trasporto aereo - Dipartimento di Economia e Diritto
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TRASPORTO AEREO • Il contratto di trasporto aereo è un contratto per adesione (1341-1342 cod.civ.): il passeggero accetta in blocco le condizioni generali riprodotte in uno schema negoziale uniforme. - Il biglietto di passaggio prova la conclusione del contratto di trasporto aereo e reca il luogo di partenza e di destinazione. - Il biglietto aereo può essere ceduto solo previo consenso del vettore. Le condizioni generali di contratto ne prevedono l’assoluta incedibilità. TRASPORTO AEREO • Prenotazione: le compagnie aeree consentono ad ogni interessato di effettuare la prenotazione impegnandosi a mantenere disponibile un posto in un determinato volo per un limite di tempo(*time-limit). • Lista d’attesa: permette a un passeggero sprovvisto di prenotazione di essere imbarcato solo in caso di mancata presentazione di un soggetto regolarmente prenotato**. TRASPORTO AEREO • responsabilità del vettore: Il vettore risponde per la perdita o l’avaria del bagaglio consegnato: può liberarsi solo con la prova che il danno discende da vizio proprio del bagaglio*. - In caso di bagaglio non consegnato il passeggero danneggiato deve provare che i danni allo stesso siano derivati da colpa del vettore o dei suoi ausiliari. TRASPORTO AEREO Ritardo consegna bagagli: il vettore, per liberarsi, è tenuto a fornire la prova dell’avvenuta adozione o della concreta impossibilità di adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare il danno*. la responsabilità del vettore concerne anche l’attività di assistenza a terra: handling la quale si configura come prestazione accessoria al trasporto aereo e alla quale si applica il principio generale per fatto degli ausiliari disposto dall’art. 1228 cod.civ.** INADEMPIMENTO DEL VETTORE AEREO E LA TUTELA DEI PASSEGGERI In tema di responsabilità del vettore aereo per i sinistri ai passeggeri, il nuovo testo dell’art. 941 cod.nav. ha determinato un regime di responsabilità illimitata e tendenzialmente oggettiva del vettore fino all’importo di 100.000 euro al di sopra di tale importo la responsabilità si configura come soggettiva per colpa presunta, affiancata da un’inversione dell’onere della prova*. L’INADEMPIMENTO DEL VETTORE AEREO E LA TUTELA DEI PASSEGGERI • E’ molto frequente nel trasporto aereo l’inadempimento del vettore derivante da mancata esecuzione del trasporto ex art. 949 bis cod.nav. il vettore aereo può liberarsi soltanto dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno, secondo l’ordinaria diligenza, o l’impossibilità di adottarle*. - l’art. 947, 1° comma, cod.nav. prevede la compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo della partenza, interruzione del viaggio. NEGATO IMBARCO E OVERBOOKING Il fenomeno di sovraprenotazione risponde a una consolidata politica commerciale dei vettori aerei che vendono posti in soprannumero rispetto alle disponibilità dell’aeromobile sul presupposto che non tutti i passeggeri si presentino poi all’imbarco. NEGATO IMBARCO E OVERBOOKING Tale pratica è di per sé legittima, tuttavia: • il vettore che nega l’imbarco ad alcuni passeggeri prenotati su un dato volo in soprannumero è comunque inadempiente e quindi responsabile per il rischio assunto consapevolmente. • la nuova disciplina comunitaria, introdotta nel 2004, ha previsto che in caso di negato imbarco il vettore è tenuto a un obbligo di compensazione consistente nell’immediato versamento della somma di 250 o 400 Euro a seconda dei km di ogni tratta. NEGATO IMBARCO E OVERBOOKING Oltre all’obbligo di compensazione, il vettore aereo è tenuto a fornire ai passeggeri le forme di assistenza da loro scelte in via alternative: 1. rimborso entro sette giorni del prezzo di acquisto del biglietto; 2. imbarco appena possibile su un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale; 3. imbarchi alternativi per la destinazione finale. è espressamente riconosciuto poi, al solo passeggero non consenziente al negato imbarco, il diritto a richiedere un risarcimento supplementare.* L’INADEMPIMENTO DEL VETTORE AEREO E LA TUTELA DEI PASSEGGERI • Cancellazione del volo: in caso di mancata effettuazione di un volo originariamente previsto, sul quale risulti prenotato almeno un posto, oltre le forme di assistenza prima enunciate, è necessario offrire ai passeggeri ulteriori forme di tutela (telefonate gratuite, pasti,bevande e sistemazione alberghiera gratuiti)* - se il volo è cancellato a causa di circostanze eccezionali, (meteorologiche, di sicurezza o politiche), non evitabili neppure con l’adozione di tutte le misure del caso, l’obbligo di compensazione in denaro non sussiste e il vettore è soltanto tenuto al rimborso del costo del biglietto.