trasporto aereo - Dipartimento di Economia e Diritto

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TRASPORTO AEREO
• Il contratto di trasporto aereo è un contratto per
adesione (1341-1342 cod.civ.): il passeggero
accetta in blocco le condizioni generali riprodotte
in uno schema negoziale uniforme.
- Il biglietto di passaggio prova la conclusione del
contratto di trasporto aereo e reca il luogo di
partenza e di destinazione.
- Il biglietto aereo può essere ceduto solo previo
consenso del vettore. Le condizioni generali di
contratto ne prevedono l’assoluta incedibilità.
TRASPORTO AEREO
• Prenotazione: le compagnie aeree
consentono ad ogni interessato di effettuare la
prenotazione impegnandosi a mantenere
disponibile un posto in un determinato volo
per un limite di tempo(*time-limit).
• Lista d’attesa: permette a un passeggero
sprovvisto di prenotazione di essere imbarcato
solo in caso di mancata presentazione di un
soggetto regolarmente prenotato**.
TRASPORTO AEREO
• responsabilità del vettore:
Il vettore risponde per la perdita o l’avaria del
bagaglio consegnato: può liberarsi solo con la
prova che il danno discende da vizio proprio
del bagaglio*.
- In caso di bagaglio non consegnato il
passeggero danneggiato deve provare che i
danni allo stesso siano derivati da colpa del
vettore o dei suoi ausiliari.
TRASPORTO AEREO
 Ritardo consegna bagagli: il vettore, per liberarsi, è
tenuto a fornire la prova dell’avvenuta adozione o della
concreta impossibilità di adottare tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare il danno*.
 la responsabilità del vettore concerne anche l’attività
di assistenza a terra: handling la quale si configura
come prestazione accessoria al trasporto aereo e alla
quale si applica il principio generale per fatto degli
ausiliari disposto dall’art. 1228 cod.civ.**
INADEMPIMENTO DEL VETTORE AEREO E LA
TUTELA DEI PASSEGGERI
In tema di responsabilità del vettore aereo per i
sinistri ai passeggeri, il nuovo testo dell’art.
941 cod.nav. ha determinato un regime di
responsabilità illimitata e tendenzialmente
oggettiva del vettore fino all’importo di
100.000 euro
 al di sopra di tale importo la responsabilità si
configura come soggettiva per colpa presunta,
affiancata da un’inversione dell’onere della
prova*.
L’INADEMPIMENTO DEL VETTORE AEREO E
LA TUTELA DEI PASSEGGERI
• E’ molto frequente nel trasporto aereo
l’inadempimento del vettore derivante da mancata
esecuzione del trasporto  ex art. 949 bis cod.nav. il
vettore aereo può liberarsi soltanto dimostrando di
aver adottato tutte le misure necessarie e possibili
per evitare il danno, secondo l’ordinaria diligenza, o
l’impossibilità di adottarle*.
- l’art. 947, 1° comma, cod.nav. prevede la
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo della
partenza, interruzione del viaggio.
NEGATO IMBARCO E OVERBOOKING
Il fenomeno di sovraprenotazione
risponde a una consolidata politica
commerciale dei vettori aerei che
vendono posti in soprannumero rispetto
alle disponibilità dell’aeromobile sul
presupposto che non tutti i passeggeri si
presentino poi all’imbarco.
NEGATO IMBARCO E OVERBOOKING
Tale pratica è di per sé legittima, tuttavia:
• il vettore che nega l’imbarco ad alcuni passeggeri
prenotati su un dato volo in soprannumero è
comunque inadempiente e quindi responsabile per il
rischio assunto consapevolmente.
• la nuova disciplina comunitaria, introdotta nel 2004,
ha previsto che in caso di negato imbarco il vettore è
tenuto a un obbligo di compensazione consistente
nell’immediato versamento della somma di 250 o
400 Euro a seconda dei km di ogni tratta.
NEGATO IMBARCO E OVERBOOKING
Oltre all’obbligo di compensazione, il vettore aereo è
tenuto a fornire ai passeggeri le forme di assistenza da
loro scelte in via alternative:
1. rimborso entro sette giorni del prezzo di acquisto del
biglietto;
2. imbarco appena possibile su un volo di ritorno verso il
punto di partenza iniziale;
3. imbarchi alternativi per la destinazione finale.
 è espressamente riconosciuto poi, al solo passeggero
non consenziente al negato imbarco, il diritto a
richiedere un risarcimento supplementare.*
L’INADEMPIMENTO DEL VETTORE
AEREO E LA TUTELA DEI PASSEGGERI
• Cancellazione del volo: in caso di mancata effettuazione di
un volo originariamente previsto, sul quale risulti prenotato
almeno un posto, oltre le forme di assistenza prima
enunciate, è necessario offrire ai passeggeri ulteriori forme
di tutela (telefonate gratuite, pasti,bevande e sistemazione
alberghiera gratuiti)*
- se il volo è cancellato a causa di circostanze eccezionali,
(meteorologiche, di sicurezza o politiche), non evitabili
neppure con l’adozione di tutte le misure del caso, l’obbligo
di compensazione in denaro non sussiste e il vettore è
soltanto tenuto al rimborso del costo del biglietto.