Stati Uniti d’America (r.) Uganda (r.) Uzbekistan (r.p.) Ottawa 27.05.1999 Zagabria 25.09.1998 L’Avana 10.11.1998 Addis Abeba 04.10.1996 Libreville 25.07.1998 Roma 10.09.1998 Reykiavik 12.07.2001 Riga 20.12.1995 Beirut 10.11.1999 Chisinau 08.07.1999 Roma 12.03.2002 Damasco 03.03.1999 Lubiana 27.05.1998 Washington 25.11.1998 Roma 16.09.1998 30.09.1997 Ottawa 03.06.2002 Roma 27.10.1999 Roma 17.01.2000 Roma 08.04.1997 Libreville 28.06.1999 Roma 31.10.2000 Roma 11.09.2002 Riga 21.05.1997 Beirut 22.11.2000 Roma 03.07.2002 Roma 21.03.2002 Damasco 20.11.2000 Lubiana 11.09.2001 Washington 25.08.1999 Kampala 06.10.2000 20.11.2000 Tabella 3 – Convenzioni solo parafate Paese Contraente Armenia (r.p.) Azerbaijan (r.p.) Bielorussia (r.p.) Congo (r.) Giamaica (r.) Giordania (r.) Iran (r.) Irlanda (r.) Mongolia (r.p.) Qatar (r.) Regno Unito (r.) – protocollo di modifica Trinidad e Tobago (r.) Parafatura Erevan 26.07.2001 Baku 20.06.2002 Minsk 07.02.1996 Brazzaville 17.05.2001 Roma 30.05.1997 Roma 22.03.2002 Roma 28.06.2002 Roma 18.05.1990 Ulaanbaatar 21.06.2001 Doha 03.10.2001 Roma 12.09.2002 Port of Spain 19.10.1984 2 - Accordi per lo scambio di informazione fra gli stati La dimensione internazionale, sempre più spiccata che le economie dei singoli Stati assumono, rende più strette le connessioni economiche tra essi. Le amministrazioni fiscali dei vari Paesi hanno, pertanto, la necessità di cooperare tra loro, attivando e potenziando reciprocamente lo scambio d’informazioni. Nel settore delle imposte dirette la base giuridica per lo scambio d'informazioni è costituita principalmente dalla specifica disposizione contenuta nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, che s'ispira all'articolo 26 del Modello elaborato in sede OCSE. Lo scambio d'informazioni è finalizzato ad una corretta applicazione sia delle norme contenute nelle citate convenzioni sia delle norme fiscali interne degli Stati sia in relazione a redditi prodotti all’estero da soggetti residenti, sia in relazione a soggetti esteri produttori di reddito in Italia. Sotto il profilo soggettivo lo scambio di informazioni si estende quindi a tutti i potenziali contribuenti prescindendo dalla loro residenza in uno dei Paesi che hanno sottoscritto la convenzione. Dal punto di vista oggettivo lo scambio, invece è limitato alle sole imposte nazionali e alle imposte di natura identica o analoga che siano state istituite dopo la firma della convenzione. Ulteriori limitazioni specifiche sono rinvenibili con riguardo allo scambio di informazioni a livello bancario: lo Stato cui vengono richieste le informazioni, infatti, non è obbligato ad adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione interna o alla propria prassi amministrativa. Inoltre, esso non è obbligato a fornire informazioni che lo Stato richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione interna. Allo stato attuale, si è avuta occasione di verificare la disponibilità ad effettuare lo scambio d'informazioni bancarie con i seguenti Paesi: -Federazione Russa, -Francia, -Spagna, -Germania, -Olanda, -Stati Uniti, -Austria (solo nei casi in cui vi sia un procedimento penale in corso), -Australia. È evidente la mancanza di accordi in tal senso con i paesi che sono di prossima entrata nell’Unione Europea. Lo scambio di informazioni fra gli Stati dell’Unione è disciplinato dal Regolamento CE 218/92, ed a tal riguardo si distinguono tre livelli: il primo livello attiene all’identificazione IVA attribuita agli operatori intracomunitari ed al valore globale di tutte le forniture effettuate dai medesimi nelle quali siano interessati operatori di un altro Paese membro. Il secondo livello fornisce informazioni relative ai fornitori comunitari di ciascun operatore nazionale che abbia effettuato acquisti intracomunitari. I primi due livelli si esauriscono attraverso un sistema telematico denominato V.I.E.S. (VAT Information Exchange System). Il terzo livello riguarda indagini più approfondite e specifiche su determinate transazioni. Esso si realizza attraverso una procedura non informatica tra i competenti organismi nazionali alla quale si ricorre qualora le informazioni scambiate per il tramite dello strumento informatico risultino insufficienti ovvero inadeguate rispetto alle esigenze dell’autorità richiedente. La relativa corrispondenza viene curata dal CLO dello Stato richiedente. Il CLO (Central Liaison Office), è l’Ufficio centrale che cura come responsabile principale, anche se non in via esclusiva, i collegamenti con gli altri Paesi dell’Unione nel settore della cooperazione amministrativa. Pertanto attraverso la corrispondenza fra il CLO dello stato richiedente ed il CLO dello stato destinatario, è possibile ottenere informazioni più dettagliate sulle transazioni, inerenti il tipo di merce scambiata, il mezzo di trasporto, il mezzo di pagamento utilizzato nonché sugli elementi costitutivi delle fatture relative agli scambi intracomunitari. Sotto il profilo procedurale le richieste di informazioni di III livello vengono inoltrate utilizzando un apposito modulo, all’uopo concordato sul quale dovrà essere indicato il codice identificativo Iva dell’operatore estero e/o nazionale interessato, al fine di standardizzare e semplificare l’iter. Detti moduli sono stati messi a punto dallo SCAC (Standing Committee on Administrative Cooperation). Trattasi di un Comitato permanente per la cooperazione amministrativa, organo comunitario con sede a Bruxelles costituito dai rappresentanti dei CLO dei vari paesi membri avente come scopo quello di coordinare e promuovere la cooperazione amministrativa tra i detti paesi attraverso l’adozione di linee strategiche a livello comunitario per il controllo sugli scambi in materia di Iva. È evidente che, con l’entrata nell’Unione Europea, i nuovi dieci paesi dovranno adeguarsi alla normativa vigente nell’Unione Europea in materia di cooperazione amministrativa. Allo stato attuale esistono accordi per lo scambio di informazioni con i seguenti paesi: Paese Firma Australia Canberra 04.12.1986 Austria Roma 05.04.1985 Belgio Roma 09.04.1997 Bruxelles 11.07.1997 Danimarca Roma 26.10.1984 Finlandia Roma 12.12.1997 Francia Parigi 13.06.1984 Germania Bonn 05.05.1994 Norvegia Roma 08.04.1998 Polonia Cracovia 04.09.2000 Slovacchia Roma 22.04.1997 Spagna Madrid 01.06.1984 Svezia Roma 29.04.1997 Trinidad e Tobago Roma 21.05.1985 Tunisia Roma 29.04.1987 Ungheria Budapest 05.06.1997 Come appare evidente, l’adozione di accordi per lo scambio di informazioni è un obiettivo da raggiungere ancora per sette dei dieci paesi che partecipano all’allargamento dell’Unione europea. L’adozione degli accordi citati nonché la loro applicazione pratica è subordinata alla realizzazione di procedure standardizzate ed all’adozione di sistemi informativi che facilitino il flusso dei dati, l’accesso alle informazioni garantendo peraltro la sicurezza delle stesse. In tal senso vanno gli sforzi attuati con la realizzazione del sistema informatico VIES summenzionato ed altresì con l’adozione di modelli standardizzati per il reperimento dei dati (Modelli SCAC). A tal riguardo sarebbe auspicabile l’adozione di misure volte ad armonizzare la documentazione base per le operazioni commerciali quali in particolare l’istituzione di un unico modello di fatture. 3 - Verifiche simultanee in materia di imposte dirette ed indirette Gli accordi per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee hanno natura amministrativa. La base giuridica è costituita dal già citato art. 26 del modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dalla direttiva CEE 77/799. Questi accordi, oltre alle clausole previste dal modello OCSE, possono prevedere alcune varianti, in ragione dell’assetto normativo ed organizzativo delle amministrazioni contraenti. Un principio fondamentale alla base di questi accordi è che i Paesi interessati effettuano le verifiche simultaneamente, ma indipendentemente, ciascuno esaminando il contribuente residente all’interno e secondo la propria giurisdizione. Recentemente si è avuta un’applicazione pratica di tale tipo di controllo con riferimento al settore del commercio di autovetture ed al connesso rispetto della normativa riguardante il cosiddetto “regime del margine”. Allo stato attuale esistono accordi per lo svolgimento di verifiche simultanee con i seguenti paesi: Paese Firma Australia Roma 06.06.2002 Austria Roma 21.10.1987 Belgio Roma 09.04.1997 Bruxelles 11.07.1997 Danimarca Roma 29.11.1996 Finlandia Roma 12.12.1997 Francia Parigi 01.03.1985 Norvegia Roma 08.04.1998 Polonia Cracovia 04.09.2000 Slovacchia Roma 22.04.1997 Svezia Roma 29.04.1997 Ungheria Budapest 05.06.1997 U.S.A. Washington 31.03.1983 Washington 22.06.1984 È opportuno evidenziare che solo 3 dei 10 paesi che si apprestano ad entrare nella Unione Europea hanno stipulato con l’Italia accordi per l’effettuazione di verifiche simultanee pertanto è possibile effettuare due ordini di considerazioni; In primo luogo i Paesi che non hanno stipulato il predetto accordo sono sprovvisti degli strumenti formali basilari per realizzare una compiuta cooperazione amministrativa con il nostro paese. In secondo luogo per quanto concerne la Polonia, l’Ungheria e la Slovacchia, non si registrano esperienze concrete di verifiche simultanee. Ciò è dovuto a difficoltà intrinseche nell’attuare dette procedure, difficoltà che si manifestano peraltro anche con i paesi già facenti parte dell’Unione Europea e che si acuiscono quando la controparte è rappresentata da paesi che non hanno ancora compiutamente svolto il processo di adesione all’Unione Europea e con i quali il volume degli scambi si è intensificato solo in un recente passato. In questo contesto assumono una notevole rilevanza gli sforzi attuati in sede comunitaria per standardizzare anche le procedure contabili adottate nei vari stati membri attraverso l’adozione di principi contabili comunitari: IAS. In tal senso l’Italia che si è impegnata a far data dal 2005 ad adottare detti principi contabili, i cui riflessi si avranno già nei bilanci dell’esercizio 2004 attesa la struttura comparata dei bilanci medesimi. Riepilogo stato delle procedure di allineamento in materia di cooperazione amministrativa e assistenza reciproca Stato Polonia Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Slovenia Lettonia Lituania Estonia Cipro Malta Ungheria Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia Accordi per lo scambio di informazioni con l’Italia Accordi per lo scambio di dati bancari con l’Italia Accordi per le verifiche simultanee con l’Italia C.L.O. V.I.E.S. SI SI SI Non ratificata Non ratificata SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI NO NO NO Dati aggiornati al 2002 4 - Stati entranti nell’unione e acquis comunitario in materia di cooperazione amministrativa e assistenza reciproca In considerazione di quanto esposto sinora, può essere utile esaminare lo stato di avanzamento delle procedure di allineamento ai parametri comunitari, con riferimento alla cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca, da parte dei dieci Paesi destinati ad entrare nell’UE dal 1° maggio 2004. POLONIA La Polonia sta rendendo più moderna l'amministrazione tributaria ma questo processo andrebbe condotto con maggior rigore. La riforma in corso ha introdotto un sistema di indicatori oggettivi dell'attività degli uffici delle imposte e ha intensificato la formazione del personale. Nel corso del 2001-2002, le autorità fiscali polacche hanno cercato di migliorare l'efficacia della loro amministrazione ed il Consiglio dei ministri ha adottato una strategia di ammodernamento dell'amministrazione fiscale entro il 2004, destinata a garantire capacità sufficienti per applicare ed attuare l'acquis comunitario. Sono state adottate peraltro misure importanti per introdurre uno scambio di informazioni sull'IVA. Tuttavia, in questo settore delle tecnologie dell'informazione, devono essere compiuti ancora sforzi sostanziali a livello regionale e locale. Nel settore delle capacità amministrative, la Polonia ha compiuto progressi notevoli anche se restano da attuare ancora numerose disposizioni. La principale difficoltà riguardo il recupero delle imposte che risulta piuttosto carente; inoltre, le formalità amministrative costituiscono tuttora un onere troppo gravoso per le imprese e per i privati. REPUBBLICA CECA Riguardo alla sua capacità amministrativa, la Repubblica ceca ha consolidato e ammodernato la propria amministrazione fiscale, sia in materia di IVA che di imposizione fiscale diretta. Secondo la relazione della Commissione per il 2002, il paese sembra disporre di strutture legislative e amministrative per assicurare l'efficacia del recupero, dell'applicazione e dei controlli fiscali. In materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca, nel febbraio 2002 è stato istituito in seno all'amministrazione fiscale un ufficio di collegamento centrale. L'attuazione del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) è stata avviata nel gennaio 2001 ed è stato messo a punto un dispositivo provvisorio per consentire l'attuazione di un progetto pilota nel 2002. SLOVACCHIA Nell’ambito delle capacità amministrative dovranno essere potenziate l'amministrazione fiscale slovacca e le sue capacità di esazione. Sono state già prese alcune misure per modernizzare l'amministrazione fiscale e migliorarne l'efficacia attraverso una riorganizzazione a livello sia centrale che locale. Inoltre, sono stati potenziati i poteri dell'amministrazione in materia di recupero delle imposte. Tuttavia, la Slovacchia dovrebbe prestare maggiore attenzione al miglioramento della riscossione delle imposte e della gestione dei rimborsi dell'IVA. Infatti nel 2002 il regime dell'IVA era ancora caratterizzato da un volume di rimborso eccessivo e dal problema della frode. Peraltro la riscossione rimaneva scarsa a causa del livello ancora elevato degli arretrati. In materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca, la legislazione è stata armonizzata con l'acquis soltanto parzialmente. È stata però introdotta la nozione di "segreto fiscale" per consentire lo scambio d'informazioni con altri paesi su base reciproca. I progressi della Slovacchia in questo settore sono ancora limitati, in attesa dell'adozione della legislazione adeguata. Esiste già un progetto preliminare che fissa tutte le tappe importanti dell'attuazione di un sistema di scambio d'informazioni sull'IVA. SLOVENIA Sono stati ottenuti notevoli progressi per quanto riguarda la capacità amministrativa: sia l'amministrazione fiscale che quella doganale sono ormai enti moderni che funzionano correttamente e dispongono di personale adeguatamente formato e di strutture amministrative adeguate. Entrambe sembrano in grado di garantire una riscossione, un'applicazione e un controllo dell'imposta efficaci. Nel settore della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca è stato lanciato un progetto per la realizzazione di un sistema VIES (sistema di scambi d'informazioni) nel gennaio del 2002. LETTONIA Sul piano della cooperazione amministrativa e dell’assistenza reciproca la Lettonia ha concluso nuove convenzioni fiscali bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea. Gli Stati baltici hanno concluso un accordo relativo all'organizzazione di controlli simultanei sulle imposte dirette che è entrato in vigore nel giugno 1999. L'accordo prevede una cooperazione rafforzata tra le amministrazioni tributarie per garantire un controllo efficace dei contribuenti nei tre paesi interessati. Nell’ambito della capacità amministrativa, nonostante alcune recenti iniziative incoraggianti, la Lettonia incontra ancora gravi problemi e deve moltiplicare gli sforzi per lottare contro la frode e la corruzione. Sono necessari sforzi ulteriori per ammodernare e consolidare il servizio tributario nazionale. Inoltre, la Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di urgenza per completare l'allineamento nel settore dell'informatizzazione e dell'interconnessione dei servizi. A tal fine, occorre migliorare la comprensione dei dettagli tecnici relativi alle specifiche funzionali del sistema di scambio delle informazioni sull'IVA (VIES). LITUANIA Nell’ambito delle capacità amministrative sono state prese alcune misure per riformare e potenziare l'amministrazione fiscale lituana per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli fiscali, l'imposizione di sanzioni, l'esame delle controversie di natura fiscale. Nel settore della cooperazione amministrativa e della reciproca assistenza, le convenzioni bilaterali concluse dalla Lituania con l'Islanda, l'Italia e gli Stati Uniti volte a prevenire la duplice imposizione e la frode fiscale sono entrate in vigore nel gennaio 2000. Convenzioni simili sono state concluse con la Russia, i Paesi Bassi, la Croazia e la Slovenia. Il sistema amministrativo fiscale è costituito dall'Ispezione nazionale delle imposte (INI), posta sotto la tutela del ministero delle Finanze, e di dieci ispezioni regionali. L'INI è competente per la gestione e l'amministrazione dei contributi e ha elaborato nel marzo 2000 un piano strategico 2000-2004. Nell'aprile 2000 le reti locali dell'INI sono state collegate alla rete centrale e il sistema d'informazione fiscale è stato integrato, facendo rilevare progressi anche nello sviluppo del sistema integrato d'informazione fiscale. Dal maggio 2002 la base dati dell'Ispezione Nazionale delle Imposte (INI) è pienamente operativa. Questo nuovo strumento comprende le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, i dati doganali e le informazioni tratte dai controlli sui pagamenti. Nel febbraio 2002 è stato costituito in seno all'INI un servizio internazionale di scambi d'informazioni al fine di garantire comunicazioni efficaci con le amministrazioni fiscali straniere. Oltre alle funzioni classiche di assistenza reciproca in materia di imposizione fiscale diretta, tale servizio sarà responsabile dell'attuazione dell'acquis in materia di cooperazione amministrativa nel campo dell'imposizione fiscale indiretta. Nonostante questi miglioramenti significativi, la Lituania dovrà ottenere ancora progressi per quanto riguarda le capacità e l'efficienza dell'INI in materia di riscossione delle imposte nonché nella formazione e nello sviluppo delle risorse umane. Inoltre, l'Ispezione nazionale delle imposte non ha ancora introdotto un sistema fiscale informatizzato integrato compatibile con VIES (sistema di scambio d'informazioni sull'IVA) e con SEDA (sistema di scambio di dati relativi alle accise). ESTONIA Nel campo della cooperazione amministrativa e assistenza reciproca, nel giugno 1999 è entrato in vigore un accordo di cooperazione fra i tre paesi baltici in materia di controlli fiscali simultanei e si sta ora esaminando l'ipotesi di una cooperazione più ampia fra le amministrazioni fiscali per un controllo efficace dei contribuenti di tali paesi. L'Estonia ha inoltre ottenuto progressi per quanto riguarda l'interconnessione dei suoi sistemi con i sistemi informatici comunitari ed ha creato una piattaforma per il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES). Quanto alle capacità amministrative l'Estonia deve continuare a prodigarsi per potenziare la capacità dell'amministrazione fiscale al fine di poter lottare efficacemente contro le frodi fiscali. In tale prospettiva è indispensabile migliorare la cooperazione fra le istituzioni quali l'amministrazione fiscale, la Direzione delle dogane e la Direzione della sicurezza nazionale. Sono stati realizzati progressi con l'istituzione di un Centro di indagini sulle frodi fiscali, il quale ha firmato un accordo con la Direzione della sicurezza nazionale. L'accordo consentirà lo scambio immediato di informazioni operative e una cooperazione più efficace nel corso delle operazioni di sorveglianza. CIPRO Si devono rafforzare la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nonché le capacità amministrative per l'attuazione. Cipro dovrà armonizzare la legislazione con il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES). Pur disponendo già di un sistema informatizzato, il paese dovrà potenziare ancora le strutture amministrative e le procedure di controllo in materia fiscale. Occorre inoltre sostituire gli attuali dazi all'importazione. Sarà altresì soppressa la protezione concessa ai prodotti fabbricati sul territorio nazionale. Infine, per quanto riguarda la capacità amministrativa, l'amministrazione cipriota è un servizio fiscale moderno, benché la sua informatizzazione debba proseguire, e l'aumento degli effettivi è giudicato sufficiente; inoltre si dovrà puntare all’informatizzazione dei sistemi di invio di dichiarazioni e di riscossione dell'imposta. MALTA Nel settore della cooperazione amministrativa e della reciproca assistenza, Malta deve ancora introdurre il sistema informatizzato di scambio d'informazioni sull'IVA. Nel 2002 non vanno segnalati progressi. Per quanto riguarda le capacità amministrative, considerato che l'acquis punta all’incremento del personale per i controlli fiscali e all’installazione di alcune applicazioni informatiche, sono state istituite le principali strutture richieste per applicare l'acquis, ma alcune implicazioni dell'adozione dell'acquis, come ad esempio l'informatizzazione, restano un fattore di difficoltà. La relazione della Commissione rileva che è urgente pianificare ed analizzare i cambiamenti indotti dall'adesione all’UE e prevedere nuovi incarichi unitamente alla necessaria formazione del personale: infatti la Direzione dell'IVA è stata potenziata e sono state create unità speciali responsabili in particolare del miglioramento della qualità dei servizi forniti al pubblico. UNGHERIA La cooperazione amministrativa in materia fiscale tra l'Ungheria e gli Stati membri dell'Unione europea si basa su accordi bilaterali che si limitano spesso ad evitare la doppia imposizione. L'Ungheria deve modificare la propria legislazione sulla protezione dei dati in modo da essere conforme all'acquis per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e la mutua assistenza al momento dell'adesione. Questo Paese deve fare ulteriori sforzi per sviluppare sistemi informatici che consentano lo scambio elettronico di dati con i servizi della Comunità e gli Stati membri. In tale direzione sono stati realizzati progressi con la modifica delle disposizioni relative all'imposizione fiscale e all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti ma questa modifica entrerà in vigore solo al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea (UE). Per quanto riguarda le capacità dell'amministrazione fiscale, l’efficienza è stata migliorata con l'introduzione di nuove misure di controllo. Parallelamente, sono state semplificate le regole per i contribuenti. L'organico dell'amministrazione è stato potenziato ed è stata creata una direzione di repressione delle frodi. Nel maggio 2000 è stato inoltre inaugurato un nuovo centro di formazione. Il registro dei conti correnti è stato modernizzato con l'introduzione dell'informatica. Sono aumentati il numero di ispezioni e quello delle revisioni dei conti. Lo stesso vale per il numero di inchieste avviate dalla direzione di repressione delle frodi. Dal gennaio 2001, i formulari per la dichiarazione delle imposte sono disponibili anche in linea. Cap 3 Il recepimento dell’acquis comunitario A cura di :Francesco Porcelli Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze Economiche abstract Con l'immediatezza, ma anche con l'approssimazione della sintesi, da una generale consultazione dei giudizi espressi dalla Commissione Europea, emerge come, nonostante molto e' stato fatto, molto resta ancora da fare per un completo allineamento dei nuovi stati membri alle norme ed agli standard comunitari in ambito fiscale. Partendo da questo giudizio generale, i dovuti distinguo devono essere fatti, dato che i dieci paesi protagonisti dell'allargamento non si trovano tutti allo stesso punto nel processo di recepimento dell'acquis. Stati come la Slovenia, l'Ungheria, l'Estonia e la Polonia, si trovano certamente più avanti rispetto alla Lituania o all'isola di Malta, posizionabili invece a livello intermedio. Mentre la Lettonia, l'isola di Cipro, la Repubblica Ceca, e soprattutto la Slovacchia, sembrano riscontrare ritardi maggiori rispetto agli altri. Tra i nuovi stati membri la Slovenia, in particolare, sembra essere più avanti di tutti nel recepimento degli standard comunitari. Qualche ritardo e' da segnalare, come anche negli altri stati, nel riconoscimento del codice di condotta in materia di imposizione fiscale delle imprese, ma bisogna sottolineare che in ambito amministrativo, la Slovenia e' l'unico stato in cui la Commissione ha rilevato l'esistenza di strutture del tutto in linea con quanto richiesto dalla UE. In ultima posizione sembra invece collocarsi la Slovacchia, in forte ritardo proprio in ambito amministrativo oltre che nel settore delle accise. Suddividendo i dieci paesi in tre aree geografiche, Europa centrale, Repubbliche Baltiche e Isole mediterranee, si nota come a livello generale sembra essere l'Europa centrale più in linea con il recepimento dell'acquis, seguita, non a grande distanza, dalle Repubbliche baltiche; mentre l'area mediterranea sembra essere nel complesso più indietro. Inoltre, guardando sempre a queste tre aree, e' importante notare che, mentre l'area centrale presenta un recepimento piuttosto omogeneo in tutti i settori (iva, accise, imposte dirette, capacita' amministrativa e cooperazione), nell'area baltica si nota come, a fronte della permanenza di molte divergenze nell'ambito delle imposte dirette, nel settore della cooperazione sembrano piuttosto avanti. Mentre nell'area mediterranea, pur essendo ancora lontani in ambito IVA e per quanto riguarda la cooperazione (carente e' soprattutto o scambio di informazioni IVA), presentano una capacità amministrativa molto vicina agli standard europei. Infine, considerando separatamente i singoli comparti dell'aquis fiscale, IVA, accise, imposte direte, capacità amministrativa e cooperazione, e volendo stilare una classifica per evidenziare in quale ambito i nuovi stati membri sono più vicini allo standard comunitario, emerge quanto segue. Il settore delle capacità amministrative sembra essere quello in cui i dieci stati, nel complesso, hanno ottenuto i migliori risultati, anche se più d'uno mostra ancora delle carenze sul fronte della informatizzazione e della formazione del personale. Al secondo posto troviamo il settore della cooperazione, a riprova dello sforzo che i nuovi stati membri stanno proferendo soprattutto sul fronte dello scambio di informazioni in ambito IVA, oltre che nella sottoscrizione di accordi bilaterali. Al terzo ed al quarto posto troviamo rispettivamente il recepimento dell'acquis delle accise e dell'IVA, preoccupante e' la situazione in questo ambito delle isole mediterranee, anche se Malta ha ottenuto buoni risultati nel settore delle accise. Infine, in ultima posizione ritroviamo il comparto delle imposte dirette, dove le maggiori divergenze si riscontrano per l'imposizione fiscale delle imprese, in merito all'adesione al codice di condotta e all'abolizione delle pratiche fiscali considerate potenzialmente dannose. Particolarmente lontane dall'acquis comunitario delle imposte dirette risultano le repubbliche baltiche, a sottolineare il forte utilizzo della leva fiscale effettuato da questi tre paesi per attrarre investimenti diretti esteri (vedi schede allegate). Cap 4 L’Unione Europea e i dieci nuovi stati membri protagonisti dell’allargamento ad est del 2004 A cura di: Francesco Porcelli Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze Economiche abstract Il confronto dell'andamento e della struttura del gettito complessivo in rapporto al Pill 1995-20011 tra i due blocchi di paesi mostra profonde diversità. Al di là delle interferenze prodotte dai tassi di crescita del Pil, visibili maggiormente per i nuovi stati membri piuttosto che per gli attuali stati dell'Unione, e della generale inadeguatezza dei valori di gettito rapportati al Pil per la misurazione precisa del carico fiscale, in base ai dati raccolti su può affermare quanto segue: l'andamento del gettito in rapporto al PIL dell'UE è stato crescente, salvo una leggera flessione a partire dal 2000 dovuta soprattutto al rallentamento dei tassi di crescita, mentre il gettito dei paesi protagonisti dell'allargamento è risultato decrescente, fatta eccezione per la gobba del 1997 dovuta con molta probabilità più alla crescita del Pil che ad un incremento del carico fiscale (vedi graf.1 e 2). Graf .1 - Andamento dei valori medi del gettito complessivo 19952001 Questa diversità si riflette anche nei valori 44,0 medi assunti dal gettito complessivo tra il 1995 nuovi stati membri, mentre è pari al 41,7% per l'UE. Focalizzando l'attenzione sul blocco dei dieci, bisogna notare come i paesi dell'Europa 40,0 % del PIL 2001: esso corrisponde al 34,3% del PIL per i ed 42,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 1995 1996 1997 1998 UE 10 (media aritmetica) centrale e l'Estonia presentano valori al disopra della media, mentre le altre 1999 2000 2001 UE 15 (media aritmetica) (1) Graf.2 - Variazione media dei tassi di crescita del PIL 1995-2001 6,00% repubbliche baltiche e le isole del Mediterraneo presentano valori al disotto del 5,00% 4,00% gettito medio; in generale si va dal 25,9% di 3,00% Cipro, al 42% dell'Ungheria (vedi graf. 3). 2,00% Infine, anche la variazione assoluta del gettito tra il 1995 e il 2001 mostra il gruppo 1,00% 1995 1996 1997 UE 10 (media aritmetica) 1998 1999 2000 UE 15 (media aritmetica) 2001 dei Una avvertenza circa la comparabilità dei dati raccolti va fatta considerando la diversa fonte dei dati di gettito dei nuovi stati membri rispetto a quella utilizzata per i paesi della UE. Mentre per il gruppo dei dieci futuri stati dell'Unione sono stati utilizzati i "Country Reports" del Fondo Monetario Internazionale, per gli attuali membri sono stati utilizzati i valori di gettito pubblicati nella versione del 2003 del rapporto della Commissione Europea "Structures of the taxation systems in the European Union". I dati possono non risultare del tutto omogenei dal momento che i paesi dell'Unione utilizzano, a partire dal 1995, il nuovo standard di contabilità nazionale ESA95 (European System of Accounts), mentre la maggior parte dei nuovi stati membri non lo ha ancora adottato. 1 dieci e dei quindici su posizioni profondamente differenti: i primi hanno visto ridu Graf.3 - Valori medi del gettito complessivo 1995-2001 rsi il 45,0 getti % del PIL 40,0 35,0 to 30,0 com 25,0 ples 20,0 sivo 15,0 10,0 in 5,0 med 0,0 CIPRO LITUANIA LETTONIA M ALTA SLOVACCHIA POLONIA Rep.CECA ESTONIA SLOVENIA UNGHERIA UE 10 (media arit met ica) UE 15 (media arit met ica) (1) UE 10 (media arit met ica) UE 15 (media arit met ica) (1) ia Graf.4 - Variazione assoluta del gettito complessivo 1995-2001 CIPRO LITUANIA LETTONIA M ALTA SLOVACCHIA POLONIA Rep.CECA ESTONIA SLOVENIA UNGHERIA 4,0 2,0 % del PIL 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 del 1,7% in rapporto al PIL, mentre per i secondi il gettito è aumentato mediamente del 1,3%. Questo, alla luce di un andamento piuttosto concordante dei tassi di crescita, sottolinea una condotta fiscale differente tra le due anime della futura Unione Europea. Soffermandoci ancora una volta sui nuovi stati membri, bisogna sottolineare come solo Malta e Cipro hanno incrementato il loro gettito fiscale tra il 1995 ed il 2001, mentre gli altri stati lo hanno tutti ridotto; prime fra tutti le repubbliche baltiche e la Slovacchia, che ha ridotto il proprio gettito fiscale del 9% del PIL (vedi graf.4). Come già accennato, le Euro 15 profonde diversità Euro 10 riscontrante nell'andamento si Graf.5 - Confronto della composizione media del gettito 1995-2001 0% 34% 30% 26% 10% 28% 38% 20% 30% Imposte Dirette 40% 7% 33% 50% Imposte Indirette 60% Contributi Sociali 70% 80% 3% 90% 100% Altre Imposte riflettono anche nella composizione del gettito fiscale, espresso sempre in percentuale del PIL. Infatti, nonostante la convergenza del gettito delle imposte indirette a partire dal 1998, e la vicinanza dei valori relativi ai contributi sociali, a causa della forte divergenza osservata nell'andamento del gettito delle imposte dirette, non si è riscontrato, negli anni in esame, nessun avvicinamento delle strutture del gettito dei due gruppi di paesi. Soffermandoci solo sui valori medi, si può notare che, mentre le imposte dirette sono state la principale fonte tributaria dell'Unione Europea, con una incidenza pari al 34% del gettito complessiv\o (media 1995-2001), nell'ambito dei nuovi stati membri esse hanno rappresentano l'ultima fonte tributaria con una incidenza pari al 26% (media 1995-2001). Per le imposte indirette la situazione è ribaltata, nel gruppo dei quindici esse hanno generato mediamente il 30% del gettito, mentre tra i nuovi membri l'imposizione indiretta ha prodotto, tra il 1995 ed il 2001, mediamente il 38% delle entrate fiscali, confermandosi in quasi tutti i nuovi stati membri la principale fonte tributaria. Il primato delle imposte indirette è venuto meno solo nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, per entrambe la principale fonte tributaria è rappresentata dai contributi sociali. In generale quest'ultima categoria ha contribuito mediamente al 33% del gettito complessivo dei nuovi stati membri, contro il 28% riscontrato nell'Unione Europea (vedi graf.5). Infine, soffermandoci ancora sull'incidenza dei contributi sociali, bisogna notare come, mentre nella struttura del gettito dei quindici la loro incidenza si è ridotta del 1,32% a fronte di un incremento speculare delle imposte dirette, nel gruppo dei dieci è avvenuto esattamente il contrario: i contributi sociali hanno incrementato il loro peso sul gettito complessivo del 1,40% a scapito delle altre tre categorie di imposte (vedi graf.12). 1 - Andamento e struttura del gettito delle imposte dirette I valori di gettito delle imposte dirette sono quelli che presentano le maggiori differenze tra gli attuali stati dell'Unione e i futuri nuovi membri. A fronte di un andamento crescente riscontrato all'interno dell'Unione, con un valore medio pari al 14% del PIL, nei nuovi stati membri il gettito delle imposte dirette, grazie ad un andamento di fondo decrescente, raggiunge tra il 1995 ed il 2001 una valore medio pari al 8,9%. Tra gli stati a più alto gettito ritroviamo la Polonia e l'Estonia, anche se entrambe hanno provveduto ad una consistente riduzione del gettito; però mentre la Polonia ha ridotto principalmente le imposte personali, l'Estonia ha concentrato la sua attenzione alla riduzione dell'imposta societaria (d'altronde le tre repubbliche baltiche, sono tra i paesi che presentano i più bassi valori di gettito provenienti dalle imposte societarie). Invece, tra gli stati a più basso gettito ritroviamo la Lettonia e la Slovenia, però quest'ultima ha riscontrato un incremento dei valori relativi all'imposta societaria. Concentrando l'attenzione sulla composizione del gettito delle imposte dirette, si nota come la differenza maggiore tra i Graf.6 - Andamento dei valori medi delle imposte societarie 1995-2001 quindici e i dieci è nell'andamento del 7,0 gettito dell'imposta societaria (vedi graf.6). 6,0 5,0 Infatti, se all'interno dell'unione il gettito 4,0 dell'imposta societaria è aumentato tra il 1995 3,0 ed il 2001 dello 0,9% del PIL, attestandosi ad 2,0 1,0 un valore medio del 3,2%, tra i nuovi stati 0,0 1995 membri ha visto ridurre il proprio gettito dello 1996 1997 UE 10 (media aritmetica) 1998 1999 2000 2001 UE 15 (media aritmetica) (3) 0,6% in rapporto al PIL, attestandosi ad un valore medio del 2,5%. Protagoniste di questa riduzione sono la Repubblica Slovacca, che però partiva da valori piuttosto elevati, la Lituania l'Estonia. A riprova Graf .7 - Conf ronto della composizione media del gettito delle imposte dirette 1995-2001 77% Euro 15 23% 70% Euro 10 0% 10% 20% 30% 30% 40% 50% Imposte Personali 60% 70% Imposte Societarie 80% 90% 100% e di quanto detto, mentre tra gli attuali membri dell'Unione il peso dell'imposta societaria sul gettito complessivo delle imposte dirette è aumentato del 4,9%, tra i nuovi stati membri si è ridotto del 8,7%; nonostante ciò nel gruppo dei dieci le imposte societarie hanno mediamente rappresentato, tra il 1995 ed il 2001, il 30% del gettito delle imposte dirette, mentre tra i quindici esse hanno avuto mediamente un'incidenza del 23% (vedi graf.7). Da ultimo, in merito alle imposte personali, bisogna notare come i due gruppi di paesi abbiano fatto riscontrare valori medi del gettito notevolmente differenti negli anni in esame: pari al 6% del PIL per i nuovi 16,0 stati membri, e al 10,9% per gli attuali membri dell'unione. A fronte pero, di un andamento Polonia, che ha visto ridursi il gettito di ben il 4,4% del PIL. L'altra riduzione di una certa entità si osserva in Estonia, corrispondente al 1,3% del Pil. Mentre Ungheria e Lituania sono 15,0 % del PIL piuttosto costante, fatta eccezione per la Graf.8 - Andamento dei valori medi del gettito delle imposte idirette 1995-2001 14,0 13,0 12,0 1995 1996 1997 1998 UE 10 (media aritmetica) 1999 2000 2001 UE 15 (media aritmetica) (3) state protagoniste di un incremento, pari rispettivamente al 1% e allo 0,8% in ragione del PIL. 2 - Andamento e struttura del gettito delle imposte indirette L’andamento del gettito delle imposte indirette presenta, contrariamente alle altre categorie di imposte, un andamento convergente, infatti entrambi i gruppi di paesi presentano valori di gettito in rapporto al PIL identici a partire dal 1998 (vedi graf.8). A riprova di quanto detto, sia i nuovi stati membri che gli attuali paesi dell’Unione presentano tra il 1995 e il 2001 un valore medio del gettito molto simile, pari rispettivamente al 13% e al 12,7% in rapporto al PIL. Però, mentre per il gruppo dei dieci l’andamento di fondo è decrescente con una variazione del 1% del PIL, per i quindici il gettito è cresciuto tra il 1995 e il 2001 dello 0,2%, nonostante la flessione a partire dal 1999. Tra i paesi a più alto gettito ritroviamo la Slovenia, grazie al forte il incremento del gettito IVA (anche se introdotta solo a partire dal 1999, l'IVA ha velocemente quasi duplicato il suo gettito raggiungendo nel 2001 il 9,6% del PIL, valore più alto tra i nuovi stati membri nel 2001), e Malta, unico stato tra i nuovi dieci membri ad aver incrementato il gettito delle imposte indirette; mentre la Slovacchia si distingue per aver ottenuto la maggior riduzione pari, tra il 1995 e il 2001 al 4,1% del PIL. Passando ad esaminare le tre componenti del gettito delle imposte indirette, bisogna subito notare come i valori del gettito IVA siano piuttosto simili tra i due gruppi di paesi; i nuovi stati membri presentano una media, tra il 1995 e il 2001, del 7,7% in rapporto al PIL, leggermente superiore a quella riscontrata nell'Unione corrispondente al 7,4%. Inoltre, fatta esclusione per le repubbliche baltiche e la Slovacchia, tutti gli altri futuri membri dell'Unione hanno riscontrato un tendenziale incremento del gettito IVA, che in media e' cresciuto dello 0,3% del PIL, comunque inferiore all'incremento dello 0,4% riscontrato in media fra gli attuali stati dell'UE. Anche per le accise i valori di gettito sono piuttosto simili tra i due gruppi di paesi2, queste ultime raggiungono infatti, fra i nuovi stati membri un valore medio del 3,4% in linea con il valore medio raggiunto dai quindici pari al 3,3% del PIL. L'ultima componente del gettito delle imposte indirette, quella dei dazi doganali, 2,5 Graf.9 - Andamento dei valori medi del gettito dei dazi 1995-2001 presenta andamenti molto differenti tra il 2,0 gruppo dei paesi protagonisti dell'allargamento e gli attuali membri 1,5 dell'Unione Europea (vedi graf.9). Mentre per 1,0 questi ultimi rimangono, negli anni in esame, 0,5 sostanzialmente stabili attorno alla media del 2%, in tutti i nuovi stati membri si assiste ad 0,0 1995 1996 1997 UE10 (media aritmetica) 1998 1999 2000 UE15 (media aritmetica) (4) 2001 una consistente riduzione del gettito associato ai dazi, che tra il 1995 e il 2001 si riducono del 2 Dal calcolo dei valori riassuntivi del gettito delle accise sono stati esclusi i valori relativi a Malta e della Slovenia, dato che i primi contengono una quota non precisata di dazi che, per la sinteticità dei dati di origine, non e stato possibile scindere. Mentre, per quanto riguarda la Slovenia i valori risultano estremamente alti perché contengono, sino al 1999 i dati di gettito relativi alle imposte sui beni e servizi, che sino a quella data rappresentavano la principale fonte delle imposte indirette in assenza dell'IVA e delle accise vere e proprie introdotte a partire dal 1999. 1,2% in rapporto al PIL raggiungendo un valore medio del 1,1%, testimoniando il forte grado di integrazione commerciale raggiunto dai nuovi membri con l'Unione Europea. La riduzione dei valori di gettito in rapporto al PIL dei dazi, assieme all'incremento riscontrato per Graf .10 - Conf ronto della c ompos iz ione media del gettito delle impos te indirette 1995-2001 l'IVA e le accise, Euro 15 producono Euro 10 un notevole 58% 26% 63% 0% 10% 20% 30% IV A 16% 28% 40% 50% A c c is e 60% 70% 9% 80% 90% 100% Daz i e imp.s u c omm.internaz . mutamento della struttura del gettito delle imposte indirette dei nuovi stati membri. L'IVA e le accise hanno incrementano il loro peso rispettivamente del 5,51% e del 3,72%, a scapito chiaramente dei dazi, che riducono così la loro incidenza del 9,24%, alimentando, tra il 1995 e il 2001 solo il 9% Graf.11 - Andamento dei valori medi del gettito dei contribui sociali 1995-2001 delle entrate tributarie delle imposte indirette, 13,0 contro il 16% dell'Unione. In media le accise 12,5 hanno contribuito per il 28% contro il 26% 63% del gettito tributario delle imposte Indirette a fronte del 58% osservato tra i paesi della UE (vedi graf.10). 11,5 % del PIL dell'Unione e l'IVA ha garantito mediamente il 12,0 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 1995 1996 1997 1998 UE 10 (media aritmetica) 1999 2000 2001 UE 15 (media aritmetica) (1) 3 - Andamento e struttura del gettito dei contributi sociali Analizzando l'andamento del gettito dei contributi sociali, si nota per entrambi i gruppi di paesi un andamento decrescente (vedi graf.11): tra i nuovi stati membri si è avuta una flessione dello 0,3% del Pil, mentre tra i paesi della UE i contributi sociali sono diminuiti, negli anni in esame, dello 0,2% in rapporto al PIL. In questo modo i valori si sono mantenuti quasi equilistanti, raggiungendo per il gruppo dei dieci un valore medio del 11,1% contro l'11,9% del PIL riscontrato mediamente nella UE. Tra i nuovi membri, la Polonia è lo stato che ha riscontrato, assieme a Malta e Cipro, un incremento dei valori di gettito dei contributi sociali, mentre tutti gli altri, con in testa la Slovenia hanno avuto un calo. Nonostante ciò, la Polonia rimante tra gli stati con la Graf.12 - Variazione dell'incidenza delle principali categorie d'imposte nella composizione del gettito complessivo 1995-2001 contribuzione -1,32% sociale più bassa, mediamente al del PIL, mentre la -0,83% -1,75% -1,50% -1,25% -1,00% -0,17% -0,75% -0,50% -0,40% 1,44% -0,40% 1,40% -0,25% Imposte Dirette 0,00% 0,25% Imposte Indirette 0,50% 0,75% Contributi Sociali 0,27% Euro 15 Euro 10 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% pari 10% Altre Imposte Slovenia permane tra i paesi a più alto gettito, mediamente corrispondente al 14,2%. Da questi dati sembrerebbe che i contributi sociali abbiano svolto lo stesso ruolo all'interno dei due gruppi di paesi, osservando invece l'incidenza che essi hanno avuto nella composizione del gettito complessivo si nota essenzialmente l'opposto. Nell'unione Europea, la riduzione dei contributi sociali è stata accompagnata anche da una riduzione pari al 1,32% della loro incidenza nel gettito complessivo, supportata dall'incremento del gettito in rapporto al PIL delle imposte dirette, che hanno incrementato il loro peso nella composizione del gettito complessivo del 1,44%. Questo è il frutto di una strategia volta all'alleggerimento del costo del lavoro, ritenuta fondamentale all'interno della UE per ridurre le rigidità del mercato del lavoro al fine di favorire la crescita e l'occupazione. Esattamente l'opposto è avvenuto all'interno dei nuovi stati membri dell'Unione, dove a fronte di un generalizzato decremento dei valori di gettito in rapporto al PIL, il fatto che i contributi sociali si siano ridotti meno rispetto alle altre imposte3, ha fatto si che la loro incidenza nella composizione del gettito complessivo aumentasse del 1,4% tra il 1995 ed il 2001. Il maggior peso via via assunto dalla contribuzione sociale nel gruppo dei 10 (superiore sia in percentuale del PIL che in percentuale del gettito complessivo rispetto a quanto riscontrato nella UE) è il frutto del processo di transizione che ha interessato questi paesi, guidati nel passaggio alla economia di mercato dalla necessità di convergere verso il "modello sociale europeo" in vista proprio del loro ingresso nell'Unione Europea (vedi graf.12 e 134). 3 Considerando che l'economia polacca rappresenta quasi la metà dell'intera economia dei nuovi stati membri, l'incremento del 2,9% in rapporto al Pil dei contributi sociali rilevato in Polonia tra il 1995 ed il 2000 assume un peso notevole, tale da poter far risultare un incremento del gettito associato ai contributi sociali tra i nuovi stati membri se si utilizzassero valori medi ponderati in base al PIL. 4 La differenza tra variazione del gettito complessivo dei nuovi stati membri in rapporto al PIL riscontrabile tra il grafico 4 e 13 è dovuta all'aver effettuato, nel grafico 4, la differenza sul gettito complessivo. Mentre, nel grafico 13, la differenza è stata calcolata sui valori relativi alle singole tipologie di imposte, di cui non sempre i dati erano disponibili. Cap 5 Gli attuali sistemi di tassazione societaria in Europa hanno effetti distorsivi sulle scelte di investimento? Graf.13 - Variazione in % del PIL delle principali categorie d'imposte 1995-2001 2,0 % del PIL 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 SLOVACCHIA LITUANIA ESTONIA Imposte ditrette SLOVENIA POLONIA Imposte Indirette LETTONIA Rep.CECA Contributi Sociali UNGHERIA (1) CIPRO MALTA UE 10 (media aritmetica) UE 15 (media aritmetica) (2) Altre Imposte A cura di: Vito Polito Dipartimento di Scienze Economiche, Bari Department of Economics, University of York abstract Nell’ultimo ventennio si è dato corso ad un intenso dibattito intorno al disegno dei sistemi tributari ed in particolare della tassazione societaria sia a livello internazionale sia, soprattutto, all’interno dell’Unione Europea. In Europa l’oggetto del dibattito ha riguardato e riguarda, poiché il dibattito è tuttora in corso, l’esistenza di un’apparente contraddizione tra, da un lato, un mercato unico ed uniforme con regole e strumenti uguali per tutti gli operatori e, dall’altro, l’esistenza di quindici diverse strutture tributarie all’interno dello stesso mercato foriere di distorsioni economiche, imposizioni multiple e disparità nei trattamenti tra gli operatori economici. Parallelamente al dibattito socio-politico, gli economisti hanno dato seguito ad un’intensa attività per cercare di fornire un contributo scientifico di supporto, attraverso la costruzione ed applicazione empirica di indici del prelievo fiscale effettivo. Queste forme di contributi hanno trovato molto spazio nei principali studi pubblicati a livello internazionale nell’ultimo ventennio sulla comparazione dei sistemi di tassazione societaria e sull’analisi degli effetti delle norme fiscali sulle scelte degli operatori economici, quali il Rapporto Ruding del 1991, lo studio dell’OCSE del 1991, il rapporto della PriceWatherhouseCoopers del 1998, il rapporto di Baker & McKenzie del 1999 e lo studio sulla tassazione societaria nel mercato unico della Commissione Europea del 2001. Poiché non possibile comparare correttamente i sistemi di tassazione societaria tra gli Stati attraverso il solo confronto delle aliquote legali delle imposte sui redditi societari, in questi lavori sono proposte stime del prelievo fiscale effettivo, ossia che tiene conto anche delle diverse composizioni degli imponibili così come determinati dalle normative tributarie, basate su modelli, principalmente King-Fullerton (1984) e Devereux-Griffith (1998), in grado di sintetizzare in indici numerici il prelievo fiscale effettivo finale, medio o marginale, risultante sulle attività economiche. In particolare, il modello King-Fullerton (1984) analizza in che modo le imposte alterino i criteri marginalistici di scelta degli agenti economici, mentre il modello Devereux-Griffith (1998) analizza gli effetti distorsivi delle imposte su scelte di investimento mutuamente escludibili. Entrambi i modelli prendono spunto dalla teoria economica neoclassica sulle scelte di investimento degli agenti economici, ma differiscono per il tipo di scelte analizzate, indipendenti o mutuamente escludibili, e per gli indicatori del prelievo fiscale che dagli stessi risultano, ossia aliquote effettive rispettivamente marginali e medie. Sebbene differiscano per la tipologia delle stime proposte, per gli indicatori del prelievo e per la portata delle relative applicazioni empiriche, i modelli, nonché gli studi sopra citati, sono accomunabili per la natura dei risultati che da essi sembrerebbero sistematicamente emergere. Infatti, tutti i modelli sembrerebbero dimostrare l’esistenza di considerevoli scostamenti nelle pressioni fiscali effettive risultanti nelle diverse giurisdizioni oggetto delle applicazioni empiriche e, conseguentemente, l’esistenza di rilevanti distorsioni indotte dai sistemi tributari stessi sulle scelte degli agenti economici. Evidentemente, i risultati delle applicazioni empiriche dei modelli hanno da sempre fornito un'unica indicazione di carattere politico, ossia che sebbene la competizione fiscale tra gli Stati sia risultata in una notevole convergenza nelle normative tributarie, la stessa convergenza non è ancora tale da eliminare tutte le distorsioni fiscali sul sistema economico. Di conseguenza, l’unico strumento in grado di colmare le distorsioni e di garantire un equo trattamento fiscale per tutti gli operatori economici è l’armonizzazione dei sistemi tributari o, quantomeno, del trattamento riservato agli operatori internazionali, ossia coloro che, di fatto, si confrontano con le diverse strutture tributarie delle giurisdizioni in cui operano e sono soggetti ai fenomeni di imposizioni multiple risultanti dall’oggettiva inadeguatezza delle normative interne e degli accordi sia bilaterali, i Trattati contro le doppie imposizioni, sia multilaterali, la Direttiva “MadreFiglia”, nel fornire un reale ed efficace coordinamento delle strutture tributarie. In questo lavoro è presentato un nuovo modello di analisi del prelievo fiscale effettivo e di studio degli effetti delle imposte sulle scelte di investimento degli agenti economici. Il modello nasce dalla constatazione dell’esistenza di una determinante divergenza tra le indicazioni della teoria economica neoclassica relativa agli effetti delle imposte sulle scelte di investimento mutuamente escludibili e le implementazioni della teoria stessa attraverso il modello di Devereux-Griffith (1998). La teoria neoclassica fornisce una precisa indicazione sui criteri di scelta degli agenti economici. In sostanza, gli agenti selezionano, tra due o più progetti di investimento indipendenti, tutti quelli per cui risulti un rendimento atteso al netto delle imposte strettamente positivo e, tra progetti di investimento mutuamente escludibili, quello con rendimento atteso netto positivo più elevato. Con riferimento a questo secondo caso, la teoria neoclassica indica che distorsioni fiscali si verificano ogni qualvolta progetti di investimento classificati secondo una relazione d’ordine che tenga conto dei rendimenti risultanti dagli stessi al lordo delle imposte non risultano mantenere le stesse posizioni preferenziali anche quando la relazione d’ordine è determinata tenendo conto dei rendimenti al netto delle imposte. Tuttavia, l’implementazione della teoria attraverso il modello Devereux-Griffith (1998) è basata sull’assunzione che i rendimenti lordi risultanti da scelte di investimento mutuamente escludibili siano omogenei, ossia indipendenti dalla scelta localizzativa, e pertanto uguali. Di conseguenza, e questa è la centrale constatazione a partire dalla quale è nato il nuovo modello descritto ed applicato in questo documento, scostamenti nelle aliquote effettive medie non possono che risultare dalla combinazione dell’omogenea struttura di rendimenti prima delle imposte con le diverse normative tributarie. Ecco perché nel lavoro si descrive ed applica un modello di analisi degli effetti distorsivi delle imposte sulle scelte di investimento basato su una corretta implementazione della teoria economica, ossia che studia l’eventuale esistenza di distorsioni fiscali attraverso il confronto tra i rendimenti risultanti da progetti di investimento mutuamente escludibili al lordo ed al netto delle imposte. La corretta implementazione del modello comporta evidentemente anche una ridefinizione delle condizioni di neutralità fiscale dal punto di vista sia dell’esportazione sia dell’importazione del capitale. Quando gli operatori economici sono in grado di definire una relazione d’ordine tra le scelte possibili in assenza d’imposte, neutralità dal punto di vista dell’esportazione e dell’importazione del capitale si avrà solo se gli operatori mantengono la stessa relazione d’ordine anche dopo le imposte. L’applicazione empirica è condotta considerando cinque paesi dell’Unione Europea (Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito), insieme con la Polonia e la Repubblica Ceca. La sola osservazione dei dati ed informazioni impiegate relativamente alle normative tributarie dei sette paesi suggerirebbe già una notevole convergenza sia nella struttura delle aliquote sia nelle regole di determinazione degli imponibili. Tale intuizione è confermata anche dallo studio dei risultati derivanti dall’applicazione del modello sopra descritto ai sette paesi. In particolare, la preliminare evidenza empirica, dimostra che il ranking tra i progetti di investimento non è alterato dalle strutture tributarie, risultando in un’evidenza in favore della tesi per cui la concorrenza fiscale abbia generato già una tale convergenza nelle strutture tributarie per cui le stesse non risultano distorsive sulle scelte di investimento. In particolare, la convergenza sembra interessare non solo le strutture dei cinque paesi europei, ma anche quelle dei due Stati situati nell’Europa centro-orientale candidati all’adesione all’Unione Europea oggetto dello studio. L’analisi empirica è stata rivolta essenzialmente allo studio delle condizioni di neutralità fiscale dal punto di vista sia dell’esportazione sia dell’importazione del capitale. I risultati preliminari dell’applicazione sembrano dimostrare l’esistenza di una tale convergenza nelle normative sia tra i cinque paesi dell’Unione Europea, sia tra i due dell’Europa centro-orientale, per cui vi è completa neutralità dal punto di vista dell’esportazione del capitale. La mancanza di una base dati adeguata allo studio delle distorsioni fiscali sull’importazione del capitale, insieme con l’impossibilità di ricorrere a ragionevoli assunzioni, fa si che tale situazione non possa essere correttamente studiata all’interno del modello, in quanto lo stesso è solo in grado di fornire il confronto tra i rendimenti al netto delle imposte. Tuttavia, anche il solo confronto dei rendimenti netti sembra suggerire un’importante convergenza tra la maggior parte dei paesi oggetto dell’applicazione. Concludendo, sembra opportuno enfatizzare le implicazioni di carattere sia teorico, sia politico-economico che emergerebbero dai risultati della ricerca. In primo luogo, la riflessione sulle indicazioni della teoria economica e le relative applicazioni proposte nei modelli di comparazione fiscale suggerisce la necessità di ripensare opportunamente le funzioni dei modelli impiegati sin ad oggi. Si tratta di modelli in grado di svolgere unicamente comparazione delle strutture tributarie, e non di analizzare gli effetti distorsivi dei sistemi di tassazione sui meccanismi decisionali degli operatori economici. In secondo luogo, ed infine, i risultati preliminari che emergono dall’applicazione di un modello adeguato allo studio degli effetti distorsivi sembrano suggerire l’esistenza di una già considerevole convergenza nei sistemi di tassazione societaria sia tra i paesi dell’Unione Europea, sia tra i paesi dell’Unione Europea ed i due paesi rientranti nel progetto di allargamento considerati in questo studio. Evidentemente, le differenze eventualmente esistenti tra i due gruppi di paesi saranno sempre più colmate man mano che i secondi si avvicineranno alla fase di ingresso, in quanto l’appartenenza all’Unione Europea stimolerà tali paesi ad adeguare sempre più anche le normative tributarie, soprattutto riguardo ad altri aspetti e sfaccettature delle stesse eventualmente non colte nei modelli. Bibliografia CAP 1 Della Carità e T. Zona, “Tassazione in Europa” - Il fisco, n.2-2003, RF1 170-176 A. Di Pietro, “Lo stato della fiscalità nell’Unione europea”, Tomo , Giugno 2003 Cipro: • Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003); • Sito internet del Governo cipriota http://www.pio.gov.cy; • Income Tax Law del 1961 modificata nel 1997; • Capitolo 113 della Legislazione Cipriota. Malta: • Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003); • Sito internet del Governo maltese http://www.magnet.mt; • Companies Act 1995; • Income tax Act. Polonia • “Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003); • Sito internet della Polonia http://www.paiz.gov.pl; • Law On Corporate Income Tax; Codice commerciale e la legge sulle società commerciali. Ungheria • Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003) Slovenia • Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003) Repubblica Ceca • Taxation in Europe: recent development” (ECON 131, gennaio 2003); • Sito internet della Repubblica Ceca http://www.czech.cz.; • Zàkon o danìch z prìjmu, 586/1992 –imposte sul reddito; • Codice commerciale ceco (Obchodnì zàkonìk). Repubblica Slovacca • Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003) • Sito internet della Repubblica slovaca http://www.slovakia.org. • Zakon o daniach z prijmov, 586/1992 –imposte sul reddito• Codice commerciale (Obchodny zakonnik) Estonia • Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003) • Sito internet della Estonia http://www.riik.ee • Codice Commerciale • Income tax law (Tulumaksuseadus 8.12.1993) • Law on taxes and fees Lettonia • Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003) • • • • Sito internet della Lettonia http://www.sun.lcc.org.lv Entrepreneurial Activity act Law on limited liability companies Law on taxes and fees Lituania • Taxation in Europe: recent development (ECON 131, gennaio 2003) • Sito internet della Lituania http://www.finmin.lt • Law on Enterprises e la Law on Stck Corporations • Legge 31.7.1990 n.I-442 CAP 2 www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/index.htm www.europa.eu.int CAP 3 www.europa.eu.int CAP 4 I dati sul gettito fiscale sono stati reperiti dalle appendici statistiche allegate ai Country Reports del Fondo Monetario Internazionale, ottenibili dal sito del Fondo www.imf.org,in particolare: Cipro - n.03/31tabelle 1 e 12; n.00/123 tabelle A1, A12 e A15. Lituania - n.03/55 tabella 7; n.02/09 tabella 5, 20 e 21; n.01/40 tabella 5, 22 e 23. Estonia - n.02/133 tabella 1 e 12; n.00/102 tabella 1 e 12. Lettonia - n.03/112 tabella 1, 4, 17, 18, 20; n.00/100 tabella 22,32,33 e 34. Slovacchia - n.03/235 tabella 2 e 14; n.01/129 tabella 1 e 2. Slovenia - n.03109 tabelle 1, 11, 12, 13; n.02/78 tabella 5. Ungheria - n.02/109 tabelle 1 e 6; n.00/59 tabella 8. Polonia - n.02/128 tabelle 18 e 20; n.00/61 tabelle 1, 18 e 20. Repubblica Ceca - n.02/168 tabelle 3, 10, 11, 12; n.01/112 tabelle A13, A14 e A15. Malta - n.01/128 tabelle 3 e 5. I dati sul gettito fiscale dell'Unione Europea sono stati ottenuti dal rapporto della Commissione Europea ed Eurostat "Structures of the taxation systems in the European Union" edizione del 2003. Tabelle da pag.174 a pag.186. I dati relativi alla variazione del PIL, del deficit di bilancio e sul debito pubblico dei dieci nuovi stati membri sono stati ottenuti del sito di Eurostat. http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eb012EN&mode=download http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eb060EN&mode=download http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eb070EN&mode=download Le sintesi sul recepimento dell'aquis comunitario, in ambito fiscale da parte dei dieci nuovi stati membri, sono state realizzate consultando il sito delle Unione Europea. http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s10000.htm CAP 5 Bond, S. e L. Channells (2000). “Corporate Income Taxes and Investment: A Comparative Study”, Institute for Fiscal Studies, London. Baker & McKenzie (1999). Survey of the Effective Tax Burden in the European Union, Amsterdam. Report Commissioned by the Ministry of Finance, the Netherlands. Copeland, T.E. e J.F. Weston (1992). Financial Theory and Corporate Policy, Terza edizione, Addison Wesley. Devereux, M.P. e Griffith R. (1998a). The Taxation of Discrete Investment Choices, Institute for Fiscal Studies, London. European Commission (2001). “Company Taxation in the Internal Market”, Commission Staff Working Paper, COM(2001) 582final, Brussel. European Commission (1990b), “Council Directive of 23 July 1990 on the Common System of Taxation Applicable to Parent Companies and their Subsidiaries of Different Member States”, 90/435/EEC, Brussel, Official Journal of the European Comunities, n.L225. Jacobs, O.H. e Spengel C. (1999). “The Effective Average Tax Burden in the European Union and in USA”, University of Mannheim and ZEW. Jorgenson D.W. (1963). “Capital Theory and Investment Behaviour”, American Economic Revew, 53, 247-259. King, M.A. e D. Fullerton (eds) (1984). 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