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Statuto
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l’Associazione denominata “Io amo
il Potenza”, con sede a Potenza in Via del Gallitello 113, con durata illimitata.
Il trasferimento della sede associativa all’interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria.
Art. 2 – Scopi ed oggetto associativi
L’Associazione ha come fini la promozione, la divulgazione e la valorizzazione presso il pubblico degli appassionati
della Società Potenza Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa della città di Potenza, dello sport e delle
cultura sportiva, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, artistiche e di costume al fine di
diffondere l’identificazione della comunità potentina nei valori della sua tradizione sportiva e socio – culturale.
L’Associazione vuol inoltre porsi come strumento di aggregazione di tutti i cittadini di Potenza e dei Lucani in
generale, anche residenti all’estero, simpatizzanti del Potenza Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa
della città di Potenza.
Per l’attuazione ed il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione potrà intraprendere e svolgere qualsiasi attività
ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa, attinente o propedeutica all’oggetto sociale.
A tal fine promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti
Pubblici e soggetti privati :
• manifestazioni, eventi ed attività culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione,
artistiche e turistiche;
• convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi;
• attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini
di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la
diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro
personale specializzato anche interno all’Associazione.
L’Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi di lavoro per l’attività associativa o per singole iniziative ed
eventi.
Art. 3 – Carattere non lucrativo dell’Associazione e patrimonio associativo
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati.
Il suo patrimonio sarà costituito da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) erogazioni liberali di associati e terzi;
d) contributi degli organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, di istituzioni o enti pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione associativa.
E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli
associati.
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed
utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
Potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a
federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad
eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini associativi.
Art. 4 – Associati ordinari, sostenitori e onorari
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e tutti gli associati ordinari hanno diritto a partecipare
alla vita associativa secondo le proprie inclinazioni artistiche e professionali ed hanno diritto a partecipare a tutte le
attività dell’Associazione.
Coloro che intendono diventare associati ordinari devono versare la quota annualmente stabilita dal Consiglio
Direttivo e compilare l’apposito modulo. Il Consiglio Direttivo può accettare o respingere la richiesta del nuovo
associato senza obbligo di rendere nota la motivazione. La sottoscrizione del modulo di richiesta di adesione implica
l’accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
In base alle disposizioni del D. Leg. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati personali raccolti
saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto
dell’associato.
Tutti gli associati ordinari possono essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
Ciascun associato ordinario ha diritto ad un singolo voto. E’ riconosciuta la possibilità di delegare un altro associato
per esprimere il proprio voto in sede assembleare. Ogni associato può avere al massimo due deleghe di voto.
Accanto alla figura dell’associato ordinario sono previste le figura dell’associato sostenitore e dell’associato onorario .
L’associato sostenitore è colui che versa la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Ha diritto ad essere
informato di tutte le attività associative e di parteciparvi alle medesime condizioni dell’associato ordinario ma non ha
diritto di voto assembleare e non può essere eletto a cariche associative.
L’associato onorario viene nominato dall’Assemblea degli associati per motivi di prestigio associativo o per particolari
meriti nei confronti dell’Associazione o della storia calcistica potentina e la sua qualifica ha durata illimitata.
Tutti gli associati, ordinari, sostenitori ed onorari, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne che esterne all’Associazione, pena l’espulsione decisa dall’Assemblea degli associati.
La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 30.00 (trenta) per gli associati ordinari e
in € 20.00 (venti) per quelli sostenitori.
Successivamente sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate.
La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione
per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti
che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro
o l’onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività
associativa.
L'esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea degli Associati previo parere non vincolante del Consiglio
Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo
all'esclusione.
L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto relativamente al
patrimonio associativo ed ai contributi versati.
Art. 5 – Organi associativi
Gli organi dell'associazione sono:
• L'assemblea generale degli associati;
• Il consiglio direttivo;
• Il presidente
• Il collegio dei revisori dei conti
Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 6 – Assemblea dei associati
L’assemblea ordinaria degli associati è l’organo sovrano e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati,
anche se dissenzienti.
Viene convocata dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l’adeguata conoscenza agli associati
(lettera, sms, email).
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, incluse le deleghe di voto, di almeno
la metà degli associati ordinari +1 effettivamente iscritti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, da effettuarsi anche nello stesso giorno, è validamente costituita con la presenza di
almeno dieci soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seduta ordinaria l’Assemblea ha le seguenti competenze:
• Approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo e del bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni
anno;
• Elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
• Decisione su tutte le tematiche per le quali il Consiglio Direttivo o almeno 10 associati richiedano il suo
intervento;
• Esclusione dell’associato nei casi e nei modi di cui all’art.4;
In seduta straordinaria ha le seguenti competenze;
• Approvazione, con il voto favorevole dei 2/3 degli associati ordinari, delle modifiche del presente Statuto;
• Scioglimento dell’Associazione
Art. 7 – Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da altri quattro consiglieri eletti
dall’Assemblea generale degli associati.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti
correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la
contabilità associativa verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.
Il Segretario è competente alla tenuta degli altri libri associativi.
A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato, purché in numero
dispari, senza che ciò comporti una modifica statutaria.
Presidente e consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente ogni sei mesi e comunque ogni volta che il Presidente o un singolo
Consigliere ne facciano richiesta.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
• predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea; a tal fine, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del
bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo;
• elegge il Presidente, il Vice – Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
• dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
• discute e approva i singoli progetti associativi delegandone l’organizzazione ai soci responsabili;
• redige i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• delibera annualmente l’importo del tesseramento ordinario e di quello sotenitore;
• vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci;
• delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
• propone eventuali modifiche allo Statuto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Di
ogni seduta del Consiglio sarà redatto apposito verbale liberamente consultabile da qualunque associato.
Art. 8 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi
e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione
dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Collegio dei revisori dei conti
E’ composto da tre membri, eletti dall’Assemblea generale tra i propri associati ordinari.
I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con le altre cariche associative.
Il collegio controlla la regolarità della gestione finanziaria e contabile, vigila sulle spese straordinarie, delle quali
deve essere informato prima della loro effettuazione, e deve redigere una relazione scritta sul Bilancio consuntivo
predisposto dal Consiglio Direttivo da presentare allegato allo stesso in sede di approvazione da parte
dell’Assemblea generale degli associati.
Art. 10 – Modifiche statutarie
Le modifiche sono approvate dall’Assemblea Straordinaria nei modi e con il quorum di cui all’art. 6.
L’iniziativa può essere assunta da almeno 10 associati ordinari o dal Consiglio Direttivo.
Gli scopi associativi non possono essere oggetto di modifica.
Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio associativo
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dal voto favorevole della maggioranza dei 3/4 degli
associati ordinari in seduta straordinaria.
A tal fine l’Assemblea deciderà le modalità in cui il patrimonio associativo sarà devoluto per finalità di utilità generale
o a favore di altre Associazioni con finalità analoghe.
Art. 12 – Norma di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina prevista nel Codice
Civile e nelle disposizioni legislative vigenti.